Assicurazione della Responsabilità civile degli esponenti aziendali Documento informativo relativo al prodotto denominato "CorporateGuard"
Assicurazione della Responsabilità civile degli esponenti aziendali
Documento informativo relativo al prodotto denominato "CorporateGuard"
Compagnia di assicurazione: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00146
Che tipo di assicurazione è?
Xxxxxxx claims made a copertura della responsabilità civile degli organi di gestione e di controllo.
Che
cosa
non
è
assicurato?
Non sono coperte le perdite conseguenti a:
🗶 Acquisizione di utili o di vantaggi cui l'assicurato non avrebbe legalmente diritto
🗶 Atti illeciti dolosi o fraudolenti dell'assicurato
🗶 Qualsiasi fatto, atto illecito o evento di cui sia stata data notizia ai sensi di una polizza assicurativa precedente alla presente polizza
🗶 Qualsiasi procedimento giudiziale o stragiudiziale di cui un assicurato abbia avuto notizia a partire dalla data di continuità
🗶 Qualsiasi evento che avrebbe costituito una richiesta unica notificata ai sensi di una polizza precedente alla presente polizza
🗶 Xxxxx alla persona e/o alle cose
🗶 Richieste di risarcimento avanzate nella giurisdizione statunitense o fondate sulle leggi degli Stati Uniti d'America e dei loro territori o possedimenti
🗶 Esposizione verso la SEC Statunitense
🗶 Perdite derivanti da un atto illecito o da un altro evento che si verifichi dopo la data di efficacia di un'operazione
🗶 Le coperture non sono operative se l'assicurato è soggetto ad embargo o ad altre sanzioni applicabili
Che cosa è assicurato?
✓ Perdite subite dagli assicurati a seguito di una richiesta di risarcimento
✓ Somme corrisposte dalla società ad un assicurato, in base ad accordi o disposizioni di legge, a seguito di una perdita da questo subita in conseguenza di una richiesta di risarcimento
✓ Xxxxx relativi ad indagini precedenti ad una richiesta di risarcimento
✓ Perdite non rimborsabili da parte della società subite da un amministratore indipendente derivanti da una richiesta di risarcimento, secondo le condizioni di polizza
✓ Perdite subite dalla società che abbiano origine da una richiesta di risarcimento relativa a titoli
Coperture Executive quali:
✓ Costi di difesa e costi per procedimenti legali
✓ Spese di estradizione
✓ Spese personali in caso di ordine restrittivo
✓ Spese per la tutela della reputazione
✓ Spese relative alla violazione del Foreign Corrupt Practices Act, 15, USC
✓ Responsabilità personale in materia di imposte societarie
✓ Costi sostenuti al fine di minimizzare il rischio di una richiesta di risarcimento, secondo le condizioni di polizza
✓ Servizi di consulenza interpretativa
✓ Costi per la partecipazione ad audizioni nell'ambito di indagini relative a contestazioni/azioni di responsabilità
(coperture principali)
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Ci sono limiti di copertura?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori del periodo di assicurazione o di osservazione (ove
previsto) e/o derivanti da atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)
Dove vale la copertura?
Nei limiti territoriali indicati nella Scheda.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.
• non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore
• comunicare le circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento
• rimborsare all'assicuratore qualunque pagamento che non rientri nella copertura.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.
Come posso disdire la polizza?
Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.
Polizza di Assicurazione della Responsabilità degli organi di gestione e controllo di Società
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: "CorporateGuard responsabilità civile esponenti aziendali" Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
• Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG.
• Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
• Codice ISVAP impresa D947R
• Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
• Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.
AIG Europe S.A. (AESA) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 17 ottobre 2017 - 30 novembre 2018. AESA non ha tuttavia svolto attività assicurativa nel predetto esercizio. Tenuto conto del fatto che AIG Europe Limited (AEL) - cui facevano capo le attività britanniche trasferite ad altra società del gruppo - si è fusa per incorporazione in AESA con effetto dal 1° dicembre 2018 e quindi successivamente all'approvazione del bilancio di AESA, si ritiene di fornire l'ultima situazione patrimoniale di AEL: i dati oltre indicati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
• Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
• Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
• Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
• L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
• La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). | |
Al contratto si applica la legge Italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile. | |
Responsabilità civile degli organi di gestione e controllo | Perdita subita da ciascun Assicurato a seguito di una Richiesta di Risarcimento avanzata nei suoi confronti per la prima volta nel corso del Periodo di Xxxxxxx e debitamente notificata all'Assicuratore, fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato sia stato indennizzato per la medesima Perdita dalla Società. Quanto corrisposto da una Società ad un Assicurato in base ad accordi o disposizioni di legge applicabili a seguito di una Perdita derivante da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di un Assicurato e notificata all'Assicuratore durante il Periodo di Polizza |
Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento | Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento sostenuti da ciascun Assicurato derivanti da un’Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento. |
Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti | Perdite Non Rimborsabili da parte della Società subite da ciascun Amministratore Indipendente derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima nei confronti di quest'ultimo durante il Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore entro il Massimale Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti qualora: (i) il Massimale; (ii) tutte le altre coperture r.c. valide ed efficaci, sia a secondo rischio che a primo rischio; ed (iii) ogni altra somma altrimenti dovuta a titolo di indennizzo a qualsiasi Amministratore Indipendente per una Richiesta di Risarcimento Unica, siano stati erosi. |
Titoli | Perdite subite da ciascuna Società che abbiano origine da una Richiesta di Risarcimento relativa a Xxxxxx avanzata per la prima volta nei confronti di una Società durante il Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore. |
Le coperture di seguito indicate rientrano nel Pacchetto Coperture Executive | |
Beni e Libertà Personale | (i) Costi di Difesa e Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali in relazione a Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale ovvero Procedimenti di Estradizione; (ii) Spese di Estradizione; e (iii) Spese Personali in caso di un Ordine Restrittivo |
per ciascun Assicurato. | |
Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative ad un Atto di Contestazione e/o ad un’Azione di Responsabilità | Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità contro un Assicurato. |
Copertura dei Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali | Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali sostenuti da ciascun Assicurato. |
Spese per la Tutela della Reputazione | Spese per la Tutela della Reputazione di ciascun Assicurato. |
Responsabilità Personale in materia di Imposte Societarie | Somme corrispondenti alle imposte non versate dalla Società qualora e solo nella misura in cui la responsabilità di tale mancato versamento sia stabilita con sentenza dell’Autorità Giudiziaria di volta in volta competente e venga imputata ad un Soggetto Assicurato nella giurisdizione in cui è stata avanzata la Richiesta di Risarcimento, a condizione che (a) tale responsabilità non tragga origine da atti deliberati o intenzionali del Soggetto Assicurato e (b) la Società non sia in grado di versare le imposte a causa di una situazione di insolvenza o a causa di impedimenti di natura legale. |
Mitigazione delle Circostanze/ delle Richieste di Risarcimento | Costi di Mitigazione, i Xxxxx per l'instaurazione di Procedimenti Legali e gli Onorari Professionali sostenuti da un Soggetto Assicurato - con il previo consenso scritto dell’Assicuratore - allo scopo di minimizzare il rischio connesso ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Soggetto Assicurato. |
Servizi di consulenza interpretativa | Il termine Costi di Difesa include espressamente costi e spese ragionevolmente sostenuti dai Soggetti Assicurati per l’assistenza necessaria nella propria giurisdizione di origine per l’interpretazione e l’applicazione dei pareri ricevuti da professionisti che operano in una giurisdizione straniera in relazione a Richieste di Risarcimento relative a Xxxxxx avanzate in tale giurisdizione. |
Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità | Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità contro un Soggetto Assicurato |
Ultrattività illimitata per Assicurati cessati dalla carica | L’Assicuratore garantirà un Periodo di Ultrattività illimitato per qualsiasi Soggetto Assicurato che cessi dalla carica per motivi diversi da licenziamento o da una Operazione, prima o nel corso del Periodo di Polizza, a condizione che (i) la presente polizza non sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura; ovvero, (ii) qualora la presente polizza sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura, tale copertura non garantisca un’estensione del periodo di ultrattività di almeno sei (6) |
anni per i Soggetti Assicurati cessati dalla carica. | |
Consulenza relativa alla transazione di Controversie Internazionali relative a Xxxxxx Xxxxxxxx | A richiesta della Società, gli onorari sostenuti da quest'ultima in misura ragionevole e necessaria - con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore - per il mandato conferito ai legali approvati dall’Assicuratore a rappresentare la Società nelle procedure ed azioni applicabili in base alle disposizioni della Legge Olandese sulle Composizioni Collettive del 2005 (Dutch Act on Collective Settlements 2005), al fine di facilitare la definizione di contenziosi di natura internazionale in materia di Titoli nel caso in cui sia avanzata e coltivata da più parti nei confronti di una Società una Richiesta di Risarcimento per Xxxxxx in forma di class action o di azione collettiva ovunque nel mondo. |
Costi di Emergenza | Qualora non sia ragionevolmente possibile ottenere il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore in relazione ai Costi di Difesa, ai Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento. |
Estensione per Giurisdizione Internazionale | Alle sole Richieste di Risarcimento e Richieste di Risarcimento relative al Prospetto avanzate e coltivate nei confronti di un Assicurato nell’ambito di una Giurisdizione Internazionale, si applicheranno le disposizioni della Polizza Internazionale qualora tale polizza offra una copertura più favorevole all'Assicurato in relazione alle sole Coperture, Definizioni ed Esclusioni. Fatto salvo quanto precede, qualsiasi copertura o esclusione specificata all’interno dell’appendice di cui alla presente polizza si applicherà indipendentemente dalla Polizza Internazionale. |
Foreign Corrupt Practices Act | Richieste di Risarcimento relative alla violazione del Foreign Corrupt Practices Act, 15, USC Articolo 78dd– 2(g)(2)(B) e Articolo 78ff– 2(c)(2)(B), come modificato dall'International Anti-Bribery and Fair Competition Act del 1998, (‘Foreign Corrupt Practices Act’) degli Stati Uniti d’America. |
Controllate | Limitatamente a qualsiasi Controllata, l’Assicuratore sarà responsabile delle Perdite che traggano origine o fondamento da, ovvero siano attribuibili a: (i) un Atto Illecito che abbia luogo; ovvero (ii) qualsiasi altro Evento Assicurato che si verifichi, nel tempo in cui una data entità sia stata o sia una Controllata. |
Ultrattività di 60 giorni | Il Contraente avrà diritto a un Periodo di Ultrattività automaticamente, per una durata massima di 60 giorni, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Ultrattività | Il Contraente avrà diritto a un Periodo di Ultrattività subordinatamente alla richiesta scritta di tale Periodo di Ultrattività da parte del Contraente ed al versamento dell’eventuale premio aggiuntivo richiesto, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Polizza. Qualora si verifichi un’Operazione, il Contraente avrà la facoltà di chiedere un Periodo di Ultrattività di 72 mesi ai termini ed alle condizioni di cui alla presente polizza, nonchè a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo che verrà determinato dall’Assicuratore, fermo restando che in caso di Operazione l'Assicuratore potrà rifiutare la concessione del Periodo di Ultrattività a propria insindacabile discrezione. Il Periodo di Ultrattività indicato nella presente Estensione 3.2 (Ultrattività) non si applica nel caso in cui la presente polizza sia risolta o comunque |
cessi di avere efficacia. | ||
Che cosa non è assicurato? | ||
Le Esclusioni di seguito indicate sono applicabili a tutte le coperture assicurative relative alla Responsabilità degli organi di gestione e controllo e alla Responsabilità da prospetto. | ||
Comportamenti intenzionali/dolosi | (i) Acquisizione di utili o vantaggi a cui l’Assicurato non avrebbe legalmente diritto; ovvero (ii) compimento di atti illeciti dolosi o fraudolenti da parte dell’Assicurato qualora le predette circostanze siano accertate con provvedimento giudiziale (o altro provvedimento di analoga natura) definitivo ovvero in virtù di ammissione scritta dell’Assicurato. | |
Richieste di Risarcimento e Circostanze Pre-esistenti | (i) Qualsiasi fatto contestato, ovvero allo stesso Atto Illecito o ad Atti Illeciti contestati ovvero contenuti in qualsiasi circostanza od Evento Assicurato di cui sia stata data notizia ai sensi di una polizza assicurativa di cui la presente polizza costituisca un rinnovo o una sostituzione o alla quale la presente polizza succeda nel tempo; oppure (ii) qualsiasi procedimento pendente o precedentemente esistente di natura civile, penale, amministrativa o regolamentare, indagine, procedura arbitrale, di mediazione o altra procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui un Assicurato abbia avuto notizia a partire dalla Data di Continuità, ovvero contestato o derivato a partire dallo stesso ovvero dagli stessi fatti essenzialmente contestati nel contesto di tali azioni; (iii) qualsiasi Evento Assicurato che avrebbe altrimenti costituito una Richiesta di Risarcimento Unica insieme con qualsiasi richiesta di risarcimento o altra questione notificata ai sensi di una polizza assicurativa di cui la presente polizza costituisca un rinnovo o una sostituzione o alla quale succeda nel tempo. | |
Danni alla persona /Xxxxx a cose | Lesioni fisiche, malattia, decesso, stress emotivo o disturbo mentale di persone fisiche; ovvero danneggiamento, distruzione, compromissione o perdita d’uso di qualsiasi bene o proprietà. | |
Richieste di Risarcimento Statunitensi Avanzate da qualsiasi Società | Richieste di Risarcimento Statunitensi avanzate da o per conto di qualsiasi Società nei confronti di qualsivoglia Assicurato, ovvero da qualsiasi Entità Esterna nei confronti di un Amministratore di Entità Esterna. | |
Titoli statunitensi | Non è fornita alcuna copertura rispetto all’Esposizione verso la SEC Statunitense salvo quando indicato nella Scheda di polizza. | |
Operazioni | Perdite che traggano origine o fondamento da, ovvero siano attribuibili a: (i) un Atto Illecito che abbia luogo; ovvero |
(ii) qualsiasi altro Evento Assicurato che si verifichi dopo la data di efficacia di una Operazione. | |
Operatività copertura in caso di embargo o di altra sanzione applicabile | Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile all’Assicuratore, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, l'Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Xxxxxxxxx, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto |
del terzo danneggiato non sia prescritto. | |||||||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. | ||||||
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l’operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. | ||||||
Quando e come devo pagare? | |||||||
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. | ||||||
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. | ||||||
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |||||||
Durata | L’assicurazione inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo. | ||||||
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP | ||||||
Come posso disdire la polizza? | |||||||
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. | ||||||
Risoluzione | Non sono previsti dell'assicurato | casi | di | risoluzione | dell'assicurazione | a | favore |
A chi è rivolto questo prodotto? | |||||||
Il prodotto è rivolto ai soggetti che intendono assicurare la responsabilità degli organi di gestione e di controllo di una Società. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: tutela.consumatore@pec.ivass . Info su: xxx.xxxxx.xx Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Schedule
Directors & Officers Liability Insurance
NON US SECURITIES
Numero di polizza …………………………
1 Contraente …………………………
2 Indirizzo …………………………
3 Periodo di polizza Da: Data di decorrenza
A: Data di scadenza
00.01 Ora Locale (entrambi i gioni inclusi).
4 Massimale per sinistro €
5 Copertura Speciale di secondo rischio per amministratori indipendenti
(Pagabili in aggiunta al Massimale di cui al punto 4)
a) Per Amministratore € Indipendente:
b) Limite aggregato per € tutti gli Amministratori Indipendenti:
6 Franchigia
Sinistro US Ogni richiesta di
risarcimento relative a titoli:
USD
Violazioni di disposizioni in materia di Diritto del Lavoro:
USD:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Ogni altro sinistro: USD:
Resto del Mondo Ogni richiesta di €: risarcimento relative a titoli:
Violazioni di disposizioni in €: materia di Diritto del Lavoro:
Ogni altro sinistro: €:
7 Sottolimiti del massimale Limite €
Estensioni
2.1 (ii) Spese di estradizione €
2.1 (iii) Spese personali €
2.2 Spese per tutela della reputazione € Copertura costi relativi alla
2.3
2.5
2.8
partecipazione ad udienze € nell’ambito di procedure
concorsuali
Mitigazione delle Circostanze/Richieste di Risarcimento: Costi di Mitigazione,
costi per l’instaurazione di €
procedimenti legali, Oneri Professionali
Costi per la partecipazione ad
audizioni nell’ambito di Indagini € relative a Contestazioni/Azioni di
responsabilità
3.4 Costi di Emergenza € Consulenza relative alla
3.5
transazione di controversie € Internazionali relative a titoi
Olandesi
I sottolimiti del massimale sopra precisati rappresentano la massima esposizione aggregata dell’Assicuratore per tutte le coperture ed estensioni , anche tra loro combinate, prestate ai sensi della presente polizza.
8 Data di continuità:
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
9 Periodo di Ultrattività:
1 anno: xx% del premio annual e annuo in essere al momento della scadenza della polizza.
2 anni: xx% del premio annual e annuo in essere al momento della scadenza della polizza.
3 anni: xx% del premio annual e annuo in essere al momento della scadenza della polizza.
4 anni: xx% del premio annual e annuo in essere al momento della scadenza della polizza.
5 anni: xx% del premio annual e annuo in essere al momento della scadenza della polizza.
10 Assicuratore AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx xxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX (XX)
11 Premio annuo imponibile € Imposte €
Premio lordo €
12 Coperture Assicurative e Estensioni Solamente le Coperture Assicurative e le Estensioni
indicate sotto come “Coperte” sono fornite dalla presente polizza. “Non Coperta” significa non prestato dalla presente polizza.
Responsailità civile degli organi di gestione e controllo
Costi relative ad Indagini precedenti una richiesta di risarcimento
Copertura special di secondo rischio per Amministratori indipendenti
Copertura Assicurativa 1.1 Coperta / Non
coperta
Copertura Assicurativa 1.2 Coperta / Non
coperta
Copertura Assicurativa 1.3 Coperta / Non
coperta
Titoli Copertura Assicurativa 1.4 Coperta / Non coperta
Beni e Libertà personale Estensione 2.1 Coperta / Non coperta
Spese per Tutela della reputazione Estensione 2.2 Coperta / Non
coperta
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Copertura dei costi relativi alla partecipazione ad udienze nell’ambito di procedure concorsuali
Foreign corrupt practice act e Responsabilità personale in materia di imposte societarie
Mitigazione delle circostanze/delle richieste di risarcimento
Estensione 2.3 Coperta / Non coperta
Estensione 2.4 Coperta / Non coperta
Estensione 2.5 Coperta / Non coperta
Estensione per giurisdizione internazionale Estensione 2.6 Coperta / Non
coperta
Servizi di consulenza interpretativa Estensione 2.7 Coperta / Non coperta
Costi per la partecipazione ad audizioni nell’ambito di indagini relative a contestazioni/azioni di responsabilità
Estensione 2.8
Coperta / Non coperta
Nuova Controllata Estensione 3.1 Coperta / Non coperta
Ultrattività Estensione 3.2 Coperta / Non coperta
Ultrattività illimitata per Soggetti Assicurati cessati dalla carica
Estensione 3.3 Coperta / Non coperta
Costi di emergenza Estensione 3.4 Coperta / Non coperta
Consulenza relative alla transazione di controversie internazionali relative a Xxxxxx Xxxxxxxx
Estensione 3.5 Coperta / Non coperta
13 Programma Passport della Polizza Master Si/No
Se “Si”, allora questa polizza opererà come Polizza Xxxxxx e le coperture prestate da questa polizza saranno offerte congiuntamente con quelle delle polizze localmente attivate in ciascuna giurisidizione su richiesta della Contraente (c.d. Polizze Passport). La specifica struttura della copertura prestata da questa Polizza Master congiuntamente con ciascuna Polizza Passport è regolata secondo quanto previsto dall’appendice “Struttura del Programma Passport” allegata a questa polizza.
14 Esposizione US SEC Non coperta
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15 | Allegati | |
Descrizione | Data di effetto: | |
1. | 1. | |
2. | 2. | |
3. | 3. | |
4. | 4. |
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CorporateGuard 2013
Directors and Officers Liability Insurance
Policy Wording
(Items in blue are for the US SEC version)
A fronte del pagamento del premio, delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite all'Assicuratore in merito al rischio assicurato e subordinatamente alle condizioni, limitazioni ed esclusioni di cui alla polizza, l’Assicuratore ed il Contraente convengono quanto segue.
Clausola Claim - Made
La presente polizza opera unicamente per le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato e per gli altri Eventi Assicurati che si verifichino per la prima volta nel corso del Periodo di Xxxxxxx, debitamente notificati all’Assicuratore secondo quanto previsto dalla medesima polizza.
1. Coperture
1.1 Responsabilità civile degli organi di gestione e controllo
L’Assicuratore:
(i) indennizzerà la Perdita subita da ciascun Soggetto Assicurato a seguito di una Richiesta di Risarcimento avanzata nei suoi confronti per la prima volta nel corso del Periodo di Xxxxxxx e debitamente notificata all'Assicuratore, fatta eccezione per il caso in cui il Soggetto Assicurato sia stato indennizzato per la medesima Perdita dalla Società; e
(ii) rimborserà alla Società quanto da questa corrisposto ad un Soggetto Assicurato in base ad accordi o disposizioni di legge applicabili a seguito di una Perdita derivante da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di un Soggetto Assicurato e notificata all'Assicuratore durante il Periodo di Polizza.
1.2 Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento
L’Assicuratore indennizzerà i Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento sostenuti da ciascun Soggetto Assicurato derivanti da un’Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento.
1.3 Copertura Speciale di Xxxxxxx Xxxxxxx per Amministratori Indipendenti
L’Assicuratore indennizzerà le Perdite Non Rimborsabili da parte della Società subite da ciascun Amministratore Indipendente derivanti da una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima nei confronti di quest'ultimo durante il Periodo di Xxxxxxx e debitamente notificata all'Assicuratore entro il Massimale Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti qualora: (i) il Massimale; (ii) tutte le altre coperture r.c. valide ed efficaci, sia a secondo rischio che a primo rischio; ed (iii) ogni altra somma altrimenti dovuta a titolo di indennizzo a qualsiasi Amministratore Indipendente per una Richiesta di Risarcimento Unica, siano stati erosi.
La responsabilità massima dell’Assicuratore in virtù della presente Copertura Assicurativa 1.3 (Copertura Speciale di Secondo Rischio per Amministratori Indipendenti) per tutti gli Amministratori Indipendenti non potrà eccedere il Massimale Speciale di Secondo Rischio Aggregato per Amministratori Indipendenti di cui al punto 5 della Scheda.
1.4 Titoli
L’Assicuratore indennizzerà le Perdite subite da ciascuna Società che abbiano origine da una Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli avanzata per la prima volta nei confronti di una Società durante il Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore.
2. Pacchetto Coperture Executive
2.1 Beni e Libertà Personale
L’Assicuratore si farà carico di:
(i) Costi di Difesa e Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali in relazione a Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale ovvero Procedimenti di Estradizione;
(ii) Spese di Estradizione, nei limiti del Sottomassimale indicato al punto 7 della Scheda; e
(iii) Spese Personali in caso di Ordine Restrittivo, nei limiti del Sottomassimale indicato al
punto 7 della Scheda,
per ciascun Soggetto Assicurato.
2.2 Spese per la Tutela della Reputazione
L’Assicuratore indennizzerà le Spese per la Tutela della Reputazione di ciascun Soggetto Assicurato nei limiti del Sottomassimale indicato al punto 7 della Scheda.
2.3 Copertura dei Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali
L’Assicuratore indennizzerà i Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali sostenuti da ciascun Soggetto Assicurato nei limiti del Sottomassimale indicato al punto 7 della Scheda.
2.4 Foreign Corrupt Practices Act
Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, l’Assicuratore terrà indenne qualsiasi Soggetto Assicurato rispetto a Richieste di Risarcimento relative alla violazione del Foreign Corrupt Practices Act, 15, USC Articolo 78dd– 2(g)(2)(B) e Articolo 78ff–2(c)(2)(B), come modificato dall'International Anti-Bribery and Fair Competition Act del 1998, (‘Foreign Corrupt Practices Act’) degli Stati Uniti d’America.
2.4bis Responsabilità Personale in materia di Imposte Societarie
L’Assicuratore indennizzerà le somme corrispondenti alle imposte non versate dalla Società qualora e solo nella misura in cui la responsabilità di tale mancato versamento sia stabilita dalla legge in capo ad un Soggetto Assicurato nella giurisdizione in cui è stata avanzata la Richiesta di Risarcimento, a condizione che tale responsabilità non tragga origine da atti deliberati o intenzionali del Soggetto Assicurato e che la Società non sia in grado di versare le imposte a causa di una situazione di insolvenza o impedimenti di natura legale.
2.5 Mitigazione delle Circostanze / delle Richiesta di Risarcimento
Nei limiti del Sottomassimale di cui al punto 7 della Scheda, l’Assicuratore indennizzerà i Costi di Mitigazione, i Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali e gli Onorari Professionali sostenuti da un Soggetto Assicurato - con il previo consenso scritto dell’Assicuratore - allo scopo di minimizzare il rischio connesso ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Soggetto Assicurato, a condizione che:
(i) sia stata data notizia delle circostanze rilevanti all’Assicuratore in conformità con l'Articolo 6.1 (Comunicazioni e Notificazioni); e
(ii) le circostanze notificate in conformità con il punto (i) che precede possano dare origine ad una Richiesta di Risarcimento per responsabilità civile del Soggetto Assicurato da parte del potenziale reclamante; e
(iii) i Costi di Mitigazione siano sostenuti dal Soggetto Assicurato in misura ragionevole e secondo necessità e siano corrisposti direttamente o indirettamente a ciascun
potenziale reclamante con lo scopo di evitare una o più Richieste di Risarcimento in relazione ad uno specifico Atto Illecito; e
(iv) gli Onorari Professionali siano sostenuti dal Soggetto Assicurato in misura ragionevole e secondo necessità al fine di negoziare e facilitare il pagamento dei Costi di Mitigazione; e
(v) i Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali siano sostenuti dal Soggetto Assicurato in misura ragionevole e secondo necessità con lo scopo di evitare una o più Richieste di Risarcimento da parte del potenziale reclamante in relazione ad uno specifico Atto Illecito; e
(vi) la massima esposizione dell’Assicuratore ai sensi della presente Copertura 2.5 (Mitigazione delle Circostanze/delle Richieste di Risarcimento) non potrà eccedere la massima esposizione che l'Assicuratore avrebbe avuto in base alla presente polizza se una Richiesta di Risarcimento nei confronti del Soggetto Assicurato fosse stata avanzata.
Dalla copertura di cui alla presente Sezione 2.5 (Mitigazione delle Circostanze/delle Richieste di Risarcimento) sono espressamente esclusi: le somme dovute a titolo di retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati; il costo del tempo impiegato dagli stessi e/o qualsiasi altro costo e/o spesa di qualsiasi Società.
2.6 Estensione per Giurisdizione Internazionale
Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, alle sole Richieste di Risarcimento avanzate e coltivate nei confronti di un Soggetto Assicurato nell’ambito di una Giurisdizione Internazionale, si applicherà la Polizza Internazionale qualora tale polizza offra una copertura più favorevole al Soggetto Assicurato in relazione alle sole seguenti sezioni (da leggersi nel complesso come unica voce): Coperture, Definizioni ed Esclusioni. Fatto salvo quanto precede, qualsiasi copertura o esclusione specifica in appendice alla presente polizza si applicherà indipendentemente dalla Polizza Internazionale.
2.7 Servizi di consulenza interpretativa
Il termine Costi di Difesa include espressamente costi e spese ragionevolmente sostenuti dai Soggetti Assicurati per l’assistenza necessaria nella propria giurisdizione di origine in materia di interpretazione ed applicazione delle raccomandazioni ricevute da professionisti che operano in una giurisdizione straniera in relazione a Richieste di Risarcimento relative a Xxxxxx avanzate in tale giurisdizione.
2.8 Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità
L’Assicuratore indennizerà i Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative a Contestazioni/Azioni di Responsabilità contro un Soggetto Assicurato, nei limiti del Sottomassimale indicato al Punto 7 della Scheda.
3. Estensioni
3.1 Nuova Controllata
La definizione di Controllata sarà automaticamente estesa al fine di includervi qualsiasi entità di cui il Contraente acquisisca il Controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una o più delle sue altre Controllate, nel corso del Periodo di Polizza, a condizione che:
(i) i Titoli di tale entità non siano negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno negli Stati Uniti d’America o nei loro territori o possedimenti; ovvero
(ii) il totale dell’attivo di tale entità alla data dell’acquisizione sia pari o inferiore al 25% dell’attivo consolidato del Contraente alla data di efficacia della presente polizza.
Per le entità che abbiano Controllate i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno negli Stati Uniti d’America, dei loro territori o possedimenti, ovvero che abbiano un attivo totale superiore al 25% dell’attivo consolidato del Contraente alla data di efficacia della presente polizza, l’Estensione 3.1 (Nuova Controllata) si applicherà automaticamente per un periodo di 60 giorni a far tempo dalla data in cui il Contraente acquisisca il Controllo, a condizione che il Contraente sottoponga per iscritto all’Assicuratore i dati di tale entità prima della fine del Periodo di Polizza. A richiesta del Contraente, la copertura potrà essere estesa ad un periodo di tempo superiore, a condizione che: (i) il Contraente fornisca all’Assicuratore dettagli sufficienti entro il suddetto periodo di 60 giorni così da consentire all’Assicuratore di determinare la propria potenziale esposizione nei confronti di tale entità e (ii) il Contraente accetti le eventuali modifiche dei termini e delle condizioni di polizza che ne conseguano, ivi incluso il pagamento del premio aggiuntivo richiesto dall’Assicuratore.
3.2 Ultrattività
Salvo il caso in cui abbia luogo una Operazione, il Contraente avrà diritto a un Periodo di Ultrattività:
(i) automaticamente, di 60 giorni, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; ovvero
(ii) subordinatamente alla richiesta scritta di tale Periodo di Ultrattività da parte del Contraente ed al versamento dell’eventuale premio aggiuntivo richiesto come specificato al punto 9 della Scheda, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Polizza.
Qualora si verifichi una Operazione, il Contraente potrà avere diritto ad un Periodo di Ultrattività di
72 mesi ai termini ed alle condizioni nonchè a fronte del pagamento del premio aggiuntivo che saranno stabiliti dall’Assicuratore, fermo restando che in caso di Operazione l'Assicuratore potrà rifiutare la concessione del Periodo di Ultrattività a propria insindacabile discrezione.
Il Periodo di Ultrattività indicato nella presente Estensione 3.2 (Ultrattività) non si applica nel caso in cui la presente polizza sia risolta o comunque perda di efficacia.
3.3 Ultrattività illimitata per Soggetti Assicurati cessati dalla carica
L’Assicuratore garantirà un Periodo di Ultrattività illimitato per qualsiasi Soggetto Assicurato che cessi dalla carica per motivi diversi da licenziamento o da una Operazione, prima o nel corso del Periodo di Polizza, a condizione che:
(i) la presente polizza non sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura; ovvero,
(ii) qualora la presente polizza sia rinnovata o sostituita con altra analoga copertura, tale copertura non garantisca un’estensione del periodo di ultrattività di almeno sei (6) anni per i Soggetti Assicurati cessati.
3.4 Costi di Emergenza
Qualora non sia ragionevolmente possibile ottenere il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore a sostenere Costi di Difesa o Costi relativi ad Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento, l’Assicuratore approverà a posteriori tali costi entro il Sottomassimale indicato al punto 7 della Scheda.
3.5 Consulenza relativa alla transazione di Controversie Internazionali relative a Xxxxxx Xxxxxxxx
L’Assicuratore indennizzerà, a richiesta della Società, gli onorari sostenuti da quest'ultima in misura ragionevole e secondo necessità - con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore - per il mandato
conferito ai legali approvati dall’Assicuratore a rappresentare la Società nelle procedure ed azioni applicabili in base alle disposizioni della Legge Olandese sulle Composizioni Collettive del 2005, al fine di facilitare la definizione di contenziosi di natura internazionale in materia di Xxxxxx nel caso in cui sia avanzata e coltivata da più parti nei confronti di una Società una Richiesta di Risarcimento per Xxxxxx in forma di class action o di azione collettiva ovunque nel mondo, nei limiti del Sottomassimale indicato al punto 7 della Scheda e comunque fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue.
4. Esclusioni
In aggiunta alle altre esclusioni di cui alla presente polizza, l’Assicuratore non risponderà in base ad essa in relazione a Perdite:
4.1 Comportamenti intenzionali/dolosi
che abbiano origine o traggano fondamento da ovvero siano attribuibili a:
(i) acquisizione di utili o vantaggi a cui l’Assicurato non avrebbe legalmente diritto; ovvero
(ii) compimento di atti volontari, dolosi o fraudolenti da parte dell’Assicurato,
qualora le predette circostanze siano accertate con provvedimento giudiziale (o altro provvedimento di analoga natura) definitivo ovvero in virtù di ammissione scritta dell’Assicurato.
4.2 Richieste di Risarcimento e Circostanze Pre-esistenti
che abbiano origine o traggano fondamento da ovvero siano attribuibili a:
(i) qualsiasi fatto allegato od allo stesso Atto Illecito od Atti Illeciti collegati, allegati o contenuti in qualsiasi circostanza od Evento Assicurato di cui sia stata data notizia ai sensi di una polizza di cui la presente costituisca rinnovo o sostituzione o alla quale succeda nel tempo; oppure
(ii) qualsiasi procedimento pendente od esistente di natura civile, penale, amministrativa o regolamentare, indagine, procedura arbitrale, di mediazione o altra procedura di risoluzione alternativa delle controversie di cui un Assicurato abbia avuto notizia alla Data di Continuità o nei quali si alleghi o che derivino dagli stessi o essenzialmente gli stessi fatti asseriti nel contesto di tali azioni; ovvero
(iii) qualsiasi Evento Assicurato che avrebbe costituito una Richiesta di Risarcimento Unica notificata ai sensi di una polizza di cui la presente costituisca rinnovo o sostituzione o alla quale succeda nel tempo.
L’Esclusione 4.2 (i) non si applica alle circostanze che siano state notificate all’Assicuratore in base a polizze precedenti ma che non siano state da quest’ultimo accettate come validamente notificate ed a condizione che la copertura sia stata mantenuta presso l’Assicuratore senza soluzione di continuità dalla data di efficacia della precedente polizza sino alla data di scadenza della presente polizza.
4.3 Xxxxx alla persona / Xxxxx a cose
per lesioni fisiche, malattia, decesso, stress emotivo o disturbo mentale di persone fisiche; ovvero danneggiamento, distruzione, compromissione o perdita d’uso di qualsiasi bene o proprietà. La presente Esclusione 4.3 (Xxxxx alla persona/Xxxxx a cose) non si applica a:
(i) Richieste di Risarcimento per stress emotivo o disturbo mentale relative ad una Violazione di Disposizioni in materia di Diritto del Lavoro;
(ii) Costi di Difesa di qualsiasi Soggetto Assicurato, anche in relazione a Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti di un Soggetto Assicurato:
(a) per la presunta violazione di leggi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro lavoro; ovvero
(b) per la grave violazione di obblighi di diligenza che abbia causato la morte di xxxxx.
(iii) Perdite cagionate da accertata responsabilità personale del Soggetto Assicurato, a condizione che la Società non abbia indennizzato, né possa o sia tenuta per legge ad indennizzare il Soggetto Assicurato ai sensi di legge o di contratto o dell’atto costitutivo, dello statuto, di accordi di gestione o di documenti analoghi della Società.
4.4 Richieste di Risarcimento Statunitensi Avanzate da qualsiasi Società
Fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, che abbiano origine o traggano fondamento da o siano attribuibili a Richieste di Risarcimento Statunitensi avanzate da o per conto di qualsiasi Società nei confronti di qualsivoglia Assicurato, ovvero da qualsiasi Entità Esterna nei confronti di un Amministratore di Entità Esterna:
La presente Esclusione 4.4 (Richieste di Risarcimento Statunitensi Avanzate da qualsiasi Società) non si applica a:
(a) Richieste di Risarcimento Statunitensi nei confronti di Xxxxxxxx Assicurati;
(i) avanzate da possessori di Xxxxxx o soci di Società o di Entità Esterne, sia direttamente che indirettamente, ovvero avanzate in forma di class action e che non siano state sollecitate o avanzate con l’intervento volontario, l’assistenza o la partecipazione attiva di qualsiasi Assicurato diverso da un Soggetto Assicurato coinvolto in attività di segnalazione di casi di mancata conformità tutelato a norma del Sarbanes-Xxxxx Act del 2002 (Stati Uniti) o di qualsiasi legislazione analoga;
(ii) qualora la Società o l’Entità Esterna sia soggetta a procedure fallimentari (o equivalenti procedure in Giurisdizioni Internazionali), avanzate per conto o nell'interesse di tale Società o Entità Esterna; ovvero;
(b) Costi di Difesa di un Soggetto Assicurato.
5. Definizioni
5.1 Assicuratore
come indicato al punto 10 della Scheda.
5.2 Assicurato
qualsiasi Società o Soggetto Assicurato.
5.3 Azione di Responsabilità
un’azione civile avanzata dalla o per conto di una Società contro un Amministratore o Sindaco di tale
Società per eventuali Atti Illeciti da parte dei medesimi soggetti.
5.4 Amministratore o Dirigente
qualsiasi persona fisica che:
(i) sia stata, sia o divenga nel corso del Periodo di Polizza, dirigente, membro del consiglio di amministrazione, del comitato per il controllo sulla gestione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza o del collegio sindacale o carica equivalente presso una Società, debitamente eletto, nominato e/o inquadrato; e
(ii) abbia ricoperto o venga a ricoprire nel corso del Periodo di Polizza - a seguito di regolare elezione, nomina od inquadramento - una posizione in una Società costituita e operante in una Giurisdizione Internazionale equiparabile ad una di quelle di cui al punto (i) che precede.
5.5 Amministratore di Entità Esterna
qualsiasi persona fisica che, all’inizio del Periodo di Polizza o nel corso dello stesso, rispettivamente abbia ricoperto, ricopra o inizi a ricoprire la carica di direttore, dirigente, amministratore, Amministratore Occulto o carica equivalente in un’Entità Esterna, su richiesta specifica o disposizione di una Società.
5.6 Amministratore Indipendente
qualsiasi persona fisica che abbia ricoperto, ricopra o inizi a ricoprire nel corso del Periodo di Polizza la carica di amministratore indipendente ai sensi di quanto previsto dall'art. 2387 del Codice Civile, dall'art. 147 ter del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e/o dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e successive modificazioni e/o integrazioni.
5.7 Amministratore Occulto
qualsiasi persona fisica che, in conseguenza del proprio ruolo di Amministratore o Funzionario o dipendente di qualsiasi Società, sia ritenuto rappresentare un amministratore occulto o di fatto di qualsiasi altra Società o Entità Esterna.
5.8 Atto Illecito
(i) in relazione a qualsiasi Soggetto Assicurato (salvo che in relazione a Richieste di Risarcimento relative a Xxxxxx):
(a) eventuali atti, errori, omissioni, violazioni di doveri o di obblighi, dichiarazioni inesatte di natura colposa da parte di un Soggetto Assicurato nell’ambito dei ruoli elencati alla Definizione 5. 26 (Soggetto Assicurato);
(b) una Violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro.
(ii) in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento relativa a Xxxxxx, eventuali violazioni di natura colposa di disposizioni di leggi o di regolamento in materia di Titoli, l’acquisto o la vendita o l’offerta o la sollecitazione di un’offerta ad acquistare o vendere Xxxxxx, ovvero qualsiasi registrazione relativa a tali Xxxxxx da parte di un Assicurato.
5.9 Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale
qualsiasi azione intrapresa nei confronti di un Soggetto Assicurato da parte di un Organismo Ufficiale volta:
(i) all’interdizione perpetua o temporanea di un Soggetto Assicurato dall'esercizio di cariche inerenti la gestione ed il controllo di società o enti;
(ii) alla confisca, assunzione di proprietà o controllo, sequestro di beni immobili o proprietà personali di un Soggetto Assicurato;
(iii) alla costituzione di vincoli su beni immobili o proprietà personali di un Soggetto Assicurato;
(v) alla restrizione della libertà personale di un Soggetto Assicurato (detenzione in carcere o arresti domiciliari); ovvero
(vi) alla espulsione di un Soggetto Assicurato a seguito della revoca del permesso di soggiorno (o altro analogo documento) in corso di validità per motivi diversi da una sentenza di condanna penale di tale Soggetto Assicurato.
5.10 Controllo
il controllo di un’entità attraverso:
(i) il controllo della composizione del consiglio di amministrazione di tale entità;
(ii) il controllo di più della metà delle azioni o del capitale di tale entità;
(iii) il possesso di oltre la metà del capitale di tale entità; ovvero
(iv) la creazione di tale entità.
5.11 Controllata
qualsiasi entità della quale il Contraente abbia attualmente od abbia avuto in passato il Controllo, direttamente o indirettamente, attraverso una o più delle sue Controllate, alla data di inizio del Periodo di Polizza o precedentemente.
Ai fini della presente polizza un’entità cessa di essere una Controllata nel momento in cui il Contraente perde il Controllo diretto o indiretto di tale entità attraverso una o più delle sue Controllate.
5.12 Contestazione di Responsabilità
qualsiasi richiesta scritta rivolta all'organo di gestione o controllo della Società che preannunci una o comunque relativa ad un’azione civile dalla o per conto della Società nei confronti di un Amministratore o Dirigente per Atti Illeciti da parte dei medesimi soggetti.
5.13 Contraente
l’entità indicata al punto 1 della Scheda.
5.14 Contabile Senior
un amministratore o funzionario della Società, con poteri manageriali o di supervisione cui sia attribuita la responsabilità generale dei sistemi contabili.
5.15 Costi di Difesa
(i) onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole - con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore (salvo che in relazione all’Estensione 3.4 - Costi di Emergenza) - necessari alla difesa di un Assicurato da parte di o per conto di quest’ultimo a seguito di una Richiesta di Risarcimento, di un Procedimento relativo a Beni ed alla Libertà Personale o di un Procedimento di Estradizione;
(ii) onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole - con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore - necessari alla difesa di un Assicurato da parte di esperti accreditati incaricati dai legali dell'Assicurato medesimo di redigere valutazioni, rapporti, svolgere accertamenti, diagnosi o confutare prove in relazione alla difesa di una Richiesta di Risarcimento, di una Controversia relativa a Beni ed alla Libertà Personale o di un Procedimento di Estradizione oggetto di copertura; e
(iii) somme dovute a titolo di Cauzione in relazione ad eventuali Richieste di Risarcimento, Controversie relative a Beni ed alla Libertà Personale o Procedimenti di Estradizione.
La definizione di “Costi di Difesa” non include i Costi delle Indagini precedenti ad una Richiesta di Risarcimento, la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo
impiegato dagli stessi o altri costi o spese di qualsiasi Società, fatta eccezione per i Costi di Difesa relativi a Xxxxxx sostenuti dalla Società.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 c.c., i Xxxxx di Difesa sostenuti per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limite del quarto del Massimale. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'Assicuratore rimborserà costi oneri e spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto imputazioni per reati di natura dolosa, fermo restando l'obbligo dell' Assicurato di provvedere alla restituzione delle somme pagate dall'Assicuratore a tale titolo in caso di condanna.
A richiesta dell'Assicurato, i Xxxxx di Difesa saranno rimborsabili da parte dell'Assicuratore oltre il limite del quarto del Massimale ma comunque in misura non eccedente il Massimale, fermo restando che, in tal caso, il Massimale si intenderà ridotto in misura corrispondente e l'Assicuratore non sarà comunque obbligato per somme eccedenti il Massimale medesimo.
5.16 Costi per la Partecipazione ad Audizioni nell'ambito di Indagini relative ad una Contestazione/Azione di Responsabilità [Versione Non-SEC]
in conformità con quanto previsto dalla Copertura 2.7 (Costi per Indagini relative ad un'Azione di Responsabilità), i costi, gli oneri, gli onorari e le spese sostenuti in misura ragionevole da un Soggetto Assicurato - con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore - esclusivamente in relazione alla necessità della preparazione di tale Soggetto Assicurato al fine di fornire chiarimenti nell'ambito di un’Indagine relativa ad una Contestazione/Azione di Responsabilità concernente il Soggetto Assicurato stesso.
I Costi per Indagini relative ad una Contestazione/Azione di Responsabilità non includono: (a) la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati; il costo del tempo impiegato dagli stessi o qualsiasi altro costo o spesa di qualsiasi Società; ovvero (b) i costi necessari ad ottemperare ad eventuali richieste di ricerca di documenti, registrazioni od informazioni in formato elettronico che si trovino in possesso o sotto il controllo di qualsiasi Società, del richiedente o di altri terzi.
5.17 Costi relativi alla partecipazione ad udienze nell'ambito di procedure concorsuali
in conformità con quanto previsto dalla copertura 2.3 (Crisi da Insolvenza) gli onorari, i costi e le spese sostenuti in misura ragionevole, con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, necessari in relazione all’incarico a consulenti legali che agiscano per conto di un Soggetto Assicurato nella preparazione e partecipazione ad udienze nell’ambito di indagini o richieste di informazioni in merito agli affari di una Società o di un Soggetto Assicurato in qualità di Amministratore o Sindaco, da parte di curatori fallimentari, amministratori giudiziari o da parte di altri soggetti che rivestano cariche equivalenti in base alle disposizioni di legge di qualsiasi giurisdizione in cui i fatti relativi a tale udienza, indagine o richiesta di informazioni potrebbero dare origine a una Richiesta di Risarcimento nei confronti di tale Soggetto Assicurato.
I Costi di gestione della Crisi da Insolvenza non includono in nessun caso la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, corrispettivo per il tempo impiegato dagli stessi ovvero altri costi o spese di qualsiasi Società.
5.18 Costi di Mitigazione
somme corrisposte in misura ragionevole ad un potenziale reclamante necessarie al fine di limitare la responsabilità civile di un Soggetto Assicurato. I Costi di Mitigazione non includono in alcun caso: (a) responsabilità non coperte dalla presente polizza; ovvero (b) pagamenti che traggano origine da o fondamento in o siano attribuibili ad un’Indagine sul Soggetto Assicurato o ad un’Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento; ovvero (c) pagamenti ad un potenziale reclamante al fine di limitare la responsabilità civile di una Società, sia a carico di quest’ultima sia a carico di un Soggetto Assicurato per conto della Società.
5.19 Costi relativi ad un’Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento
onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole da un Soggetto Assicurato - con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore - esclusivamente in relazione alla sua preparazione per ed al riscontro ad una Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento condotta nei confronti di tale Soggetto Assicurato, ma con esclusione: (i) della retribuzione di qualsiasi Soggetto Assicurato, ovvero del costo del tempo impiegato dallo stesso e (ii) dei costi necessari per adempiere agli obblighi di discovery o di altre richieste di ricerca di documenti, registrazioni od informazioni elettroniche che si trovino nel possesso o sotto il controllo di qualsiasi Società, del richiedente o di altri terzi.
I Costi relativi ad un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento non includono in alcun caso la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o altri costi o spese di qualsiasi Società.
5.20 Costi per l'Instaurazione di Procedimenti Legali
onorari, costi e spese ragionevoli e necessari sostenuti da un Soggetto Assicurato - con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore - allo scopo di istituire procedimenti legali volti ad ottenere un accertamento e/o una condanna.
I Costi per l'instaurazione di Procedimenti Legali non includono la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o qualsiasi altro costo o spesa di qualsiasi Società.
5.21 Data di Continuità
la data applicabile indicata al punto 8 della Scheda..
5.22 Entità Esterna
Qualsiasi entità diversa da un’entità:
(i) che sia una Società;
(ii) che tra le proprie attività includa attività bancarie, creditizie, assicurative, di sottoscrizione di investimenti di natura collettiva in titoli, di investimento, di consulenza / gestione in materia di investimenti, fondi di investimento o fondi comuni, fondi di private equity o venture capital, di intermediazione finanziaria, assicurativa e qualsiasi altra attività analoga; ovvero
(iii) i cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato o altro mercato interno degli Stati Uniti d’America e che sia soggetta a qualsiasi obbligo di presentazione di relazioni alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti in conformità all’Articolo 13 del Securities and Exchange Act del 1934 (Stati Uniti).
5.23 Evento Assicurato
Qualsiasi Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento o evento coperto ai sensi della Sezione 2 (Pacchetto Coperture Executive ) o della Sezione 3 (Estensioni).
5.24 Esposizione verso la SEC Statunitense
Il caso in cui una Società:
(i) abbia propri Titoli negoziati in un mercato regolamentato o in un mercato interno degli Stati Uniti d’America o dei loro territori o possedimenti; ovvero
(ii) sia o i propri Titoli siano, in base alle disposizioni di legge applicabile, oggetto di dichiarazione di registrazione presso la Securities Exchange Commission statunitense; ovvero
(iii) sia soggetta all’obbligo di sottoporre alla Securities Exchange Commission statunitense le relazioni di cui all’Articolo 13 del Securities Exchange Act del 1934.
L’Esposizione verso la SEC Statunitense non include Titoli acquistati o venduti ai sensi della Norma 144A o i Certificati di Deposito Azionario Americani di Livello 1 previsti dal Securities Act del 1933.
5.25 Franchigia
La somma applicabile indicata al punto 6 della Scheda.
5.26 Franchigia per Xxxxxx
la Franchigia applicabile a: (i) una Perdita che tragga origine da una Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli; (ii) Costi relativi ad un'Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento sostenuti in relazione ad un’Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento da un Organismo Ufficiale debitamente autorizzato ad effettuare indagini usi titoli; ovvero (iii) Costi relativi ad un'Azione di Responsabilità promossa dalla Società.
5.27 Franchigia applicabile alle Perdite relative a Richieste di Risarcimento in Materia di Diritto del Lavoro
la Franchigia applicabile alle Perdite relative a Richieste di Risarcimento per violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro indicata al punto 6 della Scheda.
5.28 Giurisdizione Internazionale
qualsiasi giurisdizione diversa dal paese in cui è emessa la polizza.
5.29 Indagini relative ad una Contestazione di Responsabilità
un’inchiesta o un’indagine interna svolta dalla Società, o per conto della stessa dal suo organo di gestione o altro organo, al fine di valutare le adeguate iniziative da parte della Società a fronte della ricezione da parte di un Assicurato di una Contestazione di Responsabilità o di una Azione di Responsabilità promossa contro un Amministratore o Dirigente.
La definizione di Indagini relative ad una Contestazione di Responsabilità non include alcuna attività di controllo, supervisione, indagine, verifica e/o revisione, abituale, programmata o dovuta da parte di qualsiasi Società al fine di fornire informazioni nell’ambito delle normali procedure di revisione o di controllo della compliance da parte della stessa Società e/o di un Organismo Ufficiale.
5.30 Indagine sul Soggetto Assicurato
fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, qualsiasi indagine di natura civile, penale, amministrativa o regolamentare a carico di un Soggetto Assicurato:
(i) una volta che il Soggetto Assicurato sia identificato per iscritto da un Organismo Ufficiale (ad eccezione della Securities Exchange Commission statunitense) come destinatario di un’indagine dalla quale potrebbero scaturire procedimenti penali, civili, amministrativi, regolamentari, esecutivi o di altro genere;
(ii) in caso di indagine da parte della Securities Exchange Commission statunitense a seguito della notifica di una citazione in giudizio o un “Xxxxx notice” a carico di tale Soggetto Assicurato; ovvero
(iii) avviata con l’arresto e la detenzione o l’incarcerazione di un Soggetto Assicurato da parte delle forze dell’ordine, per un periodo superiore a 24 ore.
5.31 Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento
(i) qualsiasi richiesta documentata rivolta ad un Soggetto Assicurato: (a) di presentarsi ad un incontro o un colloquio; ovvero (b) di produrre documenti, registrazioni od informazioni in formato elettronico che riguardino, in entrambi i casi, la Società od un Soggetto Assicurato in qualità di assicurati, ma a condizione che detta indagine provenga da:
(a) un Organismo Ufficiale; ovvero
(b) una Società, o dal suo organo di gestione e controllo o altro organo della Società per conto di qualsiasi Società, ed a condizione che:
(1) tragga origine da una indagine o investigazione condotte da un Organismo Ufficiale in relazione ad una Società o ad un Soggetto Assicurato, in qualità di assicurati; ovvero
(2) a seguito di una notifica scritta formale ad un Organismo Ufficiale da parte di una Società, di un Soggetto Assicurato o di qualsiasi altro soggetto, in cui si riferisca di una violazione effettiva o presunta di disposizioni di legge o di regolamento da parte di un Soggetto Assicurato, ma a condizione che tale indagine sia disposta o richiesta da un Organismo Ufficiale; ovvero
(ii) qualsiasi ispezione presso od accesso ai locali di una Società o di una Entità Esterna da parte di un Organismo Ufficiale che coinvolga la produzione, verifica, copia o sequestro di documenti, registrazioni od informazioni in formato elettronico od interrogatori di un Soggetto Assicurato.
La definizione di Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento non include alcuna attività di supervisione interna, ispezione, verifica della compliance, revisione, esame, produzione o verifica abitualmente o regolarmente programmate, ivi incluse richieste di informazioni di natura obbligatoria provenienti da autorità regolamentari, rivolte nell’ambito della normale procedura di controllo o verifica della compliance da parte della Società e/o dell’Organismo Ufficiale.
5.32 Massimale
l’importo indicato al punto 4 della Scheda.
5.33 Onorari Professionali
onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole e secondo necessità dovuti a professionisti debitamente qualificati, nominati con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore. Gli Onorari Professionali non includono in alcun caso: (a) onorari, costi e spese non coperti ai sensi della presente polizza; ovvero (b) costi attribuibili ad un’Indagine sul Soggetto Assicurato o ad un’Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento.
5.34 Ordine restrittivo
un provvedimento di confisca, espropriazione o controllo, sequestro di beni immobili o proprietà personali di qualsiasi Soggetto Assicurato da parte di un Organismo Ufficiale in relazione ad una Controversia relativa a Beni ed alla Libertà Personale o ad un Procedimento di Estradizione.
5.35 Organismo Ufficiale
qualsiasi autorità di vigilanza, organismo governativo, agenzia governativa, commissione parlamentare, qualsiasi organismo analogo che abbia il potere di effettuare indagini sugli affari di un Assicurato.
5.36 Operazione
uno dei seguenti eventi:
(i) il consolidamento o la fusione del Contraente con altra entità, con modalità tali per cui il primo non risulti la società incorporante, ovvero la vendita di tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni ad altra persona o entità o gruppo di persone o entità che agiscano di concerto; ovvero
(ii) persone o entità o gruppi di persone o entità che agiscono di concerto per l’acquisizione del
Controllo del Contraente;
(iii) l'ammissione della Società a qualsiasi procedura concorsuale, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa di cui al X.X. 00 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; di amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. 8 luglio 199 n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè a qualsiasi procedura ai sensi delle disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni e ad ogni altra procedura analoga e/o riconducibile a tutte quelle sopra citate.
5.37 Perdita
Qualsiasi somma dovuta a titolo di risarcimento danni (anche punitivi od esemplari) ed a titolo di rimborso spese al terzo danneggiato nonché gli interessi dovuti che un Assicurato sia legalmente tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a seguito di una Richiesta di Risarcimento in forza di una sentenza o altro provvedimento giudiziale, decisione arbitrale o di altro organismo deputato alla risoluzione delle controversie, accordi transattivi stipulati con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. L'indennizzabilità dei danni punitivi, esemplari e/o multipli sarà disciplinata dal diritto applicabile che più favorisca la copertura di tali danni.
La definizione di Perdita comprende i Costi dell’Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento e qualsiasi importo coperto ai sensi del Pacchetto Coperture Executive o di qualsiasi Estensione, ma solo nei limiti ivi previsti.
La definizione di Perdita non comprende: (i) multe, ammende, sanzioni o imposte; (ii) remunerazioni o benefit; e (iii) costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.
Nel caso di Richiesta di Risarcimento in merito alla inadeguatezza del prezzo o del corrispettivo pagato od offerto in pagamento per l’acquisizione o il perfezionamento dell’acquisizione dell'intera partecipazione o dei beni di qualsiasi entità, la definizione di Xxxxxxx, con riguardo a tale Richiesta di Risarcimento, non includerà alcuna somma eventualmente accertata, in base ad un provvedimento giudiziale o ad accordo, come dovuta a titolo di maggior prezzo o corrispettivo. La presente disposizione non si applica ai Costi di Difesa o a qualsiasi Perdita Non Rimborsabile da parte della Società in relazione a quanto sopra.
La definizione di Perdita non include somme che la legge che regola la polizza o la giurisdizione in cui la Richiesta di Risarcimento è avanzata o l'Evento Assicurato si è verificato vieti all’Assicuratore di indennizzare.
5.38 Perdita Non Rimborsabile da parte della Società
La Perdita subita da un Soggetto Assicurato non rimborsabile da parte della Società ai sensi di disposizioni di legge, di contratto, dell’atto costitutivo, dello statuto, di accordi di gestione o di documenti analoghi di una Società.
5.39 Periodo di Polizza
il periodo compreso tra data di efficacia e la data di scadenza indicate al punto 3 della Scheda (ovvero la data di efficacia di una Operazione, se antecedente).
5.40 Periodo di Ultrattività
il periodo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Polizza durante il quale potranno essere notificati per iscritto all’Assicuratore:
(i) una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di un Soggetto Assicurato nel corso di tale periodo o del Periodo di Polizza per un Atto Illecito che abbia avuto luogo prima della scadenza del Periodo di Polizza; ovvero
(ii) qualsiasi altro Evento Assicurato verificatosi per la prima volta anteriormente alla scadenza del Periodo di Polizza.
5.41 Procedimenti di Estradizione
qualsiasi procedimento (di ogni grado) di estradizione instaurato contro un Soggetto Assicurato, qualsiasi istanza di riesame giudiziario di una decisone in materia di estradizione, ovvero istanze alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo o tribunale analogo in altra giurisdizione.
5.42 Polizza Internazionale
la più recente polizza standard - dell’Assicuratore o di qualsiasi altra compagnia assicurativa del gruppo AIG - a copertura della responsabilità civile dell'organo di gestione e controllo in essere alla data di efficacia della presente polizza approvata da AIG per la distribuzione nell'ambito di una Giurisdizione Internazionale che offra una copertura sostanzialmente analoga a quella garantita dalla presente polizza. Qualora, alla data di efficacia della presente polizza, esista più di una polizza standard, Polizza Internazionale indica l’ultima polizza standard registrata (od approvata dall’Assicuratore laddove la registrazione non sia necessaria) in ordine di tempo in tale Giurisdizione Internazionale prima della data di efficacia della presente polizza.
5.43 Richiesta di Risarcimento
(i) (a) qualsiasi richiesta scritta di risarcimento danni di natura pecuniaria, non pecuniaria o di qualsiasi altra natura - ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi domanda di mediazione, arbitrato o altra procedura alternativa di risoluzione delle controversie -avanzata per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificata all'Assicuratore;
(b) qualsiasi procedimento civile, regolamentare, di mediazione, amministrativo, arbitrale o altro procedimento alternativo di risoluzione delle controversie - ivi inclusa qualsiasi domanda riconvenzionale - volti ad ottenere un risarcimento od altro rimedio legale instaurati e/o avanzati per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificati all'Assicuratore; ovvero
(c) qualsiasi procedimento penale, ivi incluso qualsiasi procedimento avanzato ai sensi del Xxxxxxx Xxx 0000 britannico, instaurato per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza e debitamente notificato all'Assicuratore,
nei confronti di un Soggetto Assicurato relativamente ad un Atto Illecito;
(ii) qualsiasi Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli;
(iii) qualsiasi Indagine su un Soggetto Assicurato;
(iv) qualsiasi Azione di Responsabilità;
(v) la ricezione per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza, da parte di un Assicurato, di qualsiasi comunicazione scritta volta ad estendere il periodo di prescrizione applicabile ad una potenziale Richiesta di Risarcimento.
5.44 Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli
una Richiesta di Risarcimento, diversa da un procedimento amministrativo o di natura regolamentare nei confronti di o di un’indagine a carico di una Società, avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato:
(i) per un Atto Illecito:
(a) in relazione all’acquisto, vendita, offerta o sollecitazione di un’offerta ad acquistare o vendere Titoli;
(b) avanzata da un possessore di Titoli della Società in relazione alla partecipazione da questi detenuta nella Società; ovvero
(ii) svolta nell'ambito di un’Azione di Responsabilità promossa dalla Società.
Fatto salvo quanto precede, il termine Richiesta di Risarcimento relativa a Xxxxxx include qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare nei confronti di una Società che soddisfi i requisiti del sub-paragrafo (i) che precede, ma a condizione che tale procedimento venga istituito e coltivato senza soluzione di continuità anche nei confronti di un Soggetto Assicurato.
La definizione di Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli non include eventuali richieste di risarcimento da parte di un Assicurato che traggano origine da, siano fondate su ovvero siano attribuibili alla perdita o al mancato ricevimento od ottenimento di vantaggi da qualsiasi Titolo (ivi inclusi warrant o opzioni).
5.45 Richiesta di Risarcimento Unica
un singolo Evento Assicurato o più Eventi Assicurati nella misura in cui gli stessi traggano origine da o abbiano fondamento in ovvero siano altrimenti attribuibili e/o connessi alla medesima causa od origine; tutti tali Eventi Assicurati saranno considerati come una Richiesta di Risarcimento Unica, indipendentemente dal fatto che gli stessi coinvolgano un unico o diversi reclamanti, Assicurati o fatti controversi.
5.46 Richiesta di Risarcimento Statunitense
fermo restando quanto previsto all'articolo 8.1. che segue, una Richiesta di Risarcimento avanzata o coltivata nella giurisdizione ovvero fondata sulle leggi degli Stati Uniti d’America e dei loro territori o possedimenti.
5.47 Soggetto Assicurato
qualsiasi persona fisica che sia stata ovvero divenga, nel corso del Periodo di Polizza:
(i) un Amministratore o Dirigente, un Sindaco, con esclusione di qualsiasi soggetto nominato esternamente (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, curatore, commissario, amministratore o liquidatore di una Società);
(ii) un dipendente di una Società:
(a) nello svolgimento di funzioni direttive o di controllo di qualsiasi Società;
(b) che sia coinvolto in una Richiesta di Risarcimento derivante dalla Violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro;
(c) nominato come convenuto insieme con un Amministratore o Sindaco di una Società nell’ambito di una Richiesta di Risarcimento in cui si sostenga che tale dipendente abbia preso parte o concorso alla commissione di un Atto Illecito; ovvero
(d) nominato nell'ambito di un’Indagine su un Soggetto Assicurato;
(iii) un Amministratore Occulto od un amministratore di fatto;
(iv) un potenziale amministratore indicato come tale in qualsiasi prospetto informativo o prospetto di quotazione emesso da una Società;
(v) un Amministratore di Entità Esterna; ovvero
(vi) un Contabile Senior;
(vii) un responsabile affari legali o un risk manager (o posizione equivalente) del Contraente,
(viii) qualunque persona designata quale membro dell’Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 e smi, Responsabile della Privacy ai sensi GDPR 2016/679 e del d.lgs 196/2003 e smi, Responsabile della Redazione dei Documenti Contabili ai sensi della legge 262/2005 e smi, Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e smi,
ma a condizione che tale Soggetto Assicurato agisca nella rispettiva qualità.
Il termine Soggetto Assicurato è esteso al fine di includervi:
A. il coniuge o il convivente (ivi incluse le unioni civili tra individui dello stesso sesso, ove applicabile); e
B. l’amministratore, gli eredi, i legali rappresentanti o l’esecutore testamentario del patrimonio di un defunto, il curatore del patrimonio di un incapace, di un insolvente o di un fallito;
di qualsiasi Soggetto Assicurato ai sensi dei punti da (i) a (viii) che precedono, a condizione che nei confronti degli stessi sia avanzata una Richiesta di Risarcimento esclusivamente in ragione della quota di proprietà dagli stessi detenuta oggetto della Richiesta di Risarcimento.
5.48 Somme dovute per Cauzioni
Ie somme ragionevolmente e necessariamente sostenute (con esclusione di qualsiasi garanzia collaterale) per cauzioni o fideiussioni dovuti da un Soggetto Assicurato a seguito della richiesta in tal senso da parte di un organo giurisdizionale competente.
5.49 Società
(i) il Contraente;
(ii) qualsiasi Controllata;
5.50 Società di gestione delle Crisi
qualsiasi società di pubbliche relazioni approvata dall’Assicuratore.
5.51 Servizi di Consulenza per E- Discovery
esclusivamente i seguenti servizi forniti da una società di consulenza in materia elettronica approvata dall’Assicuratore (“Società di Consulenza Elettronica”):
(i) che assista l’Assicurato nella gestione e nel contenimento dei costi interni e esterni associati allo sviluppo, raccolta, archiviazione, organizzazione, catalogazione, conservazione e/o produzione di informazioni salvate in formato elettronico (“E Discovery”);
(ii) che assista l’Assicurato nello sviluppo o nella elaborazione di strategie di E- Discovery (ivi inclusi incontri con operatori nel settore della E-Discovery qualificati e competitivi sotto il profilo dei costi);
(iii) che svolga funzioni di project manager, consulente e/o consigliere a favore dell’Assicurato, dei legali difensori e dell’Assicuratore nel porre in essere e monitorare la strategia di E -
Discovery; e
(iv) gli altri servizi forniti dalla Società di Consulenza Elettronica che l’Assicurato, l’Assicuratore e la Società di Consulenza Elettronica convengano essere ragionevoli e necessari in considerazione della natura della Richiesta di Risarcimento relativa a Xxxxxx.
5.52 Spese di Estradizione
in conformità con quanto previsto dalla copertura 2.1 (Beni e Libertà Personale), gli onorari, i costi e le spese necessariamente sostenuti in misura ragionevole da un Soggetto Assicurato in relazione alla nomina di accreditati consulenti in materia di crisi e/o di relazioni pubbliche da parte di un Soggetto Assicurato in relazione a Procedimenti di Estradizione contro il Soggetto Assicurato stesso ovvero in relazione ad una Controversia relativa a Beni ed alla Libertà Personale. Alle Spese di Estradizione si applica il Sottomassimale indicato al punto 7 della Scheda.
5.53 Spese Personali
in conformità con quanto previsto dalla Copertura 2.1(Beni e Libertà Personale), le spese di seguito elencate, da pagarsi dall’Assicuratore direttamente ai terzi fornitori di servizi a favore di un Soggetto Assicurato:
(a) spese scolastiche per i minori a carico;
(b) rate mensili di mutuo o affitto sulla prima casa;
(c) costi per utenze, ivi inclusi ma non limitatamente a acqua, gas, elettricità, telefono e servizi internet; ovvero
(d) premi per polizze assicurative personali, ivi incluse polizze proprietà, vita e sanitarie;
a condizione che: (a) i contratti relativi a tali servizi siano stati sottoscritti dal Soggetto Assicurato prima di un Ordine Restrittivo e siano dovuti dallo stesso; (b) tali costi e spese eccedano qualsiasi indennità personale concessa in relazione all’Ordine Restrittivo; e (c) le spese risultino dovute durante il periodo decorrente dal trentesimo giorno successivo alla data dell’Ordine Restrittivo e fino a quando il Soggetto Assicurato ne abbia ottenuto la revoca, ma in nessun caso per periodi superiori a 12 mesi.
Le Spese Personali non includono la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o altri costi o spese di qualsiasi Società.
5.54 Spese per la Tutela della Reputazione
in conformità con quanto previsto dalla Copertura 2.2 (Spese per la Tutela della Reputazione), gli onorari, i costi e le spese sostenuti in misura ragionevole e secondo necessità pagati - con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore - a Società di gestione delle Crisi incaricate direttamente da un Soggetto Assicurato per contenere le conseguenze negative attuali o potenziali alla reputazione di tale Soggetto Assicurato di:
(i) dichiarazioni negative incluse in comunicati stampa o pubblicate su mezzi di informazione tradizionali od elettronici e relative alla presunta violazione di doveri da parte di tale Soggetto Assicurato nel corso del Periodo di Polizza, ovvero
(ii) una Richiesta di Risarcimento, attraverso la diffusione dei contenuti del provvedimento giudiziario relativo a tale Richiesta di Risarcimento ed in base al quale il Soggetto Assicurato è stato assolto da responsabilità.
La definizione di Spese per la Tutela della Reputazione non include la retribuzione di eventuali Soggetti Assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi o altri costi o spese di qualsiasi Società.
5.55 Titoli
qualsiasi titolo rappresentativo di obbligazioni emesse da o partecipazioni in una Società.
5.56 Violazione di Disposizioni in Materia di Diritto del Lavoro
qualsiasi atto, errore od omissione (effettivo o presunto) di natura colposa relativi all'impiego o possibile impiego di dipendenti passati, presenti o futuri o di Soggetti Assicurati di qualsiasi Società
o Entità Esterna.
6. Richieste di Risarcimento
6.1 Comunicazioni e Notificazioni
La copertura di cui alla presente polizza è prestata esclusivamente in relazione a Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato e ad altri Eventi Assicurati che si verifichino per la prima volta nel corso del Periodo di Polizza ovvero di qualsiasi Periodo di Ultrattività applicabile, ovvero accettati come tali in conformità con l'articolo 6.2 (Eventi Assicurati o Circostanze Correlate) ed a condizione che tali Richieste di Risarcimento ed Eventi Assicurati siano stati tempestivamente notificati all’Assicuratore ma, in ogni caso, entro e non oltre:
(i) la durata del Periodo di Polizza o del Periodo di Ultrattività, se applicabile; ovvero
(ii) 60 giorni dalla scadenza del Periodo di Polizza o del Periodo di Ultrattività applicabile, a condizione che all’Assicuratore sia stato dato avviso di tale Richiesta di Risarcimento o di tale Evento Assicurato entro 60 giorni rispettivamente dalla data di ricezione o di verificazione.
Qualsiasi Assicurato potrà notificare all’Assicuratore, nel corso del Periodo di Polizza, una circostanza che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad un Evento Assicurato. L’avviso deve contenere l'esposizione delle ragioni che potrebbero determinare il verificarsi di un Evento Assicurato e tutti i relativi dettagli (ivi inclusi i riferimenti temporali) concernenti l’Atto Illecito (se applicabile), il potenziale Assicurato ed i possibili reclamanti.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 7.3. che segue, all’Assicuratore dovranno essere segnalati, entro un periodo di tempo ragionevole dalla notifica di qualsiasi Evento Assicurato, i dettagli di eventuali altre polizze assicurative che potrebbero applicarsi ad una Perdita coperta ai sensi della presente.
Tutte le notifiche relative ad Eventi Assicurati o circostanze rilevanti ai fini del rischio assicurato devono essere inviate per iscritto o per fax all’indirizzo indicato al punto 10 della Scheda.
6.2 Eventi Assicurati o Circostanze Correlate
Qualora venga notificato un Evento Assicurato ai sensi della presente polizza, qualsiasi Evento Assicurato o circostanza successiva che, insieme a tale Evento Assicurato o circostanza, rappresenti una Richiesta di Risarcimento Unica, saranno considerati rispettivamente come se siano verificati per la prima volta contestualmente: (i) alla circostanza oggetto della prima notifica; (ii) alla Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta ovvero (iii) al diverso Evento Assicurato che si sia verificato per la prima volta, a condizione che siano stati debitamente segnalati all’Assicuratore al momento in cui la prima notifica era richiesta in base alla polizza .
6.3 Difesa e Definizione di una Richiesta di Risarcimento
Tutti gli Assicurati dovranno prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta e collaborare con l’Assicuratore alle fasi di indagine, difesa, definizione o contestazione di un Evento Assicurato o altra circostanza e fornire all’Assicuratore tutte le informazioni rilevanti relative ad un Evento Assicurato od altra circostanza che l’Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere. Al verificarsi di circostanze o Eventi Assicurati ciascun Assicurato dovrà intraprendere le attività necessarie a contenere o diminuire l’entità dell’eventuale Perdita.
La mancata collaborazione e l'omessa informazione da un Soggetto Assicurato all’Assicuratore secondo quanto previsto al precedente paragrafo non pregiudicherà i diritti degli altri Soggetti Assicurati ai sensi della presente polizza.
L’Assicurato avrà l’obbligo di predisporre le proprie difese e contestare qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dello stesso. L’Assicuratore avrà diritto di prendere parte all’intera difesa ed alla negoziazione di qualsiasi definizione che coinvolga o possa ragionevolmente coinvolgere gli interessi dell’Assicuratore ai sensi della polizza.
L’Assicuratore accetterà (qualora necessario) che vengano nominati rappresentanti legali distinti nella misura in cui ciò si renda indispensabile a causa di conflitti di interesse significativi tra Soggetti Assicurati.
Qualora la Società avanzi una Richiesta di Risarcimento o svolga un’Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Soggetto Assicurato, l’Assicuratore non sarà soggetto ad alcun dovere od obbligo di comunicazione di tale Richiesta di Risarcimento o Indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti di altri Soggetti Assicurati o della Società.
L'Assicurato dovrà rimborsare all’Assicuratore qualsiasi pagamento per cui sia esclusa in via definitiva la copertura ai sensi della presente polizza.
6.4 Divieto di ammissioni di responsabilità
L’Assicurato non dovrà fare ammissioni od assumersi responsabilità, stipulare accordi transattivi ovvero prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore (che non sarà irragionevolmente negato o ritardato). Solo le somme pagate per responsabilità, transazioni e sentenze che abbiano origine da Richieste di Risarcimento sottoposte a difesa in conformità con la presente polizza o da altri Eventi Assicurati gestiti in conformità con la presente polizza saranno risarcibili a titolo di Perdita.
Qualora tutti gli Eventi Assicurati soggetti ad un’unica Franchigia possano essere definiti in via integrale, definitiva ed irrevocabile con il pagamento di una somma complessiva non superiore a tale Franchigia, il consenso dell’Assicuratore a tale pagamento non sarà necessario.
La segnalazione effettuata ad un Organismo Ufficiale senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore non costituirà violazione del presente articolo 6.4 (Divieto di ammissioni di responsabilità) da parte dell’Assicurato, ma solo qualora quest'ultimo non sia legalmente autorizzato dall’Organismo Ufficiale a richiedere tale consenso e fermo restando che, non appena legalmente consentito dall’Organismo Ufficiale, l’Assicurato richiederà il consenso dell’Assicuratore in conformità con il presente articolo 6.4 (Divieto di ammissioni di responsabilità).
6.5 Ripartizione della Perdita
Qualora una Richiesta di Risarcimento sia avanzata congiuntamente sia nei confronti di qualsiasi Soggetto Assicurato o di qualsiasi Società sia nei confronti di altra persona o entità, o qualora una Richiesta di Risarcimento (o altro Evento Assicurato) coinvolga sia circostanze o persone coperte dalla presente polizza sia circostanze o persone non coperte dalla presente polizza, l’Assicurato e l’Assicuratore si impegnano a negoziare in buona fede una ripartizione ragionevole, equa ed adeguata della Perdita coperta dalla presente polizza, anche alla luce dei principi e delle disposizioni di legge applicabili e dei vantaggi ottenuti dalle parti in causa.
6.6 Controversie
Salvo quando diversamente e specificamente previsto nella presente polizza, qualsiasi controversia in merito alla interpretazione, esecuzione e scioglimento della stessa o comunque relativa a questioni di copertura che non possa essere risolta amichevolmente entro 30 giorni, sarà devoluta alla cognizione esclusiva di un collegio di 3 arbitri, di cui uno con funzioni di presidente, a norma del Regolamento Arbitrale Internazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserve. Il procedimento arbitrale avrà luogo in Milano e gli arbitri giudicheranno secondo diritto.
6.7 Anticipo di Costi
Salvo il caso in l’Assicuratore abbia negato la copertura, quest’ultimo anticiperà o liquiderà per conto dell’Assicurato i costi oggetto di copertura assicurativa in base alla presente polizza senza ritardo, subordinatamente alla ricezione ed accettazione da parte dell’Assicuratore delle relative fatture che riportino una descrizione sufficientemente dettagliata del tempo impiegato, delle attività svolte e delle spese sostenute. L’Assicuratore non potrà rifiutarsi di anticipare i costi
solo sulla base del fatto che lo stesso ritenga che si sia verificata la fattispecie di cui all’Esclusione 4.1 (Comportamenti intenzionali/dolosi), fino a quando la condizione prevista da tale Esclusione non risulti soddisfatta.
6.8 Ordine di Priorità dei Pagamenti
L’Assicuratore liquiderà le Perdite coperte dalla presente polizza seguendo l’ordine in cui le stesse sono state sottoposte all’Assicuratore per la liquidazione. Qualora l’Assicuratore dovesse accertare, a propria esclusiva ed assoluta discrezione, l’insufficienza del Massimale a coprire tutte le Perdite, la liquidazione delle stesse avverrà secondo il seguente ordine di priorità:
(i) Perdite subite da un Soggetto Assicurato, qualora la Società non abbia provveduto a risarcire il medesimo Soggetto Assicurato;
(ii) successivamente, e limitatamente alla parte residua del Massimale, l’Assicuratore potrà, a propria insindacabile discrezione, chiedere al Contraente di indicare per iscritto l’ordine e gli importi in base ai quali la Perdita deve essere liquidata o la scelta di ricevere il saldo da trattenere per conto di eventuali Assicurati che abbiano subito tale Perdita.
Il pagamento effettuato secondo il presente articolo 6.8 (Ordine di Priorità dei Pagamenti) libererà integralmente l’Assicuratore dagli obblighi ai sensi della presente polizza.
6.9 Surrogazione
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 c.c., in caso di liquidazione di somme ai sensi della presente polizza l’Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare della liquidazione, nei diritti degli Assicurati verso i terzi responsabili. Gli Assicurati e presteranno all'Assicuratore tutta l' assistenza ragionevolmente necessaria all'esercizio dei diritti di surrogazione e si asterranno dal recare pregiudizio a tali diritti. L’Assicuratore non eserciterà i diritti di surrogazione nei confronti del Soggetto Assicurato in relazione a qualsiasi Evento Assicurato qualora non possa accertare l’applicabilità dell’Esclusione 4.1 (Comportamenti intenzionali/dolosi) a quell’Evento Assicurato e a quel Soggetto Assicurato.
7. Massimale e Franchigia
7.1 Massimale [per ciascuna Richiesta di risarcimento - Versione Non- SEC]
(i) L’importo complessivo dovuto dall’Assicuratore ai sensi della presente polizza per tutte le Perdite che traggano origine da qualsiasi Richiesta di Risarcimento Unica non potrà eccedere il Massimale.
(ii) Fermo restando quanto previsto al punto (i) che precede:
(a) l'ammontare totale dovuto dall’Assicuratore ai sensi della presente polizza per la somma di tutte le Perdite in relazione a tutti gli Eventi Assicurati notificati per la prima volta nel corso del Periodo di Ultrattività non potrà superare il Massimale;
(b) l’ammontare totale dovuto dall’Assicuratore ai sensi della presente polizza per la somma di tutte le Perdite in relazione ad eventuali Richieste di Risarcimento avanzate da o per conto di qualsiasi Società non potrà superare il Massimale;
(c) l'ammontare totale dovuto dall'Assicuratore ai sensi della presente polizza per la somma di tutte le Perdite in relazione a tutti gli Eventi Assicurati: (i) che scaturiscano, siano connessi o fondati o comunque attribuibili ad insolvenza di qualsiasi Società, o (ii) diano luogo o altrimenti concorrano alla insolvenza di qualsiasi Società, non potrà eccedere il Massimale,
indipendentemente dal fatto che tali Eventi Assicurati coinvolgano gli stessi o differenti reclamanti,
Assicurati, cause e/o azioni o diano luogo o concorrano alla insolvenza della medesima o di più Società.
(d) l’ammontare totale dovuto dall’Assicuratore ai sensi della Copertura Assicurativa 1.3. (Copertura Speciale di Xxxxxxx Xxxxxxx per Amministratori Indipendenti), è in aggiunta al e non è compreso nel Massimale ma in ogni caso l'esposizione dell'Assicuratore non potrà eccedere il Massimale Speciale di Xxxxxxx Xxxxxxx per Amministratori Indipendenti previsto per ciascun Amministratore Indipendente e, complessivamente, il Massimale Speciale di Secondo Rischio Totale per Amministratori Indipendenti.
(iii) Fermo restando quanto previsto dall'art. 1917 c.c., l’Assicuratore non avrà obbligazioni ulteriori rispetto a tali massimali, indipendentemente dal numero di Eventi Assicurati, Assicurati o dall’importo di eventuali Perdite, anche in caso di più Eventi Assicurati che costituiscano una Richiesta di Risarcimento Unica avanzata o che si verifichi per la prima volta in qualsiasi momento.
(iv) Ciascun Sottomassimale indicato nella Scheda rappresenta l’importo massimo che l’Assicuratore dovrà liquidare in base alla copertura al quale si applica. Ogni Sottomasimale è compreso nel Massimale e non è in aggiunta allo stesso.
7.2 Franchigia
L’Assicuratore liquiderà esclusivamente l’importo delle Perdite che eccedono la Franchigia. La Società e/o gli Assicurati saranno responsabili della Franchigia, che resterà esclusa dalla copertura assicurativa.
Qualora una Società sia autorizzata od obbligata ad indennizzare un Soggetto Assicurato ma non provveda in tal senso entro 30 giorni, l’Assicuratore anticiperà al Soggetto Assicurato l’intero ammontare delle Perdite e la Società rimborserà all’Assicuratore non appena ragionevolmente possibile l’ammontare delle Perdite ricomprese nella Franchigia.
La Franchigia non si applica a quanto segue: (i) Perdite Non Rimborsabili da parte della Società
ovvero (ii) Spese per la Tutela della Reputazione.
Alle Perdite che traggano origine da tutti gli Eventi Assicurati che costituiscono una Richiesta di Risarcimento Unica si applicherà un’unica Franchigia. Qualora una Richiesta di Risarcimento Unica determini l'applicazione di più di una Franchigia, alla Perdita che abbia origine da tale Richiesta di Risarcimento Unica si applicherà la Franchigia più alta tra quelle applicabili, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nella presente polizza.
7.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio
La presente polizza si applicherà a secondo rischio in caso di esistenza di altre polizze a copertura, in tutto od in parte, del medesimo rischio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, polizze a copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci, dirigenti, polizze a copertura di richieste di risarcimento in materia di diritto del lavoro, polizze a copertura della responsabilità per danno ambientale, derivante dalla gestione di fondi pensione, proprietà, polizze rc prodotto o polizze a copertura della responsabilità civile in genere e, comunque, rispetto a qualsiasi altro indennizzo che altre parti mettano a disposizione dell’Assicurato.
7.4 Indennizzo ad Entità Esterna
Rispetto alle Entità Esterne, la presente polizza opererà in eccesso rispetto a: (i) qualsiasi somma/indennizzo pogato da una Entità Esterna e, comunque, a secondo rischio rispetto a (ii) qualsiasi altra assicurazione contratta da una Entità Xxxxxxx a beneficio dei suoi amministratori, funzionari o dipendenti (ivi inclusa qualsiasi polizza indicata nell'elenco degli amministratori esterni fornito all’Assicuratore).
7.5 Reintegrazione del Massimale
Qualora l’Assicuratore recuperi le somme liquidate ai sensi della presente polizza, il Massimale si intenderà reintegrato in misura corrispondente, al netto dei costi e delle spese sostenuti per il recupero. L’Assicuratore non sarà in ogni caso obbligato ad intraprendere alcuna azione di recupero delle somme liquidate ai sensi della presente polizza. L’Assicuratore determinerà le somme destinate alla reintegrazione del Massimale a propria esclusiva ed assoluta discrezione.
8. Disposizioni Generali
8.1 Territorio (Mondo intero )
Xxxxx i divieti e/o le limitazioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in
MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA, la presente polizza si applica rispetto a qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti di un Assicurato e/o per Eventi Assicurati che si verifichino in qualsiasi parte del mondo)
8.2 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze con dolo o colpa grave del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della polizza e la valutazione del relativo rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892 e 1894 c.c.. L'Assicuratore rinuncia all'all'applicazione dell'art. 1893 c.c. in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave.
8.3 Mancato Pagamento del Premio - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Ai sensi dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quella della scadenza. Il premio è dovuto con la periodicità indicata nella Scheda. I mezzi di pagamento del premio consentiti dall’ Assicuratore sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l’ Assicuratore oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità.
8.4 Separabilità
La presente polizza copre ciascun Assicurato in relazione ai suoi interessi individuali.
Nessuna dichiarazione resa da o per conto di un Assicurato e nessuna violazione di disposizioni della presente polizza od informazioni o conoscenze in possesso di un Assicurato sarà imputabile ad altri Soggetti Assicurati.
Nel determinare l’applicabilità di qualsivoglia delle Esclusioni 4.1 (Comportamenti intenzionali/dolosi),
4.3 (Xxxxx alla persona/ Xxxxx a cose) gli Atti Illeciti di un Assicurato non saranno attribuibili a nessun altro Soggetto Assicurato.
Limitatamente alla Copertura Assicurativa 1.3. (Xxxxxx), le dichiarazioni rese da o per conto di, ovvero le informazioni o le conoscenze in possesso di e qualsiasi condotta posta in essere da amministratori delegati, direttori finanziari o responsabili dell’ufficio legale (o persone in posizioni esecutive o dirigenziali equivalenti) di una Società saranno attribuite a quella Società; la conoscenza da parte degli stessi soggetti presso il Contraente saranno attribuite a tutte le Società.
8.5 Mutamenti del rischio
Ai sensi dell'art. 1898 c.c. il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
Ai sensi dell'art. 1897 c.c. se il Contraente/Assicurato comunica all'Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non potrà esigere che il minor premio. L'Assicuratore rinuncia alla facoltà di recedere prevista dall'art. 1897 c.c..
Titoli statunitensi
Non è fornita alcuna copertura rispetto all’Esposizione verso la SEC Statunitense salvo quando indicato nella Scheda
Limitatamente alle Società che godano di copertura per l’Esposizione verso la SEC Statunitense, qualora la capitalizzazione del mercato azionario statunitense di tale Società ecceda, nel corso del Periodo di Polizza, la soglia indicata al punto 14 della Scheda per effetto di un’offerta di Xxxxxx, l’Assicuratore non sarà responsabile ai sensi della presente polizza per qualsiasi Perdita che tragga origine o fondamento da ovvero sia attribuibile ad atti, errori od omissioni che si verifichino successivamente alla data di superamento di tale soglia, laddove tale atto, errore od omissione siano relativi ai Xxxxxx offerti od a qualsiasi requisito di registrazione o segnalazione.
Laddove l’Esposizione verso la SEC Statunitense raggiunga o ecceda la soglia indicata al punto della Scheda nel corso del Periodo di Polizza, potrà essere garantita copertura in base alla presente polizza, a condizione che il Contraente fornisca all’Assicuratore dettagli sufficienti a consentire a quest’ultimo di determinare e valutare la propria esposizione in relazione a tale Esposizione verso la SEC Statunitense e che l’Assicurato accetti tutti i termini, le condizioni, il pagamento del premio aggiuntivo e le limitazioni che l’Assicuratore proponga a seguito di tale richiesta. Qualsiasi estensione di copertura ai sensi della presente disposizione dovrà essere concordata per iscritto dall’Assicurato e debitamente annotata sulla presente polizza.
Operazioni
In nessun caso, l’Assicuratore sarà responsabile delle Perdite che traggano origine o fondamento da, ovvero siano attribuibili a:
(i) un Atto Illecito che abbia luogo; ovvero
(ii) qualsiasi altro Evento Assicurato che si verifichi dopo la data di efficacia di una Operazione.
Controllate
Limitatamente a qualsiasi Controllata, l’Assicuratore sarà responsabile delle Perdite che traggano origine o fondamento da, ovvero siano attribuibili a:
(i) un Atto Illecito che abbia luogo; ovvero
(ii) qualsiasi altro Evento Assicurato che si verifichi,
nel tempo in cui una data entità sia stata o sia una Controllata.
8.6 Divieto di Cessione
La presente polizza e qualsiasi diritto previsto dalla o relativo alla stessa non può essere ceduto senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore.
8.7 Legge Applicabile
L’interpretazione della presente polizza o le questioni relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione o scioglimento saranno regolate in base alla legge della Repubblica italiana.
8.8 Operatività copertura in caso di embargo o di altra sanzione applicabile
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile all’Assicuratore, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, l‘Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
8.9 Interpretazione
Le descrizioni contenute nelle intestazioni e nei titoli della presente polizza si intendono unicamente a scopo descrittivo e per facilità di consultazione e non aggiungono alcun significato alla polizza. I termini e le espressioni al singolare dovranno includere il plurale e vice versa. Nella presente polizza i termini in neretto hanno il significato di cui alle definizioni contenute nella polizza o nella Scheda. I termini non specificamente definiti nella presente polizza hanno il significato agli stessi abitualmente attribuito.
Il Contraente
L'Assicuratore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Contraente - anche per conto di ciascun Assicurato, debitamente autorizzato a tal fine - dichiara di approvare specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della Polizza:
- Clausola Claim- Made
- 4 Esclusioni
- 4.1 Comportamenti intenzionali/dolosi
- 4.2 Richieste di Risarcimento e Circostanze Pre-esistenti
- 4.3 Xxxxx alla persona/Xxxxx alle cose
- 5. Definizioni (con particolare riferimento alle seguenti)
- 5.43 Richiesta di Risarcimento
- 5.21 Data di Continuità
- 5.15 Costi di Difesa
- 5.40 Periodo di Ultrattività
- 5.32 Massimale
- 5.37 Perdita
- 5.25 Franchigia
- 5.26 Franchigia per Xxxxxx
- 5.27 Franchigia applicabile alle Richieste di Risarcimento in Materia di Diritto del Lavoro
- 5.45 Richiesta di Risarcimento Unica
- 5.36 Operazione
- 5.8. Atto Illecito
- 6 Richieste di Risarcimento
- 6.1 Comunicazioni e Notificazioni
- 6.2 Eventi assicurati o Circostanze correlate
- 6.3 Difesa e definizione di una Richiesta di Risarcimento
- 6.4. Divieto di Ammissioni di Responsabilità
- 6.7 Anticipo dei Costi
- 6.8 Ordine di priorità dei pagamenti
- 7 Massimale e Franchigia
- 7.1. Massimale
- 7.2 Franchigia
- 7.3 Altre assicurazioni - Secondo rischio
- 7.4 Indennizzo ad Entità Esterna
- 8 Disposizioni Generali
- 8.1 Territorio (Mondo Intero)
- 8.5 Mutamenti del rischio
- 8.6 Divieto di cessione
- 8.8 Operatività copertura in caso di embargo o di altra sanzione applicabile Il Contraente
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il DIP e i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:
• Nota informativa, comprensiva di Glossario;
• Condizioni Generali di Assicurazione;
• Questionario Proposta, ove previsto Il Contraente
Data
Data ultimo aggiornamento: gennaio 2014