Osservatorio Previdenza Analisi dei costi
Osservatorio Previdenza Analisi dei costi
“Il contratto di espansione”
30 maggio 2021
Premessa
La legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020, ha previsto alcune modifiche all’impianto normativo del contratto di espansione prorogandone la sperimentazione per un anno rispetto alla formulazione originaria prevista dalla L. 58/2019. In particolare, l’art. 1, comma 349, per il solo anno 2021, ha disposto l’applicazione alle imprese con organico non inferiore a 500 unità lavorative, concedendo la possibilità di accesso al prepensionamento quinquennale anche a quelle con almeno 250 dipendenti (comma 5bis).
Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, ha introdotto una novità in materia di contratto di espansione, abbassando a 100 il numero di dipendenti in organico da parte delle imprese che possono attivare questo strumento.
Contratto di espansione - Imprese destinatarie
In via sperimentale, entro il 2021, le aziende di qualsiasi settore con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché un più razionale impiego delle competenze professionali in organico e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rsa o rsu.
L’accesso alla prestazione (di cui al comma 5-bis) è dunque subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale per cui il datore di lavoro non è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento. Indennità mensile.
Lavoratori Destinatari
L’indennità mensile è riconosciuta ai lavoratori dipendenti delle imprese destinatarie, iscritti al FPLD o alle forme sostitutive o esclusive dell’AGO gestite dall’INPS assunti a tempo indeterminato e che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.
La misura è accessibile ai lavoratori che, nell’ambito di procedure di non opposizione e previo consenso di adesione all’accordo tra datore di lavoro e XX.XX. aziendali, si trovano a non più di 60 mesi (5 anni) dalla prima decorrenza utile, a carico dell’AGO o delle forme esclusive o sostitutive, della:
⮚ pensione di vecchiaia avendo maturato il requisito anagrafico (67 anni fino al 2022) e contributivo pari a 20 anni e, per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, il requisito dell’importo soglia pari (1,5 dell’Assegno sociale)
⮚ pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, più tre mesi di finestra)
Ai fini dell’accertamento del requisito anagrafico e contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, si tiene conto degli incrementi della speranza di vita previsti dalla L. 122/2010 indicati nel Rapporto n. 21/2020 del MEF.
In caso di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita nel corso degli anni dal 2023 al 2025, l’indennità mensile sarà corrisposta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata e, in quest’ultimo caso, la contribuzione correlata dovrà essere versata fino al perfezionamento del prescritto requisito contributivo, fermo restando il limite dei 60 mesi.
L’Inps chiarisce che per i lavoratori individuati, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione al contratto di espansione.
Requisiti contributivi
L’erogazione dell’indennità mensile è subordinata al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza previsti dalla vigente normativa ed adeguati alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata entro il periodo massimo della fruizione della prestazione.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi di lavoro all’estero in Paesi ai quali si applica la
regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. È altresì utile la contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che post il 31 dicembre 2020.
Contribuzione correlata
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro esodante versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Nel caso in cui la prestazione sia finalizzata al conseguimento della pensione di vecchiaia la contribuzione correlata non è dovuta.
La misura della contribuzione correlata, ove dovuta, è determinata in relazione a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 12, del decreto legislativo n. 22/2015, relativamente alla NASpI.
La retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Modalità di pagamento, durata, importo e decorrenza
L’indennità mensile è corrisposta dall’INPS per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, esigibili dal primo giorno bancabile di ciascun mese.
Viene corrisposta per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. Qualora la prima decorrenza utile sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione utile al raggiungimento del diritto (c.d. contribuzione correlata).
L’importo, certificato dall’INPS, è commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, secondo le norme previste dalle singole gestioni. Per il calcolo della quota contributiva si tiene conto del coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla data di decorrenza dell’indennità.
In caso di perfezionamento del diritto a pensione in due o più forme previdenziali, l’importo dell’indennità sarà pari al più elevato degli importi mensili dei trattamenti pensionistici maturati alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto attiene al regime fiscale applicato, l’indennità è assoggettata alla
tassazione ordinaria.
Costi aziendali
Il costo complessivo sostenuto dal datore di lavoro per lo scivolo pensionistico, è pari alla pensione maturata al momento dell’uscita e, solo in caso di accompagnamento a pensione anticipata, alla contribuzione correlata (calcolata sulla retribuzione media degli ultimi 5 anni) fino al raggiungimento deirequisiti.
Il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, di un importo equivalente alla somma della NASpI stessa (massimo 24 mesi, comprensivi del riduzione dal 4° mese).
Inoltre, in caso di accompagnamento a pensione anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali è ridotto, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI, di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa connessa.
La riduzione dei versamenti sarà maggiore nel solo caso dei datori di lavoro con più di 1.000 unità lavorative (anche in gruppo) che si impegnino a effettuare assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato in proporzione 1 su 3 rispetto alle uscite; per questi soggetti opererò uno sconto per ulteriori 12 mesi di NASpI per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione.
L’analisi ha l’obiettivo di verificare l’impatto economico per i lavoratori che aderiranno al contratto di espansione con l’anticipo previsto per il raggiungimento della pensione di vecchiaia o pensione anticipata.
La prima parte dell’analisi mette a confronto l’uscita per il raggiungimento della pensione di vecchiaia per un lavoratore con 62anni di età e 35 anni di contribuzione (15 anni di contribuzione al 31.12.1995), con una retribuzione di
35.000 euro annui (2.692 euro lordi per tredici mesi) -
Alla sottoscrizione dell’accordo di espansione al lavoratore verrà erogato un
assegno mensile, calcolato sulla base della contribuzione maturata.
Nella tabella 1 viene riportato il valore dell’assegno mensile in contratto di espansione pari a 1.786 euro lordi e 1.478 euro netti (erogato per tredici mensilità) rispetto ad uno stipendio pari a 2.692 euro lordi e 2.029 euro netti, con una differenza netta pari a 551 euro al mese e 7.163 euro annua, rispetto allo stipendio.
Tab.1
Raffronto annuale dell’Assegno mensile in Contratto di espansione vs stipendio in euro 62 anni di età e 35 anni di contributi (15 anni al 31.12.1995) con 35 mila euro di reddito*
Assegno mensile lordo € | Assegno mensile netto € | Stipendio mensile lordo € | Stipendio mensile netto € | Differenza mensile netta € | Differenza annuale netta € |
1.786 | 1.478 | 2.692 | 2.029 | 551 | 7.163 |
Dati arrotondati – Irpef calcolata con detrazione lavoro dipendente e bonus fiscale senza tenere conto di carichi fiscali
*Si è preso a riferimento un soggetto che ha una retribuzione in crescita del 2% all’anno, con una retribuzione in uscita pari a 35.000euro
Nella tabella 2, invece, viene effettuato un raffronto quinquennale dell’assegno mensile in contratto di espansione con lo stipendio che avrebbe percepito se si fosse rimasti al lavoro (fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia).
La differenza tra assegno mensile netto e stipendio netto, in cinque anni ammonta a euro 35.815 euro.
Bisognerà inoltre considerare che nel caso di indennità di espansione, non verrà maturato il Tfr dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, che per il quinquennio ammonta a euro 12.092 lorde, 8.049 nette
Raffronto quinquennale Assegno mensile in Contratto di espansione vs stipendio in euro in caso di raggiungimento della pensione di vecchiaia (67 anni) –
62 anni di età e 35 anni di contributi (15 anni al 31.12.1995) retribuzione 35.000 euro
Anni | Contratto di espansione (Assegno mensile) € | Stipendio (se proseguo attività lavorativa) € | Differenza mensile € | Differenza annua* 13M € |
1° anno | 1.478 | 2.029 | 551 | 7.163 |
2° anno | 1.478 | 2.029 | 551 | 7.163 |
3° anno | 1.478 | 2.029 | 551 | 7.163 |
4° anno | 1.478 | 2.029 | 551 | 7.163 |
5° anno | 1.478 | 2.029 | 551 | 7.163 |
Totale | - | - | - | 35.815 |
*Tredici mesi - I calcoli sono al netto dell’Irpef - Irpef calcolata con detrazione lavoro dipendente e bonus fiscale senza tenere conto di carichi fiscali
Nella tabella 3, viene indicato l’ammontare della contribuzione previdenziale versata nei 5 anni successivi, considerando che per i soggetti che aderiranno al contratto di espansione, non sarà prevista alcuna contribuzione previdenziale dal momento dell’uscita, mentre, al contrario, in caso di pensionamento anticipato, il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione correlata (come se avesse proseguito il rapporto di lavoro).In questo caso quindi, al lavoratore non verranno versati 57.745 euro (11.549 annue) di contributi che invece avrebbe avuto se avesse continuato ilrapporto di lavoro.
Contributi previdenziali
nel raffronto quinquennale assegno mensile in Contratto di espansione vs stipendio in caso di raggiungimento della pensione di vecchiaia (67 anni)
Anni | Contratto di espansione (Assegno mensile netto) € | Contributi Previdenziali versati € | Stipendio Mensile netto (se proseguo attività lavorativa) € | Contributi Previdenziali annuali versati 13M € |
1° anno | 1.478 | 0 | 2.029 | 11.549 |
2° anno | 1.478 | 0 | 2.029 | 11.549 |
3° anno | 1.478 | 0 | 2.029 | 11.549 |
4° anno | 1.478 | 0 | 2.029 | 11.549 |
5° anno | 1.478 | 0 | 2.029 | 11.549 |
Totale | - | 0 | - | 57.745 |
Irpef calcolata con detrazione lavoro dipendente e bonus fiscale senza tenere conto di carichi fiscali
Nella Tabella 4, abbiamo invece stimato l’ammontare della pensione di vecchiaia maturata dopo 5 anni di assegno mensile (1.951 euro lorde, 1.503 euro nette) confrontandola con quella che avrebbe maturato nel caso in cui avesse proseguito l’attività lavorativa (2.199 euro lorde, 1.666 euro nette) e quindi in questo caso una pensione calcolata su 40 anni di contribuzione.
E’ bene specificare che nel caso di contratto di espansione, la pensione di vecchiaia che è stata calcolata ha tenuto semplicemente conto del coefficiente di trasformazione dei 67 anni di età, più alto di quello che era stato utilizzato al momento della liquidazione dell’assegno mensile (62anni). Inoltre, nel confronto tra assegno mensile e pensione di vecchiaia (ma anche anticipata) si deve tenere conto che la tassazione fiscale sui redditi da pensione non riconosce il bonus fiscale (fino a 100 euro a seconda del reddito), che è riconosciuto invece sui redditi da lavoro, compreso l’assegno mensile del contratto di espansione.
2.199 lorde annue nette.
Tab.4
Raffronto pensione di vecchiaia maturata con il contratto di espansione vs stipendio nel caso di proseguimento dell’attività lavorativa
PENSIONE Contratto di espansione 5anni (Importo lordo mensile) € | PENSIONE Contratto di espansione 5anni (Importo netto mensile) € | PENSIONE Proseguo attività lavorativa 5anni (Importo lordo mensile) € | PENSIONE Proseguo attività lavorativa 5anni (Importo netto mensile) € | Differenza annua Lorda 13M € | Differenza annua Netta 13M € | |
Importi Pensione | 1.951* | 1.503* | 2.199** | 1.666** | 3.224 | 2.119 |
*35 anni di contributi e 67 anni di età importo pensione netta – reddito 35.000 euro
**40 anni di contributi e 67 anni di età importo pensione netta – reddito 35.000 euro
Nella tabella 5 invece, abbiamo stimato la differenza tra le somme percepite come pensione di vecchiaia (vedi sopra), su un’attesa di vita media pari a 82 anni.
La differenza ammonta a 51.584 euro lorde pari a un netto di euro 33.904.
Raffronto pensione di vecchiaia maturata con il contratto di espansione vs proseguo dell’attività
lavorativa – attesa di vita media 82 anni
PENSIONE VECCHIAIA Contratto di espansione 5anni (Importo totale lordo incassato) € | PENSIONE VECCHIAIA Contratto di espansione 5anni (Importo totale netto incassato) € | PENSIONE VECCHIAIA Proseguo attività lavorativa 5anni (Importo totale lordo incassato) € | PENSIONE VECCHIAIA Proseguo attività lavorativa 5anni (Importo totale lordo incassato) € | Differenza Lorda € | Differenza Netta € | |
Importi Pensione 67anni- 82anni 16 anni | 405.808 | 312.624 | 457.392 | 346.528 | 51.584 | 33.904 |
Nella Tabella 6, infine, vengono indicati i minori incassi tra assegno mensile in contratto di espansione e relativa pensione di vecchiaia maturata, nel confronto con il proseguimento dell’attività lavorativa e della pensione di vecchiaia maturata, calcolata prendendo a riferimento l’attesa di vita media (pari a 82 anni).
Tale differenza totale ammonta a euro 122.566 euro lordi, pari a 78.688 euro nette
Differenza importi incassati
Contratto di espansione vs proseguo dell’attività lavorativa
Differenza (lorda) € Assegno mensile Stipendio | Differenza (netta) € Assegno mensile Stipendio | Differenza (lorda) € TFR in caso di Assegno mensile Stipendio | Differenza (netta) € TFR in caso di Assegno mensile Stipendio | Differenza pensione di vecchiaia (lorda) € Su Attesa di vita media 82anni | Differenza pensione di vecchiaia (netta) € Su Attesa di vita media 82anni | TOTALE MINORI INCASSI Contratto di Espansione Pensione di vecchiaia Lordi € | TOTALE MINORI INCASSI Contratto di Espansione Pensione di vecchiaia Netti € |
58.890 | 35.815 | 12.092 | 8.949 | 51.584 | 33.904 | 122.566 | 78.668 |
La seconda parte dell’analisi, analizza un’uscita in contratto di espansione per un soggetto che perfezionerà il requisito contributivo per la pensione anticipata.
Per fare un confronto più preciso e coerente tra la prima parte dell’analisi e la seconda, abbiamo preso a riferimento un caso che avesse maturato al momento dello scivolo pensionistico, una condizione contributiva simile a quella del caso preso a riferimento prima con la pensione di vecchiaia.
In questo caso quindi abbiamo effettuato l’analisi su un lavoratore con 61anni di età e 37 anni e 10 mesi di contribuzione (15 anni di contribuzione al 31.12.1995), con una retribuzione di 35.000 euro annui (2.692 euro lordi per tredici mesi).
Nella tabella 7 viene riportato il valore dell’assegno mensile in contratto di espansione pari a 1.786 euro lordi e 1.478 euro netti (erogato per tredici mensilità) rispetto ad uno stipendio pari a 2.692 euro lordi e 2.029 euro netti, con una differenza netta pari a 551 euro al mese e 7.163 euro annua, rispetto allo stipendio.
Raffronto annuale dell’Assegno mensile in Contratto di espansione vs stipendio in euro 61 anni di età e 37 anni e 10 mesi di contributi (15 anni al 31.12.1995)
con 35 mila euro di reddito
Assegno mensile lordo € | Assegno mensile netto € | Stipendio mensile lordo € | Stipendio mensile netto € | Differenza mensile netta € | Differenza annuale netta € |
1.835 | 1.511 | 2.692 | 2.029 | 518 | 6.734 |
Dati arrotondati – Irpef calcolata con detrazione lavoro dipendente e bonus fiscale senza tenere conto di carichi fiscali
*Si è preso a riferimento un soggetto che ha una retribuzione in crescita del 2% all’anno, con una retribuzione in uscita pari a 35.000euro
Nella tabella 8, invece, viene effettuato un raffronto quinquennale dell’assegno mensile in contratto di espansione con lo stipendio che avrebbe percepito se si fosse rimasti al lavoro (fino al raggiungimento della pensione anticipata).
La differenza tra assegno mensile netto e stipendio netto, in cinque anni ammonta a euro 33.670 euro.
A questa differenza si dovrà anche aggiungere la quota TFR non maturata nei 5 anni che ammonta a 12.092 euro lorde, pari a 8.949 euro nette
Raffronto quinquennale Assegno mensile in Contratto di espansione vs stipendio in euro in caso di raggiungimento della pensione anticipata (42anni 10 mesi Uomo)
61 anni di età e 37 anni e 10 mesi di contributi (15 anni al 31.12.1995) retribuzione 35.000 euro
Anni | Contratto di espansione (Assegno mensile) Netto € | Stipendio (se proseguo attività lavorativa) Netto € | Differenza mensile € | Differenza annua* 13M € |
1° anno | 1.511 | 2.029 | 518 | 6.734 |
2° anno | 1.511 | 2.029 | 518 | 6.734 |
3° anno | 1.511 | 2.029 | 518 | 6.734 |
4° anno | 1.511 | 2.029 | 518 | 6.734 |
5° anno | 1.511 | 2.029 | 518 | 6.734 |
Totale | - | - | - | 33.670 |
*Tredici mesi - I calcoli sono al netto dell’Irpef - Irpef calcolata con detrazione lavoro dipendente e bonus fiscale senza tenere conto di carichi fiscali
Nella tabella 9, viene indicato l’ammontare della contribuzione previdenziale versata nei 5 anni successivi, considerando che in questo caso, essendo un’uscita per pensione anticipata, il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione correlata al lavoratore che aderirà al contratto di espansione.
In questo caso quindi, la contribuzione previdenziale ricevuta, durante la percezione dell’assegno mensile, sarà la medesima se avesse proseguito l’attività lavorativa
Contributi previdenziali
raffronto quinquennale assegno mensile in Contratto di espansione vs stipendio in caso di raggiungimento della pensione di anticipata (42anni e 10mesi uomo)
Anni | Contratto di espansione (Assegno mensile netto) € | Contributi Previdenziali annuali versati 13M € | Stipendio Mensile netto (se proseguo attività lavorativa) € | Contributi Previdenziali annuali versati 13M € |
1° anno | 1.478 | 11.549 | 2.029 | 11.549 |
2° anno | 1.478 | 11.549 | 2.029 | 11.549 |
3° anno | 1.478 | 11.549 | 2.029 | 11.549 |
4° anno | 1.478 | 11.549 | 2.029 | 11.549 |
5° anno | 1.478 | 11.549 | 2.029 | 11.549 |
Totale | - | 57.745 | - | 57.745 |
Irpef calcolata con detrazione lavoro dipendente e bonus fiscale senza tenere conto di carichi fiscali
Nella Tabella 10, abbiamo invece stimato l’ammontare della pensione anticipata dopo 5 anni di assegno mensile (euro lorde, euro nette) confrontandola con quella che avrebbe maturato nel caso in cui avesse proseguito l’attività lavorativa.
Come si potrà notare, al contrario della pensione di vecchiaia, per coloro che andranno in pensione anticipata la misura della pensione sarà la medesima, in quanto il calcolo verrà fatto su 42 anni e 10 mesi di contribuzione
Raffronto pensione anticipata maturata con il contratto di espansione vs stipendio
nel caso di proseguimento dell’attività lavorativa
PENSIONE Contratto di espansione 5anni (Importo lordo mensile) € | PENSIONE Contratto di espansione 5anni (Importo netto mensile) € | PENSIONE Proseguo attività lavorativa 5anni (Importo lordo mensile) € | PENSIONE Proseguo attività lavorativa 5anni (Importo netto mensile) € | Differenza annua Lorda 13M € | Differenza annua Netta 13M € | |
Importi Pensione | 2.287* | 1.715* | 2.287* | 1.715** | 0 | 0 |
*42 anni e 10 mesi contributi e 66 anni di età importo pensione netta – reddito da lavoro 35.000 euro
Alla luce dei conteggi sopra indicati, l’unica differenza che si deve evidenziare nel caso di accordo volontario per esodo attraverso il contratto di espansione (per pensionamento anticipato) è quella relativa alla differenza tra assegno mensile erogato (per un massimo di 60 mesi) e lo stipendio percepito, che nel caso preso a riferimento ammonta a euro 33.670 nette, e la quota di tfr non maturata pari a euro 12.092 euro lorde, pari a 8.949 euro nette, per un totale di mancato incasso pari a euro 42.619.