Contract
L.R.T. n. 26 del 27/05/2014: “L’ STAR subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nei rapporti giuridici attivi e passivi aferenti agli STAr in corso alla medesima data”) con la conseguente unificazione dele funzioni attualmente espletate dagli ESTAV dela Regione Toscana in un unico soggetto con competenze estese sul’intera Regione Toscana; e successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici a tivi e passivi ;
− a decorrere dal 01/01/2016, le dodici Aziende USL della Toscana sono state accorpate in tre nuove Aziende USL, una per ciascuna Area Vasta (Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Azienda Usl Toscana Sud Est), secondo quanto disposto dala L.R.T.
n.84 del 28/12/2015;
− con Deliberazioni del Commissario Estav Centro n. 122 del 09/05/14 e n. 145 del 27/05/14, si è proceduto all’indizione di una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, volta ala conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore per l’affidamento del “Servizio di supporto ala gestione dela libera professione per le Aziende Sanitarie di Firenze Pistoia Prato e perl’Aou-Careggi”;
− con Determinazione del Dire tore di Area Divisione Servizi, Beni Economali e Arredi n. 1055 del 21/07/15 divenuta esecutiva a termini di legge, si è proceduto all’aggiudicazione volta ala conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore per l’affidamento del Servizio di cui sopra a favore del R.T.I. Evolve ConsozioStabile e Delloitte Process Solutions spa.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Accordo ha per ogge to la regolamentazione e le caratteristiche minime degli Appalti specifici che verranno attuati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, direttamente dale Aziende interessate al servizio con le modalità di cui al Capitolato Normativo alegato. (All. 1-di seguito Capitolato).
Con il presente Accordo il Fornitore si impegna a stipulare contratti specifici aventi ad oggetto l’affidamento del “Servizio di supporto alla gestione dela libera professione per le Aziende Sanitarie di Firenze Pistoia Prato e per l’ AOUCareggi”.
La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo al Fornitore verso ESTAR o le Aziende. La decisione delle singole Aziende diaddivenire omeno alla stipula di Contratti Specifici con il Fornitore sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata entro il termine di validità del presente Accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidatario di Contratti specifici.
ART. 2 - DURATA
L’Accordo, ai sensi dell’art.3 del Capitolato, avrà durata di 48 mesi a decorrere dala stipula dello stesso. Icontratti a tuativi potranno essere attivati dale Aziende entro il predetto periodo didurata.
Alla scadenza del rapporto contrattuale, se richiesto xxxx Xxxxxxx, al fine digarantire le prestazioni fino al’individuazione del nuovo contraente, il fornitore s’ impegna a continuare il servizio alle stesse condizioni emodalità senza soluzione di continuità, per un periodo non superiore a 180 giorni..
ART. 3 - CONTROLLI. CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA.
ESTAR dà atto che sulla documentazione presentata dal’ aggiudicatario in sede di gara sono state esperite le verifiche previste dall’art. 38 e 48 del D. Lgs. n. 163/2006, con esito positivo.
Sono stati avviati i controlli di cui agli artt. 84 e ss. del DLgs 159/2011 e, decorso il termine di cui al’art. 92, si precisa che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso di esito negativo dele verifiche prefettizie.
ESTAR dà altresì atto che sono state esperite le verifiche sull'anomalia del'offerta, secondo quanto disposto dagli artt. 86 e ss. del D. Lgs. n. 163/206, con esito positivo, come da verbale del 25/05/2015 agli atti della competente U.O.C.
ESTAR da infine atto che sono stati acquisiti i D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle Società costituenti l’ R.T.I. aggiudicatario che attestano la regolarità contributiva, previdenziale edassistenziale, come da certificazioni prot. Inail n. 1576936 del 09/11/15 (per Evolve Consorzio Stabile) e prot. Inail n. 1493620 del 04/11/15 (per la Società Deloitte Finance Process Solutions spa).
ART. 4 – PERIODO DI PROVA
Il presente atto è sottoposto, al periodo di prova per la cui durata e regolamentazione si rinvia l’art.. 7 del Capitolato.
ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE
Il quadro economico ed il tetto di riferimento del’Accordo sono quelli previsti dall’ art. 2 del Capitolato.
L’importo quadriennale di aggiudicazione è di € 4.880.983,04 così suddiviso fra le Aziende interessate: AUSL 3 Pistoia € 784.503,52; AUSL 4 Prato € 671.175,32; AUSL 10 Firenze € 1.863.304,00 e AOUCareggi € 1.562.000,20.
Glioneri da interferenza sono pari a zero.
I prezzi relativi all’aggiudicazione sono quelli di offerta (Alegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre oneri fiscali (I.V.A.). I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contra tuale salvo migliorie successive e salvo confronto con i prezzi di mercato, nonché azioni di rientro determinate da normative regionali o statali .
L’eventuale adeguamento dei prezzi è regolato da quanto previsto al’art. 6.6 del Capitolato .
ART. 6 – MODALITA’ DIESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere eseguito in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dala normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel Capitolato e suo alegato A1 Capitolato tecnico e, se necessari, negli allegati tecnici relativi a ciascun affidamento specifico. Il
Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, dele necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’erogazione del servizio, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dele Aziende Sanitarie a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispe to dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nel presente Accordo, nei Contratti specifici e nei loro alegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi ale caratteristiche tecniche ed ale specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il fornitore sarà inogni caso tenuto adosservare, nel’esecuzione dele prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quele che dovessero essere successivamente emanate.
ART. 7 – APPALTI ECONTRATTI SPECIFICI
L’affidamento dei singoli Contratti Attuativi avve rà ai sensi del’art. 5 del Capitolato . Per il contenuto dei medesimi si richiama quanto previsto nel Capitolato ed suo allegato A1 Capitolato Tecnico ART. 8 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il fornitore si impegna all’emissione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dala normativa vigente.
Il pagamento dele fa ture avverrà, da parte dele Aziende Sanitarie interessate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di 60 gg. decorrenti dala data di ricevimento fatture o, se successivo, dala data di conclusione dele verifiche di conformità/regolare esecuzione in attuazione degli art. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G derivato edeventuale CUP) .
La data di arrivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispe to al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina dicui agli ar t. 312 e ss. del DPR 207/2010.
A far data dal 31/03/2015, le modalità di fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, dela legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx
ART. 9 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assicura il pieno rispe to di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ala
L. n.136 del 13/08/2010. I bonifici dovranno riportare, tra gli altri, i codici CIG derivati assunti da ciascuna Azienda destinataria del servizio.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dele operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
A titolo di cauzione, come richiesto ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 ed a garanzia dei pa ti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 244.050,00 a mezzo di polizza fideiussoria n 350601987, rilasciata da Generali Assicurazioni Spa. Il fornitore incaso di prolungamento, si impegna prorogare la polizza fideiussoria per l’importo proporzionato al nuovo periodo di validità contrattuale .
La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ESTAR e le Azienda Sanitarie interessate hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sulla emissione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effe to dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e restituito al’ aggiudicatario soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che lo stesso avrà saldato ogni eventuale onere contra tuale di sua spettanza, nonché eventuali penali che dovessero essere applicate.
ART. 11 – GARANZIE E RESPONSABILITA’ CIVILE -
L’ESTAR e le Aziende Sanitarie sono esonerati da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del Servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 5.3 del Capitolato Normativo, il fornitore, all’atto della stipulazione del primo contra to specifico, presenterà al’Azienda interessata idonea polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati acose o persone dele Aziende Sanitarie e/o terzi a qualsiasi titolo presenti.
ART. 12 – PENALI
Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quele stabilite ed indicate nei Capitolati Normativo e Tecnico; le stesse potranno essere meglio puntualizzate nei contratti specifici.
ART. 13 – OSSERVANZA LEGGI ERISPETTO NORME SICUREZZA
Il fornitore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal DLgs 81/2008 e dala LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa. Si rimanda integralmente aquanto previsto al’art. 6.9 del capitolato normativo.
ART. 14 – TRATTAMENTO DATI
L’aggiudicatario si obbliga a tra tare i dati personali nel rispe to del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia diprotezione di dati personali”.
ART. 15 – RISERVA DI FUTURE ADESIONI
Ai sensi e per gli effetti del’art 2. 1 del Capitolato, il fornitore è tenuto, nei limiti fissati nel presente articolo a consentire sia l’ampliamento/estensione contrattuale, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati nela gara sia l’adesione nei limiti fissati nel medesimo articolo agli stessi prezzi pa ti e condizioni digara per le Aziende ed Enti del S.S.R.T.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
L’Accordo Quadro ed i Contratti Specifici potranno essere risolti nei casi previsti dal’art.7.2 del Capitolato con le modalità ivi indicate. L’ESTAR e/o l’Aziende potranno altresì recedere dal’Accordo o dal contra to nei modi previsti dal’art. 7.2 del medesimo Capitolato. Entrambe le fattispecie potranno essere meglio puntualizzate nei contratti specifici. La risoluzione o il recesso potranno riguardare anche singoli contra ti o parte di essi; in tutti i casi, fermo restando per il fornitore il diritto del pagamento dele prestazioni già rese, ma nessun indennizzo èdovutogli.
ART. 17 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE
Il presente Accordo, nonché i futuri contra ti specifici, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.
Le spese contrattuali dibollo sono a carico del fornitore.
Si dà atto di aver assolto all’imposta di bolo (n. 14 marche da bollo da € 16,00 cad. per un importo complessivo pari ad € 224,00) in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale 1 prot. 46020 del 27/05/2015.
ART. 18– DISPOSIZIONI ULTERIORI
E’ vietata la cessione del’Accordo Quadro nonché dei singoli Contra ti specifici.
Il fornitore ha l’obbligo di comunicare all’ESTAR ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione dela medesima nonché ogni mutamento inerente l’amministrazione e/orappresentanza della medesima .
ART. 19 – DOMICILIO DELLE PARTI
Perglieffe ti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispe tive sedi legali.
ART. 20 – FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il Foro competente esclusivo èquelo di Firenze.
ART. 21 – DIRETTORI DELL’ ESECUZIONE E R.E.S. AZIENDALI
Ai sensi del’art. 9 del capitolato le Aziende Sanitarie provvederanno a nominare il Direttore del’ Esecuzione contrattuale (DEC) ed il Responsabile del procedimento per l’esecuzione del contratto (RES) almomento dela stipula dei contra ti attuativi.
Le Aziende dovranno darne tempestiva comunicazione a ESTAR ed al Consorzio. Eventuali successive variazioni delle nomine dei DEC e dei RES, dovranno essere effettuate per iscri to dale Aziende Sanitarie interessate e comunicate a Estar e al fornitore, in tal caso non si procederà a modifica contrattuale .
Gli stessi oltre a quanto previsto dal medesimo art. 9 cureranno gli adempimenti previsti dala normativa vigente nei confronti del’ANAC e del’Osservatorio Regionale Contratti pubblici, vigileranno sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al’art. 3 dela
L. n. 136/2010. A tale proposito, laddove venissero rilevate violazioni degli obblighi della disciplina citata che possano incidere sula permanenza del rapporto scaturente dal presente Accordo, il Responsabile formula una dettagliata relazione riservata ad ESTAR in cui vengono esposti i fatti, le normeche si reputano violate e le conseguenze che si reputano necessarie.
ART. 22 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente a to si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, al Capitolato Normativo e relativo allegato A1 Capitolato Tecnico (Allegato 1, del presente contratto), al’offerta economica (Allegato 2 del presente contratto), all’offerta tecnica del fornitore, in atti, a cui si rinvia, al Regolamento dell’Attività Contrattuale del’ESTAR, alle norme contenute nel Codice Civile .
Allegati parti integranti e sostanziali del presente contratto:
ALL. 1- Capitolato Normativo e suo allegato A1 Capitolato Tecnico.
ALL. 2 - Offerta Economica
ALL. 3-D.U.V.R.I.
Letto, approvato, sottoscritto.
Per ESTAR Toscana Per R.T.I. Evolve ConsozioStabile e Delloitte Process Solutions spa. Il Coordinatore Area Servizi, Beni Economali e Arredi Il Legale Rappresentante Dr.a Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile si intendono espressamente approvati gli l’articoli 2 - Durata, 3 - Controli. Condizione Risolutiva Espressa, 5 - Condizioni Economiche, 6 - Modalità esecuzione del servizio, 8 - Modalità di fatturazione e Pagamento, 9 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari, 12 - Penali, 16 - Risoluzione del Contratto e Recesso, 20 - Foro Competente, del presente contra to.
Legale Rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxx
Il presente contratto è stato sottoscritto dale parti con firma digitale.