ISTITUZIONE DEI CAE
ISTITUZIONE DEI CAE
PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 94/45 CE
DEL 22 SETTEMBRE 1994
SCHEDE DI LETTURA
ARGOMENTI PER LA FORMAZIONE SINDACALE
SOMMARIO
Scheda 1 | Caratteri generali dell’accordo | 3 |
Scheda 2 | I contenuti dell’accordo | 4 |
Scheda 2.1 | Definizioni significative | 5 |
Scheda 2.2 | Definizione d’impresa controllante | 6 |
Scheda 2.3 | Delegazione di negoziazione: costituzione e composizione | 7 |
Scheda 2.4 | Delegazione di negoziazione: procedure e ruolo del sindacato | 8 |
Scheda 2.5 | Contenuti dell’accordo di negoziazione | 9 |
Scheda 2.6 | Le informazioni riservate | 10 |
Scheda n. 1
CARATTERI GENERALI DELL’ACCORDO
1. L’accordo firmato il 6 novembre 1996 ha per scopo di facilitare il recepimento nella legislazione italiana dei principi della Direttiva comunitaria 94/45.
2. Si è scelta la strada di ripercorrere e riproporre l’intero testo della Direttiva invece di indicare esclusivamente le soluzioni concordate tra le parti per i singoli punti di discussione.
3. Per questo il testo dell’accordo risulta un vero e proprio articolato che potrà essere assunto come disegno di legge dal Governo e in questa forma venir presentato al Parlamento.
4. Alcuni punti precisi costituiscono il centro dell’accordo e ne chiariscono la specificità relativa all’esperienza sindacale italiana e del sistema di relazioni industriali sinora sviluppato.
5. In particolare nell’accordo è richiamata una precisa titolarità del Sindacato a svolgere azioni di sostegno e controllo, recuperando in tal senso una responsabilità propria del tutto assente nelle linee di proposta della Direttiva Comunitaria sui CAE.
I CONTENUTI DELL’ACCORDO
Scheda n. 2
Non si ritiene opportuno ripresentare tutti i singoli contenuti dell’Accordo in quanto essi ripetono prevalentemente - e quasi sempre in modo testuale - l’articolato della Direttiva Comunitaria.
Vengono invece indicati in modo sistematico i punti in cui l’Accordo stabilisce e/o precisa norme non precedentemente indicate dalla Direttiva o dalla stessa rinviate alla legislazione dei singoli Stati Membri.
Tali punti sono stati così sintetizzati:
1. definizione di alcuni termini (Art. 2 Direttiva) v. scheda 2.1.
2. Definizione di impresa controllata (Art. 3) v. scheda 2.2.
3. Delegazione speciale di negoziazione: la costituzione (Art. 4) v scheda 2.3.
4. Delegazione speciale di negoziazione: la composizione (Art. 5) v. scheda 2.4.
5. I contenuti dell’accordo di negoziazione (Art. 6). (v. scheda 2.5)
6. Le informazioni riservate (Art. 8) v. scheda 2.6.
DEFINIZIONI SIGNIFICATIVE
Scheda n. 2.1
STABILIMENTO
DIREZIONE CENTRALE
IL COMPUTO DEGLI ADDETTI
Viene stabilito che nel contesto dell’accordo con stabilimento s’intende indicare l’unità produttiva termine in vigore nella prassi contrattuale italiana.
Viene accettata la dizione illustrata nella Direttiva, (cioè che per direzione centrale s’intende “la direzione centrale dell’impresa singola o dell’impresa controllante”), ma si aggiunge anche la possibilità d’intendere con direzione centrale anche il dirigente singolo a cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze.
Secondo la Direttiva sul numero medio dei lavoratori, erano compresi anche i lavoratori a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni. Ma il loro calcolo è effettuato in base alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
L’accordo determina la seguente prassi:
“I lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sono computati nella misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni; i lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all’attività svolta. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio”.
DEFINIZIONE DI IMPRESA CONTROLLANTE
Scheda n. 2.2
L’IMPRESA NON E’ CONTROLLANTE IN CASO DI...
Un punto della Direttiva rinviava la determinazione del fatto che un’impresa possa essere considerata o meno impresa dominante “alla legislazione dello Stato membro da cui essa è disciplinata”.
Al paragrafo 4 dell’articolo 3 dell’Accordo vengono pertanto individuate le due eccezioni ammesse:
a) le banche che detengono temporaneamente partecipazioni sul capitale di un’impresa al solo fine di rivenderle.
Toccherà al Ministro del Tesoro fissare i limiti temporali della operazione.
b) Le società di partecipazione finanziaria, cioè le società la cui attività prevalente consiste nell’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, purchè i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti.
Scheda n. 2.3
DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE:
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
IL RINVIO ALLE
LEGISLAZIONI...
E I CONTENUTI DELL’ACCORDO
L’art. 4 della Direttiva lasciava agli Stati membri di stabilire le modalità di elezione e/o di designazione anche per le imprese dove non preesistono rappresentanze dirette, e non definiva specifici criteri.
Nell’accordo si stabilisce:
l che il diritto di richiedere l’avvio della negoziazione per la costituzione di un CAE spetta anche: “alle Organizzazioni Sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’impresa o nel gruppo di imprese interessate”;
l che “i membri della delegazione speciale di negoziazione sono designati dalle Organizzazioni sindacali” precitate congiuntamente con le RSU dell’impresa;
l che nel caso manchi all’interno dell’impresa una forma di rappresentanza sindacale “le Organizzazioni Sindacali precitate convengono con la Direzione le modalità di concorso dei lavoratori alla designazione della delegazione”;
l che queste procedure verranno applicate a
tutte le elezioni e/o designazioni che si svolgeranno in Italia.
Scheda n. 2.4
DELEGAZIONE SPECIALE DI NEGOZIAZIONE:
PROCEDURE E RUOLO DEL SINDACATO
LA COMPOSIZIONE NUMERICA
E QUALITATIVA...
l Fatta salva l’indicazione della Direttiva che fissa il limite minimo e massimo del numero dei componenti della delegazione rispettivamente in
3 e 17, l’accordo stabilisce che, sempre nell’ambito di detti numeri:
“Ulteriori unità debbono essere ripartite secondo il seguente criterio:
- un seggio supplementare per ciascun Stato membro in cui sia impiegato almeno il 25% dei lavoratori dipendenti negli Stati membri;
- due seggi supplementari per ciascun Stato membro in cui sia impiegato almeno il 50% dei lavoratori dipendenti;
- tre seggi supplementari per ciscun Stato membro in cui sia impiegato almeno il 75% dei lavoratori stessi”.
E IL CONTROLLO DEI SINDACATI
l “La direzione centrale o il dirigente e le direzioni locali sono informate della composizione della delegazione speciale di negoziazione, con lettura congiunta delle Organizzazioni sindacali” firmatarie dei contratti.
I CONTENUTI DELL’ACCORDO DI NEGOZIAZIONE
Scheda n. 2.5
LA CONFERMA DEGLI INDIRIZZI COMUNITARI...
E LA TIPICITÀ
DEL CASO ITALIANO
l La Direttiva precisava all’Art. 6 i principali contenuti a cui dovevano pervenire gli accordi costitutivi dei CAE.
L’accordo italiano conferma i singoli punti ma ne aggiunge uno (punto g: contenuto dell’informazione e della consultazione) molto significativo. Si tratta infatti di dare un senso univoco alle parole “informazione” e/o “consultazione” e a tal fine si è prescelta la strada non di un’astratta preferenza legislativa, unica e fissa ma quella di valorizzare le singolarità, differenze e variabilità legate alle volontà delle singole parti, di volta in volta, interessate al dialogo sociale all’interno della singola impresa.
l Anche a seguito di quanto richiamato sopra, viene stabilito nell’accordo che:
a) i componenti italiani del CAE sono designati per 1/3 dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie, e per due terzi dalle RSU dell’impresa, nell’ambito delle medesime rappresentanze, tenendo conto della composizione categoriale (quadri, impiegati, operai);
b) nelle imprese in cui non esistono ancora le RSU s’incontreranno Direzione e Sindacati per definire procedure, criteri e modalità di costituzione dei CAE, coerenti con le indicazioni del presente accordo.
LE INFORMAZIONI RISERVATE
Scheda n. 2.6
GLI IMPEGNI TRA LE PARTI...
E IL RINVIO
AL LEGISLATORE
Il problema della riservatezza delle informazioni ricevute in sede di CAE veniva affrontato nella Direttiva confermando alcuni principi e rinviandone le specificazioni operative ai singoli Stati membri.
Le linee principali sono recuperate nel testo dell’accordo con alcune precisazioni:
l che nel caso di contestazione circa la natura riservata delle notizie fornite le parti costituiranno una Commissione Tecnica di conciliazione la quale stabilirà caso per caso la fondatezza del comportamento aziendale;
l che tale Commissione è composta da tre membri di cui: uno designato dal CAE, uno dalla direzione, uno designato dalle parti di comune accordo. Entro 15 giorni dal ricorso del Cae, la Commissione emetterà le proprie determinazioni che saranno inoppugnabili.
l Per quanto riguarda le eventuali responsabilità civili di comportamenti scorretti (divulgaziome di notizie riservate e/o rifiuto di fornire notizie) le parti auspicano un intervento legislativo apposito i cui contenuti rispettino le indicazioni contenute nel “Parere Comune” che è allegato al protocollo di accordo e ne costituisce parte integrante.