Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, 10.12.2010, n. 1067
Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, 10.12.2010, n. 1067
CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ. depositato in data omissis febbraio 2010, la omissis s.n.c. di
M. L.& C. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° omissis/2009 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Xxxxxx, in funzione di giudice del lavoro, in data omissis dicembre 2009, su ricorso di D.G.G., in epigrafe generalizzato/a, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 15.449,93 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), che si affermava dovuta a titolo di retribuzione mensilità dicembre 2007 e trattamento di fine rapporto, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 16.11.1999 al 31.12.2007, con qualifica di operaio.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito assumeva l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, la inesistenza e inesigibilità del credito (per essere la società opponente cessata in data 08.10.2007) ed il difetto di legittimazione passiva in capo all'ingiunta (per essere intervenuto, a far data dal 16.03.2007, un contratto di affitto di azienda con la società "K. s.n.c. di
R. V. & C.", con accollo dei crediti maturati dai dipendenti per tutta la durata dell'affitto). Sulla scorta di tali considerazioni, la T.C. s.n.c. di M. L.& C. ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha resistito all'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
L'opposizione è infondata e, come tale, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1) Va in primis disattesa l'eccezione di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, in considerazione della presentazione di tempestiva e valida opposizione da parte della T.C. s.n.c. di
M. L.& C.. La pronunzia della nullità di un atto processuale è infatti impedita dal raggiungimento dello scopo dell'atto stesso, vale a dire dalla realizzazione del risultante materiale al quale esso è normativamente preordinato. Pertanto, poiché la notifica di un decreto ingiuntivo è preordinata all'eventuale opposizione, lo scopo di tale notifica può considerarsi raggiunto nel caso in cui, attraverso il comportamento processuale del destinatario, risulti che questi abbia validamente esercitato il potere d'opposizione che la legge gli riconosce.
2) Va altresì respinta l'eccezione di inesistenza del credito, per essere la società opponente cessata in data 08.10.2007, dal momento che, come risulta per tabulas (cfr. prospetto paga dicembre 2007 e modello C2/storico del Centro per l'Impiego di omissis in data 05.02.2008), D.G.G. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della omissis s.n.c. di M. L.& C. dal 16.11.1999 al 15.03.2007 e dal 15.12.2007 al 31.12.2007, epoca in cui, evidentemente, la società opponente era ancora operante.
3) Va inoltre disattesa l'eccezione di inesigibilità del credito per mancanza di corrispondenza tra l'importo ingiunto e quello riportato nel prospetto paga del mese di dicembre 2007. La differenza è infatti da ascrivere alla circostanza che con il decreto ingiuntivo è stato (legittimamente) intimato il pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione dicembre 2007 e trattamento di fine rapporto, al loro delle ritenute fiscali e previdenziali. L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere infatti effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952,
n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (v. Cassazione n° 18584 del 07/07/2008; Cassazione n° 9198 dell'11/07/2000). La retribuzione spettante al lavoratore - per intero o quale differenza di quanto già ricevuto - è pertanto quella cd. xxxxx, sulla quale dovranno poi essere pagati imposte e contributi.
4) Nessuna rilevanza può accordarsi, ai fini della presente decisione, alla circostanza che il legale rappresentante della omissis s.n.c. di M. L.& C. abbia ottenuto la sospensione dei termini prevista dall'art.20 della Legge 44/1999.
5) Va infine ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla omissis s.n.c. di M. L.& C., per essere intervenuto, a far data dal 16.03.2007, un contratto di affitto di azienda tra la società opponente e la società "K. s.n.c. di R. V. & C.", con accollo da parte di quest'ultima dei crediti maturati dai dipendenti per tutta la durata dell'affitto.
La scrittura del 16.03.2007 prevede, in particolare, che per effetto dell'affitto, "saranno accollate dall'affittuaria tutte le spettanze per salario, ferie non godute, festività, riduzione di orario maturate e non fruite, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto maturate dai dipendenti fino alla data di efficacia dell'affitto, così come saranno a carico dell'affittuaria tutte le spettanze per salario, ferie non godute, festività, riduzione di orario maturate e non fruite, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto maturate ai dipendenti in costanza dell'affitto" (cfr. clausola n° 7.2). La medesima clausola prevede inoltre che "I dipendenti continueranno il proprio rapporto di lavoro con l'affittuaria conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo i livelli retributivi e di inquadramento in atto. Alla conclusione del presente contratto di affitto i rapporti di lavoro de quibus in essere si intenderanno automaticamente ritrasferiti in capo all'affittante". E tale ultima situazione è proprio quella che si è verificata nel caso di specie, come si evince dal modello C2/storico del Centro per l'Impiego di Roseto degli Abruzzi in data 05.02.2008 (in atti monitorio), da cui emerge che D.G.G. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della omissis s.n.c. di M. L.& C. dal 16.11.1999 al 15.03.2007, è poi passato alle dipendenze della società "K. s.n.c. di R.V. & C." nel periodo dal 15.03.2007 al 15.12.2007 ed è infine tornato a lavorare alle dipendenze della ditta opponente dal 15.12.2007 al 31.12.2007.
Xxxxxx, è noto che l'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la volontà di volerne approfittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario; quando, invece, manca l'adesione del creditore si parla di accollo semplice (o interno), caratterizzato dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante e accollato, senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore. Ne deriva che, mentre in caso di accollo liberatorio l'obbligazione si trasferisce a carico del solo accollante, operandosi una vera e propria successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, se l'accollo è invece cumulativo l'obbligazione permane anche a carico dell'accollato. Detto questo, è evidente che nella fattispecie, non essendo stata fornita in giudizio prova alcuna della volontà del creditore di liberare il debitore originario, si versa in ipotesi di accollo cumulativo, nel quale al debitore originario accollato si è aggiunto (e non sostituito) il nuovo debitore accollante, il quale, tuttavia, resta obbligato nei soli confronti dell'accollato, e non anche del terzo creditore, rimasto estraneo all'accordo. La responsabilità del debitore originario, peraltro, emerge anche sotto altro profilo, atteso che, a norma dell'art. 2112 comma 2 Cod. Civ., come modificato dall'art.1 del D. Lgs.02.02.2001 n° 18, "il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento", e ciò anche per i crediti dei dipendenti i cui rapporti siano cessati prima della data del trasferimento d'azienda (Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 2000, n. 14081). Nella fattispecie, come si è detto, vi è stato un duplice trasferimento rilevante ai sensi dell'art.2112 Cod. Proc. Civ., dal momento che, come si evince dal modello C2/storico del Centro per l'Impiego di omissis in data 05.02.2008 (in atti monitorio), D.G.G. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della T.C. s.n.c. di M. L.& C. dal 16.11.1999 al 15.03.2007, è poi passato alle dipendenze della società "K. s.n.c. di R. V. & C." nel periodo dal 15.03.2007 al 15.12.2007 ed è infine tornato a lavorare alle dipendenze della ditta opponente dal 15.12.2007 al 31.12.2007. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi la responsabilità solidale della società opponente, ai sensi dell'art. 2112 comma 2 Cod. Civ., per i debiti di cui al decreto ingiuntivo opposto.
6) Nel merito, l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro non risultano minimamente contestate dalla parte opponente, atteso che le stesse allegazioni in ordine alla carenza della propria legittimazione passiva presuppongono logicamente l'esistenza del rapporto, che risulta peraltro dimostrata anche alla luce della documentazione prodotta dall'intimante nel procedimento monitorio (cfr. prospetto paga dicembre 2007 e modello C2/storico del Centro per l'Impiego di omissis in data 15.01.2008). Alla luce di tali principi, poiché l'opponente, da un lato, non ha contestato i fatti costitutivi posti a sostegno della pretesa creditoria (esistenza e durata del rapporto, inquadramento lavorativo, contrattazione collettiva applicabile, conteggio delle competenze, etc.) e, dall'altro, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine ai fatti estintivi, e dal momento che appare pienamente dimostrato il credito di D.G.G. sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo monitorio, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, legittimamente emesso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Questi i motivi del retroscritto dispositivo.