DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO Clausole campione

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. 2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha 5. facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto o patto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’Impresa intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia, di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all’articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Comunità Montana. L’aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 2. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte della Consip. 3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. Articolo 15 G:
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. L’Impresa non può cedere in nessun caso e in nessun modo il contratto a terzi. 2. L’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte di INPDAP. 3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, INPDAP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto e di procedere all’incasso del deposito cauzionale definitivo. 5. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 116 e 117 del D.Lgs. 163/2006
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. 3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 2. Per la cessione del credito si applica quanto disposto al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. Per quanto riguarda la cessione del contratto e la cessione del credito si rinvia rispettivamente all’art. 105 e all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.