STATUTO
STATUTO
ENTE BILATERALE METALMECCANICI E SERVIZI
in forma abbreviata “En. Bi. M.S “
Art. 1 Costituzione
1. In applicazione del CCNL per i Dipendenti delle “Aziende e Cooperative dei settori metalmeccanico e installazione di impianti, stipulato in data 29 aprile 2013 tra Anpit e Cisal Metalmeccanici con l’assistenza della Cisal è stato costituito in data 17 giugno 2013, con atto costitutivo e statuto registrati in data 21 giugno 2013, l’ ENTE BILATERALE METALMECCANICI E SERVIZI, in forma abbreviata En.Bi.M.S., di seguito - per brevità - l’Ente.
Art. 2 Natura
1. L’Ente ha natura associativa, non persegue finalità di lucro, ha struttura democratica, paritetica e patrimonio indivisibile e favorisce la ricerca e la formazione professionale nelle forme e tipologie previste, nei diversi ambiti e livelli delle norme comunitarie e nazionali.
2. La sicurezza del lavoro non è di competenza dell’Ente, avendo le Parti Sociali demandato tale attività all’Organismo paritetico denominato En.Bi.M.S.. Sicurezza.
Art. 3 Durata
1. L’Ente ha durata temporale indeterminata, e può essere sciolto esclusivamente con le procedure indicate nel presente Statuto.
Art. 4 Sede
1. L’Ente ha attualmente la propria sede nazionale in Roma. Il cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.
2. Presso la sede si terranno di norma le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori.
3. L’Assemblea potrà riunirsi, con l’accordo di tutti i Soci, con modalità telematica o in teleconferenza nel rispetto delle forme di convocazione di cui al presente statuto.
Art. 5 Finalità
1. L’Ente svolge i compiti affidatigli dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli accordi intervenuti tra i Soci.
2. Le finalità statutarie potranno essere perseguite dall’ En.Bi.M.S. direttamente o tramite gli En.Bi.M.S. Regionali e Provinciali (denominati ad es. En.Bi.M.S. Abruzzi, Campania ecc.… o En.Bi.M.S. Roma, Bari ecc.
3. Per specifiche esigenze correlate all’applicazione di singoli Contratti Collettivi potranno essere costituiti Comitati di coordinamento Centrali, Regionali o Provinciali.
Art. 6 Attività
1. L’Ente potrà svolgere le seguenti attività:
a) Formazione dei lavoratori e soci lavoratori in ambito professionalizzante e - tenuto conto del livello di conoscenza della lingua italiana - anche con percorsi a supporto in lingua natia e, in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio della certificazione;
b) Iniziative a sostegno del reddito e nell’occupazione dei lavoratori e soci lavoratori, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti o soci lavoratori;
c) Iniziative di socialità a vantaggio dei lavoratori o soci lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo alla erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. oltre ad eventuali prestazioni assicurative per invalidità o infortuni;
d) Monitoraggio, attraverso la Commissione pari opportunità della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e a eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile;
e) Conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal d. lg. n. 276/ 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) Costituzione della banca dati delle RSU elette;
g) Interpretazione autentica dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
h) Monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione con la costituzione di un Osservatorio permanente.
i) Promuovere lo studio e il monitoraggio del quadro comunitario e nazionale, con particolare riferimento al comparto delle PMI e delle Cooperative, nonché favorire una partecipazione attiva all’evoluzione e alla gestione dello stesso;
j) Favorire un rapporto con le sedi comunitarie istituzionali e con le rappresentanze sociali per monitorare l’evoluzione normativa e le esperienze fatte per un eventuale partecipazione ai progetti comunitari;
k) Attivare monitoraggi specifici per il reperimento di finanziamento pubblico cui le strutture bilaterali possono accedere.
2. Al fine di dare attuazione ai punti di cui sopra vengono costituite:
a) La Commissione Pari Opportunità;
b) La Commissione per la certificazione, conciliazione e per l’interpretazione autentica dei Contratti di lavoro;
c) L’Osservatorio Nazionale con il compito di monitorare, ai fini statistici, le iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché l’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione.
Art. 7 Soci
Sono soci effettivi dell’ En.Bi.M.S. ai sensi e per gli effetti della deliberazione dell’assemblea del 20 dicembre 2018:
1. In ordine alfabetico:
a) ANPIT, CF 97730240583
b) CISAL METALMECCANICI, C.F.97752950580
c) CISAL TERZIARIO, CF 97086090582
d) UNCI C.F. 02688100581
2. Altre organizzazioni potranno chiedere l’adesione all’Ente in qualità di soci. L’adesione è subordinata all’accettazione da parte dell’Assemblea. L’Assemblea dei Soci approverà un regolamento per individuare i requisiti e le condizioni per l’adesione, nonché per l’ingresso nell’assemblea di nuovi Soci accanto ai Soci effettivi, intendendosi per tali gli attuali Soci che per primi hanno posto come riferimento nella contrattazione collettiva nazionale il sistema della bilateralità che fa capo all’ENBIMS.
Art. 8 Organi
1. Sono organi dell’Ente:
a) L’assemblea dei Soci
b) Il Comitato di Presidenza
c) Il Presidente
d) Il Vice Presidente
e) Il Collegio dei Revisori
2. I componenti di tutti gli Organi di gestione e di controllo restano in carica quattro anni e possono essere sostituiti in qualunque momento dalla organizzazione che li ha nominati, previa comunicazione scritta. Ogni sostituto durerà in carica fino alla scadenza del mandato naturale.
Art. 9 Assemblea
1. L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 6 (sei) membri effettivi, 3 (tre) espressi dalla componente delle Associazioni datoriali e 3 (tre) dalla componente delle Associazioni sindacali titolari della contrattazione. I soci indicheranno il nominativo di un supplente, unitamente a quello del membro effettivo.
2. L’eventuale ingresso di nuovi soci che alteri la parità tra i componenti di estrazione datoriale e sindacale darà luogo all’inserimento di componenti di pari numero nella componente minoritaria e potrà comportare l’aumento dei componenti da 6 (sei) a 10 (dieci), nel rispetto della bilateralità.
3. I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l’avvenuta variazione dei componenti per la presa d’atto.
5. L’Assemblea si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno, con un’Assemblea da tenersi entro il 31 luglio destinata all’approvazione del bilancio consuntivo, una da tenersi entro il mese di dicembre destinata all’approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da un Socio, dal Presidente o dal Collegio dei Revisori o su richiesta di almeno 1/3 dei membri effettivi;
6. L’Assemblea è convocata per l’approvazione del rendiconto con l’invio, unitamente alla convocazione di copia della relazione di revisori e del rendiconto analitico;
7. E’ ammessa la delega di un membro ad un altro membro;
8. Delibera in merito alla pianta organica del personale ed ai rapporti di collaborazione e consulenza e stabilisce gli emolumenti delle prestazioni professionali e retribuzioni del personale;
9. Delibera sui limiti degli impegni di spesa che possono essere effettuati dal Presidente.
Art. 10 Poteri dell’assemblea
1. Spetta all’Assemblea Nazionale:
a) Nominare il Presidente e il Vice Presidente;
b) Nominare il Collegio dei Revisori;
c) Definire le linee-guida per l’attuazione delle attività di cui all’art. 6 dello Statuto;
x) Xxxxxxxxxx in ordine alle eventuali indennità di carica ed ai gettoni di presenza per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, i Revisori e i componenti delle Commissioni, nei limiti delle disponibilità fissate all’art.16;
e) Deliberare sulla ripartizione delle spese tra ordinaria e straordinaria amministrazione;
f) Deliberare in ordine all’effettuazione delle operazioni immobiliari per l’attività dell’Ente;
g) Deliberare l’ammissione di nuovi soci, siano essi Organizzazioni datoriali e/o sindacali, ed i relativi regolamenti attuativi;
h) Deliberare lo schema di statuto ed i regolamenti per il funzionamento degli Enti Regionali e Provinciali rispettando il criterio dell’alternanza e della presenza di tutti i soci, in conformità a quanto previsto per l’En.Bi.M.S. nazionale;
i) Deliberare un codice etico e comportamentale che preveda anche le inadempienze che possono determinare l’esclusione dall’Assemblea delle Organizzazioni Socie e la decadenza dei componenti che le rappresentano nell’Ente;
j) Approvare i bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Comitato di Presidenza;
k) Approvare il modello organizzativo e gli organici dell’Ente;
l) Approvare eventuali modifiche dello Statuto;
m) Approvare il Regolamento degli Organi Collegiali ed il Regolamento Patrimoniale;
n) Approvare il verbale delle riunioni;
o) Deliberare lo scioglimento dell’Ente nei casi previsti dal presente Statuto.
2. La convocazione dell’assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo PEC, fax o raccomandata
a.r. – contenente data e ordine del giorno – da inviare a ciascun interessato, presso il domicilio indicato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata 3 (tre) giorni prima della riunione.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente in sua assenza o, in caso di contemporaneo impedimento, dal Rappresentante più anziano.
4. L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera di norma a maggioranza semplice. Per l’accettazione e per l’esclusione dei Soci,
nonché per le modifiche Statutarie e Regolamentari è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi), arrotondati per eccesso dei componenti.
5. La votazione potrà essere svolta anche in modalità telematica, il voto telematico sarà valido se espresso nei giorni e negli orari stabiliti nella scheda di votazione. La scheda di votazione ricevuta, tramite pec personale del membro o dell’Associazione a cui appartiene, dovrà essere firmata a penna, scansionata e sarà valida solo se rinviata alla pec istituzionale dell’Ente.
Art. 11 Presidente
1. Il Presidente dell’En.Bi.M.S. è nominato dall’ Assemblea dei Soci nel proprio ambito. Il Presidente dura in carica quattro anni e sarà scelto per ciascun mandato quadriennale con il criterio dell’alternanza tra un rappresentante designato dalla maggioranza delle Associazioni Datoriali e uno dalle Associazioni sindacali.
2. Spetta al Presidente:
a) Rappresentare l’En.Bi.M.S. di fronte ai terzi e stare in giudizio, avendo il potere di firma;
b) Provvedere all’apertura di conti corrente bancari e postali per l’accreditamento dei contributi e l’utilizzo degli stessi e porre in essere tutte le necessarie operazioni finanziarie, avendo il potere di firma;
c) Convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
d) Sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
e) Dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
f) Xxxxxxxx gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto.
3. L’Assemblea dei Soci potrà decidere di derogare alla stretta regola dell’alternanza, sia in ambito nazionale che territoriale, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Art. 12 Vice Presidente
1. Il Vice Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci, seguendo il criterio dell’alternanza previsto dall’art. 11, comma 1, per la nomina del Presidente applicato, inversamente, anche per i Vice Presidenti degli Enti Regionali e Provinciali.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza e per le materie che il Presidente intenda delegargli.
Art. 13 Comitato di Presidenza
1. Il Comitato di Presidenza è un organo composto dal Presidente e dal Vice Presidente per lo svolgimento della normale amministrazione, la predisposizione delle deliberazioni e di quant’altro sia di supporto all’attività dell’Assemblea dei Soci.
2. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente.
3. Può svolgere tutte le attività e i compiti demandatigli dall’Assemblea.
4. Procede, sentita l’Assemblea, alla nomina dei componenti degli Enti Regionali e Provinciali.
Art. 14 Collegio dei Revisori
1. Il collegio dei Revisori è composto da due membri effettivi e due supplenti, due di estrazione datoriale e due di estrazione sindacale, nonché da un terzo componente effettivo - in qualità di Presidente - designato dalla componente datoriale o sindacale che non esprima il Presidente dell’Ente. I membri durano in carica quattro anni.
2. Il Collegio, su decisione unanime dei componenti dell’Assemblea, può essere sostituito da un unico Revisore iscritto all’albo dei Revisori legali designato dalla componente sindacale o datoriale che non ha espresso il Presidente dell’Ente.
3. I Revisori svolgono il proprio mandato in conformità a quanto previsto dal codice civile, esaminando i bilanci e le scritture contabili.
4. Il Collegio si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e, in xxx xxxxxxxxxxxxx, xx iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei Revisorii.
5. I Revisori possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto al voto.
Art. 15 Patrimonio - finanziamento
1. Il patrimonio dell’En.Bi.M.S. è costituito da:
a) I contributi per il funzionamento del sistema bilaterale e per l’assistenza integrativa al SSN, in applicazione delle disposizioni contrattuali;
b) Gli interessi maturati su detti contributi e quelli incassati per eventuali ritardati pagamenti a titolo di interesse di mora;
c) I contributi versati a seguito di previsioni contrattuali o di deliberazioni dell’Assemblea da chi volontariamente intende usufruire delle prestazioni dell’Ente per le quali è stato determinato un costo, anche in regime di convenzione;
d) I contributi versati per le attività (certificazione, conciliazione, formazione ecc.…) previste dall’art. 6, comma primo, che saranno riscossi direttamente dagli Enti territoriali - Regionali e Provinciali - ove gli stessi siano operativi.
e) I beni mobili ed immobili acquisiti per lasciti, donazioni o ad altro titolo da soggetti privati e pubblici;
f) I contributi privati e pubblici aventi anche carattere comunitario erogati all’Ente per le attività da esso promosse.
Il patrimonio dell’Ente è utilizzato per il perseguimento di scopi e attività di cui all’art.6).
2. Il regime giuridico è quello di cui al libro I titolo II codice civile, e quindi delle associazioni non riconosciute senza fini di lucro e, del fondo comune regolato dal presente Statuto, con espressa esclusione delle disposizioni in tema di comunione di beni.
3. I Soci, ed i loro singoli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’En.Bi.M.S., sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso in quanto a norma dell’art.111
D.P.R. 917/86 è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Il regime previsto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo si applica anche agli En.Bi.M.S Regionali e Provinciali, ove operativi, avendo ciascun Ente un regime patrimoniale e finanziario del tutto separato ed autonomo rispetto agli altri, rispondendo gli Organi di detti Enti delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività.
Art. 16 Gestione Ente
1. Per la gestione dell’En.Bi.M.S. sono utilizzate le contribuzioni obbligatorie previste dai contratti collettivi nazionali corrisposte per il funzionamento del sistema bilaterale di cui all’art. 15).
2. Ogni pagamento o esborso per qualsiasi titolo dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.
Art. 17 Gestione RST e RSD
1 Gli importi corrisposti per gli RST (Responsabili sindacali associazioni socie) e, ove previsti, per gli RSD (Responsabili datoriali associazioni socie) verranno contabilizzati in una gestione separata e corrisposti secondo le indicazioni del Regolamento approvato dall’Assemblea;
2 Gli importi per RST e RSD sono, salvo eccezioni deliberate dall’Assemblea, quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 18 Gestione Assistenza Sanitaria
1. Nella Gestione separata appositamente dedicata verrà versata sia la quota per l’Assistenza Sanitaria integrativa del SSN prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro in essere tra le Associazioni socie, sia eventuali integrazioni deliberate dall’Assemblea.
2. La gestione dovrà erogare prestazioni integrative al S.S.N. eventualmente anche di carattere assicurativo, xxx comprendendo anche eventuali prestazioni per infortunio o invalidità, in favore del lavoratore ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato dall’Assemblea.
3. E’ espressamente vietato l’utilizzo dei contributi di cui al punto 1) per altri tipi di prestazioni, se non limitatamente all’impiego per spese amministrative e/o di segreteria.
Art. 19 Bilancio
1. L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio il Comitato di Presidenza predispone il Bilancio consuntivo che dovrà essere approvato entro il 31 luglio dall’Assemblea e predispone il bilancio preventivo che dovrà essere approvato dall’assemblea entro il 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci e la situazione contabile possono essere richieste in qualsiasi momento dalle Organizzazioni socie.
2. Nei documenti contabili dovrà essere rappresentata separatamente la rendicontazione della gestione di cui agli artt. 17 e 18 dello Statuto.
3. Quanto previsto dal comma 1 del presente articolo dovrà essere attuato anche dagli En.Bi.M.S. Regionali e Provinciali, ove istituiti.
Art. 20 Liquidazione - Commissariamento
1. Lo scioglimento dell’En.Bi.M.S. Avviene nei seguenti casi:
a) a seguito di previsione legislativa o di decisione giudiziale;
b) a seguito della determinazione assunta dalle Organizzazioni socie di modificare le previsioni contrattuali costitutive dell’Ente per scelta politica o per mancanza di risorse.
2. Lo scioglimento verrà demandato a tre liquidatori, di cui uno nominato dalle organizzazioni datoriali, uno dalle Associazioni sindacali e uno di comune accordo che ne faranno resoconto alle organizzazioni socie. In caso di disaccordo la nomina del Presidente verrà demandata al Tribunale Civile di Roma.
3. L’eventuale attivo verrà destinato alla Croce Rossa Italiana.
4. Le somme accantonate nella gestione separata di cui agli artt. 17 e 18, in caso di scioglimento dell’Ente, dovranno essere destinate esclusivamente agli scopi per cui sono state versate.
5. Lo scioglimento degli Enti Regionali o Provinciali potrà avvenire indipendentemente da quello dell’En.Bi.M.S. nazionale o degli altri Enti territoriali con le modalità di cui ai precedenti commi 1,2 e 3.
Art. 21 Interpretazione, integrazioni e modifiche statutarie
L’interpretazione autentica in merito all’applicazione del presente Statuto è demandato all’Assemblea dei Soci dell’En.Bi.M.S. nazionale, così come la modifica di qualsiasi norma Statutaria.
Art. 22 Enti Regionali e Provinciali
1.I Soci possono con la maggioranza dei 2/3 deliberare la costituzione degli Enti Regionali e/o Provinciali demandando al Comitato di Presidenza di richiedere alle Associazioni Socie la designazione dei nominativi che faranno parte dell’Assemblea e del Collegio dei Revisori.
0.Xx funzionamento degli Enti Regionali e Provinciali dovrà attenersi alle stesse regole deliberate per l’En.Bi.M.S. e lo statuto dovrà esplicitamente richiamarle, fermo restando che ciascun Ente ha un proprio regime patrimoniale e finanziario del tutto separato ed autonomo, rispondendo gli Organi di detti Enti direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività.
Art. 23 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge;
2. Il Regolamento degli Organi Collegiali approvato dall’Assemblea Nazionale dell’En.Bi.M.S. disciplina il funzionamento dell’Assemblea dei Soci, del Comitato di Presidenza, del Collegio dei Revisori e delle Commissioni, sia nell’ambito dell’Ente Nazionale che degli Enti Regionali e Provinciali.
3. La gestione amministrativa è disciplinata dal Regolamento Patrimoniale che si applica anche agli Enti Regionali e Provinciali.
Art.24 Clausola di salvaguardia
Qualsiasi modifica al presente Statuto ed ai Regolamenti attuativi può essere decisa esclusivamente dall’Assemblea dell’En.Bi.M.S. Nazionale. L’aggiornamento delle quote indicate agli articoli, 16, 17 e 18 non richiede il cambiamento del presente Statuto.