Il prezzo Clausole campione

Il prezzo. 1. Durante il periodo di validità indicato nell'offerta, i prezzi dei prodotti e/o servizi offerti non saranno aumentati, ad eccezione delle variazioni di prezzo dovute a modifiche delle aliquote IVA. 2. Contrariamente al paragrafo precedente, l'operatore può offrire prodotti o servizi i cui prezzi sono soggetti a fluttuazioni del mercato finanziario e sui quali non ha alcuna influenza, a prezzi variabili. Tale legame con le fluttuazioni e il fatto che i prezzi indicati siano prezzi obiettivo devono essere menzionati nell'offerta. 3. Gli aumenti dei prezzi entro 3 mesi dalla conclusione dell'accordo sono consentiti solo se sono il risultato di norme o disposizioni legali.
Il prezzo. Un contratto preliminare di compravendita senza l'indicazione del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà di un immobile è privo di effetto, nel senso che non fa sorgere per il promittente venditore l'obbligo di trasferire al promissario acquirente il bene: il contratto è nullo perché manca un elemento essenziale. In generale, in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'esigenza della determinatezza o almeno della determinabilità dell'oggetto del contratto, sanzionata di nullità dall'art. 1418, secondo ▇▇▇▇▇, in relazione agli artt. 1346 e 1325, n. 3, cod. civ., è soddisfatta dalla dichiarazione, che nella scrittura abbia fatto il promittente venditore, che il prezzo è stato pagato, nella specie mediante l'assunzione di tutte le spese necessarie per la costruzione dell'edificio da alienare, essendo necessariamente implicito in tale riconoscimento che anche la prestazione dovuta dal promissario compratore è stata consensualmente individuata36. Secondo la giurisprudenza37, il contratto di vendita può ritenersi concluso anche se la 35Corte di Cassazione sentenza 16 aprile 2012, n. 5971. Conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 16 gennaio 1996, n. 300. Negli stessi termini, vedi anche, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 18 febbraio 2010, n. 3925, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 30 giugno 2008, n. 17906, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 29 maggio 2007, n. 12506.
Il prezzo le modalità di consegna e di pagamento.
Il prezzo. Il secondo elemento che concorre a comporre l’oggetto della compravendita è l’attribuzione pecuniaria, ossia la dazione del prezzo, oggetto di una obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico (art. 1277 c.c.). Il prezzo deve essere determinato o almeno determinabile. Il prezzo è determinato quando l’ammontare viene fissato nel contratto; determinabile quando dalle parti vengono indicati i criterî in base ai quali stabilire l’entità della somma. La legge (art. 1474 c.c.) fissa peraltro una serie di regole suppletive destinate ad operare in difetto di indicazioni pattizie (semprechè manchino anche prezzi d’imperio). La vendita potrà essere perciò nulla per indeterminatezza del prezzo (artt. 1418 comma 2, 1346 c.c.) solo quando, in concreto, neppure i criteri suppletivi ex lege possano operare.
Il prezzo. Pt ( D01FB ) utilizzato per il calcolo dei Margini Iniziali per la Classe D01FB sarà di norma pari all’ultimo Prezzo di Regolamento Giornaliero del Futures mensile M01FB prima dell’inizio del Periodo di Consegna Pltd ( M 01FB ) , vale a dire il Prezzo di Regolamento Giornaliero dell’ Ultimo Giorno di Negoziazione. Pt ( D01FB )  Pltd ( M 01FB ) Al fine di consentire adeguamenti del Margine per Posizioni in Consegna durante il Periodo di Consegna CC&G potrà modificare tale prezzo paragrafo 8.3). Pt ( D01FB ) (cfr. successivo Per le posizioni ricomprese nella Classe M01FB, a decorrere dal terzo giorno di Mercato Aperto antecedente l’inizio del Periodo di Consegna, il Margine Iniziale Ordinario assume il medesimo valore del Margine Iniziale per Posizioni in Consegna; i Margini Iniziali sono in questo caso calcolati, secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 8, applicando in luogo dell’Intervallo del Margine previsto per la Classe M01FB l’Intervallo del Margine su Posizioni in Consegna relativo al mese cui il Periodo di Consegna si riferisce. L’Intervallo del Margine su Posizioni in Consegna viene applicato anticipatamente per evitare che, a fronte del mancato versamento del Margine Iniziale su Posizioni in Consegna da parte di un Partecipante inadempiente, CC&G resti nell’impossibilità di chiudere le posizioni del Partecipante. Qualora infatti il Margine su Posizioni Consegna fosse applicato a chiusura dell’ultimo giorno di negoziazione del Futures mensile, e il giorno successivo di CC&G aperta (primo giorno del Periodo di Consegna) tale Margine non fosse versato, CC&G, in presenza di tale inadempimento, si troverebbe a gestire il rischio delle Posizioni in Consegna (nell’impossibilità di una loro chiusura con negoziazioni sull’IDEX e sul Mercato a pronti) senza il relativo Margine.
Il prezzo. PARTE III OGGETTO DEL CONTRATTO
Il prezzo. 1. Durante il periodo di validità indicato nell’offerta, i prezzi dei prodotti e/o servizi offerti non verranno aumentati, se non in presenza di cambiamenti nella percentuale relativa all’IVA. 2. In deroga al paragrafo precedente, il Venditore può offrire prodotti o servizi a prezzi variabili nel caso in cui questi prezzi siano soggetti a fluttuazioni su mercati finanziari sui quali il Venditore non ha influenza. In questo caso, l’offerta deve contenere un esplicito rinvio alle fluttuazioni in questione ed i prezzi menzionati devono essere indicati come prezzi di riferimento. 3. Sono ammessi aumenti di prezzo entro i 3 mesi successivi alla conclusione del contratto soltanto nel caso in cui questi derivino da modifiche di disposizioni di legge o regolamenti. 4. Sono ammessi aumenti di prezzo oltre i 3 mesi successivi alla conclusione del contratto soltanto se il Venditore lo ha espressamente previsto e: o tali aumenti derivano da leggi o regolamenti, oppure o viene riconosciuto al Cliente il diritto di recesso alla data in cui l’aumento di prezzo entra in vigore. 5. I prezzi indicati nelle offerte di prodotti o servizi includono l’IVA.
Il prezzo. Ai sensi dell'art. 6, d. lgs. 427/98 «È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 5». Termini che possono così riassumersi: — 10 giorni dalla conclusione del contratto, se lo stesso è completo; — 3 mesi e 10 giorni dalla conclusione del contratto, ove questo difetti degli elementi che consentono di esercitare il recesso ex art. 5, secondo ▇▇▇▇▇; — i 10 giorni successivi alla ricezione della comunicazione degli elementi mancanti, purché questa sia avvenuta entro 3 mesi dalla conclusione del con- tratto. Si tratta di un'ulteriore disposizione a tutela dell'acquirente per garantirgli la massima serenità nella valutazione dell'affare, libero da condizionamenti psicologici, quale il rischio di perdere la caparra data. Il venditore potrà pretendere solamente le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso (cfr. art. 5, primo comma, d. lgs. 427/98).
Il prezzo. 4.1 Il Prezzo offerto sarà vincolante per l’Offerente, salvo quanto regolato in relazione all’aggiudicazione al §6 e, in particolare, ai §§6.4 e 6.5. §4.2 Il Prezzo offerto è indicato al netto degli ulteriori importi dovuti per imposte e altri oneri di legge, i quali rimangono a esclusivo carico dell’acquirente, così come tutte le spese e gli oneri connessi alla stipula della vendita.
Il prezzo. Gli effetti della vendita. L’effetto traslativo e il passaggio del rischio