BOZZE DI ACCORDI SINDACALI BOZZA DI ACCORDO RELATIVO AL COMPARTO DEI DIPENDENTI
BOZZE DI ACCORDI SINDACALI
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BOZZA DI ACCORDO RELATIVO AL COMPARTO DEI DIPENDENTI
Il giorno ……………….. alle ore , tra:
Delegazione di parte pubblica
Organizzazioni sindacali:
Le parti danno preliminarmente atto che l’accordo è stato elaborato sulla base di tre direttive principali fatte proprie ed indicate dal Consiglio Provinciale con specifico atto di indirizzo n. 68 del 31/7/2008 e più precisamente :
diminuire il più possibile l’impatto sociale ed economico di una forzata mobilità collettiva del personale in servizio;
garantire comunque l’equilibrio economico finanziario dei due enti;
prendere atto che in una fase di start up occorrerà gestire numerosi servizi in convenzione al fine di rendere operativo un travaso progressivo di competenze garantendo così anche l’operatività della Provincia di Fermo.
Paragrafo 1 - Organico delle due Province
Le parti danno atto che la previsione/proiezione dell’organico in servizio al 30/06/2009 (data in cui si presume saranno operative le due nuove Amministrazioni Provinciali), effettuata la stabilizzazione dei precari come previsto dalla D.G.P n. 223 del 3/6/2008 e considerati i pensionamenti d’ufficio disposti dall’amministrazione in forza del D.L. 112/08 e relativa conversione avvenuta con L.133/08, sarà la seguente :
N° 657 dipendenti a tempo indeterminato
N° 42 dipendenti a tempo determinato
___________________________________
N° 699 TOTALE ORGANICO AL 30/06/2009
Le parti concordano tuttavia che detta previsione dovrà essere periodicamente verificata ed eventualmente aggiornata, anche alla luce di esigenze a tempo determinato al fine di assicurare e valorizzare un appropriato livello dei servizi nel periodo transitorio e straordinario, in particolare nel territorio Fermano, fino all’ultima data utile con apposita determinazione del Dirigente competente, trasmessa alle Organizzazioni Sindacali.
Le parti danno atto che, qualora si applicassero esattamente le stabilite percentuali di riparto, l’organico teorico spettante a Fermo, calcolato su 699 unità, sarebbe pari a 304 e quello spettante ad Ascoli sarebbe di 395.
Preso atto dei contenuti della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 31/7/2008 da cui risultano sia la volontà di diminuire il più possibile l’impatto sociale ed economico derivante da una mobilità forzata collettiva del personale in servizio, sia la previsione della permanenza presso la Provincia di Ascoli Xxxxxx di n. 443 unità, sulla base della simulata dotazione organica che prevede una dotazione organica complessiva teorica a regime di 790 unità, le parti concordano che la divisione dell’organico debba essere la seguente:
Ascoli Xxxxxx 443 unità (63,38%)
Fermo 256 unità (36,62%)
Totale 699 unità (100%)
Pertanto alla Provincia di Fermo verranno assegnate e trasferite n.48 unità in meno rispetto a quelle spettanti in forza delle percentuali di riparto; sottraendo dalle 304 unità teoricamente spettanti alla Provincia di Fermo, in base alle esatte percentuali di riparto, le 256 unità effettivamente da assegnare e trasferire si ottiene infatti la cifra corrispondente al costo di almeno 48 unità, disponibilità finanziaria che sarà oggetto di convenzionamento di cui al seguente paragrafo 2.
Paragrafo 2 - Convenzionamento dei servizi
Le parti passano ora ad esaminare le soluzioni che consentiranno:
di diminuire l’impatto sociale di una forzata mobilità;
di assicurare il necessario equilibrio economico e finanziario delle due province;
di garantire un adeguato avvio della Provincia di Fermo;
di garantire, altresì, un’adeguata e sufficiente continuazione dell’attività della nuova Provincia di Ascoli Xxxxxx.
Pertanto si concorda e stabilisce che il convenzionamento dei servizi, per un periodo transitorio minimo di tre anni, è la migliore tra le possibili soluzioni attuabili e qui attuate.
Le parti concordano sin da ora che, in detto periodo transitorio, sarà necessario un rapporto di diretta collaborazione tra i due enti provinciali attraverso azioni di reciproco supporto in modo particolare per la nascente struttura Fermana, anche in considerazione del fatto che, in capo alla Provincia di Fermo, si avrà un trasferimento di competenze di tipo orizzontale che interesserà tutte le attività ed i servizi sino ad oggi forniti dall’Ente Provinciale Ascolano.
Pertanto nel predetto Convenzionamento sarà opportuno e necessario ricomprendere tutti i Servizi dell’Ente.
Tutti i Servizi dovranno comunque garantire la presenza del personale a Fermo, secondo apposite turnazioni, per almeno due giorni alla settimana ovvero secondo necessità.
Al di là delle predette unità convenzionate, alcune unità di personale, ove necessario ed indispensabile, sia che si tratti di personale trasferito al nuovo ente, sia che si tratti di personale non trasferito, appartenenti a figure professionali particolari, che risultino necessarie ed indispensabili ad entrambi gli enti, dovranno prestare collaborazione ad entrambe le Province con le stesse modalità stabilite per tutti i servizi convenzionati, attraverso l’istituto della missione, sempre al fine di assicurare la funzionalità, nel periodo transitorio, di entrambe le Province.
La missione del dipendente sarà a carico dell’ente titolare del rapporto di lavoro.
Le parti ritengono opportuno, utile e necessario il Convenzionamento di tutti i servizi per il miglior supporto e funzionamento dei due enti e concordano che lo stesso avrà una durata, almeno triennale, comportando a carico della Provincia di Fermo i costi di cui alla tabella che viene allegata sotto la lettera A); tabella che la medesima Provincia di Fermo per il tramite del Commissario, Legale Rappresentante dell’Ente, espressamente accetta.
E’ fatto salvo l’eventuale ulteriore periodo di convenzionamento che i due enti potranno concordare al termine del predetto triennio obbligatorio.
Le parti danno espressamente atto che il convenzionamento avrà durata obbligatoria sino al secondo semestre 2012.
Paragrafo 3 - Risoluzione consensuale incentivata
Le parti concordano che la nuova provincia di Ascoli Xxxxxx avvierà a far data dal secondo semestre 2009, anche al preminente fine di garantire un progressivo e graduale rientro del personale trasferito, una operazione di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro incentivata (detta in termini esemplificativi prepensionamento) articolata in cinque anni precisando che per i primi tre anni potrà riguardare le unità qui di seguito stimata:
numero 21 unità che matureranno i requisiti minimi pensionistici nel corso del 2009;
numero 12 unità che matureranno i requisiti minimi pensionistici nel corso del 2010;
numero 12 unità che matureranno i requisiti minimi pensionistici nel corso del 2011.
Le parti danno espressamente atto che la risoluzione consensuale non è regolamentata dai contratti del Comparto degli Enti Locali e che, considerata la situazione assolutamente eccezionale e straordinaria, la stessa è oggetto del presente Contratto Decentrato Integrativo.
Nel regolamentare l’istituto, le parti concordano di fare riferimento analogico ai principi contenuti nel contratto della dirigenza e precisamente all’art 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998/2001 relativo all’Area della Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali stipulato in data 23/12/1999.
Detto istituto viene così regolamentato:
Condizioni e criteri per la risoluzione consensuale
L’istituto della risoluzione consensuale viene applicato dalla nuova Provincia di Ascoli Xxxxxx per tre anni a decorrere dal secondo semestre 2009 per i dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. La risoluzione non può essere prevista per coloro che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari a 40 anni o con un’anzianità anagrafica pari a 65 anni.
Per detto personale la nuova Provincia di Ascoli Xxxxxx, tenuto conto della normativa vigente in materia e dell’indirizzo da essa seguito, si impegna ed obbliga a non accettare per il futuro, richieste di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età e ad esercitare la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro al compimento di 40 anni di contribuzione.
I dipendenti provinciali nei confronti dei quali è stata esercitata la facoltà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non potranno essere riassunti in servizio a nessun titolo né potranno essere richieste loro prestazioni di tipo professionale o conferiti incarichi di studio e consulenza da parte dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli Xxxxxx.
La risoluzione può essere proposta da ambedue le parti e si perfeziona con la sottoscrizione di un apposito accordo nel quale verrà indicato l’ammontare dell’indennità supplementare spettante e la data di cessazione del rapporto di lavoro. L’accordo non è soggetto a revoca.
La revoca dell’accordo è ammissibile solo qualora, entro il termine di esecutività dello stesso provvedimento, intervengano a livello nazionale cambiamenti significativi delle normative di carattere previdenziale che possano influire in maniera negativa sul possesso dei requisiti necessari per il raggiungimento del diritto a pensione o sulla determinazione dell’entità del trattamento pensionistico.
I dipendenti provinciali che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non potranno essere riassunti in servizio a nessun titolo né potranno essere richieste loro prestazioni di tipo professionale o conferiti incarichi di studio e consulenza da parte dell’Amministrazione Provinciale.
Indennità supplementare
I dipendenti che, in possesso dei requisiti, avranno accesso alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avranno diritto ad un’indennità supplementare il cui importo lordo viene così determinato:
da 35 a 36 anni di servizio: 30 mensilità;
da 36 a 37 anni di servizio: 25 mensilità;
da 37 a 38 anni di servizio: 18 mensilità;
da 38 a 39 anni di servizio: 08 mensilità;
dai 39 ai 40 anni di servizio: 04 mensilità.
Tutte le indennità di cui alle fasce sopra indicate saranno graduate in base all’effettiva anzianità di servizio calcolate su base semestrale.
L’indennità viene corrisposta in una unica soluzione entro e non oltre il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
Ai fini fiscali l’indennità è assoggettata a tassazione separata, trattandosi di somma corrisposta una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente (art 17 comma 1 lett. a) del Testo Unico delle imposte sui redditi).
Ai fini previdenziali l’indennità non è assoggettata a contribuzione, trattandosi di somma corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori (art 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 ).
L’indennità non è pensionabile.
Gli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità supplementare connessa alla risoluzione del rapporto di lavoro sono finanziati dalla cessazione dell’erogazione del trattamento economico al personale interessato.
Paragrafo 4 - Mobilità volontaria e collettiva
Le parti dando atto che non esistono riferimenti contrattuali in materia, concordano di definire l’istituto della mobilità sia di carattere individuale che di carattere collettivo, secondo criteri e modalità tesi a limitare i disagi economici e sociali del personale e a favorire la mobilità volontaria.
Mobilità
L’istituto della mobilità consiste nel trasferimento di personale tra le due Amministrazioni provinciali facenti parte del medesimo Comparto unico.
La Mobilità potrà essere di carattere collettivo o individuale .
La mobilità a carattere collettivo si configura a seguito della divisione delle Province e viene assimilata a processi di trasferimento di competenze tra Autonomie locali.
La mobilità a carattere individuale si attua quando, a richiesta del lavoratore, vi è un trasferimento consensuale tra le due Amministrazioni.
Criteri di priorità per il rientro nella Provincia madre
Viene riconosciuta l’opzione di rientro che dovrà comunque essere concretizzata, inderogabilmente, nell’ordine che segue utilizzando le medesime graduatorie del trasferimento invertendo, ovviamente, l’ordine della graduatoria: (l’ultimo a partire sarà il primo a rientrare)
Unità trasferite con mobilità non volontaria;
Unità incentivate con posizione organizzativa/alta professionalità.
Per i destinatari di mobilità individuale volontaria con indennità di trasferimento o in alternativa a questa di indennità di disagio per cinque anni (vedesi paragrafo successivo) è prevista, in subordine comunque al trasferimento delle unità sopra indicate, una possibilità di rientro nei posti vacanti della dotazione organica della nuova Amministrazione Provinciale di Ascoli Xxxxxx, in base ai piani occupazionali, beneficiando esclusivamente del diritto di precedenza rispetto ad altri dipendenti pubblici che avranno avanzato pari domanda di mobilità.
Mobilità, basata sul principio di territorialità e determinata dal possesso in capo al dipendente della coincidenza della propria residenza e della sede di servizio nel territorio fermano.
L’Amministrazione Provinciale di Ascoli Xxxxxx assegna e cede il personale che risiede e lavora nel Fermano all’Amministrazione Provinciale di Fermo la quale lo riceve per il tramite del Commissario Straordinario della Provincia di Fermo.
A seguito di apposito avviso, i dipendenti assegnati alla Amministrazione Provinciale di Fermo, in possesso dei necessari requisiti professionali, pur rimanendo inquadrati nella medesima categoria, potranno richiedere di essere inquadrati in un diverso profilo professionale.
Viene sancita una CLAUSOLA DI GARANZIA per il personale che, pur rientrando nell’ambito territoriale della propria vecchia sede di lavoro, a seguito della ripartizione e conseguente ristrutturazione delle due nuove realtà provinciali, vede allontanarsi la propria nuova sede di lavoro di almeno 10 chilometri A/R. Per detto personale le Amministrazioni di appartenenza garantiranno, con apposita contrattazione decentrata il riconoscimento del disagio subito.
Mobilità individuale volontaria senza indennità di trasferimento
A seguito di apposito avviso potranno richiedere di essere trasferiti alla Provincia di Fermo, senza alcun indennità di trasferimento, coloro che risiedono nel Fermano ma non vi lavorano e coloro che residenti fuori le province di Ascoli e Fermo vedranno diminuita, a seguito della assegnazione, la distanza tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro.
A seguito di apposito avviso potranno richiedere di essere trasferiti alla Provincia di Fermo, senza alcuna indennità di trasferimento, i dipendenti che, in possesso dei necessari requisiti professionali, pur rimanendo inquadrati nella medesima categoria, siano interessati ad un diverso profilo professionale.
Mobilità individuale volontaria con indennità di trasferimento o attribuzione di posizione organizzativa
1) A tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e residenti nell’Ascolano e nelle Regioni Abruzzo ed Umbria, che decideranno di aderire volontariamente al trasferimento, a seguito dell’emanazione di apposito bando verrà riconosciuta una indennità una tantum di trasferimento pari ad € 20.000,00 lordi.
In alternativa alla indennità di trasferimento di cui sopra i dipendenti che optano di trasferirsi nella nuova Amministrazione Provinciale di Fermo, potranno scegliere un indennità di disagio quantificata sulla base della distanza chilometrica effettiva tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni .
Poiché la spesa massima complessiva sostenibile dall’Amministrazione Provinciale è stimata in circa € 850.000,00 omnicomprensiva degli oneri riflessi, verrà formulata una apposita graduatoria sulla base della maggiore anzianità di servizio derivante da un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella P.A.. A coloro le cui domande non risultino comprese, a seguito della graduatoria, nel budget di spesa di cui sopra verrà richiesto se intendono accettare l’indennità di disagio quantificata sulla base della distanza chilometrica effettiva tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro per un periodo massimo di cinque anni ed in tal caso la relativa spesa graverà sui bilanci delle due nuove Amministrazioni Provinciali secondo le ordinarie percentuali di riparto.
Poiché verrà prevista per i volontari la permanenza a Fermo per almeno quattro anni, al trasferimento volontario non potranno accedere i dipendenti che matureranno i requisiti pensionabili nell’arco di quei 4 anni.
A detta mobilità sarà data attuazione successivamente alla formazione della graduatoria stilata per la mobilità non volontaria.
2) A titolo di incentivazione al trasferimento, con obbligo di permanenza nella nuova sede per almeno due anni, previa emanazione di apposito bando, verranno previste per i dipendenti residenti nell’ Ascolano n°18 Posizioni Organizzative/Alte Professionalità riservate a personale di categoria D con assegnazione di un’ indennità pari all’importo massimo contrattuale previsto e con incarico garantito per n°2 anni. Ulteriori Posizioni Organizzative pari ad almeno 5 posti saranno previste e riservate al personale di categoria D assegnato alla Provincia di Fermo in base al criterio territoriale o a mobilità individuale volontaria non incentivata. Le posizioni organizzative andranno comunque attuate in relazione alle effettive esigenze ed al capitale umano di cui si dispone per ricoprire tali ruoli.
La Giunta Provinciale entro il mese di gennaio 2009 provvederà ad individuare e “pesare”, sulla base di due separate macrostrutture, le posizioni organizzative e/o alte professionalità previste per Ascoli e Fermo e più precisamente n. 25 posizioni organizzative/alte professionalità per Ascoli e n. 23 posizioni organizzative/alte professionalità per Fermo.
Effettuata l’individuazione verrà emanato un bando per acquisire manifestazioni d’interesse da parte del personale in servizio a ricoprire ed ottenere una posizione organizzativa nella nuova Provincia di Fermo. Le posizioni organizzative previste per Fermo verranno attribuite tra il personale che ha espresso la propria manifestazione di interesse, entro il 31 marzo 2009, dal Direttore Generale e/o dal Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale, sentita la Conferenza dei Dirigenti. Entro la medesima data verranno attribuite, dai dirigenti competenti, le 25 posizioni organizzative previste per la Provincia di Ascoli.
Le unità incentivate con l’attribuzione della posizione organizzativa a Fermo, trascorsi due anni, potranno essere riassorbite dalla Provincia di Ascoli Xxxxxx, in subordine a coloro che verranno trasferiti non volontariamente.
Gli istituti riportati ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra di loro.
Mobilità individuale volontaria triangolare
L’ Amministrazione Provinciale attuerà il meccanismo delle triangolazioni (stimate in numero 20) con enti del comparto ed enti fuori comparto onde ridurre al minimo possibile le unità da trasferire con la residuale mobilità non volontaria. Le triangolazioni andranno attuate in relazione alle effettive esigenze ed al capitale umano che si proporrà disponibile nei ruoli da ricoprire.
Mobilità collettiva e/o individuale residuale non volontaria
Le unità residue di personale con contratto a tempo indeterminato da trasferire sono individuate in forza di apposite graduatoria stilate per le diverse categorie giuridiche e macro aree di appartenenza.
Con il documento allegato sotto la lettera “B” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CCDI, sono definiti i criteri per la predisposizione di dette graduatorie che si baseranno sul preponderante criterio dell’anzianità di servizio maturata con contratti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione e contemperato dagli ulteriori due criteri dei carichi familiari e della distanza chilometrica calcolata come differenziale tra la vecchia e la nuova sede di servizio rispetto alla propria residenza.
Le unità da trasferire ed in servizio con contratto a tempo indeterminato part time presso la Provincia di Ascoli Xxxxxx, all’atto del trasferimento, su richiesta del dipendente interessato, vedranno trasformato, da parte della Provincia di Fermo, il proprio rapporto di lavoro part time in rapporto di lavoro a tempo pieno. La Provincia di Fermo tramite il Commissario Straordinario, che sottoscrive ed accetta il presente accordo, si obbliga a trasformarlo in tal senso.
Indennità di disagio e diritto di riassorbimento per il personale a tempo indeterminato soggetto a mobilità collettiva e/o individuale
Alle unità di personale titolari di contratto a tempo indeterminato soggette a mobilità residuale ed a quelle che risulteranno assegnatarie di posizione organizzativa/alta professionalità, viene riconosciuta una indennità di disagio.
La stessa competerà fino all’esercizio del diritto di opzione al rientro.
L’indennità di disagio è collegata alla presenza in servizio ed è parametrata sul rimborso chilometrico (non inferiore ad 1/5 del prezzo della benzina per chilometro conteggiato per il viaggio A/R) commisurato al differenziale di percorrenza tra residenza e nuova sede di lavoro e residenza e precedente sede di lavoro oltre al costo dell’eventuale percorso autostradale a pagamento.
Tale indennità potrà essere soggetta a revisione annuale qualora dovessero modificarsi le condizioni che hanno determinato la precedente definizione.
Detta indennità sarà a carico dei bilanci di ambedue le Province sulla base delle percentuali di riparto.
Per i dipendenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato viene previsto il diritto al riassorbimento nell’organico della nuova Provincia di Ascoli Xxxxxx, da attuare, per le unità soggette a mobilità residuale, nell’arco di cinque anni, e per le restanti unità incentivate con posizione organizzativa/alta professionalità al massimo nel biennio successivo (ovviamente senza alcun obbligo di conferma della Posizione Organizzativa/Alta professionalità) , procedendo a modificare e/o adeguare la dotazione organica o ad implementarla, qualora sussista la compatibilità finanziaria e normativa.
Per i destinatari di mobilità volontaria con indennità di trasferimento o in alternativa a questa di indennità di disagio per cinque anni (vedesi paragrafo precedente) è prevista, in subordine comunque al trasferimento delle unità sopra indicate, una possibilità di rientro nei posti vacanti della dotazione organica della nuova Amministrazione Provinciale di Ascoli Xxxxxx, in base ai piani occupazionali, beneficiando esclusivamente del diritto di precedenza rispetto ad altri dipendenti pubblici che avranno avanzato pari domanda di mobilità.
Tempistica per l’attivazione delle mobilità (cronoprogrammma degli adempimenti)
Entro il 20 di gennaio 2009 si procederà ad individuare il personale che viene assegnato a Fermo in applicazione del principio della mobilità territoriale.
Entro il 20 gennaio 2009 verrà emanato l’ avviso per la mobilità individuale senza indennità di trasferimento e la procedura per l’assegnazione alla Provincia di Fermo verrà conclusa entro il 10 febbraio 2009.
In applicazione dei criteri e delle modalità previste nell’allegato B si procederà a predisporre entro il 1 marzo del 2009 la graduatoria per la mobilità residuale del personale titolare di un contratto a tempo indeterminato.
Entro il 5 marzo del 2009 verranno emanati:
1) l’avviso per la manifestazione di interesse a ricoprire un ruolo di posizione organizzativa a Fermo. Il procedimento dovrà concludersi, come precisato al paragrafo precedente, entro il 31 marzo 2009;
2) l’avviso per la manifestazione di interesse all’ attivazione delle triangolazioni. Il procedimento dovrà concludersi entro il 15 maggio 2009;
3) l’avviso per la manifestazione di interesse alla mobilità individuale con indennità di trasferimento. Il procedimento dovrà concludersi entro il 30 aprile 2009.
Il personale potrà presentare più domande con la clausola che la definitiva accettazione di una incentivazione comporta l’automatica rinuncia alle altre.
Mobilità collettiva e/o individuale del personale a tempo determinato
Le unità in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato sono stimate alla data del 30/6/2009 in circa n.42 unità, fatte salve ulteriori esigenze che potrebbero nel frattempo determinarsi.
L’Amministrazione Provinciale di Ascoli Xxxxxx assegna e cede il personale a tempo determinato che risiede e lavora nel Fermano all’Amministrazione Provinciale di Fermo la quale lo riceve per il tramite del Commissario della Provincia di Fermo. L’individuazione del personale da assegnare verrà effettuata entro il 15 marzo 2009.
A seguito di apposito avviso, da emanare entro il 15 marzo 2009, potranno richiedere di essere trasferiti alla Provincia di Fermo, senza alcun indennità di trasferimento, gli assunti a tempo determinato che risiedono nel Fermano ma non vi lavorano, coloro che residenti fuori le province di Ascoli e Fermo vedranno diminuita, a seguito della assegnazione, la distanza tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, o ancora semplicemente coloro che manifestino un proprio interesse in tal senso. Il procedimento verrà concluso entro il 15 aprile 2009.
La quota di personale a tempo determinato da assegnare a Fermo secondo le percentuali di riparto non potrà essere inferiore a n. 18 unità e pertanto, qualora non si raggiungesse, su base volontaria, detto numero, anche per le unità con contratto di lavoro a tempo determinato sarà predisposta una apposita, separata graduatoria non volontaria sulla base dei medesimi criteri stabiliti per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’unica differenza che il punteggio sarà attribuito all’anzianità di servizio derivante da contratti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione. La graduatoria verrà predisposta entro il 30 aprile 2009.
Con separato accordo verranno regolamentati i punteggi da attribuire ai lavoratori a tempo determinato ai fini del riconoscimento dell’attività lavorativa da essi prestata nella pubblica amministrazione nelle eventuali future procedure concorsuali che l’ Amministrazione Provinciale di Fermo andrà a bandire, mentre per l’Amministrazione Provinciale di Ascoli Xxxxxx dette procedure concorsuali saranno possibili una volta terminate tutte le procedure di riassorbimento del personale con contratto a tempo indeterminato trasferito a Fermo.
Quanto stabilito nei due punti che precedono sarà estensibile a tutti coloro che dovessero stipulare, sulla scorta delle graduatorie vigenti, un rapporto di lavoro a tempo determinato, sino alla data di effettiva istituzione della nuova Provincia di Fermo e nel successivo nel periodo transitorio e straordinario.
Si stabilisce, inoltre, che restano valide per ambedue le nuove Province, le graduatorie in essere delle procedure selettive di natura concorsuale svolte sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato e pertanto ambedue le nuove Amministrazioni Provinciali, ne disporranno per l’utilizzazione ai sensi delle leggi vigenti, fatte comunque salve per la nuova Provincia di Ascoli le preventive procedure di riassorbimento del personale già trasferito titolare sia di contratto a tempo indeterminato che di contratto a tempo determinato.
A tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato assegnati alla Provincia di Fermo, sia su base volontaria che con mobilità su graduatoria, viene riconosciuta, sino all’estinzione del rapporto, la medesima indennità di disagio riconosciuta ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Norma finale
Le parti danno espressamente atto che:
La presente mobilità è assimilabile al passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 165/2001 il quale fa salve “le disposizioni speciali” che disciplinano la specifica vicenda traslativa. Pertanto la disciplina dettata dall’articolo 31 del D.lgs. 165/2001 si applica, solo ed esclusivamente, in via residuale. Infatti nel caso di specie il trasferimento dell’attività è disciplinato integralmente dal presente CCDI che detta disposizioni anche in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti interessati al trasferimento ed in particolare del trattamento economico indennitario come sopra disciplinato. Detto trattamento economico indennitario è connesso e conseguente al trasferimento del personale e risulta migliorativo rispetto a quanto stabilito dalla norma richiamata dal predetto articolo 31 del del D.lgs. 165/2001;
il presente accordo costituisce a tutti gli effetti un Contratto Collettivo Decentrato I Integrativo (C.L.D.I.) e i relativi impegni generali e specifici previsti travalicano l’ordinario mandato e dovranno essere recepiti e sottoscritti dal Commissario Straodinario della Provincia di Fermo quale Rappresentante Legale dell’ Ente;
il presente C.C.D.I. verrà sottoscritto ad avvenuta stabilizzazione dei precari come previsto nella D.G.P. n°223 del 03-06-2008;
il presente contratto decentrato integrativo viene a tutti gli effetti applicato anche al personale con contratto a tempo indeterminato in posizione di comando, aspettativa o altro Istituto contrattuale e/o legale che attribuisca il diritto al mantenimento del posto presso l’Ente Provincia di Ascoli Xxxxxx. Pertanto detto personale ha diritto ed obbligo di partecipare a tutte le mobilità dal presente accordo regolamentate. Alla scadenza del comando, aspettativa etc il dipendente rientra nei ruoli dell’Ente presso il quale, in base alle varie mobilità qui disciplinate, risulti aver conservato il posto.
Ai fini dell’applicazione degli istituti previsti nel presente contratto decentrato (vedesi in particolare allegato B), verranno accertate, da parte del Servizio Amministrazione del Personale, eventuali difformità tra residenza e domicilio.
Le due Amministrazioni Provinciali si impegnano ad attuare e rispettare il presente accordo ed in particolare sia a riconoscere ed attribuire l’indennità di disagio qui disciplinata sia a garantire, per il personale mobilitato non volontariamente e titolare di contratto a tempo indeterminato, il riassorbimento nella dotazione organica della nuova Provincia di Ascoli nell’arco temporale di anni cinque.
ALLEGATO A)
ALLA BOZZA DI ACCORDO SINDACALE RELATIVA AL COMPARTO DEI DIPENDENTI
Al fine di garantire l’equilibrio economico dei due Enti e la fase di start up della Provincia di Fermo, si prevede:
Dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010: convenzione di servizi per una spesa stimata a carico dell’ Amministrazione Provinciale di Fermo di 1.545.184,62 euro calcolati su base annua (pari al costo lordo di n. 48 unità lavorative);
Dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011: convenzione di servizi per una spesa stimata a carico dell’ Amministrazione Provinciale di Fermo (sempre su base annua) di circa 1.100.000 euro (pari al costo lordo di n. 37 unità);
Dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012: convenzione di servizi per una spesa stimata a carico dell’ Amministrazione Provinciale di Fermo (sempre su base annua) di circa 450.000 euro (pari al costo lordo di n. 15 unità).
Cessazione di ogni convenzione obbligatoria, salvo espressa e futura decisione delle parti, a partire dal secondo semestre 2012.
Nel frattempo la Provincia di Ascoli cercherà di garantire nell’arco del medesimo triennio, in relazione ad una quota di circa il 50 per cento delle unità cessate e ad un ridimensionamento del numero dei tempi determinati (che cessano nella quasi totalità dei casi a fine 2009/ primi mesi 2010) il rientro, come da simulazione, di circa n.21 unità.
ALLEGATO B)
ALLA BOZZA DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL COMPARTO DEI DIPENDENTI:
Criteri e modalita’ di attuazione per la mobilita’ del personale
La mobilità si concretizza in un vero e proprio trasferimento di personale dalle dipendenze di un datore di lavoro a quelle di un altro datore di lavoro, mediante estinzione del precedente rapporto e la costituzione di un nuovo rapporto di impiego, senza soluzione di continuità, fatte salve le anzianità di servizio maturate nella categoria dell’ente di provenienza.
Quando si parla di mobilità occorre prioritariamente distinguere la mobilità interna che opera all'interno del singolo ente trasferendo il dipendente da una sede operativa ad un'altra, dalla mobilità esterna che comporta il passaggio dello stesso da una pubblica amministrazione ad un'altra.
La disciplina della mobilità è contemplata dal decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, in particolare dagli artt. 30, 31, 32, 33, 34 che fanno riferimento a diverse tipologie di mobilità:
a) mobilità volontaria tra enti dello stesso comparto o tra enti appartenenti a comparti diversi;
b) mobilità coattiva per effetto di trasferimento o conferimento di attività ad altri soggetti pubblici o privati;
c) mobilità per scambio di funzionari di Paesi diversi e temporaneo servizio all estero;
d) mobilità collettiva per eccedenza di personale.
La mobilità volontaria su domanda trova la sua disciplina nell'art. 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165. Trattasi di procedimento ad iniziativa del dipendente interessato, per la positiva conclusione del quale occorre la comune volontà di tre diversi soggetti:
1. il dipendente interessato;
2. l'Amministrazione di appartenenza;
3. l'Amministrazione cui il dipendente chiede di essere trasferito.
Il comma 1 dell'art. 30 su indicato si limita a richiedere la vacanza del posto della "stessa qualifica" del dipendente (previsione da leggersi oggi, alla luce del nuovo ordinamento professionale, come riferita alla stessa categoria), a prescindere dal profilo e dalla posizione economica.
Una fattispecie particolare di mobilità è quella disciplinata dall'art. 31 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 che contempla un ipotesi di mobilità coattiva conseguente al trasferimento o conferimento di attività, sino a quel momento svolte dall'ente, ad altri soggetti pubblici o privati.
In questo caso si applicherà quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile fatte salve le disposizioni speciali che possono essere costituite anche da fonti contrattuali o provvedimentali.
Dovranno altresì osservarsi le procedure di informazione e consultazione di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
L'art. 33 del decreto legislativo 30.03.200, n. 165 prevede un ulteriore particolare fattispecie di mobilità coatta, in quanto conseguente all'avvenuto accertamento di eccedenze di personale in misura pari ad almeno dieci unità.
E' quella che si definisce mobilità collettiva, attraverso la quale il personale in eccedenza potrà essere collocato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, presso altre Amministrazioni comprese nell' ambito territoriale della Provincia o presso un diverso ambito.
Mobilità a seguito di graduatoria per il personale titolare di un contratto a tempo indeterminato.
La graduatoria sarà compilata secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:
1) Anzianità di servizio (criterio preminente)
Servizio prestato presso una pubblica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato: Punti 2 per anno (0,17 per mese o frazione di mese superiore a giorni 15)
2) Carichi di famiglia (criterio secondario)
Per ogni figlio a carico di età da 0 a 3 anni: 2 punti
Per ogni figlio a carico di età da 3 a 8 anni: 1,5 punti
Per ogni figlio a carico di età superiore ad anni 8 e fino ad anni 18 o maggiorenne inabile a proficuo lavoro : punti 1
Per il dipendente non coniugato, vedovo, divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, con figli affidati al medesimo genitore : punti 1
Per altri familiari conviventi ultraottantenni punti 0,5 per familiare convivente fino ad un massimo di punti 1.
Per i dipendenti che siano in possesso di una invalidità compresa tra il 45% ed il 66% punti 5.
I punteggi verranno assegnati in base ai carichi di famiglia, dichiarati su apposita modulistica predisposta dal Servizio Personale, sussistenti al momento in cui la stessa verrà consegnata al medesimo Servizio.
3) Distanza (criterio secondario)
Distanza A/R tra la residenza e la nuova sede di servizio: punti 0,05 per chilometro.
Per la residenza si fa riferimento alla data del 31/12/2008, fatte salve eventuali modifiche, nel frattempo intervenute, legate a motivate esigenze. Nella dichiarazione che dovrà essere sottoscritta su apposita modulistica predisposta dal Servizio Amministrazione del Personale, il dipendente dovrà dichiarare di non avere un domicilio stabile, diverso dalla residenza, tale da poter determinare una diversa attribuzione di punteggio.
Preferenza
A parità di punteggio verrà riconosciuta preferenza a rimanere nella nuova Amministrazione Provinciale di Ascoli Xxxxxx nell’ordine :
a) a coloro che siano in possesso di una invalidità tra il 45% ed il 66% ;
b) ai più anziani di età anagrafica.
Mobilità a seguito di graduatoria per il personale titolare di un contratto a tempo determinato.
La graduatoria sarà compilata con gli stessi criteri e punteggi stabiliti per i tempi indeterminati fatta eccezione per la sola anzianità di servizio che verrà calcolata come segue:
Anzianità di servizio (criterio preminente)
Servizio prestato presso una Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato: Punti 2 per anno ( 0,17 per mese o frazione di mese superiore a giorni 15)
Procedimento per la formulazione della graduatoria
La graduatoria per la mobilità non volontaria è predisposta dal Servizio Amministrazione del Personale, sulla base di un apposita modulistica (avviso, modello di dichiarazione etc) che sarà preventivamente inviato alla Rsu ed alle XX.XX affinché possano formulare integrazioni e/o rilievi. Nell’avviso relativo alla predisposizione della graduatoria per la mobilità non volontaria sono indicati i tempi per la consegna delle dichiarazioni da parte dei dipendenti, per l’inizio dell’istruttoria e per la conclusione del procedimento.
Le XX.XX e la RSU vengono informate dell’ inizio dell’ istruttoria e possono comunque chiedere informazioni nel corso dell’istruttoria stessa.
I dipendenti, le XX.XX e la RSU possono impugnare il provvedimento di approvazione della graduatoria entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazion.
Il personale dipendente titolare della L.104/92 o in possesso di invalidità
Il personale dipendente titolare della L.104/92 pur rientrando in graduatoria viene comunque escluso dalle procedure di mobilità non volontaria se la propria situazione rientra tra le fattispecie previste e disciplinate dall’ articolo 33 commi 5 e 7 della medesima legge. Qualora vengano meno le condizioni di cui alla legge 104 articolo 33 comma 5 il dipendente viene assegnato in mobilità residuale a Fermo e rientra al suo posto l’unità trasferita applicando in ordine inverso la graduatoria.
Parimenti qualora dette circostanze sopravvengano per i dipendenti trasferiti con mobilità residuale alla Amministrazione provinciale di Fermo gli stessi hanno diritto al rientro nella Provincia di Ascoli Xxxxxx ed a loro posto verrà trasferita un’altra unità inserita nella relativa graduatoria.
Il personale in possesso di una invalidità compresa tra il 45% ed il 66%, pur rientrando nelle graduatorie verrà mantenuto nella dotazione organica di Ascoli Xxxxxx fino alla concorrenza dei posti obbligatoriamente riservati in base alla legge 68/99 calcolati sulla base della nuova dotazione organica della Provincia di Ascoli Xxxxxx.
Il personale dipendente titolare della L. 104/92 o in possesso di una invalidità compresa tra il 45% ed il 66% può comunque partecipare su sua espressa richiesta e domanda alla mobilità volontaria per la Provincia di Fermo, ma non gode in questo caso di diritti di preferenza .
Per le altre fattispecie legali e/o contrattuali che sanciscono divieti e/o limiti al trasferimento si fa espresso rinvio alle norme vigenti ed in particolare:
Articoli 21 e 33 della Legge 104/1992
Articoli 77 e 78 comma 6 del D.lgs. 267/2000
Articolo 18, commi 1,4,5 CCNQ
Formulazione delle graduatorie per categorie
Come già sancito dalla Delibera del Consiglio Provinciale n. 68 del 31/7/2008 le graduatorie verranno formate per distinte categorie giuridiche e macro profili professionali come qui di seguito indicato:
D3 macro profilo amministrativo
D 3 macro profilo tecnico
D1 macro profilo amministrativo
D1 macro profilo tecnico
C1 macro profilo amministrativo
C1 macro profilo tecnico
B3 macro profilo amministrativo
B3 macro profilo tecnico
B1 macro profilo amministrativo
B1 macro profilo tecnico
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