COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) XXXX
Nella seduta del 14/10/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, unitamente alla madre poi deceduta, sottoscriveva con l’intermediario resistente un contratto di conto corrente, che prevedeva una serie di servizi accessori di natura bancaria e assicurativa. Tra questi ultimi figurava una polizza assicurativa che garantiva la possibilità per il titolare del conto corrente di ricevere una diaria pari ad Euro 38,73 per ogni giorno di ricovero superiore al settimo fino alla durata massima di 80 giorni. Nel 2009 la madre della ricorrente veniva ricoverata presso due distinte strutture ospedaliere dal 16/06/2009 al 29/06/2009 e successivamente dal 29/06/2009 al 19/11/2011 per un periodo di degenza superiore ad 80 giorni. Al fine di ricevere quanto dovuto la ricorrente si rivolgeva (in nome della madre) inizialmente alla Compagnia di Assicurazione, che negava il versamento della somma richiesta in ragione dell’interruzione della collaborazione con l’intermediario resistente e, successivamente, direttamente allo stesso intermediario, il quale chiariva che, a seguito di una modifica unilaterale del contratto di conto corrente comunicata alle parti in data 31/03/2009, la polizza assicurativa non figurava più tra i servizi connessi a quella particolare tipologia contrattuale. Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall’intermediario, la ricorrente, subentrata in tutti i rapporti della madre nel frattempo deceduta, ha presentato ricorso all’ABF con il quale ha
chiesto “la corresponsione di quanto dovuto a titolo di diaria, euro 3098,40 e degli interessi legali maturati su tale credito fino a novembre 2012. Da dicembre 2012 sono invece da computarsi gli interessi moratori poiché con lettera del procuratore è da considerarsi realizzata la costituzione in mora della banca”.
Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:
- tra le prestazione accessorie al contratto di conto corrente della ricorrente figurava la possibilità di usufruire di un rimborso assicurativo pari ad una diaria di Euro 38,73 per ogni giorno di ricovero superiore al settimo per un massimo di 80 giorni;
- di aver prontamente comunicato alla ricorrente il venir meno della clausola relativa alla prestazione assicurativa in oggetto nel conto scalare del 31/03/2013 e di aver ribadito tale informativa nelle risposte alle successive lettere della stessa ricorrente;
- non sussiste alcuna “correlazione tra la sottoscrizione del Conto (…) e la durata della polizza collettiva che decorre dalla sottoscrizione della Banca delle polizza stessa e non certo dall’adesione al Conto (…) da parte del cliente che, per questo motivo, ha l’obbligo di accertare preventivamente la validità della polizza”.
DIRITTO
Ad avviso di questo Collegio, l’esame della controversia presenta profili di incompatibilità con la possibilità per l’ABF di pronunciarsi nel merito, stante il disposto del par. 4, Sez. I delle ‘Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari’ emanate da Banca d’Italia.
Conformemente a quanto già deciso da questo Collegio in casi del tutto analoghi a quello ora in esame, dalla documentazioni prodotta dalle parti sembrerebbe che la copertura assicurativa in oggetto sia stata offerta dalla banca come beneficio collaterale al momento della stipulazione di un tipo di contratto di conto corrente. Non emerge che la durata del contratto di assicurazione sia stata oggetto di specifica promessa da parte dell’intermediario. Così come non emerge che il rapporto assicurativo, oltre a costituire una prestazione accessoria fornita dalla banca, sia altrimenti collegato a quello bancario.
La domanda della ricorrente presuppone però un inadempimento dell’intermediario e, più specificamente, l’inadempimento ad un contratto bancario, esulando i contratti assicurativi, in assenza di un chiaro collegamento negoziale, dalla sfera di conoscibilità dell’ABF.
La ricorrente chiede, infatti, l’accertamento della responsabilità dell’intermediario e il risarcimento di una somma pari a quella che l’assicuratore gli avrebbe riconosciuto a titolo di indennizzo qualora la copertura assicurativa fosse stata ancora efficace al momento del sinistro: “Ciò invero presuppone che l’intermediario fosse vincolato a mantenere l’efficacia del rapporto assicurativo in corrispondenza alla durata del rapporto di conto corrente e che non avendo fatto ciò si è reso inadempiente rispetto a quest’ultimo rapporto” (Collegio di Milano, decisioni n. 2609 del 26.10.2011).
Questa costruzione, però, risulta sfornita di basi probatorie. Ciò che emerge dai documenti forniti al Collegio è che l’intermediario aveva provveduto a stipulare una polizza collettiva nella forma dell’assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. e, perciò, assumendo all’interno di quello schema negoziale la veste di contraente, mentre il ricorrente ha assunto la veste di assicurato. Non emerge invece che la durata dei due contratti, quello assicurativo e quello di conte corrente, fosse collegata, né invero emerge che qualche vicenda dell’uno potesse aver influenza sulle vicende dell’altro. Tutto quello che il Collegio può ritrarre da ciò che è stato fornito dalle parti è che la copertura assicurativa si presentava come prestazione accessoria rispetto a quella tipica che ineriva agli obblighi di una banca nel contratto di conto corrente.
Il Collegio considera, pertanto, che la questione prospettata dalla ricorrente solleva problematiche che esulano dalla competenza dell’ABF, essendo inerenti ad un rapporto assicurativo trilatero e non già ad un rapporto bancario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1