ACCORDO AMMINISTRATIVO
PRINCIPATO DI MONACO
RELATIVO ALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE CONCLUSA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ai fini dell’applicazione della convenzione generale, di sicurezza sociale del 12 febbraio 1982, e del presente accordo, il termine «Istituzione» designa:
A) In Italia:
1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda:
le pensioni d’invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti; le prestazioni familiari;
le prestazioni in denaro in caso di malattia, ivi com presa la tubercolosi, e di maternità; gli assegni in caso di m orte.
2. L’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) per quanto riguarda le pensioni d’invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei lavoratori dello spettacolo.
3. L’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) per quanto riguarda le pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei dirigenti di aziende industriali.
4. L’Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) per quanto riguarda le pensioni d’invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei giornalisti italiani.
5. L’unità sanitaria locale (U.S.L.) per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di: m alattia, ivi compresa la tubercolosi;
m aternità;
infortunio sul lavoro o malattia professionale.
6) L’istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per quanto riguarda le prestazioni in denaro, nonché le protesi ed i grandi apparecchi in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
B) A Monaco:
1. La «Caisse de Com pensation des Services Sociaux» o il «Service particuller agréé de services sociaux» dal quale dipende il lavoratore in relazione alla sua attività per quanto riguarda:
le prestazioni previste in caso di malattia (tubercolosi), invalidità, morte e maternità; le prestazioni familiari;
2. La «Caisse Autonom e des Retraites» o il «Service particulier agréé de retraites» da cui dipende il lavoratore in relazione alla sua attività per quanto riguarda:
le pensioni di vecchiaia e le pensioni di riversibilità ai «superstiti».
3. Le com pagnie di assicurazione convenzionate per quanto riguarda: l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Applicazione degli articoli 4 e 5 della Convenzione
Art. 2
Qualora i lavoratori subordinati o assim ilati siano occupati in un Paese diverso da quello del luogo di lavoro abituale, e in base alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della convenzione, rimangano soggetti alla legislazione vigente nel Paese del luogo di lavoro abituale, sono applicabili le seguenti disposizioni:
1. Il datore di lavoro ed i lavoratori interessati regolano ogni questione concernente i contributi di sicurezza sociale direttamente con l’istituzione competente del Paese del luogo di lavoro abituale dal quale dipendono normalmente;
2. L’istituzione competente del Paese del luogo di lavoro abituale rilascia, a ciascun lavoratore interessato un certificato attestante che egli rimane soggetto alla legislazione di sicurezza sociale in vigore in tale Paese.
Il suddetto certificato dovrà essere esibito, all’occorrenza dal rappresentante del datore di lavoro nell’altro Paese, se esso esiste, altrim enti dal lavoratore stesso. Qualora un certo numero di lavoratori lasci contemporaneam ente il Paese dal luogo di lavoro abituale, per andare a lavorare insieme nell’altro Paese e ritornare insiem e nel primo Paese, un unico certificato può coprire tutti i lavoratori.
Le istituzioni com petenti sopra indicate sono:
in Italia: la sede dell’I.N.P.S. competente per il territorio in cui ha sede l’impresa; a Monaco: la «Direction du Travail et des Affaires Sociales»;
3. Qualora sia necessario prorogare la durata del distacco oltre i 12 m esi, il datore di lavoro, non appena a conoscenza di tale necessità, deve richiedere il consenso previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione.
Art. 3
Qualora i lavoratori subordinati o assim ilati siano soggetti, in virtù delle disposizioni dell’articolo 4 della convenzione, alla legislazione di sicurezza sociale del Paese dal quale il datore di lavoro non dipende norm alm ente, quest’ultimo è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:
a. se è applicabile la legislazione italiana: le istituzioni competenti per l’iscrizione e per il recupero dei contributi sono le sedi dell’I.N.P.S., o delle altre istituzioni elencate nell’articolo 1 e dell’I.N.A.I.L., competenti per il territorio nel quale i lavoratori esercitano la loro attività
b. se è applicabile la legislazione monegasca: le istituzioni competenti per l’iscrizione e per il recupero dei contributi sono la «Caisse de Compensation des Services Sociaux» la «Caisse Autonome des Retraites» ed i
«Services particuliers de services sociaux ou de retraite» e le compagnie di assicurazione convenzionale.
Art. 4
Il diritto di opzione, previsto dall’articolo 5 dell’ultimo comm a della convenzione, deve essere esercitato entro i 12 m esi successivi alla data in cui il lavoratore è stato assunto presso la sede diplom atica, o consolare od è entrato al servizio personale dei funzionari diplomatici o consolari con effetto da tale data.
Per l’esercizio del diritto di opzione è sufficiente che il lavoratore invii una domanda all’autorità amm inistrativa com petente del Paese per la cui legislazione il lavoratore ha optato e precisamente:
in Italia: al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale della previdenza e dell’assistenza sociale);
a Monaco: al Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales (Direction du Travail et des Affaires Sociales). L’autorità cui è stata indirizzata la dom anda ne inform a la competente autorità amm inistrativa dell’altro Paese.
Per i lavoratori già occupati alla data dell’entrata in vigore del presente accordo, presso una sede diplomatica o consolare di uno dei Paesi contraenti nell’altro Paese, il termine di cui sopra decorre da tale data.
Disposizioni comuni
alle varie categorie di prestazioni
Capitolo I
Totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione
Art. 5
La totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi riconosciuti equivalenti ai fini dell’acquisizione del diritto a prestazioni, si effettua in conformità alle seguenti disposizioni:
1) ai periodi di assicurazione com piuti in uno dei Paesi ed ai periodi riconosciuti equivalenti a periodi di assicurazione in virtù della legislazione di tale Paese si somm ano i periodi di assicurazione compiuti nell’altro Paese e quelli riconosciuti equivalenti dalla legislazione di questo secondo Paese, nella misura in cui non si sovrappongono ai primi e sia necessario farvi ricorso per completarli;
2) allorché un lavoratore richieda la totalizzazione per beneficiare delle prestazioni a carico delle istituzioni dei due Paesi, la regola fissata al paragrafo precedente si applica separatam ente in ciascun Paese;
3) le istituzioni italiane prendono in considerazione il numero dei mesi di contribuzione validi ai sensi della legislazione monegasca moltiplicandolo per 4,333 e arrotondando il prodotto al numero intero im mediatamente superiore. Tuttavia, l’applicazione di tale regola non può avere l’effetto di far prendere in considerazione, per ogni anno, un num ero di contribuzioni settim anali superiori a cinquantadue;
4) le istituzioni monegasche prendono in considerazione i periodi di assicurazione, o riconosciuti equivalenti, com piuti in base alla legislazione italiana dividendo le contribuzioni settim anali per il numero 4,333 e arrotondando il quoziente al num ero intero imm ediatamente superiore. Tuttavia l’applicazione di tale regola non può avere l’effetto di far prendere in considerazione, per ogni anno, un numero di mesi superiore a dodici.
Art. 6
Ogni periodo riconosciuto equivalente ad un periodo di assicurazione in virtù sia della legislazione italiana che della legislazione monegasca, è preso in considerazione per la liquidazione delle prestazioni, da parte delle istituzioni del Paese in cui l’interessato ha lavorato da ultim o, prima del periodo in questione.
Quando un periodo di assicurazione, in applicazione della legislazione di un Paese, coincide con un periodo riconosciuto equivalente ad un periodo di assicurazione in applicazione della legislazione dell’altro Paese, è preso in considerazione solo il periodo di assicurazione.
Art. 7
Quando, in base alla legislazione di uno dei due Paesi, la pensione o una parte della pensione viene calcolata in rapporto alla retribuzione o ai contributi versati, tale pensione o parte di pensione viene determ inata sulla base delle retribuzioni percepite o dei contributi versati in tale Paese.
Art. 8
Per poter beneficiare della totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini dell’acquisizione del diritto a prestazioni diverse da quelle dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, l’interessato che si è trasferito da un Paese all’altro è tenuto a presentare, all’istituzione del Paese nel quale chiede l’erogazione delle prestazioni, un attestato, rilasciato dall’Istituzione com petente dell’altro Paese, nel quale saranno indicati i periodi di assicurazione compiuti in quest’ultimo Paese. Se l’interessato non presenta detto attestato, l’istituzione alla quale l’interessato ha chiesto l’erogazione delle prestazioni si rivolge all’istituzione competente dell’altro Paese per ottenerlo.
Capitolo II
Controllo medico
Art. 9
Il controllo medico, riservato dall’articolo 16 della convenzione all’istituzione di uno dei Paesi debitori delle prestazioni la cui erogazione è effettuata sul territorio dell’altro Paese da parte dell’istituzione competente di detto Paese, viene effettuato:
sia in seguito a richiesta di informazioni e di giustificazioni indirizzata al medico di controllo dell’unità sanitaria locale;
sia in seguito ad intervento diretto sul territorio dell’altro Paese del funzionario qualificato dell’istituzione debitrice che deve, in tal caso, richiedere l’assistenza del funzionario com petente dell’altra istituzione.
Questo controllo si aggiunge a quello che l’istituzione incaricata del servizio delle prestazioni deve effettuare com e se si trattasse di propri assicurati.
Titolo IV
Disposizioni particolari per ciascun tipo di prestazione
Capitolo I
Malattia e maternità
Sezione I
Erogazione delle prestazioni
Art. 10
Qualora un lavoratore o i suoi familiari, iscritti presso la istituzione di uno dei due Paesi, conservino o possano far valere un diritto alle prestazioni previste in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi e di m aternità del regime dell’altro Paese, in virtù degli articoli 7 e 8 della convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:
a. a) le malattie e le gravidanze sono notificate dall’istituzione del Paese del nuovo luogo di lavoro sin dal primo accertamento medico in detto Paese:
in Italia, per l’erogazione delle prestazioni in natura, al Ministero della sanità e, per l’erogazione delle prestazioni in denaro, alla sede dell’I.N.P.S. territorialmente competente;
a Monaco, all’istituzione presso la quale il lavoratore era iscritto da ultimo.
L’istituzione che ha ricevuto la notifica, risponde entro il termine di trenta giorni, precisando se sono soddisfatte le condizioni previste per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, e, in caso affermativo, la durata del periodo di concessione delle prestazioni;
b. l’erogazione delle prestazioni è effettuata alle seguenti condizioni:
le prestazioni in natura sono erogate direttamente dalla istituzione del Paese del nuovo luogo di lavoro, secondo le m odalità previste dalla legislazione in vigore in detto Paese, per conto dell’istituzione debitrice alla quale, al m om ento della liquidazione, verranno resi noti l’estratto conto e l’importo delle prestazioni stesse;
le prestazioni in denaro sono liquidate e pagate direttamente dall’istituzione debitrice.
Art. 11
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 e dell’articolo 10 della convenzione, il lavoratore deve iscriversi presso l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, presentando un attestato che certifichi il suo diritto alle predette prestazioni in virtù della legislazione del Paese com petente.
2. Se il lavoratore non presenta tale attestato, l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all’istituzione com petente per ottenerlo.
3. L’attestato resta valido fino a quando l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non riceve la notifica di annullam ento da parte dell’istituzione com petente.
4. L’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno inform a l’istituzione com petente della regolarizzazione dell’iscrizione del lavoratore.
5. Il lavoratore deve informare l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione della sua situazione che possa m odificare il suo diritto alle prestazioni.
6. L’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno inform a l’istituzione com petente di qualunque variazione di cui al punto 5).
7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai fam iliari del lavoratore.
Art. 12
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, in virtù delle disposizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della convenzione il lavoratore ed i suoi familiari, in temporaneo soggiorno nel Paese contraente diverso da quello com petente, sono tenuti a presentare all’istituzione del luogo di soggiorno un attestato che certifichi il loro diritto alle predette prestazioni in virtù della legislazione del Paese com petente.
2. Se il lavoratore o i suoi familiari non presentano il predetto attestato, l’istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all’istituzione com petente per ottenerlo.
3. In caso di ricovero in ospedale l’istituzione del luogo di soggiorno notifica immediatamente all’istituzione com petente la data del ricovero in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita dall’ospedale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni e rendite ed ai loro familiari, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione.
Art. 13
Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù delle disposizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione, il lavoratore che, risiedendo nel territorio del Paese del luogo di lavoro, trasferisce la sua residenza nel territorio dell’altro Paese o vi si rechi per ricevere delle cure, deve presentare all’istituzione di detto Paese, un attestato dell’istituzione com petente che lo autorizzi o autorizzi i suoi familiari a beneficiare di dette prestazioni.
Tale attestato indica, in particolare, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono essere erogate.
Le disposizioni di cui al precedente paragrafo sono applicabili ai titolari di pensioni o rendite ed ai loro familiari conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione.
Art. 14
La preventiva autorizzazione alla quale l’articolo 5 della convenzione subordina la concessione di protesi, di grandi apparecchi o di prestazioni in natura di grande importanza, la cui lista è allegata al presente accordo amministrativo, deve essere richiesta dall’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno all’istituzione competente fornendo a quest’ultima tutte le inform azioni utili.
Qualora l’istituzione com petente non notifichi un rifiuto, entro un term ine di trenta giorni dall’inoltro della preventiva richiesta di autorizzazione prevista al precedente comma, l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno accorda le prestazioni.
Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate d’urgenza, l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno vi provvede e ne inform a tem pestivamente l’istituzione competente.
Le autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno, di comune accordo, completare o modificare la lista di cui al primo com ma.
Art. 15
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della convenzione nel territorio del Paese di residenza, il titolare di una pensione o di una rendita è tenuto ad iscriversi, così come i suoi fam iliari, presso l’istituzione del luogo di residenza presentando un attestato in cui si certifichi che egli ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi fam iliari, in virtù della legislazione dell’altro Paese.
2. L’istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione che ha rilasciato l’attestato di qualsiasi iscrizione effettuato in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo precedente.
Art. 16
Gli attestati di cui ai precedenti articoli sono rilasciati:
In Italia:
dalle unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio o dal Ministero della sanità per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori che saranno comunicate da detto Ministero alla com petente istituzione monegasca.
Nel Principato di Monaco:
dalla «Caisse de Compensation des Services Sociaux» o dal «Service particulier de services sociaux» da cui dipende il lavoratore.
Art. 17
Per l’applicazione degli articoli 7 e 8 della convenzione:
le prestazioni concesse in virtù della legislazione italiana in caso di parto distocico sono considerate prestazioni dell’assicurazione maternità, allo stesso titolo di quelle concesse in caso di parto normale;
in caso di dubbio sulla data presunta del concepimento, si presuppone che esso abbia avuto luogo nel Paese in cui l’interessata risiedeva il 270° (duecentosettantesimo) giorno prima del parto.
Sezione II
Rimborsi
Art. 18
Le modalità per il calcolo del costo medio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della convenzione saranno fissate provvisoriamente ogni anno, nel corso del secondo trimestre che segue la chiusura dell’esercizio preso in considerazione, per effettuare i rim borsi, su accordo tra il Ministero italiano della sanità e la com petente autorità amm inistrativa monegasca, sulla base dei dati disponibili.
Nello stesso m odo sarà determinato il forfait previsto all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione.
Art. 19
Per il saldo dei conti, il tasso di cambio applicabile per convertire i valori stabiliti in moneta di uno dei Paesi contraenti in moneta dell’altro Paese, è quello del corso ufficiale di cam bio in vigore il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 20
Per determinare i rimborsi da effettuare in conform ità alle disposizioni degli articoli 7, paragrafo 2, 8, paragrafo 2, 9, 11 e 15 della convenzione, l’istituzione del Paese che ha erogato le prestazioni per conto dell’istituzione dell’altro Paese, invia a quest’ultima, alla fine dell’anno civile, un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.
Art. 21
1. I crediti e i debiti dell’istituzione di un Paese nei confronti dell’istituzione dell’altro Paese derivanti dalle disposizioni degli articoli 7, paragrafo 2, 8 parag. 2, 9, 11 e 15 della convenzione si com pensano di pieno diritto.
2. In vista della compensazione prevista al paragrafo precedente, ogni istituzione è tenuta ad applicare alla somma totale di cui è debitrice, espressa nella moneta nazionale dell’altro Paese, il corso ufficiale di cam bio in vigore alla data del 31 dicembre dell’anno nel corso del quale le prestazioni sono state erogate.
3. Le istituzioni dei due Paesi si comunicano senza indugi, alla fine dell’esercizio, i dati contabili relativi alle operazioni di compensazione che esse hanno rispettivam ente effettuato.
4. Sulla base dei dati contabili previsti al paragrafo precedente, l’istituzione creditrice determ ina alla fine dell’anno
civile, l’amm ontare del proprio credito, espresso nella sua m oneta nazionale, e addebita tale amm ontare all’istituzione dell’altro Paese.
Art. 22
I conti da stabilire in virtù delle disposizioni dei precedenti articoli, da parte delle competenti istituzioni italiane sono inviati alle competenti istituzioni monegasche dal Ministero italiano della sanità.
Le somm e dovute dalle com petenti istituzioni monegasche sono versate al Ministero italiano della sanità; quelle dovute alle istituzioni monegasche sono versate dal Ministero italiano della sanità.
La definizione dei conti si effettua per il tramite di organism i designati dalle competenti autorità dei due Paesi contraenti.
Capitolo II
Invalidità, vecchiaia, superstiti
Art. 23
1. L’assicurato che intende beneficiare di una pensione totalizzando i periodi assicurativi, ai sensi della convenzione deve presentare dom anda all’istituzione del Paese in cui risiede.
L’assicurato deve indicare nella dom anda i periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi e, se possibile, l’istituzione o le istituzioni di assicurazione dell’altro Paese presso le quali è stato iscritto.
Le domande presentate all’istituzione del Paese diverso da quello di residenza sono considerate valide. Detta istituzione trasmette, senza indugio, le domande all’istituzione com petente dell’altro Paese indicando la data in cui sono state presentate.
2. Le domande di pensione presentate all’istituzione del Paese di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione di questo Paese, da assicurati che hanno esercitato la loro attività esclusivamente sul territorio dell’altro Paese, hanno effetto nei riguardi dell’istituzione competente di quest’ultim o Paese, alla quale sono trasmesse senza indugio, come l’indicazione della data in cui sono state presentate.
3. Qualora la com petente istituzione italiana o monegasca non sia conosciuta, la domanda è trasmessa, a secondo del caso, alla sede centrale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale o alla direzione della «Caisse Autonome des Retraites» di Monaco.
4. La data di presentazione della domanda di pensione all’istituzione di un Paese contraente viene considerata come data di presentazione all’istituzione dell’altro Paese.
5. La data a partire dalla quale la domanda di pensione ha effetto è quella prevista dalla legislazione del Paese debitore.
Art. 24
Per le dom ande di pensione da istruire totalizzando i periodi di assicurazione, le competenti istituzioni monegasche e italiane utilizzano un apposito m odulo.
In detto modulo devono essere riportati, in particolare, i dati di stato civile indispensabili, la data di presentazione della domanda di pensione nonché il prospetto e il riepilogo dei periodi di assicurazione.
L’invio del predetto modulo sostituisce l’invio della documentazione giustificativa.
Art. 25
1. L’istituzione che, per prim a, ha ricevuto la domanda di pensione trasmette, al più presto, alla competente istituzione dell’altro Paese, in triplice esemplare, il modulo per l’istruttoria della domanda previsto al precedente articolo, debitam ente compilato nelle parti che la riguardano.
2. L’istituzione alla quale è stato trasmesso il modulo per l’istruttoria della domanda di pensione, restituisce due esemplari di detto m odulo, debitamente compilati nelle parti che la riguardano, indicando in particolare:
a. i periodi di assicurazione ed i periodi riconosciuti equivalenti compiuti in base alla propria legislazione;
b. l’am montare della pensione da essa eventualmente dovuta per tali periodi in virtù della totalizzazione.
3. In base ai dati acquisiti a seguito della comunicazione prevista al precedente paragrafo, l’istituzione che ha ricevuto la domanda di pensione calcola l’ammontare della pensione di cui è debitrice.
Gli elem enti ed il risultato di tale calcolo vengono comunicati all’istituzione competente dell’altro Paese con la restituzione di una della copie del precitato m odulo d’istruttoria.
Art. 26
Ciascuna istituzione notifica la sua decisione al richiedente, nelle forme e alle condizioni previste dalla propria legislazione.
L’istituzione deve inoltre informare il richiedente dei mezzi di ricorso, e dei loro term ini previsti dalla legislazione che essa applica.
Art. 27
1. I beneficiari di una pensione devono comunicare senza indugio all’istituzione debitrice:
a. qualsiasi cambiam ento intervenuto nella loro situazione personale o familiare e, nel caso d’invalidità o di
pensione anticipate, di vecchiaia, qualsiasi cambiam ento del loro stato di salute o della loro capacità di lavoro o di guadagno;
b. qualsiasi esercizio di attività subordinata.
2. L’istituzione del luogo di residenza trasmette, senza indugio, all’istituzione debitrice le informazioni dello stesso genere di cui sia a conoscenza o che abbia acquisito su richiesta di quest’ultima.
In caso di m orte del pensionato o dei suoi familiari che dia diritto ad assegni speciali o a maggiorazioni, la predetta istituzione trasmette un documento ufficiale dal quale risulti la data del decesso.
Art. 28
L’Istituzione del luogo di residenza verifica, su richiesta dell’istituzione debitrice, con le stesse modalità previste per i propri assicurati, che i titolari di pensione ed i loro familiari aventi diritto ad assegni speciali o a maggiorazioni siano ancora in vita e che il congiunto superstite titolare di pensione di riversibilità non si sia risposato.
Capitolo III
Disposizioni particolari per le pensioni d’invalidità
Art. 29
1. Qualora il beneficiario di una pensione, la cui erogazione è stata sospesa dall’istituzione debitrice di uno dei due Paesi, risieda sul territorio dell’altro Paese e richieda il ripristino della pensione, l’istituzione di quest’ultim o invia all’Istituzione debitrice un attestato con l’indicazione del nome dell’interessato, del suo numero di assicurazione nel Paese dell’Istituzione debitrice oppure, se questo numero non è conosciuto, del suo ultimo indirizzo in tale Paese, nonché di tutti gli elem enti utili inerenti al motivo che giustifica la richiesta.
L’istituzione debitrice della pensione decide in merito alla richiesta, dopo aver effettuato gli accertamenti.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono applicabili nel caso in cui l’interessato richieda una nuova pensione di invalidità dopo la soppressione di quella di cui beneficiava.
Art. 30
L’istituzione competente di ciascun Paese valuta il grado di invalidità da prendere in considerazione per l’acquisizione del diritto e l’amm ontare della pensione di cui tale istituzione è debitrice tenendo conto, all’occorrenza, degli accertamenti sanitari nonché delle informazioni di ordine am ministrativo raccolte dalle istituzioni dell’altro Paese.
Detta istituzione tuttavia, conserva il diritto di far procedere all’esame medico dell’interessato.
Art. 31
1. Il controllo amministrativo e medico dei beneficiari di una pensione di invalidità, dovuta in virtù della legislazione italiana, che risiedono a Monaco, è effettuato dalla «Caisse de Compensation des Services Sociaux».
Il controllo amministrativo e medico dei titolari di una pensione di invalidità dovuta in virtù della legislazione m onegasca, che risiedono in Italia, è effettuato dalla sede dell’istituzione competente per il territorio in cui l’interessato risiede.
2. La «Caisse de Com pensation des Services Sociaux» oppure la competente istituzione italiana procede ai controlli previsti al paragrafo 1), sia d’ufficio, sia su richiesta dell’istituzione debitrice, alle condizioni previste dalla propria legislazione, e ciò senza pregiudizio degli accertamenti ai quali possono ricorrere le istituzioni debitrici nell’ambito dei loro diritti riconosciuti dalla propria legislazione nazionale.
3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi possono essere applicate nel caso in cui i controlli siano effettuati in previsione di una sospensione o di una soppressione della pensione di invalidità, o di una diversa classificazione del grado di invalidità.
I risultati degli esami vengono comunicati all’istituzione debitrice che deve prendere le decisioni di competenza.
Art. 32
Gli accertamenti di ordine amministrativo e in particolare quelli concernenti il lavoro e il guadagno dei pensionati di invalidità, vengono effettuati in ciascun Paese direttamente presso gli interessati o, in casi eccezionali, per il tramite delle istituzioni competenti, secondo le formalità in uso del Paese dove questi accertamenti vengono effettuati.
Capitolo IV
Disposizioni particolari per le pensioni di vecchiaia e di riversibilità
Art. 33
1. Per poter beneficiare delle disposizioni della legislazione monegasca relative alle pensioni anticipate di vecchiaia, concesse a titolo di inabilità al lavoro, gli eventuali beneficiari residenti in Italia presentano domanda alla sede dell’istituto nazionale della previdenza sociale unitamente ad un certificato rilasciato dal medico curante.
La competente sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale trasm ette alla «Caisse Autonome des Retraites» la domanda dell’interessato ed il modulo, unitam ente ad un rapporto del proprio medico di controllo indirizzato, in plico sigillato, al medico di quest’ultima istituzione.
2. Le disposizioni dei precedenti articoli 29, 30 e 31 sono applicabili ai titolari di pensioni di vecchiaia per inabilità al lavoro, anche quando le pensioni sono a carico delle istituzioni dei due Paesi.
Capitolo V
Prestazioni familiari
Art. 34
1. Il lavoratore occupato a Monaco, per poter beneficiare del diritto alle prestazioni familiari per i fam iliari residenti in Italia, dovrà inoltrare alla sede dell’I.N.P.S. competente per territorio una domanda con l’indicazione:
del nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza dei suoi familiari;
del nome, cognome e indirizzo della persona alla quale il pagamento deve essere effettuato; della propria qualifica professionale.
La domanda dovrà essere corredata da un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle autorità competenti del luogo di residenza dei familiari ed, eventualmente, da ogni altro documento idoneo a dimostrare il diritto alle prestazioni familiari.
2. Il predetto certificato deve essere rinnovato qualora intervengono cambiam enti sia nella situazione fam iliare sia nella residenza del lavoratore o dei suoi familiari e, in ogni caso, alla scadenza del termine di dodici mesi dal rilascio del docum ento.
3. Il lavoratore deve notificare, senza indugio, alla competente sede dell’I.N.P.S. ogni cambiamento nella sua qualifica professionale.
Art. 35
Al ricevimento della dom anda prevista dall’articolo 34, le sedi dell’I.N.P.S. com unicano all’istituzione monegasca, presso la quale è iscritto il lavoratore, la lista delle persone che soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione italiana per beneficiare delle prestazioni fam iliari in quanto persone a carico di detto lavoratore e di quelle alle quali deve essere effettuato il pagamento.
Ogni cambiamento di queste liste è im mediatamente notificato dalla sede dell’I.N.P.S. alla com petente istituzione m onegasca.
Art. 36
1. Il lavoratore occupato in Italia, per poter beneficiare delle prestazioni familiari per i suoi fam iliari residenti a Monaco, dovrà presentare alla sede dell’I.N.P.S., competente per territorio, una domanda con l’indicazione:
del nome, cognome, data e luogo di nascita nonché luogo di residenza dei suoi familiari;
del nome, cognome ed indirizzo della persona alla quale deve essere effettuato il pagamento;
della propria qualifica professionale e del nome del datore di lavoro presso il quale svolge la propria attività lavorativa.
La domanda deve essere corredata da un certificato di stato di famiglia rilasciato dalle autorità com petenti del luogo di residenza dei suoi familiari ed eventualmente da ogni altro documento idoneo a dim ostrare il diritto alle prestazioni familiari. La domanda deve inoltre essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la qualifica professionale del lavoratore, occupato alle proprie dipendenze.
2. Tale certificato deve essere rinnovato qualora intervengano cambiamenti sia nella situazione fam iliare sia nella residenza del lavoratore o dei suoi familiari e, in ogni caso, alla scadenza del termine dei dodici mesi dal suo rilascio. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al precedente paragrafo deve invece essere rinnovata ad ogni cam biamento di qualifica professionale.
Art. 37
L’istituzione del luogo di residenza effettua, su richiesta dell’istituzione presso la quale è iscritto il lavoratore, e alle stesse condizioni dei propri beneficiari, il controllo dell’esistenza in vita, dell’attività e della residenza sul territorio del proprio Paese dei familiari del lavoratore.
Art. 38
Le spese postali o bancarie relative al pagamento delle prestazioni familiari possono essere recuperate alle condizioni previste dalla legislazione del Paese dell’istituzione competente.
Art. 39
Il diritto alle prestazioni fam iliari previsto dall’articolo 30 della convenzione è sospeso se, in seguito all’esercizio di una attività professionale, devono essere ugualmente versate prestazioni familiari in virtù della legislazione del Paese sul cui territorio risiedono i fam iliari.
Capitolo VI
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 40
1. Per poter beneficiare delle prestazioni in natura, in caso di residenza o di soggiorno al di fuori del Paese ove ha sede l’istituzione competente, il lavoratore dovrà presentare all’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un certificato attestante il diritto alle prestazioni, rilasciato dall’istituzione competente. Detto certificato è rilasciato su apposito modulo ed è valido finché l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non riceva notifica del suo annullam ento.
2. Nel caso previsto dal precedente paragrafo, le prestazioni in natura saranno erogate secondo la legislazione applicata dall’istituzione del Paese di residenza o di soggiorno.
3. Se il lavoratore non presenta il certificato previsto dal paragrafo 1, l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
Art. 41
Qualora sia necessario un ricovero ospedaliero nel Paese di residenza o di soggiorno, esso è effettuato soltanto previa autorizzazione dell’istituzione com petente alla quale l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno trasm ette ogni utile documentazione giustificativa.
In caso di urgenza, il ricovero ospedaliero viene effettuato im mediatamente e l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno ne informa, senza indugio, l’istituzione com petente.
Art. 42
Le spese per le prestazioni in natura sostenute dall’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, per conto dell’istituzione competente, sono rimborsate da quest’ultim a per il loro importo effettivo, quale risulta dalla contabilità della prim a istituzione.
Per l’applicazione di queste disposizioni verrà utilizzata la procedura di cui al precedente articolo 22.
Art. 43
Per ottenere la fornitura, la riparazione e il rinnovo degli apparecchi di protesi e di grandi apparecchi, l’interessato può rivolgersi sia direttamente all’istituzione competente, sia all’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, la quale è tenuta ad accertare la necessità della prestazione richiesta.
Le prestazioni previste al precedente com ma sono fornite direttamente dall’istituzione competente, oppure, con l’autorizzazione di quest’ultima, dall’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. In questo caso, le spese sono rimborsate dalla istituzione competente su presentazione di una nota dettagliata.
Art. 44
Per il versam ento delle prestazioni in denaro, diverse dalle rendite, l’istituzione del Paese di residenza, o di soggiorno, dopo aver constatato l’incapacità lavorativa, inform a, senza indugio, l’istituzione competente della durata presumibile della incapacità.
In caso di prolungamento dell’incapacità lavorativa, l’istituzione del Paese di residenza o di soggiorno informa im mediatamente l’istituzione competente del presumibile prolungamento dell’incapacità.
Art. 45
1. Il lavoratore che sia stato vittima di un infortunio sul lavoro o abbia contratto una malattia professionale in uno dei due Paesi e che soggiorni o risieda nell’altro, per ottenere una rendita potrà rivolgersi sia all’istituzione del Paese sul cui territorio si è verificato l’infortunio o si è m anifestata per la prim a volta la malattia professionale, sia all’istituzione del Paese di residenza o di soggiorno.
2. Se la domanda è presentata all’istituzione del Paese di residenza o di soggiorno, detta istituzione la trasmette il
più presto possibile e com unque entro il termine massimo di 15 giorni, insieme alla documentazione eventualm ente prodotta dal lavoratore, all’istituzione dell’altro Paese, com unicandogli la data di presentazione della dom anda.
3. Nei casi previsti dagli articoli da 33 a 37 della convenzione, le istituzioni di assicurazione dei due Paesi si scam biano tutte le inform azioni relative alle attività esercitate dagli interessati nei loro rispettivi territori, m ediante apposito modulo.
Art. 46
Le disposizioni del precedente articolo si applicano in caso di trasferimento di residenza del beneficiario da un Paese all’altro e anche per le domande tendenti ad ottenere sia la ripresa del pagamento di una rendita già liquidata dall’istituzione competente, sia il beneficio di una m aggiorazione o prestazione supplem entare.
Art. 47
Le istituzioni com petenti versano direttamente ai beneficiari residenti sul territorio dell’altro Paese le indennità giornaliere, le rendite e le maggiorazioni da loro dovute.
Art. 48
Per stabilire il grado di inabilità, nel caso previsto dall’articolo 36 della convenzione, il lavoratore deve fornire all’istituzione del Paese nel quale si è verificato l’ultim o infortunio o si è manifestata la malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni subiti o alle m alattie professionali precedentemente contratte nell’altro Paese, qualunque sia il grado di inabilità derivatane.
L’istituzione competente deve fornire all’altra istituzione, su sua richiesta, le indicazioni e la documentazione in suo possesso relativa agli eventi precedenti.
Art. 49
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35, paragrafo 2, della convenzione e, limitatamente ai casi di silicosi, per
«attività suscettibile di provocare» la malattia, si intende qualsiasi attività esercitata per un qualunque periodo che abbia esposto l’operaio al rischio dell’inalazione di polveri di silicio allo stato libero.
2. I risultati degli accertam enti effettuati dall’istituzione competente per l’indennizzo sono considerati definitivi dall’istituzione dell’altro Paese, sia per quanto riguarda il riconoscimento della silicosi, sia per quanto riguarda il riconoscim ento del grado di inabilità lavorativa.
Art.50
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35, paragrafo 2, secondo comm a, della convenzione, l’istituzione incaricata dell’erogazione delle prestazioni dovrà tener conto dei periodi di lavoro effettuati nei due Paesi e soggetti all’assicurazione contro la silicosi; a tale fine essa utilizzerà un m odulo nel quale indicherà la durata delle attività silicotigene svolte nel proprio Paese. Due copie di detto modulo saranno inviate all’istituzione competente dell’altro Paese, la quale ne restituirà una copia completata con l’indicazione della durata delle attività silicotigene svolte nel proprio Paese.
L’istituzione incaricata dell’erogazione delle prestazioni procede quindi alla ripartizione degli oneri che gli competono e di quelli che competono all’istituzione dell’altro Paese. Tale ripartizione è notificata all’istituzione dell’altro Paese, che le comunicherà il suo consenso.
2. Alla fine di ogni anno civile, l’istituzione incaricata della erogazione delle prestazioni comunica all’altra istituzione l’estratto conto delle prestazioni in denaro erogate nel corso dell’esercizio preso in considerazione, indicando l’im porto dovuto da ciascuna di esse. L’istituzione che contribuisce agli oneri rim borsa l’importo che gli com pete all’altra istituzione entro il termine massimo di tre m esi.
Art. 51
1. Nei casi previsti all’articolo 35, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, il lavoratore deve fornire all’istituzione presso la quale fa valere i suoi diritti alle prestazioni in caso di aggravamento, le necessarie informazioni relative alle prestazioni già liquidate per l’indennizzo della malattia professionale di cui trattasi.
2. Nel caso previsto dall’articolo 35, penultimo comma della convenzione, l’istituzione incaricata dell’erogazione delle prestazioni, in caso di aggravam ento, notifica all’altra istituzione, al fine di ottenerne il consenso, l’im porto degli oneri a carico di quest’ultima in seguito all’aggravamento, con la necessaria docum entazione. Alla fine di ogni anno civile, l’istituzione che ha erogato le prestazioni invia all’altra un rendiconto delle prestazioni in denaro erogate nel corso dell’esercizio preso in considerazione, indicando l’importo che le deve essere rimborsato dall’altra istituzione. Quest’ultim a provvederà al rimborso entro il term ine massim o di tre mesi.
3. Nel caso previsto all’articolo 35, ultimo comm a della convenzione si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo.
Art. 52
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli da 33 a 37 della convenzione, le competenti istituzioni italiane e monegasche si trasmettono, a richiesta della parte interessata, copia di ogni documento utile riguardante gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le attività che possono provocarle.
2. Su richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno effettua il controllo dei richiedenti e dei beneficiari di prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali, alle condizioni previste dalla propria legislazione e ciò senza pregiudizio degli accertam enti ai quali può ricorrere direttamente l’istituzione com petente ai sensi della propria legislazione.
Titolo V
Disposizioni varie
Art. 53
Le prestazioni in denaro previste in caso di malattia, maternità e morte, nonché le prestazioni familiari, le pensioni di invalidità, vecchiaia e pensioni ai superstiti e le indennità giornaliere e le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali che devono essere erogate dall’istituzione competente di uno dei Paesi sul territorio dell’altro Paese sono pagate direttamente da detta istituzione.
Art. 54
Le notifiche e le comunicazioni previste dalla convenzione e dal presente accordo sono effettuate mediante moduli.
I m odelli dei formulari, certificati, attestati, dichiarazioni, domande e degli altri atti necessari per l’applicazione della convenzione e del presente accordo saranno stabiliti di comune accordo dalle autorità competenti dei due Paesi contraenti.
Art. 55
In caso di applicazione dell’articolo 42 della convenzione, le spese sostenute dalle autorità o dalle istituzioni incaricate del recupero dei contributi nel Paese di residenza del debitore, sono rim borsate, fatta eccezione per quelle che rientrano nella reciproca collaborazione amm inistrativa, dalle autorità o dalle istituzioni del Paese debitore.
Art. 56
1. Le spese relative agli accertam enti sanitari, ai ricoveri ospedalieri in osservazione, alle trasferte dei medici, agli accertamenti amministrativi ed ai controlli di ogni genere necessarie per la concessione, il pagamento o la revisione delle prestazioni, saranno rimborsate all’istituzione che le ha anticipate da parte dell’istituzione per conto della quale i controlli vengono effettuati, sulla base delle tariffe applicate dalla prim a istituzione.
2. Tuttavia le autorità competenti dei due Paesi possono concordare altre modalità di rimborso, soprattutto per quanto riguarda rimborsi forfettari, o rinunciare a fissare dei rimborsi tra le istituzioni.
In fede di che i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firm ato il presente accordo.
Fatto a Monaco il 12 febbraio 1982 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Allegato
Elenco delle protesi, grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura considerate di grande importanza.
1. Apparecchi di protesi ed apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi com presi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonché le parti com plementari e gli accessori e gli attrezzi necessari.
2. Calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche).
3. Protesi mascellari e facciali, parrucche.
4. Protesi oculari lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta.
5. Apparecchi acustici in particolare quelli elettronici, elettroacustici ed elettrofonetici.
6. Protesi dentarie fisse e mobili e protesi otturatrici della cavità orale.
7. Carrozzine per malati azionate a mano oppure fornite di motore, poltrone a ruote ed altri mezzi m eccanici di circolazione.
8. Xxxxxxx di apparecchiature e protesi sopra elencate.
9. Soggiorno e cure mediche nei centri di convalescenza, idrofangoterm ali, elioterapici e talassoterapici.
10. Cure per la rieducazione funzionale o per la rieducazione professionale.
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore dell’accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione della convenzione generale di sicurezza sociale fra l’Italia ed il Principato di Monaco
DECRETO 1° ottobre 1985
Entrata in vigore dell’Accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione della Convenzione generale di sicurezza sociale tra l’Italia ed il Principato di Monaco, firmato a Monaco il 12 febbraio 1982 (pubblicato nella
«Gazzetta ufficiale» del 4 dicembre 1985, n. 285).
In data 1° ottobre 1985 è entrato in vigore l’accordo amministrativo relativo alle m odalità di applicazione della convenzione generale di sicurezza sociale tra l’Italia ed il Principato di Monaco, firmato a Monaco il 12 febbraio 1982.
Quanto sopra in base all’art. 47 della convenzione, ratificata con legge 5 m arzo 1985, n. 130, ed entrata in vigore il 1° ottobre 1985.