COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE
STATUTO SANEDIL
Art.1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE
1. In attuazione a quanto previsto nei rispettivi Verbali di Accordo Sindacale e in applicazione degli accordi seguenti: CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini INDUSTRIA E COOPERATIVE, stipulato dalle associazioni datoriali ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL il 18 luglio 2018; CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e Piccole e Medie imprese dell’edilizia e affini stipulato da Anaepa-Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, CLAAI Edilizia e i sindacati FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL il 31 gennaio 2019; CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini stipulato da CONFAPI ANIEM e i sindacati FENEAL-UIL, FILLEA- CGIL, FILCA-CISL il 12 marzo 2019 tutte di seguito denominate “Parti istitutive” - è costituito il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’edilizia, denominato “SANEDIL” – di seguito “Fondo” -, con forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e rientra tra gli Enti assistenziali previsti dall’art. 14 della legge n. 58/19.
2. Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dei CCNL di cui sopra e ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 25.
3. Il Fondo opera su tutto il territorio italiano e ha sede legale e amministrativa in ROMA.
Art. 2 SCOPO
1. Il Fondo, fermo restando la centralità e l'opportunità della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, ha lo scopo di provvedere, nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle Parti istitutive, nel rispetto dell’applicazione integrale del D.M. 31 marzo 2008 e del D.M. 27 ottobre 2009 e in conformità della lett. a) dell’art. 51 del DPR 917/86 e smi, nella piena applicazione dei vincoli utili all’erogazione delle deducibilità fiscali riservate alle Aziende ed ai Lavoratori, all’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione all’assistenza sanitaria e assistenziale rivolta ai soggetti stabilmente o temporaneamente “non autosufficienti” o inabili, con le modalità e i limiti previsti dall'apposito Regolamento delle prestazioni a favore dei lavoratori iscritti e degli aventi diritto di cui al successivo articolo 4.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente, sono definite dal Nomenclatore sanitario e dal Regolamento delle prestazioni, deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
3. Il Fondo non ha fini di lucro e può svolgere solo le attività strumentali al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo.
4. Laddove se ne ravvisasse l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può proporre all'Assemblea operazioni di fusione o accorpamenti con altri Enti che perseguono finalità analoghe, nel rispetto delle linee guida indicate dalle Parti istitutive.
Sono Parti istitutive del Fondo:
Art. 3 PARTI ISTITUTIVE
1. ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Anaepa-Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, CLAAI Edilizia, CONFAPI ANIEM, le XX.XX. Nazionali di FENEAL UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.
1. Sono iscritti al Fondo:
Art. 4 ISCRITTI
• i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL di cui all'art. 1) o che comunque siano dipendenti di imprese iscritte presso le Casse Edili/Edilcassa costituite dalle parti istitutive, e che abbiano i requisiti previsti dal Regolamento delle prestazioni.
2. Possono essere altresì iscritti al Fondo:
• i lavoratori delle Parti Istitutive e delle rispettive articolazioni territoriali ai quali non si applicano i CCNL di cui all'art. 1) e per i quali abbiano fatto richiesta le Organizzazioni di appartenenza;
• i lavoratori dipendenti degli Enti paritetici del settore ai quali non si applicano i CCNL di cui dall’articolo 1, sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;
• i lavoratori autonomi in forza di norme di legge e/o di contratto e che non abbiano un proprio Fondo sanitario negoziale di riferimento;
• i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1;
• i titolari, gli amministratori e i soci delle società che applicano i CCNL di cui al precedente art. 1.
3. Modalità, requisiti, criteri e termini di iscrizione al Fondo di tutti i destinatari delle prestazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dal Regolamento delle prestazioni.
4. La cessazione della qualità di “iscritto” determina l’estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito da Regolamento delle prestazioni.
Art. 5 BENEFICIARI
1. Sono beneficiari delle prestazioni del Fondo i lavoratori di cui all’art. 4 del presente Statuto, iscritti al Fondo.
2. Possono essere altresì beneficiari delle suddette prestazioni fornite dal Fondo i membri del nucleo famigliare dell’iscritto ed i lavoratori collocati in quiescenza senza soluzione di continuità, secondo le modalità e i termini specificati dal Regolamento delle prestazioni.
Art. 6 CONTRIBUZIONE
1. Il Fondo provvederà ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso la contribuzione secondo quanto previsto dai Ccnl di cui all’art. 1 e dalle eventuali contribuzioni volontarie secondo quanto definito dal Regolamento delle prestazioni.
2. Il Regolamento delle prestazioni definisce tutte le modalità operative relative al versamento della contribuzione, in particolare tutti i casi di anomalie amministrative definendo, conseguentemente, le procedure che i soggetti di cui all’art. 4 dovranno seguire per beneficiare delle prestazioni.
Art. 7 PRESTAZIONI
1. Il Fondo eroga prestazioni ai beneficiari aventi diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti dovuti secondo le previsioni del Regolamento delle prestazioni.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono erogate secondo i termini e le modalità previste dai Nomenclatori sanitari deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Art. 8 RICORSI
1. Il Regolamento delle prestazioni può prevedere anche eventuali procedure di ricorso.
Art. 9 ORGANI DEL FONDO
1. Sono Organi del Fondo:
a) l'Assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori.
2. La rappresentanza delle Parti istitutive negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio di pariteticità tra le Organizzazioni sindacali e datoriali.
Art. 10 ASSEMBLEA DEI DELEGATI
1. L'Assemblea dei Delegati è composta dai rappresentanti delle Parti Istitutive, nominati dai rappresentanti legali delle Organizzazioni Costituenti di cui all’art. 3, nel numero di 24 componenti, compresi Presidente e Vice Presidente del CdA nel rispetto del criterio di bilateralità e pariteticità tra organizzazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali. Ovvero, Delegati 12 nominati dalle Parti Istitutive in rappresentanza delle Imprese e 12 Delegati nominati dalle Parti Istitutive in Rappresentanza dei Lavoratori.
2. La carica è gratuita.
3. I Delegati rimangono in carica 3 (tre) esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.
4. Qualora un componente dell’Assemblea venga designato nel Consiglio di Amministrazione, tale membro decadrà dalla carica di Delegato, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, e dovrà essere sostituito su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto.
5. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo o per revoca della designazione, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite.
6. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati già in carica all'atto del suo subentro.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
8. Il Presidente nomina un Segretario, anche esterno rispetto ai componenti dell'Assemblea, il quale redige il Verbale di riunione.
9. L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.
10. Tutti i componenti dell’Assemblea devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall’art. 5, comma 1, lettera d), del D.lgs. 10 settembre 2003, n.276, e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Fondo in caso di perdita degli stessi.
Art. 11 ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
1. L'Assemblea si riunisce, anche in modalità telematica, in seduta ordinaria, almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, o straordinaria quando ne ricorra la necessità.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a) delibera sugli indirizzi generali del Fondo;
b) approva – su proposta del Consiglio di Amministrazione - il bilancio consuntivo e il budget previsionale;
c) nomina i Consiglieri di Amministrazione, su designazione delle Parti Istitutive e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e la loro eventuale sostituzione;
d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Revisori;
e) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
f) Delibera il Regolamento delle prestazioni ed il Nomenclatore sanitario.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di:
a) modifiche dello statuto;
b) operazioni di fusione accorpamento con altri enti con finalità analoghe sulla base di criteri di equilibrio tecnico-attuariale;
c) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.
Art. 12 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
1. La convocazione dell'Assemblea è effettuata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente per iscritto (mediante lettera raccomandata, fax o e-mail) da inviare ai delegati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere inviata almeno sette giorni prima della riunione.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
4. L’Assemblea deve essere altresì convocata qualora lo richiedano almeno 2/3 (due terzi) dei delegati o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci.
5. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
6. Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i membri del Collegio dei Sindaci.
Art. 13
QUORUM E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente l'80% dei delegati, e in seconda convocazione se è presente almeno il 60% dei delegati. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se è presente in prima convocazione almeno l'80% dei delegati, e in seconda convocazione se è presente almeno il 65% dei delegati.
2 bis L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei presenti.
3. Ogni delegato ha diritto a un voto.
4. Ogni delegato potrà farsi rappresentare da altro delegato mediante delega scritta, il delegato non potrà essere portatore di più di 1 delega, oltre alla propria.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
6. Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie, lo scioglimento, operazioni di fusione o accorpamento del Fondo sono assunte alla presenza di un notaio che redige il relativo verbale.
Art. 14
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti, di seguito Consigliere/i, compresi Presidente e Vicepresidente, pariteticamente espressi tra le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali.
2. Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo, o per revoca della designazione, prima della fine del mandato subentra, su nuova designazione, un sostituto, nel pieno rispetto del principio di pariteticità.
3. Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere sono richiesti il possesso dei requisiti di onorabilità nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
4. I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
5. I Consiglieri durano in carica per 3 (tre) esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
6. La carica è gratuita.
7. Il Consiglio di Amministrazione costituito ai sensi del presente art. 14, decade all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora venissero a cessare la maggioranza dei Consiglieri, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 15
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione:
a) nomina, su designazione delle Parti istitutive nel suo ambito il Presidente, espressione delle parti datoriali istitutive e il Vice Presidente del Fondo, espressione delle parti sindacali istitutive;
b) dispone la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
c) nomina i componenti del Comitato Scientifico, laddove previsto;
d) stabilisce l'organizzazione e la gestione del Fondo, definendo la struttura, l'organico necessario e le attività da affidare all'esterno. Assume il personale, sulla base di comprovati requisiti di professionalità, stabilendone le relative competenze;
e) predispone e approva il Regolamento delle prestazioni e le relative eventuali modifiche e li sottopone alla deliberazione dell’Assemblea;
f) decide, sentito eventualmente il parere del Comitato Scientifico e a seguito di specifica selezione, le convenzioni con le Strutture sanitarie pubbliche e private e con i medici ‐ chirurghi e odontoiatri ‐ affidandone al Presidente la relativa sottoscrizione;
f bis) approva, a seguito di specifica selezione tra più operatori effettuata sulla base di apposito disciplinare, i contratti di affidamento alle assicurazioni, ai provider economici;
g) predispone il Nomenclatore delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie nel pieno rispetto e applicazione dell'ambito di intervento dei fondi sanitari integrativi, valuta le proposte di modifica e/o integrazione delle stesse e li sottopone alla deliberazione dell’Assemblea;
h) sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto;
i) predispone il bilancio consuntivo e il budget previsionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
j) delibera l’adesione al Fondo nei casi indicati nell’art. 4 comma 2;
k) delibera e compie ogni ulteriore atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dello scopo sociale;
l) definisce i termini e le modalità per la copertura delle spese di gestione del Fondo nonché la tipologia delle prestazioni sanitarie e le modalità di erogazione delle stesse, avendo riguardo alla situazione economico finanziaria del Fondo;
m) accerta in capo ai Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all’art. 14 del presente Statuto e ne delibera l’eventuale decadenza;
n) stabilisce le modalità di versamento dei contributi e il relativo istituto bancario su cui far confluire gli stessi;
o) determina, ove lo ritenga opportuno, l'interesse di mora da applicare in caso di ritardato versamento dei contributi e decide eventuali dilazioni o rateazioni contributive nonché il relativo interesse;
p) approva il bilancio di esercizio e la relazione di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e decide con la stessa maggioranza il budget e gli investimenti;
q) richiede, laddove lo ritenga opportuno e previa presentazione di adeguata informativa all'Assemblea, la certificazione del bilancio di esercizio a una società di revisione;
r) delibera sulle proposte relative alle modifiche statutarie, allo scioglimento anticipato del Fondo, alla proroga della durata del Fondo, alle operazioni di fusione o accorpamento con altri enti; le delibere sono da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
s) approva la richiesta di mantenimento dell'iscrizione al Fondo dei lavoratori ai quali si applichi un diverso CCNL, nei casi di modifica di inquadramento dell'attività dell'impresa, ovvero di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, di fusione, scissione o altre vicende modificative dell'assetto giuridico originario;
t) delibera le modalità applicative del periodo di carenza se previsto dal Regolamento delle prestazioni;
u) apporta le modifiche allo Statuto che eventualmente si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie per la delibera dell’Assemblea.
Art. 16
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in modalità telematica, almeno 4 (quattro) volte l’anno, e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Presidente.
2. I Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'art.14 dello statuto.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente per iscritto (mediante lettera raccomandata, fax o e-mail) da inviare almeno
15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Nell’ipotesi di impedimento del
Presidente e del Vice Presidente, la convocazione del Consiglio, secondo le medesime modalità, può essere effettuata dal Consigliere più anziano.
4. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 5 (cinque) giorni e la convocazione stessa può avvenire con qualsiasi mezzo.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Le funzioni di segretario verbalizzante sono demandate a persona individuata dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori di esso.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente, dal Vice Presidente e dal segretario dell'organismo.
8. Per la validità delle riunioni e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.
9. Le deliberazioni previste dall’art. 15 comma 1 lettera E, H, S, U e il punto d) dell’art. 19 saranno prese all’unanimità dei presenti, fatta salva almeno la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.
Art. 17 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
1. Il Presidente è di designazione datoriale e il Vice Presidente di designazione sindacale. Il Presidente ed il Vice Presidente convocano a firma congiunta il Consiglio di Amministrazione e sovrintendono ai compiti previsti dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio.
3. La carica di Presidente e Vice Presidente è gratuita.
4. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente o il Vice Presidente venga a mancare, il nuovo nominato dura in carica fino alla scadenza del triennio.
5. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o per espressa delega.
6. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma del Fondo, per il quale sta anche in giudizio e può nominare procuratori ad negozia per singoli atti e/o per categorie di atti.
7. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga affidato dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
8. Presidente e Vice Presidente agiscono con firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare nelle movimentazioni economiche e finanziarie.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
Art. 18
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, di seguito denominato Collegio dei Revisori, è costituito fino ad un massimo di 3 (tre) componenti effettivi, due designati pariteticamente delle Parti istitutive, e un terzo, scelto di comune accordo. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il Collegio dei Sindaci nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono nominati per non più di tre mandati consecutivi.
4. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha affetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
5. Nel caso in cui il Revisore cessi dalla carica per qualsiasi motivo prima della fine del mandato, l’Assemblea provvederà a designare un sostituto nell’ambito della relativa componente.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Sindaco anagraficamente più anziano.
7. I componenti del Collegio che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale a 3 (tre) riunioni del Collegio decadono. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del presente articolo.
8. Si riunisce ordinariamente almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta un suo componente ne faccia richiesta.
9. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.
10. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori.
11. I componenti effettivi del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità.
12. Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla l’amministrazione dell’Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Sindaci Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio.
Art. 19
ENTRATE E SPESE DEL FONDO
1. Costituiscono entrate del Fondo:
a) i contributi definiti e versati in base alle previsioni della contrattazione collettiva e del Regolamento delle prestazioni;
b) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi dovuti;
c) i rendimenti delle disponibilità finanziarie amministrate;
d) ogni altro provento nonché le liberalità versate da enti o singoli privati, previa delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Alla copertura delle spese di gestione, il Fondo provvede mediante l’utilizzo di una quota parte dei contributi.
Art. 20
IL PATRIMONIO
1. Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni entrata o bene che sia pervenuto nella disponibilità del Fondo.
2. Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dallo scopo per il quale è stato costituito.
3. Le singole Parti istitutive non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso della singola Parte istitutiva per qualsiasi causa.
4. È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Fondo può ricevere donazioni o altre forme di liberalità effettuate ad incremento del patrimonio, nelle forme previste dalla lettera d) dell’art. 19.
Art. 21 ESERCIZIO ECONOMICO
1. L'esercizio economico inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di gestione è approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile successivo.
3. Entro il 31 maggio l’Assemblea approva il bilancio di esercizio licenziato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il bilancio di esercizio è accompagnato dalla relazione di gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della società incaricata del controllo contabile ove prevista.
5. Il bilancio di esercizio e le relazioni di gestione dei Sindaci e della Società incaricata del controllo contabile, devono essere depositati in copia presso la sede del Fondo quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché gli iscritti possano prenderne visione.
6. Il budget previsionale deve essere approvato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Art. 22 COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Comitato scientifico, laddove se ne riscontrasse la necessità, è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo su designazione delle Parti istitutive ed è composto da un massimo di 3 componenti.
2. Il Comitato scientifico può svolgere funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni applicativo del presente Statuto.
Art. 23 REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
1. In applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 15, il Consiglio di Amministrazione approva e modifica il Regolamento delle prestazioni e lo sottopone alla deliberazione dell’Assemblea.
Art. 24
ONERI O VINCOLI SOPRAVVENUTI
1. Nel caso in cui, durante la vigenza del Fondo, dovessero intervenire modifiche normative, nazionali e/o regionali, che impongano per gli iscritti oneri, spese aggiuntive o vincoli superiori a quelli concordati che compromettano le finalità del Fondo o causino una impossibilità finanziaria sopravvenuta, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'Assemblea.
2. L’Assemblea dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione recepisce la valutazione dell’Assemblea e ne cura l’attuazione.
4. Nel caso in cui le Parti istitutive ritengano opportuno addivenire allo scioglimento del Fondo, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art.15 del presente Statuto e previa adeguata informativa agli iscritti, convocherà l'Assemblea straordinaria per la delibera di scioglimento del Fondo.
Art. 25 SCIOGLIMENTO DEL FONDO
1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità e maggioranze previste.
2. Le attività patrimoniali residue dovranno essere devolute ad altre Associazioni/Enti del settore con finalità analoghe.
Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI
1. Nella corrispondenza e comunicazione con il Fondo nonché con i suoi organi e/o eventuali soggetti esterni incaricati dallo stesso, ai dipendenti appartenenti alla minoranza linguistica tedesca nella Provincia autonoma di Bolzano e rispettivamente francese nella Regione autonoma della Valle d’Aosta viene garantito l’uso della propria madrelingua ai fini sia dell’erogazione delle prestazioni (informazioni, inoltro richieste di erogazione, presentazione di documentazione medica, etc.) che di eventuali controversie in merito alle stesse.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in vigore per le associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.
3. Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.
Art. 27 NORMA TRANSITORIA
In riferimento al limite della durata delle cariche stabilita agli articoli 10 punto 4, 14 punto 5 e 18 punto 3, si stabilisce che il bilancio consuntivo dell’anno 2018 non sarà conteggiato nel limite dei tre bilanci.