STATUTO
STATUTO
della Società Consortile a responsabilità limitata “3570 Soc. Cons. a.r.l.”
Articolo 1: Denominazione
1. E’ costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, una società a responsabilità limitata in forma di società consortile, con attività esterna, secondo quanto previsto dagli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile, denominata: "3570 Soc. Cons. a.r.l.” (di seguito anche, semplicemente, la "Società").
Articolo 2: Sede Sociale
1. La società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento altrove della sede in Italia.
Articolo 3: Durata della Società
1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta, anticipatamente, dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.
Articolo 4: Scopo e oggetto sociale
4.1. SCOPO
La Società, ha scopo prevalentemente consortile ed è finalizzata a realizzare l’organizzazione comune dei soci consorziati con l’obiettivo della razionalizzazione dei costi e lo sviluppo dei processi comuni idonei a determinare e garantire, a favore degli stessi, il conseguimento dei risultati più idonei a favore dell’attività svolta.
La Società si propone, quindi, di condividere ed integrare, tra i soci, know-how e risorse, creare sinergie tra gli stessi e accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività delle Imprese socie, di individuare in Italia e all’estero possibili partner commerciali, determinare la crescita reputazionale, l’integrazione e l’armonizzazione di attività e processi gestionali comuni volti a consentire la migliore organizzazione della propria attività lavorativa, l’incremento del numero e il rafforzamento della qualità dei servizi svolti, l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse ed il conseguimento di economie di scala, la condivisione delle rispettive conoscenze qualitative dei mercati e delle esperienze maturate, la possibilità di accedere ai Bandi Pubblici e più in generale alle risorse dei programmi pubblici di agevolazione europei, nazionali e degli Enti Territoriali, locali e camerali, la pianificazione e l’organizzazione di progetti comuni, la definizione congiunta di un modello di distribuzione dei prodotti e servizi offerti, svolgere e sviluppare nell’ambito
dell’oggetto sociale tutte le attività ed iniziative più idonee ed adeguate per contribuire alla crescita, sviluppo e qualificazione dei soci, migliorandone la loro capacità produttiva e reddituale, elevandone la professionalità e managerialità per l’acquisizione di nuovi segmenti di mercato.
La Società si propone di coadiuvare i soci, nello svolgimento della propria attività e nelle altre comunque connesse, accessorie, complementari e strumentali alle medesime.
Per il perseguimento degli scopi anzidetti la Società potrà acquisire direttamente commesse sia da soggetti privati che pubblici, partecipare a procedure ad evidenza pubblica, esercitare tutte le attività finalizzate a raggiungere –direttamente o indirettamenteobiettivi comuni alle imprese socie e, ove a ciò delegata, sottoscrivere contratti per conto proprio o dei propri soci.
4.2. OGGETTO
Per il conseguimento dello scopo di cui al precedente punto 4.1, la Società potrà procedere:
A) - allo sviluppo, acquisizione e, comunque, all’utilizzo di nuove tecnologie connesse ai servizi di trasporto, alla mobilità, alla logistica, alla geolocalizzazione della domanda e offerta dei servizi di mobilità e trasporto, con lo scopo di consentire un più efficace ed efficiente incontro tra clienti e operatori (a titolo esemplificativo, attraverso radio, telefono, web, piattaforme tecnologiche, GPS, Applicazioni per dispositivi telefonici e/o telematici, ecc.);
- alla messa a disposizione a favore dei propri soci e utenti di un sistema anche informatizzato collegato con la flotta taxi che consenta di ottimizzare il servizio ad essi necessario per lo svolgimento della loro attività;
- l’erogazione di ogni servizio necessario alle attività proprie e dei soci od utenti;
- l’acquisto, vendita o locazione di beni e servizi direttamente o indirettamente necessari per le attività dei propri soci;
- formulazione e condivisione di strategie, piani e procedure comuni;
- progettazione, realizzazione e condivisione di strumenti tecnologici e la successiva implementazione ed aggiornamento degli stessi;
- potenziamento di immagine e forza reputazionale dei soci;
- rafforzamento del livello qualitativo delle prestazioni e servizi erogati dai soci;
- efficientamento e miglioramento della competitività nei rispettivi mercati di riferimento;
- rafforzamento della capacità complessiva di accedere alle risorse dei vari programmi pubblici di agevolazione europei, nazionali e degli Enti Territoriali, locali e camerali;
- definizione di standard e modelli di riferimento per la migliore e più vantaggiosa stesura di accordi di partenariato con soggetti esterni;
- progressiva integrazione delle politiche commerciali;
- progressiva armonizzazione dei processi organizzativi e gestionali;
- progressiva condivisione dei servizi e funzioni;
- progressiva definizione e condivisione dei ruoli e delle attività svolti da ogni partner;
- utilizzo del marchio comune.
B) alla stipula ed esecuzione di contratti relativi alle attività svolte dai soci o,
comunque, attinenti lo scopo e l’oggetto del presente contratto;
C) alla stipula di contratti di locazione e di affitto di azienda;
D) alla stipula di convenzioni che facilitino gli acquisti e il godimento anche di servizi (es. assicurativi, bancari, ecc.) per sé e per i soci che intendano avvalersene e procedere in proprio;
E) all'organizzazione di un adeguato servizio di assistenza ai soci fornendo loro la più ampia collaborazione per la soluzione di problemi tecnico-amministrativi, assicurativi, legali, contabili, organizzativi nonché per la formazione dei loro programmi aziendali. A tal fine ed a titolo esemplificativo la società opererà anche per l'innovazione delle attività dei soci nei settori delle nuove tecnologie, dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi d’informatica, nonché di raccolta ed elaborazione dati;
F) all'assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque utili e/o accessorie e/o complementari all’attività sociale;
G) all’elaborazione di studi e progetti, erogazione di formazione anche attraverso edizioni di pubblicazioni, in relazione alle attività sociale e dei soci, con particolare attenzione al settore della mobilità e della qualità;
H) alla registrazione, acquisizione e sfruttamento a qualsiasi titolo di diritti di proprietà intellettuale ed esemplificativamente di marchi, modelli, brevetti, invenzioni industriali, piattaforme tecnologiche, domini e siti internet.
I) Alla stipula di convenzioni con imprenditori, enti, società commerciali e non, soggetti privati e pubblici, mediante appositi contratti che ne prevedano la regolamentazione del servizio e specifiche forme di pagamento;
Tutte le suddette attività potranno essere svolte anche nei confronti dei non soci.
Articolo 5: Soci
1. Possono essere Soci:
a) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di Taxi che svolgano la loro attività sulla base ed in conformità alle vigenti disposizioni di Xxxxx;
b) Altri soggetti di diritto privato o pubblico, che condividano gli scopi e l’oggetto della Società.
2. L’acquisizione della qualità di nuovi soci, sarà subordinata alla relativa delibera di aumento di capitale sociale da parte del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 6: Obblighi dei soci
1. I soci sono tenuti:
a) Al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e di quant’altro dovuto alla Società;
b) Al pagamento del contributo annuale se deliberato;
c) A rispettare l’Atto costitutivo, lo Statuto, i Regolamenti interni e le Deliberazioni, validamente, adottate dagli organi sociali e tutte le altre obbligazioni contrattualmente assunte con la Società;
d) A comunicare all’Organo Amministrativo ogni modifica attinente la titolarità
della licenza per l’esercizio del servizio Taxi o le forme giuridiche relative all’esercizio della propria attività.
e) Ad adeguare - sulla base dei Regolamenti interni e, comunque, secondo le disposizioni impartite singolarmente o collettivamente ai soci dalla società, o contrattualmente assunte nei confronti della stessa - il proprio standard tecnologico per la fornitura dei servizi di mobilità.
Articolo 7: Domicilio dei soci
1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante e dichiarato al momento dell’acquisizione della qualità di socio.
Articolo 8: Capitale sociale
1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge, ai sensi dell’articolo 2468 del Codice Civile.
2. In deroga all’ art. 2468 , secondo comma del Codice Civile, indipendentemente dall’ammontare del conferimento eseguito in denaro, al socio spetta una partecipazione sociale non proporzionale e, comunque, pari al massimo ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00).
3. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.
4. Il capitale sociale può essere aumentato solo a favore di non soci che abbiano i requisiti di cui all’art. 5, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.
È esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.
Articolo 9: Trasferimento delle quote
1. Ai sensi dell’art. 2469, comma 2 del C.C., le partecipazioni possono essere trasferite soltanto a non soci, che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 5 e subordinatamente alla relativa previa delibera di gradimento da parte del CdA, salvo il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473 del C.C., esercitabile solo dopo due anni dalla intervenuta costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
Articolo 10: Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica.
Articolo 11: Recesso
1. Il diritto di recesso compete:
a) ai soci che perdano i requisiti soggettivi previsti dal presente Statuto al precedente art. 5;
b) ai soci che non siano più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 12);
c) in tutti i casi previsti dall’articolo 2473 del Codice Civile;
2. il recesso non può essere parziale e si riferisce necessariamente all’intera partecipazione di cui il recedente è titolare;
3. I soci che recedono dalla Società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria quota;
4. il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata a/r o telegramma, o mail o PEC, con preavviso di almeno 180 giorni;
5. il recesso si intende esercitato alla scadenza del termine di preavviso.
Articolo 12: Esclusione
1. Quando siano venuti meno i requisiti di cui all’art. 5, l’Organo Amministrativo – preso atto ed accertata la carenza dei requisiti per la permanenza dello status di socio
– dovrà deliberare l’esclusione del socio medesimo.
2. L’Organo Amministrativo dovrà, altresì, deliberare l’esclusione del socio, appena preso atto ed accertate le condotte che seguono:
- mancato rispetto della previsione di cui al precedente articolo 6 lettera a), b), c), d), ed e);
- mancata puntuale ottemperanza agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- comportamento che possa danneggiare, in qualunque modo, materialmente o moralmente, direttamente o indirettamente, gli interessi e l’immagine della società: ivi espressamente compreso il mancato puntuale pagamento in favore dei terzi delle forniture e dei servizi intermediati dalla Società.
3. Nei casi indicati al precedente comma 2, in alternativa all’esclusione, potrà essere disposta come Sanzione di minor gravità, la sospensione dalla possibilità di utilizzare i beni e i servizi forniti, anche contrattualmente, dalla Società e le prestazioni contrattualizzate con la stessa, fino a quando continui a persistere la violazione contestata. Durante il periodo di sospensione il consorziato sospeso non potrà avvalersi di tali beni, servizi e prestazioni, ma rimarrà socio ad ogni altro effetto, e resterà tenuto al versamento dei contributi anche per tale periodo.
4. Nel momento in cui la decisione di esclusione diviene efficace, il socio escluso decade immediatamente dall'eventuale carica di Amministratore.
5. In caso di recesso, in caso di esclusione, ed in ogni altro caso in cui debba essere liquidato il valore della quota, la liquidazione sarà operata in base al valore nominale della stessa al netto di eventuali perdite, senza considerare alcun valore di avviamento stanti le finalità consortili dell’attività esercitata dalla Società.
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato l’evento che ha determinato la risoluzione del rapporto sociale.
Il rimborso delle partecipazioni è effettuato riducendo il capitale sociale in misura corrispondente alla quota cessata.
Articolo 13: Organi della Società
1. Gli organi della Società sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Revisore legale dei Conti o il Collegio Sindacale;
d) Il Collegio dei Probiviri.
2. In sede di costituzione della Società gli Organi sociali possono essere nominati nell’Atto Costituivo.
Articolo 14: Assemblea dei Soci
1. Le decisioni dei Soci sono assunte con il metodo assembleare.
2. L’Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio, entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, il termine può essere di centottanta giorni, ma in questi casi gli Amministratori hanno l’obbligo di segnalare, nella relazione prevista dall’art. 2428 del Codice Civile, le ragioni della dilazione.
3. L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l’Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o doveroso ai sensi di Legge.
4. L’Assemblea dei soci elegge il Consiglio di Amministrazione.
5. L’Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
Articolo 15: Modalità di Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l’Adunanza. Il relativo avviso di convocazione dovrà essere affisso presso la sede sociale.
2. In considerazione della natura giuridica della Società, dell’elevato numero dei soci e della particolarità dell’attività svolta che comporta frequenti rapporti tra soci e società, e contatto diretto radiofonico quotidiano per motivo dell’attività dei soci, la convocazione dell’Assemblea potrà essere effettuata a mezzo radio (frequenza interna) purché il relativo avviso contenga gli elementi sotto indicati e venga ripetuto almeno tre volte per ciascun turno di servizio.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’Adunanza e l’elenco delle materie da trattare all’ordine del giorno. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che, però, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima.
Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.
3. L’Assemblea potrà essere convocata anche mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’Adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da spedirsi con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
4. In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipi all’Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.
Articolo 16: Intervento dei soci in Assemblea
1. Ogni socio che non abbia debiti nei confronti della Società ha diritto di partecipare, personalmente, all’Assemblea e può farsi rappresentare, ai sensi dell’articolo 2479 bis del Codice Civile, per delega da altro socio.
2. Ciascun socio non potrà essere titolare di più di una delega e dovrà presentare la stessa corredata da valido documento di identità del delegante.
3. Spetta al Presidente dell’Assemblea dei Soci di constatare il diritto di intervento del socio in Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell’Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l’adunanza.
4. La Presidenza dell’Assemblea compete al Presidente del CdA, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o, nel caso in cui questi non sia presente, alla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell’assemblea provvede alla nomina del Segretario.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell’Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
Articolo 17: Quorum deliberativi dell’Assemblea e sistemi di votazione
1. L’Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze, inderogabilmente, richieste dalla Legge.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.
Articolo 18: Compiti dell’Assemblea
1. Confermato, comunque, quanto riservato alla competenza dei soci dalla legge, l’Assemblea dei Soci provvede a:
a) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) nominare il Revisore legale dei Conti o il Collegio Sindacale ed il Presidente dello stesso;
c) nominare il Collegio dei Probiviri;
d) approvare il Bilancio;
e) approvare il Regolamento Interno.
Articolo 19: Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea con le modalità previste dal Regolamento Interno con la maggioranza dei membri individuati tra i soci e composto da un minimo di tre ad un massimo di nove esponenti, con le modalità stabilite dal Regolamento Interno e dura in carica fino a revoca o dimissioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento assumendone le relative funzioni.
3. I Consiglieri di Amministrazione sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
4. Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.
5. È prevista la possibilità di conferimento di deleghe a singoli Consiglieri.
Articolo 20: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione
1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse sociale.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.
3. Le convocazioni possono essere fatte, con un preavviso di cinque giorni, con qualsiasi modalità idonea a dimostrarne l’intervenuta ricezione.
Per comprovati motivi di urgenza, le convocazioni possono essere fatte riducendo il preavviso ad un solo giorno ma, sempre, con modalità idonee a dimostrarne l’avvenuta ricezione.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazioni si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.
6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.
Articolo 21: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Articolo 22: Compiti del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:
a) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e vigilare sull’osservanza dello Statuto;
b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l’attuazione delle sue finalità;
c) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta, da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
d) deliberare in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
e) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l’ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
f) deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l’assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;
g) proporre, all’Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;
h) predisporre e sottoporre il Regolamento interno all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
i) istruire e deliberare sulle eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
j) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all’Assemblea;
k) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell’articolo 12 ed assumere le delibere in merito.
l) gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;
Articolo 23: Il Presidente del CdA
1. Il Presidente del CdA ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e consulenti in qualsiasi sede.
2. Il Presidente del CdA convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente del CdA vigila sul buon andamento della Società.
4. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente del CdA viene dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza od impedimento del Presidente del CdA, il Vice Presidente dello stesso lo sostituisce a tutti gli effetti.
Articolo 24: Il Revisore legale dei Conti o il Collegio sindacale
1. L’assemblea dei soci può eleggere un Revisore, scelto tra gli scritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, a cui affidare la revisione legale dei conti, determinandone il compenso annuo.
2. La nomina del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
3. Il revisore è nominato per un triennio ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del suo mandato.
4. Il revisore deve svolgere il proprio incarico ai sensi di legge e in particolare verifica, nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, illustrando i risultati della revisione legale.
5. In alternativa, l’Assemblea può eleggere un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti provvedendo, anche, alla nomina del Presidente.
6. Tutti i sindaci, sia effettivi che supplenti, devono essere scelti tra gli scritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
7. Il Collegio sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del suo mandato.
8. Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’aspetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo completo funzionamento.
9. Il Collegio sindacale ha diritto al compenso deliberato dall’Assemblea.
Articolo 25: Bilancio
1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.
2. Il bilancio d’esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione.
Articolo 26: Utili di esercizio
1. Gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% da destinarsi a riserva legale, fino al limite di Legge, saranno accantonati ad apposita riserva o saranno distribuiti ai soci, in base a quanto stabilito dall’Assemblea.
2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:
a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto in quinto del capitale sociale;
b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
c) il rimanente potrà essere utilizzato per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 4 del presente Statuto o per la distribuzione ai soci in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea.
Articolo 27: Scioglimento e Liquidazione La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sprovveduta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’Assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’Assemblea;
d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’art. 2447 del Codice Civile;
e) nell’ipotesi prevista dall’art. 2437-quater del Codice Civile;
f) per deliberazione dell’Assemblea;
g) per le altre cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l’Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.
L’Assemblea dei soci se del caso convocata dall’Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
c) a chi spetta la rappresentanza della società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) gli eventuali limiti di poteri dell’organo liquidativo.
Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto secondo quanto stabilito dall’Assemblea.
Art. 28 Regolamento Interno
28.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno della Società e, le modalità di nomina da parte dell’Assemblea del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Probiviri, del Collegio Sindacale e, soprattutto, per definire in modo più compiuto i rapporti tra la Società ed i soci e gli Utenti il CdA elaborerà un apposito Regolamento Interno sottoponendolo, successivamente, all’approvazione dell’Assemblea.
28.2 Il Regolamento Interno prevedrà anche la costituzione e le modalità di nomina, da parte dell’Assemblea, di un Collegio di Disciplina, preposto all’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei tassisti che utilizzeranno i servizi della Società, regolandone prerogative, funzionamento ed operatività.
Art. 29 Collegio dei Probiviri
Tutte le controversie aventi ad oggetto il rapporto sociale e, comunque tra la Società ed i Soci verranno devolute, in via propedeutica a qualsivoglia altra impugnativa, all’esame del Collegio dei Probiviri che sono eletti dall’assemblea con le modalità previste dal Regolamento Interno e durano in carica fino a revoca o dimissioni.
30. Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del
pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati da l Presidente del Tribunale di Roma, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
Articolo 31: Rinvio
1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento Interno, alle norme del codice civile, alle leggi in materia.