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Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari: l’art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 attuato dal Decreto interministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Dal 24 di ottobre i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono avvenire nel rispetto di determinate forme e condizioni riportate schematicamente nel seguito.
Tali disposizioni non riguardano i prodotti agricoli e alimentari conferiti dagli imprenditori soci alle cooperative e alle organizzazioni di produttori e le cessioni istantanee di prodotti agricoli e alimentari, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.
- LA FORMA
I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità:
1. la durata
2. le quantità
3. le caratteristiche del prodotto
4. il prezzo
5. le modalità di consegna e di pagamento.
I contratti devono essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e corrispettività delle prestazioni.
Il contraente che contravviene a questi obblighi è passibile di una sanzione da 516 a 20.000 Euro.
Il Decreto attuativo precisa che per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax avente la funzione di manifestare la volontà delle parti.
Gli elementi essenziali sopra indicati possono essere contenuti anche in:
a) contratti quadro (conclusi anche a livello di centrali di acquisto) o in accordi interprofessionali;
b) scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti;
c) documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture. Questi documenti devono riportare anche la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”;
d) scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana o di altre Borse merci riconosciute dalla legge.
Il Decreto attuativo specifica che “la superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto”.
- PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
E’ vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle relazioni commerciali all’ esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale.
Il contraente che contravviene a tali obblighi è punito con la sanzione da 516 a 3.000 Euro.
Secondo il Decreto attuativo, rientrano in questo ambito anche le condizioni contrattuali che escludano l’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero crediti, che determinino prezzi palesemente al di sotto del costo medio di produzione del prodotto o che impongano al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima dell’emissione della fattura. In allegato al Decreto è riportato un elenco delle “pratiche commerciali sleali”.
- TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il pagamento deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro trenta giorni e per tutte le altre merci entro sessanta giorni.
Il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed é inderogabile. Attualmente il tasso complessivo è del 10%.
Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con la sanzione da 500 a 500.000 Euro.
Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: “aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2”, oppure “aW superiore a 0,91” oppure “pH uguale o superiore a 4,5”;
d) tutti i tipi di latte.
Per quanto di specifico interesse per il settore suinicolo, si fa presente che gli animali vivi della specie suina ed il materiale seminale congelato sono da considerarsi “merce non deteriorabile”, mentre il materiale seminale fresco o refrigerato, la carne fresca e i prodotti a base di carne come i salumi e i prosciutti stagionati sono “merce deteriorabile”.
Il Decreto attuativo precisa che il venditore deve emettere fatture separate per cessioni di prodotti con termini di pagamento differenti.
Inoltre, stabilisce che ai fini della determinazione degli interessi in caso di ritardato pagamento, la data di ricevimento della fattura deve essere certificata e ciò si verifica solo in caso di consegna della fattura a mano, di invio con raccomandata A.R., di posta elettronica certificata
(PEC), di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla normativa fiscale; “in mancanza di certezza sulla data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria”, che la stessa coincida “con la data di consegna dei prodotti”.
Infine, nel Decreto interministeriale si dispone il divieto di negare il pagamento dell’intero importo pattuito in caso di contestazioni solo parziali dell’adempimento della fornitura.
- AUTORITA’ PREPOSTE AI CONTROLLI
L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni e a tal fine, può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza. All'accertamento delle violazioni l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.
- ENTRATA IN VIGORE
Le disposizioni normative citate si applicano a decorrere dal 24 ottobre 2012.
Il Decreto attuativo precisa che i contratti già in essere al 24 ottobre devono essere stipulati in forma scritta indicando la durata, le quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento entro il 31 dicembre 2012. In ogni caso, le disposizioni sulle pratiche commerciali sleali e sui termini di pagamento e gli interessi si applicano automaticamente a tutti i contratti dal 24 ottobre 2012.
Il Decreto attuativo dell’art. 62 del Decreto Legge 1/2012, non essendo stato ancora pubblicato, è al momento consultabile collegandosi al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000