SOCIETÀ E CONTRATTI
ROMANIA
1 SOCIETÀ’ – FORME GIURIDICHE 3
2 SOCIETA’ – COSTITUZIONE 14
2.1 Come si costituisce una società in Romania? Quali sono le modalità di registrazione? 14
2.2 Quali sono le autorità competenti alla registrazione, e quale documentazione è richiesta? 15
2.3 Quanto costa costituire e registrare una società? Qual è il costo annuale di mantenimento della registrazione? 16
2.4 Le società costituite nel Paese possono avere sedi all’estero? 16
2.5 Come si costituisce una succursale, filiale o sede di rappresentanza di una società straniera? Quali sono le principali differenze rispetto alla costituzione di una società nuova nel Paese ospitante? 17
3. SOCIETA’ DI CAPITALE 18
3.1 Come avviene la sottoscrizione delle quote di una società di capitale? 18
3.2 Quali sono le modalità di versamento del capitale in denaro? E’ consentito versare e mantenere il capitale sociale in valuta estera? 18
3.3 E’ possibile vendere o trasferire quote a/da altre società? 18
3.4 Come vengono ripartiti gli utili? 18
4. BILANCIO E LIBRI CONTABILI 19
4.1 Quali sono i principali obblighi in merito alla formazione del Bilancio e alla tenuta dei registri e dei libri contabili? Esiste l’obbligo di certificare il bilancio? 19
4.2 Entro quali scadenze deve essere presentato il bilancio? 19
5. ACCESSO ALLE CARICHE 20
5.1 Lo straniero può essere socio di capitale? Anche con una quota superiore al 50%? 20
5.2 Lo straniero può essere membro del Consiglio d’Amministrazione? Anche Presidente o Amministratore unico? 20
5.3 Lo straniero può essere membro del Collegio Sindacale? Lo straniero può essere Revisore dei conti? 20
6 BORSA VALORI 20
Esiste nel Paese una Borsa Valori? Come opera? 20
7 AUTORITA’ ANTITRUST 21
8 CONTRATTI 22
8.1 Il Paese ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980)? 22
8.2 E’ disciplinata la responsabilità per danni da prodotti difettosi? 22
8.3 Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di franchising? 23
8.4 Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di mediazione? 23
9 CONTRATTO DI AGENZIA 24
10 MARCHI 27
11 BREVETTI 30
1. SOCIETÀ – FORME GIURIDICHE
In quali forme giuridiche può essere costituita una società nel Paese?
La Legge n. 31/1990 sulle Società Commerciali (così come modificata dalle Leggi n. 302/2005, n. 164/2006 e n. 441/2006) stabilisce le seguenti tipologie di società commerciali che possono essere costituite in Romania:
a) Società in nome collettivo (Societate in nume colectiv): gli obblighi sociali sono garantiti dal patrimonio sociale e dalla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci.
b) Società in accomandita semplice (Societate in comandita simpla): gli obblighi sociali sono garantiti dal patrimonio sociale e dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari; gli accomandanti rispondono soltanto nella misura del loro conferimento.
c) Società in accomandita per azioni (Societate in comandita pe actiuni): il capitale è diviso in azioni e gli obblighi sociali sono garantiti dal patrimonio sociale e dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari; gli accomandanti sono obbligati soltanto al pagamento delle proprie quote azionarie.
d) Società per azioni (Societate pe actiuni, S.A.): gli obblighi sociali sono garantiti dal patrimonio sociale; gli azionisti sono obbligati soltanto al pagamento delle loro azioni.
e) Società a responsabilità limitata (Societate cu raspundere limitata; S.R.L.): gli obblighi sociali sono garantiti dal patrimonio sociale; i soci sono obbligati soltanto al pagamento delle quote sociali.
Disposizioni comuni
La Legge sulle società commerciali prevede una disciplina comune a tutti i tipi di società. In particolare, le norme applicabili a tutti i tipi societari riguardano i conferimenti in natura, la responsabilità degli amministratori e le “menzioni” su documenti provenienti dalla società.
Come regola generale valida per tutti i tipi di società, i beni conferiti come contributo nella società diventano proprietà di quest’ultima.
Gli amministratori possono effettuare tutte le operazioni richieste per portare a compimento l’oggetto della società. Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori sono regolati dalle disposizioni riguardanti il loro mandato e da quelle della Legge n. 31/1990 con ulteriori modifiche.
Ogni atto, lettera o pubblicazione redatto dalla società deve indicare: numero di registrazione presso il Registro del Commercio, forma giuridica, capitale sociale e sede della società.
Società in Nome Collettivo Costituzione della società
La società si costituisce tramite contratto tra i soci, sottoscritto di fronte a Notaio. Il contenuto di tale contratto è previsto dalla legge n. 31/1990 e deve contenere, quali requisiti essenziali, il nome (o la denominazione sociale) dei soci, il domicilio, la sede, il Codice Fiscale dei soci e del amministratore, lo scopo, il capitale, il nome dell’amministratore/i, i criteri per la distribuzione degli utili e delle perdite, eventuali filiali e succursali, la durata e la procedura di liquidazione.
La società acquista la personalità giuridica dal giorno in cui avviene la registrazione presso il Registro del Commercio, previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La legge non prevede un capitale sociale minimo.
Il Contratto di società e lo Statuto o l’Atto Costitutivo possono essere modificati dai soci, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 31/1990 e delle condizioni di forma e di pubblicità previste.
Organi sociali
Nella società in nome collettivo gli organi sociali previsti dalla legge sono:
- i soci;
- l’Amministrazione della Società.
I Soci
I soci hanno il dovere di versare i contributi previsti dal contratto sociale e sono solidalmente ed illimitatamente responsabili di fronte a terzi per le obbligazioni sociali, a meno che tali obbligazioni siano prese da uno dei soci in conflitto d’interessi verso la società. Nel caso in cui tali obbligazioni siano state contratte da un amministratore eccedendo i poteri a lui conferiti, senza l’accordo degli altri amministratori, tale amministratore sarà responsabile del danno causato alla società. I soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale hanno il potere di nominare gli amministratori e di risolvere eventuali dissensi che emergano tra questi ultimi.
I soci hanno inoltre il diritto di approvare il bilancio annuale e promuovere eventuali azioni di responsabilità contro gli amministratori.
Amministrazione
I soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale possono nominare uno o più di loro come amministratori che li rappresentino, fissandone i poteri, la durata dell’incarico e la loro eventuale remunerazione, nonché decidere sulla revoca degli stessi o sulla limitazione dei poteri loro conferiti, tranne il caso in cui gli amministratori siano stati nominati con il contratto di società.
Gli amministratori così nominati, hanno il potere di registrare la costituenda società e devono depositare le loro firme presso il Registro Commerciale. Essi hanno inoltre il diritto di rappresentare la società di fronte a terzi congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto previsto dal contratto sociale.
Se il contratto di società dispone che gli amministratori operino congiuntamente, la decisione deve essere presa all’unanimità; in caso di divergenza tra gli amministratori, la decisione è rimessa ai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.
Se un amministratore prende l’iniziativa di un’operazione che eccede i limiti delle consuete transazioni effettuate dalla società, deve informare gli altri amministratori prima della sua conclusione. In mancanza, sarà tenuto al risarcimento del danno causato alla società.
Le sentenze giudiziarie emesse nei confronti della società sono opponibili nei confronti di ciascun socio. Senza il consenso degli altri soci, nessun socio può partecipare, come socio con responsabilità illimitata, in altre società concorrenti o aventi lo stesso oggetto sociale, né fare operazioni per loro conto o per conto di altri nello stesso settore commerciale od in altri simili.
Società In Accomandita Semplice Costituzione della società
Come il caso precedente, la società si costituisce tramite contratto tra i soci, sottoscritto di fronte a Notaio. Il contenuto di tale contratto è previsto dalla legge n. 31/1990 e dovrà contenere il nome (o la denominazione sociale) dei soci, il domicilio, il Codice Fiscale dei soci e del amministratore, la sede, lo scopo, il capitale, il nome dell’amministratore/i, i criteri per la distribuzione degli utili e delle perdite, eventuali filiali e succursali, la durata e la procedura di liquidazione.
La società acquista la personalità giuridica dal giorno di registrazione presso il Registro del Commercio, previa pubblicazione sulla locale Gazzetta Ufficiale.
La legge non prevede un capitale sociale minimo.
Il Contratto sociale potrà essere modificato qualora rispetti due condizioni: (i) le disposizioni previste dalla Legge n. 31/1990 e (ii) le condizioni di forma e di pubblicità previste dalle norme di diritto interno.
Organi sociali
Nella società in accomandita semplice gli organi sociali previsti dalla legge sono:
- i soci accomandanti;
- i soci accomandatari; tra essi vengono nominati gli amministratori.
Soci Accomandanti
I soci accomandanti sono limitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, nei limiti della loro contribuzione.
L’accomandante può concludere operazioni per conto della società soltanto in base ad una procura speciale per determinati affari, conferita dai legali rappresentanti della società ed iscritta al Registro del Commercio. L’accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi, per le obbligazioni sociali da lui contratte successivamente all’operazione.
I soci accomandanti hanno inoltre potere di controllo sugli atti sociali e sull’operato degli amministratori, il potere di nomina e revoca degli stessi secondo le condizioni stabilite nel contratto sociale.
Soci Accomandatari
I soci accomandatari sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. I soci nominano gli amministratori tra i soci accomandatari. I diritti e doveri degli amministratori sono quelli previsti per la società in nome collettivo.
Società Per Azioni Costituzione della società
La società si costituisce tramite sottoscrizione dell’ atto costitutivo e dello statuto da parte dei soci. Il contenuto di tali documenti è previsto dalla legge n. 31/1990 che ne indica i contenuti obbligatori, come il nome (o la denominazione sociale) dei soci, il domicilio, il Codice Fiscale dei soci e del amministratore, la
sede, lo scopo, il capitale sottoscritto e depositato (che non può essere inferiore al 30 % del capitale sottoscritto), eventuali contributi in natura, numero, tipo e valore nominale delle azioni, il nome, la cittadinanza dell’amministratore/i, i loro poteri, il quorum per le assemblee dei soci, il nome dei revisori, i criteri per la distribuzione degli utili, eventuali filiali e succursali, la durata e la procedura di liquidazione.
Il numero degli azionisti non può essere inferiore a due (possono essere romeni o stranieri) e il capitale minimo obbligatorio, secondo l’ultima modifica, è pari all’equivalente in XXX dei 25.000 Euro.
Il numero degli azionisti nelle società per azioni non può essere inferiore a 2. Nel caso in cui la società ha meno di 2 azionisti per un periodo di oltre 9 mesi, qualsiasi persona interessata può sollecitare all’organo competente lo scioglimento della società. La società non verrà sciolta se, fino alla decisione finale irrevocabile di scioglimento, il numero minimo di azionisti previsto dalla presente legge viene ricostituito.
La società può essere costituita tramite sottoscrizione pubblica ovvero privata.
Se la società viene costituita attraverso sottoscrizione pubblica, i fondatori devono predisporre un prospetto di emissione che deve essere depositato presso il Registro del Commercio e autorizzato dal Giudice delegato presso il Registro de Commercio per la pubblicazione e la sottoscrizione.
Entro 15 giorni dalla data della chiusura della sottoscrizione viene convocata l’assemblea costitutiva. La società può essere costituita soltanto se l’intero capitale viene sottoscritto ed ogni accettante ha versato in contanti la metà del valore delle azioni sottoscritte. La parte non versata del capitale sociale sottoscritto dovrà essere versata entro 12 mesi dalla iscrizione.
Se le azioni vengono acquistate a fronte di prestazioni di altra natura e cioè non in contanti (è in ogni modo vietata la cessione di crediti di terzi), tali prestazioni debbono essere effettuate e/o conferite integralmente.
Il capitale sociale è rappresentato da azioni emesse dalla società, nominali o al portatore. Le azioni non possono essere emesse per una somma inferiore al valore nominale. Le azioni sono indivisibili.
La società per azioni può emettere obbligazioni al portatore oppure nominative.
Organi sociali
Nella società per azioni gli organi sociali previsti dalla legge sono:
- Assemblea degli Azionisti
- Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione
- Consiglio di Direzione (facoltativo)
- Consiglio di sorveglianza (facoltativo)
- Sindaci
Assemblea degli azionisti
Le assemblee generali possono essere ordinarie e straordinarie.
Nell’assemblea generale degli azionisti, il voto è proporzionale al numero delle azioni possedute, salvo che lo statuto o l’atto costitutivo non dispongano diversamente. L’assemblea generale viene convocata dagli amministratori qualora sia necessario, in conformità con le disposizioni dello statuto. Le decisioni prese dall’assemblea generale nei limiti della legge, dell’atto costitutivo oppure dello statuto sono obbligatorie anche per gli azionisti che non hanno partecipato all’assemblea o hanno espresso voto contrario.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio finanziario. Per la validità delle delibere dell’assemblea ordinaria è necessaria la presenza degli azionisti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e le decisioni vengono prese dagli azionisti che detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato nell’assemblea in prima convocazione.
In seconda convocazione non è richiesto alcun quorum costitutivo, mentre rimane invariato il quorum deliberativo.
L’assemblea straordinaria si riunisce per gli emendamenti allo statuto, fusione, emissione di obbligazioni ed ogni qualvolta sia necessario prendere una decisione urgente su argomenti di primaria importanza.
Gli azionisti possono essere rappresentati da altri azionisti in base a procura.
Amministrazione
Sistema d’amministrazione di tipo monistico
Il sistema d’amministrazione di tipo monistico, di tradizione anglosassone, è così denominato in quanto prevede la presenza di un solo organo, il Consiglio di Amministrazione, che nomina al suo interno il comitato per il controllo.
La società per azioni è amministrata da uno o più amministratori ed il loro numero dovrà essere sempre dispari. Quando esistono più amministratori, essi dovranno costituire un Consiglio di Amministrazione.
Durante il mandato gli amministratori non possono stipulare con la società un contratto di lavoro.
Nel caso in cui gli amministratori siano stati scelti tra i dipendenti della società, il contratto individuale di lavoro verrà sospeso per tutto il periodo dell’incarico.
Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento dall’assemblea generale ordinaria degli azionisti.
La nomina e la sostituzione degli amministratori dovranno essere effettuate esclusivamente dall’Assemblea Generale. Gli amministratori potranno essere nominati per un periodo non superiore ai quattro anni e gli amministratori saranno in ogni caso rieleggibili.
La durata del mandato dei membri originari del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza non potrà superare, secondo norma imperativa, i due anni dalla nomina.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno valide con la presenza di almeno la metà degli amministratori e le decisioni verranno prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi nella sede della società.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l’ordine del giorno e verifica la corretta notifica effettuata in favore dei membri del consiglio riguardante i punti dell’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato a richiesta motivata di almeno 2 suoi membri o a richiesta della direzione generale.
I direttori ed i censori o, secondo il caso, gli auditori interni, potranno essere convocati ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, ove essi saranno obbligati a partecipare. Questi non avranno diritto di voto, ad eccezione dei direttori che sono anche amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato di Direzione composto da membri eletti fra gli amministratori. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà anche Direttore Generale o Direttore, veste nella quale sarà tenuto a presiedere anche il Comitato di Direzione.
Il Comitato di Direzione e tutti gli amministratori saranno responsabili verso la società per gli atti compiuti dai direttori o dal personale assunto, quando il danno non si sarebbe verificato se essi avessero esercitato il controllo previsto.
La gestione della società potrà essere affidata ad uno o più Direttori Esecutivi, funzionari della società. I Direttori Esecutivi non potranno essere membri del Consiglio di Amministrazione della società.
Nell’atto costitutivo o nella decisione dell’assemblea generale degli azionisti si potrà prevedere che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere indipendenti.
Un amministratore non è considerato indipendente se:
a) è direttore della società o di una società da lui controllata o ha avuto un tale incarico negli ultimi 5 anni;
b) è dipendente della società o di una società da lui controllata o ha avuto questo tipo di lavoro negli ultimi 5 anni;
c) riceve o ha ricevuto dalla società o da una società da lui controllata una rimunerazione supplementare od altri vantaggi, a parte quelli che corrispondono al suo incarico di amministratore non esecutivo;
d) è o rappresenta un importante azionista della società.
Il Consiglio d’Amministrazione rappresenta la società nei rapporti con terzi. In mancanza di accordo contrario previsto nell’atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione rappresenta la società tramite il suo presidente.
L’atto costitutivo può prevedere che il presidente ed uno o più amministratori possano essere incaricati a rappresentare la società, lavorando insieme o separatamente. Solo con l’unanimità, gli amministratori che rappresentano la società in forma congiunta, possono incaricare uno di loro a concludere certe operazioni o tipi di operazioni. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deleghi ai direttori gli incarichi della direzione della società, il potere di rappresentare la società apparterrà al direttore generale.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà depositare presso il Registro del Commercio il nome delle persone incaricate a rappresentare la società e dovrà specificare se questi prestano attività in forma congiunta o disgiunta. Inoltre, tali soggetti, saranno tenuti a depositare presso il Registro del Commercio la loro firma.
Sindaci
La società per azioni dovrà nominare tre sindaci, eletti inizialmente dall’Assemblea Costitutiva per un periodo di tre anni, che potranno essere rieletti. Almeno uno di loro dovrà essere contabile o ragioniere autorizzato. L’Assemblea Generale non potrà approvare il bilancio ed il conto profitti e perdite se questi non saranno accompagnati dal rapporto dei sindaci.
Oltre alla documentazione contabile indicata per legge, le società per azioni dovrà essere in possesso di alcuni registri (degli azionisti, delle riunioni e delibere delle assemblee generali e del Consiglio di Amministrazione nonché del Comitato di Direzione, delle delibere e constatazioni dei sindaci, delle obbligazioni). Il bilancio ed il conto profitti e perdite dovranno essere elaborati secondo le disposizioni legislative.
Dagli utili della società verrà prelevato ogni anno almeno il 5% per il fondo di riserva, finchè questo raggiunga almeno un quinto del capitale sociale.
Sistema d’amministrazione di tipo dualistico
Il sistema d’amministrazione di tipo dualistico, di tradizione tedesca, è così denominato in quanto l’amministrazione della società prevede la divisione tra due diversi organi: il consiglio di gestione (la direzione) e il consiglio di sorveglianza.
Consiglio di gestione
La gestione della società per azioni spetta solamente alla direzione che adempie gli atti necessari ed utili per la realizzazione dell’oggetto di attività della società, ad eccezione di quelli riservati dalla legge per il consiglio di sorveglianza e per l’assemblea generale degli azionisti.
La direzione esercita le proprie attribuzioni sotto il controllo del consiglio di sorveglianza.
La direzione è composta da uno o più membri ed il loro numero dovrà essere sempre dispari. In caso esista un solo membro, questo verrà nominato direttore generale unico.
La direzione rappresenta la società nei rapporti con terzi.
In mancanza di una stipulazione contraria nell’atto costitutivo, i membri del consiglio di gestione rappresenteranno la società solo in forma congiunta. In alternativa, tramite un accordo unanime, potranno delegare un membro a concludere operazioni specifiche.
Il consiglio di gestione dovrà registrare presso il Registro del Commercio i nominativi dei soggetti delegati a rappresentare la società, specificando se questi agiscono in forma congiunta o separata e dovranno depositare presso il Registro del Commercio le firme di questi.
Inoltre, almeno una volta ogni tre mesi, la direzione dovrà presentare al consiglio di sorveglianza un rapporto scritto circa l’amministrazione della società, le attività in corso e le possibili evoluzioni.
Il consiglio di sorveglianza potrà sollecitare alla direzione qualsiasi informazione ritenuta necessaria per l’adempimento delle attribuzioni di controllo e potranno effettuare altresì le verifiche e le indagini dovute.
Consiglio di sorveglianza
I membri del consiglio di sorveglianza saranno nominati dall’assemblea generale degli azionisti, ad eccezione dei primi membri che verranno nominati nell’atto costitutivo. Il numero dei membri del consiglio di sorveglianza sarà stabilito nell’atto costitutivo, comunque non potendo essere inferiore a 3 e superiore a 11 membri.
I membri del consiglio potranno essere revocati in qualsiasi momento dall’assemblea generale degli azionisti, con una maggioranza di almeno 2/3 dal numero dei voti degli azionisti presenti e non potranno essere allo stesso tempo anche membri del consiglio di gestione. Inoltre, non potranno cumulare la qualità di membro del consiglio di sorveglianza con la qualità di dipendente della società.
Nell’atto costitutivo o nella decisione dell’assemblea generale degli azionisti potranno inserirsi condizioni specifiche di professionalità e di indipendenza per i membri del consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza avrà le seguenti attribuzioni:
a) esercita il controllo permanente sulla attività svolta dalla direzione della società;
b) nomina e revoca i membri della direzione;
c) verifica la conformità alla legge, all’atto costitutivo e alle decisioni dell’assemblea generale delle operazioni effettuate dalla direzione della società;
d) presenta, almeno una volta all’anno, il rapporto dell’attività all’assemblea generale degli azionisti.
In casi eccezionali, quando l’interesse della società lo richiede, il consiglio di sorveglianza potrà convocare l’assemblea generale degli azionisti.
Il consiglio di sorveglianza dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi ed il presidente dovrà convocare il consiglio di sorveglianza presiedendone la riunione.
Nello stesso tempo, il consiglio di sorveglianza potrà essere convocato in ogni momento a richiesta motivata di almeno due dei suoi membri o dei membri della direzione. In tal caso, il consiglio si riunirà in massimo 15 giorni dalla data della convocazione.
I membri del consiglio di gestione potranno essere convocati alle riunioni del consiglio di sorveglianza non avendo, tuttavia, diritto di voto.
Società In Accomandita Per Azioni
Alla società in accomandita per azioni si applicano le disposizioni delle società per azioni con sistema di amministrazione monistico, con le seguenti eccezioni:
- l’amministrazione della società è affidata ad uno o più soci accomandatari;
- gli amministratori possono essere revocati dall’Assemblea Generale degli azionisti con voto maggioritario stabilito per le Assemblee Straordinarie;
- i nuovi amministratori eletti con la stessa maggioranza diventano soci accomandatari;
- i soci accomandatari che sono amministratori non possono partecipare alle delibere delle assemblee generali per l’elezione dei sindaci, anche se possiedono azioni della società
Società a Responsabilità Limitata Costituzione della società
La società si costituisce tramite sottoscrizione dell’ atto costitutivo e dello statuto da parte dei soci. Il contenuto obbligatorio di tale contratto è previsto dalla legge n. 31/1990 che ne sancisce i requisiti
essenziali, come: il nome (o la denominazione sociale) dei soci, il domicilio, il Codice Fiscale dei soci e dell’amministratore, la sede, lo scopo, il capitale, il nome dell’amministratore/i, i criteri per la distribuzione degli utili e perdite, eventuali filiali e succursali, la durata e la procedura di liquidazione.
La società acquista la personalità giuridica dal giorno di registrazione presso il Registro del Commercio.
Il contratto sociale può essere modificato dai soci, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 31/1990 e successive modifiche e integrazioni e delle condizioni di forma e di pubblicità previste.
Essa può avere un numero di soci che varia da un minimo di uno (società unipersonale) ad un massimo di cinquanta. Nel caso in cui una società a responsabilità limitata abbia un solo socio, esso accumula i diritti e gli obblighi che la legge conferisce all’assemblea generale. Se il socio unico è anche amministratore si assume anche gli obblighi previsti dalla legge per tale carica. Una persona fisica oppure una persona giuridica può essere socio unico a condizione che lo stesso, se persona fisica, non sia già socio unico di altra società di diritto romeno, se persona giuridica, non sia a sua volta unipersonale.
Il capitale sociale è diviso in quote, il cui valore non può essere inferiore a 10 XXX. Le quote sociali non possono essere rappresentate da titoli negoziabili. Il capitale minimo obbligatorio è di 200 XXX.
La società a responsabilità limitata non può emettere obbligazioni. Le quote sociali possono essere trasmesse tra soci.
Nella società a responsabilità limitata le decisioni valide si adottano con la maggioranza assoluta del capitale sociale (50% +1 del capitale sociale di tutti i soci) e dei soci (1/2 +1 dei soci).
Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni che abbiano ad oggetto la modifica dell’atto costitutivo,
sarà necessario il voto di tutti i soci a meno che sia diversamente previsto nell’atto costitutivo o dalla legge.
Organi sociali
Nella società a responsabilità limitata gli organi sociali previsti dalla legge sono:
- Assemblea dei soci;
- Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
- Sindaci (eventuali).
Assemblea dei soci
Nell’Assemblea dei Soci ogni quota sociale dà diritto ad un voto. La legge non prevede alcuna distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria. Gli amministratori devono convocare l’Assemblea Generale dei soci almeno una volta all’anno. L’assemblea può anche essere convocata da tanti soci che rappresentino almeno il 25 % del capitale sociale. L’avviso di convocazione deve essere inviato via lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della seduta.
In prima convocazione, l'assemblea decide con il voto a maggioranza assoluta dei soci e delle quote, salvo diversa previsione dell'Atto.
In seconda convocazione l’assemblea decide a maggioranza dei soci intervenuti.
L’assemblea generale deve essere convocata per approvazione del bilancio e decisione sulla distribuzione di dividendi, per la nomina e revoca di amministratori e sindaci, per eventuali azioni di responsabilità contro di essi e per le modifiche allo statuto.
Il voto in assemblea può essere effettuato anche per posta.
Amministrazione
La società è amministrata da uno o più amministratori, che possono anche non essere soci. Hanno l’obbligo di convocare l’assemblea almeno una volta all’anno ovvero quando necessario. Gli amministratori sono responsabili per i danni arrecati alla società a causa di azioni oltre mandato ovvero in conflitto di interessi.
Gli amministratori devono tenere, sotto la loro responsabilità, il libro dei soci, in cui devono essere trascritti il nome dei soci, il domicilio, la quota ed eventuali trasferimenti di quote. Il registro può essere visionato dai soci e dai creditori.
Sindaci
Lo Statuto può prevedere l’elezione di uno o più sindaci da parte dell’Assemblea dei Soci. Se i soci sono più di 15, la nomina dei sindaci è obbligatoria. Ai sindaci applicano le stesse disposizioni previste per le società per azioni. Il bilancio della società viene elaborato secondo le norme previste per le società per azioni.
Il Gruppo d’interesse Economico
Che cosa è un Gruppo d’Interesse Economico?
La disciplina del Gruppo d’Interesse Economico (di seguito “G.I.E.”) è regolata dal Titolo V della Legge n. 161/2003, cosi come modificata dalla Legge 251/2000 e dalla Ordinanza Governativa 119/2006.
Per G.I.E. s’intende un’associazione tra due o più persone fisiche o giuridiche (20 membri al massimo), romene e/o straniere, costituita per un periodo determinato, allo scopo di agevolare o sviluppare l’attività economica dei suoi membri, nonché di migliorarne i risultati.
Il Gruppo così costituito gode di personalità giuridica e può rivestire o meno la qualifica di “commerciale” ai sensi del diritto rumeno, a seconda del tipo di attività destinata a svolgere.
Con riferimento all’attività del Gruppo, la legge romena prevede che quest’ultimo svolga una funzione meramente ausiliaria rispetto all’attività dei suoi membri. Pertanto, i membri del Gruppo hanno la possibilità di svolgere operazioni in comune, senza che ne venga compromessa l’indipendenza (i.e. il Gruppo svolge una funzione ausiliaria rispetto all’attività dei propri membri e non viceversa).
Inoltre, la normativa stabilisce che il G.I.E. è una persona giuridica con scopo di lucro, sebbene gli eventuali utili di gestione siano direttamente devoluti ai membri nella proporzione prevista dall’atto costitutivo o, in mancanza di previsione espressa, in parti uguali. Anche le eventuali perdite sono ripartite secondo lo stesso criterio.
La legge prevede una doppia responsabilità per le obbligazioni sociali: la responsabilità del Gruppo attraverso il proprio patrimonio) e quella dei membri del Gruppo, che sono responsabili illimitatamente e solidalmente, “salvo disposizione contraria con i terzi contraenti”.
Costituzione e struttura organizzativa del G.I.E.
La costituzione di un G.I.E. si caratterizza per la semplicità e la flessibilità delle operazioni necessarie a tal fine. Il Gruppo viene costituito dai fondatori sulla base di un contratto (“atto costitutivo”) autenticato dal notaio. Il contratto deve indicare gli elementi essenziali del Gruppo, tra i quali:
a) la denominazione (compresa la sigla “Gruppo di Interesse Economico” oppure l’acronimo “G.I.E.”);
b) la sede;
c) la cittadinanza/nazionalità dei membri;
d) l’oggetto di attività, con l’indicazione del settore e dell’attività principale;
e) la durata;
f) le eventuali sede secondarie.
Prima di procedere con le formalità di autenticazione, i rappresentanti del Gruppo devono presentare al notaio (i) la prenotazione della denominazione rilasciata dall’Ufficio del Registro del Commercio e (ii) (ii) il contratto di locazione della sede legale (o altro documento attestante la proprietà o il diritto d’utilizzazione della stessa) del costituendo Gruppo.
Non è obbligatoria la formazione di un fondo patrimoniale (capitale). Ove i membri decidessero di costituire un fondo, questo potrà essere costituito mediante apporto di qualunque bene o utilità (quindi, non solo denaro ma anche conferimenti in natura, lavoro o altri beni od utilità suscettibili di valutazione economica).
Qualora i membri decidessero di costituire un fondo, questo verrà diviso in quote, le quali potranno essere cedute a terzi solo con il consenso unanime dei membri.
La costituzione del G.I.E avviene con l’iscrizione nel Registro del Commercio.
E’ possibile il trasferimento della sede sociale all’estero del Gruppo con conservazione della personalità giuridica (senza obbligo di preventiva liquidazione). Tale decisione richiede una decisione unanime dei membri e la preventiva pubblicazione della decisione sia nel Registro del Commercio che nella Gazzetta Ufficiale Romena. A garanzia dei diritti dei terzi (in particolare, creditori) è previsto che il Gruppo venga cancellato dal Registro del Commercio romeno solo al momento della presentazione del certificato di registrazione rilasciato dal Registro estero. Fino a tale momento, i terzi potranno agire nei confronti del Gruppo come se questo avesse ancora la propria sede in Romania.
Organizzazione
Anche la struttura organizzativa del G.I.E. si contraddistingue per la sua flessibilità e per la concessione di un notevole spazio all’autonomia privata.
L’assemblea generale dei membri
Le delibere riguardanti l’attività del Gruppo devono essere adottate all’unanimità, salva diversa previsione dell’atto costitutivo. Il voto unanime è comunque necessario per l’adozione delle decisioni relative alle seguenti materie:
a) modifica dell’attività del Gruppo;
b) modifica del numero dei voti attribuito a ciascun membro;
c) modifica delle condizioni previste per l’adozione delle decisioni;
d) proroga della durata del Gruppo fissata nell’atto costitutivo;
e) modifica dell’apporto di capitale (ove siano previsti, ad esempio, contributi annuali dei membri al fondo patrimoniale).
Ciascun membro del G.I.E. ha diritto ad un voto nell’assemblea, salvo diversa disposizione nell’atto costitutivo. In ogni caso, un singolo membro non può disporre della maggioranza dei voti.
L’amministrazione del G.I.E.
Gli amministratori, persone fisiche o giuridiche, sono nominati mediante voto unanime dei membri e hanno poteri disgiunti, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo. A garanzia del corretto adempimento dei propri
obblighi, ogni amministratore è tenuto ad effettuare un deposito in garanzia, il cui ammontare viene stabilito dai membri nell’atto costitutivo oppure nell’assemblea generale. L’importo depositato in garanzia non può essere comunque inferiore al doppio della remunerazione mensile dell’amministratore.
La rappresentanza del G.I.E. spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo che l’atto costitutivo preveda la rappresentanza congiunta.
Divieti concernenti le attività del G.I.E.
Come già anticipato, l’attività del Gruppo deve rapportarsi a quella dei suoi membri, in funzione ausiliaria rispetto a questa, in conformità con lo scopo sociale.
La legge vieta al Gruppo di svolgere le seguenti attività:
a) esercitare, direttamente o indirettamente, l’attività di direzione o controllo dell’attività dei suoi membri o di un’altra persona giuridica, specialmente nel settore del personale,
delle finanze o degli investimenti;
b) detenere azioni o quote, direttamente o indirettamente, in una delle società che ne sono membri;
c) assumere più di 500 persone;
d) essere membro di un altro Gruppo d’Interesse Economico o Gruppo Europeo d’Interesse Economico;
e) emettere azioni, obbligazioni o altri titoli di credito.
Società Cooperative
Che cosa è una società cooperativa?
Nell’ottica del processo di armonizzazione fra la legislazione romena e quella dei Paesi membri dell’Unione Europea, il Parlamento romeno ha approvato la Legge n. 1 del 2005 concernente l’organizzazione e il funzionamento delle società cooperative. Ai sensi della suddetta legge, la società cooperativa è “un’associazione autonoma di persone fisiche e/o giuridiche, a seconda dei casi, costituita in base al consenso da loro liberamente espresso, allo scopo di promuovere gli interessi economici, sociali e culturali dei suoi membri, detenuta in comune e controllata democraticamente dai suoi membri conformemente ai principi cooperativi”.
Quali sono le similitudini e le differenze fra le società cooperative e le società commerciali?
Le società cooperative hanno molte similitudini con le società commerciali:
□□ hanno personalità giuridica;
□□ sono costituite tramite atto costitutivo (composto dal contratto di società e dallo statuto);
□□ sono assoggettate alla registrazione presso il Registro del Commercio.
Per quanto riguarda le differenze tra le due forme di società, la più importante consiste nel fatto che lo scopo principale delle società cooperative non è la realizzazione del profitto, bensì il miglioramento delle condizioni dello svolgimento di una certa attività; a tale proposito, una parte del profitto della società cooperativa deve essere destinata allo sviluppo della società. Ai sensi della summenzionata legge, il patrimonio delle società cooperative è costituito da una parte divisibile e una parte indivisibile. Non potendo la parte indivisibile essere distribuita a titolo di dividendi o ad altro titolo ai soci, la possibilità di questi ultimi di ricevere dividendi è limitata alla parte divisibile del patrimonio.
La legge prevede, a titolo esemplificativo, alcuni tipi di società cooperative in vari settori: società cooperative artigianali, società cooperative per la pesca, società cooperative di trasporti, società cooperative di consumo. Parallelamente all’istituzione del nuovo modello societario, la Legge n. 1 ha altresì previsto la creazione del registro delle società cooperative, tenuto presso l’Ufficio del Registro del Commercio.
Quali sono le caratteristiche delle società cooperative? Il capitale
Ai sensi della Legge 1/2005, la società cooperativa è un agente economico a capitale privato. Il capitale
sociale è variabile ma non può essere inferiore a 500 XXX (circa 140 Euro). Il capitale sociale minimo deve essere sottoscritto e versato integralmente alla data della costituzione della società. Il capitale sociale della società cooperativa viene diviso in parti sociali di eguale valore, non inferiore a 10 XXX.
I soci
Rispetto alle società commerciali, nelle società cooperative l’accesso dei soci è libero e si effettua sulla base di una richiesta. La persona che intende diventare socio di una società cooperativa deve precisare il valore e il numero delle parti sociali che intende sottoscrivere e il valore del suo apporto nella società. La richiesta d’ ammissione nella società viene decisa in sede di assemblea generale. La legge proibisce espressamente qualsiasi tipo di discriminazione riguardo all’ammissione dei soci nelle società cooperative.
Inoltre, la legge distingue fra le società cooperative di primo grado e le società cooperative di secondo grado. Le società di primo grado possono avere come soci solo persone fisiche, mentre nelle società di secondo grado è ammessa anche la partecipazione di persone giuridiche, a condizione che la partecipazione delle società cooperative di primo grado sia di almeno il 67% del capitale sociale.
L’età minima richiesta dalla legge per poter essere socio in una società cooperativa è di 16 anni. Il numero di soci non può essere inferiore a 5. Un solo socio non può detenere più del 20% del capitale sociale. Nelle società cooperative di primo grado ciascun socio ha diritto a un voto, indifferentemente dal numero di parti sociali detenute.
Quali sono le facilitazioni di cui beneficiano le società cooperative?
Ai sensi della Legge 1/2005, le società cooperative godono di tutte le misure adottate dallo Stato romeno per il sostegno delle società commerciali. Inoltre, le vecchie associazioni e organizzazioni cooperative che devono essere trasformate in società cooperative continueranno a beneficiare dei terreni concessi a titolo gratuito da parte dello stato per la costruzione di edifici necessari allo svolgimento della loro attività. La legge conferisce alle suddette associazioni e organizzazioni cooperative anche il diritto di prelazione in caso di vendita degli immobili necessari allo svolgimento della loro attività.
Scioglimento delle società e procedura di liquidazione
In termini generali, le cause di scioglimento delle società possono essere:
- scadenza del termine di durata della società;
- l’impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale;
- a seguito di delibera dell’Assemblea generale.
- fallimento;
- riduzione del capitale sociale sotto i limiti stabiliti dalla legge;
- la decisione del tribunale, a richiesta di qualunque degli associati, per motivi ben fondati, come i dissensi gravi tra gli associati, che impediscono il funzionamento della società;
- (solo per le società per azioni) nel caso in cui il numero degli azionisti sia minore di 2 per un periodo maggiore di 9 mesi;
- (solo per le società per azioni) se il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente la Direzione, constata che, per colpa di alcune perdite individuate nei bilanci finanziari annuali approvati conformemente alla Legge vigente, l’attivo netto della Società,
determinato come differenza tra il totale degli attivi ed il totale dei suoi debiti, è diminuito con più della metà del valore del capitale sociale sottoscritto, convocherà subito l’Assemblea generale straordinaria per decidere se la società deve essere sciolta;
- (solo per le società in accomandita, in nome collettivo ed a responsabilità limitata) nel caso di morte, incapacità, fallimento, esclusione di tanti soci da lasciare la società con un unico socio, se non vi sono regole per la continuazione societaria con i successori;
- (solo per le società a responsabilità limitata unipersonali) nel caso di morte, incapacità, fallimento del socio unico;
- (solo per le società in accomandita) nel caso di morte, incapacità, fallimento, esclusione dei soci accomandatari.
Lo scioglimento della società deve essere registrato al Registro del Commercio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A seguito dello scioglimento, gli amministratori devono iniziare la procedura di liquidazione.
Dal momento dello scioglimento, gli amministratori non possono più intraprendere nuove operazioni. Fino al subentro dei liquidatori, gli amministratori continuano il loro mandato.
Tutti gli atti compiuti dalla società devono indicare che essa è in liquidazione.
I liquidatori hanno la stessa responsabilità degli amministratori. Essi hanno il dovere, prima di iniziare a svolgere l’incarico, di redigere con gli amministratori della società l’inventario e il bilancio da cui risulti la situazione esatta dell’attivo e del passivo della società. Detta documentazione deve essere firmata.
I liquidatori svolgono il loro mandato sotto il controllo dei sindaci.
A liquidazione avvenuta, i liquidatori richiedono la cancellazione della Società dal Registro del Commercio. Se la liquidazione eccede la durata dell’esercizio finanziario, i liquidatori debbono redigere il bilancio annuale. Conclusa la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale, indicando le quote di utili da distribuire fra soci. Nelle società per azioni ed in accomandita per azioni è l’Assemblea Generale che decide la liquidazione e nomina i liquidatori. Nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice oppure a responsabilità limitata i liquidatori vengono nominati da tutti i soci.
Lo scioglimento della società prima della scadenza del termine fissato per la sua durata ha effetto sui terzi solo dopo il passaggio di un termine di 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, IV Parte.
Fusione di Società
In termini generali, la fusione delle società commerciali viene decisa da ogni società individualmente, tramite delibera presa secondo le procedure per emendare lo statuto.
La fusione è l’operazione tramite la quale:
• Una o più società sono sciolte senza entrare in liquidazione e trasferiscono il loro patrimonio complessivo ad un’altra società, in cambio della ripartizione di azioni alle società beneficiarie e, eventualmente, di una parte in numerario di massimo 10% dal valore nominale delle azioni cosi distribuite.
• Più società sono sciolte senza entrare in liquidazione e trasferiscono il loro patrimonio complessivo ad una nuova società che costituiscono, in cambio della ripartizione di azioni alla società beneficiaria, e, eventualmente, di un pagamento in numerario di massimo 10% dal valore nominale delle azioni cosi distribuite agli azionisti della società divisa.
Il progetto di fusione, firmato dai rappresentanti delle società partecipanti, viene depositato al Registro del Commercio dove è registrata ciascuna società, accompagnato da una dichiarazione della società che cessa di esistere in seguito alla fusione, circa la modalità in cui a deciso di cessare il suo passivo.
Ogni società deve preparare un prospetto di fusione che deve essere depositato presso il Registro Commerciale.
La fusione ha effetto dopo tre mesi dalla pubblicazione sulla locale Gazzetta Ufficiale.
2 SOCIETA’ – COSTITUZIONE
2.1 Come si costituisce una società in Romania? Quali sono le modalità di registrazione?
1. Individuazione della Ragione Sociale della futura società e prenotazione della denominazione presso il Registro Nazionale del Commercio (oppure presso il Registro del Commercio locale);
2. Prova della sede legale della futura società, che può essere fornita mediante un contratto di locazione o comodato gratuito;
3. Apertura di un conto bancario a nome della futura società e versamento del capitale sociale;
4. Redazione dei documenti costitutivi: Atto Costitutivo (per le Società a Responsabilità Limitata) oppure Statuto della Società e Atto Costitutivo (per gli altri tipi di società);
5. Legalizzazione (notarile) del Contratto sociale o dello Statuto e dell’Atto Costitutivo presso un notaio, nei seguenti casi: 1) che fra i conferimenti al capitale sociale vi sia un terreno; 2) che si costituisca una società in nome collettivo o in accomandita semplice; 3) che si tratti di una società per azioni mediante atto pubblico;
6. Per gli investitori esteri persone fisiche, fotocopia del passaporto, dichiarazione sostitutiva del casellario fiscale, dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale, dichiarazione di conformità con le condizioni imposte dalla legge romena per essere socio ovvero amministratore di una società in Romania, deposito della firma presso il Registro del Commercio.
7. Pubblicazione dell’avvenuta registrazione della società sulla locale Gazzetta Ufficiale (Monitorul Oficial);
8. Registrazione della società nel Registro del Commercio presso la Camera di Commercio ed Industria;
9. Registrazione presso l’Amministrazione Finanziaria territoriale.
□□ Una novità giuridica importante è l’ applicazione in Romania, in seguito all’entrata nella Unione Europea, del Regolamento CE n. 2157/2001 del Consiglio Europeo, così come modificato ulteriormente, relativo allo Statuto della Società Europea.
La Società europea designata con il suo nome latino di «Societas Europaea», ovvero SE, è una società di diritto comunitario che possiede un quadro giuridico proprio e funziona quale operatore economico unico in tutta l'Unione europea.
Nel 2001, l'Unione ha adottato formalmente il regolamento volto a definire lo statuto della Società europea, nonché la direttiva correlata relativa alla partecipazione dei lavoratori delle società europee.
Questa legislazione è entrata in vigore nel 2004 dopo circa 30 anni di discussioni. Essa consente alle imprese di ridurre i costi amministrativi e offre loro una struttura giuridica adeguata al mercato interno, evitando nel contempo i vincoli giuridici e pratici che risulterebbero da 25 ordinamenti giuridici diversi.
Lo statuto della Società europea contempla quattro modi di costituzione di una SE:
□□ la costituzione mediante fusione;
□□ la costituzione mediante creazione di una società holding;
□□ la costituzione in forma di SE affiliata;
□□ la costituzione mediante trasformazione di una società anonima di diritto nazionale.
La SE ha un capitale minimo di 120 000 euro e la sua sede, fissata dallo statuto, deve corrispondere al luogo in cui si trova la sua amministrazione centrale, vale a dire la sua sede reale.
L'accordo sulla SE costituisce una delle priorità identificate dal « Piano d'azione per i servizi finanziari » (PASF), in quanto elemento essenziale per la creazione di un mercato dei servizi finanziari pienamente integrato.
□□ Un'altra novità legislativa riguarda l’esenzione dal pagamento delle tasse di registrazione della società a favore di studenti universitari che, in base alla Decisione n. 177/2003, abbiano meno di 30 anni ed abbiano adempiuto gli obblighi imposti dalle università.
□□ L’ Ordinanza Governativa n. 75/2001, cosi come modificata dalla Legge n. 91/2007 che è entrata in vigore il 22 aprile 2007 relativa all’organizzazione e funzionamento del casellario fiscale, ha istituito l’obbligo per le persone fisiche e giuridiche romene che sono soci o/e amministratori di una società, di ottenere il certificato di casellario fiscale anche nel caso di cessione quote/azioni ai terzi.
□□ In base alla Legge n. 348/2004, il valore della moneta nazionale della Romania è stato modificato attraverso la messa in circolazione, a partire dal 1 luglio 2005, del Leu nuovo (il c.d. “Leu pesante” o XXX), che avrà un valore pari a 10.000 Lei vecchi. Il Leu nuovo e il Leu coesisteranno fino al 31 dicembre 2006, data del ritiro dalla circolazione monetaria del Leu vecchio. Dopo tale data, le succursali della Banca Nazionale della Romania e le istituzioni di credito autorizzate tramite ordine del governatore della Banca Nazionale della Romania, cambieranno per un periodo di tempo illimitato le monete e le banconote del leu vecchio con i Leu nuovi (XXX).
□□ Ai sensi dell’art. 6 della sopra menzionata Legge (cosi come modificata dall’Ordinanza n. 5/2005, approvata con modifiche dalla Legge n. 101 del 3.05.2005), a partire dal 1 luglio 2005, tutte le persone
giuridiche romene (comprese le società commerciali) devono tenere la contabilità solamente in moneta nuova e le posizioni finanziarie relative all’anno 2005 saranno effettuate nella nuova moneta.
□□ La Legge n. 101 del 5.05.2005 ha modificato l’art. 5 della Legge n. 348/2004 attraverso l’aggiunta di due paragrafi relativi alla modifica del valore nominale delle azioni nelle società per azioni e in accomandita per azioni.
□□ Anche se la legge prevedeva espressamente per le società per azioni e in accomandita per azioni l’obbligo di modificare il valore nominale delle azioni, tuttavia, in caso di mancato adempimento di tali disposizioni, il Registro del Commercio ha proceduto comunque ex officio in data 1 luglio 2005 alla registrazione delle modifiche del valore nominale delle azioni.
□□ Nella stessa data, il Registro del Commercio ha proceduto ex officio anche alla modifica del valore del capitale sociale e delle parti sociali delle altre società commerciali (come, per esempio, le società a responsabilità limitata – SRL - o le società in accomandita semplice). I nuovi valori del capitale sociale e delle quote sociali sono stati pubblicati sul sito Internet del Registro del Commercio. Se una volta indicato il capitale sociale, le parti sociali non saranno rappresentati da un numero naturale, allora la società deve provvedere ad equilibrare il capitale, sia aumentandolo, sia riducendolo.
□□ Infine, La Legge n. 441 del 2006 ha modificato la Legge n. 31/1990 sulle società commerciali.
□□ Tra le novità portate dalla legge n. 441/2006 sono da menzionare le seguenti:
□□ Per le assemblee ordinarie, salvo diversa previsione dello statuto, il quorum di validità è stato ridotto, essendo necessaria la presenza di un numero di soci che rappresenta almeno ¼ del numero totale dei voti (in precedenza doveva rappresentare ½ del capitale sociale), mentre le delibere sono valide con il voto della maggioranza dei voti espressi.
□□ Ad una seconda convocazione invece, senza possibilità di diverse pattuizioni statutarie, l’assemblea delibera in modo valido con la maggioranza dei soci presenti, indipendentemente dal quorum presente.
□□ Per le assemblee straordinarie, per la prima convocazione il quorum di validità e stato ridotto, essendo necessaria la presenza di un numero di soci che rappresenta almeno ¼ del numero totale dei voti (in precedenza erano richiesti ¾ del capitale sociale).
□□ In seconda convocazione, l’assemblea generale è validamente costituita se sono presenti almeno tanti soci che rappresentino 1/5 dei diritti di voto complessivi.
□□ Altre modifiche valide per tutti i tipi di società:
o I dividendi devono essere corrisposti ai soci entro 6 mesi dalla delibera (prima erano 8 mesi);
o Il contenuto obbligatorio delle fatture è: nome, forma giuridica, sede, numero registrazione presso il Registro del Commercio e Codice Fiscale, eventuale riferimento al sistema dualistico di amministrazione, capitale sociale sottoscritto e versato.
o La società deve depositare presso il Registro del Commercio il testo integrato e aggiornato dell’atto costitutivo ogni volta che viene modificato.
o L’Atto Costitutivo della società e gli Atti addizionali della società, le delibere del Consiglio di Amministrazione o le delibere dei soci devono essere redatte in lingua rumena per poter essere depositate presso il Registro del Commercio.
2.2 Quali sono le autorità competenti alla registrazione, e quale documentazione è richiesta?
Le formalità per la registrazione delle società a partecipazione straniera (compresa la redazione dell’atto costitutivo) possono essere espletate, per conto dei soci, dall’Ufficio per l’Assistenza alla Costituzione delle Società Commerciali BACSC del Registro Nazionale del Commercio, dietro rimborso delle spese, confermate con quietanze.
Ufficio per l’Assistenza alla Costituzione delle Società Commerciali BACSC
Indirizzo: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 0, xxxxxxx 0, xxxxxx 0, Xxxxxxxx Tel: 0000 00 000 0000
Fax: 0000 00 000 0000
Registro Nazionale del Commercio presso la Camera di Commercio e Industria della Romania (Registrul National al Comertului)
Indirizzo: Sos. Xxxxx Xxxxx, n.223, sector 3, Bucarest Lingua: inglese, francese
Tel.: 0000 00 000 00 00
Ente Autonomo Gazzetta Ufficiale REGIA AUTONOMA ‘‘MONITORUL OFICIAL’’
Indirizzo: Sectorul 5, Sos. Panduri n.1, palazzo P33, pianoterra Bucarest Ufficio: Relazioni Pubbliche
Indirizzo: Xxxxxx Xxxxxxxxxx x.0, Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Lingua: inglese, romeno
Tel.: 0000 00 0000000/ 0000 00 000 00 00
Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Agenzia Romena per lo Sviluppo regionale – ANDR (che ha assorbito l’Agenzia Romena per lo Sviluppo ed il Consiglio Nazionale per le Piccole e Medie Imprese) – Direzione per Politiche Investimenti Stranieri
Indirizzo: Str. Ministerului n. 2-4, Bucarest Presidente: Xxxxx Xxxxx
Lingua: inglese, francese
Tel.: 0000 00 0000000, 3153860, 3150200, 3150300
Documentazione richiesta ed atti per i quali è necessario un pubblico ufficiale o una perizia giurata:
I documenti sociali (contratto sociale, atto costitutivo e statuto) devono essere sottoscritti dai soci. La sottoscrizione deve essere autenticata da Notaio.
I conferimenti dei singoli soci devono essere documentati da un certificato bancario di deposito. In caso di conferimento in natura, il conferimento deve essere certificato da parte di un revisore contabile. Nel caso in cui i soci siano persone fisiche, sarà necessaria una copia del passaporto e del Codice Fiscale.
Deve inoltre essere presentata la certificazione bancaria di versamento del capitale sociale.
Nel caso in cui nella compagine sociale della costituenda società romena compaiano anche persone giuridiche, sarà necessario depositare i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto della società straniera;
b) visura camerale (quadro completo delle caratteristiche di un’impresa per avere un’analisi dettagliata sull’affidabilità della società);
c) la garanzia bancaria ove la società possiede un conto;
d) la delibera assembleare che comprende: l’ intenzione di costituire una società in Romania, la denominazione, la sede, il capitale sociale, la partecipazione percentuale, l’amministratore, ecc.
I documenti ed atti sopra menzionati devono essere necessariamente tradotti ed autenticati da un notaio locale.
2.3 Quanto costa costituire e registrare una società? Qual è il costo annuale di mantenimento della registrazione?
La registrazione di una società a responsabilità limitata ha i seguenti costi minimi amministrativi:
Registro del Commercio: il costo per la pubblicazione dell’atto costitutivo sulla Gazzetta Ufficiale romena (Monitorul Official) è di 75 XXX a pagina. In caso di urgenza, il costo viene maggiorato.
Esistono inoltre maggiorazioni in dipendenza del capitale sociale. Notaio: da 100 a 400 XXX circa in dipendenza del capitale sociale. Onorari legali: da 1000 a 2500 USD in dipendenza della società.
Apertura conto corrente bancario: da 10 a 15 USD.
La registrazione presso il Registro del Commercio ha i seguenti costi:
a) un costo fisso per la registrazione della società (notaio, Monitor Oficial, Registro del Commercio, Vedi sopra);
b) un costo fisso per le successive modifiche che riguardano lo statuto (notaio, Monitor Oficial, Registro del Commercio. Vedi sopra);
c) nessun costo annuale è previsto durante l’anno per il mantenimento della registrazione, a parte il pagamento delle imposte dovute per l’esercizio dell’attività (vedi cap. 5).
2.4 Le società costituite nel Paese possono avere sedi all’estero?
Le società con capitale estero registrate in Romania devono avere sede legale in Romania. Una volta registrata la sede legale in Romania, ogni società può aprire filiali all’estero nel rispetto delle norme del Paese dove vengono registrate le filiali.
2.5 Come si costituisce una succursale, filiale o sede di rappresentanza di una società straniera? Quali sono le principali differenze rispetto alla costituzione di una società nuova nel Paese ospitante?
Per la registrazione di una filiale o succursale di società estera in Romania è necessario depositare l’atto costitutivo e lo statuto della società madre e la delibera assembleare che indichi la volontà di procedere alla costituzione di tale filiale, se la possibilità di costituire filiali o succursali all’estero non è prevista nello statuto della società madre. Nel caso in cui tale possibilità sia prevista e l’organo delegato a tale compito sia il Consiglio di amministrazione ovvero l’Amministratore unico, sarà necessario depositare la delibera del consiglio di Amministrazione ovvero la decisione dell’Amministratore Unico.
Per l’apertura di una sede di rappresentanza Il quadro giuridico di riferimento è contenuto nella legge n. 122/1990, come modificata dall'Ordinanza n. 24/1996 e dall'Ordinanza d’Urgenza n. 32/1997.
Per costituire una sede di rappresentanza si deve inoltrare una domanda al Ministero dell’Economia e del Commercio, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:
- sede sociale;
- oggetto sociale della rappresentanza, che deve essere identico a quello della società madre;
- durata;
- nominativi e qualifiche dipendenti della rappresentanza (in caso di stranieri, i loro dati identificativi).
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: una visura camerale della società madre, in originale, contenente l’oggetto ed il capitale sociale, una garanzia bancaria, lo statuto, una procura autenticata che prevede il potere di firma per le obbligazioni societarie.
Il Ministero dell’Economia e del Commercio emette un’autorizzazione, la quale deve essere registrata presso la Camera di Commercio.
Alla sede di rappresentanza non vengono concesse licenze giuridiche di export, poiché non è persona giuridica romena.
Per la costituzione di una filiale, per contro, il quadro giuridico di riferimento è contenuto nella legge n. 31/90 art. 42; anch’essa è sottoposta a tutte le leggi romene: come se fosse una nuova società, la filiale ha personalità giuridica indipendente dalla società madre.
In tutti i documenti costitutivi devono essere contenute tutte le caratteristiche proprie di una filiale e cioè: la denominazione identica a quella della società madre, la sede romena, la sede della società madre. La filiale è considerata residente dal punto di vista della valuta.
Per la costituzione di una succursale, invece, si applicano le disposizioni della Legge n. 31/90 art. 43. In particolare, le succursali sono enti derivanti dalla società madre, senza personalità giuridica, e prima di iniziare l’attività, devono essere registrate presso il Registro di Commercio della sede sociale della società.
Tale regime giuridico si applica anche a tutte le sedi secondarie con status di succursale, a prescindere dalla loro denominazione.
Tutte le altre sedi secondarie, agenzie, rappresentanze o altre sedi diverse dalla succursale,
invece, vengono riportate solamente presso il Registro di Commercio della sede della società madre. Infine, non possono essere costituite sedi secondarie sotto la denominazione di filiale.
Principali differenze rispetto alla costituzione di una nuova società nel Paese ospitante:
Le differenze sostanziali riguardano:
a. personalità giuridica (in caso di costituzione di una succursale);
b. possibilità di intraprendere operazioni commerciali.
La sede di rappresentanza si caratterizza per il fatto che non ha personalità giuridica; essa rappresenta la longa manus della società madre, agendo solo da mandatario della stessa e non può intraprendere direttamente operazioni commerciali.
La succursale non ha personalità giuridica e dipende dalla società madre sotto l’aspetto finanziario, tuttavia conserva autonomia sotto il profilo giuridico-economico.
La filiale ha personalità giuridica indipendente dalla società madre.
3. SOCIETA’ DI CAPITALE
3.1 Come avviene la sottoscrizione delle quote di una società di capitale?
In proposito si veda il par. 3.1.
3.2 Quali sono le modalità di versamento del capitale in denaro? E’ consentito versare e mantenere il capitale sociale in valuta estera?
In proposito si veda il par. 3.1.
È consentito versare e mantenere il capitale sociale in valuta estera, ma la contabilità sociale deve essere in valuta romena (Lei o XXX).
3.3 E’ possibile vendere o trasferire quote a/da altre società?
Nelle società di capitali non vi sono restrizioni particolari. Nelle società di persone, i soci possono essere soggetti ad un diritto di prelazione verso altri soci per trasferimenti di azioni a/da terzi soggetti.
3.4 Come vengono ripartiti gli utili?
La ripartizione degli utili viene deliberata dall’Assemblea dei soci della società, solitamente all’atto dell’approvazione del bilancio annuale. Nelle sole società per azioni possono essere previste dallo statuto azioni privilegiate nella ripartizione degli utili.
4. BILANCIO E LIBRI CONTABILI
4.1 Quali sono i principali obblighi in merito alla formazione del Bilancio e alla tenuta dei registri e dei libri contabili? Esiste l’obbligo di certificare il bilancio?
In base alla Legge n. 82/1991, come ripubblicata nel Monitorul Oficial, Parte I, n. 48 il 14 gennaio 2007, sulla contabilità:
- la contabilità delle società registrate in Romania (indifferentemente dalla natura del capitale) viene tenuta in lingua romena e nella moneta nazionale (art. 3);
- la contabilità delle operazioni effettuate in valuta estera viene tenuta sia in valuta estera che in moneta nazionale (art. 3).
La contabilità viene tenuta in partita doppia e deve essere redatto il bilancio contabile. Il Ministero delle Finanze stabilisce le categorie che in via eccezionale possono tenere la contabilità in partita semplice (art. 5).
Le registrazioni nella contabilità vengono fatte cronologicamente e sistematicamente, secondo i piani dei conti e le norme emesse dal Ministero delle Finanze. L’inventario patrimoniale deve essere effettuato almeno una volta all’anno ed inoltre in caso di fusione o cessazione dell’attività. Nella contabilità il conto profitti e perdite viene redatto mensilmente. Le persone che hanno redatto, vistato ed approvato oppure registrato nella contabilità i documenti giustificativi, sono responsabili per essi. La responsabilità per la tenuta della contabilità spetta all’amministratore, all’ordinatore dei crediti (per le istituzioni pubbliche) oppure alle persone responsabili per la gestione del patrimonio. Qualora la contabilità non venga tenuta da persone autorizzate, la responsabilità spetta al proprietario (art. 11).
I principali registri utilizzati nella contabilità sono il registro giornale, il registro inventario ed il libro mastro. I registri contabili ed i documenti giustificativi delle registrazioni contabili vengono conservati nell’archivio per 10 anni (ad eccezione della documentazione relativa ai pagamenti che viene conservata per 50 anni) (att. 19-24).
La situazione finanziaria contabile annuale è composta da: bilancio, conto consolidato profitti e perdite, allegati e relazione sulla gestione. I bilanci contabili vengono sottoposti alla verifica e alla certificazione da parte di sindaci, contabili autorizzati o ragionieri ed in seguito pubblicati a norma di legge. I bilanci contabili annuali devono essere conservati per 50 anni (art. 28).
La procedura di compilazione, deposito e certificazione del bilancio viene attuata attraverso diverse tappe.
In particolare, il bilancio contabile e il conto dei profitti e delle perdite, con il rapporto dell’Amministratore e dei sindaci, deve essere depositato presso la sede della società e delle succursali nei 15 giorni precedenti l’Assemblea generale, per essere visionati dagli azionisti. Gli azionisti possono, a loro spese, chiedere copia di tutta la documentazione.
Gli amministratori devono, entro 15 giorni dalla data dell’Assemblea generale, depositare copia del bilancio contabile con il conto dei profitti e delle perdite presso l’Amministrazione Finanziaria allegando il loro rapporto, il rapporto dei Sindaci e il verbale dell’Assemblea generale.
La copia timbrata del bilancio, e la copia del conto dei profitti e delle perdite ed una relazione degli amministratori vengono depositate presso il Registro del Commercio.
Nota: secondo l’art. 185 par. 2, le società commerciali con un giro d’affari superiore ai 10 milioni di XXX devono pubblicare nel Monitorul Oficial le notizie inerenti il deposito di tutti i documenti richiesti presso l’Amministrazione Finanziaria e presso il Registro del Commercio.
4.2 Entro quali scadenze deve essere presentato il bilancio?
Le scadenze per la presentazione del bilancio sono due:
- Il Bilancio annuale si chiude il 31 dicembre e viene depositato alla fine del primo trimestre dell’esercizio successivo (rispettivamente il 15 marzo oppure il 15 aprile).
- Esiste un indicatore semestrale (balanta) il quale si chiude entro il primo semestre al 30 giugno e si deposita entro il mese successivo e non oltre il 31 luglio.
5. ACCESSO ALLE CARICHE
5.1 Lo straniero può essere socio di capitale? Anche con una quota superiore al 50%?
La società può essere controllata al 100% da capitale straniero in quanto la normativa romena non prevede l’obbligo di avere soci romeni.
5.2 Lo straniero può essere membro del Consiglio d’Amministrazione? Anche Presidente o Amministratore unico?
Non esiste alcun obbligo riguardante la nazionalità o la residenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, direttori o dirigenti di imprese partecipate da capitale straniero.
5.3 Lo straniero può essere membro del Collegio Sindacale? Lo straniero può essere Revisore dei conti?
Gli stranieri possono essere membri del collegio sindacale, tuttavia la maggioranza dei membri deve essere di nazionalità romena.
Gli stranieri possono essere revisori dei Conti in Romania previo superamento di apposito esame.
6 BORSA VALORI
Esiste nel Paese una Borsa Valori? Come opera?
La Borsa Valori di Bucarest è stata aperta nel novembre 1995. Essa opera in base alla nuova Legge n. 297/2004 sul mercato di capitale, sotto la sorveglianza della Commissione Nazionale Valori Mobiliari (CNVM), a sua volta subordinata alla Banca Nazionale della Romania.
Borsa Valori di Bucarest (Bursa de Valori Bucuresti)
Indirizzo: Xxxxxxxxxx Xxxxx X xx. 00 – 36, 00xx xxxxx, xxxxxx 0 - Xxxxxxxxx Xxxxxxx Tel: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
sito Internet: xxxx://xxx.xxx.xx
La Legge n. 297/2004 come modificata dalla Legge n. 208/2005, dall’Ordinanza n. 41/2005 e dalla Legge n. 97/2006, disciplina il regime dei valori mobiliari, i servizi di investimento finanziario ed i mercati regolamentati.
La Legge in commento disciplina la creazione ed il funzionamento dei mercati finanziari, delle istituzioni e delle operazioni relative ai mercati finanziari al fine della mobilizzazione delle disponibilità finanziarie attraverso gli investimenti e gli strumenti finanziari.
I mercati regolamentati
Ai sensi dell’art. 125 della Legge n. 297/2004, un mercato regolamentato è un sistema per la negoziazione degli strumenti finanziari e deve adempiere le seguenti condizioni:
a) ha un funzionamento regolare;
b) i regolamenti approvati dalla CNVM stabiliscono le condizioni di funzionamento, di accesso al mercato e di ammissione al negoziato degli strumenti finanziari;
c) è conforme alle esigenze di rapporto e di trasparenza necessarie all’assicurazione della protezione degli investitori stabilite attraverso la Legge in commento, nonché alla normativa emessa dalla Commissione Nazionale Valori Mobiliari (CNVM) e dalla Comunità Europea.
I mercati regolamentati da strumenti finanziari vengono organizzati ed amministrati da una persona giuridica, che emette azioni nominative, costituita sotto forma di società per azioni denominata “operatore sul mercato” (art. 124). Gli operatori sul mercato devono essere autorizzati dalla Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari (CNVM).
Creazione, sorveglianza, organizzazione e amministrazione degli altri mercati regolamentati
I mercati regolamentati, vengono costituiti esclusivamente come società per azioni, che emette di azioni nominative, con un capitale sociale minimo determinato dalla CNVM mediante regolamento, che, in base ai servizi offerti, può variare da EUR 50.000 a EUR 125.000. Anche le procedure e la documentazione necessaria all’autorizzazione sono determinate dalla CNVM tramite regolamento.
Operazioni sui mercati regolamentati
Qualsiasi operazione di vendita, acquisto, cambio, e qualsiasi altra operazione di trasferimento della proprietà, qualsiasi conversione o esercizio di un diritto avente ad oggetto valori mobiliari oppure altri strumenti finanziari collegati ai valori mobiliari emessi da una società pubblica devono essere eseguite esclusivamente sui mercati regolamentati e solo attraverso le società di servizi di investimento finanziario o altri intermediari autorizzati dalla CNVM.
inoltre, la normativa vigente viene completata dalla Legge n. 297/2004 che disciplina in particolare la protezione degli investitori, l’emissione delle obbligazioni, il fallimento dei partecipanti, la trasparenza del mercato, il divieto di insider trading e le società di investimento finanziario.
7 AUTORITA’ ANTITRUST
Esistono nel Paese autorità garanti della concorrenza e su quali settori esercitano il proprio controllo?
In Romania esiste il “Consiglio della Concorrenza” (Consiliul Concurentei), il quale rappresenta un’autorità amministrativa autonoma munita di personalità giuridica composta da 7 membri, nominati dal Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, su proposta del Governo. Il Consiglio, tra le cui attribuzioni rientrano l’attuazione e la promozione della lotta contro i monopoli e i provvedimenti in favore della giusta concorrenza, svolge la sua attività in assemblea plenaria od in commissioni e decide con la maggioranza di voti dei presenti così come previsto dall’art. 21 della legge n. 21/1996 e successive modifiche.
Il Consiglio della Concorrenza ha il potere di emettere regolamenti, istruzioni, ordini, decisioni, avvisi e raccomandazioni e rapporti.
Le principali attribuzioni del Consiglio della Concorrenza sono:
a) di certificazione, sulla base delle indagini svolte a richiesta degli agenti economici o delle associazioni economiche, sulla base delle prove raccolte, in base all’art. 5 della legge n. 21/1996 relative alle pratiche anticoncorrenziali;
b) di assicurazione, circa l’applicazione effettiva delle proprie decisioni;
c) di investigazione, per l’approfondimento della conoscenza del mercato;
d) di controllo, rendendo noti al Governo casi di situazioni di monopolio o altri simili, secondo quanto previsto dall’art. 4, proponendo inoltre le misure da adottare per il controllo dei prezzi;
e) di competenza, indicando al tribunale casi di propria competenza;
f) di controllo legale, in relazione all’applicazione della n. 21/96;
g) di lotta al monopolio, favorendo provvedimenti al governo tendenti a modificare gli atti normativi in materia di antitrust;
h) di raccomandazione, per l’adozione di misure che possano facilitare lo sviluppo del mercato e della concorrenza;
i) di incentivazione, rendendo note allo stato rumeno le esperienze e le relazioni con gli organismi ed istituzioni internazionali, al fine di cooperare con le autorità di concorrenza straniere e comunitarie.
Le eventuali sanzioni adottate dal Consiglio nella prevenzione dei monopoli e/o di qualunque posizione dominante che possa in qualche modo ostacolare la competizione all’interno del mercato romeno non vengono applicate alle società aventi un giro d’affari inferiore ai limiti previsti annualmente dal Consiglio della Concorrenza. Tale cifra viene sempre aggiornata in considerazione del tasso di inflazione corrente.
8 CONTRATTI
8.1 Il Paese ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980)?
La Romania ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci il 1° giugno 1992. All’adesione la Romania non ha espr esso alcuna riserva né dichiarazione, per cui la convenzione si intende interamente applicabile.
8.2 E’ disciplinata la responsabilità per danni da prodotti difettosi?
La responsabilità per danni da prodotti difettosi è disciplinata dell’Ordinanza Governativa n. 21/1992 sulla protezione dei consumatori e le relative modifiche. In conformità all’Ordinanza n. 21/1992, i principi cardine in favore dei consumatori sono:
a) protezione dal rischio di acquisto di un prodotto o dalla prestazione di un servizio potenzialmente pregiudizievole della vita, salute o sicurezza o pregiudizievole dei suoi diritti ed interessi legittimi;
b) diritto di essere informati in maniera completa, corretta e precisa circa le caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi, in modo tale che le decisioni che i consumatori adottano in connessione con questi corrispondano, per quanto possibile, ai loro bisogni, nonché di essere istruiti sui loro diritti in qualità di consumatori;
c) diritto di accesso ai mercati che possano assicurargli una vasta gamma di prodotti e servizi di qualità;
d) diritto di essere risarciti sui pregiudizi generati dalla qualità non corrispondente dei prodotti e dei servizi, utilizzando a tale scopo i mezzi previsti dalla legge;
e) diritto di organizzarsi in associazioni per la protezione dei consumatori, con il fine della protezione dei loro interessi.
Le prerogative dei consumatori, al momento della stipulazione del contratto, sono:
a) libertà di assumere decisioni nell’acquisto di prodotti o servizi, senza imposizioni nel contratto che possano favorire lo svolgimento di pratiche abusive nella vendita, di natura tale da influenzare tale libertà;
b) diritto ad una redazione chiara e precisa sulle clausole contrattuali, incluse quelle concernenti le caratteristiche qualitative, le condizioni di garanzia, l’indicazione esatta del prezzo o della tariffa, nonché quelle che stabiliscono con esattezza le condizioni del credito e degli interessi;
c) esonero dal pagamento di prodotti e servizi che non siano stati richiesti ed accettati;
d) diritto di essere risarciti dei danni provocati dai prodotti o dai servizi che non corrispondono a quanto descritto nelle clausole contrattuali;
e) essere garantiti circa il servizio di manutenzione necessario o i pezzi di ricambio per tutta la durata media di utilizzo del prodotto, stabilita nei documenti tecnici normativi o dichiarata dal produttore o convenuta dalle parti;
f) diritto al pagamento, per i prodotti o servizi dei quali beneficia, delle somme stabilite con esattezza; un aumento del prezzo stabilito inizialmente è possibile solo dietro consenso del consumatore;
g) diritto di essere notificati, almeno 30 giorni prima della proroga diretta, per un periodo determinato o non determinato, di un contratto, per poter decidere sopra la predetta proroga.
In conformità all’Ordinanza n. 21/1992, gli agenti economici sono responsabili per qualsiasi difetto concernente la qualità dei prodotti o dei servizi, sorti durante il periodo di validità della garanzia qualora non sia imputabile al consumatore, nonché per gli eventuali vizi occulti constatati durante la durata media di utilizzo i quali non permettono l’utilizzo da parte del consumatore del prodotto o del servizio secondo il fine per il quale questo è stato realizzato o acquistato o che può essere pregiudizievole per la vita, salute o sicurezza dei consumatori. La responsabilità sussiste anche nei casi in cui la consegna dei prodotti o la prestazione dei servizi si realizza a titolo gratuito o oneroso o si commercializza a titolo di oggetto di scambio, di noleggio o di distribuzione ed in qualsiasi altra forma.
In materia di difetti da prodotti, va menzionata l’emanazione della legge n. 608/2001 sulla qualità dei prodotti, pubblicata il 06 aprile 2006.
La legge n. 608/2001 contiene il quadro giuridico per l’elaborazione delle regole tecniche, per il controllo di conformità e per la sorveglianza dei prodotti introdotti sul mercato e/o utilizzati in Romania. La legge de quo prevede altresì l’intervento di organismi indipendenti, accreditati dal Ministero dell’Industria, con compiti di verifica in materia di conformità dei prodotti.
I prodotti sottoposti al controllo della legge sono ammessi sul mercato solo a condizione che siano in grado di soddisfare i “requisiti essenziali” previsti dalla legge e ove la loro conformità sia stata valutata secondo la procedura di valutazione applicabile conformemente alle regolamentazioni tecniche specifiche. Per “requisiti essenziali” si intendono, ai sensi dell’art. 4, lett. c, “i requisiti inerenti in modo particolare la protezione della salute, la sicurezza dei consumatori, la protezione della proprietà e dell’ambiente”.
La legge n. 608/2001 disciplina in particolare la responsabilità per i danni provocati da prodotti privi dei requisiti richiesti. In tal caso, le sanzioni previste dalla legge sono sia di natura civile che penale.
Costituiscono contravvenzioni:
- la violazione dell’art. 10 (a), prevede la sanzione con multa variabile da 5.000 a 10.000 XXX, oltre il ritiro del prodotto dal mercato ed il divieto di immissione sul mercato di altri prodotti non conformi;
- la violazione dell’art. 10 (b,c,d,), art.11 e art. 20 prevede la sanzione con multa variabile da 2.500 a 5.000 XXX ed il divieto di commercializzazione fino ad un termine da stabilirsi;
- la violazione dell’art. 10 (e), prevede la sanzione con multa variabile da 2.500 a 5.000 XXX, oltre il ritiro del prodotto dal mercato ed il divieto di produzione di prodotti non marcati o con una marcatura irregolare;
- la violazione dell’art.15 (venir meno, per i suddetti organismi indipendenti, dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle proprie funzioni), prevede la sanzione punita con una multa tra 5.000 e 10.000 XXX ed il ritiro del certificato di riconoscimento.
Le sanzioni previste dalla legge de quo sono applicate dall’organo di controllo incaricato dall’autorità competente (Ministero delle Industrie e Risorse) mentre il quantum delle multe è aggiornato mediante decisione governativa.
I prodotti potranno essere introdotti sul mercato e/o messi in funzione solo qualora soddisfino alcuni requisiti essenziali e se la loro conformità sia stata valutata in base alle procedura di valutazione prevista dalla legge. L’ art.10 della legge n. 608/2001 stabilisce altresì che: “Il produttore o il suo rappresentante, prima di introdurre sul mercato un prodotto disciplinato dalla legge, ha l’obbligo di assicurare:
a) la progettazione e la realizzazione dei prodotti nel rispetto dei “requisiti essenziali”;
b) l’elaborazione della documentazione tecnica nella forma prevista dalla legge;
c) l’utilizzazione delle procedure di valutazione in conformità ai “requisiti essenziali” previsti;
d) l’elaborazione delle dichiarazioni di conformità, delle relazioni di collaudo, dei certificati;
e) il certificato di conformità.”
8.3 Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di franchising?
La principale fonte in materia è l’Ordinanza del Governo n. 52/1997, come modificata dalla legge n. 79/1998 ed in seguito ripubblicata con una nuova articolazione sul Monitorul Oficial, Parte I, n. 180 del 14 maggio 1998, la quale riguarda il regime giuridico del franchising.
Il contratto di franchising si caratterizza secondo uno schema tipico, nel quale un soggetto (francizor) concede ad un altro (beneficiar) il diritto di sfruttare o di svolgere un affare, un prodotto, una tecnologia oppure un servizio.
Il contratto deve contenere le condizioni finanziarie, la durata, le condizioni per eventuali modifiche, l’estensione, la risoluzione.
Il diritto che si trasferisce con un contratto di franchising obbliga il beneficiario al pagamento di una somma e lo autorizza ad usare il marchio dei prodotti e/o dei servizi e/o delle tecnologie, del knowhow ed ogni altro diritto di proprietà individuale o industriale, con il sostegno permanente di un’assistenza commerciale e/o tecnica dalla parte del francizor, durante tutto il periodo di validità del contratto.
Nei rapporti interni, il francizor notificherà per iscritto ogni inadempimento contrattuale e accorderà un ragionevole termine per adempiere al beneficiar.
8.4 Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di mediazione?
La disciplina del contratto di mediazione è contenuta agli artt. 405-412 del Codice Commerciale Romeno.
È un contratto atipico e viene usato nella pratica commerciale. Le sue principali caratteristiche sono la bilateralità e l’onerosità.
Parti del contratto sono il comisionar ed il comitent.
Il comisionar si obbliga a concludere contratti, in nome proprio, per conto del comitent, le trattative dei contratti sono condotte secondo le direttive impartitegli dal comitent.
A seguito di questa attività il comisionar ha diritto ad un compenso che è rappresentato da una provvigione (comision).
Nel rapporto interno tra le parti il contratto di mediazione si configura come mandato senza rappresentanza.
Il comisionar rimane obbligato in proprio verso i terzi con i quali ha concluso dei contratti e anche per le obbligazioni assunte verso terzi che eccedono i limiti del mandato stesso.
9 CONTRATTO DI AGENZIA
9.1 Esiste una regolamentazione che disciplina il contratto di agenzia?
In Romania il contratto di agenzia è regolato dalla legge n. 509 del 12 luglio 2002 (qui di seguito “Legge 509/2002”) relativa agli agenti commerciali permanenti, che integra le disposizioni del Codice Commerciale romeno sul mandato commerciale. La Legge 509/2002 è stata adottata in applicazione delle disposizioni della Direttiva CEE 86/653. Prima dell’adozione di tale legge, la legislazione romena non prevedeva alcuna normativa specifica in materia di contratto di agenzia e la materia era regolata dalle norme sul contratto di mandato commerciale.
Il contratto di agenzia si caratterizza per la presunzione di non esclusività. Pertanto, salvo diversa espressa previsione contrattuale, l’agente può rappresentare più committenti operanti nella stessa zona e nel medesimo settore, mentre il committente può avvalersi, per la medesima zona e per il medesimo settore, di altri agenti.
Il contratto di agenzia presenta le seguenti caratteristiche principali:
Autonomia - l’agente commerciale non è il preposto del committente e organizza in maniera indipendente la sua attività.
Remunerazione – l’agente riceve dal committente un corrispettivo per l’attività che svolge. La Legge 509/2002 prevede espressamente che le sue disposizioni non si applichino agli agenti che svolgono attività di agenzia a titolo gratuito.
Attività di negoziazione e/o conclusione di affari – diversamente da quanto previsto dalla citata Direttiva 86/653, che confina l’attività dell’agente alla trattazione e/o conclusione di operazioni di vendita e all’acquisto di merci, la legge romena prevede un più vasto campo di attività per l’agente, che può arrivare fino alla negoziazione e/o conclusione, in nome e per conto del committente, di affari anche diversi dalla compravendita.
Rapporti diretti fra il committente e il terzo - benché sia l’agente a trattare o concludere affari per conto del committente, questo ultimo, se ha conferito all’agente anche il potere di rappresentanza, è parte in tutti i rapporti contrattuali con il terzo e rimane obbligato verso questi per l’adempimento degli obblighi contrattuali per l’intera durata del contratto.
A differenza della Direttiva CEE 86/653, che non richiede necessariamente la forma scritta del contratto di agenzia, la legge romena impone la forma scritta. In particolare, si prevede che il contratto di agenzia a tempo determinato o indeterminato, incluse le sue ulteriori modifiche e indipendentemente del suo valore, possa essere provato tra le parti e rispetto a terzi solo per iscritto. Tuttavia, la dottrina è concorde nel ritenere che la forma scritta del contratto di agenzia sia richiesta ad substantiam.
A questo proposito, in considerazione delle esigenze di rapidità e snellezza normalmente avvertite nei rapporti commerciali, è stato giustamente sottolineato come sarebbe stato più opportuno seguire il modello del Codice Commerciale romeno che prevede la forma scritta nei rapporti commerciali solo ad probationem. Infine, la Legge 509/2002 prevede che, nel caso in cui le parti di un contratto di agenzia stipulino un patto di non-concorrenza, questo debba essere concluso ad substantiam per iscritto.
Obblighi dell'agente nei confronti del committente
Obbligo di diligenza: l'agente deve adempiere gli obblighi contrattuali secondo buona fede e con la diligenza di un professionista al fine di realizzare gli interessi del committente e deve attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite da questo ultimo, tenendo conto, secondo le circostanze, del loro carattere imperativo, indicativo ovvero meramente facoltativo;
Obbligo di informazione: l'agente commerciale deve comunicare al committente tutte le informazioni rilevanti di cui dispone, in particolare le informazioni relative all’estensione territoriale di attività dell’agente pattuite nel contratto di agenzia;
Obbligo di tenere registri separati: l'agente ha il dovere nel caso in cui rappresenti più committenti, di tenere registri separati relativi alle operazioni commerciali concluse per ciascun committente;
Obbligo di deposito: l'agente commerciale deve depositare i beni o i campioni risultanti dalle operazioni commerciali svolte dall'agente per i committenti che rappresenta, in modo da permettere la facile identificazione dei beni o dei campioni appartenenti a ciascun committente;
L'agente non può concedere sconti o dilazioni di pagamento per i crediti del committente a meno che non vi sia espressamente autorizzato da questo ultimo;
Patto di non-concorrenza: la Legge 509/2002 permette alle parti di prevedere una clausola di non concorrenza. In tale clausola, che deve essere redatta per iscritto a pena di nullità, l’agente s'impegna nei confronti del committente, a non svolgere o concludere affari per proprio conto che, per loro natura (beni o servizi trattati) e per la zona geografica nella quale si svolgono, siano in concorrenza con gli affari che l’agente deve contrattualmente concludere per conto del committente. Il divieto deve essere delimitato a un determinato ambito soggettivo (persone fisiche o giuridiche con le quali non si può trattare), oggettivo (beni o
servizi che non possono essere trattati) e geografico (territorio nel quale non si possono concludere tali affari).
Il patto di non concorrenza rimane in vigore per tutta la durata del contratto e, ove espressamente previsto, può eccedere la durata contrattuale per un periodo massimo di due anni.
Il patto di non concorrenza non produce effetti nei casi in cui:
• il committente, senza preavviso e senza giustificato motivo, proceda alla risoluzione unilaterale del contratto;
• l’agente receda unilateralmente dal contratto di agenzia per cause imputabili al committente;
• il giudice disponga la risoluzione del contratto di agenzia per cause imputabili al committente.
Obblighi del committente
Obbligo di informazione: il committente deve procurare all'agente commerciale le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto di agenzia e, in particolare, avvertire l'agente commerciale entro un termine ragionevole non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sia notevolmente inferiore a quello che l'agente commerciale avrebbe normalmente potuto attendersi. Inoltre, il committente è obbligato a mettere a disposizione dell’agente, entro un termine ragionevole e in quantità sufficiente, campioni, cataloghi, listini, necessari all’agente per l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali. La legge non definisce il concetto di “termine ragionevole”, lasciando le parti libere di determinare tale termine, in funzione della natura e caratteristiche delle operazioni che l’agente deve svolgere in base al contratto.
Obbligo di remunerazione: il committente deve remunerare l’agente per l’attività svolta in base al contratto di agenzia. Tale remunerazione può essere una somma fissa, una commissione, ovvero in parte una somma fissa ed in parte una commissione. Per commissione s'intende ogni forma di remunerazione calcolata in base al volume o al valore delle operazioni svolte.
Qualora le parti non abbiano previsto le modalità di calcolo del compenso, questo viene determinato sulla base degli usi commerciali comuni relativi alla zona e ai beni o servizi oggetto del contratto di agenzia ovvero secondo le caratteristiche degli affari conclusi.
L’agente ha diritto di ricevere una commissione:
• quando l’operazione commerciale è stata conclusa grazie al suo intervento;
• quando l’operazione è stata conclusa con un terzo senza l’intervento dell’agente ma che l’agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo;
• quando l’operazione viene conclusa dal committente con un terzo all’interno della zona territoriale assegnata in esclusiva all’agente tramite il contratto di agenzia.
L’agente riceve compenso anche per le operazioni concluse dopo la risoluzione del contratto di agenzia, se l’operazione avviene entro un termine ragionevole dalla scadenza del contratto, se essa è il risultato dell’attività dell’agente durante il contratto di agenzia e se l’ordine del terzo è stato ricevuto dall’agente prima della cessazione del contratto.
Inoltre, l’agente ha diritto alla corresponsione da parte del committente di un'equa indennità di fine rapporto qualora, al termine del contratto di agenzia, il committente abbia acquisito nuovi clienti o incrementato in maniera significativa il volume dei suoi affari in conseguenza delle attività svolte dall’agente in vigenza di contratto.
La suddetta indennità non dovrà comunque essere corrisposta nei seguenti casi:
1. Risoluzione unilaterale del contratto da parte del committente per inadempimento dell’agente;
2. Risoluzione unilaterale del contratto da parte dell’agente per cause non giustificate;
3. Novazione soggettiva del contratto di agenzia consistente nella giustificata sostituzione dell’agente con un nuovo agente.
Durata del contratto di agenzia
Il contratto di agenzia può essere stipulato sia per un periodo determinato che per un periodo indeterminato. Qualora, in un contratto di agenzia a tempo determinato, l’agente continui a svolgere l’attività anche dopo la scadenza del termine, detto contratto si considera rinnovato tacitamente a tempo indeterminato.
Oltre ai casi di recesso unilaterale per giustificato motivo, la legge prevede che le parti di un contratto di agenzia possano recedere unilateralmente con preavviso scritto. In particolare, nel caso di contratti a tempo indeterminato, è previsto un preavviso scritto di minimo un mese nelle ipotesi in cui il contratto sia in esecuzione da un periodo non superiore a un anno.
Per ogni anno di esecuzione del contratto di agenzia aggiuntivo al primo, il termine di preavviso scritto viene aumentato di un mese, sino a un massimo di sei mesi.
Legge applicabile
In base all’art. 93 della legge n. 105/1992 relativa al diritto internazionale privato, nei rapporti tra committente e agente, la legge applicabile al contratto di agenzia è la legge del luogo dove l’agente ha la propria sede professionale. In particolare, la legge applicabile governa l’esistenza, i limiti, le modifiche e la cessazione dei poteri conferiti all’agente, le conseguenze del superamento dei limiti delle
xxx attribuzioni, la facoltà dell’agente di delega parziale o totale dei suoi poteri a un altro intermediario, la clausola di non-concorrenza e i casi di risarcimento dei danni. er contro, nei rapporti tra il committente e il terzo si applica la legge scelta dalle parti, o in assenza di tale scelta, la legge della sede professionale dell’agente. In mancanza di sede professionale, si applica la legge dello Stato dove l’agente ha svolto la sua attività, se sul territorio di tale Stato si trova anche la sede, il domicilio o la residenza del committente, ovvero la sede, il domicilio o la residenza del terzo, oppure la sede della Borsa o della fiera dove è stata organizzata l’asta cui ha partecipato l’agente in esecuzione dei suoi obblighi contrattuali.
Nel caso il cui l’agente, il committente o il terzo abbiano più sedi in vari paesi, dovrà considerarsi la sede con la quale le operazioni compiute dall’agente presentino il collegamento più stretto.
Foro competente
La competenza territoriale è determinata in base al domicilio del convenuto, mentre la competenza materiale è determinata in base al valore del contratto (fino a 10000 XXX è competente il Tribunale).
In caso di elementi di estraneità, il criterio per stabilire il foro competente è il domicilio del convenuto.
Si osserva, infine, che la Romania ha aderito alla Convenzione di New York del 1961 relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e, pertanto, le parti (agente, committente, terzo) possono stipulare che le eventuali controversie tra loro siano risolte tramite arbitrato.
9.2. Qual è lo status dell’agente commerciale? È considerato un lavoratore indipendente o un dipendente dell’azienda per la quale lavora?
Ai sensi della legge n. 509/2002, per “agente commerciale permanente” s’intende una persona fisica o giuridica che, mediante contratto e dietro corrispettivo, esercita attività di intermediario indipendente, tramite:
- la negoziazione di affari per conto di un’altra persona fisica o giuridica denominata “committente” e/o - la conduzione, negoziazione e conclusione di affari, in nome e per conto del committente.
Nel primo caso, l’agente si limita a raccogliere gli ordini o le offerte per il committente ed è un mandatario privo di poteri di rappresentanza. Nel secondo caso, invece, l’agente è il rappresentante del committente.
A parte gli agenti che esercitano in modo indipendente un’attività commerciale, il Codice Commerciale romeno prevede il contratto di commissione, riconducibile alla fattispecie del mandato commerciale senza rappresentanza. A differenza dell’agente, il quale può concludere operazioni commerciali in nome e per conto del committente, il commissionario può concludere operazioni commerciali solo in nome proprio, anche se per conto del committente.
9.3 Qual è la commissione percentuale sul prodotto venduto normalmente riconosciuta a un agente commerciale?
Si rinvia a quanto specificato al paragrafo precedente alla voce "Obbligo di remunerazione".
9.4 Oltre alla commissione percentuale sul prodotto venduto, l’agente ha diritto ad altre indennità o compensi?
Non è previsto nessun ulteriore compenso per l’agente. Tuttavia ciò non esclude la possibilità del rilascio di altre indennità, poiché il contratto di agenzia è considerato atipico e lascia quindi ampia autonomia negoziale alle parti.
10 MARCHI
10.1 Esiste una regolamentazione che disciplina i marchi e il loro uso?
La Legge n. 84/1998 sulla protezione dei marchi di fabbrica e di servizi (che abroga e sostituisce la legge n. 28/1967).
10.2 Quali soggetti possono richiedere la registrazione di un marchio?
Ai sensi della legge n. 84/1998 i soggetti legittimati a chiedere l’iscrizione di un marchio sono tutte le persone fisiche o giuridiche straniere o romene che intendano registrare un marchio avente il carattere della novità ovvero che abbiano su un marchio già esistente diritti riconosciuti. Il diritto spetta inoltre agli eredi.
10.3 Quali tipi di marchi possono essere registrati? Quali sono i requisiti per ottenere la registrazione? Quali sono le cause di decadenza del marchio registrato?
Ai sensi della legge n. 84/1998 non esistono restrizioni per diversi tipi di marchio. In particolare sono disciplinati i seguenti tipi di marchio: anteriori, notori, collettivi, di certificazione, di indicazione geografica.
Il marchio viene definito come un segno suscettibile di rappresentazione grafica destinato alla distinzione dei prodotti e dei servizi di una persona fisica o giuridica rispetto ai prodotti e servizi di un’altra persona fisica o giuridica (art. 3).
Un marchio può essere costituito da: parole, può contenere il nome delle persone alle quali viene riferito, disegni, lettere, cifre, elementi figurativi, forme tridimensionali e speciali, imballaggio, combinazione di colori, e da ogni altra unione di questi elementi.
I marchi anteriori sono quelli già registrati o solamente depositati per la successiva registrazione. I marchi notori, invece, sono quelli già conosciuti in Romania alla data del deposito della domanda di registrazione ovvero alla data di presentazione della domanda di anteriorità del marchio. La notorietà e l’anteriorità del marchio vengono valutate in concreto caso per caso. Per contro, i marchi sono individuali quando vengono usati da un solo titolare, invece sono da considerare collettivi quando vengono usati da più persone fisiche o giuridiche, oppure gruppi che ne rappresentano gli interessi. I marchi di certificazione sono quelli per i quali il titolare del marchio certifica la qualità, i tipi di materiali, i metodi di fabbricazione o di prestazione dei servizi ecc. utilizzati per i prodotti e i servizi legati a tale marchio.
Infine, l’indicazione geografica è la denominazione che identifica un prodotto originario di una determinata regione, località o paese nei casi in cui la qualità, la reputazione o altre caratteristiche determinanti possano essere essenzialmente attribuiti a tali origini geografiche.
Il diritto ad essere titolare di un marchio spetta alla persona fisica o giuridica che ha depositato per prima, alle condizioni previste dalla Legge, la domanda di registrazione del marchio medesimo. Tale domanda deve contenere i dati di identificazione del richiedente, la riproduzione del marchio e deve riportare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione. La domanda, inoltre, deve essere redatta in lingua Romena e deve essere depositata presso l’Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) che funge da deposito nazionale dei marchi. La domanda può riferirsi ad un solo marchio. Quindi, in caso di registrazione di più marchi, è necessaria la presentazione di una domanda per ogni marchio.
Cause di decadenza del marchio registrato:
Dal momento della registrazione, la protezione del marchio registrato ha una durata di 10 anni (art. 29). Alla scadenza dei 10 anni, la registrazione del marchio può essere rinnovata, con domanda del titolare del diritto, e previo pagamento di una tassa. Il mancato pagamento delle tasse ovvero la mancata presentazione della domanda di rinnovo importano la decadenza dal diritto e la relativa cancellazione del marchio dal registro.
10.4 Presso quale organismo vengono registrati i marchi? A chi ci si rivolge per far valere i propri diritti circa la tutela del marchio?
I marchi vengono registrati presso l’OSIM che rappresenta l’Ufficio dello Stato delle invenzioni e dei marchi. Uffici competenti:
Ufficio di Stato per Invenzioni e Marchi – OSIM (Oficiul de Stat Pentru Inventii si Xxxxx)
Indirizzo: Strada Xxx Xxxxx n. 5, sector 3, 030044, Bucarest
Tel. 0000 00 0000000; 3145964; 3145965; 3145966; 3151963; 3151964; 3151965;
0000000; 0000000
Fax: 0000 00 000 0000
Ufficio per la Registrazione di Invenzioni e Marchi Stranieri in Romania e di Marchi ed Invenzioni Romene all’Estero – ROMINVENT
Indirizzo: str. Emil Pangrati n. 35, Bucarest Tel.: 0000 00 000 0000
Fax: 0000 00 000 0000
Persona di contatto: Xxxxxx Xxxxxx – Direttore Sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx
Per far valere i propri diritti circa la tutela del marchio l’organo competente è:
Ufficio di Stato per Invenzioni e Marchi – OSIM (Oficiul de Stat Pentru Inventii si Xxxxx)
Indirizzo: Strada Xxx Xxxxx n. 5, sector 3, 70148 Bucarest Tel.: 0000 00 0000000; 0000000; 0000000
Fax: 0000 00 000 0000
10.5 A quali accordi internazionali sulla protezione dei marchi il Paese aderisce?
La Romania ha aderito alle seguenti Convenzioni internazionali:
1. Convenzione dell’Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale.
2. Accordo di Madrid del 1894 per la registrazione internazionale dei marchi.
Principali tasse relative alla registrazione di marchio in Romania
11 BREVETTI
11.1 Esiste una regolamentazione che disciplina i brevetti e il loro uso?
Il quadro normativo romeno riguardante i brevetti è costituito da:
• Legge n. 64/1991come ripubblicata sul Monitorul Oficial, Parte I, n. 752 del 15 ottobre 2002, sulla protezione dei brevetti;
• Regolamento per l'applicazione della Legge n. 64/1991, del 18 aprile 2003;
• Legge n. 133/1994 sulla ratifica dell’Accordo TRIPS;
• Legge n. 28/2007 del 15 gennaio 2007 che ha modificato la Legge n. 64/1991;
Come Parte della Convenzione di Parigi del 1883 sulla protezione della Proprietà Industriale, gli investitori stranieri hanno gli stessi diritti e sono soggetti alla stessa disciplina dei cittadini Romeni.
11.2 Quali soggetti possono richiedere la registrazione di un brevetto?
La richiesta del brevetto può essere presentata dall’inventore o dal suo erede oppure da più inventori quando l’invenzione è collettiva. Se più persone hanno creato la medesima invenzione indipendentemente l’una dall’altra, il diritto al brevetto spetta a colui che ha depositato la domanda di brevetto con data anteriore. Titolari del diritto di brevetto possono essere persone fisiche o giuridiche romene o straniere con la sede o il domicilio in Romania. Le persone fisiche o giuridiche straniere con sede all’estero, invece, beneficiano delle norme della Legge Romena in conformità con le condizioni previste dai trattati internazionali di cui la Romania è parte.
Se l’inventore è impiegato in una società, in mancanza di una clausola contrattuale favorevole, l’invenzione appartiene:
a. all’impresa, per l’invenzione fatta dal lavoratore subordinato, se le sue mansioni includono attività inventiva;
b. al lavoratore subordinato, per le invenzioni fatte sia nell’esercizio delle sue mansioni individuali, sia nell’esercizio dell’attività d’impresa con le conoscenze e l’uso della tecnica e dei mezzi specifici dell’impresa, anche nel caso in cui nelle mansioni non sia prevista attività inventiva;
c. se l’invenzione è il risultato di un contratto di ricerca, il diritto al brevetto spetta alla società che ha ordinato la ricerca, all’inventore spetterà una remunerazione supplementare.
11.3 Quali dei seguenti diritti di proprietà industriale possono essere brevettati? Quali sono i requisiti per ottenere la registrazione? Quali sono le cause di decadenza del brevetto registrato?
I diritti che riguardano l’invenzione sono riconosciuti e protetti tramite il rilascio di un titolo di protezione (brevetto di invenzione) che conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento per tutto il periodo di validità del brevetto.
Un brevetto può essere concesso per ogni invenzione avente come oggetto un prodotto o un procedimento in tutti i campi della tecnologia, a condizione che l’invenzione sia nuova e implichi un’attività inventiva e suscettibile di applicazione industriale.
Le invenzioni nel campo delle biotecnologie sono brevettabili se si riferiscono a:
- un materiale biologico che è isolato dall’ambiente naturale o prodotto attraverso un procedimento tecnico, benché già presente in natura;
- piante o animali, se la possibilità tecnica di realizzazione dell’invenzione non è limitata ad un certo tipo di pianta o razza di animali;
- un procedimento microbiologico o un altro procedimento tecnico o un altro prodotto diverso da piante o razze animali già ottenute con tali mezzi;
- un elemento isolato del corpo umano o prodotto con un altro procedimento tecnico, compresa una sequenza, anche parziale, di un gene, anche se la struttura di tale elemento è identica ad altra già esistente in natura.
La durata della brevetto è di 20 anni a decorrere dalla data del deposito regolamentare. Per i brevetti europei, la durata decorre dalla data del deposito della domanda conformemente alla Convenzione del brevetto europeo. Per le medicine o per i prodotti fitofarmaceutici brevettati è possibile ottenere un certificato supplementare di protezione, nelle condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio del
18 giugno 1992 per l’istituzione di un certificato supplementare di protezione per le medicine e dal Regolamento (CE) n. 1610/1996 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 per l’istituzione di un certificato supplementare di protezione per i prodotti fitofarmaceutici.
La domanda di brevetto di invenzione, redatta in lingua romena, contenente la richiesta del rilascio del brevetto, i dati di identificazione del richiedente, la descrizione dell’invenzione, una o più rivendicazioni e i
disegni ai quali si fa riferimento nella descrizione o nelle rivendicazioni, deve essere depositata presso l’OSIM e costituisce deposito nazionale regolamentare.
Le persone fisiche o giuridiche possono, per motivi giustificati, depositare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni in una lingua straniera, con la condizione che, entro due mesi dalla registrazione della domanda o, in caso, dalla data dell’apertura della fase nazionale, depositino presso l’OSIM una traduzione conforme, in lingua rumena, di questi documenti e che sia pagata la tassa legale.
Il deposito della domanda conferisce un diritto di prelazione che decorre dalla data del deposito contro depositi successivi aventi ad oggetto la medesima invenzione. L’invenzione deve essere descritta in modo chiaro e completo, in maniera che uno specialista della materia possa realizzare l’invenzione.
Se l’invenzione si riferisce ad un materiale biologico o all’uso di un materiale biologico al quale il pubblico non ha avuto accesso e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in un modo che permetta ad uno specialista della materia di realizzare l’invenzione, il richiedente deve soltanto dimostrare con un documento che, prima del deposito della domanda di brevetto, il materiale biologico è stato oggetto di un deposito ad una autorità di deposito internazionale.
Le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta e devono essere chiare, concise e sostenute dalla descrizione della invenzione.
Il brevetto di invenzione viene rilasciato dal Direttore Generale dell’OSIM. Per il brevetto europeo, l’OSIM certifica la validità del brevetto in Romania in conformità con la Legge vigente. La data di emissione del brevetto è la data di pubblicazione sul Buletinul Oficial de Proprietate Industriala della decisione di concessione del brevetto. In seguito i brevetti vengono iscritti nel Registro nazionale dei brevetti e delle invenzioni.
Il brevetto, una volta concesso, conferisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione per l’intera durata della protezione.
Per tutta la durata di validità del brevetto, il titolare deve versare una tassa annuale per mantenere in vigore il brevetto. Il mancato pagamento di tale tassa determina la decadenza del titolare dai suoi diritti derivanti dal brevetto. La decadenza del titolare dai suoi diritti viene registrata presso il Registro nazionale dei brevetti e delle invenzioni e viene pubblicata sul Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Le tasse, tuttavia, possono essere pagate anticipatamente per un periodo non superiore a 4 anni.
Le tasse per i brevetti dovute da persone fisiche o giuridiche straniere devono essere pagate in valuta sul conto corrente dell’OSIM. Le contestazioni che riguardano le correzioni di errori materiali o di omissioni non sono sottoposte al pagamento delle tasse.
Da notare che gli utili e i redditi derivanti dallo sfruttamento e produzione di una invenzione brevettata in Romania sono esentati dalle imposte per 5 anni dalla prima applicazione.
I modelli industriali, oppure ornamentali che rappresentano opere artistiche che hanno la duplice valenza di diritto industriale e di diritto di autore sono riconosciuti come disegni e modelli industriali e vengono disciplinati dalla Legge n. 129/1992 che riguarda la protezione dei disegni e modelli industriali così come ripubblicata sul Monitorul Oficial, Parte I, n. 193 del 26 marzo 2003.
Secondo la legge, i diritti dei disegni e modelli industriali sono riconosciuti e protetti tramite il rilascio di un titolo di protezione (il certificato di registrazione), che conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento.
Legittimato alla richiesta del certificato di registrazione è l’autore del disegno o del modello industriale, oppure il suo erede. L’erede ha il diritto di richiedere il duplicato del certificato di registrazione.
Il certificato di registrazione viene rilasciato dall’OSIM secondo quanto previsto dalla legge n. 129/1992. L’Ordinanza Governativa n. 41/1998, come pubblicata di nuovo sul Monitorul Oficial n. 959 del 29.11.2006 e modificata dalla Legge n. 28/2007 del 15/01/2007, prevede le tasse relative alla registrazione di brevetti.
La Legge n. 93/1998 disciplina la protezione transitoria dei brevetti di invenzione. Con tale legge lo Stato Romeno riconosce il regime di protezione transitorio per i titolari di brevetti registrati prima del 21 gennaio 1991, facenti parte di un Paese membro dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, o
dell’Organizzazione mondiale del commercio per le invenzioni che hanno per oggetto le sostanze ricavate da procedimenti nucleari, chimici, medicine, analisi mediche, prodotti alimentari,
condimenti, nuove specie di piante, batteri e funghi, nuove razze di animali e di bachi da seta. Tale protezione si accorda a richiesta del titolare del brevetto.
Cause di decadenza del brevetto registrato:
Per l’intera durata di validità del brevetto, il titolare è obbligato al pagamento delle tasse annuali per mantenere in vigore lo stesso; in mancanza decadrà dai suoi diritti. La relativa decadenza verrà pubblicata nei modi gia esposti.
11.4 Presso quale organismo vengono registrati i brevetti? A chi ci si rivolge per far valere i propri diritti circa la tutela del brevetto?
Secondo la Legge n. 64/1991, la tutela dei diritti de quo è presentata presso l’OSIM quale organo competente nazionale per assicurare la tutela nel campo della proprietà industriale, in conformità alla legge ed agli accordi internazionali.
In termini pratici, al fine di far valere un proprio diritto circa la tutela di un brevetto, sarà necessario rivolgersi a:
Ufficio di Stato per Invenzioni e Marchi – OSIM (Oficiul de Stat Pentru Inventii si Xxxxx)
Indirizzo: Strada Xxx Xxxxx n. 5, Sector 3, 030044 Bucarest Tel.: 0000 00 0000000; 0000000; 0000000
Fax: 0000 00 0000000
E-mail: xxxxxx@xxxx.xx Sito Internet: xxx.xxxx.xx
Ufficio per la Registrazione di Invenzioni e Marchi Stranieri in Romania e di Marchi ed Invenzioni Romene all’Estero – ROMINVENT
Indirizzo: str. Emil Pangrati n. 35, Bucarest Tel.: 0000 00 000 0000; 0000000; 0000000
Fax: 0000 00 0000000; 2312454
E- mail: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx Sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx
11.5 A quali convenzioni internazionali sulla protezione dei brevetti il Paese aderisce?
- Trattato di Washington del 1970 per la cooperazione in materia di brevetti (PCT).
- Convenzione dell’Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale.
- Convenzione di Monaco di Bavaria del 1973 per il rilascio del brevetto europeo
- Convenzione di Stoccolma del 1967 per l’istituzione dell’ Organizzazione Mondiale di Proprietà Intellettuale
- Accordo di Marrakech del 1994 per la costituzione dell’Organizzazione Mondiale di Commercio Annessa 1C. Accordo riguardando gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio
- Trattato di Budapest del 1977 per il riconoscimento internazionale del deposito di microorganisme per la procedura dell’ottenimento del brevetto.