STATUTO
ART.1
STATUTO
DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA "DELTA 2000 - SOCIETÀ CONSORTILE A R.L."
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DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata “DELTA 2000 - Società consortile a r.l.”.
ART.2
La società ha sede legale in Ostellato (FE), all'indirizzo ri- sultante presso il competente Registro delle Imprese.
Potranno istituirsi sedi secondarie ed amministrative in altre località.
ART.3
La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicem- bre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciol- ta anticipatamente, con delibera dell'assemblea dei Soci.
ART. 4
La società che opera senza fini di lucro, prioritariamente, ma non esclusivamente, nel bacino del Delta del Po - Xxxxxx Roma- gna e nei territori delle Province di Ferrara e di Ravenna, si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comuni- tarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazio- ne delle politiche, stimolando anche la individuazione di ap- positi strumenti operativi di supporto in grado di svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assisten- za tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a Progetti o Iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politi- che di sviluppo con la funzione di migliorare la integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno, per elevare l'impatto degli interventi programmati.
La Società ha per oggetto ogni iniziativa finalizzata alla va- lorizzazione delle risorse e delle attività economiche con lo scopo di favorirne uno sviluppo organico ed integrato, aumen- tando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria lo- cale, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favoren- do la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cul- tura propria delle comunità locali.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale, degli obiettivi e delle finalità la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esercitare attività di animazione per informare, sensibi- lizzare, assistere, orientare gli operatori pubblici e privati per tradurre potenzialità in occasioni di sviluppo, intercet- tando le opportunità di finanziamento offerte dall'unione Eu- ropea, dallo Stato, dalla Regione e dalle Autonomie locali, al fine di offrire agli operatori strumenti di conoscenza e le competenze necessarie ed accrescere la loro percezione delle
potenzialità offerte dalle risorse presenti nel territorio, per mostrare percorsi rivolti a stabilire una connessione tra le risorse ambientali, produttive ed umane al fine di portare l'attenzione e la sensibilità degli operatori a farli propri, comprenderli ed intraprenderli;
b) progettare, gestire, attuare programmi ed interventi inte- grati per contribuire alla costruzione integrata e alla quali- ficazione economica e territoriale, per valorizzare le poten- zialità e le specificità del territorio al fine di favorire il suo adattamento alle esigenze di potenziamento e diversifica- zione del sistema economico ed accrescere l'attrattività;
c) intraprendere attività economiche, di coordinamento, orga- nizzazione, disciplina ed ausilio alla gestione delle aziende dei Soci e non Soci;
d) esercitare e coordinare la promozione e la pubblicità delle risorse ed il potenziale endogeno in altri contesti territo- riali per diffondere la conoscenza delle risorse e potenziali- tà del territorio, per favorire scambi, contatti, collabora- zioni al fine di favorire il posizionamento dell'area in altri mercati, affermare l'immagine e la riconoscibilità dell'area, promuovere ed attrarre nuovi investimenti;
e) esercitare e coordinare la promozione, la pubblicità e la propaganda delle attività dei Soci e non Soci, la partecipa- zione a mostre, fiere, mercati e simili;
f) coordinare ed armonizzare l'offerta di beni e servizi pro- dotti o distribuiti dai Soci e non Soci attraverso la stipula- zione di patti o di accordi a carattere associativo, utiliz- zando qualsiasi strumento contrattuale;
g) svolgere e/o coordinare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, o enti da essi istituiti quali il "Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po" e altri Enti di Gestione di Parchi e Riserve Naturali, attività di studio e ricerca, progettazione e gestione di campagne promozionali, di produzione, pubblicazione, edizione e distribuzione di mate- riale informativo e pubblicitario, relativamente alle attività svolte dai Soci ed allo sviluppo dell'economia locale, utiliz- zando per lo svolgimento di tali attività tutti i mezzi di commercializzazione, di massa e non, che siano ritenuti ido- nei;
h) svolgere, commissionare, coordinare ricerche, studi, gesti- re archivi, centri documentazione, organizzare conferenze, se- minari, manifestazioni fieristiche anche a carattere commer- ciale, culturale, sportivo, dello spettacolo e simili, inizia- tive editoriali di ogni genere;
i) prestare assistenza, ove risulti carente, per la gestione dell'impianto e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali;
j) svolgere in collaborazione, convenzione, appalto, conces- sione e simili con enti pubblici, aziende pubbliche "pro- loco", Società d'area e con altre aziende, attraverso associa- zione in partecipazione o altri contratti per la gestione in
comune di imprese o iniziative economiche, attività comprese nel presente Statuto e attività comunque connesse alla valo- rizzazione, tutela e sviluppo del turismo, dell'economia e del territorio; acquisire tramite appalti e contratti analoghi commesse ed incarichi;
k) intraprendere le attività previste da progetti relative all'attuazione e gestione di Iniziative comunitarie (ad esem- pio Leader II, Leader Plus, Interreg, ecc.) e altri programmi varati dall'Unione Europea;
l) coordinare, attuare e gestire misure finanziarie nel conte- sto dei Documenti di programmazione riferiti ai Fondi struttu- rali dell'Unione Europea;
m) monitorare e valutare i risultati ottenuti per verificare il grado di coerenza delle azioni condotte con gli obiettivi stabiliti, per analizzare il contesto di riferimento e la coe- renza degli obiettivi, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed identificare le cause dell'eventuale scostamento dei risultati rispetto a quelli prefigurati al fi- ne di ridefinire i correttivi da apportare all'attività, alle linee di programmazione o alle strategie.
Per raggiungere tali obiettivi la Società potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, concedere avalli, fidejussioni e garanzie.
La Società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazio- ni in altri enti ed organizzazioni aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio.
CAPITALE SOCIALE
ART. 5
Il Capitale sociale iniziale è di Euro 150.000,00= (centocin- quantamila/00) ed è diviso in quote a norma di legge.
Non possono assumere qualità di Socio gli interdetti, gli ina- bilitati, i falliti non riabilitati, ed in generale tutti co- loro che siano inibiti al pieno esercizio della capacità “giu- ridica”.
Il capitale potrà essere aumentato dall'assemblea dei soci in una o più volte a titolo gratuito od a pagamento, mediante nuovi conferimenti. Sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.
E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spet- ta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..
I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo ammini- strativo nei termini e nei modi che questi ritiene opportuni.
ART. 6
Il possesso delle quote implica la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto e l'obbligo di corrispon- dere gli eventuali contributi richiesti a norma del successivo art. 26.
I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle quote societarie, tranne che per quelle direttamente vendute da Enti pubblici nella loro qualità di Soci. Il diritto è proporziona- le alle quote già possedute purché si pervenga all'acquisizio- ne dell'intera quota societaria cedenda.
Il trasferimento delle quote sociali deve essere preventiva- mente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 7
La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limi- tata all'importo della quota di capitale sociale sottoscritta ed al fondo per le spese di gestione di cui al successivo art. 26.
ESCLUSIONE
ART. 8
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Socio può essere escluso:
a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e si rende moroso nei paga- menti ad essa comunque dovuti.
In questi casi il Socio deve essere invitato, a mezzo di let- tera raccomandata, a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;
b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costituti- vo, dello Statuto oppure le deliberazioni degli organi consor- tili;
c) quando eserciti, personalmente o entrando a far parte di altre imprese od Enti anche a mezzo di interposta persona, at- tività in contrasto con la Società.
La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il quale potrà proporre ricorso al Con- siglio Arbitrale entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
L'esclusione avrà effetto dalla relativa iscrizione al Regi- stro delle Imprese.
ART. 9
In qualsiasi caso di perdita della qualità di Socio la liqui- dazione della quota sociale da esso sottoscritta sarà effet- tuata in proporzione del patrimonio sociale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scio- glie limitatamente al Socio, secondo le modalità previste da- gli artt. 2473, 3° e 4° comma, e 2473-bis C.C..
Peraltro il Consiglio di Amministrazione potrà dedurre tale pagamento in compensazione, quando il Socio uscente abbia al- tre partite debitorie verso la Società.
ORGANI DELLA SOCIETA'
ART. 10
Sono organi della Società consortile l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale.
ASSEMBLEA
ART. 11
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deli- berazioni prese in conformità della Legge e del presente Sta- tuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dis- senzienti.
L'Assemblea nomina il Consiglio di amministrazione e delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge, ai sensi dell'art. 2479, 2° comma, c.c., e dal presente Statuto.
Tenuto conto della natura consortile della Società e delle fi- nalità di promozione e valorizzazione dei fattori di sviluppo economico e sociale del territorio, l'assemblea delibera in ordine agli indirizzi di carattere generale e di programma inerenti alle attività della Società.
ART. 12
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministra- zione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilan- cio d'esercizio.
Ai sensi dell'art. 2364, 2° comma, c.c., quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, accertate dall'organo amministrati- vo prima della scadenza del termine ordinario, l'Assemblea di approvazione del bilancio potrà essere convocata entro cen- toottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
ART. 13
L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministra- zione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
L'assemblea verrà altresì convocata qualora ne facciano ri- chiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capi- tale sociale, i quali peraltro dovranno indicare nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
ART. 14
L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria ai sensi di leg- ge, è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè in Italia, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fis- sato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il mese, l'anno ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle ma- terie poste all'ordine del giorno.
L'assemblea è valida, anche se non convocata come sopra, quan- do è presente l'intero capitale sociale, ed è presente o in- formato l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se esistente, e nessuno si oppone.
ART. 15
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di alme- no la metà dei soci e purchè sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci e purchè siano rappresentati almeno i due terzi del capitale sociale, e salvi i casi di cui all'art. 26.
In seconda convocazione, ai sensi dell'art. 2369 C.C., l'As- semblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capita- le rappresentata dai soci partecipanti e l'Assemblea straordi- naria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo di capitale sociale e delibera con voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, fatte salve le ipotesi del comma 5 dell'art. 2369 c.c..
ART. 16
Possono intervenire alle assemblee tutti coloro che risultino proprietari di quota sociale. E' consentito l'esercizio della delega. Ogni Socio o delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.
ART. 17
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi- nistrazione e, in sua assenza, da un socio designato dall'As- semblea.
L'Assemblea sceglie, ove occorra, due scrutatori e nomina un segretario, che può essere anche persona estranea alla Società e che deve essere Notaio quando trattasi di Assemblea straor- dinaria.
Le deliberazioni dell'assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascrit- to nell'apposito libro.
AMMINISTRAZIONE
ART. 18
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri.
L'Assemblea ne determinerà il numero prima della nomina.
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione av- viene a seguito di votazione su unica lista, nella quale devo- no in ogni caso essere identificati i candidati proposti dai soci pubblici e quelli indicati dai soci privati.
Ciascun socio da solo o una pluralità di soci presenteranno le candidature con il relativo curriculum professionale, in nume- ro non superiore agli amministratori da eleggere e saranno in- seriti nella lista secondo l'ordine progressivo di arrivo.
Nell'ambito della lista, se i candidati saranno in numero su- periore a quelli da eleggere, si sceglieranno gli eletti in considerazione delle maggioranze di voto ottenute.
Gli Amministratori durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ad Amministratori possono essere nominati Soci e non Soci.
Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 C.C..
Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'Assemblea può inoltre asse- gnare loro una indennità annuale fissa o variabile.
ART. 19
Il Consiglio, sempre che non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea elegge fra i suoi componenti, un Presidente e può nominare anche un Vice-Presidente e/o un Consigliere delegato, determinandone i poteri nei limiti di legge.
ART. 20
Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede so- ciale che altrove, purché nel territorio nazionale, dal Presi- dente, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione sarà fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica da spedire almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con tele- gramma o a mezzo fax, da spedire almeno tre giorni prima, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e a ciascun Sindaco effettivo.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Consigliere, tra gli intervenuti, più an- ziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in cari- ca.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il vo- to favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'appo- sito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adu- nanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario.
ART. 21
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote- ri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale ad eccezione soltanto di quelle che per disposizioni di legge o di Statuto siano riservate alla competenza dell'Assemblea. La firma so- ciale e la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Am- ministrazione, nonché, ai Consiglieri delegati eventualmente
nominati, con le limitazioni, nei confronti di questi ultimi, che il Consiglio riterrà di attuare, prevedendo eventualmente la firma disgiunta fra il Presidente ed i Consiglieri delega- ti. Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile.
ART. 22
Al fine di garantire la più ampia partecipazione territoriale il Consiglio di Amministrazione coinvolgerà il partenariato mediante organi di indirizzo, di consultazione e tavoli tema- tici, che verranno attuati in relazione alle esigenze dei sin- goli Programmi.
ART. 23
Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assicurare, anche mediante Regolamenti interni le più opportune modalità per at- tenuare il rischio di conflitto d'interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche.
L'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
A tal fine il Consiglio di Amministrazione si adopererà per la più ampia trasparenza dei propri atti e pubblicherà i verbali delle proprie deliberazioni on-line sul sito web della socie- tà, entro 30 (trenta) giorni dalla seduta, nel rispetto delle norme sulla privacy.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 24
Quale organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477, l'Assem- blea dei Soci nomina un Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente e due Sin- daci supplenti.
I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci hanno le attribuzioni ed i compiti stabiliti dalla legge.
Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale dei con- ti.
Ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., tutti i Sindaci debbono es- sere revisori contabili, iscritti nel registro istituito pres- so il Ministero della Giustizia.
Nei casi di cui all'art. 2477, comma 3, c.c., si applicano le disposizioni in tema di società per azioni e il controllo con- tabile è affidato al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..
PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO
ART. 25
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalle Riserve;
c) dagli altri fondi della Società allo scopo costituiti. ART. 26
L'Assemblea, sulla base del bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, può deliberare, entro il 30 settembre, il versamento da parte dei Soci consor- tisti, ad eccezione degli Enti di Area Vasta (Province) nel rispetto della normativa vigente, di contributi per copertura delle spese di esercizio, determinandone l'ammontare globale, le finalità generali, le modalità di utilizzo e i termini per il versamento.
ART. 27
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio dovrà redigere un regolare bilancio, che dovrà essere approvato e pubblicato nelle forme e nei termini di legge.
ART. 28
Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno desti- nati alla riserva legale nella misura prevista dalla legge e la rimanente parte sarà destinata a riserva statutaria non di- stribuibile.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ART. 29
In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone i poteri.
Ai Soci in sede di scioglimento e liquidazione della Società non possono essere distribuiti né utili né avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 30
I Soci e la Società si obbligano a sottoporre tutte le contro- versie relative all'interpretazione del presente Statuto e dei rapporti societari, escluse quelle che non possono obiettiva- mente formare oggetto di compromesso, ad una composizione ami- chevole da parte di un Collegio Arbitrale da costituirsi e da svolgersi secondo le norme della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricol- tura di Ferrara.
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
ART. 31
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferi- mento.