STATUTO DI OR.S.A. - FERROVIE
STATUTO DI OR.S.A. - FERROVIE
TITOLO I
COSTITUZIONE – DURATA – CARATTERISTICHE e SOCI
Art. 1
E’ costituita l’Organizzazione dei Sindacati Autonomi e di base del settore ferrovie (Or.S.A. ferrovie), con sede in Roma xxx Xxxxxxx x. 00, ad essa appartengono i Sindacati Organizzati.
L’OR.S.A. ferrovie non ha termine di durata ed è regolata dal presente Statuto, che rappresenta la fonte principale, al quale fanno riferimento il Regolamento Interno, il Regolamento allo Statuto, il Regolamento del Collegio dei Probiviri e il Regolamento Amministrativo.
Art. 2
L’OR.S.A. ferrovie è un’organizzazione sindacale unica, federale ed inscindibile, che organizza, tutela e rappresenta unitariamente tutte le categorie professionali dei lavoratori dipendenti che operano in Società di Infrastrutture, di Trasporto ferroviario e in quelle ad esse collegate.
L’OR.S.A. ferrovie è apartitica, aconfessionale, indipendente senza fini di lucro e applica la pari opportunità tra i sessi, pertanto respinge qualsiasi ingerenza ed influenza – diretta o indiretta – da parte di partiti, movimenti, ed ideologie estranee alle problematiche del lavoro.
E’ fatto, quindi, assoluto divieto di portare o dibattere in qualsiasi sede o momento della vita sindacale questioni od argomenti che esulino dagli scopi dell’OR.S.A. Ferrovie, che contrastino con le caratteristiche più sopra enunciate o che comunque ledano il prestigio e l’autonomia della stessa, nonché di organizzare in seno od ai margini di essa gruppi o correnti in contrasto con le norme del presente Statuto.
Art. 3
Il mandato parlamentare e le cariche pubbliche elettive o di partito previste dal Regolamento Interno, sono incompatibili con tutte le cariche sindacali centrali e periferiche.
Inoltre sono incompatibili:
• gli incarichi di Segretario Generale e Segretario Generale Xxxxxxxx con qualsiasi altro incarico di OR.S.A. Ferrovie;
• l’incarico di Segretario Regionale con quello di Segretario Nazionale e Regionale di Settore;
Nel caso in cui il Segretario Regionale Aggiunto sia chiamato a ricoprire – a causa di assenza prolungata - le funzioni del Segretario Regionale avrà 30 giorni di tempo per risolvere l’incompatibilità scegliendo l’incarico da mantenere.
Chi ricopre incarichi di organizzazione sia Nazionale che Regionale, in caso di quiescenza verrà sostituito dagli organi preposti entro sei mesi. Trascorso tale termine non potrà partecipare alle
riunioni/incontri xxxxxxxxxx né alle riunioni con le controparti. Trascorso tale termine non potrà votare all’interno dei contesti settoriali né ricoprire incarichi di rappresentanza settoriali.
L’attivista oggetto di incentivazione all’esodo da parte del datore di lavoro, decade immediatamente da ogni incarico di rappresentanza di OR.S.A. Ferrovie e di settore. E’ cura dell’interessato comunicare immediatamente la propria decadenza.
Le cariche dell’OR.S.A. ferrovie, centrali e periferiche e di conseguenza quelle di settore, possono essere ricoperte solo da associati con anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.
Art. 4
All’OR.S.A. ferrovie appartengono i Sindacati rappresentativi di raggruppamenti professionali con propri organi decisionali, eletti secondo le modalità contenute nel regolamento organizzativo OR.S.A. ferrovie, che esplicano autonomamente la loro azione per tutte le questioni di carattere prettamente categoriali purché coerenti con le finalità, indirizzi deliberati dell’OR.S.A. ferrovie.
Qualora, per un periodo continuativo e superiore a 12 mesi, venisse a mancare il requisito minimo di rappresentatività - individuato nel 5% e calcolato rispetto al bacino dei lavoratori associati ai sindacati nelle aziende dove OR.S.A. Ferrovie detiene relazioni sindacali - del compartimento regionale e/o del sindacato di categoria appartenente ad OR.S.A. Ferrovie, affinché sia garantita la salvaguardia e la sostenibilità dell’intera organizzazione ed in sintonia con quanto previsto dalle attuali regole sulla rappresentanza, l’esecutivo per l’ambito federativo e il Settore nazionale per il proprio ambito di competenza, provvedono a intraprendere iniziative temporanee a protezione della rappresentanza del sindacato e di tutta la federazione. In caso di inosservanza della norma o in carenza di effetti positivi degli interventi adottati, l’Esecutivo può intraprendere ulteriori iniziative che in ogni caso, non potranno prevedere l’accorpamento/lo scioglimento del Sindacato o del Regione/Compartimento interessato e/o il superamento permanente delle autonomie garantite dallo Statuto. Nel caso gli interventi predetti non producano effetti positivi, il Consiglio Generale può adottare ulteriori iniziative con le medesime finalità e nei limiti anzidetti.
Le norme contenute nel presente articolo, di norma, non trovano applicazione nei tre mesi precedenti allo svolgimento dei congressi ordinari.
Ai fini patrimoniali i sindacati costituenti o facenti parte dell’OR.S.A. ferrovie restano proprietari ad ogni effetto dei loro beni.
Art. 5
L’OR.S.A. ferrovie si propone:
• di tutelare e sostenere in ogni momento od istanza gli interessi morali, giuridici ed economici, previdenziali di sicurezza sul lavoro, di tutto il personale delle categorie facenti parte, di cui al 1° comma dell’art. 2 del presente Statuto;
• di promuovere ogni iniziativa studio o soluzione di problemi tecnici economici, organizzativi o amministrativi che interessino la politica generale dei trasporti, in particolare quella del settore ferroviario e della Logistica e l’organizzazione dello stesso, i servizi sostitutivi e terminali, le gestioni previdenziali, assistenziali e ricreative che interessino i lavoratori, i sindacati o le categorie rappresentate;
• di contribuire validamente a formare una coscienza Sindacale autonoma fra tutti i lavoratori, promuovere tutte quelle azioni, iniziative o intese tendenti a raggiungere o realizzare l’unità
sindacale organica di tutti i lavoratori sia in campo settoriale, nazionale che internazionale;
• di riconoscere specifica importanza alle questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e la sicurezza della circolazione ferroviaria quali momenti di partecipazione civile a tutela della salute e della dignità dei lavoratori e dei cittadini, a tal fine favorisce e promuove l’adozione di iniziative comuni e scambi di esperienze con gli RLS del comparto ferroviario, di quelli dell’intero mondo del lavoro e con le associazioni democratiche del settore.
Art. 6
L’OR.S.A. Ferrovie riconosce ai sindacati o raggruppamenti organizzati nel suo seno, l’autonomia organizzativa e quella di elaborazione delle strategie e delle problematiche rivendicative e di deliberazione delle azioni di sciopero delle categorie appartenenti, purché coerenti con le finalità e gli indirizzi dell’OR.S.A. medesima e riconosce loro lo status di componenti essenziali della propria struttura organizzativa.
Per la loro attività provvederà direttamente l’OR.S.A. Ferrovie, mediante il versamento mensile, così come previsto dal regolamento, di parte della quota associativa mensile di ogni iscritto che organizza, analogamente provvederà ad assegnare quote di libertà sindacali. Di dette risorse i Sindacati Nazionali di categoria o di raggruppamenti organizzati ne disporranno secondo le proprie esigenze, nel rispetto del regolamento interno ed amministrativo deliberato dal Consiglio Generale.
L’OR.S.A. ferrovie assume la responsabilità diretta delle trattative a tutti i livelli attraverso i componenti eletti negli Esecutivi nazionali/regionali e avvalendosi del supporto dei rappresentanti delle categorie.
I Sindacati o raggruppamenti organizzati possono far parte dell’OR.S.A. ferrovie e acquisiscono i diritti previsti dal presente Statuto con il deposito dell’atto costitutivo, del loro Statuto e dei verbali di elezione dei loro rappresentanti, purché coerenti con il concetto di indissolubilità dell’OR.S.A. ferrovie e con il suo Statuto.
I raggruppamenti organizzati dovranno aderire ai rispettivi Sindacati di Settore o, in caso rappresentino nuovi raggruppamenti professionali formare un proprio Sindacato di Settore, entro il 1° Congresso Regionale o Nazionale.
TITOLO II ADESIONI
Art. 7
Possono chiedere di aderire all’OR.S.A. ferrovie, tutti i dipendenti da Società di Trasporto ferroviario, o Sindacati già organizzati, operanti in Società di Infrastrutture ferroviarie, nonché da quelle ad esse collegate, attraverso ritenuta a ruolo.
La Segreteria Generale è competente a decidere in materia di adesione di Sindacati già organizzati quando questi abbiano assolto agli obblighi di cui all’art. 6.
Le adesioni necessitano del preventivo avallo del Sindacato o raggruppamento organizzato che si esplica nell’invio, tramite la Segreteria Regionale dell’OR.S.A. ferrovie, della delega alla Segreteria Generale per l’accredito. La non accettazione della delega va comunicata al richiedente da parte
del settore organizzato, con relativa motivazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Segreteria Generale.
Le modalità di iscrizione all’OR.S.A ferrovie è di norma definita dai CCNL .
Su delibera della Segreteria Generale il Consiglio Generale coopta i Consiglieri Generali in rappresentanza dei raggruppamenti organizzati o Sindacati nelle proporzioni e alle condizioni previste dal presente Statuto.
La Segreteria Generale provvede ad organizzare i soci ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto.
In caso di mancata accettazione, il richiedente può produrre ricorso ai Probiviri Nazionali dell’OR.S.A. - Ferrovie le cui decisioni sono inappellabili.
Art. 8
L’OR.S.A. ferrovie assicura la democrazia interna attraverso l’elezione di tutte le cariche sociali, con voto diretto e segreto.
Il Segretario Generale/Regionale e Segretario Generale/Regionale Aggiunto devono essere di espressione settoriale diversa.
Per l’elezione congiunta dei 2 Membri dell’Esecutivo (Segretario Generale, Segretario Generale Xxxxxxxx) la votazione necessita di una maggioranza dei 2/3. In mancanza della maggioranza dei 2/3 nelle prime 2 votazioni, dalla terza votazione si passa ad elezione con i voti favorevoli del 50% più uno dei votanti.
Fermo restando le prerogative dei singoli settori rispetto alle materie di loro competenza, I Segretari Nazionali/Regionali di settore sono cooptati all’interno dell’Esecutivo e agli stessi possono essere attribuite specifiche deleghe di rappresentanza di OR.S.A. Xxxxxxxx, proposte dal Segretario Generale/Regionale e ratificate dall’ Esecutivo Nazionale / Regionale. Essi coincidono con la carica di responsabile legale del sindacato di settore rappresentato.
In caso di vacanza a qualsiasi titolo della delega è cura del Segretario Generale/Regionale, in accordo con l’Esecutivo, provvedere, eventualmente, alla riassegnazione provvisoria della delega.
Le modalità di elezione saranno previste dal Regolamento allo Statuto
Art. 9
I Collegi dei Sindaci e dei Probiviri sono composti da tre membri effettivi. Xxxxxxx eletti i candidati con il maggior numero di voti e, a parità, il più anziano di età.
Il primo degli eletti ricoprirà l’incarico di Presidente di Collegio.
Le modalità di elezione saranno previste dal Regolamento allo Statuto. Per i subentri si attingerà a partire dal primo dei non eletti.
Art. 10
I delegati al Congresso dell’OR.S.A. ferrovie devono rappresentare l’espressione numerica degli
iscritti a livello nazionale di ogni Sindacato. Essi saranno eletti nelle circoscrizioni Regionali di appartenenza secondo le norme Statutarie di ciascun Sindacato con il coinvolgimento della maggioranza certificata degli iscritti attraverso forme di democrazia diretta e partecipata secondo le modalità previste dagli Statuti /Regolamenti di ciascun Sindacato appartenente in ragione di 1 (uno) delegato ogni 100 (cento) iscritti. I resti saranno distribuiti come previsto dal Regolamento allo Statuto.
Tutti i procedimenti disciplinari devono aver termine prima della proclamazione delle operazioni di apertura del Congresso.
I procedimenti non conclusi per cause di forza maggiore oggettivamente riscontrate si intendono estinti.
Tutte le cariche centrali e periferiche dell’OR.S.A. ferrovie decadono con l’indizione dei relativi Congressi e continuano ad espletare in via ordinaria il proprio mandato fino alla elezione dei nuovi organi.
Art. 11
Ogni socio è organizzato nel Sindacato in relazione alla qualifica o al profilo professionale rivestito. Nel caso di cambio di qualifica o profilo a qualsiasi titolo, l’iscritto va computato nel Sindacato o settore corrispondente.
Per il profilo Professionale di Quadro -che riveste o acquisisce tale qualifica- resta iscritto nel Sindacato di provenienza o, se neo iscritto, confluirà nel Sindacato da esso indicato.
In caso di accertata e definitiva inidoneità al profilo rivestito, il socio dovrà essere organizzato nel Sindacato che rappresenta gli interessi professionali dei profili preposti all’espletamento dell’attività svolta.
Al Socio viene riconosciuta la facoltà di continuare ad essere organizzato nel Sindacato che rappresenta gli interessi professionali del profilo che ancora riveste.
TITOLO III
ORGANI DELL’OR.S.A. FERROVIE
Art. 12
Sono organi dell’OR.S.A. ferrovie:
• il Congresso Nazionale;
• il Consiglio Generale;
• il Consiglio Federativo;
• L’Esecutivo Nazionale;
• il Collegio dei Sindaci;
• il Collegio dei Probiviri.
Sono organi periferici:
• il Congresso Regionale;
• il Direttivo Regionale
• l’Esecutivo Regionale/Compartimentale;
• il Direttivo Provinciale
• il Collegio dei Sindaci
• il Collegio dei Probiviri;
• le Segreterie Provinciali
Art. 13
CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso è il supremo organo deliberativo dell’OR.S.A. ferrovie, si riunisce ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria.
Per la convocazione in sessione straordinaria necessita la richiesta di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Generale, oppure del 50% +1 degli iscritti.
La convocazione ordinaria o straordinaria va data mediante avviso a tutti gli organi di stampa dell’OR.S.A. ferrovie e dei Sindacati ad essa appartenenti, unitamente all’ordine del giorno.
Il Congresso dell’OR.S.A. ferrovie deve essere preceduto dai Congressi dei Sindacati di categoria, che dovranno far pervenire alla presidenza del Congresso Nazionale, prima dell’apertura dei lavori congressuali, le loro piattaforme rivendicative specifiche e le eventuali proposte di modifica allo Statuto.
Il verbale deve contenere l’elezione del Segretario Nazionale/Legale rappresentante del Sindacato di categoria, per la successiva cooptazione all’interno dell’Esecutivo di OR.S.A. Ferrovie La durata temporale ordinaria dell’incarico deve coincidere con quella ordinaria federativa.
In caso di quiescenza/pensionamento/dimissioni del Segretario Nazionale del Sindacato di categoria o di altra causa oggettiva che impedisca il mantenimento delle deleghe prima della scadenza ordinaria dell’incarico, le stesse vengono attribuite al Segretario Generale.
Art. 14
Al Congresso hanno voto deliberativo gli eletti secondo le norme del presente Statuto e i membri del Consiglio Generale in carica.
I membri delegati dalla base, nelle votazioni, esprimono voto 100 (cento) mentre i componenti il Consiglio Generale di cui all’art. 16 esprimono voto 1 (uno), valore nominale.
Le delibere del Congresso sono da ritenersi valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti congressuali dei delegati di base.
Art. 15
Il Congresso esamina l’azione Sindacale degli organi dirigenti uscenti, delibera:
• sulle linee fondamentali della politica sindacale;
• sulle modifiche da apportare allo Statuto dell’OR.S.A. ferrovie con maggioranza qualificata (2/3);
• sulla politica economica gestionale e vaglia il comportamento amministrativo del quadriennio precedente, dettando gli eventuali indirizzi sulla conduzione futura.
Elegge:
• Il Segretario Generale e il Segretario Generale Xxxxxxxx;
• ratifica a maggioranza relativa i Consiglieri Generali individuati con il rapporto di uno ogni 120 (centoventi) iscritti – ripartiti in misura proporzionale agli associati ai Sindacati nelle singole Regioni con il sistema dei maggiori resti, riconoscendo, in aggiunta, un Consigliere a quei Sindacati a cui il metodo di ripartizione non attribuisce alcun consigliere. Tali liste possono essere maggiorate fino ad un massimo del doppio dei Consiglieri spettanti per gli eventuali subentri, individuando per ogni Consigliere il relativo subentro appartenente alla Regione.
I Consiglieri Generali individuati con il criterio di cui sopra verranno inseriti nella lista presentata dal Segretario Nazionale di settore all’apertura del Congresso.
• il Collegio dei Sindaci.
• il Collegio dei Probiviri.
Art. 16
IL CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto:
• dai Consiglieri Generali ratificati dal Congresso Nazionale;
• da 2 componenti dei Comitati Bilaterali Paritetici Nazionali previsti dai CCNL (membri di diritto);
• dai Segretari Regionali (membri di diritto);
• dall’Esecutivo Nazionale (membri di diritto);
• dal Collegio dei Sindaci (membri di diritto);
• dal Collegio dei Probiviri (membri di diritto).
I componenti di Segreteria Generale OR.S.A. e/o OR.S.A. Trasporti se di estrazione OR.S.A. – Ferrovie, sono membri di diritto.
I membri di diritto del Consiglio Generale, qualora fossero eletti alla carica di Consigliere, devono scegliere entro la prima convocazione del Consiglio stesso quale carica mantenere.
Art. 17
Le delibere del Consiglio Generale sono valide quando sono presenti almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.
Le delibere del Consiglio Generale sono prese, di norma, a maggioranza dei presenti.
Nel caso in cui la votazione interessi la sottoscrizione dei CCNL (compresi quelli di grandi imprese a valenza nazionale), i Consiglieri Generali, avranno voto 120 mentre i membri di diritto esprimeranno voto 1.
Art. 18
Il Consiglio Generale, si riunisce almeno una volta l’anno e ha il compito di:
• definire, coerentemente con le linee congressuali, l’indirizzo di massima dell’attività sindacale ed organizzativa;
• approvare entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto finanziario per cassa, accompagnato dalla relazione dell’organo di controllo amministrativo;
• decidere sulla destinazione dei beni mobili ed immobili di propria pertinenza e sulla distribuzione delle quote sindacali di propria spettanza sia a livello centrale che periferico con maggioranza qualificata (2/3);
• decidere in mancanza di unanimità dell’Esecutivo Nazionale, sulla sottoscrizione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, compresi quelli di grandi imprese a valenza nazionale, attraverso il voto a maggioranza qualificata dei 4/5, così come previsto dal precedente art. 17 al terzo capoverso, fatto salvo quanto previsto all’ultimo capoverso dell’art. 20 del presente Statuto. In assenza del raggiungimento del quorum di 4/5 necessario ad assumere la decisione, il Consiglio Generale può decidere, a maggioranza semplice, l’indizione del referendum tra tutti gli iscritti all’Orsa Ferrovie;
• esaminare ed approvare i documenti rivendicativi generali e particolari;
• approvare il Regolamento Interno ed Amministrativo, nei quali sono contenuti i capitoli di spesa rispetto alle risorse assegnate;
• approvare i Regolamenti dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri;
• Esaminare l’andamento della rappresentatività di OR.S.A. Ferrovie con particolare riferimento agli indicatori generali, regionali, di settore e delle professionalità, proponendo eventualmente al Consiglio Generale le azioni necessarie al riequilibrio degli indicatori, quali, in ordine di priorità: attività di formazione degli attivisti sindacali; azioni/vertenze specifiche di promozione dell’attività sindacale; rimodulazione organizzativa del presidio; deliberare eventuali supporti sindacali all’azione della Regione/Compartimento federativo e/o di Settore nazionale e regionale/Compartimentale, al fine di risolvere le inefficienze rappresentative riscontrate, nell’ambito delle competenze definite all’articolo 4 del presente Statuto.
Art. 19
Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione dell’Esecutivo Nazionale o su richiesta del 50% + 1 dei Consiglieri Generali.
Ha facoltà di:
• sfiduciare il Segretario Generale e/o il Segretario Generale Xxxxxxxx con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri Generali. La mozione di sfiducia deve essere proposta, all’apertura dei lavori, da almeno 1/3 dei Consiglieri Generali;
• sostituire il Segretario Generale Xxxxxxxx in caso di dimissioni volontarie o di fatto. In questo caso, procederà, non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla sua sostituzione.
In caso di dimissioni o sfiducia (volontarie o di fatto) del Segretario Generale, la sostituzione dello stesso avverrà in un Congresso Nazionale Straordinario con le modalità previste dal Regolamento.
Art. 20
Il subentro, per dimissioni, decadenza, o passaggio ad altro settore, di un Consigliere eletto ratificato dal Congresso avverrà con il subentro individuato così come specificato all’art. 15.
Nei casi di esaurimento del subentro il nuovo Consigliere verrà indicato dal Segretario nazionale di settore attingendo dalla lista ratificata dal Congresso.
Un Consigliere decade quando per due volte senza giustificato motivo, dopo il Congresso che lo ha
eletto, non partecipa alle riunioni del Consiglio Generale.
Nelle riunioni del Consiglio Generale solo i Segretari Regionali e i Segretari Nazionali di settore possono delegare i rispettivi Aggiunti o Vice a partecipare, in loro vece.
I Componenti il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri hanno diritto di voto sulle specifiche materie di competenza.
Art. 21
IL CONSIGLIO FEDERATIVO
Il Consiglio Federativo è così composto:
• dall’Esecutivo Nazionale;
• dai Segretari Regionali/Xxxx.xx federativi.
Esso è presieduto dal Segretario Generale.
Art. 22
Il Consiglio Federativo è il massimo Organo in materia di politica del territorio e del trasporto ferroviario ad esso collegato.
E’ l’organo tecnico-deliberativo che, nel rispetto degli indirizzi tracciati dal Congresso Nazionale e delle direttive fissate dal Consiglio Generale, è competente a:
• approvare il preventivo finanziario nel rispetto dell’art. 18 del presente statuto;
• studiare l’organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell’OR.S.A. ferrovie e proporre le eventuali modifiche;
• ratificare decisioni indifferibili adottate dall’Esecutivo Nazionale;
• nominare i Commissari delle Segreterie Regionali e Provinciali;
• dibattere e decidere sulle problematiche delle Regioni;
• si riunisce, di norma, ogni due mesi, su convocazione dell’Esecutivo Nazionale, o ogni qualvolta lo stessa lo richieda. Oppure in via straordinaria, su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi componenti;
• decide sulla ripartizione tra centro e periferia della quota – delega di pertinenza della Federazione;
• approvare le convenzioni con Enti Patronali e Xxxxxxx su proposta dell’Esecutivo; Delibera a maggioranza semplice.
In caso di necessità l’organo può riunirsi e deliberare anche in modalità video conferenza.
Art. 23
ESECUTIVO NAZIONALE
E’ l’organo che dà attuazione alle delibere di OR.S.A. Ferrovie. È composto da:
▪ Il Segretario Generale;
▪ Il Segretario Generale Xxxxxxxx;
▪ I Segretari Nazionali dei Settori appartenenti a OR.S.A. Ferrovie.
Analizza le problematiche contrattuali e gli aspetti generali del rapporto di lavoro.
Predispone i documenti rivendicativi - organizzativi da sottoporre all’approvazione della Segreteria Generale.
Ratifica, su proposta del Segretario Generale, la nomina del Cassiere Nazionale OR.S.A. Ferrovie. Propone al Consiglio Federativo le convenzioni con gli Enti Patronali e Fiscali per il servizio ai soci.
E’presieduto dal Segretario Generale che ne coordina l’attività sindacale. L’Esecutivo Nazionale:
✓ da mandato al Segretario Generale per la sottoscrizione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dei Contratti Aziendali di grandi Imprese a valenza Nazionale con voto unanime; In assenza dell’unanimità il parere passa alla decisione del Consiglio Generale OR.S.A. Xxxxxxxx, secondo le modalità previste all’art.18 del presente Statuto e dal suo Regolamento;
✓ nel caso di accordi che interessino un singolo settore, per la sottoscrizione necessita il loro assenso;
✓ Per la sottoscrizione di accordi che interessino più di un settore, occorre invece l’assenso della maggioranza dei settori interessati, purché esprimano complessivamente almeno i 2/3 degli associati coinvolti;
✓ acquisito il parere delle Segreterie Regionali interessate sottoscrive o autorizza la sottoscrizione di contratti aziendali per le imprese che operano in ambito regionale e/o interregionale;
✓ predispone le bozze di Regolamento allo Statuto, Amministrativo, del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri per l’approvazione al Consiglio Generale;
✓ decide a maggioranza qualificata (2/3), l’indizione di scioperi generali;
✓ approva a maggioranza qualificata (2/3) dei settori interessati, l’indizione di scioperi intersettoriali per aziende/ società in ambito nazionale;
✓ Esamina l’andamento della rappresentatività di OR.S.A. Ferrovie con particolare riferimento agli indicatori generali, regionali, di settore e delle professionalità, proponendo eventualmente al Consiglio Generale le azioni necessarie al riequilibrio degli indicatori, quali, in ordine di priorità: attività di formazione degli attivisti sindacali; azioni/vertenze specifiche di promozione dell’attività sindacale; rimodulazione organizzativa del presidio; delibera eventuali supporti sindacali all’azione della Regione/Compartimento federativo e/o di Settore nazionale e regionale/Compartimentale, al fine di risolvere le inefficienze rappresentative riscontrate, nell’ambito delle competenze definite all’articolo 4 del presente Statuto;
✓ su proposta del Segretario Generale, accompagnata da parere motivato, delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti l’attribuzione della delega e la revoca della stessa. Il voto dei Segretari nazionali di settore viene calcolato proporzionalmente in relazione alla rappresentanza reale degli associati. In tal senso si fa riferimento agli ultimi dati mensili comunicati dall’Esecutivo nazionale.
L’Esecutivo, per lo svolgimento della attività, potrà auto-organizzarsi, prevedendo, ove lo ritenga opportuno, apposite strutture tecniche. Predisporrà la bozza di Regolamento Interno da proporre all’approvazione del Consiglio Generale.
Fermo restando le modalità di sottoscrizione degli accordi, così come definite ai precedenti commi, i mandati, assunti nei contesti federativi secondo quanto previsto dal presente Statuto, vanno assolti e attuati dal Membro delegato. In caso di trattative particolarmente complesse il componente delegato ha la facoltà di chiedere il sostegno e il supporto del Segretario Generale o dell’Aggiunto che in tali casi sottoscriveranno gli accordi.
In caso di necessità l’organo può riunirsi e deliberare anche in modalità video conferenza.
Art. 24
Il Segretario Generale
• è il rappresentante legale dell’OR.S.A. ferrovie a tutti gli effetti di legge;
• rappresenta, o delega i componenti dell’Esecutivo, l’OR.S.A. ferrovie nelle trattative. Cura i rapporti con le istituzioni unitamente ai membri dell’Esecutivo, per le questioni inerenti il servizio ferroviario;
• è responsabile dei fondi dell’OR.S.A. ferrovie, la cui cura è affidata ad un cassiere Nazionale;
• sottoscrive, - o ne autorizza la sottoscrizione -, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e gli accordi nazionali, cosi come normato all'art.23;
• può accendere mutui passivi o prestiti presso banche qualora fosse necessario, previa autorizzazione del Consiglio Generale;
• può assumere personale alle dipendenze dell’organizzazione, previa delibera dell’Esecutivo;
• proclama o delega alla proclamazione scioperi generali e di settore deliberati dagli organi federativi e/o settoriali previsti dai rispettivi Statuti, nel rispetto delle norme stabilite dall’art. 23 e da quelle sull’esercizio del diritto di sciopero;
• proclama e da corso alle richieste di sciopero categoriale dei Sindacati appartenenti, purché non in conflitto con le decisioni assunte collegialmente dagli organi federativi di cui all’art. 23 del presente Statuto;
• ha competenza dei rapporti con le istituzioni e ne relaziona L’Esecutivo, per le questioni inerenti il servizio ferroviario;
• Propone i nominativi del Cassiere e degli addetti di Segreteria all’Esecutivo, che ratifica.
Il Segretario generale presiede e coordina l’azione dell’Esecutivo.
Art. 25
Il Segretario Generale Xxxxxxxx sostituisce il Segretario Generale nelle specifiche competenze, quando questo ne sia impedito per qualsiasi ragione, assicurando la continuità nella conduzione.
E’ specifica competenza del Segretario Generale Xxxxxxxx lo studio dei problemi rivendicativi generali e cura anche la soluzione dei problemi sociali associati a rivendicazioni sindacali.
Per la soluzione di questi problemi e per i relativi studi da proporre agli organi statutari si avvarrà della collaborazione dell’Esecutivo.
Il Segretario Generale Xxxxxxxx cura in accordo con l’Esecutivo, tutte le vertenze di carattere giudiziario interessanti la categoria.
Art. 26
ORGANI PERIFERICI
CONGRESSO REGIONALE
Il Congresso Regionale/Compartimentale è il massimo organo deliberante della Regione o del Compartimento e si svolge in precedenza a quello Nazionale.
Esamina la situazione sindacale del territorio di competenza e delinea la linea politico-sindacale relativa.
Formula proposte di politica sindacale da dibattere nel Congresso Nazionale.
Con l’indizione del Congresso Regionale/Compartimentale, tutte le cariche sindacali regionali e provinciali di giurisdizione decadono e continuano ad espletare in via ordinaria, i rispettivi mandati, fino alla elezione da parte dei rispettivi Organi.
Il Congresso Regionale/Compartimentale è composto dai delegati eletti in proporzione agli iscritti di ciascun Sindacato presente nel territorio di giurisdizione, in ragione di:
• 1 (un delegato ogni 20 (venti) iscritti o frazioni di venti, nelle Regioni aventi fino a 500 (cinquecento) associati;
• 1 (un delegato ogni 30 (trenta) iscritti o frazioni di trenta, nelle Regioni fino a 1000 (mille) associati;
• 1 (un delegato ogni 40 (quaranta) iscritti o frazioni di quaranta, nelle Regioni aventi fino a 2000 (duemila) associati;
• 1 (un delegato per ogni 60 (sessanta) iscritti o frazioni di sessanta, nelle Regioni aventi più di 2000 (duemila) associati.
Ripartiti tra i Sindacati presenti nel Compartimento/Regione con il criterio proporzionale e il sistema dei maggiori resti.
Partecipano con voto 1 (uno) i membri del Direttivo Regionale uscente e le R.S.U. nelle circoscrizioni di competenza, purché iscritti all’OR.S.A. settore ferroviario.
Esso elegge:
a) I 2 Membri dell’Esecutivo Regionale/Compartimentale con le modalità previste per l’elezione dell’Esecutivo Nazionale all’art. 8 del presente Statuto.
b) a maggioranza relativa:
- Il Collegio dei Probiviri Regionale/Comp.le con le stesse modalità del Collegio Nazionale che ha giurisdizione su tutte le strutture ed i soci che operano nel territorio di propria competenza;
- Il Collegio dei Sindaci Regionale/Comp.le con le stesse modalità del Collegio Nazionale.
Il Segretario Regionale e Segretario Regionale Aggiunto devono essere di espressione settoriale diversa.
Le modalità di elezione saranno previste dal Regolamento allo Statuto.
Art. 27
IL DIRETTIVO REGIONALE/Compartimentale
è l’organo competente a decidere su tutti i problemi di natura sindacale, nel rispetto delle linee tracciate dal Congresso regionale dell’OR.S.A. Ferrovie.
Esso è composto da:
• dall’Esecutivo Regionale/Compartimentale
• dai Segretari Provinciali, regolarmente accreditati presso la Segreteria Generale;
• dai membri del Consiglio Generale residenti nella Regione;
• dal Segretario della Confederazione OR.S.A (Nazionale/Regionale) e/o della Segreteria Orsa Trasporti (Nazionale/Regionale) se di estrazione OR.S.A. Ferrovie della Regione, senza diritto di voto;
È presieduto dal Segretario Regionale/Compartimentale.
Alle riunioni del Direttivo Regionale/Compartimentale partecipano con voto consultivo i Presidenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri Regionali/Xxxx.xx.
E’ convocato dal Segretario Regionale/Compartimentale e si riunisce almeno due volte l’anno per discutere e deliberare su problemi di politica sindacale riguardante il territorio di giurisdizione.
Approva il rendiconto annuale ed il preventivo di spesa.
Delibera sulla proposta di istituzione di nuove Segreterie Provinciali, che si rendessero necessarie per il decentramento dell’attività sindacale, con maggioranza dei 2/3.
In caso di necessità l’organo può riunirsi e deliberare anche in modalità video conferenza.
Art. 28
Le delibere del Direttivo Regionale/Compartimentale, sono valide quando sono presenti i 2/3 degli aventi diritto di voto e con voto favorevole del 50% + 1 dei votanti rispetto alla proposta unanime del Segretario Regionale e del Segretario Aggiunto.
Nelle riunioni di Direttivo Regionale/Compartimentale è ammessa delega solo ai Segretari Regionali dei Sindacati o raggruppamenti organizzati ai rispettivi Aggiunti e ai Segretari Provinciali per i loro Aggiunti.
Ha facoltà di:
• sfiduciare il Segretario Regionale/Compartimentale e/o il Segretario Regionale/Compartimentale Aggiunto con maggioranza dei 2/3 dei componenti del Direttivo Regionale. La mozione di sfiducia deve essere proposta, all’apertura dei lavori, da almeno un terzo dei suoi Componenti;
• sostituire il Segretario Regionale/Compartimentale Aggiunto in caso di dimissioni volontarie o di fatto e sfiducia. In questo caso, procederà, non oltre i 90 (novanta) giorni successivi, alla sostituzione di tale membro con le maggioranze previste dal presente Statuto;
• In caso di dimissioni, volontarie, di fatto o sfiducia del Segretario Regionale/Compartimentale, la sostituzione dello stesso avverrà in un Congresso Compartimentale Straordinario con le modalità previste dal Regolamento.
Art. 29
Esecutivo Regionale/Compartimentale
è composto da:
■ Il Segretario Regionale
■ Il Segretario Regionale Aggiunto
■ I Segretari Regionali/Compartimentali di settore.
L’esecutivo regionale su proposta del Segretario regionale accompagnata da parere motivato delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti l’attribuzione della delega e la revoca della stessa. Il voto dei Segretari regionali di settore viene calcolato proporzionalmente in relazione alla rappresentanza reale degli associati. In tal senso si fa riferimento agli ultimi dati mensili comunicati dall’Esecutivo nazionale.
Analizza le problematiche contrattuali che interessano il territorio e predispone i documenti rivendicativi – organizzativi da sottoporre all’approvazione del Direttivo Regionale.
Valuta gli eventuali ricorsi di carattere legale sotto gli aspetti sindacali ed economici.
L’Esecutivo Regionale delibera ai 4/5 rispetto alla rappresentanza reale dei vari settori, in tal senso si fa riferimento ai dati mensili comunicati dalla Segreteria Generale.
Ratifica, su proposta del Segretario Regionale, la nomina del Cassiere Regionale OR.S.A. Ferrovie.
Fermo restando le modalità di sottoscrizione degli accordi così come definite ai precedenti commi, i mandati, assunti nei contesti federativi secondo quanto previsto dal presente Statuto, vanno assolti e attuati dal Membro delegato. In caso di trattative particolarmente complesse il componente delegato ha la facoltà di chiedere il sostegno e il supporto del Segretario Regionale o dell’Aggiunto che in tali casi sottoscriveranno gli accordi.
In caso di vacanza a qualsiasi titolo della delega è cura del Segretario Regionale, in accordo con l’Esecutivo, provvedere alla riassegnazione provvisoria della delega.
In caso di necessità l’organo può riunirsi e deliberare anche in modalità video conferenza.
Art. 30
Il Segretario Regionale/Comp.le è il legale rappresentante dell’OR.S.A. ferrovie nel territorio di competenza.
Rappresenta l’OR.S.A. ferrovie nelle trattative territoriali di competenza. Può delegare tale attribuzione ad un altro Membro dell’Esecutivo Regionale/Compartimentale, così come previsto dal presente statuto.
Proclama - o autorizza la proclamazione – di scioperi generali regionali e di settore deliberati dagli organi federativi e/o settoriali previsti dai rispettivi Statuti, nel rispetto delle norme sull’esercizio del diritto di sciopero e di quanto previsto dagli articoli 6 e 23 del presente Statuto.
Sottoscrive, sentito l’Esecutivo Regionale/Compartimentale - che ne autorizza la sottoscrizione - gli
accordi territoriali. Per le materie specifiche è necessario l’assenso del Responsabile Regionale del settore interessato.
Il Segretario Regionale Aggiunto sostituisce il Segretario Regionale in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
Art. 31
Al finanziamento delle Segreterie Regionali/Compartimentale provvede la Segreteria Generale secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento Amministrativo.
Il preventivo di spesa deve essere predisposto, dal Cassiere Regionale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento ed essere sottoposto all’approvazione del Direttivo.
Art. 32
Il Direttivo Provinciale dell’OR.S.A. ferrovie è il massimo organo decisionale nell’ambito della provincia.
Esso è composto:
• dalla Segreteria Provinciale;
• dai Segretari Provinciali dei sindacati o raggruppamenti organizzati presenti nella provincia.
Il Direttivo Provinciale è presieduto dal Segretario Provinciale.
In caso di necessità l’organo può riunirsi e deliberare anche in modalità video conferenza.
Art. 33
La Segreteria Provinciale è cosi composta:
■ dal Segretario Provinciale;
■ dal Segretario Provinciale Aggiunto;
■ da tre membri di Segreteria provinciale.
Il Segretario Provinciale Federativo è il legale rappresentante dell’OR.S.A. ferrovie nella provincia.
Il Segretario Provinciale Aggiunto sostituisce il Segretario Provinciale in caso di assenza o di impedimento di questi.
Per i tre membri di Segreteria Provinciale e per le figure di apparato (organizzazione, Stampa, Amministrazione, Tecnici di Segreteria) si dovrà pervenire all’individuazione di specifiche competenze.
TITOLO IV
ORGANI di CONTROLLO AMMINISTRATIVO e DISCIPLINARE
Art. 34
IL COLLEGIO DEI SINDACI
E' l'organismo di controllo amministrativo dell'OR.S.A Ferrovie.
E' composto dai tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale.
I membri supplenti , anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi in base ai maggiori voti ottenuti in caso di dimissioni o decadenza di questi ultimi.
Il Presidente del Collegio sarà il primo degli eletti in ordine di preferenze alla votazione congressuale, in caso di dimissioni o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze. il Presidente convoca e presiede le riunioni alle quali partecipano solo i membri effettivi. Le delibere sono prese a maggioranza.
I membri in carica partecipano di diritto ai lavori del Consiglio Generale senza diritto di voto.
Il Regolamento di funzionamento dell'Organismo è approntato dall’Esecutivo Nazionale e approvato con delibera dal Consiglio Generale, cosi come previsto all’art.18.
I membri in carica del Collegio dei Sindaci, non possono rivestire lo stesso incarico ne altre cariche all'interno dell'OR.S.A Ferrovie, né rivestire lo stesso incarico all'interno del Settore di Provenienza.
ART. 35
Collegio dei Probiviri
’
E l'organismo di disciplina interna a garanzia del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni di
OR.S.A. Ferrovie.
E' composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale.
I membri supplenti, anche questi eletti dal Congresso Nazionale, subentrano ai membri effettivi, seguendo l’ordine dei maggiori voti ottenuti, in caso di decadenza o dimissioni di questi ultimi.
Il Presidente del collegio sarà il primo degli eletti in ordine di preferenze alla votazione congressuale, in caso di dimissioni o decadenza, vi subentrerà il secondo in ordine di preferenze.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni. Le delibere sono prese a maggioranza.
Il Collegio è anche l’organo di appello per le decisioni adottate dai collegi dei Probiviri dei Sindacati appartenenti e di quelli Regionali di OR.S.A. Ferrovie.
Il regolamento di funzionamento dell'Organismo è predisposto dall’Esecutivo Nazionale e
approvato con delibera dal Consiglio generale, cosi come previsto all’art.18.
I membri del Collegio dei Probiviri, non possono rivestire lo stesso incarico né altre cariche all'interno dell'OR.S.A Ferrovie , né rivestire lo stesso incarico all'interno del Sindacato di provenienza.
TITOLO V STAMPA
Art. 36
OR.S.A. Xxxxxxxx promuove la sua politica sindacale attraverso propri o locati canali multimediali con delibera dell’Esecutivo Nazionale.
Può avvalersi di esperti di comunicazione e marketing a cui affidare la promozione delle attività svolte dal Sindacato.
Può acquistare spazi di promozione delle attività svolte dal sindacato o ricevere contributi economici a favore della promozione della propria attività sindacale.
Art. 37
AMMINISTRAZIONE
La ripartizione delle entrate da deleghe degli iscritti di OR.S.A. Ferrovie è così articolata:
- 10 % degli introiti è destinato al finanziamento di un fondo comune nazionale per finalità di tutela dell’Organizzazione, di mantenimento e espansione del patrimonio di OR.S.A. Ferrovie.
Il restante 90 % degli introiti, al netto dei contributi a OR.S.A. Trasporti e Confederazione, è così ripartito:
- 38% degli introiti è destinato al finanziamento delle attività federative di OR.S.A. Ferrovie;
- 62% degli introiti è destinato al finanziamento delle attività dei settori o raggruppamenti di OR.S.A. Ferrovie, incluse le attività di profilo federativo disimpegnate dai loro responsabili/delegati.
Il Cassiere Nazionale provvederà, in applicazione del Regolamento Amministrativo, al finanziamento:
• delle strutture federative centrali e periferiche;
• delle categorie.
Il Cassiere dovrà predisporre:
• il rendiconto finanziario per cassa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale;
• schema di preventivo finanziario da far discutere all’Esecutivo Nazionale, e sottoposto alla successiva approvazione del Consiglio Federativo.
Al rendiconto finanziario deve essere allegata la relazione del Collegio dei Sindaci.
Art. 38
L’OR.S.A. ferrovie può essere sciolta con il consenso dei 4/5 dei voti del Congresso Nazionale. In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l’impiego delle risorse finanziarie dell’OR.S.A. ferrovie.
Art. 39
Al presente Statuto allegato il Regolamento che ne è parte integrante.