Contract
I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario
di lavoro al fine di:
mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art.
1 legge 863/84);
favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di
solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84).
Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.
La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
1. TIPO A contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
2. TIPO B contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI PER LE IMPRESE IN REGIME DI XXXX (LEGGE 863/84): TIPO "A"
Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di "tipo A" tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
A CHI SPETTA
A tutto il personale dipendente ad esclusione di:
dirigenti; apprendisti; lavoratori a domicilio;
lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni; lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori parttime sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del parttime nella preesistente organizzazione del lavoro”.
QUANTO SPETTA
La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa.
Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009, ha incrementato, per gli anni 2009 e 2010, l'ammontare dell'integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n.
863/1984. La misura dell'integrazione è elevata all’80% della retribuzione persa.
DURATA
I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori
occupati nelle aree del Mezzogiorno).
Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali, può
essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo.
DOMANDA
In seguito alla stipula del C.d.S. con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il datore di lavoro deve fare richiesta dell’integrazione salariale con mod. CIGS SOLID1, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione.
Alla domanda dovranno essere allegati l’originale del contratto di solidarietà e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati. Il decreto ministeriale di concessione del trattamento è emanato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5, L. 236/1993): TIPO "B"
Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.
A CHI SPETTA
Ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:
imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui
all'art. 24 della legge n. 223/1991;
imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter,
comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.
QUANTO SPETTA
Un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l'azienda.
DURATA
Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.