CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE
1 - VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Il contratto di locazione è composto da due scritture. La prima elenca le condizioni particolari di locazione, la seconda elenca le condizioni generali di locazione. Il contratto ha validità dal momento in cui i due documenti sono stati sottoscritti da entrambe le parti e cessa di avere efficacia solo quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi contrattuali.
2 - INIZIO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO – MANCATO RITIRO
Il contratto produce ogni effetto dal momento in cui il locatore consegna o spedisce i beni locati al locatario o li mette a sua disposizione. Il mancato ritiro da parte del locatario entro 20 giorni dalla data di messa a disposizione del bene determina la risoluzione del contratto e il diritto del locatore ad esigere, a titolo di penale, una somma pari al canone mensile salvo il maggiore danno. Il locatore, fermo il diritto al pagamento del canone per il tempo di giacenza dei beni locati presso il proprio magazzino o presso il luogo indicato dalle condizioni particolari di locazione, deciderà a propria insindacabile scelta se mantenere i beni a disposizione del locatario oltre il termine di venti giorni. I tempi necessari per carico, trasporto, scarico, montaggio, messa in funzione e smontaggio sono, salvo esplicito patto contrario, a integrale carico del locatario.
3 - TERMINE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO
La locazione continuerà a produrre effetti fino a che la totalità dei beni locati sarà restituita al locatore nel luogo da questi indicato e tutti gli obblighi contrattuali saranno stati adempiuti.
4 - DURATA DELLA LOCAZIONE
I termini di inizio e termine di locazione sono indicati nelle condizioni particolari di locazione. La locazione si misura a tempo, tuttavia, ove nelle condizioni particolari sia previsto un particolare limite di utilizzo orario (giornaliero, settimanale, mensile) o chilometrico, si applicheranno anche le disposizioni di cui all’art. 12.
5 - CONSEGNA – APPRONTAMENTO – DELEGA AL RITIRO
Il locatore si impegna a mettere a disposizione del locatario i beni per la data fissata di inizio locazione. Tuttavia ove i beni oggetto della locazione siano precedentemente locati, oppure siano non ancora di proprietà del locatore, o infine necessitino di particolari lavori di approntamento (evenienze evidenziate nelle condizioni particolari di contratto) il locatore si impegna unicamente a prestare la propria diligenza per il rispetto del termine indicato nelle condizioni particolari, ma non si assume il rischio per ritardi imprevisti, indipendenti dalla propria volontà (ritardo di restituzione o consegna del bene al locatore o ritardi nell’invio di pezzi o materiali presso il locatore). Per questa evenienza è esclusa la possibilità del locatario di chiedere un risarcimento del danno.
La consegna o la spedizione dei beni locati avverrà xxxxxx il magazzino del locatore, salvo indicazioni diverse eventualmente riportate nelle Condizioni Particolari di locazione. Il locatario, qualora non dovesse provvedere di persona al ritiro dei beni, darà delega scritta ad un proprio incaricato, autorizzandolo espressamente a sottoscrivere i documenti di consegna e trasporto in nome e per conto del legale rappresentante. La sottoscrizione del contratto da parte del locatario costituisce di per sé delega all’ incaricato, purché il nome dello stesso sia comunicato per iscritto prima della consegna o spedizione.
Il locatore si riserva la facoltà di non autorizzare la consegna dei beni locati qualora il locatario, o il vettore da lui incaricato, non utilizzi un mezzo di trasporto idoneo. Per tutte le responsabilità derivanti dalle norme che disciplinano i trasporti, con particolare riguardo alla Legge 05/05/76 n. 313, il locatore, su richiesta del locatario, fornirà pesi e dimensioni dei beni locati al fine di individuare il mezzo di trasporto più idoneo. Nel caso di trasporti eccezionali le autorizzazioni e le eventuali scorte (previsti dalla Legge 05/05/76 n. 313) devono essere richiesti dal locatario sotto la sua totale responsabilità.
Qualora i beni locati siano automezzi autorizzati a circolare, consegnati su strada, le persone delegate al ritiro dovranno esibire al locatore anche i documenti autorizzativi e di qualifica che stabiliscono la loro idoneità a condurre i mezzi specifici. Diversamente il locatore potrà rifiutare la consegna.
6 - VERIFICA DEL BENE
All’atto del ritiro dei beni locati il locatario o il suo delegato hanno l’onere di accertare immediatamente e per il tempo che ragionevolmente necessita la loro integrità ed efficienza. Se il locatario riterrà di dover avanzare delle contestazioni dovrà farlo subito e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dal ritiro, in modo da consentire al locatore o di esprimere delle precisazioni contrattuali via fax, o di organizzare la stesura di un verbale in contraddittorio, o di riprendersi immediatamente i beni.
7 - DOCUMENTAZIONE
I beni locati saranno accompagnati dalla documentazione necessaria alla loro corretta utilizzazione e manutenzione. Saranno in regola con tutte le prescrizioni fiscali oltre a quelle riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e, ove prescritto, quelle relative alla circolazione su strada. Qualora fossero assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria, saranno accompagnati dalle certificazioni e dai documenti previsti dalla normativa vigente.
8 - RESTITUZIONE
Xxxxx espliciti patti contrari i beni locati dovranno essere restituiti franco il magazzino del locatore. I beni locati dovranno essere riconsegnati al locatore nelle condizioni in cui erano stati ricevuti, salvo il normale logorio connesso con il loro appropriato impiego in funzione della durata della locazione. I beni saranno verificati dal locatore e dovranno risultare integri, funzionanti, puliti, usati in modo appropriato, con i dispositivi di sicurezza previsti dal costruttore attivati, qualora si tratti di macchine, anche lubrificate, munite delle quantità di carburante e di olio di cui erano rifornite alla consegna, con le vernici, gli organi di chiusura, avviamento, comando, regolazione e controllo in buono stato, dotate delle chiavi di chiusura, degli attrezzi e dei documenti tecnici dati in dotazione. Nel caso in cui i beni non vengano riconsegnati nello stato in cui erano stati ricevuti, verranno ripristinati a cura del locatore e a spese del locatario, al quale sarà dato avviso in merito.
Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma - quali ad esempio ammaccature, danneggiamenti, tagli di pneumatici, tagli o lacerazioni delle tubazioni, ecc.
- verranno riparati a cura del locatore a spese del locatario, al quale sarà dato avviso in merito.
E’ facoltà del locatore pretendere che sullo stato d'uso dei beni restituiti venga redatto un verbale in contraddittorio. In tal caso il locatore darà avviso scritto al locatario entro 72 ore dall’arrivo dei beni presso il proprio magazzino o presso il diverso sito convenuto. Le 72 ore saranno conteggiate escludendo i sabati e i giorni festivi. Trascorsi tali limiti di tempo senza che il locatore abbia formulato alcuna richiesta o riserva, i beni si intenderanno restituiti in buono stato. Qualora il locatario non si presentasse di persona o tramite un suo delegato per la stesura del verbale alla data concordata, da fissare comunque entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data dell’avviso scritto, farà fede il verbale redatto unilateralmente dal locatore e inviato in copia al locatario.
9 - COMUNICAZIONI DELLE PARTI IN ORDINE A CONSEGNA E RESTITUZIONE
Spetta alla parte che detiene i beni comunicare all’altra la data di approntamento dei medesimi per la consegna, la spedizione o la restituzione. La parte alla quale incombe organizzare l’operazione di trasporto deve dare comunicazione all’altra, a mezzo fax e con ragionevole preavviso, in merito alle date e agli orari previsti. Alla parte che riceve tale comunicazione compete l’onere di confermare il proprio benestare ovvero, qualora sussistano degli impedimenti, chiedere un ragionevole spostamento dei termini, motivandolo. Il successivo mancato rispetto delle date e dei tempi stabiliti implica, salvo casi provati di forza maggiore, la responsabilità contrattuale della parte inadempiente, salvo quanto previsto dall’art. 5 secondo comma.
10 - TRASPORTO
Il trasporto dei beni locati, sia in fase di consegna che di restituzione, è a carico del locatario. Avviene tuttavia sotto la piena ed esclusiva responsabilità della parte a cui spetta contrattualmente di farlo eseguire. Spetterà a tale parte verificare che tutti i rischi siano coperti da un’adeguata assicurazione del trasportatore. In caso contrario la parte dovrà assicurare i beni trasportati con una primaria compagnia, in misura congrua contro ogni rischio che possa verificarsi durante il trasporto o durante le operazioni di carico e scarico. Competerà a tale parte l’esercizio di eventuali ricorsi nel caso il trasportatore sia un terzo. In ogni caso quando, all'arrivo dei beni, si dovesse constatare una mancanza o un sinistro, il destinatario dovrà subito informare l'altra parte in modo che possano essere prese senza ritardo le opportune disposizioni cautelari.
11 - LUOGO DI UTILIZZO DEI BENI
I beni locati non possono essere trasferiti, in nessun caso, fuori dal territorio italiano. Eventuali accordi in deroga a tale clausola potranno essere conclusi solo a fronte di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari al valore totale dei beni locati, calcolato sommando i valori dichiarati nelle condizioni particolari di locazione. La violazione del patto determina la risoluzione del contratto (art. 25) e l’applicazione di una penale pari al valore del bene, come indicato nelle condizioni particolari, maggiorato del 20 % se il medesimo non sarà regolarmente restituito; o pari al 20 % di detto valore del bene se questo verrà sollecitamente restituito al locatore, salvo ulteriori penali per la eventuale ritardata restituzione.
I beni locati saranno utilizzati esclusivamente nel cantiere o nella zona indicati nelle Condizioni Particolari. Ogni utilizzazione al di fuori di tali limiti in mancanza dell’assenso preliminare ed esplicito del locatore, determinerà la risoluzione del contratto e il diritto del locatore ad attivare i meccanismi di garanzia, previsti dall’art. 21 delle presenti condizioni generali e definiti nelle condizioni particolari di locazione. La violazione del patto determina la risoluzione del contratto e l’applicazione di una penale pari al valore del bene, come indicato nelle condizioni particolari, maggiorato del 20 % se il medesimo non sarà regolarmente restituito; o pari al 20 % di detto valore del bene se questo verrà sollecitamente restituito al locatore, salvo ulteriori penali per la eventuale ritardata restituzione.
Durante il periodo di locazione sarà garantito al locatore o ai suoi incaricati, che vogliano controllare la presenza, lo sta to e le modalità di utilizzo dei beni locati, il libero accesso al luogo di impiego o di detenzione dei beni, fermo restando l’impegno a rispettare il regolamento interno e le disposizioni relative alla sicurezza.
12 - LIMITI DI UTILIZZO - CONTAORE/ CONTACHILOMETRI – PENALE PER USO ECCESSIVO NON CONCORDATO
I beni locati potranno essere utilizzati a discrezione durante l'orario normale di lavoro del locatario, ma senza superare i limiti di tempo e/o di chilometraggio fissati dalle condizioni particolari per ogni giorno, settimana, mese. Qualora il locatario intendesse utilizzare i beni oltre i limiti fissati dovrà preventivamente ottenere autorizzazione scritta dal locatore, che fisserà il nuovo valore del canone da corrispondere. Il superamento arbitrario dei limiti prefissati o concordati determina in ogni caso il diritto del locatore ad esigere, oltre al canone, una penale, salvo maggior danno. Tale penale, applicata alle quantità (ore, chilometri) eccedenti i limiti, si quantifica nella misura del 50% dei canoni prefissati dalle condizioni particolari o successivamente concordati.
L’eventuale sospensione dell’uso dei beni da parte del locatario per qualsiasi causa non darà diritto ad alcuna riduzione del canone. I periodi di fermo macchina dovuti a riparazioni o sostituzioni, oppure alla necessità di sottoporre la macchina o le apparecchiature connesse a revisioni obbligatorie, non comporteranno sospensioni o proroghe dei termini di pagamento, né la riduzione dei canoni. In nessun caso il fermo macchina per tali ragioni potrà costituire, da parte del locatario, motivo valido per una richiesta di risarcimento danni nei confronti del locatore.
Le anomalie di funzionamento di contaore e contachilometri dovranno essere tempestivamente comunicate dal locatario al locatore entro 24 ore. Il numero delle ore e/o dei chilometri di utilizzo nel periodo intercorrente tra il verificarsi del guasto e la sua riparazione sarà st imato facendo riferimento agli utilizzi del locatario nel periodo anteriore al guasto e non sarà comunque inferiore ai limiti fissati nelle condizioni particolari di locazione o negli accordi successivi.
13 - RESTITUZIONE ANTICIPATA – PROROGHE O SUPPLEMENTI DELLA LOCAZIONE – MANCATA RESTITUZIONE - RELATIVE PENALI
Accordi riguardanti restituzioni anticipate, proroghe della scadenza contrattuale, utilizzazioni per settimane, giorni od ore supplementari, dovranno essere stabiliti per iscritto prima che avvengano infrazioni ai limiti temporali fissati inizialmente dalle condizioni particolari di locazione. In caso di trasgressione il locatore avrà diritto ad esigere una penale determinata applicando un aumento del 50% al canone fissato per la minore delle unità temporali violate.
La mancata restituzione dei beni locati entro la scadenza stabilita dal contratto o fissata dagli accordi aggiuntivi determinerà la risoluzione del contratto e il diritto del locatore ad esigere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 150% del valore giornaliero del canone fissato dalle condizioni particolari di locazione, salvo il maggiore danno. Resta tuttavia salva la facoltà del locatore, valutate le circostanze, di considerare invece la locazione prorogata per un periodo pari a quello stabilito dal contratto iniziale, e alle medesime condizioni. In questo caso il locatario dovrà pagare i canoni pattuiti, senza penale.
14 - MODALITA’ DI IMPIEGO
I beni si intendono locati a freddo, con esclusione pertanto di operatore (salvo patto contrario scritto), di carburante, lubrificanti e materiali di consumo, che sono a carico del locatario. Il locatario si impegna ad usare i beni oggetto del presente atto con la diligenza del buon professionista ed in modo conforme alle prescrizioni delle Case Costruttrici. Gli operatori che useranno i beni e ne cureranno la manutenzione dovranno essere preparati tecnicamente per l’uso dei medesimi in conformità alle prescrizioni delle Case Costruttrici e risultare muniti delle autorizzazioni eventualmente necessarie. Il locatario si impegna a mantenere costantemente i beni in buono stato di conservazione e funzionamento, effettuando la manutenzione secondo le prescrizioni in uso e in particolare secondo le istruzioni fornite dal locatore, rispettando le norme generali e specifiche di sicurezza.
Al locatario è fatto tassativo divieto di apportare ai beni locati modifiche o trasformazioni, temporanee o permanenti, di qualsiasi natura. Qualsiasi utilizzazione non conforme a tali criteri, o alla specifica destinazione dei beni locati, determina la risoluzione del contratto e il diritto del locatore di attivare i meccanismi di garanzia di cui all’art. 21.
15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Il locatario osserverà tutte le norme regolamentari e di legge vigenti e applicabili per l’uso dei beni locati, con particolare riguardo alla legislazione inerente alla sicurezza sul lavoro, rispettando eventuali prescrizioni specifiche dettate dalle Autorità. E’ tassativamente escluso, e il locatario si ass ume ogni onere derivante dal mancato rispetto della presente clausola, l’uso dei beni per operazioni improprie, ossia per operazioni non previste nei libretti di istruzioni consegnati dal locatore o eseguite in modo non conforme a dette istruzioni. Il locatario garantisce che le macchine oggetto della locazione, per tutta la durata della locazione medesima e comunque fino alla loro riconsegna al locatore, non saranno in alcun caso trainate da automezzi su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, assumendo tutte le responsabilità e gli oneri inerenti. La violazione dei presenti obblighi determina la risoluzione del contratto.
16 - PROPRIETA’ DEI BENI LOCATI
I beni oggetto del presente atto sono e rimangono di proprietà esclusiva (o nell’esclusiva disponibilità finanziaria) del locatore. E’ vietato al locatario sublocarli, darli in uso o custodia a terzi, venderli, cederli, costituirli in garanzia o comunque distrarli a qualsiasi titolo. La violazione di uno qualsiasi di tali divieti comporterà ipso facto la risoluzione del presente contratto secondo le modalità previste all’art 25. Pertanto il locatore avrà diritto a ritirare i beni, ovunque essi si trovino e senza formalità di procedura, dovendosi considerare fraudolento - e pertanto ricorrendo l’ipotesi di appropriazione indebita prevista dal Codice Penale - qualsiasi atto di alienazione o di disposizione fatto durante la locazione.
E’ perciò obbligo del locatario, qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sui beni oggetto del presente atto o su parte di essi:
• Far presente immediatamente a tali terzi, che esercitassero azioni di qualsiasi genere, che i beni non sono di proprietà del locatario, ma sono di esclusiva proprietà del locatore.
• Darne immediata comunicazione al locatore.
17 - RESPONSABILITA’ DEL LOCATARIO
Premesso che i beni locati sono e rimangono di esclusiva proprietà (o nell’esclusiva disponibilità finanziaria) del locatore, il locatario si assume, dal momento del ritiro e fino alla restituzione al locatore, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che potrebbero essere provocati a persone e cose in conseguenza del trasporto, dell’uso e della manutenzione dei beni locati, restando il locatore espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità.
Il locatario espressamente riconosce che per tutta la durata della locazione a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti degli Enti preposti, dell’Ispettorato del Lavoro ecc. per qualunque infrazione alle norme vigenti di prevenzione infortuni che potesse essere accertata in relazione all’impiego dei beni oggetto della locazione. Poiché i beni locati sono e rimangono di esclusiva proprietà del locatore sarà compito del locatario, in occasione di eventuali visite degli Enti preposti, far risultare la propria diretta responsabilità ai sensi di quanto precede.
Il locatario si assumerà altresì, se non diversamente convenuto, ogni onere e rischio di trasporto, trasferimento, incendio, furto, perimento totale o parziale dei beni locati, qualunque ne sia la causa ivi compreso il fortuito e forza maggiore. Il locatario si impegna inoltre a far pervenire al locatore, entro 48 ore dal loro verificarsi, la dettagliata segnalazione di furti, di manomissioni o di qualsiasi altro evento che, per cause colpose o dolose o di qualsiasi altra origine, arrecassero danno o comportassero sottrazione dei beni locati o di loro parti. Il locatario, per il caso di perimento, furto, alienazione o di qualunque altro fatto che privi o possa privare il locatore del possesso del bene, è tenuto, a titolo di penale per la mancata restituzione, alla corresponsione di una somma pari al valore della macchina così come indicato nelle condizioni particolari, maggiorato del 20 %, sempre salvo il maggiore danno.
Premesso che XXX attesta che il bene locato risponde ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al decreto legislativo nr. 81 del 09/04/2008 ed attesta altresì il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza del bene oggetto della locazione. Il locatario, ove si tratti di datore di lavoro, rilascia sotto la propria responsabilità una dichiarazione in calce alle condizioni particolari di locazione che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati all’uso del bene e che gli stessi risultano informati e formati all’uso del bene nel rispetto della normativa di sicurezza in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del d. lgs. nr. 81 del 09/04/2008. Alternativamente il locatario deve dichiarare di non rivestire la qualità di datore di lavoro. A prescindere dal tempo di conclusione del contratto e dalla decorrenza dei relativi effetti, XXX è obbligata a consegnare il bene solo se la suddetta dichiarazione in calce alle condizioni particolari di locazione in ordine ai dipendenti che utilizzeranno il bene sia stata correttamente compilata dal locatario/datore di lavoro oppure lo stesso abbia correttamente compilato la dichiarazione di non rivestire la natura di datore di lavoro. Al locatario è vietato l’utilizzo del bene a mezzo di lavoratori diversi da quelli indicati nella dichiarazione di cui sopra e, in ogni caso, per il locatario non datore di lavoro, da soggetti che non siano formati e informati all’uso del bene in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del d. lgs. nr. 81 del 09/04/2008.
18 - ASSICURAZIONI
18.1 - ASSICURAZIONI DI AUTOMEZZI AMMESSI ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADA
Gli automezzi dati in locazione sono assicurati a cura e spese del locatore contro i rischi da responsabilità civile, incendio e furto, danni accidentali.
Poiché in caso di sinistro di qualsiasi genere spetterà al locatore effettuare le denuncie di rito alle Autorità e alle Compagnie assicurative nei termini stabiliti dalle leggi e rispettivamente dalle polizze, è fatto obbligo al locatario di darne immediato avviso al locatore entro e non oltre 48 ore dal verificarsi dell’evento. Altrimenti il locatario si assumerà la piena ed incondizionata responsabilità nei confronti del locatore per i danni derivati allo stesso dal prodursi degli eventi sopra descritti e dalle inadempienze del locatario. La violazione dell’obbligo comporta la risoluzione del contratto (art. 25).
18.2 - ASSICURAZIONI DI ALTRI BENI
Tutti i rischi e le conseguenze derivanti da eventuali furti, rapine, incendi, manomissioni, atti di vandalismo, casi fortuiti, danni a persone, cose od altro sono ad esclusivo carico del locatario dal momento della avvenuta consegna dei beni allo stesso ovvero al trasportatore da esso delegato.
Il locatario si impegna a fare in modo che gli effetti economici derivanti dal verificarsi di una, o più di una, di tali eventualità siano completamente coperti da una o più polizze assicurative, stipulate con primarie compagnie. Il locatore avrà diritto, prima della consegna dei beni al locatario o al suo delegato, a ottenere che costoro esibiscano i documenti assicurativi originali e ne consegnino fotocopia. La mancata assicurazione dei beni da parte del locatario determinerà la risoluzione del contratto (art. 25).
In caso di sinistro di qualsiasi genere spetterà al locatario effettuare le denuncie di rito alle Autorità e alle Compagnie assicurative nei termini stabiliti dalle leggi e rispettivamente dalle polizze. Sarà inoltre cura del locatario darne immediato avviso al locatore entro e non oltre 48 ore dal verificarsi dell’evento.
18.3 - ASSICURAZIONI. DISPOSIZIONI GENERALI.
Al locatario resta comunque la piena ed incondizionata responsabilità nei confronti del locatore per i danni derivati allo stesso dal prodursi degli eventi sopra descritti o da eventuali proprie inadempienze connesse. Il locatore avrà quindi diritto ad ottenere dal locatario la piena e immediata rifusione di danni che, per qualsiasi ragione, non fossero tempestivamente rifusi dalle Compagnie assicurative o da altri terzi. La perdita anche parziale dei beni comporta il diritto del locatore ad esigere dal locatario una penale pari al valore di tali beni, come appare indicato nelle condizioni particolari di locazione, maggiorato del 20%.
19 - MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E GARANZIA
Spetta al locatario l’onere di fare effettuare a propria cura e spese le operazioni di manutenzione programmata, compresi i relativi materiali, secondo quanto indicato nei manuali di uso e manutenzione delle Case costruttrici. A titolo esemplificativo, spettano al locatario le seguenti operazioni:
• Pulizia quotidiana di prefiltri, filtri e radiatori. Eventuale controllo dei circuiti di filtraggio.
• Sostituzione periodica di filtri e prefiltri.
• Verifiche di routine prima dell'avviamento giornaliero e alla fine della giornata di lavoro.
• Verifica quotidiana del livello dell’olio motore, del livello dell’acqua, del livello del carburante, del livello dell’olio nei circuiti idraulici. Effettuazione dei
necessari rabbocchi e rifornimenti, compreso quello del fluido antigelo nel circuito di raffreddamento.
• Verifiche settimanali del livello d'acqua acidulata delle batterie, effettuando eventuali rabbocchi.
• Ricarica delle batterie
• Verifica settimanale della pressione e dello stato generale dei pneumatici (se presenti).
• Verifica di funi e catene.
• Lavaggio completo a periodi prestabiliti. Sono altresì a carico del locatario:
• La riparazione di guasti o danneggiamenti dovuti a negligenza, ad uso non appropriato, a sovraccarico, al fatto di non avere subito sospeso l’utilizzo, anche fermando eventuali organi in movimento ed escludendo le diverse fonti di energia, al verificarsi di malfunzionamenti, difetti o situazioni di rischio.
• Le riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.
E’ fatto divieto al locatario di utilizzare i beni locati in modo non conforme alle indicazioni della Casa nonché di smontarli, ripararli o modificarli, anche in parte, salvo risoluzione del contratto (art. 25). Il locatore, direttamente o tramite Ditte da esso autorizzate, fornirà al locatario con la massima diligenza ed a condizioni da pattuire le prestazioni relative ad interventi sulle macchine, restando tuttavia sempre esclusa qualsiasi responsabilità a carico del locatore per i tempi di fermo macchina. Il locatario dovrà garantire al personale inviato dal locatore mezzi e condizioni di lavoro adeguati per poter operare in condizioni di piena sicurezza, restando esclusa ogni responsabilità in merito da parte del locatore e delle Ditte da esso autorizzate. Al locatario compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impiego dei beni e per il controllo della loro efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione.
20 - SOSTITUZIONE DEI BENI
Durante il periodo di locazione il locatore si riserva il diritto di sostituire in tutto o in parte i beni locati con altri equivalenti a propria cura e spese.
21 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’adempimento degli obblighi tutti previsti a suo carico, il locatario, al momento della stipulazione del contratto e comunque prima del ritiro dei beni locati, costituisce presso il locatore un deposito cauzionale, ovvero stipula una polizza fidejussioria a prima richiesta con primario istituto bancario o assicurativo, oppure fornisce altro tipo di garanzia espressamente accettato dal locatore. Il valore della cauzione sarà definito nelle condizioni particolari di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito ad esaurimento del rapporto, con l’aggiunta degli eve ntuali interessi legali, previa verifica dello stato dei beni e a condizione della perfetta osservanza da parte del locatario di ogni obbligazione contrattuale. Pertanto il locatario non ha diritto di esigere la restituzione della cauzione all’atto della restituzione del bene, in quanto è solo dopo detta restituzione che il locatore potrà verificare lo stato del bene come previsto dall’art. 8 delle presenti condizioni generali.
22 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Il locatore fatturerà i canoni, intesi come la tariffa riferita ad un determinato periodo di locazione, per gli importi e alle scadenze stabiliti dalle condizioni particolari di locazione. Il locatario effettuerà i pagamenti alle scadenze e con le modalità stabiliti dalle condizioni particolari di locazione.
23 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Il contratto si risolve qualora si verifichi anche una sola delle ipotesi in cui il locatario:
• Xxxxxxx o rifiuti di prendere in consegna i beni.
• Non provveda al puntuale pagamento anche di un solo canone.
• Non provveda al pagamento degli interessi di mora.
• Dimostri negligenza nell’uso e nella conservazione dei beni.
• Risulti inadempiente nei confronti del locatore.
• Risulti inadempiente agli obblighi assicurativi pattuiti.
• Cessi la propria attività o la ceda a terzi.
• Subisca protesti, procedure esecutive e concorsuali, iscrizioni di ipoteche giudiziarie o volontarie, revoca degli affidamenti bancari.
• Metta comunque in atto comportamenti tali da provocare una diminuzione della sua affidabilità.
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del locatario, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, obbligherà il locatario al rimborso delle spese bancarie ed amministrative e alla corresponsione degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso Euribor 3 mesi aumentato di sette punti percentuali, che decorreranno di diritto e senza necessità di costituzione in mora dalla data di scadenza non rispettata e sempre salvo il maggior danno.
24 - RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
Il locatario dovrà tenere informato il locatore, nonostante lo sollevi e lo renda indenne, di qualsiasi domanda di risarcimento di danni alle persone o alle cose che i terzi, compresi i dipendenti del locatario stesso, dovessero rivolgere o proporre contro il locatore per fatti ed eventi comunque connessi ai beni locati, al loro impiego, al loro montaggio o smontaggio, alla loro permanenza presso il cantiere o presso l’area di detenzione.
25 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., ove nel presente contratto è previsto che l’inadempimento ad un’obbligazione determina la risoluzione del contratto, questa si produrrà effettivamente nel momento in cui il locatore dichiarerà al locatario di volersene avvalere. Per il caso che si verifichi la risoluzione ai sensi del contratto o che la stessa sia prodotta in base alle ulteriori norme di cui al codice civile o dichiarata dal giudice, il locatario sarà obbligato alla immediata restituzione dei beni. In mancanza di restituzione è data sin d’ora al locatore la facoltà di ritirare la totalità dei beni locati, ovunque essi si trovino, tramite propri incaricati, a spese del locatario, senza formalità di procedura e senza limitazione alcuna. Il locatario si impegna a non ostacolare le operazioni di recupero, consentendo l’accesso ai beni nei luoghi dove essi sono collocati.
Gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite. Il locatore avrà inoltre diritto di pretendere quanto ancora dovuto dal locatario per canoni scaduti, deperimento dei beni, usure eccedenti la norma, fornitura di ricambi, riparazioni e per qualsiasi altro titolo documentabile, oltre ovviamente alle penali previste.
26 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni scritte tra le parti avverranno via fax o con telegramma se riguarderanno scadenze temporali previste dal contratto oppure modalità logistiche, altrimenti avverranno tramite lettera raccomandata.
27 - ONERI FISCALI
E’ a carico del locatario ogni onere fiscale, diretto o indiretto, nessuno escluso, presente o futuro, inerente o conseguente al presente atto e ciò sino
all’integrale estinzione di ogni ragione di credito derivante dal presente atto da parte del locatore verso il locatario.
28 - PERENTORIETA’ DI TERMINI E CLAUSOLE
I termini e le clausole del contratto si intendono perentori ed essenziali perché così vogliono le parti e perché altrimenti il locatore e il locatario non avrebbero stipulato il contratto. Accordi in deroga o aggiunte alle stipulazioni convenute dovranno risultare da atti scritti.
29 - DIVIETO DI AZIONE E COMPETENZA
Nessuna azione od eccezione potrà essere proposta o proseguita dal locatario che non abbia versato i canoni scaduti e non abbia restituito i beni entro i termini fissati. Il locatario stipula il contratto per sé ed i suoi aventi causa in solido e in modo indivisibile. Per qualsiasi controversia, anche se riguardante contratti stipulati con persone fisiche o giuridiche straniere, varrà la Legge italiana e sarà competente il Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altra competenza.
30 - REGISTRAZIONI
Il contratto di locazione riguarda esclusivamente prestazioni soggette ad I.V.A. ed è quindi soggetto a registrazione solo in caso d’uso (DPR 26/04/1986 n.
131, art. 5). In tale caso gli oneri saranno a carico della parte che ha reso necessaria la registrazione.
* * *
Le presenti Condizioni Generali di locazione sono composte da n. 5 (cinque) pagine numerate da 1 a 5 e comprendono 30 articoli.
Il locatario. Timbro e firma di un Legale Rappresentante per accettazione
Per accettazione specifica ai sensi dell’art. 1341 c.c. secondo comma si approvano singolarmente, e con speciale attenzione a quelle di cui sia qui indicata anche la rubrica, le clausole n. 1, 2 (inizio di efficacia del contratto – mancato ritiro), 3, 4, 5 (consegna, approntamento, delega al ritiro), 6 (verifica del bene), 7, 8 (restituzione), 9, 10, 11, 12 (limiti di utilizzo – contaore – contachilometri – penale per uso eccessivo non concordato), 13 (restituzione anticipata – proroghe o supplementi della locazione – mancata restituzione – relative penali), 14, 15, 16, 17 (responsabilità del locatario), 18 (assicurazioni), 19 (manutenzioni, riparazioni e garanzia), 20 (sostituzione dei beni), 21, 22, 23 (inadempienze contrattuali), 24, 25, 26, 27, 28 (perentorietà di termini e clausole), 29 (divieto di azione e competenza), 30 (registrazioni).
Il locatario. Timbro e firma di un Legale Rappresentante per accettazione
Luogo e data,