SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA (SIE)
SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA (SIE)
in accordo con
COLLEGIUM DEI PROFESSORI ORDINARI DI ENDOCRINOLOGIA, METABOLISMO E ANDROLOGIA (P.O.E.M.A.)
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
PROFESSORI ORDINARI DEL RAGGRUPPAMENTO SSD MED/13 ISCRITTI ALLA SIE
PREAMBOLO
La SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA (SIE) in accordo con il COLLEGIUM DEI PROFESSORI ORDINARI DI ENDOCRINOLOGIA, METABOLISMO E ANDROLOGIA, «promuovono lo studio e
l’insegnamento dell’endocrinologia e favoriscono lo scambio di idee e di informazioni, anche mediante congressi, convegni, dibattiti, pubblicazioni, e-learning, FAD in endocrinologia, metabolismo e andrologia e nelle materie a esse correlate. Promuove la circolazione degli scritti di soci e non soci e aderisce a organismi, anche stranieri o internazionali, con finalità similari o collegate e può collaborare con essi».
Considerando tali finalità, a tutela della professionalità, del decoro e dell’immagine della categoria, nonché per la piena affermazione dei doveri dei professori nei confronti degli studenti, della comunità scientifica e delle Università degli Studi, la SIE ed il Collegium POEMA e i loro rispettivi presidenti, impegnano i
professori ordinari (d’ora in poi professori), in quanto capi scuola e non più soggetti a procedure valutative di carriera, fatte salve le previsioni normative in tema di retribuzione, al rispetto del presente Codice di Comportamento. Il Codice ripropone e svolge le regole dell’ordinamento generale e dell’ordinamento universitario riferibili ai docenti universitari allo scopo di assicurare e implementare la dignità, l’onore e i doveri connessi alla responsabilità della piena docenza universitaria.
Scopo del presente Codice di Comportamento non è quello di limitare in alcun modo la libertà di pensiero, di insegnamento e di ricerca garantite dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato come elementi fondanti e imprescindibile della piena docenza universitaria. Tale principio fondante l’Universitas stessa è superiore a qualsiasi altra codifica e regolamento. Al contrario, l’obiettivo del presente Xxxxxx è quello di creare le migliori condizioni perché le Libertà appena citate si possano attuare nel pieno rispetto della Comunità accademica tutta e delle aspettative della Società civile nei confronti della formazione universitaria.
Ai fini del presente Xxxxxx i presidenti SIE e del Collegium POEMA sino considerati un'unica figura di
riferimento denominata “presidente” e sono intercambiabili. Il Comitato Etico di cui al presente Codice è unico per i due enti.
PARTE I. ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Rapporti con gli studenti e attività didattica.
1.1. Il professore ha un ruolo rilevante nella crescita e nell’educazione dei giovani, non solo a livello di istruzione, ma anche come maestro di vita. E’ riduttivo e semplicistico prendere esclusivamente in considerazione lr problematiche legate alle discipline di insegnamento.
1.2 Il professore di endocrinologia (di seguito “professore”) rispetta in egual modo tutti gli studenti, li considera come persone che stanno crescendo e promuove in loro senso di responsabilità e di
autodisciplina nella gestione del proprio percorso di studi all’interno dell’Università nonché la consapevolezza delle finalità e dell’utilità della valutazione delle attività didattiche da loro effettuata.
1.2. Il professore garantisce il pluralismo delle idee e non utilizza la propria posizione di docente per promuovere punti di vista ideologici, politici, religiosi o comunque di parte.
1.3 Il professore non collabora con imprese che svolgano attività di preparazione agli esami universitari.
1.4. In caso di pubblicazione di opere suscettibili di utilizzo quali testi per le attività didattiche, il professore non sottoscrive contratti che contengano clausole che lo impegnino ad adottare quei testi.
PARTE II. RICERCA SCIENTIFICA
2. Principi relativi alla ricerca scientifica.
2.1. Il professore considera le attività di ricerca e la sua valutazione parte fondamentale e fondante del proprio impegno, assicura la continuità della propria produzione scientifica e l’inscindibile legame tra ricerca e insegnamento, partecipando attivamente alla vita della comunità scientifica nazionale e internazionale.
2.2. Il professore si attiene ai principi di libertà di ricerca e si adopera per il massimo sviluppo e la massima valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica,
2.3. Il professore promuove le attività di ricerca, anche interdisciplinari, e si impegna per la crescita scientifica dei giovani studiosi che colaborano con lui.
2.4. Il professore favorisce il ricambio generazionale stimolando il coinvolgimento di giovani ricercatori, anche in posizioni di responsabilità nell’ambito dei progetti e/o prevedendo percorsi formativi in affiancamento ai responsabili scientifici senior.
2.5. Il professore ispira l’attività di formazione degli allievi all’osservanza dei seguenti criteri:
a) indicazione delle opere scientifiche la cui conoscenza il professore ritiene indispensabile per la formazione di base dell’allievo;
b) verifica rigorosa dei risultati, anche parziali, degli studi e delle ricerche dell’allievo, anche in vista della pubblicazione di essi;
c) garanzia di piena libertà, per l’allievo, di sostenere, ove adeguatamente argomentate, tesi e idee, anche se contrastanti con quelle elaborate e/o fatte proprie e/o diffuse dal professore stesso.
2.5. Il professore rispetta la libertà di ricerca scientifica di ogni studioso e ne riconosce sempre il contributo al progresso scientifico e della conoscenza.
2.6. Il professore svolge valutazione della ricerca e dei progetti ogni volta che ne sia richiesto (salvo che non vi siano conflitti di interessi o impedimenti materiali motivati) ed è pertanto a disposizione delle Istituzioni locali e nazionali per ottemperare a tale compito.
3. Risultati scientifici.
3.1. Il professore si adopera per la massima diffusione e valorizzazione dei risultati scientifici raggiunti, personalmente e dal gruppo di ricerca di cui è componente o responsabile.
3.2. Il professore riconosce in modo chiaro e distinto il contributo di tutti nelle opere collettive di cui è responsabile.
3.3. In caso di valorizzazione e trasferimento tecnologico delle ricerche il professore riconosce in modo chiaro e distinto il contributo dei componenti del gruppo.
4. Conflitti di interessi nella ricerca scientifica.
4.1. In caso di conflitto tra interessi propri o di soggetti esterni con il quali egli abbia rapporti e lo svolgimento di attività di ricerca, il professore dichiara esplicitamente la propria posizione di conflitto e si astiene dal prendere decisioni o dal partecipare alle decisioni.
4.2. Costituiscono casi di conflitto di interessi, in particolare:
– il conflitto relativo alla fissazione degli obiettivi e dei metodi della ricerca;
– il conflitto relativo all’uso dei risultati della ricerca, con particolare riguardo all’uso di informazioni privilegiate;
– il conflitto tra interesse allo sviluppo della ricerca e alla diffusione dei risultati raggiunti e i contrari interessi di soggetti ai quali il professore sia legato da rapporti professionali o di altro genere;
– il conflitto tra lo svolgimento della ricerca presso l’università o altra istituzione e l’utilizzazione dei suoi risultati a fini personali o professionali, salvo i casi regolamentati o contrattualizzati;
– il conflitto tra gli interessi del professore e le necessità della ricerca in sede di acquisto di beni e servizi.
4.3. Il professore che si trovi nella posizione di valutatore o comunque in condizione di influire sulle decisioni di finanziamento di progetti di ricerca favorisce, nella massima misura consentita dalle regole di selezione, la più ampia trasparenza delle procedure, anche nella forma della pubblica discussione dei
progetti di ricerca, e dell’esito delle valutazioni, utile a far conoscere ai presentatori i punti deboli e i punti di forza del loro progetto e della formulazione della richiesta di finanziamento.
4.4. Il professore che si trovi in posizione di conflitto di interessi, personale o relativamente ai propri allievi, si astiene dalla decisione o dalla partecipazione alla decisione relativa al finanziamento di progetti di ricerca.
5. Plagio.
5.1. Il professore opera attivamente affinché non si verifichino casi di plagio scientifico e letterario, realizzato con ogni mezzo di comunicazione e si impegna a debellarlo. Il plagio consiste nel far proprie idee, metodi e parole concepite, scritte o pronunciate da altri senza riconoscerne la paternità e con l’intenzione
che questi siano considerati come frutti del proprio ingegno. Si tratta di una pratica disonesta che viola le norme etiche fondamentali della vita universitaria.
5.2. Il professore opera perché sia riconosciuto scrupolosamente ogni debito intellettuale nella forma della citazione, esplicita e chiaramente distinguibile, del contributo intellettuale di altri.
5.3. Il professore segnala immediatamente al presidente ogni caso di plagio di cui sia venuto a conoscenza, anche indiretta, e opera per darne la massima pubblicità, soprattutto nelle riviste scientifiche.
5.4. Il professore fornisce, ove richiesto dal presidente o in altra sede, il proprio parere obiettivo e imparziale sull’esistenza di casi di plagio.
PARTE III. RECLUTAMENTO DEI DOCENTI
6. Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione nazionale e locale.
6.1. Il professore si attiene ai principi di professionalità, equità e imparzialità in tutte le occasioni in cui sia chiamato a partecipare alle procedure previste per l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), o ad altre future procedure di valutazione della carriera universitaria, fondando il suo giudizio esclusivamente sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche del candidato o di quanto ulteriormente stabilito dalla legge.
6.2. Il professore contribuisce, anche con proprie iniziative, alla più larga conoscenza dei titoli, scientifici e didattici, degli studiosi e incoraggia la partecipazione all’ASN per I e II fascia di studiosi le cui pubblicazioni abbiano raggiunto adeguata diffusione nella comunità scientifica e ne connotino la maturità assieme a gli altri titoli necessari.
6.3. Il professore, qualora venga sorteggiato per far parte di commissioni della ASN o dei Concorsi Locali , si impegna a svolgere tale compito con spirito libero e non condizionato da qualsivoglia appartenenza o affiliazione ideologica, politica, sindacale o religiosa.
6.4. Il professore componente di una commissione di valutazione, rispetta la libera determinazione dei colleghi, astenendosi da ogni forma di indebita pressione.
6.5. Il professore, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle procedure di valutazione, assicura che i giudizi siano estremamente motivati e giustificati, in modo da far comprendere chiaramente al candidato quali sono i punti deboli e i punti di forza del suo curriculum.
7. Astensione da ogni forma di favoritismo o nepotismo.
7.1. Il professore opera attivamente per combattere i fenomeni di favoritismo e di nepotismo, in quanto contrastanti con la professionalità, l’equità, l’imparzialità, la valorizzazione dei meriti individuali.
7.2. Ricorre favoritismo quando il professore, nell’avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica, favorisce arbitrariamente i propri allievi, in contrasto con l’interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli.
7.3. Xxxxxxx nepotismo o familismo quando il professore, nell’avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica (XXX, concorso o chiamata), utilizza la propria autorevolezza per favorire, o perché siano favoriti, i propri figli, familiari o conviventi, nonché le persone cui risulti legato da vincoli di parentela e affinità o, comunque, da rapporti di natura personale. In tutti questi casi il professore si astiene dal fare
qualsiasi tipo di pressioni con gli altri membri della commissione nazionale o locale ed anche con il dipartimento che effettua la chiamata.
7.4. Il professore si astiene da qualsiasi forma di pressione, diretta e indiretta, per la concessione di benefici di qualsiasi natura a favore dei soggetti di cui al comma 7.3 da parte della struttura didattica e scientifica alla quale appartiene.
PARTE IV. AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITÀ
8. Rispetto dei principi di buona amministrazione.
8.1. Nell’esercizio dei suoi doveri istituzionali, delle cariche accademiche delle quali sia eventualmente
investito, nell’uso delle risorse che gli sono messe a disposizione e, più in generale, nello svolgimento dei rapporti con l’università di appartenenza, il professore osserva scrupolosamente le disposizioni di legge nonché quanto prescritto, in merito, dallo Statuto e dai Regolamenti del proprio Ateneo.
8.2. Il professore si adopera perché le decisioni dell’Università medesima e delle strutture didattiche e di ricerca alle quali afferisce siano conformi ai principi di imparzialità, equità, economicità, efficacia, semplificazione, correttezza, pubblicità e trasparenza.
PARTE V. APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
9. Commissione etica.
9.1. È istituita una Commissione etica con funzioni consultive, propositive, di indagine e vigilanza
sull’attuazione ed il rispetto delle norme del presente Codice. La Commissione è composta da cinque membri, nominati tra i cinque professori di endocrinologia più anziani di ruolo, in servizio o meno, che abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico. I componenti eleggono fra loro un coordinatore.
10. Procedura di accertamento delle infrazioni.
10.1. Il presidente trasmette al coordinatore della Commissione etica ogni segnalazione di cui abbia notizia. Il coordinatore della Commissione etica, nei successivi trenta giorni, convoca la Commissione medesima (anche per via telematica) per l’esame della segnalazione e, in ogni caso, provvede a comunicare al o ai
professori comunque interessati l’avvio della procedura di esame della segnalazione.
10.2. I professori destinatari della comunicazione possono presentare memorie e documenti nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente. Possono altresì richiedere di essere sentiti in audizione personale dalla Commissione etica. Dell’eventuale audizione è redatto processo verbale.
10.3. Esaurito l’esame istruttorio, il coordinatore della Commissione etica rimette al presidente tutta la documentazione acquisita ed una motivata proposta di:
a) non luogo a provvedere, nel caso in cui non venga ravvisata alcuna violazione delle norme contenute nel presente Codice;
b) irrogazione di una delle sanzioni di cui all’art. 14.
10.4. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo sono validamente effettuate se eseguite con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica. Tutte le procedure di cui al presente articolo seguono le regole della privacy.
11. Esito della procedura di accertamento.
11.1. Il presidente, tenuto conto della proposta della Commissione etica, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione di cui al precedente art. 10.3 e con provvedimento motivato:
a) ove non ravvisi infrazioni alle norme di cui al presente Codice, stabilisce il non luogo a provvedere sulla segnalazione;
b) diversamente, sentito il Consiglio direttivo, irroga una delle sanzioni di cui all’art. 12.
12. Sanzioni.
12.1. Il presidente, nei casi di cui alla lett. b) del precedente articolo 13, xxxxxx nei confronti dei professori le seguenti sanzioni, avuto riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta del professore per
l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, ove possibile, nonché all’elemento soggettivo:
a) richiamo orale;
b) richiamo scritto;
c) sospensione dalla qualifica di socio fino ad un termine massimo di un anno;
d) espulsione.
13. Relazione.
13.1. In occasione dell’assemblea il presidente riferisce sullo stato di attuazione del Codice, sulle infrazioni rilevate e sulle misure adottate, nonché sulle eventuali proposte di modifica o di integrazione alle norme del Codice avanzate dalla Commissione etica.