Contract
N. 18861 di REPERTORIO REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO della provincia di Pavia
PROVINCIA DI PAVIA
L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di novembre, in Pavia, piazza Italia n. 2, avanti a me, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Vice Segretario Generale della Provincia di Pavia, autorizzata a rogare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, nell’interesse della Provincia, gli atti in forma pubblica, sono personalmente comparsi i Sigg.:
la Provincia di Pavia (di seguito l’Ente di Governo d’Ambito o EGA), rappresentata da Xxxxxxxx Xxxx, nato a Pavia il 15 aprile 1958, domiciliato per la carica in Pavia, Xxxxxx x'Xxxxxx x. 0, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore
E
la Società consortile pubblica PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. (di seguito il Gestore), Codice Fiscale Partita IVA n. 02234900187, iscritta al Registro delle imprese di Pavia al n. 256972, capitale sociale € 15.048.128,21 (euro quindicimilioniquarantottomilacentoventotto/21) i.v., rappresentata, ai sensi dell’articolo 29 del proprio statuto, da Xxxxxx Xxxxx, nato a Pavia il 09 aprile 1976, domiciliato per la carica in Pavia presso la sede della Società in Pavia xxx Xxxxxxxx 0/00, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
(di seguito, congiuntamente, le Parti)
I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io, Vice Segretario Generale, sono personalmente certo stipulano il presente atto che ricevo in modalità informatica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in assenza di testimoni in quanto a norma dell’art. 48 della legge 16/02/1913 n. 89 non ne ricorre la necessità.
PREMESSO CHE
a) la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di Gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche:
all’art. 49, comma 1, stabilisce che le Province, salvo che per l’ambito della città di Milano, organizzino il Servizio Idrico Integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d’ambito e ne deliberino la forma di gestione, affidando detto Servizio ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni;
all’art. 48, comma 3, stabilisce che, per le decisioni relative alla scelta del modello gestionale e all’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, le Province acquisiscano il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell’ATO;
b) la Conferenza dei Comuni dell’ATO della provincia di Pavia, nella seduta dell’8 maggio 2013, ha espresso parere favorevole rispetto all’affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l., secondo il modello in house providing, del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell’ATO provinciale;
c) la Provincia di Pavia, con Deliberazione Consiliare 7 giugno 2013, n. 49, ha deliberato di procedere all’affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l.,
quale Gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ATO provinciale, secondo il modello in house providing, e di procedere, ai fini del definitivo perfezionamento degli effetti dell’affidamento ed entro la data del 31/12/2013, alla stipula della Convenzione di Servizio, previa verifica e presa d’atto dell’avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni stabilite nella deliberazione stessa;
d) la Provincia di Pavia, con Deliberazione Consiliare del 20/12/2013 n. 143, ha preso atto del verificarsi delle condizioni stabilite per l’affidamento definitivo del Servizio e ne ha confermato l’affidamento secondo il modello in house providing a Pavia Acque S.c.a.r.l., prendendo altresì atto dello schema dell’apposita Convenzione di Servizio da stipularsi con il Gestore.
e) in esecuzione della delibera di Consiglio indicata alla precedente lett. d) è stato stipulato, a rogito del Segretario Generale della Provincia il contratto Rep. 18705 in data 20/12/2013.
f) con deliberazione del Presidente della Provincia n. 2 in data 10 Agosto 2016 è stato deliberato di adeguare la convenzione di gestione del servizio idrico integrato, di cui al precedente punto e) alle disposizioni dettate dall’AEEGSI ed approvato il relativo schema di convenzione;
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra la Provincia di Pavia e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Capo I - Disposizioni generali Articolo 1 (Allegati)
1. Sono allegati alla Convenzione:
A. Deliberazione scelta della forma di gestione dell’EGA n. 49 del 7/6/2013;
A1. Delibera di affidamento dell’EGA n. 143 del 20/12/2013;
X. Xxxxxxxx del Presidente della provincia n. 2 del 10 Agosto 2016
C. Accordo Sindacale stipulato;
D. Schema della Carta dei Servizi;
E. Piano d’Ambito e relativa Deliberazione del Presidente della Provincia n. 1 del 10 agosto 2016 di approvazione da parte dell’EGA;
F. Regolamento d’Utenza;
X. Xxxxxxxxxxx per il recapito di scarichi in rete fognaria;
H. Disciplinare tecnico.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e vincolano le Parti ad ogni effetto.
Tuttavia i documenti sub A, A1, ed E, pur costituendo parte integrante del presente atto, non vengono materialmente allegati in quanto già agli atti dell’EGA.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Le Parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni sotto elencate il significato di seguito indicato:
a) Acquedotto: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
b) Adduzione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione
e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al D.M. 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;
c) AEEGSI: l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., cui sono state trasferite tutte le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;
d) Altre attività idriche: è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel Servizio Idrico Integrato e in particolare:
- lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di case dell’acqua, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato per conto di un altro soggetto,
che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
- prelievo di campioni di acque reflue industriali a fini conoscitivi;
- la riscossione;
e) ATO: l’Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con il territorio delimitato dai confini amministrativi della provincia di Pavia;
f) Attività diverse: è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
g) Carta dei Servizi: il documento, il cui schema, allegato sub D alla presente Convenzione, deve essere obbligatoriamente adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
h) Captazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee;
ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;
i) Comitato di Controllo Analogo: l’organismo previsto dallo Statuto del Gestore, composto da rappresentanze degli Enti locali e deputato ad esercitare il controllo analogo nei confronti del Gestore stesso;
j) Convenzione: il presente testo negoziale, finalizzato a disciplinare termini e modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato all’interno dell’ATO;
k) Depurazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
l) Disciplinare Tecnico: documento di dettaglio che disciplina aspetti tecnici attuativi di quanto disposto dalla Convenzione;
m) Distribuzione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso
industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
n) Ente di Governo d’Ambito (EGA): la Provincia di Pavia;
o) Enti locali: la Provincia di Pavia ed i Comuni ricadenti nell’ATO;
p) Equilibrio Economico-Finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
q) Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
r) Fognatura: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
s) Garante: il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
t) Gestione Conforme: indica la gestione del Servizio da parte di un Gestore Conforme (cd. gestioni salvaguardate);
u) Gestore: Pavia Acque S.c.a.r.l., affidatario in house della gestione del Servizio Idrico Integrato, comprensiva di tutte le connesse attività all’interno dell’ATO;
v) Gestore Conforme: ciascuno dei soggetti che gestiscono il Servizio all’interno dell’ATO, ai sensi dell’articolo 172, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’EGA, rispetto ai quali il Gestore subentra alla data di scadenza prevista nei relativi contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto;
w) Gestore Grossista: è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il Servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all’ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del Servizio;
x) Legge Regionale: la Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
y) Metodo tariffario: i parametri contenuti nei documenti elaborati dall’AEEGSI in materia di tariffe del Servizio Idrico Integrato;
z) Osservatorio Regionale Risorse e Servizi: l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, di cui all’articolo 4, comma 1, della Legge Regionale della Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
aa) Piano d’Ambito: il documento contenente la ricognizione delle opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili,
fognatura e depurazione delle acque reflue esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano economico finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo;
bb) Potabilizzazione: è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
cc) Programma degli interventi (di seguito anche PdI ): Programma pluriennale degli interventi infrastrutturali attuativi del Piano d’Ambito, predisposto secondo lo schema AEEGSI di volta in volta vigente, proposto dal Gestore all’interno del Tavolo Tecnico e approvato dall’EGA;
dd) Servizio Idrico Integrato (SII o Servizio): è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
ee) Tavolo Tecnico: organismo di confronto e condivisione tecnica unitaria, cui partecipano l’EGA, l’Ufficio d’Ambito e il Gestore e al cui interno vengono analizzati, tra l’altro, obiettivi, criticità, strategie generali di intervento e documenti a vario titolo prodotti;
ff) Ufficio d’Ambito: l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”, istituita dalla Provincia di Pavia con Delibera di Consiglio Provinciale n. 70 del 28 novembre 2011, ai sensi della Legge Regionale della Lombardia n. 21/2010;
gg) Vendita all’ingrosso: è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’AEEGSI di volta in volta vigenti.
Articolo 3
(Regime giuridico per la gestione del Servizio)
1. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio Idrico Integrato mediante affidamento diretto secondo il modello dell’in house providing in adempimento alle deliberazioni di Consiglio provinciale dell'EGA del 7 giugno 2013, n. 49, e del 20 dicembre 2013, n. 143, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.
2. In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti definiti e disciplinati dall’ordinamento comunitario per la configurazione del modello c.d. in house providing, quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, il Gestore è costituito nella forma di Società a capitale interamente pubblico.
3. La Società, all’atto della stipula, è costituita nella forma della Società
Consortile a Responsabilità Limitata, ai sensi degli articoli 2500-septies e 2615-ter del Codice Civile.
4. Il Gestore ha per esclusivo oggetto, nell’interesse della comunità dell’ATO e degli Enti che la partecipano, la gestione in house providing del SII nell’ATO, coerentemente ed in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Legge Regionale, dagli atti di affidamento e da ogni altra norma dell’ordinamento vigente, sia nazionale che comunitaria.
5. Al fine di realizzare la gestione del Servizio nell’ATO, il Gestore opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché della struttura, dei servizi, delle competenze e delle conoscenze forniti dai propri Soci, sotto il coordinamento e la responsabilità del Gestore stesso e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione. Pertanto, il Gestore, fermo restando il rispetto delle norme in materia di affidamento dei contratti pubblici, potrà utilizzare i propri Soci per l’esecuzione di attività ricadenti nel Servizio, senza che ciò costituisca sub-concessione.
Articolo 4 (Oggetto dell’affidamento)
1. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del Servizio Idrico Integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente
Convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate, per il tramite del Tavolo Tecnico, e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico- Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del Servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGA in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
4. Il Gestore gestisce in esclusiva i beni di sua proprietà, nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali pubbliche, strumentali alla erogazione del Servizio nell’ATO e fornisce agli utenti il Servizio, conformemente alla Convenzione, alla Carta dei Servizi, al Regolamento d’Utenza, al Piano d’Ambito di volta in volta vigente, e delle disposizioni dell’AEEGSI, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.
5. Il Gestore è autorizzato a percepire direttamente, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla Convenzione, unicamente la tariffa indicata al successivo art. 24 e gli eventuali altri corrispettivi previsti dalla Convenzione e/o dal Piano d’Ambito e dall’AEEGSI.
Articolo 5
(Perimetro delle attività affidate)
1. L’EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle Gestioni Conformi, di cui al successivo art. 10.
2. Il Servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività:
Acquedotto (captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione);
Fognatura; Depurazione.
3. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro
amministrativo dei Comuni dell’ATO della provincia di Pavia, fatte salve le Gestioni Conformi, di cui al successivo art. 10.
4. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio Economico-Finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'art. 21 della presente Convenzione.
5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione.
6. In caso di revisione del perimetro dell’affidamento, verrà conseguentemente modificato il Piano d’Ambito, con le modalità di cui ai successivi artt. 15 e 16.
Articolo 6
(Altre attività idriche e attività diverse svolte dal Gestore)
1. Il Gestore può svolgere altre attività idriche e/o attività diverse tra quelle di cui alle definizioni della presente Convenzione.
2. L’EGA potrà richiedere di eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla Convenzione ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella gestione stessa, tra cui l’organizzazione di un adeguato servizio di controllo, ai sensi dell’art. 128, comma 2 del D. Lgs. 152/2006.
3. Le Parti, attraverso specifici atti, che assumono valenza integrativa della presente Convenzione, provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l’esecuzione delle ulteriori attività, di cui al
precedente comma.
4. Il Gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, comunque funzionali alla gestione del Servizio, delle quali dovrà tenere una contabilità separata, siano compatibili con la normativa relativa al modello di affidamento in house providing, non pregiudichino l’ottimale gestione dei beni oggetto della Convenzione e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.
Articolo 7 (Durata)
1. Tenuto conto del Programma degli interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario di cui al successivo art. 15, la durata dell’affidamento è fissata in anni 20, a decorrere dal primo giorno dell’anno 2014.
2. Nell’ipotesi in cui dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste dall’ordinamento per l’affidamento in house providing della gestione del Servizio, l’EGA si riserva di pronunciare l’anticipata cessazione dell’affidamento, con conseguente risoluzione immediata della Convenzione.
3. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di
accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.
4. Nei casi di cui al comma 3, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
5. Alla scadenza della Convenzione, il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire nella gestione del Servizio fino all’effettivo subentro del nuovo Gestore nonché al pagamento da parte di quest’ultimo del relativo valore di rimborso, secondo quanto previsto dal successivo art. 37, in modo da consentire la regolare gestione del Servizio stesso.
Articolo 8 (Obblighi del Gestore)
1. Il Gestore è obbligato a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e comunque assunti dalla presente Convenzione, nonché quelli ulteriori che potranno di volta in volta essere definiti dall’EGA, di cui è responsabile in via esclusiva.
2. Il Gestore opera in conformità alle norme vigenti, alle direttive, agli
indirizzi e agli atti di controllo e vigilanza dell’AEEGSI, dell’EGA e del Comitato sul Controllo Analogo, osservando gli obblighi e gli standard di qualità definiti nella Convenzione, nel Piano d’Ambito di volta in volta vigente, nella Carta dei Servizi, di cui allo schema allegato sub D, e negli atti che saranno concordati tra le Parti nel corso dell’affidamento.
3. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili, nonché operare nel completo rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici. Il Gestore, pur risultando sottoposto al controllo analogo, compreso quello esercitato dall’EGA, è responsabile in via diretta ed esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, nonché degli illeciti eventualmente commessi nell’espletamento del Servizio affidato.
4. Il Gestore si impegna, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5, della Legge Regionale, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento, potenziamento e manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, strumentali all’erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione, necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nonché a svolgere tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del Servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti il Servizio Idrico Integrato, nel rispetto del Piano d’Ambito e delle sue revisioni ordinarie e straordinarie e del Programma degli interventi approvato dall’EGA e nel quadro delle
disposizioni AEEGSI di volta in volta vigenti.
5. Sono in capo al Gestore, per tutta la durata dell’affidamento, l’onere e l’obbligo della progettazione e della direzione lavori, nonché delle attività connesse all’osservanza delle Leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori e di sicurezza, degli interventi di cui al Piano d’Ambito di volta in volta vigente, nei modi e nei termini previsti dal relativo Programma degli interventi. E’ in capo al Gestore anche l’esercizio delle funzioni di Autorità espropriante, ai sensi del successivo art. 18, nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.
6. Il Gestore si impegna a prestare ogni collaborazione nei confronti dell’EGA al fine di permettere a quest’ultimo il controllo e la vigilanza sull’erogazione del Servizio affidato.
7. Il Gestore è obbligato a dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo.
8. Il Gestore è obbligato a prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione.
9. Il Gestore ha l’obbligo di adottare sistemi di contabilità separata dei costi riferibili alle attività oggetto del Servizio, così da permettere l’attuazione del cd. unbundling.
10. Il Gestore è soggetto alla normativa relativa agli obiettivi di razionalizzazione della spesa in materia di società partecipate, compresa la
disciplina del rapporto di lavoro instaurato con la dirigenza.
11. Ferme restando le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni, il Gestore è obbligato a predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del Servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, ovvero dotarsi, per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, di un adeguato Servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.
12. Il Gestore è obbligato a trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio Idrico Integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’AEEGSI.
13. Il Gestore è obbligato a prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.
14. Il Gestore è obbligato a restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del Servizio Idrico Integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito.
15. Il Gestore è obbligato a pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni.
16. Il Gestore è obbligato a attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente.
17. Il Gestore è obbligato a curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione .
18. Il Gestore è obbligato a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione.
Articolo 9
(Obblighi dell’Ente di Governo d’Ambito)
1. L’EGA si impegna a collaborare con il Gestore, attivando tutte le forme di reciprocità rese possibili dalla natura dell’affidamento e dal rispetto delle leggi.
2. Con la stipula della Convenzione l’EGA mette a disposizione del Gestore, in concessione d’uso gratuita, le reti e gli impianti ricadenti nell’ATO, strumentali all’erogazione del Servizio affidato e che non siano di proprietà del Gestore medesimo.
3. L'EGA è obbligato a provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima.
4. L'EGA è obbligato a garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio Idrico Integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari.
5. L'EGA è obbligato a garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente,
secondo quanto meglio precisato nei successivi artt. 11 e 37.
6. L'EGA è obbligato a adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del Servizio.
7. L'EGA è obbligato a controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’AEEGSI.
Articolo 10 (Gestioni Conformi)
1. L’EGA ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i seguenti Gestori Conformi:
- ATI 2i Rete Gas S.p.A. - Associazione di Irrigazione Est Sesia -
C.A.R.T. S.p.A. - Comuni di Castelnovetto, Robbio: Servizio di acquedotto e fognatura;
- Broni - Stradella S.p.A. - Comune di Belgioioso: Servizio di acquedotto.
2. L’EGA ed il Gestore prendono, inoltre, atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO è presente l’ATI Veolia Water Technologies Italia S.p.A. – Aquagest S.r.l., che opera in virtù di una concessione di costruzione e gestione delle sole opere di collettamento e depurazione dalla stessa realizzate nei territori dei Comuni di Bagnaria, Cecima, Godiasco, Ponte Nizza e Val di Nizza.
3. In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione delle Gestioni Conformi e concessioni, di cui sopra, durante il periodo di vigenza della
Convenzione, il perimetro dell’affidamento è automaticamente esteso ai servizi oggetto delle gestioni cessate.
Articolo 11
(Procedura di subentro alle Gestioni Conformi provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore Conforme uscente)
1. L'EGA prende atto che esistono nell'Ambito Territoriale Ottimale i Gestori Conformi, indicati all’art. 10, comma 1, salvaguardati ovvero esercenti il Servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di Servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
2. L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore Conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio, e quelli da trasferire al Gestore.
3. L’EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore Conforme uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento,
prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore Conforme uscente formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
4. In caso di disaccordo del Gestore Conforme uscente in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore Conforme uscente medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
5. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al comma precedente, il Gestore Conforme uscente trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’EGA.
6. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del Servizio risulti alle dipendenze del Gestore Conforme uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al Gestore subentrante.
7. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore Conforme uscente prosegue
nella gestione del SII fino al subentro del Gestore subentrante - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga del relativo contratto di servizio o altro atti che regolano il rapporto comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore subentrante di cui al successivo art. 31.
Capo II - Reti, impianti, passività e personale Articolo 12
(Beni strumentali alla gestione del Servizio)
1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del Servizio possono essere in proprietà del Gestore oppure immessi nella disponibilità del Gestore ai fini dello svolgimento del Servizio. Sono beni in proprietà del Gestore le infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore di cui è riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà; all’interno di tali beni, le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico Servizio. Sono beni immessi nella disponibilità del Gestore le infrastrutture, di proprietà degli Enti Locali o di precedenti gestori, strumentali alla corretta gestione del Servizio.
2. L’EGA, nell’affidare al Gestore la gestione del Servizio, ha immesso lo stesso nella disponibilità dei beni e delle opere pubbliche afferenti il Servizio, non già in proprietà del Gestore, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano.
3. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti e agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, compatibile con le indicazioni dell'EGA e coerente con gli appositi standard definiti da Regione Lombardia; l’accesso al sistema informativo dovrà essere consentito, in ogni momento, sia all’EGA che all’Ufficio d’Ambito.
4. Il Gestore trasmette all’Ufficio d’Ambito, ai Comuni ed all’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi le informazioni necessarie all’aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture.
5. Fatte salve le ipotesi di cui al comma successivo, l’EGA si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica, per fini gestionali.
6. In caso di eventuale realizzazione, nel corso della vigenza della Convenzione, di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, strumentali alla gestione del Servizio, da parte degli Enti locali e/o di soggetti terzi per conto degli Enti locali (in quest’ultimo caso, anche a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire), il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni non in contrasto con le previsioni e gli obiettivi del Piano d’Ambito; tali opere saranno messe nella disponibilità, a titolo gratuito, del Gestore a seguito di apposito collaudo, operato in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
7. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d’Ambito, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in buono stato di efficienza, in conformità alla Convenzione.
8. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore provvederà, salvi i casi di indisponibilità ex lege dei predetti beni, alla loro alienazione o eliminazione ovvero dismissione, nei limiti e con le modalità consentiti dall’ordinamento, aggiornando di conseguenza i documenti inventariali; le Parti concordano che la facoltà di accesso al sistema informativo e consultazione dei registri inventariali del Gestore, da parte dell’EGA e dell’Ufficio d’Ambito, di cui al precedente comma 3, è sostitutiva di ogni altra comunicazione in merito.
Articolo 13 (Passività pregresse)
1. Le passività pregresse relative al SII, ovvero gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui, oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, individuate dal Piano d’Ambito di volta in volta vigente, sono trasferite al Gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa di cui al successivo art. 24.
2. Il Gestore si impegna a versare agli Enti locali, con periodicità
semestrale, entro il 15 giugno e entro il 15 dicembre di ogni anno, gli importi dagli stessi dovuti a terzi, di cui al comma 1.
Articolo 14
(Assunzione e trasferimento di personale)
1. Il Gestore, ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà assumere il personale addetto allo svolgimento delle funzioni poste in capo allo stesso, che appartenga ad Amministrazioni Pubbliche, ad Aziende ex Municipalizzate e ad imprese private, con la salvaguardia e l’obbligo di applicare le condizioni contrattuali, retributive, collettive e individuali in atto.
2. Alla Convenzione è allegato, sub C, l’Accordo Sindacale stipulato.
Capo III – Piano d’Ambito e Tariffa Articolo 15
(Piano d’Ambito e finanziamento)
1. Il Piano d’Ambito, allegato sub E alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’art. 149 del D.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidate al Gestore del Servizio Idrico Integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al
raggiungimento almeno dei livelli minimi di Servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il Programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il Servizio all'utenza e la realizzazione del Programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’Equilibrio Economico-Finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale Piano Economico- Finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di
servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Gestore accetta il Piano d’Ambito, allegato sub E, e gli obblighi ivi contenuti. Il Piano d’Ambito e le sue successive revisioni sono vincolanti per il Gestore.
3. L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
4. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'Equilibrio Economico- Finanziario, secondo criteri di efficienza.
Articolo 16 (Aggiornamento del Piano d’Ambito)
1. Il Piano d’Ambito è sottoposto a revisione ordinaria, con cadenza coincidente con la durata dei periodi di regolazione tariffaria stabiliti dall’AEEGSI e comunque nel rispetto delle cadenze massime stabilite dalla normativa vigente, oltre che nei casi particolari previsti dalla Convenzione e ogni qualvolta dovesse rendersi necessario il ripristino dell’Equilibrio Economico-Finanziario della gestione.
2. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l'EGA - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo specifico schema regolatorio composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le
indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di Servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la Convenzione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI.
3. L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
4. L'EGA assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito, ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento
dell’Equilibrio Economico-Finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Articolo 17
(Programma degli interventi e obiettivi strutturali)
1. Le criticità e le relative necessità infrastrutturali saranno oggetto di analisi da parte del Tavolo Tecnico precedentemente alla formulazione del Programma degli interventi relativo a ciascun periodo regolatorio o eventuale relativo aggiornamento biennale.
2. Il Gestore deve trasmettere, a valle delle attività di cui al comma 1, il Programma degli interventi, predisposto secondo standard definiti dall'EGA e dall’AEEGSI.
3. L’EGA valuta ed approva il Programma degli interventi unitamente agli adeguamenti tariffari e/o in sede di revisione del Piano d’Ambito.
4. Non sono soggette ad una nuova approvazione da parte dell’EGA le variazioni non sostanziali del Programma degli interventi, ovvero quelle che non comportano ripercussioni di tipo economico-finanziario e tariffario e che risultano coerenti con il raggiungimento degli obiettivi e risoluzione delle criticità di cui al Piano d’Ambito vigente.
5. Il Gestore è obbligato a provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi.
Articolo 18
(Delega al Gestore dei poteri espropriativi)
1. Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell’attuazione del Piano d’Ambito ed in ogni caso per l’esatto adempimento della presente Convenzione, l’EGA delega, senza
riserve, al Gestore le funzioni ed i poteri di “autorità espropriante”.
Articolo 19
(Raggiungimento e mantenimento dell’Equilibrio Economico- Finanziario)
1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico- Finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente Convenzione.
2. Tra i presupposti e le condizioni che determinano l’Equilibrio Economico-Finanziario del Gestore, come indicati nel Piano Economico- Finanziario (definito nell’art. 15), rientrano l’importo degli interventi indicati nel Programma degli Interventi (definito nell’art. 15), la durata della Convenzione di cui all’articolo 7, nonché il Debt Service Cover Ratio (DSCR) indicato nel Piano Economico-Finanziario. Il venire meno dell'Equilibrio Economico-Finanziario, per il verificarsi di circostanze straordinarie ed eccezionali non imputabili al Gestore, determina il diritto di quest’ultimo di ottenere il riequilibrio economico-finanziario, secondo quanto previsto dai successivi artt. 20, 21 e 22.
Articolo 20
(Istanza di riequilibrio Economico-Finanziario)
1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'Equilibrio Economico-Finanziario, il Gestore presenta
all'EGA istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'Equilibrio Economico-Finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 21
(Misure per il mantenimento dell’Equilibrio Economico-Finanziario)
1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di Servizio, nonché il
soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 22
(Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio)
1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla
ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
Articolo 23 (Obiettivi di qualità)
1. Gli obiettivi di qualità del Servizio ed i relativi standard, che il Gestore deve garantire, sono definiti dal Piano d’Ambito, dalla Carta dei Servizi e dalle disposizioni AEEGSI.
2. La qualità, oltre a riguardare il rapporto del Gestore con gli Utenti finali del Servizio, deve perseguire gli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e del territorio dell’ATO in genere.
Articolo 24 (Tariffa)
1. La tariffa e la sua eventuale articolazione sono approvate dall’EGA, su proposta dell’Ufficio d’Ambito, anche in seguito alla preventiva condivisione in sede di Tavolo Tecnico, e previo parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni, e successivamente sottoposte all’approvazione definitiva dell’AEEGSI, in applicazione della normativa vigente, nonché nel rispetto dei criteri e delle condizioni determinate dalla stessa AEEGSI.
2. La tariffa è direttamente riscossa dal Gestore, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a seguito degli obblighi assunti con la Convenzione.
3. Il Gestore è obbligato a rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA nel rispetto della regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale.
4. Il Gestore è tenuto a coprire i costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, riconosciuti sulla base della disciplina vigente.
5. Il versamento della quota dovuta a copertura dei suddetti costi avverrà semestralmente, nei mesi di giugno e dicembre, salvo conguaglio.
Capo IV – Attività e previsioni strumentali alla gestione del Servizio Articolo 25
(Aggiornamento dell’inventario e stato di consistenza dei beni)
1. Il Gestore si impegna a provvedere, entro il 31/12/2017, all’aggiornamento dell’inventario dei beni e dello stato di consistenza dei cespiti afferenti il Servizio, per categoria e per Comune.
Articolo 26
(Sistema di Gestione per la qualità e standard qualitativi del Servizio)
1. Il Gestore, entro il 31/12/2017, sottopone alla approvazione dell’EGA un Sistema di Gestione per la qualità, strutturato secondo la norma UNI- EN ISO 9001:2008 ed eventuali successivi aggiornamenti.
Articolo 27 (Carta dei Servizi)
1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche, previste all’interno della Carta dei Servizi, il cui schema è allegato sub D alla Convenzione, predisposta e pubblicizzata in conformità a quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalle disposizioni
dell’AEEGSI. Il Gestore è obbligato ad adottare ed applicare la Carta dei Servizi entro i termini stabiliti dall’AEEGSI.
2. Il Gestore provvede a divulgare la Carta dei Servizi agli utenti e la pubblica sul proprio sito web.
Articolo 28 (Regolamento di utenza e prezzario)
1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento di utenza, allegato sub F alla presente, nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche da rispettarsi da parte del Gestore nel fornire il Servizio agli utenti.
2. Il Regolamento, condiviso all’interno del Tavolo Tecnico, è approvato dall’EGA ed è immediatamente vincolante per il Gestore e gli Utenti.
3. Il Regolamento è corredato dal Prezzario all’utenza, predisposto e aggiornato dal Gestore e preventivamente condiviso in sede di Tavolo Tecnico.
4. Il Gestore provvede a divulgare il Regolamento e i suoi allegati agli utenti e lo pubblica sul proprio sito web.
Articolo 29
(Regolamento per il recapito di xxxxxxxx in rete fognaria)
1. Il Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria, condiviso all’interno del Tavolo Tecnico, allegato sub G alla presente, è approvato dall’EGA ed è immediatamente vincolante per il Gestore e per gli Utenti. Tale Regolamento disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative agli scarichi in fognatura delle acque reflue
domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.
Capo V - Garanzie, sanzioni e contenzioso Articolo 30
(Assicurazioni)
1. Il Gestore dovrà tenere indenne l’EGA e l’Ufficio d’Ambito da ogni responsabilità, comunque nascente, dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione della Convenzione.
2. Il Gestore ha l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi, con un massimale minimo pari a 5 milioni di Euro per tutta la durata della Convenzione.
3. Il Gestore ha inoltre l’obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, gli impianti contro i rischi di calamità naturali, con un massimale minimo pari a € 15.000.000,00 [quindicimilioni/00]. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
4. Il Gestore è tenuto a trasmettere all’EGA copia dei contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, entro 90 giorni dalla sottoscrizione degli stessi.
Articolo 31 (Garanzie)
1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che a garanzia del contratto repertorio n. 18705 del 20 dicembre 2013 fu costituita una cauzione di €
1.121.199,80 mediante fidejussione n. 80449 prestata da CONFIDI ITALIA PMI e depositata a norma dell’art. 221 del TUEL 267/2000 presso il Tesoriere Provinciale. Considerato che il presente contratto costituisce novazione del contratto rep. 18705 del 20 dicembre 2013, il Gestore, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi ora assunti con la sua sottoscrizione, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all’EGA e all’Ufficio d’Ambito da un eventuale suo inadempimento, si obbliga a consegnare entro due mesi dalla stipula del presente contratto, idoneo e valido documento da cui risulti che CONFIDI ITALIA PMI conferma l’efficacia della fideiussione n. 80449 a favore dell’EGA per l’importo convenuto di € 1.121.199,80 (euro unmilionecentoventunomilacentonovantanove/80), per una durata di tre anni con decorrenza dalla data odierna, nonché secondo le modalità, termini, contenuti e condizioni stabilite dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. Il Gestore si obbliga alla scadenza di durata della fideiussione di cui al
precedente punto 2 a consegnare all'EGA il documento di xxxxxxx di detta fideiussione per la sua accettazione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza. Il rinnovo a scadenza avverrà per un importo che sarà quantificato nella percentuale del 2% del totale dei ricavi da tariffa risultante dall’ultimo bilancio approvato del gestore. Tale rinnovo avrà durata triennale. La mancata consegna della fideiussione di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, assoggettato alle penali di cui ai successivi articoli 32 e 33, oltre che alle sanzioni previste
dalle vigenti disposizioni dei legge e del Codice Civile.
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 32 (Penali)
1. L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
2. L’EGA comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 33 (Sanzioni)
1. L’EGA è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Capo VI – Altre disposizioni Articolo 34
(Divieto di sub-concessione)
1. E’ fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, il Servizio oggetto della Convenzione, pena l’immediata risoluzione della stessa, con tutte le conseguenze di legge e con l’incameramento, da parte dell’EGA, delle garanzie prestate dal Gestore.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'EGA, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali alla gestione delle reti e degli impianti, potrà avvalersi di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Articolo 35
(Rapporti tra grossista, EGA e Gestore)
1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria
l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’EGA competente procede.
Articolo 36
(Continuità del Servizio dopo la scadenza)
1. Il Gestore è obbligato a proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dall’art. 37 della presente Convenzione.
Articolo 37
(Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente)
1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione. In via preliminare rispetto alle tempistiche sopra indicate, l’EGA può valutare, verificato il perdurare delle condizioni di affidamento in house, di riaffidare il Servizio al Gestore uscente.
2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al gestore entrante.
3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
4. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre
all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile. Il gestore subentrante è inoltre tenuto, ai sensi dell’art. 152, comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 152/2006, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere ovvero ad estinguerli,
secondo le previsioni contenute nei contratti di finanziamento stessi.
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del Servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato.
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
9. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, il pagamento del valore di subentro al Gestore uscente avrà luogo entro il novantesimo giorno antecedente al subentro del nuovo gestore che, in caso di rateizzazione dell’importo ove consentita dalla normativa di volta in volta vigente, dovrà presentare idonea fideiussione, autonoma e a prima richiesta, con rinuncia
al beneficio della preventiva escussione a favore del Gestore uscente, rilasciata da primario istituto di credito gradito dal Gestore e/o, ove del caso, dai Finanziatori dello stesso. La fattura sarà emessa all’incasso delle somme in parola. L’EGA a tal fine dovrà prevedere l’obbligo per il gestore subentrante di assumere, anche ai sensi dell’art. 1273 Codice Civile, il debito relativo al pagamento del valore di subentro e di effettuare il relativo pagamento (ovvero di prestare idonee garanzie nel caso di rateizzazione di cui al presente comma) nei confronti del Gestore uscente entro il novantesimo giorno antecedente l’avvio del nuovo affidamento.
10. In caso di mancato pagamento matureranno, in automatico e senza necessità di preventiva messa in mora, gli interessi previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
11. In caso di cessazione della gestione del Servizio in un momento successivo al termine dell’ultimo intero esercizio finanziario del Gestore uscente, il cui bilancio sia stato regolarmente approvato, si aggiorneranno i valori iscritti a bilancio, nei limiti consentiti dalla pertinente regolazione AEEGSI, per tenere conto delle variazioni intervenute nella frazione di esercizio intercorrente tra il termine dell’esercizio finanziario e la data di effettiva cessazione della gestione.
Articolo 38
(Privilegio generale in favore dei Finanziatori)
1. L’EGA prende atto ed accetta che i crediti degli eventuali Finanziatori godranno di privilegio generale sui beni mobili del Gestore, ai sensi degli artt. 2745 e seguenti del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in merito ai contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. E’ pertanto riservata la più ampia facoltà ai Finanziatori di costituire, con le forme e le modalità di cui alla richiamata disposizione normativa, il privilegio in parola.
Articolo 39 (Cessione dei crediti)
1. Anche ai fini del precedente articolo, l’EGA autorizza sin d’ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi, derivanti dalla Convenzione.
2. I suddetti crediti potranno essere altresì costituiti in pegno in favore dei Finanziatori.
Articolo 40
(Modalità di aggiornamento della Convenzione)
1. Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 della presente Convenzione.
Articolo 41 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici locali, di difesa e tutela delle acque e di affidamento di contratti pubblici, di lavori,
servizi e forniture e alle altre normative di riferimento.
2. Ogni disposizione della Convenzione dovrà intendersi automaticamente sostituita, modificata e integrata per effetto di previsioni normative e/o disposizioni dettate dall'AEEGSI, entrate in vigore successivamente alla stipula della stessa e con essa in contrasto, fermo restando l’impegno delle Parti ad aggiornare il testo della Convezione per adeguarlo alle modifiche normative intervenute nel più breve tempo possibile.
3. Nelle more del completamento dei subentri nelle gestioni in economia, al fine di garantire la continuità del Servizio, rimangono in vigore, per quanto non diversamente e puntualmente definito dalla Convenzione, la disciplina organizzativa, le norme, le prassi, i regolamenti, i prezzari e ogni altra documentazione oggi vigente sul territorio dell’ATO, purché non incompatibili con la normativa di legge specificatamente applicabile.
Le parti convengono che il presente atto è da intendersi non soggetto al pagamento dei diritti di rogito trattandosi di conferimento di gestione di servizio pubblico a società totalmente pubblica in house providing e privo di controprestazione diretta da parte dell’Ente responsabile, Provincia di Pavia.
Si chiede la registrazione del presente atto con l'applicazione dell'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che la presente convenzione viene stipulata conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Vice Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 49
(quarantove) pagine a video. Il presente atto viene da me, Vice Segretario, letto alle parti contraenti che riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Il Presidente della Provincia di Pavia (firmato digitalmente)
II Presidente della Società consortile pubblica PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. (firmato digitalmente)
Il Vice Segretario Generale (firmato digitalmente)
Io sottoscritto, Vice Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del X.Xxx. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale. (CAD).