INDICE
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 8
Campo di applicazione, durata e decorrenza del CCNL 8
PARTE I DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA 10
TITOLO II SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 10
Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente o agenzia 11
Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi integrativi 12
Altre forme di partecipazione 15
Comitato per le Pari Opportunità 16
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 16
CAPO II Soggetti sindacali e titolarità delle prerogative sindacali 16
Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento 16
Composizione delle delegazioni 17
CAPO III Raffreddamento dei conflitti 19
Interpretazione autentica dei contratti 19
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO 20
CAPO I Costituzione del rapporto di lavoro 20
Contratto individuale di lavoro 20
CAPO II Struttura del rapporto 22
Conferimento incarichi dirigenziali 23
Fattispecie di responsabilità dirigenziale 24
Sospensione dagli incarichi dirigenziali 25
Verifica e valutazione dei risultati 26
CAPO III Interruzioni e sospensioni della prestazione lavorativa 26
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 29
Aspettative per motivi personali o di famiglia 32
Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge 33
Congedi per motivi di famiglia 34
Attività didattica di dirigenti presso università ed istituti di alta formazione
Incarichi presso altre amministrazioni 38
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza 41
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni .44 Obblighi del dirigente 49
Sanzioni e procedure disciplinari 50
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 55
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 55
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 58
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato 59
Indennità sostitutiva della reintegrazione 60
La determinazione concordata della sanzione 61
CAPO VII Estinzione del rapporto di lavoro 62
Cause di cessazione del rapporto di lavoro 63
Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti 64
Recesso per responsabilità dirigenziale 64
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 65
Ricostituzione del rapporto di lavoro 66
CAPO VIII Codici di condotta 67
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 67
Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali 67
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO 71
CAPO I Struttura della retribuzione 71
Struttura della retribuzione 71
CAPO II Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia 72
Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia 72
Effetti dei trattamenti economici 73
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia 74
CAPO III Trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia 76
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia 76
Effetti dei nuovi trattamenti economici 79
Graduazione delle posizioni dirigenziali 79
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali 80
Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali 81
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia 82
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia 82
CAPO IV Clausole speciali di parte economica 85
CAPO V Particolari istituti economici 86
Trattamento di trasferimento 90
Responsabilità civile e patrocinio legale 90
Diritti derivanti da invenzione industriale 92
Modalità di applicazione di particolari istituti economici 92
Personale in particolari posizioni di stato 93
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare 93
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE PRIMA 94
Capo I Disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici .94 Disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici 94
Incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti 94
Conferma discipline precedenti 95
Capo II Disposizioni speciali per i dirigenti delle agenzie fiscali 96
Disposizioni speciali per i dirigenti delle agenzie fiscali 96
Norma programmatica per la polizza sanitaria integrativa 96
Conferma discipline precedenti 98
PARTE II SEPARATA SEZIONE PER I PROFESSIONISTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 102
TITOLO VI INTRODUZIONE ALLA SEZIONE 102
Nota introduttiva alla Sezione 102
TITOLO VII RELAZIONI SINDACALI 103
Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente 105
TITOLO VIII RAPPORTO DI LAVORO 113
CAPO I Area dei professionisti 113
Impegno di lavoro e obblighi relativi 114
Livelli differenziati di professionalità 114
Affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento generale 115
Oneri per l’iscrizione agli albi professionali 116
Obiettivi e strumenti della formazione e dell’aggiornamento professionale
.................................................................................................... 116
Conferma di discipline precedenti 118
Conferma di discipline precedenti 122
TITOLO IX TRATTAMENTO ECONOMICO 123
CAPO I Trattamento economico per l’area dei professionisti 123
Struttura della retribuzione dell’area dei professionisti 123
Incrementi dello stipendio tabellare dell’area dei professionisti 124
Effetti dei nuovi stipendi 125
Fondo Area dei professionisti 128
Integrazioni alla disciplina sul Fondo dell’Area dei professionisti 131
Disposizioni per l’Avvocatura 133
CAPO II Trattamento economico per l’area medica 133
Struttura della retribuzione dei medici 133
Incrementi dello stipendio tabellare dell’area dei medici 134
Effetti dei nuovi stipendi 135
Integrazione alla disciplina sul Fondo dell’area medica 140
Disposizioni per il personale dell’Area medica 142
Turnazione del personale della CRI 143
CAPO III Particolari istituti economici 144
Integrazioni alla disciplina su responsabilità civile e patrocinio legale 144
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 1.8.2006; CCNL - biennio economico 2004-2005 - sottoscritto l’1.8.2006; CCNL - - quadriennio normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006 -2009 - sottoscritto il 21.7.2010; CCNL - biennio economico 2008-2009 - sottoscritto il 21.7.2010. CCNL – per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici sottoscritto il 16.2.1999 (per gli articoli richiamati nella raccolta sistematica); CCNL integrativo per il personale area professionisti ed area medica sottoscritto il 8.1.2003
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione, durata e decorrenza del CCNL
(art. 1 CCNL 21.7.2010 – biennio economico 2008-2009)
(art. 2 CCNL 21.7.2010 quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
1 Comma non richiamato in quanto disapplicato dal successivo CCNL: “Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa e 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica”.
2 Comma non richiamato in quanto disapplicato dal successivo CCNL: “Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.n. 165 del 2001”.
3 Comma non richiamato in quanto disapplicato dal successivo CCNL: “Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti e dalle agenzie destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2”.
DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Relazioni sindacali
Obiettivi e strumenti
(art. 3 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
c) concertazione, consultazione ed informazione, nonché altri istituti di partecipazione;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente o agenzia4
(art. 4 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
C) attuazione delle pari opportunità, …… omissis5;
E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
2. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 36, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nelle lettere C), D), E) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Il termine sopraindicato può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.
4 La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere considerata alla luce delle previsioni degli artt 40, comma 1 e 5, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 54 e 34 del D.Lgs n. 150/2009, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente, la disciplina di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
5 Indicazione non richiamata, in quanto da ritenersi superata: “con le procedure indicate dall’art. 10 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125”, x. xxxx x. 00. La legge n.125/1991 è stata abrogata dall'art. 57, del D.Lgs.
11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo 11. Il riferimento deve essere inteso pertanto ai contenuti del suddetto D. Lgs.n.198/2006.
6 Cfr. Obiettivi e strumenti, pag. 10.
Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi integrativi7
(art. 5 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL8 che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse ai sensi dell’art. 4 sono determinate in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente o agenzia provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 13, comma 29, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
n. 165 del 2001, secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 286 del 199910, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata al predetto organismo competente per il controllo entro cinque giorni dalla sottoscrizione, corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Il predetto organismo si pronuncia entro quindici giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo viene sottoscritta. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al
7 In materia, si deve tenere conto anche delle previsioni dell’art.40-bis del D. Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.55 del D. Lgs.n.150/2009.
8 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Contrattazione collettiva integrativa a livello di ente o di Agenzia, pag. 11.
9 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 17.
10 Tale indicazione deve essere considerata alla luce delle previsioni dell’art. 40 - bis del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 55 del D. Lgs . n. 150/2009.
Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dell’organismo competente per il controllo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
6. Gli enti o agenzie sono tenuti a trasmettere all'ARAN11, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
(art. 6 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. L’ente o agenzia - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 213 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti, sia di prima che di seconda fascia, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente CCNL14 prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione, l’informazione è preventiva. Il contratto integrativo individua le altre materie in cui l’informazione è preventiva o successiva.
11 L’obbligo di trasmissione all’ARAN del testo del contratto integrativo, con l’allegata relazione tecnico - finanziaria ed illustrativa all’ARAN è sancito anche dall’art.40-bis, comma 5, del D. Lgs.n.165/2001, con la previsione anche di una specifica sanzione (art.40-bis, comma 7, del D. Lgs.n.165/2001) per il caso di suo inadempimento.
12 In materia, si deve tenere conto anche delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D. Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.34 del D. Lgs.n.150/2009. Successivamente, la disciplina di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, comma 17 e 19 del D. L..n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135. .Rilevano in materia anche le disposizioni dell’art. 2, comma 18, lett. a) del D.L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, secondo le quali l'organizzazione e la disciplina degli uffici nonchè la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche non sono più oggetto di consultazione ma solo di informazione sindacale preventiva.
13 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 17.
14 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003.
a) materie per le quali il presente CCNL15 prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione o la consultazione;
b) gestione delle iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti;
c) conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure;
(art. 7 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. La concertazione avviene sui criteri generali relativi alle seguenti materie:
b) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La concertazione può essere attivata da ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 13, comma 217, mediante richiesta scritta, entro cinque giorni dal ricevimento dell’informazione di cui all’art. 6, comma 218; essa si svolge in appositi incontri che
15 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003.
16 La determinazione delle materie oggetto di concertazione, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere considerata alla luce delle previsioni dell’art. 5, c. 2, del D. Lgs n. 165/2001, come sostituito dall’art.
34 del D. Lgs n. 150/2009 nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente, la disciplina di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, comma 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
17 CCNL 1.08.2006 -quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 17.
18 CCNL 1.8.2006 -quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Informazione, pag. 13.
iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta. Durante la concertazione, le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
Consultazione
(art. 8 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 219, prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente:
a) omissis20;
b) nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 62621.
Altre forme di partecipazione
(art. 9 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell’ente o agenzia, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni degli stessi enti o agenzie e senza oneri aggiuntivi, commissioni bilaterali ovvero osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione degli stessi enti o agenzie nonché concernenti l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ……omissis22 per quanto di loro competenza,
19 CCNL 1.8.2006 -quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 17.
20 Disciplina da ritenersi disapplicata per effetto delle disposizioni dell’art. 2, comma 18, lett. a), del D.L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135: “sull’organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché sulla consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;”. Queste, materie sono, quindi, oggetto della sola informazione, preventiva, come disposto direttamente dal legislatore.
21 Il riferimento attualmente deve essere inteso agli artt.47 e 50 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
22 Indicazione non richiamata in quanto da ritenersi superata, v. note 24 e 25: “ivi compreso il comitato per le pari opportunità e quello per il mobbing”.
hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente o agenzia è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
2. Presso ciascun ente o agenzia possono altresì essere costituiti appositi comitati paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 3223.
Comitato per le pari opportunità
(art. 10 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003) omissis24
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
(art. 11 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003) omissis25
Soggetti sindacali e titolarità delle prerogative sindacali
Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento
(art. 12 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
23 CCNL 1.8.2006 -quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Formazione dei dirigenti, pag. 36.
24 La disciplina contrattuale relativa al Comitato per le Pari opportunità deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
25 La disciplina contrattuale relativa al Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 dello stesso decreto legislativo.
- componenti delle RSA, costituite ai sensi del comma 1;
- componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
Composizione delle delegazioni
(art. 13 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all’art. 12, comma 226, la delegazione, a livello nazionale di ente o agenzia, è così composta:
- da componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui all'art. 1227, comma 1;
3. Il dirigente che sia componente delle rappresentanze di cui all'art. 1228, non può essere titolare di relazioni sindacali, quale parte della delegazione di parte pubblica, in nome dell’ente o agenzia, per l’area della dirigenza29.
Contributi sindacali
(art. 14 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
26 CCNL 1.8.2006 -quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento, pag. 16.
27 CCNL 1.8.2006 -quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento, pag. 16.
28 CCNL 1.8.2006 -quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento, pag. 16.
29 In materia rilevano anche le disposizioni dell’art.53, comma 1-bis, del D. Lgs.n.165/2001, introdotto dall’art.52, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 150/2009.
Raffreddamento dei conflitti
Interpretazione autentica dei contratti
(art. 15 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
4. Per le controversie riguardanti l’interpretazione dei contratti collettivi integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono analogamente, secondo le modalità ed i tempi previsti dai commi 1 e 2. L’eventuale accordo stipulato con le procedure previste dal presente CCNL30 sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
Clausole di raffreddamento
(art. 16 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
30 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti collettivi integrativi, pag. 12.
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette, compiendo ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
Costituzione del rapporto di lavoro
Contratto individuale di lavoro
(art. 17 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il trattamento economico fondamentale;
c) la durata del periodo di prova;
d) la sede di prima destinazione.
tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 931, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con il nuovo ente o agenzia. Scaduto il termine sopra indicato, l’ente o agenzia comunica all’interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
Periodo di prova
(art. 18 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il dirigente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello previsto dall’art. 23, comma 132.
31 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Periodo di prova, pag. 21.
32 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Assenze per malattia, pag. 28.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio; ……omissis33.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Struttura del rapporto
Impegno di lavoro
(art. 19 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
33 L’indicazione “ Spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio” non è richiamata deve ritenersi disapplicata dalle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, secondo le quali le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n.32937 del 6.8.2012 (consultabile sul relativo sito istituzionale), ha fornito alcune indicazioni sulla portata e sulle modalità applicative del citato art.5, comma 8, della legge n.135/2012.
Conferimento incarichi dirigenziali
(art. 20 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
165 del 2001. Il provvedimento individua l’oggetto, la durata dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.
4. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e di quanto previsto dal presente CCNL35, viene definito il corrispondente trattamento economico.
34 Disciplina non richiamata perché disapplicata dalle previsioni dell’art. 40, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art.54, comma 1, D. Lgs. n. 150/2009: “in base ai seguenti criteri generali:
a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo e programmazione degli organi di vertice;
c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti”. In materia acquista rilievo la complessiva disciplina dell’art.19 del D. Lgs.n.165/2001, come modificato ed integrato dall’art.40 del D. Lgs. n. 150/2009.
35 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003.
viene correlata al raggiungimento del predetto limite, cessa automaticamente, anche nelle ipotesi previste dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni.
8. I criteri generali relativi all’affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali, nonché quelli concernenti le relative procedure, sono oggetto dell’informazione preventiva di cui all’art. 636 omissis37.
Fattispecie di responsabilità dirigenziale
(art. 3 CCNL 21.7.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
a) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione inferiore;
b) revoca dell’incarico e sospensione, nei confronti del personale a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, da ogni incarico dirigenziale per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell’art. 4 (Sospensione dagli incarichi dirigenziali);
c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità, secondo la disciplina dell’art. 538 (Recesso per responsabilità dirigenziale).
36 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Informazione, pag. 13.
37 Indicazione non richiamata perché disapplicata dalle previsioni dell’art.40, comma 1, D. Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.54, comma 1, D. Lgs.n.150/2009: “Nell’affidamento degli incarichi l’ente o agenzia, nel rispetto del criterio generale di cui al comma 2, lett. b), al fine della migliore utilizzazione dei dirigenti, tiene anche conto dell’esperienza professionale complessivamente acquisita o maturata dagli stessi nell’espletamento di precedenti incarichi conferiti nell’ambito dell’ente o agenzia”. V. anche nota n. 34.
38 CCNL 21.7.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Recesso per responsabilità dirigenziale, pag. 64.
Sospensione dagli incarichi dirigenziali
(art. 4 CCNL 21.7.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
2. Durante il periodo di sospensione da ogni incarico dirigenziale, di cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico stipendiale di cui agli artt.16 e 19 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima e seconda fascia); nello stesso periodo il dirigente è tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dall’ente o dall’agenzia di appartenenza. L’ingiustificata mancata accettazione dell’incarico comporta il recesso da parte dell’ente o dell’agenzia, ai sensi dell’art. 539 (Recesso per responsabilità dirigenziale).
4. Prima della scadenza del periodo massimo di due anni di sospensione, può trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale, ai sensi dell’art. 4040 (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) del CCNL del 1° agosto 2006; in tal caso l’importo della indennità supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 4041, non può superare un valore corrispondente a 12 mensilità del solo stipendio tabellare.
39 CCNL 21.7.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Recesso per responsabilità dirigenziale, pag. 64.
40 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 ; Cfr. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, pag. 65.
41 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 ; Cfr. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, pag. 65.
Tale importo non è pensionabile e non è utile ai fini del trattamento di fine servizio e di quello di fine rapporto.
Verifica e valutazione dei risultati42
(Art. 21 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
Interruzioni e sospensioni della prestazione lavorativa
Ferie e festività
(art. 22 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL43 ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
42 Le disposizioni contrattuali in materia di valutazione delle prestazioni e dei risultati devono ritenersi integralmente disapplicate per effetto del Titolo II del D. Lgs n. 150/2009.
43 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003.
nell’ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del santo patrono con una festività nazionale44.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi dell’art. 2545 conserva il diritto alle ferie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio, applicando quanto previsto dall’art. 66, comma 246; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
44 In relazione a tale disciplina si richiamano le disposizioni dell’art. 1, comma. 24 della legge n. 148/2011.
45 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003. Cfr. Assenze retribuite, pag. 30.
46 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003. Disciplina applicabile nei medesimi limiti previsti, in generale, per le clausole dell’art. 66 del CCNL dell’1.8.2006 in materia di trasferta, a seguito dei vincoli in materia posti rispettivamente dall’art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e dall’art.6, comma 12, della legge n.122/2010; Cfr. Trattamento di trasferta, pag. 90.
Assenze per malattia
(art. 23 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
a) retribuzione intera, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
47 La disciplina “Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo” non è richiamata in quanto deve ritenersi disapplicata; v.nota n. 33.
48 La disciplina contrattuale deve essere coordinata con le previsioni del DPR n. 171 del 27 luglio 2011, emanato ai sensi dell’art. 55 – octies, del D.Lgs.n. 165/2001.
49 In materia di trattamento economico delle assenze per malattia le previsioni contrattuali sono integrate dalle disposizioni dell’art. 71, comma 1, della legge n. 133/2008.
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio51
(art. 24 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
50 La disciplina contrattuale in materia di certificazione di malattia deve ritenersi superata dalle previsioni dell’art. 55- septies, del D.Lgs.n. 165/2001.
51 L’art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in coxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xegge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Indicazioni sulle modalità di corretta applicazione del citato art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, con particolare riferimento al regime transitorio, sono state fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n.32934 del 6.8.2012, consultabile sul relativo sito istituzionale.
posizione fissa e variabile. La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all’art. 23, commi 1 e 252, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art. 23, comma 353. Nel caso in cui l'ente o agenzia decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
4. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità54, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente rimane regolato dalle seguenti disposizioni vigenti e loro successive modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29 ottobre 2001,
n. 461, nonché la legge n. 266 del 2005 con le decorrenze ivi previste.
Assenze retribuite
(art. 25 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
52 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Assenze per malattia, pag. 28.
53 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Assenze per malattia, pag. 28.
54 V. nota n.51.
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, in ragione di giorni tre consecutivi per evento;
4. Durante i predetti periodi di assenza, al dirigente spetta l'intera retribuzione.
Congedi dei genitori
(art. 26 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs.
n. 151 del 2001 (congedo parentale), per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta
l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato, nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
Aspettative per motivi personali o di famiglia
(art. 27 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia di cui all’art. 23, comma 155.
3. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 2456.
Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge
(art. 28 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
55 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Assenze per malattia, pag. 28.
56 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Assenze per malattia, pag. 28; Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag. 29.
usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 39858 sono collocati, a domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Congedi per motivi di famiglia
(art. 29 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 CCNL 1.8.200659.
57 Il riferimento è all’art.2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato ed integrato dall’art.52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.448; dall’art.19, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successivamente dall’art.5, comma 1, lett. A), del D.Lgs.18 luglio 2011, n.119.
58 Il riferimento è alla legge 30 novembre 1989, n. 398, nel testo risultante dalle modifiche recate dal decreto 30 aprile 1999, n. 224 e dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
59 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Assenze per malattia, pag. 28; Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag. 29.
Congedi per la formazione
(art. 30 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
7. Al dirigente, durante il periodo di congedo, si applica l'art. 5, comma 3, della legge
n. 53 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2360.
60 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Assenze per malattia, pag. 28.
Attività didattica di dirigenti presso università ed istituti di alta formazione
(art. 31 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
Formazione
Formazione dei dirigenti
(art. 32 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
Mobilità
Incarichi presso altre amministrazioni
(art. 33 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
8. Resta confermata, in quanto applicabile agli enti o agenzie destinatarie del presente CCNL61, la disciplina legislativa del collocamento in fuori ruolo disposto in relazione a particolari esigenze dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di compiti che non rientrano nelle attività istituzionali della stessa.
Mobilità
(art. 34 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
61 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003.
62 L’applicabilità ulteriore di questa previsione deve essere valutata alla luce della nuova formulazione dell’art.30 del D. Lgs.n.165/2001
Accordi di mobilità
(art. 35 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)63
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 200164, tra gli enti o agenzie e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti, al fine di:
- prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
4. Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai dirigenti individuati da ciascun ente o agenzia. La delegazione di parte sindacale di ciascun ente o agenzia è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 13, comma 265, secondo alinea.
b) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
d). il termine di scadenza del bando di mobilità;
63 Si evidenzia che, all’interno dell’art. 35 del CCNL del 1.08.2006, per mero errore materiale, è stata prevista una numerazione dei commi non corretta, con la previsione, dopo il comma 2, di un comma 4, anziché 3.
64 La disciplina contrattuale deve essere applicata nel rispetto delle previsioni imperative in materia di mobilità del personale in eccedenza contenute nell’art.16 della legge n.183/2011, che ha modificato l’originaria formulazione dell’art.33 del D.Lgs.n.165/2001, con riferimento sia ai profili procedurali sia agli ambiti territoriali da considerare in sede di stipulazione degli accordi di mobilità. In materia sono intervenute poi le disposizioni dell’art. 2, commi 11 – 16, del D. L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.
65 CCNL 1.8.2006- quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 17.
7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascun ente o agenzia interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 466 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
(art. 36 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. Xxxxx restando gli accordi di mobilità di cui all’art. 3567 e in relazione a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 3368, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti
66 V. nota n.65.
67 CCNL 1.8.2006- quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Accordi di mobilità, pag. 40.
68 V. nota n.64.
dichiarati in eccedenza ad altri enti ed agenzie dell’Area VI e di evitare il collocamento in disponibilità dei dirigenti che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’ente o agenzia interessato comunica a tutte gli enti e agenzie dell’Area VI, compresi quelli che hanno articolazioni territoriali, l’elenco dei dirigenti in eccedenza, richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tali dirigenti.
- dirigenti portatori di handicap;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
Norme disciplinari
Principi generali
(art. 6 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL69 e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art.
21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.
69 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007.
70 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007.
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Allegato 1 al CCNL 21.7.2010 – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)
(Disposizioni di carattere generale)
modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
(Regali e altre utilità)
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
(Trasparenza negli interessi finanziari)
Art. 6 (Obbligo di astensione)
3 Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 9 (Comportamento nella vita sociale)
Art. 10 (Comportamento in servizio)
Art. 11 (Rapporti con il pubblico)
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)
Obblighi del dirigente
(art. 7 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
Sanzioni e procedure disciplinari
(art. 8 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art. 7 (Obblighi del dirigente)71, secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dall’art. 9 (Codice disciplinare)72, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
71 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Obblighi del dirigente, pag. 49.
72 CCNL 21.7.2010, biennio economico 2006-2007; Cfr. Codice disciplinare, pag. 51.
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 9 (Codice disciplinare)73;
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
Codice disciplinare
(art. 9 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
73 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007. Cfr Codice disciplinare, pag. pag. 51.
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies del D.Lgs. n. 165 del 2001.
n.165 del 2001.
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs. n.165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 1074 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)75;
c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
1. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art.
316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 267 del 2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art.7
74 Per mero errore materiale, nel testo contrattuale è richiamata la disciplina dell’art. 10 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare); il richiamo deve essere correttamente riferito alla disciplina dell’art. 11 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale, pag. 55.
75 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag. 58.
(Obblighi del dirigente)76 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL77, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL78 e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
(art. 10 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
(art. 11 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
76 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Obblighi del dirigente, pag. 49.
77 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007.
78 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007.
della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’ente o l’agenzia non proceda direttamente ai sensi dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)79.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente o l’agenzia disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)80.
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)81, qualora l’ente o l’agenzia non disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)82.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)83, qualora l’ente o l’agenzia non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)84.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica comunque quanto previsto dall’art. 12 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale85.
79 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Codice disciplinare, pag. pag. 51.
80 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag. 58.
81 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr.Codice disciplinare, pag. 51.
82 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag. 58.
83 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr.Codice disciplinare, pag. 51.
84 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, Cfr.pag. 58.
85 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag. 58.
6. Ove l’ente o l’agenzia proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art.9, comma 9, punto 2, (Codice disciplinare)86 la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)87, l’ente o l’agenzia ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’ente o dell’agenzia stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art.12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)88, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art.9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)89.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 12, comma 2, secondo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)90 il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
86 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Codice disciplinare, pag. pag. 51.
87 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Codice disciplinare, pag. pag. 51.
88 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag. 58.
89 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Codice disciplinare, pag. pag. 51.
90 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, pag. 58.
dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
(art. 12 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs.
n. 165 del 2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art.9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)91, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o che “l’imputato non lo ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente o l’agenzia, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
91 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Codice disciplinare, pag. pag. 51.
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato
(art. 13 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
3 xxxxxxx00.
92 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007.
93 Comma non richiamato in quanto relativo a norma di prima applicazione: “La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL”.
Indennità sostitutiva della reintegrazione
(art. 14 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
1. L’ente o l’agenzia o il dirigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all’art. 13 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato)94, il pagamento a favore del dirigente di un’indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
- 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
94 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; Cfr. Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato, pag. 59.
6. …omissis95.
La determinazione concordata della sanzione
(art. 15 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
95 Comma non richiamato in quanto relativo a norma di prima applicazione: “La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.” (CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007).
rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
Estinzione del rapporto di lavoro
Termini del preavviso
(art. 37 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. Salvo il caso della risoluzione consensuale, della risoluzione automatica del rapporto di lavoro prevista all’art. 38, comma 196 e del recesso per giusta causa, nei casi previsti dal presente contratto per la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri
4 mesi di preavviso; a tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
96 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Cause di cessazione del rapporto di lavoro, pag. 63.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie. …omissis97.
7. l periodo di preavviso è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando tutta la retribuzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), b) c) e d)99.
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
(art. 38 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti artt. 23 e 24100, ha luogo:
b) per dimissioni del dirigente;
c) per recesso dell'amministrazione;
97 L’indicazione “Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse”non è richiamata in quanto deve ritenersi disapplicata; v. nota n. 33.
98 L’indicazione ”nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti” non è richiamata in quanto deve ritenersi disapplicata; v. nota n. 33.
99 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Struttura della retribuzione, pag. 71.
100 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Assenze per malattia, pag. 28; Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag. 29.
e) per risoluzione consensuale;
f) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti
(art. 39 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
Recesso per responsabilità dirigenziale
(art. 5 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
101 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003.
102 Questa disciplina contrattuale deve ritenersi superata per effetto delle vigenti disposizioni legislative previste in materia:” Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio o del limite massimo di età, l'ente o agenzia risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima”.
3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(art. 40 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
3. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell’ente o agenzia per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 7103.
103 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Concertazione, pag. 14.
Nullità del licenziamento
(art. 44 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del Codice Civile e come regolamentati dagli articoli 23, 26 e 29104.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
(art. 46 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
104 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Assenze per malattia, pag. 28; Congedi dei genitori, pag. 31; Congedi per motivi di famiglia, pag. 34.
Codici di condotta
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
(art. 47 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. Gli enti o agenzie, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE105. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.
Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
(Allegato n. 1 al CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
105 Le disposizioni contrattuali del Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali devono comunque conformarsi alle previsioni dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 in materia di Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991106, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le XX.XX. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
106 La legge n.125/1991 è stata abrogata dall'art. 57, X.Xxx.11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo 11. Il riferimento deve essere inteso pertanto ai contenuti del suddetto D. Lgs.n.198/2006.
(Attività di sensibilizzazione)
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura della retribuzione
Disposizioni generali
(art. 48 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
3 omissis107.
Struttura della retribuzione
(art. 49 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali;
c) retribuzione di posizione parte fissa;
d) retribuzione di posizione parte variabile;
107 Comma non richiamato in quanto ha esaurito i propri effetti: “In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi”.
Trattamento economico dei dirigenti di prima fascia
Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
(art. 2 CCNL 21.7.2010 - biennio economico 2008-2009)
1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi dell’art. 16, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, nella misura lorda di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 1° gennaio 2008 di € 57,31;
- rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 132,10.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 49 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c), del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003108, come incrementata dall’art. 16, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.
108 Cfr. Struttura della retribuzione, pag. 71.
109 Attualmente l’istituto trova la sua regolamentazione nell’art. 2, comma 35, della legge n. 203/2008. In materia si rinvia alle specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, consultabili sul relativo sito istituzionale, nella sezione RGS - Ragioneria generale dello Stato, Attività istituzionali, Ordinamenti e costi del lavoro pubblico, Indennità di vacanza contrattuale. L’art.9, comma 17, della legge n.122/2010, nello stabilire il blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, espressamente prevede: “E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203”.
(art. 50 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2 omissis110.
3 omissis111.
4 omissis112.
5 omissis113.
6 omissis114.
Effetti dei trattamenti economici
(art. 3 CCNL 21.7.2010 – biennio economico 2008-2009)
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art.2 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia)115 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza,
110 Comma non richiamato in quanto ha esaurito i propri effetti: “Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di € 46.259,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 01/01/2002 di € 102,00;
- dal 01/01/2003 di € 108,00”.
111 Comma non richiamato in quanto ha esaurito i propri effetti: “A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2003 è rideterminato nella misura annua lorda di € 48.989,04 per 13 mensilità”.
112 Comma non richiamato in quanto ha esaurito i propri effetti: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 48, comma 3, la retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001), nella misura annua lorda di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall’art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001), è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicati:
- dal 01/01/2002 in € 26.278,69;
- dal 01/01/2003 in € 30.022,69”.
113 Comma non richiamato in quanto superato e reiterato dall’art.2, comma 4, CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008-2009: “Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente”.
114 Comma non richiamato in quanto superato e reiterato dall’art.2, comma 6, CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008-2009: “Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale, negli importi in godimento dai dirigenti in servizio, nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997”.
di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia116
(art. 4 CCNL 21.7.2010 - biennio economico 2008-2009)
1. Il fondo di cui all’art. 52 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003117, come integrato dall’art.18 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è ulteriormente incrementato dell’importo percentuale del 2,07%, calcolato sul monte salari dei dirigenti di prima fascia, relativo all’anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
116 Per la ricostruzione integrale della disciplina relativa al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia, si riportano, in sequenza, tutte le norme contrattuali concernenti l’incremento del predetto Fondo,indicando, nello specifico, solo le norme attualmente vigenti e da ritenersi ancora efficaci. Non sono richiamate, invece, in alcun modo quelle che hanno esaurito i propri effetti: art. 4 CCNL 1.8.2006, biennio economico 2004-2005; art. 18 CCNL 21.07.20010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007. Relativamente alle previsioni richiamate nel testo, nell’ambito delle stesse, sono comunque espressamente individuate e contraddistinte con la dizione “omissis” quelle che comunque devono ritenersi superate e, quindi, insuscettibili di ulteriori applicazioni.
117 Cfr. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia - art. 52 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, pag. 75.
2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell’art.2, comma 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia)118 e per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.
(art. 52 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2. …… omissis119.
3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:
a) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi di cui all’art. 24 comma 3 del D.Lgs.
n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 61, comma 2120;
b) l’importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997;
118 CCNL 21.7.2010 - biennio economico 2008-2009, cfr. Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia, pag. 72.
119 La disciplina di questo comma, a seguito della prima applicazione, ha esaurito i propri effetti e, conseguentemente, non essendo ulteriormente applicabile, non è richiamato: “Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi nazionali, con le modalità ivi previste”.
120 CCNL 1.8.2006; Cfr. Incarichi aggiuntivi, pag. 86.
oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L’importo accantonato confluisce nel fondo con decorrenza dall’anno successivo.
5 omissis121.
6 omissis122.
Trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
(art. 5 CCNL 21.7.2010 - biennio economico 2008-2009)
1.Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi dell’art.19, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, nella misura lorda di € 41.968,00, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 1° gennaio 2008 di € 23,49;
- rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30
121 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “Il fondo è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di prima fascia:
- 1,63% a decorrere dal 01/01/2002;
- ulteriore 2,33% a decorrere dal 01/01/2003”.
122 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “Le risorse di cui al comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 50, comma 4”.
3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 49 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003123, come incrementata dall’art.19, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007124, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in
€ 12.155,61 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.
5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.
(art. 19 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
1 omissis125.
2 omissis126.
3 omissis127.
4 omissis128.
6 omissis130.
123 Cfr. Struttura della retribuzione, pag. 71.
124 Cfr. Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia - art. 19 CCNL 21.7.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, pag. 77.
125 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi dell’art. 5, comma 2, del CCNL 1° agosto 2006 – biennio economico 2004-2005 – nella misura lorda di € 40.129,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 1° gennaio 2006 di € 21,83;
- rideterminato dal 1° gennaio 2007 in € 141,386”.
126 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1° gennaio 2007 è rideterminato in € 41.968,00 per 13 mensilità”.
127 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 49 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, è rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2007 in € 11.778,61 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità”.
128 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale”.
129 Comma non richiamato in quanto superato e reiterato dall’art.5, comma 5, CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008-2009: “Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento”.
7. In relazione all’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 5131.
(art. 53 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2 omissis132.
3 omissis133.
4 omissis134.
5 omissis135.
6 omissis136.
7 omissis137.
130 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2 ricomprende le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti in servizio”.
131 Il riferimento ai commi 2 e 5 deve essere attualmente inteso ai commi 2 e 5 dell’art. 5 CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008-2009.
132 Comma non richiamato in quanto ha esaurito i propri effetti:” Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
- dal 01/01/2002 di € 86,00;
- dal 01/01/2003 di € 79,00”.
133 Comma non richiamato in quanto ha esaurito i propri effetti: “A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 è rideterminato nella misura annua lorda di € 38.296,98 per 13 mensilità”.
134 Comma non richiamato in quanto ha esaurito i propri effetti: “Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
- dal 01/01/2002 in € 9.143,77;
- dal 01/01/2003 in € 10.339,77”.
135 Comma non richiamato in quanto ha esaurito i propri effetti: “Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam di cui all’art. 49, comma 1, lett. b), ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento”.
136 Comma non richiamato in quanto ha esaurito i propri effetti: “Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale, nell’importo in godimento dai dirigenti in servizio all’entrata in vigore del CCNL del 5 aprile 2001”.
137 Comma non richiamato in quanto superato e reiterato dall’art. 19, comma 7, CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007: “In relazione all’art. 28, comma 5, del D.Lgs.n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 3 e 5”.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
(art. 6 CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008 - 2009)
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia)138 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Graduazione delle posizioni dirigenziali
(art. 55 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. Nell’ambito del “Fondo per la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato”, finanziato con le modalità di cui all’art. 59139, la retribuzione di posizione è definita, presso ogni ente o agenzia, al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.
138 CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008-2009; Cfr. Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia, pag. 76.
139 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005; Cfr. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia art. 59 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005, pag. 83.
del 2001. Le funzioni sono graduate tenendo conto di criteri generali connessi alle dimensioni della struttura, alla collocazione ed alla tipologia della posizione nell’organizzazione dell’ente o agenzia, alla complessità organizzativa, alle responsabilità derivanti dalla posizione ed al rischio gestionale assunto.
3. I criteri generali di cui al comma 2 sono oggetto di concertazione140 ai sensi dell’art. 7.
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
(art. 22 CCNL 21.07.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
1. Gli enti pubblici non economici e le agenzie determinano - articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 55 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003142.
140 V. nota n. 16.
141 CCNL 1.8.2006; Cfr. Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali . Il riferimento deve essere attualmente inteso all’art. 22 del CCNL 21.7.2010 -quadriennio normativo 2006- 2009, biennio economico 2006-2007, pag. 80.
142 Cfr. Graduazione delle posizioni dirigenziali, pag. 79.
cui all’art.19143, comma 3, (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 45.348,31.
4. Il valore della retribuzione di posizione indicato nel comma 3 può essere elevato entro il limite massimo del 15% dello stesso dagli enti e dalle agenzie, ove dispongano delle relative risorse nell’ambito del fondo dell’art. 21 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia)144, in presenza di strutture organizzative particolarmente complesse, approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, oppure di sedi o articolazioni periferiche che presentino situazioni di particolari difficoltà organizzative e funzionali, anche connesse al contesto ambientale e geografico, accertate dagli enti con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.
5. Ove gli enti pubblici non economici e le agenzie si siano avvalsi della disciplina del comma 4, ai fini dell’applicazione della clausola di salvaguardia dell’art.63145 del CCNL del 1° agosto 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, nei casi ivi previsti, non si tiene conto della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione riconosciuta alla funzione dirigenziale.
Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali
(art. 57 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell’incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell’art. 50146 fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
143 Cfr. Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia, pag. 76.
144 CCNL 21.7.2010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007. Il riferimento deve essere attualmente inteso all’art. 7 CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008-2009; Cfr. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, pag. 82.
145 La clausola di salvaguardia dell’art. 63 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 deve ritenersi disapplicata per effetto dell’art. 9, comma 32, della legge n. 122/2010.
146 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; il riferimento attualmente deve essere inteso all’art.2 CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008-2009; Cfr. Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia, pag. 72.
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
(art. 23 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
1. Al fine di sviluppare, all’interno delle amministrazioni, l’orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all’art. 21147, comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia148
(art. 7 CCNL 21.7.2010 – biennio economico 2008-2009)
1. Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui all’art. 59 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003149, come integrato ai sensi dell’art.21, comma 1, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il
147 CCNL 21.07.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007; il riferimento attualmente deve essere inteso all’art. 7 CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008-2009; Cfr. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, pag. 82.
148 Per la ricostruzione integrale della disciplina relativa al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, si riportano, in sequenza, tutte le norme contrattuali concernenti l’incremento del predetto Fondo,indicando, nello specifico, solo le norme attualmente vigenti e da ritenersi ancora efficaci. Non sono richiamate, invece, in alcun modo quelle che hanno esaurito i propri effetti: art. 7 CCNL 1.8.2006, biennio economico 2004-2005; art. 21 CCNL 21.07.20010, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007. Relativamente alle previsioni richiamate, nell’ambito delle stesse, sono comunque espressamente individuate e contraddistinte con la dizione “omissis” quelle che comunque devono ritenersi superate e, quindi, insuscettibili di ulteriori applicazioni.
149 Cfr. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia - art. 59 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005, pag. 83.
biennio economico 2006-2007, è ulteriormente incrementato dell’importo percentuale del 1,70%, calcolato sul monte salari dei dirigenti di seconda fascia relativo all’anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
2. Per le agenzie fiscali, il fondo di cui all’art. 59 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003150, come integrato ai sensi dell’art.21, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è ulteriormente incrementato dell’importo percentuale del 1,47%, calcolato sul monte salari dei dirigenti di seconda fascia relativo al 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
3. Le risorse di cui al primo e secondo comma concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell’art.5, comma 3 (Trattamento fisso per i dirigenti di seconda fascia)151 e, per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.
(art. 59 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005)
2 omissis152.
a) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 61, comma 2153;
b) l’importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997;
150 Cfr. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia - art. 59 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005, pag. 83.
151 CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008-2009; Cfr. Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia, pag. 76.
152 La disciplina di questo comma, a seguito della prima applicazione, ha esaurito i propri effetti e, conseguentemente, non essendo ulteriormente applicabile, non è richiamata: “Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi nazionali, con le modalità ivi previste”.
153 CCNL 1.8.2006; quadriennio normativo 2002-2005. Biennio economico 2002-2003; Cfr. Incarichi aggiuntivi, pag. 86.
5 omissis154.
6 omissis155.
7 omissis156.
8 omissis157.
154 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui al presente articolo è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 1,18% a decorrere dal 01/01/2002;
- ulteriore 2,04% a decorrere dal 01/01/2003”.
155 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “Le risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 53, comma 4 e, per la parte residuale, al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile, secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 55 e 56”.
156 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “Per le agenzie fiscali, il fondo di cui al presente articolo è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 0,55% a decorrere dal 01/01/2002;
- ulteriore 1,82% a decorrere dal 01/01/2003”.
157 Disciplina non richiamata in quanto ha esaurito i propri effetti: “Le risorse di cui al comma 7 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 53, comma 4”.
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, gli enti o agenzie, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449/97, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
Clausole speciali di parte economica
Clausole speciali
(art. 60 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. In caso di ritardo dell’ente o agenzia nel rinnovo dell’incarico al dirigente, fatti salvi i casi previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 165 del 2001 e dall’art. 63158, viene corrisposto il trattamento economico in godimento in relazione all’attività svolta.
158 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003.
Particolari istituti economici159
Incarichi aggiuntivi
(art. 61 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1 In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dagli enti o agenzie presso cui prestano servizio o su designazione degli stessi, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente agli enti o agenzie e confluiscono sui fondi di cui agli artt. 52 e 59160, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
159 Nel presente capo, non è stata richiamata la disciplina dell’art. 63 CCNL 1.8.2006 (Clausola di salvaguardia), in quanto la stessa deve ritenersi disapplicata per effetto delle previsioni di cui all’art. 9, comma 32, della legge n. 122/2010.
160 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003. Cfr. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia - art. 59 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005, pag. 75 e Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia art. 59 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005, pag. 83.
161 Indicazione non richiamata perché disapplicata dalle previsioni dell’art.40, comma 1, D. Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art. 54, comma 1, D. Lgs. n. 150/2009: “L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:
- competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- natura e caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incarico di cui all’art. 20162, anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli enti o agenzia forniscono alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6163, l’elenco degli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente.
Sostituzione del dirigente
(art. 62 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
Tredicesima mensilità
(art. 64 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari:
162 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Conferimento incarichi dirigenziali, pag. 23.
163 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Informazione, pag. 13.
a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui agli artt. 50 e 53164 e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
b) al rateo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c) al rateo del maturato economico, ove spettante.
(art. 65 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
164 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003. Il riferimento deve essere attualmente inteso agli artt. 2 e 5 CCNL 21.7.2010, biennio economico 2008-2009; Cfr. Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia, pag. 72 e Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia, pag. 76.
165 In materia, si richiamano i vincoli posti dall’art. 1, comma 213, della legge 266/2005 e dall’art.6, comma 12, della legge n. 122/2010, che hanno disposto, rispettivamente, la soppressione dell’indennità di trasferta e, sia pure con alcune eccezioni, il venire meno delle disposizioni, anche contrattuali, che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio.
b) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
6. Gli enti o agenzie stabiliscono, con gli atti previsti dai rispetti ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative e previa informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 13, comma 2166, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, il sistema di calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare riferimento all’uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio, i limiti e le modalità attuative della disciplina dell’art. 66167. Le trasferte all'estero restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.
166 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 17.
167 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Trattamento di trasferimento, pag. 90.
Trattamento di trasferimento
(art. 66 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
a) indennità di trasferta per sé ed i familiari 168;
b) rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio ecc.;
e) indennità di prima sistemazione.
Responsabilità civile e patrocinio legale
(art. 26 CCNL 21.7.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
168 L’art. 1, comma 213, della legge n.266/2005 ha disposto la soppressione dell’indennità di trasferta.
169 V. nota n. 165.
Indennità di bilinguismo
(art. 25 CCNL 21.7.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per tali dirigenti nella struttura della retribuzione, di cui all’art. 49 del CCNL del 1° agosto 2006170, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, è confermata la voce retributiva “indennità di bilinguismo”.
170 Cfr. Struttura della retribuzione, pag. 71.
Diritti derivanti da invenzione industriale
(art. 69 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
Modalità di applicazione di particolari istituti economici
(art. 70 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
2 omissis172.
171 Disciplina non richiamata in quanto superata dalle previsioni dell’art.70 della legge n.133/2008: “Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di retribuzione individuale di anzianità”.
172 Disciplina non richiamata in quanto superata dalle previsioni dell’art.70 della legge n.133/2008: “La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio”.
Personale in particolari posizioni di stato
(art. 71 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. Ai dirigenti sindacali si applica l’art. 18, comma 4 del CCNQ 7.8.1998173 relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
(art. 72 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
173 Ndr. “e successive modifiche ed integrazioni”.
DISPOSIZIONI FINALI DELLA PARTE PRIMA
Disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici
Disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici
(art. 73 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. Le disposizioni del presente capo174 si applicano ai soli dirigenti degli enti pubblici non economici.
Incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti
(art. 74 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. La contrattazione integrativa degli enti con articolazioni organizzative sul territorio può prevedere la corresponsione di speciali incentivi alla mobilità territoriale, fermi restando i trattamenti di trasferimento previsti dal presente CCNL175, alle condizioni previste dai successivi commi 2 e 3.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la contrattazione integrativa può costituire uno speciale fondo per la mobilità territoriale, utilizzando risorse certe e stabili dei fondi di cui agli artt. 52 e 59176, in misura non superiore al 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato; la stessa contrattazione stabilisce, inoltre, i criteri generali di corresponsione degli incentivi da erogare.
174 Capo I CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003.
175 Art. 66 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Trattamento di trasferimento, pag. 90.
176 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003; Cfr. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia, art. 52 CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, pag. 75 e Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia art. 59 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005, pag. 83.
4 omissis177.
Conferma discipline precedenti
(art. 75 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
1. Ai dirigenti in posizione di comando o di fuori ruolo presso organismi esterni all'ente di appartenenza continua ad applicarsi la speciale disciplina di cui all’art. 48, comma 2, del CCNL 11/10/1996178 che viene, pertanto, recepita nel presente CCNL.
2. In continuità con quanto previsto dall’art. 31, comma 9 del CCNL 11/10/1996179, nei confronti del dirigente che, sulla base delle vigenti normative, abbia chiesto il trasferimento ad altro ente del comparto enti pubblici non economici che abbia dato il proprio assenso, il nulla-osta dell’ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi comunicato a quest’ultimo180.
4. In materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di enti associati o federati, anche con riferimento ai rapporti tra i predetti enti e quelli associanti o federanti, continua a trovare applicazione la speciale disposizione di cui all’art. 46, comma 2 del CCNL 11/10/1996181, che viene, pertanto, recepita nel presente CCNL.
5. Continua a trovare applicazione il rinvio previsto dall’art. 48, comma 1 del CCNL sottoscritto l’11/10/1996182, con particolare riferimento alla mensa, all’attribuzione di
177 Disciplina non richiamata in quanto di carattere transitorio: “Il presente articolo sostituisce l’art. 9 del CCNL dell’Area I sottoscritto il 18/11/2004, che viene, pertanto, disapplicato”.
178 L’art. 48, comma 2, del CCNL 11.10.1996 dispone: “Al personale dirigente in posizione di comando o fuori ruolo presso organismi esterni all’amministrazione di appartenenza comunque garantita una retribuzione accessoria complessiva non inferiore a quella garantita dall’ente di provenienza per le posizioni rivestite e per i risultati espressi dal dirigente presso l’amministrazione che ne utilizza l’attività”.
179 L’art. 31, comma 9, del CCNL 11.10.1996 dispone: “Per il dirigente che richieda, in base alla normativa di cui all’art.7 della L.20 marzo 1975, n.70, il trasferimento ad altro ente del comparto che abbia dato il proprio assenso, il nulla osta dell’ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi comunicato a quest’ultimo”.
180 L’applicabilità ulteriore di questa previsione deve essere valutata alla luce della nuova formulazione dell’art. 30 del D. Lgs.n.165/2001.
181 L’art. 46, comma 2, del CCNL 11.10.1996 ha disposto: “Per gli enti associati o federati la determinazione della retribuzione di posizione per i dirigenti preposti alla direzione degli stessi sarà effettuata dall’ente associante o federante su comunicazione dell’ente associato o federato; la corresponsione della retribuzione di posizione e di quella di risultato per i dirigenti preposti alla direzione degli enti associati o federati sarà effettuata dall’ente associante o federante con contestuale rimborso degli oneri da parte dell’ente associato o federato”.
182 L’art. 48, comma 1, del CCNL 11.10.1996 dispone: “si applica al personale dirigente la disciplina prevista per il restante personale del comparto per quanto concerne:
- il procedimento relativo al riconoscimento da causa di servizio dell’infermità;
- i criteri, la misura e le modalità di corresponsione dell’equo indennizzo;
buoni pasto sostitutivi ed ai benefici assistenziali e sociali. Sono fatte salve le materie di cui al citato art. 48 disciplinate nel presente CCNL.
(art. 29 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
Disposizioni speciali per i dirigenti delle agenzie fiscali
Disposizioni speciali per i dirigenti delle agenzie fiscali
(art. 76 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai soli dirigenti delle agenzie fiscali.
Norma programmatica per la polizza sanitaria integrativa
(art. 27 CCNL 21.7.2010 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
- la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente conseguente ad infortunio;
- i fondi previdenziali, con il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative della dirigenza;
- i mutui edilizi e i piccoli prestiti;
- la mensa e i servizi sostitutivi;
- gli altri interventi assistenziali, con particolare riguardo alla previsione contenuta nell’art. 46 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il personale non dirigente del comparto”.
Si riportano, di seguito, le disposizioni contrattuali relative alla disciplina sulla mensa (e buoni pasto sostitutivi) e quelle relative alla disciplina sui benefici assistenziali e sociali attualmente vigenti per il personale non dirigente.
1. I requisiti previsti dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 per l'attribuzione al personale del "ticket restaurant" o di altro analogo servizio s'intendono realizzati, nell'ipotesi di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, quando il singolo dipendente, sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario nonché della flessibilità e dei turni disposti dal dirigente responsabile, sia tenuto ad effettuare e di fatto effettui, nella singola giornata lavorativa, un orario di lavoro ricomprendente sia l'arco antimeridiano sia quello pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della "pausa mensa". Detta pausa, all'interno della quale il servizio deve essere fruito, di norma non può avere durata inferiore a 30 minuti. Costituisce requisito indispensabile per l'accesso al beneficio, di norma, il compimento nell'arco della giornata di almeno sei ore complessive di lavoro effettivo, salvo diverse ed eccezionali esigenze di flessibilità individuate di volta in volta dal dirigente responsabile.
2. Resta ferma la possibilità di prevedere, in sede di contrattazione decentrata, nell'ambito della disciplina dei servizi sociali per il personale, altre forme sostitutive del servizio di mensa, nel rispetto dei medesimi presupposti e condizioni previsti ai commi che precedono omissis (Le previsioni dell’art.25, comma 4, CCNL 14.2.2001 hanno superato e
disapplicato questa indicazione: “L'attribuzione del "ticket restaurant" non può essere sostituito dall'equivalente in denaro,così come attualmente previsto dall' art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 / 1979;”. In materia, di seguito, Cfr. Servizio mensa)
3 omissis (Comma non richiamato perché di carattere transitorio: “Il presente accordo ha valenza interpretativa
ai fini della risoluzione delle vertenze in atto e non può determinare per l'Amministrazione un aggravio di costi rispetto agli stanziamenti per lo scopo previsti).
Servizio mensa
(art. 25 CCNL 14.2.2001)
1. Gli enti possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. I criteri per usufruire del servizio mensa o del buono pasto sono stabiliti dall'accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa sottoscritto in data 24 aprile 1997.
3. A carico del personale è posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di miglior favore in essere.
4. In ogni caso, è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
In materia, si deve tenere conto delle previsioni dell’art. 5, comma 7, del D.L .n.95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, secondo cui “il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale. delle amministrazioni pubbliche …… non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. …….
Interventi assistenziali (art. 46 CCNL 6.7.1995)
1. Le parti concordano sull'opportunità che gli enti del comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le modalità per il controllo della gestione di detto organismo.
2. Le parti convengono che gli enti, previa contrattazione decentrata, ai sensi dell' art. 5, di intesa tra loro, definiscano le quote dello stanziamento di cui all' art. 59 del D.P.R. 509/1979 e successive modifiche da conferire al suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso attribuite, precisando che qualsiasi onere, graverà sulla quota del predetto stanziamento.
Il riferimento all’art.5 del CCNL del 6.7.1995 deve essere ora inteso all’art. 4 CCNL 16.2.1999.
Benefici di natura assistenziale e sociale (art. 27 CCNL 14.2.2001)
1. Gli Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti :
a) sussidi;
b) borse di studio;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
d) prestiti;
Sostituzione dei dirigenti
(art. 28 CCNL 21.7.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007 )
1. Si conferma che la disciplina dell’art.62 del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003184, nelle ipotesi ivi previste, non trova applicazione nel caso di conferimento dell’incarico ad interim:
a) ad un dirigente di prima fascia per la sostituzione di un dirigente di seconda fascia;
Conferma discipline precedenti
(art. 77 CCNL 1.8.2006 - quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003)
e) interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 46 del CCNL 6 luglio 1995, assicurando anche la permanenza degli enti interessati ai processi descritti nell'art. 1, comma 4, del CCNL 16/02/99;
f) mutui edilizi.
183 Relativamente al modello di relazioni sindacali, si richiamano le previsioni dell’art. 5, comma 2 e dell’art. 40, comma 1 del D. Lgs n. 165/2001 come modificati, rispettivamente, dagli artt. 34 e 54 del D. Lgs n. 150/2009. Successivamente, la disciplina di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, comma 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
184 Cfr. Sostituzione del dirigente, pag. 87.
185 CCNL 1.8.2006, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007.