DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
DECRETO N. 3803 Del 26/03/2020
Identificativo Atto n. 303
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto
RECEPIMENTO MODELLO STANDARD ACCORDO SINDACALE E APPROVAZIONE MODALITA' APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO SUI CRITERI DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA SOTTOSCRITTO TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI IL 23 MARZO 2020
L'atto si compone di pagine di cui pagine di allegati parte integrante
IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI ALL’IMPIEGO
RICHIAMATI:
• il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
• Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;
• Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00 febbraio 2020 “ Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, gli artt. 15 e 17 che dispongono interventi di Cassa Integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Xxxxxx- Romagna;
• Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• Il Decreto- Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante ”Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, e, in particolare l’art. 22 riguardante “Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga” che dispone l’ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
• il D.M. n. 3 del 24 marzo 2020;
VISTO l’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto il 23 marzo 2020 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde che recepisce i criteri disciplinati dai citati Decreti- Legge n. 9/2020 e n. 18/2020 e stabilisce di rinviare a successivi provvedimenti regionali l’approvazione del delle modalità operative per la presentazione delle domande di CIG in deroga;
CONSIDERATA la necessità di attuare quanto previsto dal citato Accordo Quadro, Regione e Parti Sociali il 23
marzo 2020, hanno definito il modello standard di accordo sindacale (Allegato 1) che le parti rappresentate dai firmatari si sono impegnate ad utilizzare, laddove previsto dalle disposizioni di legge sopra richiamate;
CONSIDERATO altresì che i datori di lavoro potranno utilizzare il modello standard adeguando i dati dei firmatari qualora si utilizzi la procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista;
ATTESO che all’art. 6 del citato Accordo Quadro è stabilito che la domanda per ottenere la concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga) sia presentata alla Regione Lombardia per via telematica inserendola nel sistema informativo “Finanziamenti on line” dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale regionale;
RILEVATO necessario, ai fini della presentazione delle suddette domande approvare il documento “Modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, contenute nell’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto, di recepire il Modello standard accordo sindacale (Allegato 1) e di approvare le “Modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19” (Allegato 2), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
VISTA la l.r. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;
RICHIAMATE:
• la X.X.X. x. XX/0 del 4 aprile 2018 che approva il “I Provvedimento Organizzativo 2018” con cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI legislatura, sono costituite le Direzioni Generali;
• la D.G.R. n. XI/126 del 17 maggio 2018 “II Provvedimento organizzativo” con la quale sono stati nominati, con decorrenza dal 01.06.2018, i Direttori generali, centrali e di Area di funzione specialistica;
• la D.G.R n. XI/182 del 31 maggio 2018 “III Provvedimento organizzativo” con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell’avvio della XI legislatura;
• la D.G.R. n XI/294 del 28 giugno 2018 “IV Provvedimento organizzativo 2018” con la quale sono stati individuati ed approvati i nuovi incarichi dirigenziali e la nuova organizzazione degli assetti della Giunta regionale a seguito dell’avvio della XI legislatura;
• la D.G.R. n. XI/479 del 2 agosto 2018 “V Provvedimento organizzativo 2018” con cui, tra l’altro, sono state approvate le modifiche agli assetti organizzativi, nuovi incarichi dirigenziali, nonché l’attivazione di assegnazioni temporanee di dirigenti da enti del sistema regionale;
DECRETA
1. di recepire il Modello standard accordo sindacale (Allegato 1) e di approvare le “ Modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga a seguito dell’emergenza sanitaria
da COVID-19” (Allegato 2), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
IL DIRIGENTE XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
Verbale della riunione della Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga del 20 marzo 2020
Il giorno 20 marzo 2020 si è riunita la Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga integrata con alcuni componenti del Patto per lo Sviluppo.
Le Parti hanno condiviso il testo allegato che recepisce le disposizioni derivanti dalle previsioni del DL 9/2020 e del DL 18/2020.
Con queste premesse lo pone all’attenzione della Segreteria Tecnica del Patto per lo Sviluppo per la
successiva condivisione.
ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI IN LOMBARDIA
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE
PER L’ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 9/2020 E DEL DECRETO LEGGE 18/2020 VISTI
La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:
- l’art. 1, comma 183 della Legge 27/12/13 n. 147
- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- l’art. 1 comma 304 della Legge 208 del 28 dicembre 2015
- Il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020
- Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
- l’Accordo Quadro per mitigare gli impatti del COVID19 condiviso da Regione con i componenti del Patto per lo Sviluppo
CONSIDERATO CHE
I citati Decreti legge 9/2020 e 18/2020:
- disciplinano destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali che qui si intendono recepite;
- prevedono, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore dei datori di lavoro, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga e, a favore dei lavoratori autonomi, il riconoscimento di un’indennità come delineati nel presente Accordo;
Il DPCM del 8 marzo e quello del 11 marzo hanno modificato significativamente il perimetro territoriale interessato alle restrizioni.
Le Parti si impegnano a modificare il presente Accordo a seguito di eventuali ulteriori interventi normativi riguardanti i contenuti dell’accordo medesimo.
RITENUTO
- di adottare le seguenti modalità di intervento al fine di attuare, in particolare, le previsioni:
o degli artt. 15, 16 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
o del art. 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18;
- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Premessa
Si conviene, tra i sottoscrittori del presente accordo, che i datori di lavoro assumano tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dalle ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale, in particolare utilizzando, ove possibile, le potenzialità offerte dal Lavoro Agile. Nel caso in cui tale situazione produca sospensione o riduzione dell’attività produttiva, preso atto delle disposizioni dell’articolo 46 del DL 18/2020, essi si impegnano pertanto a favorire nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa, in applicazione di quanto disposto dagli art. 15 e 17 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n,9 e dall’articolo 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.
Art.1
(Ambito di applicazione)
1. Il Decreto-Legge n. 9/2020 prevede tre tipologie di intervento di seguito specificate:
1.1 Art.15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per la c.d.
“zona rossa”;
1.2 Art.17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni della Lombardia;
1.3 Art.16 – riconoscimento indennità lavoratori autonomi per la c.d. “zona rossa”, fatte salve specifiche disposizioni normative.
2. Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede la seguente tipologia d’intervento:
2.1 Art. 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga.
Art. 2
(Condizioni per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga)
1. I datori di lavoro aventi diritto accedono alla CIGD solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.
2. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Lombardia a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato qui operanti nel caso in cui tale rapporto sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
3. I datori di lavoro esclusi dall’accesso alla CIGO e alla CIGS, accedono alla CIGD esclusivamente dopo aver esperito le possibilità di cui all’art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all’Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell’attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.
4. Possono accedere inoltre i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.Lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all’art.27, e, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore, i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall’avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
5. I datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà possono accedere alla CIGD qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale “emergenza COVID-19” o qualora non autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall’art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.
6. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
Per le regioni diverse da Xxxxxx-Romagna e Veneto possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga, limitatamente alla fattispecie dell’art.17 del DL 9/2020, anche i datori di lavoro con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.
7. La verifica preventiva dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD.
Art. 3
(Lavoratori beneficiari della CIGD di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2.1 dell’art. 1)
1. Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, con i datori di lavoro di cui all’art. 2 del presente Accordo:
- Operai;
- Impiegati;
- Quadri;
- Apprendisti;
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- lavoranti a domicilio mono commessa;
- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero, se l’attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.
2. Sono esclusi i lavoratori beneficiari delle indennità disposte dagli articoli 29, 30 e 38 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.
3. Accedono alla CIGD i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale con le seguenti limitazioni:
- i lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono accedere solo se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi
Art. 4
(Dispensa obbligo accordi sindacali per interventi di cui ai lavoratori di cui al punto 1.1. e ai lavoratori autonomi di cui 1.3. dell’art. 1)
1. I datori di lavoro di cui al punto 1 e i lavoratori autonomi di cui al punto 3 dell’art. 1 sono dispensati dall’obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, a partire dal 23 febbraio.
Art. 5
(Accordi sindacali per datori di lavoro di cui al punto 1.2. e al punto 2.1 dell’art. 1)
1. I datori di lavoro di cui al punto 1.2 e 2.1 dell’art. 1 del presente Accordo, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, possono accedere all’integrazione salariale, in coerenza con le previsioni del DL 9/2020 e del DL 18/2020.
2. Ai sensi dell’art. 17 del DL 9/2020 e dell’art. 22 del DL 18/2020 l’accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, è sottoscritto con le XX.XX. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista. In particolare, l’accordo:
a. deve attestare l’esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD;
b. prevede che il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e dal DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni governative;
c. potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale.
3. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, una volta sottoscritto l’accordo sindacale, o decorsi i termini di cui al comma 2, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD.
4. Gli accordi sindacali devono essere redatti secondo il modello standard definito con le parti sociali. I datori di lavoratori potranno utilizzare il modello standard adeguando i dati dei firmatari qualora si utilizzi la procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.
5. L’incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell’istruttoria per l’acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.
6. L’eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.
Art. 6
(Regole comuni per le quattro tipologie d’intervento)
1. Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga e quelle per il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1 del presente Accordo devono essere presentate alla Regione Lombardia per via telematica inserendole on line nell’apposito sistema informativo della Regione dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale regionale.
2. Le domande vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e
validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali.
3. La Regione, riscontrati gli esiti dell’istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi ed entro le 48 ore dall’adozione degli stessi li trasmette all’INPS.
4. I provvedimenti concessori inerenti alla Cassa Integrazione in deroga e alle indennità per i lavoratori autonomi saranno trasmessi all’Istituto della Previdenza Sociale compatibilmente con l’effettiva disponibilità delle risorse e della definizione e messa a disposizione delle modalità operative di trasmissione definite da INPS.
5. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge
.
6. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l’autorizzazione, la Regione formalizza il
xxxxxxx, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro/lavoratore autonomo.
Art.7
(Presentazione della domanda di CIGD)
1. Per i lavoratori subordinati del settore privato, di cui al presente Accordo, la domanda deve essere presentata dai datori di lavoro.
2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso responsabile delle procedure concorsuali, funzionario associazione datoriale delegato
dal datore di lavoro, consulente del lavoro delegato dal datore di lavoro) del soggetto richiedente.
3. La domanda di CIGD non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente.
4. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si precisa l’obbligo della:
- corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda;
- rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi;
- integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, ovvero decorrenza dei termini e alla rendicontazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l’integrazione è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.
- Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
- Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.
5. Per le domande di CIGD di cui agli artt. 15, 17 del DL 9/2020 e art.22 del DL 18/2020, sono definiti con successivo provvedimento dirigenziale:
a. i termini di presentazione;
b. le durate, nell’ambito della durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL 18/2020;
c. l’eventuale sequenza delle domande per accedere alle tre tipologie di CIGD prevista dalle
citate norme.
Art. 8
(Presentazione della domanda per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 16 del DL
9/2020)
1. Per i lavoratori autonomi di cui al punto 1.3. dell’art. 1. del presente Accordo la domanda deve
essere presentata da tali soggetti.
2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso funzionario associazione datoriale, consulente del lavoro) delegato dal soggetto richiedente.
3. Le domande non potranno superare la durata fissata dal DL 9/2020 e successive modificazioni a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente
4. Le domande devono essere complete di tutte le informazioni obbligatorie e degli eventuali documenti stabiliti con successivo provvedimento regionale.
5. In caso di richiesta di integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad elementi necessari per la decretazione, l’integrazione della domanda deve pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.
6. L’indeterminatezza o l’inesattezza dei dati e l’assenza entro i termini della documentazione
eventualmente richiesta comporta l’inammissibilità della domanda.
7. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
8. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.
9. Il provvedimento regionale di approvazione dei modelli standard e delle modalità operative di attuazione individua la documentazione necessaria a supporto della domanda, ivi compreso il periodo di sospensione dell’attività, al fine di verificare le condizioni previste dal citato art.16 del DL 9/2020.
10. Per le domande di cui al presente articolo sono definiti con successivo provvedimento dirigenziale i termini di presentazione, le durate, nell’ambito della durata massima prevista dal DL 9/2020, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt.27 e 28 del DL 18/2020 e ai provvedimenti normativi finalizzati ad armonizzarne l’attuazione.
Art. 9 (Monitoraggio risorse finanziarie)
1. Con riguardo alle tipologie di intervento di cui all’articolo 1 del presente Accordo, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione.
2. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, la Regione non potrà emettere altri provvedimenti concessori.
Disposizioni finali
Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di procedere al monitoraggio dell’attuazione del presente Accordo e di apportarvi eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione.
La Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro pubblicherà sul proprio sito tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga con riferimento ai datori di lavoro autorizzati e al numero di lavoratori coinvolti.
Le Parti si impegnano a promuovere forme di anticipazione sociale della CIGD da parte degli istituti bancari.
Le Parti si impegnano a curare la massima informazione con i propri iscritti dei contenuti dell’Accordo e delle successive procedure attuative, fermo restando l’avvio delle procedure successivamente alla pubblicazione della comunicazione sul portale regionale e secondo i modelli standard ivi previsti.
Il presente Accordo Quadro sostituisce l’Accordo sottoscritto l’11 marzo 2020.
Le singole norme sono cedevoli rispetto a quanto previsto dalle norme di legge in materia di ammortizzatori sociali o relative disposizioni interpretative dell’Amministrazione Centrale.
Il Presente Accordo Quadro viene inviato ad INPS. Milano,
Letto, confermato e sottoscritto
Allegato 2 – Modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga per emergenza sanitaria da Covid-19
Premessa
Gli art. 15 e 17 del Decreto-Legge n. 9/2020 prevedono, in relazione alla Cassa Integrazione in deroga, due tipologie di intervento di seguito specificate:
1. Art.15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per la c.d. “zona rossa”
La Cassa Integrazione in deroga è prevista per i datori di lavoro del settore privato con unità produttive ubicate nei Comuni individuati nell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020, c.d. “zona rossa” comprendente, per la regione Lombardia, i Comuni di Bertonico - Casalpusterlengo - Castelgerundo - Castiglione D’Adda - Codogno - Fombio - Maleo - San Fiorano - Somaglia e Terranova de’ Passerini.
La CIGD è inoltre prevista anche per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei già menzionati Comuni.
2. Art.17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni della Lombardia
La Cassa Integrazione in deroga è prevista per i datori di lavoro del settore privato con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi Comuni “zona rossa”).
La CIGD può essere richiesta anche da datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Xxxxxx-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi Comuni della “zona rossa”).
L’art. 22 del Decreto-Legge n. 18/2020 dispone l’ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. Ogni Regione può riconoscere tale trattamento ai datori di lavoro con unità operative/produttive ubicate nel proprio territorio per un periodo non superiore a 9 settimane.
La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni di cui agli art. 15 e 17.
1. Soggetti che possono richiedere la CIG in deroga
Possono accedere alla Cassa Integrazione in deroga per gli interventi previsti dai citati Decreti-Legge n. 9/2020 e n.18/2020, i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Sono invece esclusi i datori di lavoro domestico.
L’accesso allo strumento avviene qualora i datori di lavoro sopra citati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 per tutti gli interventi sopra richiamati.
La durata prevista del trattamento invece è diversificata, in particolare:
- i datori di lavoro di cui all’art. 15 possono richiedere la concessione del trattamento per periodi anche discontinui per un massimo di 3 mesi più 9 settimane;
- i datori di lavoro di cui all’art. 17 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) possono richiedere la concessione del trattamento per periodi anche discontinui per un massimo di 1 mese più 9 settimane (il periodo non può essere superiore alle 13 settimane);
- i datori di lavoro di cui all’art. 17 che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Xxxxxx-Romagna (es. Piemonte, Liguria, etc.) ma che possono richiedere la CIGD soltanto per i lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) possono richiedere la concessione del trattamento per periodi anche discontinui per un massimo di 1 mese. Tali datori di lavoro potranno poi presentare eventualmente ulteriore istanza per un massimo di 9 settimane alla Regione o Provincia Autonoma dove ha sede l’unità produttiva interessata alla CIGD.
2. Lavoratori beneficiari
Sono i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato elencati nell’Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia sottoscritto da Regione Lombardia e Parti Sociali il 23 marzo 2020.
Per poter ottenere la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
In relazione al paragrafo precedente si precisa che, in caso di trasferimento d'azienda o di parte dell’azienda
(Articolo 2112 del Codice civile così come modificato dall'art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) i lavoratori mantengono tutti i diritti (anzianità convenzionale). Nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa all'altra per successione di appalti (cambio di appalto), l'anzianità aziendale - ai soli fini della concessione dell'integrazione salariale anche in deroga alla normativa ordinaria - deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche nell'ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 Codice civile (circolare INPS n.30 del 2 marzo 2012).
Ai fini del riconoscimento del trattamento ai lavoratori non si applicano le disposizioni relative al requisito
dell’anzianità di effettivo lavoro (non necessita l’anzianità dei 90 gg.).
3. Procedura di consultazione sindacale e accordo
I datori di lavoro di cui all’art. 15 non devono avviare la procedura di consultazione sindacale poiché in base
alla normativa sono dispensati dall’obbligo di sottoscrizione dell’accordo sindacale.
I datori di lavoro di cui agli artt. 17 e 22 sono dispensati dall’obbligo di sottoscrizione dell’accordo sindacale qualora abbiano un organico non superiore a 5 dipendenti.
I datori di lavoro di cui agli artt. 17 e 22 con più di 5 dipendenti devono invece sottoscrivere l’accordo sindacale con le XX.XX. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.
Il ricorso all’intervento di CIG in deroga deve avvenire, pertanto, previo svolgimento della specifica procedura di consultazione sindacale le cui modalità di seguito precisate.
Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, comunicano la necessità di ricorrere alla CIG in deroga esponendo le relative motivazioni.
La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, con la redazione di un verbale di consultazione sindacale sottoscritto dalle Parti medesime.
Nel caso di mancato accordo o di mancata presentazione delle Organizzazioni sindacali entro i termini suddetti il datore di lavoro può comunque presentare la domanda di CIG in deroga.
L’accordo sindacale deve essere redatto sulla base del modello standard definito tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 23 marzo 2020.
Il verbale di accordo sindacale deve essere compilato in tutte le sue parti e deve attestare l’esistenza di un
pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD.
L’incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell’istruttoria per l’acquisizione di eventuali
integrazioni delle domande medesime.
L’eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento trascorsi i quali è disposto il
diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.
L’accordo sindacale potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale.
Il trattamento previsto nell’accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dagli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020 e dall’art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque fino alla fine del periodo dell’emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente.
4. Presentazione delle domande
I datori di lavoro devono trasmettere le domande soltanto alla Regione Lombardia in quanto competente a rilasciare il provvedimento autorizzativo, pertanto, le richieste non dovranno essere presentate all’INPS.
Le istanze dovranno essere inserite per via telematica nel sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/ dalla data di apertura del sistema anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti rientranti tra quelli individuati dall’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dovranno essere formalizzate entro il 31 agosto 2020.
Sono previste due specifiche sezioni del sistema informativo per la presentazione delle domande. In particolare:
▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 15, i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 3 mesi (art. 15 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020);
▫ una sezione per i datori di lavoro di cui all’art. 17 con unità produttive ubicate nei restanti Comuni della Lombardia (esclusi quelli della zona rossa) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane1.
Alla stessa sezione dovranno accedere anche i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttive/operative nei territori della Lombardia, del Veneto e dell’Xxxxxx-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni della Lombardia (diversi da quelli della “zona rossa”) i quali hanno la possibilità di chiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 1 mese.
Le domande potranno essere presentate anche per periodi discontinui e saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali.
Soltanto nei casi previsti, devono essere corredate del rispettivo accordo sindacale, in tal caso la durata prevista nella domanda non può superare la durata prevista nell’accordo sindacale.
Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.
La domanda presentata a Regione contiene una dichiarazione che attesta la condizione specifica del datore di lavoro rispetto all’utilizzo di altri ammortizzatori previsti dai citati D.L.9/2020 e D.L.18/2020 rilasciata in regime di autocertificazione.
Al riguardo il datore di lavoro ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali. In tal caso, se i successivi approfondimenti da parte di Regione o di INPS avranno restituito un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale in deroga, sarà disposta la revoca dell’autorizzazione concessa, oltre all’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.
1 1 mese (art. 17 del D.L. 9/2020) più 9 settimane (art. 22 del D.L. 18/2020) come previsto dal D.M. 3 del 24/03/2020
Le domande devono essere compilate correttamente relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, CSC INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati.
L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda.
Le eventuali integrazioni delle domande devono pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di
integrazione da parte dell’ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione.
Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi.
Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l’integrazione è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.
Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l’istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque nel limite delle risorse disponibili.
Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.
4.1 Domande per datori di lavoro con sedi plurilocalizzate
Nel caso di crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, la CIG in deroga è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto delle Regioni interessate.
Qualora la CIGD coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site al massimo in quattro regioni o province autonome, la domanda dovrà essere presentata a ciascuna Regione o Provincia Autonoma dove hanno sede le unità produttive/operative interessate.
5. Causale
Il trattamento di CIG in deroga deve essere richiesto per la causale: Emergenza COVID-19.
6. Monitoraggio
Ciascun datore di lavoro deve comunicare, con apposita dichiarazione che sarà successivamente messa a disposizione da Regione sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, la rendicontazione delle ore di sospensione effettivamente utilizzate dai lavoratori.
La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto, la loro incompletezza o incongruenza determinano l’impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.
7. Modalità di pagamento
La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS.
Al riguardo, ai sensi del comma 6-ter dell’art. 44 del D.lgs. 148/2015 introdotto dalla L.26/2019 di conversione del D.L. 4/2019, i mod.SR41 devono essere trasmessi all’INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’INPS.
8. Provvedimenti autorizzativi
I provvedimenti autorizzativi sono emessi dalla Regione Lombardia, tenuto conto dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande e a completamento della relativa istruttoria.
I provvedimenti di concessione del trattamento d’integrazione salariale in deroga sono emanati nei limiti
delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione medesima.
La Regione trasmette il provvedimento autorizzativo all’INPS per il tramite del Sistema Informativo Percettori,
secondo le modalità stabilite dall’INPS.
Per le domande che, a completamento dell’istruttoria, non risultano validabili, l’Ente istruttore comunica ai
datori di lavoro interessati le motivazioni per le quali la domanda viene posta in stato di “non ammesso”.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, il datore di lavoro interessato può inviare, per posta elettronica certificata (xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx) alla U.O. Programmazione e Coordinamento Servizi all’Impiego le proprie controdeduzioni.
I decreti emessi da Regione Lombardia ad esito del procedimento sono pubblicati sul portale regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
9. Ulteriori indicazioni operative
Ulteriori indicazioni, anche con riferimento alla fattispecie dell’art.16 del D.L. n. 9/2020, potranno essere emanate a seguito della conclusione dell’iter parlamentare dei Decreti-Legge n. 9 e n. 18 del 2020 e delle disposizioni operative da parte dell’Amministrazione Centrale.
Accordo Quadro 2020 - Accesso alla CIGD in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 23.02.2020
ACCORDO SINDACALE STANDARD
(COMPILARE IN TUTTE LE PARTI)
Luogo* ………………………………………………………………………. data ………………………………………...
Datore di lavoro [inserire con esattezza la ragione sociale] ……………………………………………………………………….
Codice Fiscale……………………………………………………
Sede legale: Comune ……………………………………………...................................................Prov. …… CAP ……........
Sede unità produttiva: Comune ………………………………….............................................Prov. ………CAP ………….
Via ……………………………………………………………………………………………………… n. .............
Tel. …………………………… Fax…………………………….
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………...
CCNL applicato (specificare se settore artigiano) ……………………………………………………………………………………
N. Matricola INPS (per i somministrati indicare la matricola dell’APL) ………………………………………………….
Inserire CSC INPS …………………………….
Dirigenti n. Quadri n. Impiegati n. Operai n.
TOTALE n.
(Somministrati n…) Sono presenti* i Signori:
Dipendenti con rapporto di lavoro subordinato
(indicare di cui Soci lavoratori n……)
Lavoranti a domicilio n. Lavoratori intermittenti n. Apprendisti n.
- per il Datore di lavoro ……………………………………………………………………………………………………………………
- per l’Associazione datoriale e/o di categoria [specificare quale] …………………………………………………...
………………...……………………………………………………………………………………………...........................................
- per XX.XX [specificare quale] ……………………………………………………………………………………………………….
- per XX.XX [specificare quale] ……………………………………………………………………………………………………….
- per XX.XX [specificare quale] ……………………………………………………………………………………………………….
per RSU/RSA/RSB [cancellare la voce che non interessa] ……………………………………………………………….
[Nel caso di procedura prevista dall’Ente bilaterale indicare i firmatari]
……………………………………………………………………………………………….
i quali danno atto:
- di conoscere i contenuti dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2020 del 23 marzo che considerano parte integrante del presente accordo;
IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DICHIARA:
• di applicare integralmente il CCNL di cui in premessa, ivi inclusi i contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente;
• di non poter fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.
IL DATORE DI LAVORO DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI
(selezionare una o più delle voci)
1. Datori di lavoro che non possano fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.
2. Datori di lavoro esclusi dall’accesso alla CIGO e alla CIGS che abbiano esperite le possibilità di cui all’art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all’Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell’attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.
3. Datori di lavoro che abbiano esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all’art.27.
4. Datori di lavoro che, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, abbiano avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall’avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
5. Datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale “emergenza COVID-19” o qualora non siano autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall’art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.
6. Datori di lavoro che siano subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.
7. Datori di lavoro, per le regioni diverse da Xxxxxx-Romagna e Veneto, limitatamente alla fattispecie dell’art.17 del DL 9/2020, con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell’Ente erogatore.
Il datore di lavoro attuerà una sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro con l’intervento della CIGD,
secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, per le seguenti unità:
⬜ L’Unità produttiva/operativa ha sede in (indicare il Comune della Lombardia)
⬜ L’Unità produttiva/operativa ha sede in (indicare il Comune della regione che
deve essere diversa da Lombardia, Veneto ed Xxxxxx-Romagna) ma i lavoratori per i quali viene richiesta la concessione della CIGD risiedono o sono domiciliati in Lombardia
Attestazione dell’esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………....………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
LE PARTI PERTANTO CONCORDANO
al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 23.02.2020 di richiedere la CIG in deroga con le seguenti modalità:
• NUMERO MASSIMO LAVORATORI IN CIGD: (i lavoratori risultano in forza alla data del 23.02.2020
compresi quelli del punto 6 precedente)
• PERIODO: data inizio … … … … … … … … …. data scadenza … … … … … … … … … … …
• N. ORE COMPLESSIVE DI CIGD PREVISTE: … … … … … …
Il periodo richiesto non può eccedere la durata massima complessiva prevista dal D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020
Il datore di lavoro richiederà il pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
(i mod.SR41 devono essere trasmessi all’INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’INPS – comma 6-ter dell’art 44 del D.lgs. 148/2015 introdotto dalla L.26/201 di conversione del D.L. 4/2019)
Letto, confermato e sottoscritto
per il Datore di lavoro per ⬜ RSU ⬜RSA ⬜RSB
per l’Associazione del datore di lavoro per le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
*N.B. L’accordo può essere sottoscritto anche mediante procedura telematica.