STATUTO
"PRO.GES. - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - Servizi Integrati alla Persona"
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita la Società Cooperativa denominata "PROGES - Società Cooperativa Sociale” abbreviabile in “PROGES Coop.Sociale”
Alla presente cooperativa si applicano:
1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
2) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
3) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni;
4) - le norme del D.Lgs. 112/2017 (sulle imprese sociali), nei limiti consentiti.
Ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, art. 10 comma 8, la cooperativa è di diritto considerata O.N.L.U.S. organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
La Cooperativa ha sede nel Comune di Parma.
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 4 e di istituire e di sopprimere ovunque (sia in Italia che all’estero) sedi operative e unità locali.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31.12.2070) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni
lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi ai sensi dall'art. 1 lett. a) della legge 381/91, nonché dei servizi previsti dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 112/2017.
Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 nume ro 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017, i lavoratori hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto da uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle loro Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies R.D.30 marzo 1942 N. 318.
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ed agli organismi periferici di questa, provinciali o regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
Potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
1) organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi, di inabili, di portatori di handicap, di malati psichici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno, emergenza o di emarginazione;
2) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, il servizio di assistenza sociale, anche domiciliare, ad anziani,
degenti, persone diversamente abili, minori ed alle famiglie nonché istituire e gestire servizi complementari ed accessori a tale attività;
3) rendere prestazioni di cure domiciliari mediche ed infermieristiche, anche attraverso sistemi di telemedicina e di teleassistenza;
4) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie, riabilitative, socio-riabilitative, terapeutiche, sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
5) gestire strutture protette, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, comunità alloggio, appartamenti protetti ed ogni altra tipologia di servizio (residenziale, diurna, domiciliare, ambulatoriale) volta all’assistenza, cura, animazione e riabilitazione dell’anziano anche affetto da patologie particolari;
6) effettuare prestazioni di trasporto e di accompagnamento di malati, degenti, feriti, disabili psico-fisici, minori e soggetti in stato di bisogno anche con veicoli all'uopo equipaggiati; effettuare servizi di assistenza sulle ambulanze;
7) rendere prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri e attività connesse (servizi cimiteriali);
8) svolgere attività di turismo socio-culturale in genere, con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte;
9) gestire strutture turistico-ricettive destinate alla fruizione turistica delle persone anziane, dei minori, degli adulti in particolari situazioni di disagio o precarietà sociale;
10) gestire, organizzare e coordinare strutture sanitarie, reparti ospedalieri, poliambulatori, laboratori di analisi, centri diagnostici e fisioterapia e riabilitativi;
11) fornire servizi socio-culturali, ricreativi, assistenziali, socio-pedagogici, educativi, di istruzione e di sostegno nel settore dell'età evolutiva: nidi, nidi d’infanzia e altri servizi per la prima infanzia, scuola (di ogni ordine e grado), tempo libero, vacanze, scambi culturali, percorsi formativi, didattici, creativi, fisico-motori-sportivi; la gestione di attività complementari all’insegnamento e all’integrazione degli alunni nei nidi di infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado; nonché la gestione di biblioteche, ludoteche ed eventi.
12) gestire servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili, minori a rischio etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di educazione permanente, anche attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative culturali, di animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali ed editoriali;
13) gestire strutture e servizi per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;
14) organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni, anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché svolgere ricerche nei campi di attività esercitati dalla Cooperativa; fornire beni, servizi e consulenza, anche in service, relativamente allo sviluppo di attività correlate all’oggetto sociale;
15) svolgere, a scopo terapeutico, nell'ambito dei programmi di assistenza a favore dei soggetti svantaggiati, attività diverse, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di pubblici esercizi, lavori di sartoria, stireria, manutenzioni e riparazioni, manutenzione aree verdi;
16) gestire servizi residenziali, diurni, domiciliari, ambulatoriali e territoriali volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio e/o affetti da dipendenze di qualsiasi genere;
17) svolgere attività di disinfezione, sanificazione e pulizie servizi alberghieri in genere correlati allo svolgimento e alla gestione delle attività e delle strutture precedentemente elencate;
18) svolgere attività di produzione, promozione, propaganda di attività scientifiche, culturali, editoriali, per fini di ricerca, di formazione, informazione, aggiornamento, in tutti i settori di competenza della cooperativa; attività editoriali legate all’edizione di libri in forma cartacea, in formato elettronico e digitale (cd, dvd, e-book, app-book, visualizzazione elettronica ecc..), audio o su internet, in particolare: edizione di libri, opuscoli, volantini e simili, inclusa la pubblicazione di dizionari ed enciclopedie, edizione di atlanti, cartine e mappe;
19) gestire interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;
20) gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, case-famiglia per persone senza fissa dimora, nuclei famigliari e adulti in difficoltà abitativa e socio-economica con problemi relazionali, persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, minorenni e neomaggiorenni in uscita da percorsi di accoglienza destinati alla minore età, richiedenti asilo, rifugiati, profughi, migranti, donne vittime di tratta e di grave sfruttamento e qualunque altra categoria di persone che possono usufruire di servizi di assistenza sociale e politiche di welfare pubblico;
21) svolgere attività inerenti all’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
22) svolgere attività inerenti alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
23) gestire servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone di cui all’art.2 comma 4 del D.Lgs 112/2017.
Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche, tra l'altro:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, anche con la qualifica di impresa sociale;
b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, di fondi di investimento compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;
c) promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa ai sensi delle norme che consentono le agevolazioni fiscali;
d) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori di cui al successivo art. 23 e seguenti, finalizzati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59;
e) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art. 5 della Legge n. 59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;
f) assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
g) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili (anche da destinare a sede sociale), impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;
h) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
i) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonchè a favore di altre cooperative;
l) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati, nonché promuovere attività di fund raising;
m) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati; assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;
n) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
o) aderire ad un gruppo paritetico cooperativo ai sensi dell'articolo 2545 septies c.c.
La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci in conformità alle vigenti disposizioni di Xxxxx in materia, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compreso le prestazioni relative alla fornitura e gestione di alloggi sociali e di ogni altra attività di carattere residenziale continuativo o temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi o abitativi.
Tutte le attività sopraelencate potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.
TITOLO III SOCI
Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)
Il numero dei soci, ogni rapporto con i quali dovrà essere ispirato al principio di parità di trattamento a condizioni eguali, è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire per avere compiuto la maggiore età, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità di soddisfare gli interessi della società, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
L'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione del socio cooperatore avverrà sulla base delle necessità operative della Cooperativa stessa e, pertanto, ogni nuovo socio sarà ammesso solo ove sia in grado di adempiere le obbligazioni assunte e di soddisfare specificatamente le necessità medesime. Tutto ciò comporta che, entro un periodo di mesi tre effettivamente lavorati, il Consiglio di Amministrazione, valutati non sussistenti i requisiti attitudinali che ne hanno giustificato l'ammissione, possa in modo insindacabile deliberarne l'esclusione.
E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano in qualsiasi forma, anche indirettamente, a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in concorrenza con la Cooperativa.
Possono, altresì, essere ammesse come socie, a norma dell'articolo 11 della Legge 381/91, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.
Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)
Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'ammissione alla Cooperativa, in via provvisoria, quali soci lavoratori, che con essa Cooperativa intrattengono un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato o appartenente a qualsiasi altra tipologia prevista dalla legge:
a) di persone, aventi i requisiti di cui al c. 2 dell'art. 5 del presente statuto, per le quali sia reputato necessario un periodo di inserimento (che, in ogni caso, non potrà avere durata superiore a sei mesi), al fine di valutare effettivamente sussistenti i requisiti personali ed attitudinali necessari per concorrere alla realizzazione degli scopi della cooperativa;
b) di persone, aventi i requisiti di cui al c. 2 dell'art. 5 del presente statuto, il cui apporto alla Cooperativa sia previsto come soltanto temporaneo, con esse stipulandosi un contratto di lavoro, appartenente a qualsiasi tipologia ammessa, di durata determinata, salvo proroga nei limiti di legge;
c) di persone, anche prive dei requisiti di cui all'art. 5, c. 2 del presente statuto, che abbisognino di un periodo di formazione professionale, ovvero di integrazione di quella posseduta, in vista dello stabile inserimento nella
cooperativa, in coerenza con gli scopi della stessa e con le sue strategie, anche di medio e lungo periodo. I soci lavoratori di cui sub a), fin tanto che duri il periodo di inserimento della durata massima di sei mesi (pur se, eventualmente, superiore al periodo di prova stipulato ex art. 2096 c.c.), i soci lavoratori temporanei di cui sub b) e i soci con i quali sia costituito un rapporto di lavoro avente contenuto formativo, anche solo concorrente, di cui sub c), per tutta la durata del rapporto stesso, costituiscono, ai sensi dell'art. 2527, c. 3 cod. civ., una categoria speciale, avente tutti i diritti e tutti gli obblighi degli altri soci, salvo quello alla prosecuzione del rapporto societario e del rapporto di lavoro, rispettivamente, (a) in caso di valutazione negativa circa l'avvenuta realizzazione dell'inserimento,
(b) di scadenza del termine di durata dell'apporto alla compagine sociale, come determinato inizialmente o come prorogato, e (c) di decorso del tempo previsto per la formazione senza che sia stato raggiunto, anche incolpevolmente da parte del lavoratore, il risultato formativo in vista del quale il rapporto di lavoro, ulteriore rispetto a quello societario, sia stato costituito. Ferma, naturalmente, quanto all'esercizio dei diritti sociali, ogni altra diversa od ulteriore disposizione del presente articolo e in genere del presente statuto.
Il numero complessivo dei soci appartenenti alla categoria speciale prevista dal presente articolo non può, in ogni caso, superare un terzo del totale dei soci di cui all'art. 5.
La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce, fra le altre cose:
a) per i soci di cui alla lett. a) del c. 1, la durata del periodo di prova relativo al rapporto di lavoro che con essi sia instaurato e del periodo di inserimento previsto dal presente statuto, nel detto limite massimo di sei mesi;
b) per i soci di cui alla lett. b) del c. 1, la durata iniziale del rapporto; anche l'eventuale proroga, tuttavia, con precisazione della durata della stessa, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
c) per i soci di cui alla lett. c) del c. 1, la durata del periodo di formazione, nonchè, ove necessario e possibile, i criteri e le modalità di articolazione e svolgimento delle diverse fasi della formazione professionale, in coerenza con il tipo legale cui appartenga il rapporto di lavoro instaurando; d) il valore della quota che il socio deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.
Il termine del periodo di inserimento, previsto all'atto dell'ammissione dei soci di cui alla lett. a) e alla lett. c) del c. 1, resta sospeso per tutto il tempo durante il quale il socio lavoratore, per qualsiasi ragione (malattia, infortunio, ferie, permessi, assenza sia arbitraria che consentita, sospensione della prestazione per mancanza di lavoro o per qualsiasi altra causa, ecc.) non abbia reso le prestazioni oggetto del contratto ulteriore rispetto a quello societario.
Ai fini del passaggio a socio ordinario, il socio appartenente alla speciale categoria di cui alla lett. c) del c. 1, a pena di decadenza dal diritto, almeno sei mesi prima dalla scadenza del periodo di appartenenza alla categoria stessa, deve presentare apposita domanda all'Organo amministrativo, che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.
La conseguente deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il ristorno previsto dall'articolo 38 può non essere erogato ai soci speciali, o anche corrisposto in misura inferiore che non ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c. 1 del codice civile.
I soci di cui al c. 1 lett. a) possono recedere dal rapporto societario e risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento, fino all'avvenuta adozione della delibera di loro ammissione alla cooperativa quali soci ordinari.
I soci di cui al c. 1 lett. b) e lett. c) possono recedere solo nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, pena il risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla Cooperativa.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente statuto:
a) per i soci di cui alla lett. a) del c. 1, la valutazione negativa resa, insindacabilmente e discrezionalmente, dall'organo amministrativo, circa l'esito dell'inserimento, avvenuta in qualsiasi momento entro il termine di scadenza del periodo di sei mesi dalla costituzione del rapporto societario o del minore periodo di inserimento che sia stato previsto;
b) per i soci di cui alla lett. c) del c. 1, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione, nonchè la valutazione negativa, resa insindacabilmente e discrezionalmente, dall'organo amministrativo, circa la qualità della formazione conseguita, dell'inserimento nella società e dell'adeguamento allo standard produttivo dell'impresa.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio di cui alla lett. b) e alla lett. c) del c. 1, potrà essere escluso, con delibera dell'Organo amministrativo, anche prima del termine di durata del rapporto di lavoro ulteriore fissato al momento della sua ammissione.
Le delibere di esclusione dalla società dei soci appartenenti alla categoria speciale sono immediatamente efficaci, fin dalla loro adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, purchè assunte entro il termine del periodo di inserimento, o del rapporto di lavoro o del periodo di formazione, anche se non comunicate entro gli stessi termini.
Sarà, invece, dalla loro comunicazione che decorreranno i termini per l'impugnazione delle delibere di esclusione.
Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda debitamente sottoscritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e la manifestazione dell'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 3 comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento;
c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dalla assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti della cooperativa e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
e) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.
La domanda delle persone giuridiche dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale, della forma giuridica e della sede legale e l'indicazione dell'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere; dovrà, inoltre, essere allegata la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dalla richiesta che ne sia fatta dall'interessato, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione che ne abbia avuto, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla allo stesso. Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'abbia proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione dei motivi del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte, in occasione delle successiva convocazione.
Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Art. 8 (Conferimenti dei soci cooperatori)
I conferimenti dei soci cooperatori devono avere ad oggetto denaro, e sono rappresentati da quote nel limite minimo e massimo previsto dalle Leggi tempo per tempo in vigore. La quota complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.
Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Il socio lavoratore (ordinario o appartenente alla categoria speciale) e il socio volontario non possono sottoporre a pegno o vincoli volontari nè cedere la propria quota nemmeno per la parte eccedente il numero minimo previsto per far parte della società.
Eccezionalmente, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la cessione totale o parziale delle quote eccedenti il minimo deliberato dall'Assemblea, ma solo ad un soggetto che sia socio sovventore o finanziatore.
In caso di cessione delle quote che porti il socio al di sotto del minimo, si risolvono contestualmente e consensualmente, a far tempo dalla data fissata ed autorizzata per la cessione, sia il rapporto societario che quello ulteriore di lavoro e ogni rapporto mutualistico in genere.
Il Consiglio di Amministrazione, eccezionalmente e con motivata delibera, può autorizzare un socio lavoratore o un socio volontario di nuova ammissione anziché a sottoscrivere quote ad acquistarle da uno o più degli altri soci lavoratori o volontari, purchè tutti raggiungano o mantengano la quota minima prevista.
Art. 10 (Obblighi del socio)
Xxxxx restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto i soci sono obbligati:
a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione del capitale sottoscritto;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall’ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata diretta alla Cooperativa.
Art. 11 (Diritti dei soci)
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
Art. 12 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 13 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
C) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
D) che, per mancanza di lavoro da oltre 60 giorni sia stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione o dal corrispettivo (per quanto la cooperativa è legittimata a deliberare);
E) che cessi l'attività di volontariato presso la stessa. Il recesso non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con raccomandata o con altre modalità che garantiscano l’effettivo ricevimento. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla
ricezione, verificando se ricorrono i motivi che a norma della legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui all'art. 66, previo esperimento del tentativo di conciliazione. Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata del rapporto sociale, come pure dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Art. 14 (Esclusione)
L’esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d’amministrazione allorché:
1. il socio commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. Il socio senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. Il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, venendo meno ad uno a più previsioni di cui all’articolo 5 che precede, oppure non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d’amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. il socio lavoratore abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato:
a) per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
b) per mutuo consenso;
c) per dimissioni, anche in periodo di prova;
d) per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
e) per licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori che presuppongano
lo scioglimento del rapporto di lavoro nonché per l’avvenuto superamento del periodo di comporto in caso di infortunio o malattia;
f) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
g) per cessione di ramo d’azienda da parte della cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro;
h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio, a seguito di reiterata o prolungata inattività del socio stesso, per cause oggettive date dall’impossibilità per la cooperativa di offrire nuove occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio stesso. A tal fine il CdA adotterà il provvedimento di esclusione dopo l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo. In caso di licenziamento collettivo, qualora ricorrano adeguate motivazioni da riscontro fattuale e documentale, il CdA potrà adottare il provvedimento di esclusione trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.
6) il socio che abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
7) il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
8) il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
9) il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l’immagine pubblica;
10) il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell’ambito del rapporto sociale.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Contro la deliberazione di esclusione l’interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui all’articolo 66.
Art. 15 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno a norma dei successivi artt. 37 e 38 del presente statuto.
La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, mai superiore all'importo di cui al precedente comma.
Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
Art. 16 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale da lui effettivamente versato, eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice civile.
Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La cooperativa non è tenuta al rimborso del capitale in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso del capitale, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO E REGIME PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO DEI SOCI
Art. 18 (Trattamento economico dei soci)
Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori subordinati durante l'esercizio sociale applica, in correlazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, le previsioni dei contratti collettivi di tempo in tempo stipulati - da parte delle associazioni di categoria cui la società aderisca - per i soci lavoratori delle cooperative operanti nei settori di attività nei quali ciascuno di essi soci effettivamente presti la sua opera.
In mancanza di detti contratti, si farà riferimento a quelli vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.
Il trattamento economico dei soci lavoratori che intrattengono rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, stipulati dalle associazioni di categoria di cui al comma 1, deve corrispondere ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea nei limiti e ai sensi del c. 2 dell'art. 3 della legge 3.4.01 n. 142.
Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all’articolo 13 del d.lgs 112/2017.
E' in facoltà della cooperativa, nel rispetto della regola di parità di trattamento, in relazione alle esigenze aziendali, in caso di mancanza o riduzione di commesse, sospendere dall'attività lavorativa i soci lavoratori appartenenti alla categoria ordinaria e a quella speciale.
Art. 19 (Contribuzione)
Ai fini della contribuzione previdenziale e assicurativa, si fa riferimento alle normative vigenti, previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili.
Art. 20 (Regolamento)
L'assemblea adotta il regolamento interno di cui all'art. 6 della legge 142/01.
Tale regolamento prevede, in particolare, l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale e quella di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori.
TITOLO V
SOCI VOLONTARI
Art. 21 (Soci volontari)
Possono rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 numero 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
TITOLO VI
SOCI FINANZIATORI
Capo I - Disciplina di riferimento Art. 22 (Norme applicabili)
Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III e ai soci volontari di cui al Titolo V del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
Capo II - Soci sovventori Art. 23 (Soci sovventori)
Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore massimo di €.500,00 (euro cinquecento/00), secondo la deliberazione assembleare in sede di emissione dei titoli. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.
Art. 24 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Art. 25 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa Art. 27 (Azioni di partecipazione cooperativa)
Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:
- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. Il valore di ciascuna azione e di €.500,00 (euro cinquecento/00).
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.
All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Art. 28 (Recesso)
Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.
Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi Art. 29 (Strumenti finanziari partecipativi)
Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi I e II.
Art. 30 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)
I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €.500,00 (euro cinquecento/00). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a venti. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.
Art. 31 (Modalità di emissione delle azioni)
L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni e esse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.
Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 36 comma 1, lettera d), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
Art. 32 (Diritti patrimoniali)
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Art. 33 (Recesso dei soci finanziatori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Xxxxx restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
TITOLO VII
OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI
Art. 34 (Obbligazioni)
L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.
L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa, comunque, la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.
Art. 35 (Strumenti finanziari non partecipativi)
La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte
dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi. L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
TITOLO VIII
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 36 (Elementi costitutivi)
II patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 37 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dalla riserva straordinaria;
d) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 37 lettera f) del presente Statuto;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.
Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.
Art. 37 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 codice civile indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi mutualistici. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito dal precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;
3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);
e) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dai soci cooperatori;
g) quanto residua alla riserva straordinaria.
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale, finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.
Art. 38 (Ristorni)
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.
TITOLO IX
ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI
Art. 39 (Qualificazione e competenze)
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 52 del presente statuto e provvede alle relative nomine ;
3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
4) nomina i componenti del collegio sindacale ed elegge tra questi il Presidente, fissandone i compensi spettanti;
5) conferisce, su proposta del collegio sindacale se nominato, l’incarico di revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo articolo 63 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all’intera durata
dell’incarico;
6) delibera sulla revoca degli amministratori, dei sindaci e dell’incaricato della revisione legale dei conti, alle condizioni di legge, nonché sull’azione di responsabilità degli stessi;
7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione;
9) delibera all'occorrenza piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto previsto nel Regolamento Interno, nel rispetto delle disposizioni di legge;
11) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto;
12) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 25, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;
13) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
14) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
15) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
16) delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
17) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 54 comma 2 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che possono essere per legge di competenza dell'assemblea, di cui all'articolo 54 secondo comma 2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.
Art. 40 (Convocazione dell'assemblea)
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 37.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario ovvero, per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia. L'Assemblea è convocata secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:
a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
b) pubblicazione sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
c) qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.
Art. 41 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione, qualora anche la seconda convocazione andasse deserta. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.
Art. 42 (Assemblea totalitaria)
In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando é rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.
Art. 43 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
Art. 44 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)
In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Sullo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea deve deliberare con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
Art. 45 (Norme per il computo dei quorum)
Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.
La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.
Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.
Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.
Art. 46 (Diritto di voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti dovuti.
Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'ultimo comma dell'art. 5, è riconosciuto un voto per ogni €.10.000,00 (euro diecimila/00) di capitale posseduto e fino ad un massimo di cinque.
Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.
I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
Art. 47 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)
Xxxxx restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto e appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
La stessa persona non può rappresentare più di due soci.
Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.
Art. 48 (Presidente e segretario dell'assemblea)
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da un vice presidente o da altra persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, ed occorrendo uno o più verificatori anche non soci. E' vietato il voto segreto. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le relative procedure, che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
Art. 49 (Procedimento assembleare e modalità di voto)
L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
E' ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:
a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
b) il consiglio di amministrazione che convoca l'assemblea deve precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;
e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti. Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 50 (Annullamento delle deliberazioni assembleari)
L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 10% dei soci aventi il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile. L'azione di responsabilità può essere esercitata da almeno un quinto dei soci.
Art. 51 (Assemblee speciali e Assemblee separate)
Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 c.c.;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce; 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421 c.c., numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
Ove si verifichino le condizioni previste dall’articolo 2540 2° comma c.c. ovvero in ogni altro caso in cui l’organo amministrativo lo ritenga opportuno in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, dall’importanza degli argomenti da trattare, l’assemblea generale è preceduta da assemblee separate convocate in località raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi per territorio tra loro, secondo valutazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’Assemblea Generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.
La partecipazione dei soci, la loro convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate sono disciplinate da apposito regolamento.
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.
TITOLO X
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 52 (Composizione del consiglio di amministrazione)
L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero variabile di membri da 3 a 23 e possono essere anche non soci. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, tuttavia, è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nei criteri di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione si dovrà tenere conto ed essere salvaguardata la rappresentanza territoriale dei soci.
Non possono essere eletti amministratori i soci lavoratori che ricoprono tale carica in più di cinque altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate, collegate o partecipate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.
Il consiglio resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea, in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Art. 53 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)
Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale la deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni loro destinate può riservare la nomina di uno o più amministratori. In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
Art. 54 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
f) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;
g) l'ammissione di nuovi soci;
h) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
i) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
l) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
m) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici
n) redigere il bilancio sociale.
Art. 55 (Presidente del consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti.
Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.
Art. 56 (Organi delegati)
Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.
Il consiglio, che delibera l'istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.
Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 c.c. e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate. Il
Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare direttori generali anche estranei al consiglio determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; potranno essere nominati anche procuratori, determinandone i poteri.
Art. 57 (Convocazioni e deliberazioni)
Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente, da un Vice Presidente o, in mancanza di entrambi dal consigliere in carica più anziano di età, con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma in modo tale che gli amministratori ed i sindaci (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati). Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.
Art. 58 (Integrazione del Consiglio)
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.
Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.
Art. 59 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso, se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o amministratori con particolari deleghe é stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Art. 60 (Rappresentanza)
La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.
In caso di nomina di più Vice Presidenti i poteri, sempre in caso di assenza o impedimento del Presidente, spetteranno a loro in via disgiunta.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova della assenza od impedimento del medesimo.
TITOLO XI
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 61 (Nomina, composizione e durata)
Il Collegio sindacale nominato dalla assemblea si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
Il Presidente del collegio sindacale è nominato dalla assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Art. 62 (Competenza e riunioni)
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'articolo 111 septies X.X. 00 marzo 1942 n. 318.
I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
Art. 63 (Revisione Legale dei Conti)
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
L’incarico di revisione legale dei conti è conferito dall’assemblea, su proposta del collegio sindacale ove nominato;
l’assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico. Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art.2409-bis del codice civile, l’assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.
TITOLO XII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 64 (Scioglimento anticipato)
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento della cooperativa, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 44 ultimo comma, nominerà uno o più liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.
Art. 65 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso degli strumenti finanziari non partecipativi di cu al titolo VII;
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
TITOLO XIII
Art. 66 (CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE – ARBITRATO)
Salvo diversa disposizione del presente statuto, tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente statuto, dei regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od alla esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra i soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli artt.38 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003.
Ogni controversia, non risolta tramite la conciliazione come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un collegio di tre arbitri che deciderà secondo arbitrato rituale di diritto giusta il regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Parma.
La clausola compromissoria di cui al presente articolo, oltreché tutti i soci di ogni categoria, impegna anche gli amministratori, i liquidatori e i sindaci, dal momento stesso dell'accettazione dell'incarico e concerne anche le controversie da essi o contro di essi promosse.
In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugnazione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data della comunicazione o, comunque, dalla piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.
Il Collegio arbitrale provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata. Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l'efficacia dell'atto impugnato.
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 67 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.
Art. 68 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 69 (Rinvio)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.