ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE, RINNOVO O PROROGA DEL CONTRATTO A TERMINE.
LA NUOVA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
LE MODIFICHE E L’ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE NORME IN BASE
ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE, XXXXXXX O PROROGA DEL CONTRATTO A TERMINE.
LA FIOM
INFORMA
In materia di contratti a termine, anche in caso di lavoro in somministrazione, sono state approvate nell’arco di poche settimane due norme dai contenuti diversi:
A) l’articolo 1 comma 2 del Decreto Legge 87/2018 entrato in vigore il 14 luglio
B) la sua riformulazione contenuta nella legge di conversione (la Legge 96/2018), entrata in vigore il 12 agosto.
RIDUZIONE DELLA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO A TERMINE SENZA CAUSALI DA 36 A 12 MESI
L’art. 1 del Decreto dopo la conversione in Legge conferma la durata limite del contratto a termine in 12 mesi.
OBBLIGO DI CAUSALE PER I CONTRATTI SUPERIORI A 12 MESI E RIDUZIONE DELLA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO A TERMINE DA 36 A 24 MESI
Le condizioni in cui esso può avere una durata di 24 mesi sono:
• Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinanza attività
• Esigenze di sostituzione di altri lavoratori
• Esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria Il legislatore non ha previsto causali ulteriori attraverso la contrattazione collettiva.
I limiti introdotti trovano applicazione anche per le ipotesi di proroghe, rinnovi dei contratti a termine. La riduzione da 36 a 24 mesi è riferita sia al singolo contratto sia alla sommatoria di più contratti.
RIDOTTO IL NUMERO DELLE LE PROROGHE
Il numero delle proroghe per i contratti a termine si riduce da 5 a 4.
In caso di una quinta proroga il contratto si considera a tempo indeterminato a decorrere da quest’ultima.
(La riduzione del numero delle proroghe da 5 a 4 non si applica alle imprese start up innovative per un periodo di 4 anni dalla costituzione della società).
OBBLIGO DI CAUSALE | INFERIORE AI 12 MESI | SUPERIORE AI 12 MESI |
SINGOLO CONTRATTO | NO | SÌ |
PROROGHE | NO | SÌ |
RINNOVI | SÌ | SÌ |
TORNA L’OBBLIGO DI CAUSALE
Per il singolo contratto che dura più di 12 mesi Per le proroghe che superano i 12 mesi
Per tutti i rinnovi contrattuali anche inferiori ai 12 mesi.
INTRODOTTO UN LIMITE QUANTITATIVO
Il limite quantitativo dei lavoratori utilizzabili in sommatoria tra i contratti a termine e i contratti di somministrazione è pari al 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. Per i soli contratti a tempo determinato la percentuale rimane pari al 20%.
REGIMI TRANSITORI | JOBS ACT VERSIONE ORIGINARIA | DECRETO DIGNITÀ | DECRETO DIGNITÀ CONVERTITO IN LEGGE |
Contratti siglati entro il 13 LUGLIO | Xxx i contratti già in essere e prorogati o rinnovati entro il 13 luglio, durata, proroghe e rinnovi rimangono in vita sino alla scadenza naturale senza che le norme del decreto incidano in alcun modo sulla loro disciplina. | ||
PRIMO REGIME TRANSITORIO Dal 14 LUGLIO all’11 AGOSTO | I contratti stipulati per la prima volta in questo periodo si applica la disciplina del Decreto 87/2018 senza le modifiche apportate in sede di conversione. | ||
SECONDO REGIME TRANSITORIO Dal 12 AGOSTO al 31 OTTOBRE | Per i contratti sottoscritti per la prima volta tra il 14 luglio e l’11 agosto, la durata, le proroghe e i rinnovi si applica la disciplina del Decreto 87/2018 senza le modifiche apportate in sede di | Per i contratti sottoscritti per la prima volta dal 12 agosto, la durata, le proroghe e i rinnovi si applica la disciplina del decreto con le modifiche apportate in sede di conversione. | |
Dal 1° NOVEMBRE | I nuovi contratti sottoscritti dal 1° novembre nonché la proroga e i rinnovi di quelli sottoscritti entro il 31 ottobre si applica la disciplina del decreto con le modifiche apportate in sede di conversione. |
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