C.I.V.E.T.A.)
Consorzio Intercomunale del Vastese per l’Ecologia
e la Tutela Ambientale
(C.I.V.E.T.A.)
Cupello (Ch)
S T A T U T O
Approvato con deliberazione n. 01 del 22.03.2002 e prosecuzione seduta 05.04.2002
TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
1. Lo Statuto del Consorzio C.I.V.E.T.A. è adeguato ai sensi delle sottoelencate leggi:
a) D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
b) Legge Regionale 29 giugno 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il Consorzio è costituito da n. 8 Comuni e n. 2 Comunità Montane:
▪ CASALBORDINO
▪ CUPELLO
▪ MONTEODORISIO
▪ POLLUTRI
▪ SAN SALVO
▪ SCERNI
▪ VASTO
▪ VILLALFONSINA
▪ COMUNITÀ MONTANA MEDIO VASTESE DI GISSI
▪ COMUNITÀ MONTANA ALTO VASTESE DI TORREBRUNA.
3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
Art. 2
SEDE
1. Il Consorzio ha sede legale in Cupello, località Valle Cena.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno stabilirsi nel territorio consortile: uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.
3. La pubblicazione degli atti soggetti a pubblicità viene effettuata nelle forme previste dalla normativa vigente.
Art. 3
SCOPI
1. Il Consorzio, nell’ambito della normativa istitutiva, ha lo scopo di provvedere alla gestione, costruzione, relativi ampliamenti dell’impianto integrato di recupero per lo smaltimento dei RSU di tipo comprensoriale con annessa discarica di Ia Categoria e Piattaforma Ecologica di Tipo “B” per il trattamento, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in maniera differenziata e non, e dei fanghi di depurazione, di derivazione civile ed industriale, ai fini e per gli effetti della attuazione dei compiti previsti dalla L. R. n. 74 del 08.09.1988, n. 83 del 28.04.2000 e successive modifiche ed integrazioni, relative alle approvazioni del piano regionale di smaltimento dei rifiuti ed in conformità al piano provinciale di gestione.
2. Il Consorzio, costituito ai sensi del D. Lgs 267/2000, ha per oggetto il compito di provvedere alla fornitura e realizzazione, nell’ambito territoriale ottimale di pertinenza, di:
▪ Il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e urbani assimilati (pericolosi e non) nonché speciali assimilabili, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, selezione,
trattamento (inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclaggio e l’innocuizzazione dei medesimi), nonché lo stoccaggio provvisorio e la messa in riserva dei rifiuti nel pieno rispetto delle normative vigenti;
▪ La gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani (pericolosi e non) e
speciali assimilabili ai rifiuti urbani all’interno della struttura consortile della Piattaforma Ecologica, nonché dei beni durevoli dismessi e rifiuti ingombranti;
▪ L’attività di diffusione e gestione della raccolta in forma differenziata di rifiuti solidi urbani sull’intero territorio consortile, della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), della plastica, del vetro, dei materiali metallici, dei materiali ingombranti, delle pile e dei medicinali, ed in genere l’attività di raccolta dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei fanghi di depurazione civile ed industriale idonei, ai sensi del decreto n. 748/1984 e del D. Lgs. 27 gennaio 1992,
n. 99, a trattamenti di tipo aerobico per la produzione di ammendanti di qualità (Compost);
▪ L’attività di gestione di un sistema integrato di recupero e smaltimento
dei rifiuti provenienti da attività agricole;
▪ La progettazione, la realizzazione, gli ampliamenti, l’organizzazione e la manutenzione di impianti necessari o funzionali, o correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi sopra indicati, nonché la commercializzazione dei prodotti derivanti dall’impianto di trattamento;
▪ L’assunzione di specifiche funzioni di coordinamento volte alla piena applicazione degli accordi ANCI – CONAI per la gestione sostenibile dei rifiuti di imballaggio e per la cessione dei materiali riciclabili e riciclati; ai consorzi di filiera;
▪ Gli studi per il recupero ecologico di aree degradate ed ambienti inquinati mediante il loro risanamento, ripristino, ricomposizione e bonifica; la salvaguardia ecologica dell’ambiente; l’incentivazione dell’uso della fertilizzazione organica, ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli e dell’immissione in commercio di fertilizzanti idonei all’impiego in agricoltura biologica;
▪ L’assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale, allo scopo di migliorare l’efficienza e l’economicità dei servizi connessi allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela dell’ambiente e al rispetto del territorio, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 22/1997 compreso il recupero di energia dai rifiuti mediante produzione di CDR;
▪ La realizzazione e gestione di impianti di recupero energetico da rifiuti;
▪ La commercializzazione del Compost per l’uso agronomico tramite il coinvolgimento delle associazioni di categoria presenti sul territorio, gli istituti universitari e le Amministrazioni Provinciale e Regionale;
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 saranno svolte direttamente, mediante concessione a terzi, a società di scopo o mediante società miste costituite ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. n. 267/2000, oppure mediante un Ente consorziato, di cui all’Art. 1, comma 2, dotato di soggetti giuridici e strutture già costituite ed operative nonché adeguate ai servizi da erogare.
Art. 4
FUNZIONI COMPLEMENTARI
1. Il Consorzio per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 può compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, nonché assumere partecipazione in enti, associazioni,
consorzi, società a capitale pubblico o misto, anche se già costituite, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali:
2. Il Consorzio può esercitare la propria attività nel territorio di Enti Locali diversi da quelli consorziati, previa stipulazione con gli stessi di apposita convenzione e, comunque, nel rispetto del piano regionale e provinciale di gestione dei rifiuti.
3. Il Consorzio, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole attività o specifici servizi.
Art. 5
DURATA
1. La durata del Consorzio di 20 (venti) anni, salvo la possibilità di proroga da parte dell’Assemblea, e cessa per esaurimento dei propri fini.
Art. 6
SCIOGLIMENTO
1. In caso di scioglimento del Consorzio, il patrimonio e le attività risultanti, previa detrazione delle passività e salvaguardati i diritti dei terzi, verranno ripartiti tra gli aderenti in ragione delle quote di partecipazione determinate ai sensi del successivo art. 9.
2. In caso di scioglimento o cessazione sono comunque fatti salvi tutti i provvedimenti di trasferimento delle opere finanziate dai soggetti pubblici di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge Regionale 08.01.1993, n. 3, anche a favore di altro Ente Pubblico, ai sensi del comma 2 del detto art. 1 secondo la esclusiva decisione dell’Ente Regione.
3. La liquidazione è affidata dall’Assemblea al Consiglio di Amministrazione o ad un liquidatore che provvederà nel rispetto dei principi e modalità di cui ai precedenti commi.
Art. 7
RECESSO E DECADENZA
1. I Comuni facenti parte del Consorzio, così come elencati all’art. 1 del presente Statuto, per essere stati compresi nel vecchio Statuto ed inclusi nel vigente Consorzio, hanno possibilità di recesso, ai sensi dell’art. 34 L. R. 29.06.1993, n. 26.
2. Del recesso deve essere preso atto dall’Assemblea.
3. Il recesso decorrerà dal primo gennaio dell’anno successivo, viene recepito nel provvedimento adottato con le forme e le modalità prescritte dall’art. 22 comma 3 e dall’art. 34 commi 6 e 10 della L. R. n. 26/1993.
4. L’Ente che recede rimane obbligato interamente per gli impegni assunti, rispetto all’anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.
5. Il Consorzio si intende cessato, per estinzione del fine, qualora intervenga il recesso di un numero di Enti che rappresentano i 4/5 (quattro quinti) delle quote e dei componenti.
6. Costituiscono motivo di decadenza:
▪ il mancato pagamento delle quote sociali;
▪ il mancato utilizzo dei servizi consortili.
A seguito della decadenza dell’Ente consorziato moroso o inadempiente si procede alla riduzione del fondo consortile in misura pari al valore delle quote annullate in possesso dell’Ente consorziato decaduto.
1. Sono organi del Consorzio:
a) L’Assemblea;
Art. 8
ORGANI
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) Il Direttore
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1. Ciascun Ente consorziato partecipa alla gestione e controllo del Consorzio ed alla relativa attività economica in proporzione alle quote di partecipazione attribuitegli nel rispetto di quanto previsto all’art. 11, comma 1;
2. Le quote di partecipazione vengono attribuite in proporzione alla popolazione equivalente di ciascun Ente ricavata a partire dai conferimenti di rifiuti registrati al 31.12.2000 secondo la seguente formula:
Q
= Ae dove:
365
Q = Totalità dei rifiuti conferiti desunti dal MUD ed espressi in Kg.
Ae = Abitanti equivalenti.
3. Le quote di partecipazione sono assegnate in ragione di 1 (una) quota ogni
1.000 abitanti equivalenti, con cifra arrotondata al migliaio nel caso di resto superiore a 500. Il valore di ogni quota di partecipazione annuale è fissato in lire 1.000.000 (un milione) (EURO 516,47). Esse devono essere versate, per la prima volta, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della convenzione.
4. Gli Enti pubblici, quali Comuni e Comunità Montana, facenti parte dell’A.T.O. possono essere ammessi ad usufruire dei beni e servizi di cui all’art. 3 previo versamento di una quota di ingresso determinata in Lire 500
(Euro 0,26) per abitante equivalente per ogni anno di vita del Consorzio, previa verifica delle capacità tecniche di ricezione da parte dell’impianto.
TITOLO II L’ASSEMBLEA
Art. 10
COMPOSIZIONE
1. L’Assemblea del Consorzio è composta dai Legali Rappresentanti degli Enti Consorziati o di loro delegati, ciascun portatore di voti in relazione alla quota di partecipazione così come determinata dal precedente art. 9.
2. L’Assemblea risulta, pertanto, composta da un Rappresentante per ciascuno degli Enti elencati all’art. 1 salvo l’ingresso di altri Comuni, Enti o Comunità Montane, e precisamente:
Enti | Conferimento (Kg) | n. abitanti equivalenti | n. quote |
Com. Montana zona di Gissi | 3.954.560 | 10.834,411 | 11 (10,09%) |
Com. Montana di Torrebruna | 1.962.840 | 5.377,643 | 5 (4,59%) |
Comune di Casalbordino | 2.741.950 | 7.512,192 | 8 (7,34%) |
Comune di Cupello | 1.442.240 | 3.951,342 | 4 (3,67%) |
Comune di Monteodorisio | 759.600 | 2.081,096 | 2 (1,83%) |
Comune di Pollutri | 671.360 | 1.839,342 | 2 (1,83%) |
Comune di San Salvo | 9.107.660 | 24.953,917 | 25 (22,94%) |
Comune di Scerni | 1.154.630 | 3.163,370 | 3 (2,75%) |
Comune di Vasto | 17.411.000 | 47.701,730 | 48 (44,04%) |
Comune di Villalfonsina | 274.690 | 752,575 | 1 (0,92%) |
Totale | 38.020.430 | 104.165,000 | 000-000% |
3. Ogni Rappresentante ha diritto di voto plurimo in relazione al numero di quote possedute ai sensi dell’art. 9.
4. Gli Enti consorziati sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione i nominativi delle persone che rappresentano gli Enti ed ogni successiva variazione che li riguarda.
5. In difetto l’Assemblea si ritiene validamente composta con le persone che la costituivano nell’ultima seduta.
6. Per la validità della seduta si osservano le disposizioni del comma 1 dell’art. 13.
7. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l’Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa al Consorzio fino all’insediamento della nuova Assemblea, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
8. Ciascun componente dell’Assemblea dura in carica per il periodo di durata del proprio mandato di Legale Rappresentante dell’Ente consorziato.
9. Qualora il Sindaco ritenga di non assumere personalmente la rappresentanza consorziale, ne darà comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, partecipandogli, in pari tempo, il nome del proprio Delegato permanente.
Art. 11
MODALITÀ DI VOTAZIONE
1. L’Assemblea delibera con doppia votazione:
- la prima a maggioranza assoluta delle quote;
- la seconda a maggioranza assoluta dei componenti, su ogni assunzione di decisione.
Pertanto, qualsiasi deliberazione, verrà assunta con la doppia votazione come sopra specificato.
Art. 12
ATTRIBUZIONI
1. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta delle quote su:
a) indirizzi programmatici cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
b) nomina del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione nonché il loro rinnovo nella carica;
c) nomina dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il loro rinnovo nella carica;
d) scioglimento e decadenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e la revoca dei rispettivi Componenti ai sensi degli artt. 27, 55 e 57 del presente Statuto;
e) approvazione di atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione previsti dall’art. 19 del presente Statuto;
f) le modifiche dello Statuto;
g) sulla materia di cui all’art. 19, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i del presente Statuto;
h) approva la bozza della Convenzione da sottoporre ai singoli Consigli Comunali degli Enti consorziati per la ratifica della relativa stipula.
2. Nel caso in cui l’Assemblea ometta, per qualsiasi motivo, sia in prima che in seconda convocazione di deliberare sugli atti del Consiglio d’Amministrazione di cui alla lettera e) del precedente comma, questi s’intendono, a tutti gli effetti, approvati.
Art. 13
CONVOCAZIONE
1. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere fatte almeno quindici giorni prima dell’adunanza con lettera raccomandata recante l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. Nei casi d’urgenza l’Assemblea può essere convocata quarantotto ore prima dell’adunanza mediante telegramma, fonogramma, telefax e simili recanti in sintesi gli argomenti da trattare.
2. L’Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l’anno in occasione della deliberazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Può essere convocata in via straordinaria per determinazione del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti almeno un terzo delle quote di partecipazione o dei componenti. Nella domanda devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati nella Segreteria del Consorzio a disposizione dei Rappresentanti ad eccezione degli schemi del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e dei loro allegati che devono essere resi disponibili nei quindici giorni che precedono la data dell’Assemblea per la loro deliberazione.
4. Le adunanze dell’Assemblea sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone.
5. I Legali Rappresentanti degli Enti consorziati o coloro che, ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto, sono stati da essi delegati devono partecipare personalmente alle adunanze dell’Assemblea.
Art. 14
SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE
1. La seduta è valida, in prima convocazione, con la partecipazione dei Membri rappresentanti la maggioranza delle quote di partecipazione, nonché la contestuale maggioranza dei Componenti. In seconda convocazione la seduta è valida con la partecipazione dei membri rappresentanti 1/3 delle quote di partecipazione e 1/3 dei componenti. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione senza obbligo di notifica agli assenti.
2. Se l’Assemblea non può deliberare, per mancanza del numero di rappresentanti determinanti il quorum costitutivo di cui al comma precedente, la seconda convocazione non potrà essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, conservando lo stesso elenco delle materie da trattare. Anche nel caso in cui in sede di seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria non sia stato ottenuto il quorum costitutivo di cui al comma precedente, la terza adunanza può essere nuovamente convocata entro trenta giorni.
3. Le deliberazioni concernenti persone, verificata la maggioranza del prescritto quorum dei Componenti, si prendono a scrutinio segreto e con due separate votazioni, una per verificare la maggioranza delle quote di partecipazione e l’altra per verificare la maggioranza dei componenti. Per tali deliberazioni saranno predisposte d’ufficio schede riferite all’unità minima di partecipazione, in modo da garantire sia il criterio di proporzionalità sia della segretezza del voto.
4. L’Assemblea straordinaria in terza convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti almeno 1/5 (un quinto) dei rappresentanti degli Enti consorziati e delibera con il voto favorevole di almeno 1/5 (un quinto) del valore delle quote sottoscritte ed a maggioranza dei partecipanti. Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione
dell’azienda speciale, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede legale all’estero, la riduzione del fondo consortile – salvo imposizione della legge -, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) del valore delle quote sottoscritte e la maggioranza dei partecipanti.
Art. 15
COMPENSI E RIMBORSO SPESE
1. L’Assemblea delibera le indennità di presenza e di rimborso delle spese di viaggio del Presidente e dei Componenti dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Enti consorziati secondo quanto stabilito dall’art. 82 del decreto legislativo 8.08.2000, n. 267, dai punti 8 e 10 dello stesso articolo e nella misura determinata dal previsto D.M. degli Interni.
Art. 16
PRESIDENZA
1. Il Presidente dell’Assemblea è nominato dalla Assemblea stessa con le modalità previste per la elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione completate dagli articoli 11, lettera b) e 17, comma 2, del presente Statuto.
2. Il Presidente così nominato, resta in carica, salvo revoca – da avvenire con le stesse modalità della nomina – per tre anni non rinnovabili.
3. Il Presidente dell’Assemblea non ha poteri di rappresentanza dell’Ente e svolge le seguenti funzioni:
a. presiede l’Assemblea dei Rappresentanti;
b. firma i verbali i verbali di assemblea e le relative lettere di trasmissioni;
c. provvede – tramite la Segreteria del Consorzio – a trasmettere agli Enti Consorziati le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto, la nomina, revoca e decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell’Assemblea, assume la presidenza il Rappresentante più anziano di età.
Art. 17
COMPETENZE
1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo del Consorzio e ad essa competono:
a. La verifica della regolarità della sua costituzione;
b. La determinazione degli indirizzi programmatici cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
c. La nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
d. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, e ne determina le indennità ed i compensi, in osservanza delle tariffe professionali degli esercenti le professioni contabili.
e. Le modifiche allo Statuto consortile, con la maggioranza assoluta della metà più uno dei Rappresentanti e delle quote, ad esclusione di quelle che aggravino l’onere economico di partecipazione degli Enti al Consorzio per le quali formula proposte agli Enti stessi;
f. L’ammissione di altri Enti al Consorzio.
2. L’approvazione degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, previsti dall’art. 19 del presente Statuto.
3. L’esercizio di tutte le altre funzioni prescritte dalla Legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto.
TITOLO III
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 18
COMPOSIZIONE
1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea, fuori dal proprio seno, nella sua prima adunanza subito dopo aver constatato la sua regolare costituzione. Lo stesso si compone del Presidente e di quattro Consiglieri di Amministrazione, di cui n. 1 designato di diritto dal Comune di Cupello, sede dell’impianto.
2. I membri del Consiglio devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e avere una speciale competenza tecnico – amministrativa o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Consorzi, Aziende pubbliche e private, per Uffici ricoperti nei settori e nelle materie di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto. Sono incompatibili alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, i Sindaci e Assessori Comunali e Provinciali di Comuni o della Provincia aderente al Consorzio, nonché i Consiglieri Regionali, i Deputati, i Senatori ed i Dirigenti e Funzionari di Prefettura della Provincia in cui opera il Consorzio.
3. La proposta di nomina dei componenti medesimi deve essere corredata da apposito curriculum dal quale risultino i titoli ed i requisiti di cui al precedente comma 2.
4. A tal fine viene emanato pubblico avviso da rendere noto, per la durata di giorni 15 (quindici) agli Albi di tutti i Comuni del Consorzio, con invito a tutti coloro che aspirano a ricoprire la carica di componente del Consiglio di
Amministrazione, avente i requisiti previsti dal presente Statuto, di presentare istanza presso la Segreteria del Consorzio.
5. L’Assemblea elegge in una unica seduta, con votazioni separate e segrete, prima il Presidente e poi i Membri del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dall’art. 11, del presente Statuto.
6. I Componenti tutti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione concernente la loro nomina.
7. I Componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica quattro anni e, comunque, fino all’insediamento dei loro successori, e possono essere rieletti per non più di una volta.
8. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quadriennio vengono sostituiti, con le modalità innanzi dette, dall’Assemblea che dovrà provvedervi entro 30 giorni dall’avvenuta cessazione.
9. I nuovi eletti – che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
10. La deliberazione di nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere corredata da apposito curriculum dal quale risultino i titoli e i requisiti di cui al precedente comma 2.
11. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
12. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.
Art. 19
CONVOCAZIONI
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta al mese ed è presieduto dal suo Presidente o, in sua assenza o suo impedimento, dal Vice Presidente, e si riunisce, di norma, nella sede del Consorzio.
2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri o dal Direttore o dal Collegio dei Revisori ed in tali casi la riunione deve avere luogo entro 10 giorni.
3. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
4. Nell’avviso di convocazione deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione che dovrà essere indetta per un altro giorno entro il quindicesimo da quello della prima convocazione.
5. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai Componenti il Consiglio di Amministrazione e per conoscenza ai Componenti il Collegio dei Revisori nella loro residenza anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto dall’interessato al Segretario del Consorzio.
6. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai Consiglieri e per conoscenza ai Revisori almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato ventiquattro ore prima, mediante telegramma, fonogramma, telefax e simili.
7. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
9. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Art. 20
ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera e propone all’Assemblea i seguenti atti fondamentali:
a. Piano-programma e suoi aggiornamenti;
b. Bilancio pluriennale di previsione;
c. Bilancio preventivo economico annuale e relative variazioni;
d. Conto consuntivo;
e. L’emissione di obbligazioni;
f. Tariffe di servizi;
g. Proposte di modifica dello Statuto;
h. Il Regolamento generale per il funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
i. Costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata o acquisto di partecipazioni nelle società predette;
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui seguenti argomenti:
a. Nomina, conferma e risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
b. Direttive generali da osservare da parte del Direttore per l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi formulati dall’Assemblea;
c. Emissione di prestiti obbligazionari;
d. Mutui ed altri contratti attivi e passivi il cui valore di stima sia pari o superiore a quello previsto dalle disposizioni di attuazione delle direttive CEE;
e. Regolamenti per la disciplina dell’ordinamento e del funzionamento del Consorzio;
f. Convenzioni con altri Enti Locali per la gestione extraterritoriale del servizio;
g. Gli atti per la integrazione delle attività del Consorzio con quelle di altri Consorzi ed aziende speciali operanti nel medesimo territorio e per le cooperazioni con altri soggetti pubblici e privati.
Art. 21
DECADENZA
1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal mandato.
2. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea che contestualmente provvede alla sostituzione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso sia necessario sostituire i componenti del Consiglio medesimo, sia per la causa di cui al comma 1 che per qualsiasi altra causa, deve chiedere la convocazione dell’Assemblea per la surroga entro 10 giorni da quello in cui tale causa si è verificata o è venuta a sua conoscenza.
4. La surrogazione ha effetto dalla esecutività della relativa deliberazione.
5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.
Art. 22
INDENNITÀ
1. Al Presidente ed ai Membri del Consiglio di Amministrazione sarà corrisposta una indennità di funzione secondo quanto stabilito dall’art. 82 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in particolare dal comma 8, punto c), dello stesso articolo. L’impegno di spesa dovrà essere previsto nel bilancio di previsione del Consorzio.
Art. 23
TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI
1. Gli atti previsti dagli articoli 16 e 19 devono essere trasmessi, dopo l’approvazione dell’Assemblea, in copia integrale agli Enti consorziati a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione, che ne è responsabile.
2. Deve, inoltre, essere trasmessa una Relazione annuale sui risultati dell’esercizio finanziario e sull’andamento dei servizi, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall’Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo.
Art. 24
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
1. Alle sedute del Consiglio può partecipare il Direttore con parere consultivo, che deve essere verbalizzato, e nel caso il Consiglio di Amministrazione non intenda adeguarsi deve motivare le ragioni del dissenso.
2. I Componenti il Collegio dei Revisori partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2405 del Codice civile.
Art. 25
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, le modalità per il funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate mediante apposito regolamento deliberato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio stesso.
2. I regolamenti devono essere approvati entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto.
Art. 26
SEGRETARIO
1. Il Consiglio nomina tra i dipendenti in servizio presso il Consorzio un Segretario, il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre ai Consiglieri, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentali, redigere i verbali delle sedute ed attendere ad ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento del Consiglio stesso, comprese le procedure per la pubblicazione ed esame di controllo, quando richiesto, degli atti deliberativi.
Art. 27
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. L’Assemblea delibera lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione delle norme di legge, di regolamento, di Statuto e di persistente inottemperanza agli indirizzi da essa formulati, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. Ove quanto stabilito nel precedente comma possa essere con certezza addebitato ad alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dispone la loro revoca.
3. La proposta motivata di scioglimento del Consiglio di Amministrazione e di revoca dei componenti deve essere iscritta all’ordine del giorno se presentata da tanti membri dell’Assemblea che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione.
4. Nel caso di avvenuto scioglimento del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla nuova nomina entro un mese dal provvedimento di scioglimento.
5. La sezione di controllo, territorialmente competente, nomina un Commissario in tutti i casi in cui il Consiglio di Amministrazione non è in grado di deliberare, anche a seguito del disposto scioglimento.
TITOLO IV
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 28
NOMINA
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato con deliberazione dell’Assemblea con le modalità di cui all’art. 11, comma 1, nonché nel rispetto delle norme di cui all’art. 17.
2. Il Presidente:
a. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
b. Sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce con relazione trimestrale all’Assemblea, sull’andamento della gestione consortile con un calendario di convocazione per specifiche riunioni periodiche o straordinarie o con comunicazioni scritte da spedire al domicilio dei componenti;
c. Promuove le iniziative volte ad assicurare un’integrazione dell’attività del Consorzio con le attività sociali, economiche e culturali della comunità locale;
d. Attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell’utenza e della cittadinanza previste dall’art. 59 del presente Statuto;
e. Esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;
f. Esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;
3. Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, adotta sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza, per la ratifica.
4. Il provvedimento decade qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 60 giorni dalla sua adozione.
5. Il Presidente può affidare al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio alcune delle sue competenze.
Art. 29
IL VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente sostituisce – d’ufficio – il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo, espletando le competenze connesse alle di lui funzioni.
2. Al Vice Presidente possono essere affidate dal residente alcune delle sue competenze.
TITOLO V IL DIRETTORE
Art. 30
LA DIREZIONE
1. La responsabilità gestionale del Consorzio compete al Direttore ai sensi dell’art. 114, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.
Art. 31
DURATA DELL’INCARICO
1. Il Direttore è assunto dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità del comma 1, dell’art. 14 della Legge Regionale 26/93 così come modificato dal 3° e 4° comma dell’art. 1 della Legge Regionale 102/96, ossia a maggioranza del Consiglio di Amministrazione, per chiamata, prevista dal 3° comma dell’art. 4 del T.U. del 15.10.1925 n° 2578. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi.
2. Il Direttore resta in carica per un periodo di tre anni rinnovabile come per legge vigente in materia. La delibera di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore.
3. Il licenziamento del Direttore durante il rapporto di lavoro può aver luogo solo per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con l’assenso di tutti i suoi componenti.
Art. 32
RAPPRESENTANZA LEGALE
1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Direttore, con facoltà – salvo le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge – di promuovere azioni di istanze giudiziarie ed amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell’interesse del Consorzio.
2. Il Direttore prima di assumere l’incarico deve prestare una cauzione nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.
Art. 33
ATTRIBUZIONI
1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio ai sensi dell’art. 114, comma 3, primo capoverso, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con le funzioni, le responsabilità e competenze proprie dei funzionari previste dagli artt. 107 e 108 del D. Lgs. sopra richiamato.
2. Il Direttore, su indirizzo del C. d. A., determina:
a. L’organico per numero e qualifiche e conseguente assunzione e licenziamento di personale di qualsiasi livello e con qualsiasi mansione fissandone la retribuzione;
b. Acquisti di macchinari, impianti, automezzi, mobili e macchine di ufficio e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività della società anche a mezzo di contratti di leasing;
c. Incarichi di prestazione da parte di terzi;
d. Affidamento di incarichi di consulenza di qualsiasi tipo;
e. Apertura di c/c bancari con relativa richiesta di affidamento e linee di credito sotto qualsiasi forma, funzionalmente necessari alla gestione e per importi congrui alle necessità emergenti dai programmi e bilanci preventivi;
f. Utilizzo degli affidamenti concessi e conseguente firma degli assegni anche allo scoperto, ordini di pagamento e/o bonifici di qualsiasi importo, girate di assegni e tratte per l’incasso e per lo sconto e comunque esecuzione di tutte le operazioni bancarie previste dalla legge;
g. Rilascio quietanza e firma della corrispondenza e di ogni altro documento emesso dalla società e necessario alla sua gestione;
h. Stipula di contratti di locazione di beni mobili e/o immobili;
i. Domande di partecipazione a gare di appalti pubblici e/o privati, nonché sottoscrizione di tutta la documentazione inerente l’offerta e la sua determinazione economica;
j. Organizzazione e gestione dell’attività ordinaria della società;
k. La presidenza delle commissioni di gara e concorso;
l. La responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
m. Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
n. Gli atti di amministrazione e gestione del personale;
o. I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio supponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti ed atti generali di indirizzo;
p. Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni;
q. Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
3. Il Direttore deve:
a. eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed attuarne le direttive generali;
b. sovrintendere all’attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
c. adottare i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
d. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
e. sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
f. riferire trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività, e sull’andamento del Consorzio svolgendo attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso;
g. esercitare tutte le altre funzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti generali e del Consorzio o dal presente Statuto, attribuite alla competenza dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
h. adottare i provvedimenti previsti dallo Statuto e dalla Convenzione nei confronti degli Enti morosi o inadempienti.
4. Le attribuzioni del Direttore, in applicazione del principio di cui all’art. 1, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, possono essere derogate soltanto espressamente ed ad opera di specifiche modifiche dello Statuto.
5. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più dirigenti del Consorzio, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione; le deleghe devono essere conferite per iscritto e possono essere revocate.
Art. 34
SOSTITUZIONE
1. Le funzioni del Direttore in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo, sono affidate, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, ad altra persona.
2. Xxxxx che è incaricato di svolgere le funzioni di Direttore in caso di vacanza del posto o di sua assenza o impedimento temporaneo, è esentato dal prestare la cauzione prevista nel precedente art. 32, comma 2.
3. Di fronte a terzi la firma di che sostituisce il Direttore costituisce prova della sua assenza o impedimento.
4. Nella prima applicazione di tutte le procedure per la nomina del Direttore del Consorzio e per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), dall’inizio delle attività dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, le funzioni del Direttore saranno svolte dal Segretario Comunale in carica del Comune Consorziato titolare delle quote di maggioranza relativa, previa acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’art. 16, comma 2 del D.P.R. 4.12.97, n. 465.
Art. 35
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
1. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore è regolato dai contratti collettivi di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi locali CISPEL
– Federambiente e dalle leggi vigenti in materia.
Art. 36
INCOMPATIBILITA’
1. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria. Può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio, solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione da darsi di volta in volta.
2. Il Direttore che contravvenga a quanto previsto nel precedente comma, deve essere diffidato dal Presidente del Consiglio a cessare dalla situazione di incompatibilità.
3. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, il Consiglio di Amministrazione provvede, previa contestazione dell’addebito e richiesta di giustificazioni, a dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro.
TITOLO VI IL PERSONALE
Art. 37
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
1. Il rapporto di lavoro del personale del Consorzio è di diritto privato.
2. Il trattamento economico e normativo del personale del Consorzio è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese di servizi pubblici locali CISPEL-Federambiente, nonché dalle leggi vigenti in materia.
3. Il Consorzio applica al personale da esso dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro CISPEL-Federambiente senza alcuna necessità di formale recepimento.
4. È fatto divieto al Consorzio di stipulare accordi aziendali, salvo che per disciplinare le materie ad esso espressamente demandate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti da questi stabiliti;
5. Gli accordi stipulati in deroga del suddetto divieto sono nulli di pieno diritto e danno luogo a responsabilità degli Amministratori e del Direttore per quanto di competenza.
Art. 38
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale il Consorzio attua le disposizioni di legge.
2. La dotazione organica del personale e l’organizzazione degli uffici sarà determinata in base a criteri di autonomia, secondo principi di professionalità e responsabilità ed in linea con il bilancio di previsione.
Art. 39
ASSUNZIONI
1. Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l’assunzione del personale devono essere disciplinati con l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale, mediante apposito regolamento, che determina le categorie di lavoratori che devono essere assunte mediante Concorso per titoli ed esami e quelle che devono essere assunte con le ordinarie forme di collocamento, applicando quanto stabiliscono in materia le disposizioni dei contratti collettivi nazionali.
2. Xxxxxx al Direttore o ad un dirigente o funzionario dal medesimo delegato, la presidenza delle commissioni di concorso e di selezione.
3. Le commissioni predette composte di n. 3 membri devono essere composte di esperti preferibilmente interni al Consorzio, con esclusione, in ogni caso, dei membri dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
4. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione.
5. Non si fa luogo alle procedure di mobilità del personale nei casi previsti dall’art.33 del D. Lgs. n. 29/1993.
Art. 40
INCOMPATIBILITA’
1. La qualità di dipendente del Consorzio è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni incarico retribuito la cui accettazione non sia espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione:
TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 41
GESTIONE
1. Il Consorzio informa la sua attività a criteri di efficienza e di efficacia nel rispetto del vincolo della economicità con l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 42
PATRIMONIO E CAPITALE DI DOTAZIONE
1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili attuali e da quelli acquisiti successivamente nell’esercizio della sua attività, nonché dai fondi liquidi dovuti dai singoli Enti nel rispetto dell’art. 9.
2. Possono essere conferiti al Consorzio anche azioni o quote di partecipazione a Società od Enti aventi come fine attività collaterali o complementari a quelle indicate negli artt. 3 e 4 del presente Statuto.
3. L’assegnazione di cui al precedente comma formerà oggetto di valutazione e di estimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con l’ausilio di esperti in materia.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione sono iscritti, come beni direttamente acquisiti dal Consorzio, nel libro dei cespiti dello stesso e a suo nome, presso i Pubblici Registri Immobiliari.
5. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto dell’art. 830, comma 2, del Codice Civile.
Art. 43
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
1. Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano- programma, il Consorzio provvede nell’ordine:
a. Con i fondi all’uopo accantonati;
b. Con l’utilizzo di altre forme di autofinanziamento;
c. Con contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, della Unione Europea e di altri Enti;
d. Con mutui e prestiti anche obbligazionari;
e. Con l’incremento del fondo di dotazione da parte degli Enti Consorziati in proporzione alle quote di partecipazione di cui all’art. 9.
2. Il Consorzio può utilizzare apertura di credito in conto corrente bancario per esigenze di elasticità di cassa e può, altresì, ricorrere ad altre anticipazioni a breve sui mutui concessi, nonché sui crediti certi verso Enti del settore pubblico.
Art. 44
PIANO-PROGRAMMA
1. Il Piano-programma è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, secondo gli indirizzi determinati dall’Assemblea, entro sei mesi dal suo insediamento.
2. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l’altro, in relazione alle scelte ed agli obiettivi stessi:
a. Le linee di sviluppo dei diversi servizi;
b. Il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento
c. Le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
d. Le iniziative di relazioni esterne;
e. I modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l’acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.
3. Il Piano-programma viene aggiornato annualmente in occasione della revisione del bilancio pluriennale.
Art. 45
BILANCIO PLURIENNALE
1. Il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in aderenza al Piano-programma ed ha durata triennale in un tutt’uno con il Bilancio di previsione.
2. Il Bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
3. Il Bilancio pluriennale si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al Piano- programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.
Art. 46
BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE
1. L’esercizio del Consorzio coincide con l’anno solare.
2. il Bilancio di previsione, redatto in termini economici secondo lo schema di cui al D.M. 26.4.95 in G.U. del 7.7.95, n. 157, è approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e non può chiudere in perdita.
3. Il Bilancio di previsione deve considerare tra i ricavi i contributi eventualmente spettanti al Consorzio in base alle leggi statali e regionali ed ai corrispettivi per i minori ricavi o i maggiori costi per i servizi e le prestazioni richieste dagli Enti consorziati, anche singolarmente, a condizione di favore per ragioni di carattere sociale ovvero dovuti a politiche tariffarie;
4. I trasferimenti di cui al precedente comma devono essere calcolati dal Consorzio in modo che sia assicurato il pareggio di bilancio;
5. Nel caso in cui, durante l’esercizio, sopravvengono particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio dei Bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve disporre le conseguenti variazioni al Bilancio preventivo, indicando, in apposito documento da sottoporre all’Assemblea, le cause che hanno
determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione.
Art. 47
ALLEGATI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE
1. Al Bilancio preventivo annuale devono essere allegati:
a. Il programma degli investimenti da attuarsi nell’esercizio in conformità al Piano-programma con l’indicazione della spesa prevista nell’anno e delle modalità della sua copertura;
b. Il riassunto dei dati del conto consuntivo, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell’anno in corso;
c. La tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro e per ciascuna categoria o livello di inquadramento, con le variazioni e la media di presenze previste nell’anno;
d. La relazione del Direttore approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 48
BILANCIO CONSUNTIVO
1. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 marzo il progetto di Xxxxxxxx consuntivo della gestione conclusasi al 31 dicembre dell’esercizio precedente e lo consegna al Collegio dei Revisori in tempo utile affinché, escusso il parere entro 15 (quindici) giorni, possa essere approvato dall’Assemblea nel termine dei successivi 15 (quindici) giorni e, comunque, entro il 30 aprile di ogni esercizio. Quando sussistono particolari esigenze motivate dal Consiglio di Amministrazione, detto termine potrà essere prorogato, ma in ogni caso non oltre i sei mesi dalla chiusura dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce.
2. Il Bilancio consuntivo è redatto nel rispetto delle indicazioni e dello schema tipo di cui al DMT del 26.04.1995.
3. Il Bilancio consuntivo si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa.
4. Al Bilancio consuntivo sono allegati la relazione sulla gestione ed il verbale di approvazione del Collegio dei Revisori; i conti economici delle singole sezioni.
5. Il Bilancio consuntivo è sottoposto alla pubblicità ai sensi di legge.
Art. 49
RISULTATI DI ESERCIZIO
1. Il bilancio consuntivo non può chiudere in perdita.
2. In caso di perdita di esercizio, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, gli Enti Consorziati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, provvedono con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alle quote di partecipazione, determinate ai sensi dell’art. 9, a ripianare le perdite.
3. Il Consiglio di Amministrazione, ove si verifichino perdite di esercizio, analizza in un apposito documento le cause che hanno determinato le perdite stesse ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
4. Gli utili netti sono destinati nell’ordine:
a. Alla costituzione o all’incremento del fondo di riserva;
b. Alla costituzione o all’incremento del fondo rinnovi impianti;
c. Al finanziamento degli investimenti nella misura prevista nel Piano- programma.
5. L’eccedenza di detti utili è devoluta agli Enti Consorziati in proporzione alle quote di partecipazione, determinate ai sensi dell’art. 9, con le modalità stabilite dall’Assemblea, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Art. 50
REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA’
1. Il regolamento di finanza e contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione e deve stabilire:
a. Il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione dei risultati di esercizio, la elaborazione ed il controllo dei costi e dei ricavi secondo le più appropriate ed aggiornate tecniche per il controllo di gestione;
b. I criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio consortile e per la determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti, tenuti presenti i principi contabili in vigore;
c. I criteri per la determinazione dei costi comuni a diversi servizi;
d. I criteri per l’espletamento del Servizio di Tesoreria da affidarsi ad un Istituto di Credito, con le modalità di cui all’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000.
e. L’eventuale fondo a disposizione del Direttore per pagamenti urgenti e l’istituzione di cassieri o economi interni;
f. Le modalità di emissione degli ordini di pagamento e di riscossione;
g. Le modalità di liquidazione delle spese;
h. I criteri e le modalità per l’impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa;
i. Gli strumenti per la pianificazione di azienda o di mercato;
j. Le modalità per il calcolo degli eventuali costi sociali imposti al Consorzio e per la relativa evidenziazione nei programmi e nei bilanci.
Art. 51
SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il servizio di Tesoreria del Consorzio è affidato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante le procedure ad evidenza pubblica, ad un Istituto di Credito, in base ad apposita convenzione, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.
Art. 52
LIBRI OBBLIGATORI
1. Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
a. Il libro giornale;
b. Il libro degli inventari;
c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Consortile;
d. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
f. Il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi.
2. Xxxx, altresì, tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge.
3. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 53
CORRISPETTIVI E GARANZIE
1. Gli Enti Consorziati ed i nuovi soci che subentreranno verseranno il corrispettivo che sarà determinato annualmente in sede di bilancio sociale di previsione, sulla base dei costi ed investimento determinati secondi i criteri indicati all’art. 12, comma 4 della Legge 23.12.1992, n. 498.
2. Tra i costi di esercizio saranno incluse le somme destinate al Comune di Cupello quale misura risarcitoria per i disagi derivanti dall’essere sede di impianto, così come previsto dal successivo art. 54.
3. Tutti i Comuni ed Enti, a garanzia dell’obbligo di regolare versamento dei corrispettivi di smaltimento, rilasceranno delegazioni di pagamento sulle entrate
tributarie accertate nel I Titolo di Bilancio, utili a coprire le quantità di presunto smaltimento di propria competenza determinate dal Consorzio in sede di bilancio di previsione annuale.
Art. 54
COMUNE SEDE D’IMPIANTO
1. Il Comune di Cupello è sede d’impianto.
2. Il Comune di Cupello avrà diritto a designare n. 1 membro in seno al Consiglio di Amministrazione, in possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
3. Al Comune medesimo viene riconosciuta, quale misura risarcitoria forfetaria per i disagi derivanti dal ricevere rifiuti una somma pari a Lire 5 (Euro 0,003)/Kg a carico degli Enti del Comprensorio del Vastese, mentre sarà dovuta una somma di Lire 10 (Euro 0,005) dai privati e dagli altri Comuni, Enti della Provincia di Chieti o di fuori provincia per ogni Kg di rifiuto in ingresso all’impianto di riciclaggio della Piattaforma ecologica.
4. Detta norma sarà automaticamente adeguata ai sensi dell’art. 39 della Legge Regionale n.83 del 28/04/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dopo che la Provincia fisserà le relative compensazioni e contributi.
TITOLO VIII
REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 55
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica- finanziaria è affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri, nominato dall’Assemblea.
2. L’elezione avviene con un’unica votazione e voto limitato a due. Risultano eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di età. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
4. I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del Collegio stesso, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili una sola volta.
5. Non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Sindaci delle società per azioni ed in particolare, i componenti dei consigli degli Enti consorziati, dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori del Consorzio e del Direttore, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinato il Consorzio o industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabilito rapporti
commerciali o liti pendenti con il Consorzio e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
Art. 56
COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria del Consorzio. Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Nella relazione che esso è tenuto a redigere in sede di esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo, il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza delle valutazioni di bilancio ed, in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai princìpi ed ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre riscontra, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa, e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o ricevuti dal Consorzio stesso in pegno, cauzione o custodia, quindi la regolarità della tenuta delle scritture contabili, riferendone le risultanze all’Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione.
3. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
4. Il Collegio dei Revisori dei Xxxxx chiede agli Amministratori notizie sull’andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige ogni anno una relazione per l’Assemblea in cui siano quantificati in termini economici i dati della gestione del Consorzio e le possibili soglie ottimali di rendimento in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.
Art. 57
FUNZIONAMENTO
1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.
2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante l’esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall’ufficio.
3. Decade altresì nel caso in cui l’assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.
4. Dalle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti nell’apposito libro.
5. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore del Consorzio.
6. Le decisioni del Collegio dei Revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente del Collegio; il Revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
7. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposto un compenso determinato nel rispetto delle tariffe professionali contabili. Detto compenso viene deliberato dall’Assemblea.
TITOLO IX CONTRATTI
Art. 58
APPALTI E FORNITURE
1. Agli appalti di lavori e alle concessioni di costruzione e gestione, alle forniture, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permute, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni ed ai servizi in genere di cui il Consorzio necessita per il perseguimento dei propri fini, si provvede mediante contratti, i quali sono, preceduti da apposite gare, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia nei casi ammessi dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni di attuazione delle direttive dell’Unione Europea.
2. Per l’affidamento delle attività di gestione, delle forniture, delle somministrazioni dei servizi in genere nonché per l’erogazione di quant’altro previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 3 si provvederà in conformità e nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 3.
3. Xxxxxx al Direttore o ad un Dirigente dal medesimo delegato, la Presidenza delle Commissioni di gara, la responsabilità sul corretto funzionamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e la stipulazione dei contratti.
4. Le Commissioni di gara devono essere composte da esperti, preferibilmente interni al Consorzio, con esclusione, in ogni caso, di componenti dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La nomina dei componenti le Commissioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO X RAPPORTI CON I CITTADINI
Art. 59
PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE
1. Il Consorzio promuove ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla organizzazione dei servizi ed alla loro distribuzione sul territorio.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Consorzio:
a. Assicura che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto non oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione;
b. Promuove e, se richiesto, partecipa ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di enti allo scopo di discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi pubblici affidati al Consorzio stesso;
c. Instaura costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, curando apposite rubriche sui servizi;
d. Cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi, offerte di visite e seminari presso il Consorzio e la predisposizione di materiale a fini didattici;
e. Predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti e ai cittadini in particolare per illustrare i dati essenziali dei Piani- programma, dei Bilanci preventivi e dei Conti consuntivi.
3. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti alle attività del Consorzio, l’Assemblea o il Consiglio di Amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, se lo richiedono i componenti dell’Assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote e un terzo dei componenti, secondo le modalità di cui all’art. 11 del presente Statuto.
Il parere deve essere comunicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta; decorso tale termine, il parere si intende espresso “Favorevolmente”.
4. Se i componenti degli organi consortili decidono diversamente da quanto indicato nei pareri eventualmente espressi, essi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione dovrà prevedere, dopo la stipula del contratto di servizi, la redazione ed approvazione della carta del servizio igiene ai sensi del capo III del decreto legislativo 30.07.1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi, come richiamato dall’art. 112, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Art. 60
PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
1. Le associazioni degli utenti, dei lavoratori e degli imprenditori possono presentare proposte all’Azienda consortile per il miglioramento dei servizi da essa gestiti.
Art. 61
RICERCA SUI SERVIZI
1. Il Consorzio deve periodicamente predisporre una ricerca su livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti; a tal fine può commissionare indagini demoscopiche, ricerche e studi nei settori più denunciati dagli utenti per individuare le ragioni oggettive e soggettive di eventuali inefficienze o carenze presenti nei diversi servizi.
2. I risultati degli studi e delle ricerche disposti dal Consorzio sono inseriti in apposita relazione triennale e comunicati agli Enti Consorziati.
TITOLO XI LIQUIDAZIONE
Art. 62
LIQUIDAZIONE
1. Nel caso di cessazione del Consorzio per la scadenza del termine di durata o di suo anticipato scioglimento, l’Assemblea, prima della scadenza, nomina un Comitato di liquidatori composto di tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. Possono far parte dello stesso anche membri dell’ultimo Consiglio di Amministrazione. Il Comitato potrà farsi affiancare da uno o più esperti.
2. Il Comitato dei Liquidatori deve compiere le operazioni di liquidazione entro il termine fissato dall’Assemblea, salvo le proroghe eventualmente concesse dalla stessa Assemblea.
3. Il Comitato dei Liquidatori cura la gestione ordinaria dell’Azienda Consorziale senza intraprendere alcuna nuova operazione; procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti ed alla riscossione dei crediti; compie gli atti conservativi necessari e procede all’alienazione dei beni soggetti a facile deperimento.
4. Il Comitato dei Liquidatori forma lo stato attivo e passivo del Consorzio e, quindi, un piano generale di liquidazione che sottopone all’Assemblea corredandolo di una relazione esplicativa.
5. L’Assemblea, con motivata deliberazione, approva e, occorrendo, modifica il piano di liquidazione.
6. Divenuto esecutivo il piano di liquidazione, il Comitato provvede alla devoluzione dei beni dell’Azienda Consorziale ai singoli Enti consorziati.
7. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento agli Enti consorziati in proporzione e nei limiti dei beni che hanno ricevuto.
8. Terminata la liquidazione il Comitato dei Liquidatori approva il bilancio finale e consuntivo di liquidazione corredato dalla relazione finale e rimette nelle mani del Legale Rappresentante dell’Ente consortile a maggiore densità abitativa residente tutti gli atti, registri, scritture e documenti del liquidato Consorzio che detto Ente conserverà, ai fini civili, per 10 (dieci) anni. Sarà compito del Comitato dei Liquidatori provvede alla cancellazioni all’ufficio IVA, ufficio imposte dirette, all’ufficio del registro delle imprese, etc.
9. Nel caso di scioglimento del Consorzio per trasformazione dello stesso in società per azioni o qualsiasi altra forma attraverso la quale l’attività istituzionale venga proseguita, tutto il personale in forza, compreso nella tabella numerica del personale all’atto dello scioglimento dovrà essere assorbito dal subentrante.
TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 63
REGOLAMENTI
1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l’organizzazione dell’Azienda.
2. In particolare possono essere disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:
a. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
b. Finanza e contabilità;
c. Appalti, forniture e spese in economia;
d. Modalità di assunzione del personale;
e. Visione degli atti.
3. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.
Art. 64
PRIMA ADUNANZA DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO TRASFORMATO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. La convocazione della prima adunanza dell’Assemblea è disposta dal Presidente del Consorzio in carica, entro 30 giorni dalla stipulazione della
Convenzione, ai sensi del comma XI dell’art. 34 della Legge Regionale n. 26/1993.
2. I componenti degli organi del Consorzio esistente restano in carica fino all’insediamento dei componenti dei nuovi organi.
3. Il Consorzio mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale ed in genere i rapporti giuridici e contrattuali, attualmente in corso.
4. Nella sua prima adunanza l’Assemblea provvede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste nel presente Statuto.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio esistente resta in carica fino alla nomina del nuovo Collegio .
Art. 65
ARBITRATO
1. Le controversie e i conflitti che dovessero sorgere tra i Consorziati e fra essi ed il Consorzio, in ordine alle attività concernenti e servizi del Consorzio stesso ovvero in tema di chiarificazione ed interpretazione del presente Statuto, nonché di atti e regolamenti, saranno di norma decisi per mezzo di arbitrato.
2. Il Collegio arbitrale sarà formato da tra Arbitri, due nominati dalle parti contendenti – uno per ciascuna – ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Vasto.
3. La decisione arbitrale non è appellabile.
4. Xxxx Xxxxxxx spettano gli onorari come previsti per legge.
Art. 66
NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non sia nel presente Statuto diversamente disposto, si intendono applicabili le disposizioni della Legge Regionale 29.06.1993 n. 26 e 24.01.1994,
n. 7, nonché le altre disposizioni di legge o regolamento previste per i Consorzi degli Enti Locali.
Art. 67
ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE STATUTO DEL CONSORZIO
1. Il presente Xxxxxxx sostituisce il precedente Statuto del Consorzio ed ogni successiva modificazione.
Art. 68
FORO CONVENZIONALE
1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra gli Enti Consorziati ed il Consorzio resta convenuta la competenza del Foro di Vasto.
Art. 69
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente statuto entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui è stata stipulata la Convenzione per atto pubblico ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della Legge Regionale n. 26/1993.
Art. 70
VALIDITÀ
1. Il presente statuto ha validità fino alla trasformazione del Consorzio in
S.p.A. ai sensi dell’art. 35 della Legge Finanziaria n. 402 (2002).
Art. 71
NORMA TRANSITORIA
1. Fino alla elezione degli organi previsti nel presente statuto restano in carica gli attuali organi direttivi. Fino all’adozione del presente Statuto e fino a quando questo non verrà recepito dai rispettivi Consigli Comunali, resta in vigore lo Statuto approvato con deliberazione n. 1 del 31/7/2000.
INDICE
TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI 2
ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 2
ART. 2 - SEDE 3
ART. 3 - SCOPI 3
ART. 4 - FUNZIONI COMPLEMENTARI 5
ART. 5 - DURATA 6
ART. 6 - SCIOGLIMENTO 6
ART. 7 - RECESSO E DECADENZA 7
ART. 8 - ORGANI 8
ART. 9 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE 8
TITOLO II - L’ASSEMBLEA 10
ART. 10 - COMPOSIZIONE 10
ART. 11 - MODALITÀ DI VOTAZIONE 11
ART. 12 - ATTRIBUZIONI 12
ART. 13 - CONVOCAZIONE 13
ART. 14 - SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE 14
ART. 15 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE 15
ART. 16 - PRESIDENZA 15
ART. 17 - COMPETENZE 16
TITOLO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17
ART. 18 - COMPOSIZIONE 17
ART. 19 - CONVOCAZIONI 19
ART. 20 - ATTRIBUZIONI 20
ART. 21 - DECADENZA 21
ART. 22 - INDENNITÀ 21
ART. 23 - TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEGLI ENTI CONSORZIATI 22
ART. 24 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE 22
ART. 25 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22
ART. 26 - SEGRETARIO 23
ART. 27 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 23
TITOLO IV - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24
ART. 28 - NOMINA 24
ART. 29 - IL VICE PRESIDENTE 25
TITOLO V - IL DIRETTORE 26
ART. 30 - LA DIREZIONE 26
ART. 31 - DURATA DELL’INCARICO 26
ART. 32 - RAPPRESENTANZA LEGALE 27
ART. 33 - ATTRIBUZIONI 27
ART. 34 - SOSTITUZIONE 29
ART. 35 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO 30
ART. 36 - INCOMPATIBILITA’ 30
TITOLO VI - IL PERSONALE 31
ART. 37 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO 31
ART. 38 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 31
ART. 39 - ASSUNZIONI 32
ART. 40 - INCOMPATIBILITA’ 33
TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 34
ART. 41 - GESTIONE 34
ART. 42 - PATRIMONIO E CAPITALE DI DOTAZIONE 34
ART. 43 - FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 35
ART. 44 - PIANO-PROGRAMMA 35
ART. 45 - BILANCIO PLURIENNALE 36
ART. 46 - BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 36
ART. 47 - ALLEGATI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 37
ART. 48 - BILANCIO CONSUNTIVO 37
ART. 49 - RISULTATI DI ESERCIZIO 38
ART. 50 - REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA’ 39
ART. 00 - XXXXXXXX XX XXXX XXXXX 39
ART. 52 - LIBRI OBBLIGATORI 40
ART. 53 - CORRISPETTIVI E GARANZIE 40
ART. 54 - COMUNE SEDE D’IMPIANTO 41
TITOLO VIII - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 42
ART. 55 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 42
ART. 56 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 43
ART. 57 - FUNZIONAMENTO 44
TITOLO IX - CONTRATTI 45
ART. 58 - APPALTI E FORNITURE 45
TITOLO X - RAPPORTI CON I CITTADINI 46
ART. 59 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE 46
ART. 60 - PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 47
ART. 61 - RICERCA SUI SERVIZI 47
TITOLO XI - LIQUIDAZIONE 48
ART. 62 - LIQUIDAZIONE 48
TITOLO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 50
ART. 63 - REGOLAMENTI 50
ART. 64 - PRIMA ADUNANZA DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO TRASFORMATO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 50
ART. 65 - ARBITRATO 51
ART. 66 - NORMA DI RINVIO 52
ART. 67 - ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE STATUTO DEL CONSORZIO 52
ART. 68 - FORO CONVENZIONALE 52
ART. 69 - ENTRATA IN VIGORE 52
ART. 70 - VALIDITÀ 53
ART. 71 - NORMA TRANSITORIA 53
INDICE 55