Apprendistato
Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Funzionario Ispettivo Inps
Componente Centro Studi Attività Ispettiva Ministero del Lavoro
Docente di ‘’Prassi amministrativa in materia previdenziale’’ Università cattolica
TESTO UNICO APPRENDISTATO
• E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 30, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e nell’art. 46 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).
• Il provvedimento è entrato in vigore il 25 ottobre 2011.
Nozione e finalità
Il rapporto di apprendistato è,
secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, L. n. 25/1955, uno speciale rapporto di lavoro in cui il datore di lavoro da un lato si
obbliga
- oltre che a corrispondere la retribuzione –
ad impartire o a far impartire all'apprendista, nella sua impresa, l'insegnamento necessario affinché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, e dall'altro
consegue il diritto di utilizzare l'opera dell'apprendista nell'impresa.
Modalita`di regolamentazione
Ai soli fini formativi, l’apprendistato professionalizzante può essere regolamentato con le tre seguenti diverse modalità :
Prima possibilità
1) l’art. 49, comma 5, prevede l’intervento delle Regioni, sia pure d’intesa con le associazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative sul piano regionale
Seconda possibilità
2) l’art. 49, comma 5 bis, introdotto dalla legge n. 30/2005 di conversione del D.L. n. 35/2005, consente
temporaneamente «fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5»,
ai contratti collettivi esclusivamente di livello nazionale stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale,
di intervenire in via di supplenza per disciplinare gli aspetti formativi
«direttamente o indirettamente,anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi gia` esistenti e codificate dall’Isfol»
cedendo successivamente il passo ad una eventuale legge regionale in materia;
• (circolare, Ministero del lavoro n. 30/2005)
Tutta la regolamentazione sull’apprendistato professionalizzato con formazione esterna deve rispettare i seguenti criteri e principi direttivi:
a ) previsione di un monte ore di formazione formale , interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali . È ammessa anche la modalità di formazione a distanza ;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali , delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione , esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa,
della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo (approvato dal D.M. 10.10.2005);
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Si tenga conto, infatti, che la formazione deve essere articolata su più aspetti;
in particolare, una parte di essa deve essere dedicata alle competenze di base e trasversali :
✓ disciplina del rapporto di lavoro,
✓ organizzazione del lavoro,
✓ misure a tutela della sicurezza sul lavoro,
✓ comunicazione,
✓ comportamenti relazionali;
altra parte della formazione formale va invece dedicata all'acquisizione di competenze tecnico- professionali , con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale:
✓ prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento,
✓ processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale
✓ strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda
✓ sicurezza sui luoghi di lavoro ,
con riferimento specifico al settore di interesse.
Terza possibilità
l’ art. 49, comma 5 ter, in caso di formazione esclusivamente aziendale (intesa dalla circolare ministeriale n. 27/2008 anche come formazione
erogata indirettamente dall’azienda ma sempre sotto la sua responsabilita` e senza finanziamenti pubblici, non escludendo pero` che le Regioni nell’ambito della loro autonomia riservino finanziamenti o agevolazioni anche a tali imprese),
rende la contrattazione collettiva anche di livello aziendale, del tutto autonoma dall’esistenza o meno di una legge regionale
(e cio` in coerenza con la sentenza n. 50/2005 della Corte costituzionale che aveva escluso dalle competenze regionali la formazione aziendale).
FORMAZIONE AZIENDALE
• In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5 e, in questo caso, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.
Interpello
26 ottobre 2011, n. 40
• La Confcommercio e la Confesercenti hanno avanzato richiesta di interpello per avere chiarimenti in ordine alla durata massima del nuovo apprendistato professionalizzante o di mestiere disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011.
• In particolare le due Organizzazioni chiedono se la durata massima di 5 anni, previste per le figure professionali dell’artigianato, possa riguardare anche “profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti”.
• Il riferimento della norma alle “figure professionali dell’artigianato” vuole indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani.
A titolo esemplificativo è possibile infatti pensare a tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e che pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza.
• Per tutte queste figure - previste nell’ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione - i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, si ritiene pertanto possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.
Apprendistato professionalizzante – CCNL Metalmeccanico
Disposizioni
• Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
• A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie considerata.
• Rimangono, peraltro, in vigore gli artt. 10 e 11 del
D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; pertanto, l'inottemperanza alla disposizione del funzionario ispettivo seguita ad essere soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la distinzione per materia.
Apprendistato nel commercio:
Con l’accordo siglato tra Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil è stata data piena attuazione nel Settore commercio alla possibilità prevista dall’articolo 49, comma 5ter, Dlgs n. 276/2003 di poter svolgere l’obbligo di formazione dell’apprendista integralmente in azienda.
Questa opportunità di scelta può essere esercitata sia per i nuovi apprendistati avviati dopo il 23 settembre 2009 sia per quelli avviati prima.
La formazione si articola in contenuti trasversali di base, nonché in contenuti professionalizzanti.
I contenuti professionalizzanti si articolano in «settore»,
«area» e «profilo».
Si veda ‘’Isfol nel documento 10 gennaio 2002’’ relativo ai contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario distribuzione e servizi e turismo.
❑ L’accordo sindacale prevede che per ottimizzare la realizzazione dell’attività formativa dell’apprendista il datore di lavoro può includere nel piano formativo individuale anche alcune competenze di profilo riferite ad altri specifici profili formativi.
❑ L’erogazione della formazione potrà essere organizzata avvalendosi di profili professionali che abbiano competenze «coerenti» per il percorso formativo dell’apprendista.
❑ Non sono richiesti, tuttavia, particolari titoli di studio del soggetto formatore.
❑ I formatori potranno essere figure interne o esterne all’azienda, ovvero anche direttamente il datore di lavoro.
La formazione può essere effettuata anche in modo non
«formale»; vale a dire che l’azienda non ha la necessità di individuare locali idonei in cui effettuare tale formazione ma essa potrà avvenire liberamente anche durante l’attività lavorativa.
La formazione può essere svolta in piena libertà del datore di lavoro: in aula, on the job, tramite formazione a distanza.
Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di far svolgere all’apprendista corsi esterni organizzati da soggetti accreditati dalle Regioni ma anche da strutture non accreditate, purché tali corsi, per contenuti e soggetti formatori, siano coerenti con il profilo dell’apprendista.
Esempi
• Con riferimento ai pubblici esercizi sono individuate le seguenti figure:
ADDETTO/OPERATORE QUALIFICATO
quinto livello (cucina, banco, sala, bar)
Descrizione attività:
La figura svolge la propria attività nell’ambito del processo di produzione dei cibi, sulla base delle caratteristiche di offerta dell’esercizio in cui opera e sulla base delle indicazioni ricevute o nell’ambito del processo di preparazione e somministrazione di cibi e bevande rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza
Competenze potenziali
La figura standard opera generalmente attuando le sequenze di svolgimento delle lavorazioni, coniugando esigenze di efficienza d’uso dei fattori produttivi e di efficacia di risposta alle attese dei clienti serviti, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza.
ESEMPI:
Produzione di piatti derivanti dal loro semplice assemblaggio,
realizzazione di preparazioni gastronomiche previste dal menù, applicando le ricette definite e controllando la qualità organolettica dei cibi prodotti allestimento degli spazi e gli strumenti di lavoro,
mise en place dei tavoli e riordino
consigliare il cliente sulla scelta di cibi e bevande e servire quanto richiesto, eseguire operazioni amministrative e le normali operazioni di registrazione di fatture e degli incassi, anche utilizzando macchine elettroniche dotate di software dedicato;
procedere alle operazioni di conteggio di denaro e/o ticket, ecc
Contenuti percorso formativo minimo
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Stabilimenti balneari
ADDETTO/OPERATORE DI BASE (servizi di spiaggia)
• Descrizione attività :
La figura opera con interventi di gestione e supporto nelle diverse attività di assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio.
Provvede all’allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature per lo sport, l’intrattenimento e il tempo libero, anche effettuando interventi di prima manutenzione.
Svolge attività di assistenza e ricevimento dei clienti.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Competenze potenziali
• La figura standard opera generalmente effettuando attività semplici, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove del caso sulla base delle indicazioni ricevute, e, laddove richiesto, operando anche in una lingua estera.
ESEMPI :
assistenza e ricevimento dei clienti cura e riordino ambienti
operazioni di semplice manutenzione.
Imprese di viaggio e turismo
ADDETTO/OPERATORE SPECIALIZZATO
• Quarto livello Descrizione attività
La figura effettua le diverse operazioni riguardanti prenotazioni, emissione e vendita di biglietti, vouchers, ecc. anche per mezzo di terminali elettronici, ecc.
Competenze potenziali
La figura standard opera nelle agenzie di viaggio, in condizioni di
autonomia esecutiva, che svolgono sia intermediazione che organizzazione e, laddove richiesto, operando anche in lingue straniere.
ESEMPI :
✓ prenotazione di posti
✓ emissione e vendita di biglietti, voucher e documenti di viaggio;
✓ servizi di accompagnamento e trasferimento della clientela;
✓ gestione dei flussi amministrativi e contabili delle operazioni poste in essere
✓ dall’azienda;
✓ assistenza pre e post vendita del cliente negli aspetti che riguardano l’erogazione del servizio e rilevazione del grado di soddisfazione;
✓ rilevazione dei reclami dei clienti.
Nota INAIL 23/01/2012, n. 434
• - inadempimento formativo: nei casi in cui la carenza formativa risulti comunque recuperabile, la legge attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Pertanto, qualora il personale ispettivo dell'Istituto riscontri nel contratto di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento nell'erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, lo segnala, con le consuete modalità, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (già DPL);
- inosservanza dei principi previsti per l'attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato: sono previste nuove sanzioni amministrative ed è stato esteso il potere di contestazione di tali sanzioni (diffidabili ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004) a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza
• Nel riprendere ampiamente quanto gia’ precisato dal Ministero del lavoro con circolare n. 29/2011, si evidenzia che qualora nel corso degli accertamenti ispettivi si rilevi l'omessa forma scritta del contratto e la mancata comunicazione al Centro per l'impiego, deve essere comminata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la sanzione amministrativa per "lavoro nero", con la conseguente impossibilità di una regolarizzazione di tale rapporto come "contratto di apprendistato".
Legge di Stabilità
Secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 1, legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1.1.2012, per le assunzioni di apprendisti avvenute a partire da tale data e fino al 31.12.2016, i datori di lavoro che hanno fino a 9 dipendenti sono esonerati per i primi tre anni di durata del contratto dai contributi a proprio carico, resta ferma la misura dei contributi a carico del lavoratore.
• Per gli ulteriori mesi di durata del contratto, successivi ai primi 36 mesi scontati, la misura dei contributi è quella già prevista: 10% a carico del datore di lavoro più 5,84% a carico del lavoratore per un totale di 15,84%
Lavoratori per i quali spetta il
beneficio
• La disposizione normativa prevede lo sgravio contributivo per i contratti stipulati dal 1.1.2012 e fino al 31.12.2016, pertanto non possono goderne i datori di lavoro che hanno già in forza apprendisti assunti prima di tale data, anche se la durata del rapporto di lavoro si protrae oltre il 2012.
• Ci troviamo quindi in presenza di un doppio binario per il calcolo dei contributi dovuti per gli apprendisti: quelli assunti entro il 31.12.2011 mantengono il vecchio regime, quelli assunti dal 1.1.2012 godono invece di un costo contributivo più ridotto.
• Dal beneficio sono esclusi i lavoratori assunti come apprendisti iscritti nelle liste di mobilità che possono essere assunti con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale.
• Per essi infatti non trova applicazione il regime contributivo agevolato previsto per i lavoratori apprendisti ma quello previsto dagli articoli 25 comma 9 della legge 223/1991 e art. 8 comma 4 della medesima legge se al lavoratore spetta l’indennità di mobilità
Durata dell’esonero contributivo
• Il beneficio ha una durata massima di 3 anni, pertanto se la durata del contratto di apprendistato è superiore, ad esempio 5 anni, per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti per i primi tre anni viene riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a loro carico, per i successivi due continua ad essere dovuto il contributo del 10% a carico del datore di lavoro.
• In tutti i casi, qualunque sia la durata del rapporto di apprendistato, il lavoratore paga per intero la propria quota, fissata nel 5,84%.
• Il limite del 2016 rappresenta la data finale entro la quale stipulare i contratti che possono beneficiare dello sgravio triennale anche se il triennio agevolato si colloca parzialmente oltre il 31.12.2016.
Criteri per il calcolo dei
dipendenti
• Nel calcolo dei dipendenti devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica.
• Occorre tenere conto anche degli assenti, ancorché non siano retribuiti (es. per servizio militare, e/o gravidanza).
• E’ possibile escludere dal computo il lavoratore assente solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo.
• Xxxxx invece sempre esclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge n. 223/1991.
• I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, D.Lgs n. 61/2000, e successive modificazioni).
• I lavoratori intermittenti ex X.Xxx n. 276/2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento.
• Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.
• Si ricorda che il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata.
• Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato, pertanto il beneficio permane anche se nelle more della fruizione del beneficio il numero degli addetti dovesse superare le 9 unità.
contrattuale | lavoro | lavoro | ||||
Dal 1° al 12° mese di | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
contratto | ||||||
Dal 13° al | ||||||
24° mese di | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
contratto | ||||||
Dal 24° al 36° mese di | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
contratto | ||||||
Oltre il 36° | ||||||
mese di | 15,84 | 10,00 | 5,84 | 15,84 | 10,00 | 5,84 |
contratto |
Assunzioni fatte dal 1.1.2012 al 31.12.2016 (la misura ridotta prosegue per un triennio anche dopo il 31.12.2016 purché le assunzioni siano intervenute entro tale data)
Aziende fino a 9 dipendenti
Aziende oltre i 9 dipendenti
Periodo
Totale
Datore di
Lavoratore
Totale
Datore di
Lavoratore