ACCORDO SINDACALE
ACCORDO SINDACALE
ACCORDO SINDACALE CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DI TALUNI ISTITUTI GIURIDICI ED ECONOMICI VIGENTI IN AGCM E
L’APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 870, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2020, N. 178
La Delegazione Trattante dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, costituita ai sensi e per gli effetti della delibera n. 113/01/CONS, e composta da Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx;
e
Le Organizzazioni Sindacali FALBI CONFSAL, SIBC FISAV, FISAC CGIL, FIRST CISL, e UILCA UIL rispettivamente rappresentate da Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx;
VISTO l’articolo 2, comma 28, della legge n. 481/1995, che, limita l’autonomia regolamentare dell’Agcom, vincolandola a definire il trattamento giuridico ed economico del proprio personale in base ai criteri fissati nel contratto collettivo in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative;
VISTO l’art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che assegna alla competenza dell’Autorità, tra le altre, la materia dell’organizzazione, del funzionamento, nonché del trattamento giuridico ed economico del proprio personale;
VISTO l’art. 1 comma 870 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che consente alle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di finanziare nell’ambito della contrattazione integrativa i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro con le risorse non utilizzate nel corso del 2020 per il lavoro straordinario, nonché con i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio;
CONSIDERATO che nel corso del 2020 circa il 70% del personale ha prestato servizio in modalità di lavoro agile in deroga e che tale istituto non contempla l’erogazione di buoni pasto e, relativamente al personale operativo ed esecutivo, il riconoscimento di straordinari;
TENUTO CONTO dei risparmi conseguiti nel 2020 dall’amministrazione per buoni pasto non erogati, pari a circa euro 175.000,00, e per straordinari non concessi, pari a circa euro 230.000,00;
RITENUTO che nell’ambito della propria autonomia in materia di organizzazione, funzionamento e trattamento economico, l’Autorità possa adottare misure in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 870 della legga 30 dicembre 2020, n. 178;
RITENUTO, al fine di garantire una distribuzione meritocratica di tali risparmi e di impiegare gli stessi nell’ambito dei meccanismi analoghi a quelli previsti per il premio annuale individuale, come risultante dall’accordo sindacale del 28 dicembre 2015 e dall’accordo del 31 maggio 2016;
RITENUTO, in particolare, di incrementare il premio annuale individuale per l’anno 2020 relativo a tutti i dipendenti della quota di risparmi relativa ai buoni pasto, senza l’applicazione di
parametri di ripartizione tra le qualifiche, e di istituire, con la quota relativa agli straordinari, un premio specifico per i soli dipendenti con qualifica operativa ed esecutiva, da erogarsi con modalità analoghe a quelle previste dell’accordo sindacale del 28 dicembre 2015 come integrato dall’accordo del 31 maggio 2016;
VISTO l’art.1, comma 19 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che dispone che l’Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e, per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l’indennità prevista dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, art. 9, comma l, che prevede che l’Autorità può avvalersi di un contingente di 15 persone in posizione di comando con imputazione all’Autorità del solo trattamento accessorio;
VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante “Approvazione dei Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
VISTO l’art. 50 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale di questa Autorità, che prevede “ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici o al personale comunque distaccato presso l’Autorità è corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale; qualora detto trattamento economico risulti inferiore a quello dei dipendenti di ruolo che esercitino identiche funzioni è corrisposta una ulteriore indennità perequativa”
VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 48 e 49 (di seguito commi 48 e 49) che ha disposto il divieto per le Autorità amministrative indipendenti di erogare al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli;
CONSIDERATO che, a seguito dell’entrata in vigore delle predette disposizioni normative, ed avuto riguardo al parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato, in merito agli ambiti di applicazione della medesima norma, l’Autorità, nell’esercizio dell’autonomia contabile e finanziaria che la contraddistingue, ha deciso di applicare il divieto contenuto nei commi 48 e 49 dell’art. 4, della citata legge di stabilità, a tutte le indennità aggiuntive, a qualunque titolo, corrisposte al personale in posizione di comando, finalizzate ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale di ruolo;
CONSIDERATO che l’AGCM nella seduta di Consiglio del 31 marzo 2016, al fine di garantire al personale in servizio, proveniente da altre amministrazioni, a qualunque titolo, una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 3 e 36 della Costituzione, ha riconosciuto al suddetto personale un trattamento economico accessorio disciplinandone, nel medesimo provvedimento, modalità e termini di erogazione;
CONSIDERATA l’esigenza di evitare discriminazioni tra personale in posizione di comando che svolge le medesime mansioni in Autorità, nonché di individuare un criterio oggettivo per armonizzare le diverse situazioni di detto personale e per assicurare che la misura del trattamento accessorio allo stesso erogato sia il più possibile corrispondente a quello percepito dal personale di ruolo che svolge le medesime mansioni, nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
RITENUTO di individuare, quale criterio equo, non discriminatorio e oggettivo per l’assunzione del parametro retributivo di riferimento da assumere per la corresponsione del trattamento accessorio, l’attribuzione di un livello per ogni anno di servizio prestato presso istituzioni pubbliche nella qualifica corrispondente a quella da ricoprire o ricoperta in Autorità, in analogia a quanto avviene per il personale assunto a tempo determinato il cui trattamento economico, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Regolamento del Personale dell’Autorità, è determinato "in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute, e con riferimento a personale di ruolo che svolge funzioni analoghe";
RITENUTO, altresì, di applicare al personale in comando le medesime indennità riconosciute per il personale dell’Autorità, assoggettandole, pertanto, in via equitativa, al taglio di cui all’art. 22, comma 5 del d.l. 90/2014;
RITENUTO, invece, che per le indennità accessorie riconosciute unicamente al personale in comando non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato art. 22, comma 5 del d.l. 90/2014;
RITENUTO che, per il personale comandato con funzioni dirigenziali, restano fermi i limiti di cui all’art. 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
AVUTO RIGUARDO all’Accordo sindacale sottoscritto con le XX.XX., il 28 dicembre 2015, nel quale espressamente è prevista la volontà delle parti di rideterminare la struttura stipendiale del personale dell’Autorità, “… nell’ottica di un progressivo riallineamento alla struttura retributiva vigente presso l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, quale riferimento di legge…”.
RILEVATO che tra le indennità accessorie ricomprese nel trattamento economico dell’AGCM è inclusa l’Indennità di laurea, riconosciuta al personale della carriera operativa, di ruolo e con contratto a tempo determinato, in possesso del titolo di laurea almeno triennale;
RAVVISATO pertanto, di dover armonizzare le previsioni regolamentari dell’Autorità, relative al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale in servizio, proveniente da altre amministrazioni, a qualunque titolo, a quelle adottate dall’AGCM;
RITENUTO, altresì, opportuno di riconoscere al personale con qualifica operativa in possesso del titolo di laurea almeno triennale l’Indennità di xxxxx nelle medesime modalità previste dall’AGCM;
RITENUTO, per le suesposte motivazioni di procedere alla modifica dell’art. 50 del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, recante “Disciplina economica e destinazione del personale distaccato”, con previsioni regolamentari volte a definire il trattamento economico accessorio da riconoscere al personale in servizio, a qualunque titolo, proveniente da altre amministrazioni, in linea con le disposizioni adottate in AGCM, senza che tale trattamento costituisca in alcun modo una perequazione rispetto al personale di ruolo dell’Autorità;
RITENUTO, altresì, di dover integrare l’art. 39, del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, recante “Trattamento economico del personale operativo”, introducendo l’Indennità di laurea per il personale con qualifica di operativo in possesso del titolo di laurea almeno triennale;
VISTO l’accordo sindacale del 21 febbraio 2019, recepito con la Delibera n. 93/19/CONS, con il quale da ultimo è stata modificata la disciplina delle anticipazioni dell’indennità di fine servizio per tener conto della analoga disciplina adottata da AGCM nei propri accordi dell’11 dicembre 2017;
RITENUTO che i dipendenti transitati nei ruoli di Agcom a seguito di mobilità abbiano diritto ad un unico trattamento a fine carriera calcolato come somma, pro quota, dei diversi regimi applicati delle amministrazioni di applicazione;
RAVVISATA la necessità di definire in maniera specifica regole di anticipazione del trattamento di fine carriera al fine di consentire ai predetti dipendenti l’accesso, in forma di anticipazione, ai trattamenti di fine servizio non gestiti da Agcom e maturati presso altra amministrazione;
CONSIDERATO che in alcuni casi i trattamenti di fine servizio dei dipendenti di cui trattasi sono già stati trasferiti sul conto di Agcom;
RITENUTO che, a partire dalla data di immissione in ruolo in Agcom, la medesima Autorità ha aperto, per i dipendenti in questione, le relative posizioni per l’erogazione dell’indennità di fine rapporto, e che per tali dipendenti non debba essere corrisposta alcuna rivalutazione delle cifre maturate presso le amministrazioni di provenienza, anche nei casi in cui le relative quote siano già state trasferite in Agcom, fatto salvo il riconoscimento dei meri interessi di legge, maturati dalla data di ricezione delle suddette somme presso l’Autorità;
VISTO, in particolare, l’art. 4 dell’accordo sindacale AGCM dell’11 dicembre 2017 nella parte in cui, in analogia a quanto previsto da Banca d’Italia, ha previsto il pagamento del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di fine servizio in un’unica soluzione, da erogare entro 60 giorni dalla cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta;
RITENUTO, in base a quanto previsto all’art. 1, comma 28, della legge 481/95, di poter adeguare il trattamento giuridico ed economico dell’Agcom alle previsioni vigenti nel contratto collettivo di lavoro in vigore per l’AGCM anche in deroga a quanto previsto all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 circa il pagamento rateale del T.F.R. e dell’I.F.R. all’atto della cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premio annuale individuale)
1. Per l’anno 2020, è istituito un premio accessorio di rendimento corrispondente ai risparmi maturati sui buoni pasto, di importo pari a euro 175.000,00, al lordo del taglio del 20% di cui all’art. 22, comma 5 del d.l. n. 90/2014. Il premio è attribuito a tutti i dipendenti sulla base della valutazione 2020 e dei meccanismi di ripartizione previsti dall’accordo sindacale del 28 dicembre 2015 e dall’accordo del 31 maggio 2016, con l’esclusione di coefficienti di ripartizione tra le qualifiche.
2. Per l’anno 2020, è istituito un premio accessorio di rendimento per il solo personale con qualifica di operativo ed esecutivo, del valore complessivo, al lordo del taglio del 20% di cui all’art. 22, comma 5, del d.l. n. 90/2014, pari a euro 230.000,00. Detto premio è distribuito sulla base della valutazione 2020 e delle regole di ripartizione previste dall’accordo sindacale del 28 dicembre 2015 come integrato dall’accordo del 31 maggio 2016, applicate al solo personale delle predette qualifiche.
Art. 2
(Modifica degli artt. 39 e 50 del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale)
1. L’art. 39, comma 1, del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità è integrato con la seguente lettera:
“d) Indennità di laurea;”
All’art. 39, del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità è aggiunto il seguente comma:
“4. L’Indennità di laurea è corrisposta al personale della carriera operativa ed esecutiva, in possesso di un diploma di laurea almeno triennale, con le medesime modalità ed importi fissati di anno in anno per i dipendenti di AGCM.”
2. L’art. 50 del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità è sostituito come di seguito:
“1. Ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici o al personale comunque distaccato presso l’Autorità è corrisposto un trattamento economico accessorio nei termini e secondo le modalità disciplinate nei successivi commi.
2. La qualifica di riferimento da assumere per la corresponsione del trattamento accessorio al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione è identificata seguendo la classificazione delle categorie del personale previste dal Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, mentre il parametro retributivo di riferimento è individuato, partendo dal livello iniziale previsto per l’inquadramento dei dirigenti, dei funzionari, degli operativi e degli esecutivi con l’attribuzione di un livello per ogni anno di servizio prestato presso istituzioni pubbliche nella qualifica corrispondente a quella da ricoprire o ricoperta in Autorità. A questi limitati fini, l’anno intero può essere computato dopo 6 mesi e un giorno di attività lavorativa. Il parametro retributivo di riferimento stipendiale per la corresponsione delle voci accessorie è aggiornato annualmente in ragione di un livello stipendiale all’anno.
3. Al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione in servizio presso l’Autorità, in ragione della qualifica e degli incarichi attribuiti in Agcom, spettano le seguenti voci accessorie:
- Indennità di amministrazione, ove prevista dall’amministrazione di appartenenza;
- Indennità di residenza parte fissa-conviventi;
- Premio Annuale Individuale;
- Straordinario;
- Indennità di cassa;
- Indennità di turno;
- Indennità di funzione;
- Indennità di laurea.
4. Con particolare riguardo ai compensi da erogare da parte dell’amministrazione di appartenenza e dell’Autorità, si tiene conto del principio di carattere generale che esclude la doppia remunerazione di prestazioni aventi la medesima natura.
5. Le competenze lorde da corrispondere quali indennità accessoria di appartenenza sono definite sulla base delle voci del trattamento economico in godimento e di quelle sospese a seguito del comando presso l’Autorità, comunicate annualmente dalle amministrazioni di appartenenza.
6. Al personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione in servizio presso l’Autorità spetta altresì la voce accessoria "indennità accessoria di maggiori responsabilità", finalizzata a remunerare la maggiore complessità e la più elevata qualità del lavoro svolto in Autorità rispetto a quello espletato presso le amministrazioni di appartenenza e corrisposta in ragione dei risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi assegnati. L’indennità è erogata con acconti mensili calcolati in ragione di 1/12 dell’importo della fascia attribuita in base ai risultati delle valutazioni di cui al successivo comma 8. L’indennità accessoria di maggiori responsabilità non spetta al personale comandato da altre Autorità amministrative indipendenti, salvo il caso in cui lo stesso sia chiamato a ricoprire incarichi di responsabilità in Direzioni o Uffici.
7. La misura dell’indennità accessoria di maggiore responsabilità è distinta in tre fasce (misura minima, media e massima), articolate, in funzione della qualifica o dell’incarico ricoperto, negli importi annui lordi come di seguito indicati.
Qualifica di operativo e di esecutivo: euro 5.000,00 (misura minima); euro 7.000,00 (misura media); euro 10.000,00 (misura massima)
Qualifica di funzionario: euro 8.000,00 (misura minima); euro 10.000,00 (misura media); euro 14.000,00 (misura massima)
Qualifica di dirigente o di funzionario con Responsabilità di ufficio: euro l0.000,00 (misura minima); euro 12.000,00 (misura media); euro 18.000,00 (misura massima).
L’indennità accessoria di maggiore responsabilità nella misura massima è attribuita a non oltre 1/3 del contingente del personale in posizione di comando valutato nell’anno di riferimento.
8. La misura dell’indennità accessoria di maggiori responsabilità è determinata, nelle entità e con i limiti di cui al comma 7, con verifica periodica annuale in ragione delle attività in concreto svolte, della qualità del lavoro prestato e del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Al personale in posizione di comando nuovo entrante, l’indennità è corrisposta provvisoriamente nella misura di 1/12 dell’importo minimo previsto per la relativa categoria (esecutivo, operativo, funzionario, dirigente), salvo conguaglio delle somme corrisposte ad
esito della verifica periodica annuale. La valutazione annuale ha ad oggetto un’attività espletata nell’anno precedente non inferiore a quattro mesi.”.
3. Per il personale già in servizio in posizione di comando o equivalente alla data del presente accordo si provvede all’adeguamento del parametro retributivo di riferimento per la corresponsione delle voci accessorie secondo i criteri stabiliti al comma 2 dell’art. 50 riformulato dal presente accordo, considerando nell’attribuzione di un livello per ogni anno di servizio prestato presso istituzioni pubbliche anche quelli riferiti al servizio prestato in Autorità fino alla data del presente accordo.
4. In xxx xxxxxxxxxxx, xx personale comandato, distaccato o in altra analoga posizione in servizio presso l’Autorità, spetta il trattamento economico accessorio, sulla base della qualifica e del livello stipendiale individuato come parametro di riferimento secondo i criteri di cui al comma 2 dell’art. 50, così come riformulato con il presente accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 o dalla data di entrata in comando se successiva.
Art. 3
(Anticipazione della liquidazione del TFS per il personale assunto con procedure di mobilità)
1. I dipendenti transitati nei ruoli di Agcom a seguito di mobilità hanno la facoltà di richiedere con apposita istanza formale, a titolo di anticipazione del trattamento omnicomprensivo finale, la liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso altra amministrazione. L’anticipo non è frazionabile e la richiesta ha ad oggetto l’intera cifra maturata. Non è richiesta documentazione giustificativa.
2. Dette istanze non incontrano i limiti al numero di richieste previsto per le anticipazioni ai dipendenti, sono indipendenti da eventuali ulteriori richieste di anticipazione sull’IFR maturato presso Agcom e gli importi non sono assoggettati ai limiti percentuali relativi al massimo erogabile ai sensi della delibera n. 498/11/CONS e s.m.i..
3. Gli importi pervenuti relativi alle cifre maturate a titolo di trattamento di fine servizio presso altra amministrazione sono maggiorati dei soli interessi di legge, calcolati dalla data di transito nei ruoli dell’Autorità fino alla data di liquidazione.
4. Per gli importi di cui al presente articolo, già nella disponibilità dell’Amministrazione, l’erogazione avviene nei tempi previsti dal punto 1.6 dell’allegato alla delibera n. 498/11/CONS per l’anticipazione dell’IFR secondo le priorità ivi contemplate. Ove gli importi, risultino accantonati presso l’INPS, l’Amministrazione presenta richiesta al medesimo ente per il trasferimento sul proprio conto bancario dell’importo maturato dal dipendente e lo eroga a quest’ultimo a valle della ricezione. I termini del procedimento di cui al periodo precedente sono sospesi dalla data della richiesta all’INPS e fino alla ricezione dell’importo maturato.
5. La nuova disciplina in materia di anticipazione, indicata al presente articolo, decorre dal mese successivo a quello di ratifica del presente accordo.
Art. 4
(Tempi di erogazione dell’IFR)
1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente accordo, non troverà applicazione al personale dell’Autorità la normativa riguardante il pagamento rateale del T.F.R. e dell’I.F.R. all'atto della cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro.
2. Analogamente a quanto previsto in AGCM ed in Banca d’Italia, la liquidazione integrale del Trattamento di fine rapporto e dell’Indennità di fine rapporto sarà disposta entro 60 giorni dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta.
3. Entro il mese di maggio 2021 sarà corrisposto il saldo delle buonuscite spettanti al personale cessato dal servizio per il quale abbia trovato applicazione il pagamento rateale delle somme accantonate.
Art. 5
(Altri impegni)
1. Le parti si impegnano ad avviare immediatamente un tavolo di confronto volto a programmare l’avvio di un sistema di Previdenza integrativa basato sull’Accordo sindacale del 26 gennaio 2009 e aggiornato sulla base degli adeguamenti adottati in materia presso l’AGCM negli anni successivi.
2. Le parti si impegnano, altresì, a concordare entro il secondo semestre 2021 il “Testo unico consolidato delle norme concernenti il regolamento del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” affrontando in tale sede anche le problematiche connesse all’ordinamento delle carriere, al recepimento delle voci stipendiali presso AGCM, inclusa l’efficienza aziendale, nonché le questioni relative all’inquadramento del personale.
Xxxx/Xxxxxx 0000
Per la delegazione trattante Per le OOSS
Giulietta Gamba FALBI-CONFSAL
Xxxxxx Xxxxxxx SIBC-FISAV
Xxxxxxxx Xxxxxx FIRST-CISL
Xxxxxx Xxxxxxxx FISAC-CGIL
UILCA-UIL