PROCEDURA APERTA
Comune di Ascoli Xxxxxx
PROCEDURA APERTA
per l’affidamento della gestione e valorizzazione dei musei della rete civica del Comune di Ascoli Xxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE
INDICE
2. Disciplina normativa dell’appalto 3
8. Modalità di svolgimento del servizio e tempi di esecuzione del servizio 4
8.2 Tempi di esecuzione del servizio 4
8.3 Modalità di esecuzione dell’appalto. 6
9. Condizioni dello svolgimento del servizio. 8
11. Fatturazione e pagamenti. 8
15. Modalità di realizzazione 10
16. Obbligazioni del fornitore 11
17. Codice di comportamento 11
18. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro 11
20. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 12
21. Obblighi di riservatezza 13
24. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 14
26. Tracciabilità dei flussi finanziari 15
27. Risoluzione del contratto 15
1. Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
− Amministrazione/Committente: il Comune di Ascoli Xxxxxx;
− Fornitore: l’impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
− Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente;
− Servizio: il servizio di gestione e valorizzazione dei musei della rete civica del Comune di Ascoli Xxxxxx.
2. Disciplina normativa dell’appalto
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n. 163/06, dal DPR 207/2010, dalle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.
Nell’esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.
In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando le seguente gerarchia:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale.
3. Descrizione del servizio
Oggetto dell’appalto sono i servizi di gestione e valorizzazione dei musei della rete civica del Comune di Ascoli Xxxxxx così come specificati all’art. 8 del presente Capitolato.
4. Durata
Il servizio ha durata triennale; il termine decorre dalla data di avvio dell’esecuzione.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto darà avvio all’esecuzione della prestazione entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva, la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 12 mesi; la richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima del termine finale del contratto originario.
5. Anticipo di fornitura
L’Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di richiedere l’esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.
6. Valore del contratto
Il valore presunto del contratto è stimato in complessivi € 625.868,85 (seicentoventicinquemilaottocentosessantotto/85).
Nell’importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente contratto ivi compresa la quota del 25% (venticinque percento) degli incassi conseguiti dalla
vendita dei biglietti, del materiale informativo e promozionale della rete dei musei civici acquistabile presso il bookshop che spetterà al fornitore; si precisa che, con riferimento all’anno 2015, gli incassi conseguiti sono stati pari a € 60.000,00 (euro sessantamila/00).
L’importo degli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta, è pari ad Euro 1.000,00 annui.
Qualora, per esigenze sopravvenute di cui all’art. 311 co 2 del DPR 207/2010, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di variare nell’arco della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
L’Amministrazione, nel rispetto del disposto dell’art. 29 del d.lgs. 163/06, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte, per una durata di ulteriori 12 mesi e per un importo contrattuale annuo ulteriore massimo di Euro 192.622,95 IVA esclusa, previa comunicazione al soggetto affidatario tre mesi prima della scadenza.
6.1. Forma del contratto
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese contrattuali ammontano, presuntivamente, ad euro 3.000,00. Si precisa che la ditta aggiudicataria dovrà presentare garanzia definitiva secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara.
7. Corrispettivi
Il corrispettivo del servizio è pari al prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.
Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.
8. Modalità di svolgimento del servizio e tempi di esecuzione del servizio
- Pinacoteca Civica;
- Forte Xxxxxxxxx;
- Galleria “Xxxxxxx Xxxxxx”;
- Museo della Ceramica.
8.2 Tempi di esecuzione del servizio
I musei civici saranno aperti di norma sei giorni a settimana. Il giorno di chiusura è il lunedì tranne quando lo stesso cada in un giorno festivo o prefestivo; in tale ipotesi, il fornitore dovrà garantire il servizio e la prevista giornata di chiusura non verrà recuperata.
Il monte ore annuale complessivo è fissato in 12.324 ore
L’orario ufficiale giornaliero di apertura sarà stabilito dall’Amministrazione; di norma, l’apertura dei musei osserverà i seguenti orari
da ottobre a marzo | da aprile a settembre | |||||||
lunedì CHIUSO | da martedì a venerdì | festivi/prefestivi | da martedì a venerdì | festivi/prefestivi | ||||
FORTE XXXXXXXXX | dalle 10,30 alle 13 dalle 15 alle 17,30 | dalle 11 alle 18 | dalle 10 alle 13 dalle 15 alle 18 | dalle 11 alle 18 | ||||
PINACOTECA | dalle 10,30 alle 13 dalle 15 alle 17,30 | dalle 10 alle 18 | dalle 10 alle 19 | dalle 10 alle 19 | ||||
GALLERIA LICINI | dalle 15 alle 18 | dalle 11 alle 18 | ||||||
MUSEO CERAMICA | dalle 15 alle 18 | dalle 11 alle 18 | ||||||
domeniche e festivi | ||||||||
PALAZZO DEI CAPITANI | dalle 10 alle 13 dalle 15 alle 19 | |||||||
PUNTO ACCOGLIENZA | dalle 10 alle 19 | |||||||
orario festività natalizie | ||||||||
museo/giorni | 24-dic | 25-dic | 26-dic | 31-dic | 01-gen | dal 2 al 5 | 06-gen | |
FORTE XXXXXXXXX | 10,00 - 13,00 | chiuso | 11,00 -19,00 | 10,00 - 13,00 | 15,00 - 19,00 | 10,00 - 19,00 | 10,00 - 13,00 15,00 - 19,00 | |
PINACOTECA | 10,00 - 13,00 | chiuso | 11,00 -19,00 | 10,00 - 13,00 | 15,00 - 19,00 | 11,00 - 18,00 | 10,00 - 13,00 15,00 - 19,00 | |
GALLERIA LICINI | 10,00 - 13,00 | chiuso | 11,00 - 18,00 | 10,00 - 13,00 | 15,00 - 18,00 | 10,30 - 13 15,30 - 18,00 | 10,00 - 13,00 15,00 - 18,00 | |
MUSEO CERAMICA | 10,00 - 13,00 | chiuso | 11,00 - 18,00 | 10,00 - 13,00 | 15,00 - 18,00 | 10,30 - 13 15,30 - 18,00 | 10,00 - 13,00 15,00 - 18,00 |
Nulla osta che, per particolari eventi o necessità, fermo restando il limite del monte ore complessivo, possa essere richiesta al fornitore una diversa distribuzione degli orari e degli operatori anche in sedi museali al momento non indicate.
Il fornitore ha comunque la facoltà, con onere a suo carico, di effettuare aperture anticipate e chiusure posticipate rispetto all’orario ufficiale, come sopra stabilito, in occasione di prenotazioni per visite guidate, attività didattica con le scuole, oltre a speciali aperture serali o notturne nel periodo estivo o altri periodi con particolare affluenza turistica.
Nel caso di manifestazioni e/o eventi culturali (concerti, seminari, presentazione pubbliche, matrimoni, aperitivi, etc), autorizzati dall’Amministrazione e organizzati da soggetti esterni, i costi per eccedenze orarie di apertura, saranno interamente a carico dell’organizzatore.
8.3 Modalità di esecuzione dell’appalto.
Il fornitore, dovrà curare tutti i vari aspetti relativi all’espletamento del servizio affidato e, in particolar modo, adempiere a tutte le disposizioni impartite dall’Amministrazione.
In particolare:
⮚ Gestione museale: compito primario è quello della sorveglianza dei Musei con tutte le opere d’arte, attrezzature e beni esposti, installati e depositati presso gli stessi; per quanto riguarda l’allestimento delle sale, il montaggio di apparecchiature, le spedizioni di opere d’arte, tali attività dovranno avvenire in collaborazione con la Direzione dei Musei Civici.
In particolar la sorveglianza comprende principalmente: la vigilanza sulle opere esposte, la vigilanza sui depositi e magazzini, sugli arredi e sulle attrezzature. Sarà inoltre compito del fornitore occuparsi del riordino degli ambienti, ivi compresa la chiusura di porte e finestre al termine dell’orario giornaliero; eventuali disguidi tecnici andranno riferiti al Direttore dell’esecuzione, competente ad assumere decisioni in merito.
Il fornitore dovrà curare, in particolare, sotto la propria responsabilità l’apertura e la chiusura delle sedi dei Musei provvedendo a disattivare (al momento dell’apertura) ed attivare (al momento della chiusura) i sistemi di allarme installati curando la conservazione dei codici di sicurezza che dovranno essere a conoscenza esclusivamente del fornitore; nel caso di urgente necessità ad accedere alle sedi museali al di fuori dell’orario ufficiale di apertura, il fornitore dovrà essere disponibile ad aprire con tempestività e senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, garantendo la presenza di almeno un addetto delegato allo scopo. Quanto precede vale in particolar modo nel caso di attivazione dell’allarme antintrusione e di necessità connesse ad interventi tecnici urgenti per eventuali guasti o per consentire servizi di pulizie al di fuori dell’orario di apertura. Il fornitore dovrà, inoltre, gestire correttamente gli impianti di videoregistrazione installati presso i Musei; nell’ipotesi che uno di tali impianti non dovesse funzionare, per qualsiasi motivo, il fornitore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dell’esecuzione che, qualora ne ravvisi la necessità, potrà valutare la chiusura del Museo in attesa dell’intervento tecnico per il ripristino della funzionalità dello stesso. Si sottolinea la necessità del rispetto puntuale di tale disposizione in quanto correlata all’assunzione delle relative responsabilità in caso di sottrazione (nel caso in cui non venga tempestivamente comunicato al Direttore dell’esecuzione il mancato funzionamento dell’impianto di video- registrazione e/o del sistema d’allarme) delle opere d’arte o di qualsiasi altro bene all’interno del Museo. Spetta al personale addetto alle strutture accogliere i visitatori fornendo loro tutte le informazioni sui musei civici con particolare riguardo alle diverse tariffe d’ingresso, agli eventi organizzati nelle sale espositive, alla possibilità di acquisto di materiale cartaceo o gadget presso il bookshop, nonché occuparsi nel caso venga richiesto dagli utenti, della sistemazione e custodia di borse e zainetti negli spazi all’uopo dedicati. Spetterà inoltre al fornitore custodire tutte le attrezzature (proiettori, schermi, computer, amplificatori, etc.) presenti nelle sale delle strutture museali e predisporle all’utilizzo ogniqualvolta l’Amministrazione ne darà comunicazione. La sistemazione di dette attrezzature avverrà nel rispetto delle indicazioni che saranno comunicate di volta in volta dal Direttore dell’esecuzione sulla base del tipo di allestimento che si renda necessario.
Il fornitore è tenuto ad individuare un addetto reperibile e comunicarlo, di volta in volta in caso di turnazione, al Direttore dell’esecuzione insieme ai suoi riferimenti; il reperibile dovrà essere sempre e costantemente raggiungibile telefonicamente per qualsiasi emergenza sia durante l’orario di apertura che di chiusura dei musei. Il nominativo del reperibile verrà comunicato agli addetti del servizio reperibilità dell’Amministrazione. Contestualmente, dovranno essere comunicati anche tutti gli altri recapiti telefonici necessari in modo da consentire più rapidi contatti tra Amministrazione e referenti del fornitore ed in particolare tra il Direttore dell’esecuzione e gli operatori addetti a ciascuna struttura museale.
⮚ Biglietteria: sarà compito del personale dei singoli Musei provvedere alla vendita dei biglietti, al controllo degli stessi all’ingresso, all’incasso dei corrispettivi secondo le tariffazioni che l’Amministrazione fisserà con delibera giuntale annuale e ai conseguenti versamenti. Sarà inoltre compito del fornitore distribuire i biglietti gratuiti che l’Amministrazione metterà a disposizione per i visitatori esentati dal pagamento o per occasioni o ospiti di particolare riguardo. Sarà cura del fornitore curare la custodia degli incassi e rispondere di eventuali ammanchi. Al fornitore spetterà la quota percentuale del 25% (venticinque per cento) del totale degli incassi conseguiti dalla vendita dei biglietti. Nel caso di allestimento di eventi all’interno dei contenitori museali, organizzati o patrocinati dall’Amministrazione, potrà essere richiesto al gestore di provvedere alla vendita di biglietti legati all’iniziativa; per tali particolari eventi, la quota percentuale sugli incassi spettante al fornitore, sarà oggetto di specifico accordo tra Amministrazione, gestore e soggetto organizzatore previo parere favorevole degli Organi competenti.
Sarà a carico del fornitore la stampa dei biglietti di ingresso alla rete museale della città. I prezzi riportati sui biglietti saranno quelli definiti dall’Amministrazione; i biglietti numerati dovranno essere stampati su carta patinata, confezionati in blocchetti da 50 (cinquanta), nel formato (matrice e biglietto) che sarà stabilito dall’Amministrazione a seconda che si tratti di biglietti unici o di accesso a più strutture e le immagini da riportare sui biglietti saranno messe a disposizione dall’Amministrazione. Il numero dei biglietti da stampare, suddiviso nei vari formati (intero, ridotto, gratuito) è quantificato in circa ventimila pezzi annui. Sarà cura del fornitore inviare trimestralmente al Direttore dell’esecuzione la reportistica con l’indicazione dei dati sugli afflussi, sia per l’intera rete museale che per singola struttura; sempre trimestralmente dovrà essere inviata la reportistica sui biglietti venduti, differenziati a seconda della tipologia d’ingresso, riportante il valore dell’incasso conseguito tenendo conto sia del dato aggregato che di quello relativo a ogni singola struttura museale.
Il fornitore dovrà procedere alla vendita di materiale informativo e promozionale della rete dei musei civici. I proventi degli incassi dovranno essere versati all’Amministrazione. La quota percentuale di dette vendite spettante al fornitore è stabilita nella percentuale del 25% (venticinque per cento).
Considerato che la vendita dei biglietti e del materiale informativo e promozionale saranno curati direttamente dal fornitore, lo stesso sarà preposto alla cura delle operazioni contabili nel rispetto delle norme previste dalle normative vigenti in contabilità pubblica in materia di agenti contabili. Poiché al fornitore spetta il 25% (venticinque per cento) dell’intero incasso sui biglietti e sulla vendita di materiale informativo e promozionale della rete dei musei civici, sarà sua cura produrre trimestralmente il conto degli incassi conseguiti, versare il 75% (settantacinque per cento) del totale degli incassi nelle casse comunali e produrre la reportistica sui biglietti venduti, il tutto entro e non oltre il 10 (dieci) del mese successivo al periodo di riferimento.
Alla fine dell’anno solare sarà sempre cura del fornitore produrre all’Amministrazione la rendicontazione finale e il conto giudiziale, nei modi tempo per tempo vigenti, visto che quest’ultimo è oggetto di controllo da parte della Corte dei Conti. Le matrici dei biglietti dovranno essere conservate dal fornitore nei modi e nei tempi previsti dalla legge; resta inteso che le stesse dovranno essere messe a disposizione dell’Amministrazione ogni qualvolta quest’ultima ne facesse richiesta.
⮚ Valorizzazione e promozione: l’Amministrazione, ritenendo le strutture museali punti di forza per incrementare i flussi turistici, non solo stagionali, nella nostra città, considera essenziale puntare sulla valorizzazione e promozione dei musei civici. Sarà quindi compito del fornitore porre in essere tutte le attività tese ad incrementare principi e strategie di sviluppo per promuovere il patrimonio e incrementarne la conoscenza rivolgendosi ad ogni tipo di pubblico. Inoltre, sarà sempre compito del fornitore, promuovere il coordinamento di buone pratiche con
altre strutture museali private e/o pubbliche creando apposite reti di comunicazione per incrementare la conoscenza del patrimonio culturale locale inteso non solo come beni ma anche come sapori, tradizioni, costumi.
Sarà compito del fornitore mettere a disposizione proprio personale per le visite guidate all’interno dei Musei Civici qualora le stesse vengano richieste sul momento o prenotate da visitatori. Il fornitore si rende disponibile ad effettuare n. 10 (dieci) visite guidate all’anno che potranno essere richieste dall’Amministrazione per speciali occasioni senza alcun onere aggiuntivo per quest’ultima; potrà, inoltre, utilizzare spazi all’interno delle strutture museali per organizzare, attraverso proprio personale, attività e laboratori ad uso delle scolaresche che ne faranno richiesta senza alcun onere a carico dell’Amministrazione.
9. Condizioni dello svolgimento del servizio.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento del servizio o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato.
Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’attività di cui al presente appalto.
10. Verifica di conformità
La verifica di conformità sarà effettuata con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di ricevimento della prima fattura. Della verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, avente il contenuto di cui all’art. 319 del DPR 207/2010.
A seguito della positiva verifica di conformità di tutte le prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione rilascerà il certificato di verifica di conformità; esso verrà trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma il fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
11. Fatturazione e pagamenti.
Il pagamento dell’importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all’art. 4 del DPR 207/2010, avverrà con determinazione dirigenziale del Settore di riferimento, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura; in caso di ritardi nei pagamenti delle fatture saranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente in Italia.
Contestualmente all’invio della fattura, il fornitore dovrà inviare al Direttore dell’esecuzione un documento riepilogativo in cui siano indicati, distinti per singola struttura museale, i nominativi degli operatori impiegati ed i turni di lavoro osservati da ciascuno.
Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.
Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.
Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanti nei confronti dell’Amministrazione.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall’Amministrazione.
I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
12. Revisione prezzi
I prezzi offerti saranno sottoposti a revisione annuale al rialzo o al ribasso su richiesta scritta della ditta appaltatrice o su iniziativa dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/06, sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio dei contratti pubblici e delle rilevazioni effettuate dall’ISTAT.
Tale revisione è ammessa a partire dal secondo anno di fornitura con riferimento alla data di stipulazione del contratto o, se antecedente, dalla data del primo ordine.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del fornitore della domanda di revisione dei prezzi, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, l’Amministrazione comunicherà all’istante l’esito dell’istruttoria. La mancata risposta nei termini sopra indicati equivale al rigetto della domanda stessa.
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi, in base ai dati pubblicati dall’Osservatorio dei contratti pubblici ed alle rilevazioni effettuate dall’ISTAT, la necessità di procedere ad una revisione al ribasso dei prezzi ne darà comunicazione al Fornitore, fissando un termine di giorni 10 per la proposizione di eventuali osservazioni. La mancata risposta nei termini sopra indicati equivale ad accettazione della revisione prezzi comunicata. Decorso tale termine il Direttore dell’esecuzione procederà a comunicare al fornitore l’esito dell’istruttoria.
Il prezzo sarà revisionato con riferimento alla data di presentazione della relativa domanda e l’applicazione dei nuovi prezzi avrà effetto per fatturazione di servizi resi successivamente alla data di conclusione dell’istruttoria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di mancata copertura finanziaria della spesa derivante dalla revisione al rialzo dei prezzi ed in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte del Fornitore in caso di revisione al ribasso.
13. Penali
Per ritardi superiori ai trenta minuti, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo “Tempi di effettuazione del servizio” del presente Capitolato, è fissata una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non rispetti gli orari di apertura definiti dall’Amministrazione con riferimento ad eventi organizzati dalla medesima.
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell’esecuzione dell’appalto.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
14. Esecuzione in danno
Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.
15. Modalità di realizzazione
Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un responsabile operativo, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti la fornitura.
Il responsabile operativo sarà l’unico interlocutore e referente del Direttore dell’esecuzione ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio.
Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.
16. Obbligazioni del fornitore
Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 163/2006 al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell’offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con la propria organizzazione d’impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all’esecutore uscente.
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:
- Effettuare il servizio/fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento;
- fornire un recapito cellulare del responsabile operativo e del soggetto reperibile;
17. Codice di comportamento
Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx: il Fornitore può in ogni caso richiederne copia all’Amministrazione, che provvederà alla relativa trasmissione via posta elettronica.
Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
18. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e
nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Fornitore si obbliga a di rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato.
19. Proprietà dei prodotti
Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2, la Committente acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal Fornitore per conto della Committente in esecuzione del servizio di cui all’oggetto, dei relativi materiali e documenti creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente servizio.
La Committente potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell’ingegno.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi eventualmente apposti sui prodotti o comunque su materiale consegnato alla Committente, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale su documenti che non siano stati realizzati appositamente per la Committente, in relazione ai quali tuttavia la Committente potrà esercitare in via non esclusiva i diritti di utilizzazione e sfruttamento di cui al precedente comma 1. Sono inoltre salvi i diritti morali degli autori di opere di ingegno di rivendicarne la paternità o gli altri diritti inalienabili ai sensi di disposizioni inderogabili.
Tutti i prodotti e l’ulteriore documentazione creata o predisposta dal Fornitore per conto della Committente nell’esecuzione contrattuale, non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
20. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
L’impresa assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d’autore).
Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all’Amministrazione, quest’ultima dovrà avvisarne l’impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l’Impresa assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.
Qualora in un giudizio condotto dall’impresa, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunziata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l’uso, da parte
dell’Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l’impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:
a) procurare all’Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
b) sostituirle o modificarle così da eliminare l’accertata violazione.
21. Obblighi di riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
22. Trattamento dei dati
Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:
• Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonchè in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
• Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”;
• Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall’Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri comunali;
• Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
• Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
23. Danni e responsabilità
Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio.
Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
24. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.
L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
25. Subappalto
Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall’art. 118 del d.lgs.163/06; in particolare, essa deve:
▪ depositare il contratto di subappalto presso la Direzione del Servizio Musei Civici almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
▪ trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. L’esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Direzione che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.
L’Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l’importo della fornitura al Fornitore della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici. A questo fine il Fornitore dovrà trasmettere all’Amministrazione entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della ditta subappaltatrice, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicataria.
Inoltre l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive l’Amministrazione, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del d.lgs. 163/06, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Sono fatte salve le diposizioni di cui all’art. 13 della Legge 180/2011.
26. Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
27. Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Si conviene invece che l’ Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:
a) Fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
b) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
c) In caso di subappalto non autorizzato;
d) Quando le penalità raggiungono l’importo del 10%;
e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
f) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
g) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell’esecuzione del servizio;
i) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
j) negli altri casi previsti dal presente capitolato.
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.
28. Recesso
L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
In caso di recesso dell’Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Nell’arco della durata contrattuale l’aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l’erogazione della fornitura oggetto dell’appalto.
In particolare, ai sensi dell’art. 1 co 13 DL 95/2012, l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alIl fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e Il fornitore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
29. Controversie
In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Xxxxxx.
X.xx Il Dirigente
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx