DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO Clausole campione

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nelle modalità espresse dall’articolo 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministero. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità di cui all’articolo 14 del presente contratto. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Articolo 15 G:
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto o patto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Impresa intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, o i singoli Ordinativi di Servizio a pena di nullità della cessione stessa. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Procedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’Amministrazione procedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Patto. Parimenti l’amministrazione Procedente ha facoltà di dichiarare risolto ogni singolo Contratto di servizio
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. L’Impresa non può cedere in nessun caso e in nessun modo il contratto a terzi.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo diverso e preventivo accordo scritto tra le Parti. Sarà considerata alla stregua di una cessione del Contratto, ove non preventivamente accettata per iscritto dalla Committente:
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. É fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.