Accordo Interconfederale
Accordo Interconfederale
Accordo interconfederale tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL , UILTUCS-UIL per l'applicazione del D.Lgs. 626/94
Data stipula: 18 novembre 1996
Il giorno 18 novembre 1996
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
alla presenza del Sottosegretario di Stato dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx tra
CONFCOMMERCIO
e
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL
- Premesso che le direttive comunitarie recepite daI D. Lgs 626/94 e, successive modifiche ed integrazioni hanno la scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessita' di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti e clienti;
- ravvisato che il D. Lgs. 626/94 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di Lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati e che pertanto cio' rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
- preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualita' ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
nel comune intento di:
- privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all'attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
- evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
si e' stipulata la presente ipotesi di accordo interconfederale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D. Lgs, 626/94 e successive modifiche ed integrazioni da valere per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi e del Turismo.
Parte - Parte 12
E' costituita all'interno dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, un apposita sezione denominata Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro formato da 6 rappresentanti della CONFCOMMERCIO e da 6 rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS (due Per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti. Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale operera' in piena autonomia funzionale rispetto all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario. L' O.P.N. per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti:
- promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attivitia' complementari per i componenti degli 0.P.P.
- promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Provinciali, di cui al successivo art. 13, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 626/94, e coordinarne l'attivita';
- verificare l'avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici provinciali;
- elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanita' in applicazione dell'art.22 comma 7 del D.Lgs. 626/94 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
- promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa;
- promuovere e coordinare gli interventi Formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;
- favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'U.E. e nazionali;
- valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
- ricevere dagli Organismi paritetici provinciali l'elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.
Per il settore Turismo tali funzioni sono svolte da una apposita sezione dell'Ente Bilaterale Nazionale Turismo, cui saranno apportate le conseguenti modifiche statutarie.