DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.9.2020
COM(2020) 566 final 2020/0257 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus(1) è entrato in vigore il 1º gennaio 2003. Per tenere conto dei progressi tecnologici e legislativi, l'accordo è stato successivamente aggiornato con la decisione
n. 1/2011(2) del comitato misto istituito dall'articolo 23 dell'accordo.
I servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori con autobus sono attualmente disciplinati dall'accordo Interbus. Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, per conto dell'Unione Europea in quanto parte contraente dell'accordo Interbus, allo scopo di estendere l'ambito di applicazione dell'accordo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (soggetti ad autorizzazione)(3).
Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1195(4) relativa alla firma del protocollo dell'accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (il "protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati").
È opportuno ricordare che i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus costituiscono settori importanti, in quanto danno ai cittadini europei la possibilità di spostarsi a prezzi accessibili. Del loro ulteriore sviluppo al di là dei confini dell'UE beneficeranno in egual misura i cittadini dell'Unione, i turisti stranieri, il settore turistico e le regioni europee. Tale sviluppo è limitato dalle differenze negli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi, che rendono complessi il processo di autorizzazione e il funzionamento delle linee per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto. Queste problematiche risultano particolarmente evidenti nel caso dei servizi internazionali regolari che si svolgono su lunghe tratte attraverso vari paesi.
L'accesso al mercato per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati dovrebbe essere concesso, come stabilito dal protocollo, attraverso una procedura di autorizzazione uniforme soggetta all'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di trasporto di viaggiatori su strada,
1 GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11.
2 Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).
3 Decisione del Consiglio del 5 dicembre 2014 (SGS14/15073).
4 Decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 214 del 23.8.2018, pag. 3).
comprendente la sicurezza stradale, le disposizioni tecniche, le qualifiche dei conducenti, la normativa sociale, i diritti dei viaggiatori, l'ambiente e l'occupazione.
L'accordo Interbus rimarrà in vigore invariato per i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.
Il protocollo comprende unicamente le disposizioni necessarie all'estensione dell'accordo Interbus ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (sottoposti ad autorizzazione). Non modifica né ripete le norme comuni, ma si riferisce alle disposizioni alla base dell'accordo Interbus. In questo modo, e in virtù del fatto che una parte contraente può firmare e concludere il protocollo, ratificarlo oppure aderirvi, solo dopo aver firmato e concluso/ratificato l'accordo Interbus, o avervi aderito, vengono garantite l'accettazione e l'applicazione delle norme dell'accordo Interbus da parte delle parti contraenti all'atto della firma e della conclusione/ratifica del protocollo, oppure dell'adesione ad esso.
Oltre all'Unione europea sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus e possono firmare e concludere il protocollo, ratificarlo oppure aderirvi, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Nord Macedonia, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.
Nel protocollo l'accento è posto sulla normativa dell'Unione europea [regolamento (CE)
n. 1071/2009(5)] riguardante le sanzioni e le infrazioni più gravi, nonché sull'adempimento delle quattro condizioni per accedere alla professione di operatore del trasporto di viaggiatori su strada (sede effettiva e stabile, onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale).
Con il protocollo viene introdotto un comitato misto che ne agevoli la gestione. Le disposizioni relative al comitato misto istituito dall'accordo Interbus si applicano mutatis mutandis al comitato misto istituito dal protocollo.
In base al protocollo, il periodo di validità di un'autorizzazione per servizi internazionali regolari o servizi internazionali regolari specializzati non può superare i cinque anni.
Lo stesso protocollo si concluderà dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore. Il protocollo sarà rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di cinque anni qualora le parti contraenti non dichiarino espressamente di non volerne il rinnovo.
Il protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati è rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019. L'Unione l'ha firmato l'11 aprile 2019. Nessun'altra parte contraente lo ha tuttavia firmato prima del termine del periodo previsto. Il protocollo non è potuto pertanto entrare in vigore.
Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per la modifica del protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati al fine di apportare alcune modifiche tecniche relative alla sua firma ed entrata in vigore e per tenere conto del cambiamento della denominazione di una parte contraente dell'accordo Interbus.
5 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
I negoziati hanno avuto esito positivo ed è stata quindi messa a punto una nuova versione del protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati. Considerando che l'Unione è l'unica parte contraente che ha firmato il protocollo originario, è stato ritenuto più opportuno sostituire l'intero protocollo con un nuovo protocollo anziché negoziare un protocollo modificativo di quello originario.
Perché possa entrare in vigore per le parti contraenti che lo hanno concluso o ratificato, oppure che vi hanno aderito, occorre adesso che il protocollo venga concluso o ratificato da tre parti contraenti dell'accordo Interbus (anziché quattro), compresa l'Unione, o che tre parti contraenti, compresa l'Unione, vi aderiscano.
Il periodo valido per la firma del protocollo è di due anni a partire dalla data di adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo da parte dell'Unione europea.
L'entrata in vigore del protocollo per le parti contraenti che lo concludono o lo ratificano o che vi aderiscono è stata anticipata, passando dal primo giorno del terzo mese al primo giorno del mese successivo a quello in cui viene raggiunto il numero di approvazioni o di ratifiche da parte delle parti contraenti.
Nel protocollo è stata recepita la nuova denominazione di una delle parti contraenti, che si chiama adesso Repubblica di Macedonia del Nord.
Il protocollo sostituirà il protocollo dell'accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, che era rimasto aperto alla firma dal 16 luglio 2018 al 16 aprile 2019 ma è stato firmato soltanto dall'Unione sulla base della decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio.
Il gruppo "Trasporti terrestri" del Consiglio, designato dal Consiglio quale comitato speciale a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, è stato costantemente tenuto informato dei progressi dei negoziati.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta di protocollo è coerente con la politica comune dei trasporti dell'Unione. Essa riprende le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n 1073/2009(6), adeguate ai fini di un accordo internazionale multilaterale.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta di protocollo è coerente con la politica di vicinato e con le relazioni esterne dell'UE.
• Disposizioni fiscali
Il ravvicinamento delle disposizioni fiscali e dei sistemi doganali nel protocollo, alla luce del loro fine e del loro contenuto, ha caratteristiche solo secondarie e indirette rispetto agli obiettivi della politica dei trasporti che il protocollo persegue.
6 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Ricorso al parere degli esperti e valutazione d'impatto
La Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto né si è avvalsa di esperti esterni. Un'estensione dell'accordo Interbus ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus sarebbe di ausilio per l'ampliamento dell'ambito geografico di attuazione dell'acquis dell'Unione europea nel settore dei trasporti di viaggiatori su strada.
Gli impatti economici e sociali andrebbero a vantaggio del settore dei trasporti e del turismo. L'aumento dei volumi del traffico avrebbe probabilmente un impatto ambientale modesto.
• Semplificazione
L'armonizzazione delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni per svolgere servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori con autobus semplificherebbe l'erogazione di tali servizi.
3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
• Base giuridica
La base giuridica è costituita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare la base giuridica sostanziale, l'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.
• Scelta dell'atto giuridico
L'articolo 218, paragrafo 5, TFUE prevede quale strumento applicabile una decisione del Consiglio.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5. ELEMENTI FACOLTATIVI
• Modalità di valutazione e comunicazione
L'articolo 16 del protocollo prevede che il funzionamento del protocollo sia valutato ogni cinque anni dal comitato misto istituto dall'articolo 18 del protocollo.
• Fasi successive
La Commissione ritiene necessario avviare la procedura in vista della firma del protocollo. La Commissione sottopone pertanto al Consiglio la presente nuova proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus).
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Disposizioni specifiche della proposta di decisione del Consiglio
• L'articolo 1 della decisione del Consiglio prevede la firma, a nome dell'Unione, di una nuova versione del protocollo dell'accordo Interbus riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.
• L'articolo 2 riguarda i poteri di firma del protocollo.
• L'articolo 3 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione del Consiglio.
Disposizioni specifiche del protocollo
• L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del protocollo riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori su strada con origine o destinazione nel territorio della parte contraente in cui ha sede l'operatore e sono immatricolati i veicoli o che viene attraversato dal servizio con o senza imbarco e sbarco di viaggiatori. In tale articolo viene fatto altresì riferimento ad accordi di partenariato. È vietata qualsiasi forma di cabotaggio.
• L'articolo 2 è una clausola di non discriminazione.
• L'articolo 3 contiene le definizioni.
• L'articolo 4 si riferisce all'allegato 1 dell'accordo Interbus relativo alle disposizioni che si applicano agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada.
• L'articolo 5 si riferisce all'allegato 2 dell'accordo Interbus relativo alle condizioni tecniche che si applicano ai veicoli.
• L'articolo 6 contiene le disposizioni relative ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati soggetti ad autorizzazione. Esso prevede fra l'altro la possibilità, per le parti contraenti e per gli Stati membri dell'Unione europea, di stabilire che determinati servizi regolari o regolari specializzati tra parti contraenti siano soggetti ad accordi di partenariato tra gli operatori del luogo di origine e di quello di destinazione del servizio. È opportuno che agli operatori delle parti contraenti o degli Stati membri attraversati durante il percorso con imbarco e sbarco di viaggiatori sia concesso il diritto di aderire a tali partenariati, se decidono in tal senso.
• L'articolo 7 stabilisce l'applicazione al protocollo delle sezioni V e VI dell'accordo Interbus, relative alle disposizioni sociali e alle disposizioni in materia doganale e fiscale.
• L'articolo 8 riguarda l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni, i beneficiari delle autorizzazioni, il periodo di validità delle autorizzazioni, gli elementi che devono essere indicati nelle autorizzazioni e l'utilizzo di veicoli di rinforzo a titolo temporaneo e in circostanze eccezionali.
• L'articolo 9 definisce la procedura di presentazione della domanda di autorizzazione.
• L'articolo 10 è relativo alla procedura di autorizzazione, compresi i contatti tra le autorità competenti, al rilascio dell'autorizzazione e agli unici motivi ammissibili per un eventuale rigetto della domanda.
• L'articolo 11 stabilisce le regole per il rinnovo o la modifica delle autorizzazioni.
• L'articolo 12 stabilisce le regole riguardanti la scadenza delle autorizzazioni.
• L'articolo 13 stabilisce gli obblighi degli operatori di servizi di trasporto.
• L'articolo 14 stabilisce che le parti contraenti devono fare in modo che gli operatori di servizi di trasporto rispettino le disposizioni vigenti.
• L'articolo 15 (in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 9) riporta l'elenco dei documenti che devono trovarsi a bordo dei veicoli. Il medesimo elenco di documenti da tenere a bordo dei veicoli è riprodotto alla pagina 3 del modello di autorizzazione di cui all'allegato 4 del protocollo.
• L'articolo 16 stabilisce la durata del protocollo (5 anni) con il tacito rinnovo per successivi periodi di cinque anni e valutazioni periodiche del funzionamento del protocollo.
• L'articolo 17 fa riferimento all'applicazione mutatis mutandis, con alcune modifiche, di determinate disposizioni dell'accordo Interbus, in particolare il periodo transitorio di cinque anni per gli accordi bilaterali vigenti relativi a servizi regolari e regolari specializzati di trasporto di viaggiatori su strada e la conclusione, ratifica o approvazione del protocollo, la sua entrata in vigore, la denuncia e le lingue. Tale articolo sancisce inoltre una riduzione del numero delle ratifiche necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo, che passano dalle quattro previste dall'accordo Interbus a tre. Inoltre, per le parti contraenti che lo hanno firmato e approvato o ratificato, il presente protocollo dovrebbe entrare in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui tre parti contraenti, compresa l'Unione, hanno depositato i rispettivi strumenti di approvazione o di ratifica presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
• L'articolo 18 istituisce un comitato misto incaricato di gestire il protocollo mutatis mutandis con gli articoli 23 e 24 dell'accordo Interbus.
• L'articolo 19 indica la procedura da seguire nel caso in cui una parte contraente del protocollo non appartenente all'Unione aderisca all'Unione europea.
• L'articolo 20 fissa un periodo di due anni per la firma del protocollo a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio della presente decisione e stabilisce che solo le parti contraenti dell'accordo Interbus possono concludere o ratificare il protocollo, oppure aderirvi.
• L'articolo 21 dispone che, dopo la sua entrata in vigore, ogni parte contraente dell'accordo Interbus può aderire al protocollo.
• L'articolo 22 stabilisce che gli allegati costituiscono parte integrante del protocollo.
• L'articolo 23 stabilisce che il protocollo sostituisce il protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati che era rimasto aperto alla firma dal 16 luglio 2018 al 16 aprile 2019.
• Gli allegati 1 e 2 del protocollo si riferiscono agli allegati 1 e 2 dell'accordo Interbus.
• Nell'allegato 3 è riportato un modello di domanda per servizi internazionali regolari o regolari specializzati di trasporto di viaggiatori soggetti ad autorizzazione.
• Nell'allegato 4 è riportato un modello di autorizzazione per servizi internazionali regolari o regolari specializzati di trasporto di viaggiatori.
2020/0257 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea1,, considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2002/917/CE del Consiglio2, il 3 ottobre 2002 è stato concluso, a nome dell'Unione, l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus3 (accordo Interbus), che è entrato in vigore il 1º gennaio 20034.
(2) Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/11955 relativa alla firma del protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati.
(3) Il protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati è rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019. L'Unione l'ha firmato l'11 aprile 2019. Nessun'altra parte contraente dell'accordo Interbus lo ha firmato prima del termine del periodo previsto. Il protocollo non è potuto pertanto entrare in vigore.
(4) Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la modifica del protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati al fine di apportare alcune modifiche tecniche relative alla sua firma ed entrata in vigore
1 [AGGIUNGERE RIFERIMENTO]
2 Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).
3 GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
4 GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.
5 Decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 214 del 23.8.2018, pag. 3).
e per tenere conto del cambiamento della denominazione di una parte contraente dell'accordo Interbus.
(5) I negoziati si sono conclusi positivamente. Per la firma del protocollo è stato fissato un nuovo termine di due anni. Il protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati è stato inoltre modificato in modo che la sua entrata in vigore necessiti dell'approvazione o della ratifica di un numero minore di parti contraenti e di un periodo di attesa più breve a seguito di tale approvazione o ratifica rispetto a quanto previsto dall'accordo Interbus. È stato altresì recepito il cambiamento di denominazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia in Repubblica di Macedonia del Nord.
(6) Per motivi di chiarezza e per favorire una rapida firma ed entrata in vigore del protocollo, si è ritenuto opportuno mettere a punto un nuovo protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati, che sostituisce il protocollo che era rimasto aperto alla firma dal 16 luglio 2018 al 16 aprile 2019.
(7) Il protocollo dovrebbe facilitare la fornitura di servizi regolari e servizi regolari specializzati tra le parti contraenti dell'accordo Interbus, migliorando così i collegamenti per il trasporto di viaggiatori fra le parti contraenti.
(8) Per quanto riguarda le regole generali, in particolare il funzionamento del comitato misto, e al fine di agevolarne l'applicazione, nel nuovo protocollo sono riprese in buona parte le regole stabilite dall'accordo Interbus.
(9) Per evitare che i benefici apportati dal protocollo siano usufruibili con ritardo eccessivo, è previsto che il protocollo entri in vigore, per le parti contraenti che lo avranno approvato o ratificato, quando sarà stato approvato o ratificato da tre parti contraenti, inclusa l'Unione.
(10) È pertanto opportuno che il nuovo protocollo sui servizi regolari e i servizi regolari specializzati venga firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, che sostituisce il protocollo dell'accordo Interbus che era rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019, con riserva della sua conclusione6.
6 Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Articolo 2
Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente