PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Sababa Security S.p.A.
PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 Dicembre 2021
Introduzione
La presente procedura in materia di Internal Dealing (la “Procedura”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Sababa Security S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 del MAR e dal Regolamento Delegato 2016/522, nonché dall’articolo 114, comma 7, del TUF, dagli articoli 152-sexies – 152-octies del Regolamento Emittenti (come infra definiti) al fine di disciplinare i flussi informativi inerenti alle operazioni effettuate - anche per il tramite di interposta persona – dai Soggetti Internal Dealing (come infra definiti) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari della Società, gli Strumenti Finanziari Derivati, gli Strumenti Finanziari Collegati o gli Strumenti Finanziari TUF e gli Strumenti Finanziari Collegati TUF.
La presente versione della Procedura trova applicazione a far data dalla presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive, delle comunicazioni c.d. Internal Dealing e di informazione societaria previste dalla MAR, dal TUF e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro tempore applicabili (la “Normativa Internal Dealing”).
1. Definizioni
In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.
Azioni: indica le azioni ordinarie della Società.
Collegio Sindacale: indica il Collegio Sindacale della Società di volta in volta in carica.
Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.
Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
Data di Effettuazione: indica, a titolo esemplificativo, il giorno in cui:
i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto oggetto dell’Operazione Rilevante MAR (come infra definita);
ii) è stata eseguita l’assegnazione degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, degli strumenti finanziari collegati spettanti a seguito dell’esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere azioni, nonché dell’esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertili, anche cum warrant;
iii) è stata eseguita l’assegnazione di strumenti finanziari, di strumenti finanziari derivati, di strumenti finanziari collegati a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.
ESMA: indica l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Gruppo: indica la Società e le sue Controllate.
Investor Relator: indica il responsabile dell’Ufficio Investor Relations della Società.
MAR: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) come successivamente modificato ed integrato.
Operazione Rilevante MAR: indica le operazioni indicate nell’allegato C alla presente procedura e compiute dalle Persone Rilevanti MAR aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società, strumenti derivati o Strumenti Finanziari Collegati.
Operazione Rilevante TUF: indica tutte le operazioni concernenti l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni emesse dalla Società e/o di Strumenti Finanziari Collegati TUF.
Persone Rilevanti MAR: indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti MAR.
Persone Rilevanti TUF: indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti TUF e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF.
Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR: indica
a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio
o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti TUF: ai sensi dell’art. 152-sexies del RC indica:
a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti TUF;
b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante TUF o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante TUF o da una delle persone indicate alla lettera (a);
d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera (a);
e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera (a).
Regolamento Delegato 2016/522: indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, che integra il MAR per quanto riguarda, tra l’altro, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: indica il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato e integrato.
Servizio per la Diffusione dell’Informativa Regolamentata o SDIR: indica un servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa CONSOB che provvede alla
diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla CONSOB. Soggetti Internal Dealing: le Persone Rilevanti MAR e le Persone Rilevanti TUF. Soggetto Preposto: si intende quanto stabilito all’articolo 5.
Soggetto Rilevante MAR: intende una persona che svolge funzioni amministrative, di controllo o di direzione, la quale sia:
a) un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società;
b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate1 concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
Soggetto Rilevante TUF: indica chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
Strumenti Finanziari: indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).
Strumenti Finanziari Collegati: si intendono gli strumenti finanziari qualificati dall’articolo 3, comma 2, lettera b), MAR, con riferimento agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società.
Strumenti Finanziari Collegati TUF: indica:
1 Ai sensi dell’articolo 7 del MAR per “informazione privilegiata” si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lett. a). sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro. Un’informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un’informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati.
a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni, indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF;
d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.
TUF: Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.
2. Identificazione da parte della Società e delle Controllate dei Soggetti Internal Dealing
Ai fini dell’adempimento delle disposizioni della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 19, comma 5, del MAR e dall’articolo 114 del TUF, la Società, tramite il Soggetto Preposto, identifica i Soggetti Internal Dealing sulla base delle definizioni di cui all’articolo 1 della presente Procedura e, sempre tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare per iscritto i Soggetti Internal Dealing dell’avvenuta identificazione e degli obblighi loro spettanti ai sensi di legge e della presente Procedura.
Il Soggetto Preposto comunica al Consiglio di Amministrazione della Società alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i Soggetti Internal Dealing interessati, l’elenco dei soggetti della Società qualificati come Soggetti Internal Dealing.
Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti TUF l'avvenuta identificazione ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura.
Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF devono comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto l’elenco delle Persone ad essi Strettamente Collegate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati. I Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF informano per iscritto le Persone Strettamente Collegate a loro degli obblighi agli stessi spettanti ai sensi della presente Procedura, eventualmente avvalendosi del modello di notifica sub Allegato F. Una copia della suddetta comunicazione deve essere conservata a cura degli stessi
3. Ambito di applicazione
La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Internal Dealing nei confronti della Società e del mercato, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico ed è dotata di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Internal Dealing ancorché gli stessi non abbiano restituito copia della presente Procedura sottoscritta ai sensi del successivo articolo 12.
Sono oggetto di comunicazione le Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR, eseguite dai Soggetti Internal Dealing.
L’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i
Soggetti Internal Dealing dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all’abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.
4. Individuazione delle Operazioni Rilevanti TUF e delle Operazioni Rilevanti MAR
Ai fini della presente Procedura, le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare alla Società ed alla CONSOB con le modalità ed i termini con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 6 tutte le Operazioni Rilevanti MAR.
Le Operazioni Rilevanti MAR comprendono le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato C.
Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:
le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell’anno civile, con la precisazione che l’importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR. L’obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell’arco dello stesso anno civile. Per gli Strumenti Finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell’ESMA;
transazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
b. lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
c. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell’organismo
di investimento collettivo o l’esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
I Soggetti Rilevanti TUF comunicano alla Società e alla CONSOB con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 7 tutte le Operazioni Rilevanti TUF tutte le operazioni di vendita, sottoscrizione, scambio compiute in borsa o fuori borsa, direttamente o tramite interposta persona, dai Soggetti Rilevanti TUF e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF aventi ad oggetto le Azioni e gli Strumenti Finanziari Collegati TUF.
Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti TUF:
le Operazioni Rilevanti TUF il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell’anno civile; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le Operazioni Rilevanti TUF il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell’anno civile; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
le Operazioni Rilevanti TUF tra un Soggetto Rilevante TUF e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF;
le Operazioni Rilevanti TUF effettuate dalla Società e da società da essa Controllate;
le Operazioni Rilevanti TUF effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
o tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
o sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell’attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della CONSOB, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
e, qualora operi in qualità di market maker:
o sia autorizzato dallo Stato membro d’origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell’attività di market making;
o fornisca alla CONSOB l’accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l’Emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
o notifichi alla CONSOB che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni
della Società; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla CONSOB la cessazione dell’attività di market making sulle medesime azioni.
Gli obblighi previsti dall’articolo 114, comma 7, del TUF e dalla presente Procedura per le Operazioni Rilevanti TUF non si applicano qualora le Persone Rilevanti TUF siano anche Persone Rilevanti MAR e siano già tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi del MAR.
5. Soggetto Preposto
IlChief Financial Officer della Società è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e - ove l’Emittente abbia ricevuto l’incarico dal Soggetto Rilevante TUF - alle Operazioni Rilevanti TUF. Il Soggetto Preposto potrà delegare volta per volta uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.
Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.
In particolare, il Soggetto Preposto è responsabile di:
a. predisporre ed aggiornare l’elenco nominativo dei Soggetti Internal Dealing (l’“Elenco”);
b. designare uno o più sostituti nel caso di sua indisponibilità;
c. informare per iscritto i Soggetti Internal Dealing del loro inserimento nel relativo elenco e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla normativa rilevante;
d. trasmettere, unitamente all’informativa di cui alla lett. c), copia della Procedura;
e. fornire assistenza ai Soggetti Internal Dealing affinché le Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
f. provvedere al ricevimento delle comunicazioni ed alla loro diffusione al pubblico e alla Consob, nei termini stabiliti dalla Procedura, delle Operazioni Rilevanti MAR e delle Operazioni Rilevanti TUF;
g. curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR e di quelle diffuse al mercato;
h. assicurare la conoscenza della presente Procedura da parte dei Soggetti Internal Dealing, fornendo, a richiesta, informazioni e chiarimenti, per facilitare l’esatto adempimento delle comunicazioni previste;
i. vigilare, altresì, sull’applicazione della Procedura, nonché segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte dei Soggetti Internal Dealing al Collegio Sindacale,
al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza della Società;
j. analizzare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui alla presente Procedura;
k. proporre al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell’Amministratore Delegato o del Presidente, eventuali aggiornamenti della Procedura richiesti da modifiche delle disposizioni normative applicabili, nonché segnalare al medesimo eventuali miglioramenti e integrazioni in funzione dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.
Il Soggetto Preposto svolge l’incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.
Nello svolgimento dell’incarico il Soggetto Preposto si ispira ed uniforma anche ai principi posti dal Codice Etico della Società.
6. Comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR
Le Persone Rilevanti MAR comunicano le Operazioni Rilevanti MAR alla Società ed alla CONSOB. In particolare, comunicano le Operazioni Rilevanti MAR:
a) al Soggetto Preposto della Società, entro tre giorni lavorativi successivo alla Data di Effettuazione dell’Operazione rilevante MAR con le seguenti modalità alternative (i) inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx; (ii) trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a/r presso la sede amministrativa della Società in Pero (MI) Via Xxxxx Xxxxxx n. 15 o (iii) trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a mano;
b) alla CONSOB tempestivamente e, comunque, non oltre il terzo giorno lavorativo successivo la Data di Effettuazione dell’Operazione Rilevante MAR, via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx; in ogni caso occorre specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
La comunicazione deve essere effettuata fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello riportato nell’Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e allegato alla presente Procedura (Allegato A – Filing Model), restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.
Prima di ogni comunicazione al Soggetto Preposto le Persone Rilevanti MAR daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero: 02 50301681
Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta alle Persone Rilevanti MAR, a mezzo telefax o e-mail, un
riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.
La Società, infine, deve comunicare al pubblico entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l’Operazione Rilevante MAR mediante l’invio di un avviso tramite SDIR e la pubblicazione sul proprio sito web, di tutte le informazioni relative ad ogni Operazione Rilevante MAR effettuata da una Persona Rilevante MAR. A tal fine, il Soggetto Preposto provvede a comunicare al pubblico
– tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate e pubblicazione sul sito internet della Società - le Operazioni Rilevanti MAR compiute dalle Persone Rilevanti MAR notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alla presente Procedura.
Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell’esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla CONSOB ed al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
7. Comunicazione delle Operazioni Rilevanti TUF
I Soggetti Rilevanti TUF sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF alla CONSOB e alla Società.
I Soggetti Rilevanti TUF comunicano dette Operazioni Rilevanti TUF alla CONSOB entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, mediante l’invio del modello riportato nell’Allegato 6 del Regolamento Emittenti (“Filing Model TUF”), accluso alla presente Procedura sub Allegato B, reso disponibile in formato elettronico sul sito internet della Società all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx nella Sezione Governance – Procedure, completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.
Il Filing Model TUF deve essere trasmesso alla CONSOB (i) tramite telefax al numero 00.00.00.000 ovvero via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o con le altre modalità stabilite dalla CONSOB, ovvero (ii) tramite la procedura utilizzata dall’Emittente per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove il Soggetto Rilevante TUF abbia incaricato l’Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla CONSOB e al pubblico e a condizione che tale Soggetto Rilevante TUF abbia comunicato all’Emittente le Operazioni Rilevanti TUF (compiute dallo stesso e/o dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF) e tutte le relative informazioni richieste dal Filing Model TUF entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
I Soggetti Rilevanti TUF comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, facendo pervenire il Filing Model TUF al Soggetto Preposto con le seguenti modalità alternative: (i) inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx; trasmissione della comunicazione a
mezzo raccomandata a/r presso la sede amministrativa della Società in Pero (MI), Via Xxxxx Xxxxxx
n. 15(iii) trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a mano.
Prima di ogni comunicazione i Soggetti Rilevanti TUF daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero: : 02 50301681
Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta ai Soggetti Rilevanti TUF, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.
I Soggetti Rilevanti TUF comunicano al pubblico le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, mediante l’invio del Filing Model TUF (i) a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero (ii) con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, ove il Soggetto Rilevante TUF abbia incaricato l’Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla CONSOB e al pubblico, a condizione che tale Soggetto Rilevante TUF abbia comunicato all’Emittente le Operazioni Rilevanti TUF (compiute dallo stesso e/o dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF) e tutte le relative informazioni richieste dal Filing Model TUF entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
Ove il Soggetto Rilevante TUF abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla CONSOB e al pubblico e abbia trasmesso alla Società tutte le informazioni richieste dal Filing Model TUF la Società pubblica le informazioni - con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente - entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Soggetto Rilevante TUF. La comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato è effettuata tramite l’invio del Filing Model TUF.
I Soggetti Rilevanti TUF sono responsabili dell’esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla CONSOB ed al pubblico. Pertanto, rimane in ogni caso ferma in capo al Soggetto Rilevante TUF ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e quindi è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante TUF da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.
8. Obblighi di comunicazione della Società
Al fine di permettere alla Società di effettuare le comunicazioni al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR e delle Operazioni Rilevanti TUF una volta ricevute dai Soggetti Internal Dealing le informazioni, il Soggetto Preposto – dopo aver informato l’Euronext Growth Advisor 2 – predispone la
2 L’Euronext Growth Advisor dovrà, inter alia, assistere e supportare la Società nell’adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico. Si segnala che l’Euronext Growth Advisor continuerà ad essere responsabile del corretto adempimento del proprio obbligo di assistenza e supporto esclusivamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A., mentre il soggetto responsabile nei confronti di Xxxxxx per il rispetto della disciplina prevista dal MAR sarà rappresentato, in ogni caso, dalla Società.
comunicazione al pubblico tempestivamente e la diffonde secondo quanto previsto nella presente Procedura.
9. Black-out periods
Alle Persone Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere le Operazioni Rilevanti MAR per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario (il “Periodo di Chiusura”)3 precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale e di ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Il divieto non si applica:
i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni;
ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; ed altresì
iii. nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all’art. 9 del Regolamento Delegato 2016/522 come riportate nell’Allegato D della presente Procedura.
Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l’altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni.
Oltre quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente capoverso è vietato o limitato il compimento di operazioni.
La Persona Rilevante MAR interessata dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l’Operazione Rilevante MAR, descrivendone la natura e l’eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l’operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.
Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.
Nell’esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di
3 Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi.
Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona Rilevante MAR:
i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell’inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.
10. Sistema sanzionatorio
Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa vigente.
In caso di violazione - della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
Inoltre, l’inosservanza, da parte dei Soggetti Internal Dealing delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento da parte della Società, alle disposizioni del MAR e del TUF, può comportare l’applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura.
Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate.
Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.
In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB ed al pubblico precisando che il ritardo/l’incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente ai Soggetti Internal Dealing.
Si rammenta, infine, che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di operazioni compiute dai Soggetti Internal Dealing è sanzionato, inter alia, ai sensi dell’articolo 187- ter.1 e 193 del TUF.
11. Modificazioni e integrazioni
Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza o di modificazioni di natura non sostanziale (e.g. modifica degli indirizzi email, dei riferimenti telefonici, etc.) la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Amministratore Delegato e resa nota al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai saranno comunicate alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Rilevanti TUF. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
12. Disposizioni finali
Il Soggetto Preposto, invia la presente Procedura a tutti i Soggetti Rilevanti TUF e Soggetti Rilevanti MAR. I Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF sono tenuti a: (i) restituire copia firmata della comunicazione di cui all’Allegato E della presente Procedura per ricevuta e accettazione e comunicare al Soggetto Preposto l’elenco delle Persone Strettamente Collegate nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sull’applicazione della stessa.
13. Trattamento dei Dati Personali
All’atto del ricevimento della Procedura, i Soggetti Rilevanti MAR e TUF sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, sul modello di cui all’Allegato E, che attesti, tra l’altro: i) l’integrale accettazione dei contenuti della Procedura; ii) l’impegno a notificare per iscritto alle Persone ad essi Strettamente Collegate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing e a conservare copia della relativa notifica; e iii) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ove applicabile
Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare e conservare determinati dati personali dei Soggetti Internal Dealing. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla Normativa Internal Dealing.
I Soggetti Internal Dealing sono, pertanto, tenute in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, che nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell’informativa ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e dalle disposizioni di legge in materia, inclusa negli Allegati E e F alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.
Con la sottoscrizione degli Allegati E ed F da parte dei Soggetti Internal Dealing, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l’impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Internal Dealing e potrà giustificare l’erogazione delle sanzioni previste.
Allegati:
Allegato A: Filing Model Allegato B: Filing Model TUF
Allegato C: Operazioni Rilevanti MAR
Allegato D: Circostanze e condizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 che determinano esenzione dal divieto relativo al black-out period
Allegato E: Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR e Soggetti Rilevanti TUF
Allegato F: Modulo di notifica alle Persone Strettamente Collegate
Allegato A – Filing Model
Allegato del Regolamento delegato di esecuzione (UE) 2016/523
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente collegate
1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata
a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2 Motivo della notifica
a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di
controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all’interno dell’emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d’asta, del commissario d’asta, del sorvegliante d’asta.]
[Per le persone strettamente associate,
— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b) Notifica iniziale/modifica
[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l’errore che viene corretto con la presente notifica.]
3 Dati relativi all’emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d’asta, al commissario d’asta o al sorvegliante d’asta
a) Nome [Nome completo dell’entità.]
b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4 Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
a) Descrizione dello stru- mento finanziario, tipo di strumento
Codice di
identificazione
[— Indicare la natura dello strumento:
— un’azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un’azione o a uno strumento di debito;
— una quota di emissione, un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.
— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b) Natura dell’operazione
[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell’articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.
A norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni]
c) Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i | Volume/i |
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
d) Informazioni
aggregate
— Volume aggregato
— Prezzo
[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
— sono della stessa natura;
— sono effettuate lo stesso giorno e
— sono effettuate nello stesso luogo;
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
[Informazioni sui prezzi:
— nel caso di un’unica operazione, il prezzo della singola operazione;
— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e) Data dell’operazione [Data del giorno di esecuzione dell’operazione notificata.
Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f) Luogo dell’operazione [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai
sensi della MiFID, dell’internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell’Unione in cui l’operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o
se l’operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]
(1) Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.
Allegato B
Filing Model TUF
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato
1 | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
a)4 | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | Xxxxxxxx che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: Soggetto che controlla l’emittente quotato: Soggetto strettamente legato Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: |
4 Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione
[Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
Per le persone fisiche Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: | ||
b)5 | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: |
3 | Dati relativi all'emittente | |
a)6 | Nome | |
b)7 | LEI | |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento |
5 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
6 [Nome completo dell'entità.]
7 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
Codice di identificazione | |||||
b)8 | Natura dell'operazione | ||||
c)9 | Prezzo/i e volume/i | ||||
Prezzo/i | Volume/i | ||||
d)10 | Data dell'operazione | ||||
e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
8 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.]
9 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.]
10 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
ALLEGATO C
Le Operazioni Rilevanti MAR includono:
1. la concessione in pegno ovvero il prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR11;
2. operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR, anche quando è esercitata discrezionalità; e
3. operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
i. il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR;
ii. il rischio dell’investimento è a carico del contraente;
iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
Inoltre, le operazioni soggette a notifica includono:
a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell’emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d’asta sulla base di esse;
f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
11 L’art. 19 del MAR chiarisce: “Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia”.
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari collegati a un titolo di credito dell’emittente interessato, compresi i credit default swap;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all’articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
o) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
p) l’assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell’emittente o strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari a essi collegati.
12 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 0000/0000 x (XX) x. 0000/0000 (XX L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
Allegato D
Circostanze e condizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 che determinano esenzione dal divieto relativo al black-out period
Articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522
“L’emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l’emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l’altro le situazioni in cui:
a. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell’ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall’emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l’attribuzione o la concessione e l’importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all’accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
b. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell’ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l’importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l’attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell’ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell’ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell’esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all’emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
ii. la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
iii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall’emittente;
d. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell’emittente nell’ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
iii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell’ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
e. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all’altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell’emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell’emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all’emittente i motivi per cui l’acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l’emittente accetti la spiegazione fornita.”
ALLEGATO E
Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti MAR e Soggetti Rilevanti TUF
Oggetto: Comunicazione ai sensi della normativa vigente e della Procedura Internal Dealing di Sababa Security S.p.A. Inserimento nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing.
Gentile _,
Con la presente La informiamo che, in conformità alla procedura in materia di internal dealing (la “Procedura Internal Dealing”) adottata da Sababa Security S.p.A. (la “Società”) in ottemperanza agli obblighi normativi previsti dall’articolo 114, comma 7, del D.lgs. 24 febbraio 0000, x. 00 (xx “TUF”), dagli articoli 152-sexies - 152-octies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m.i. (il “Regolamento Emittenti”), nonché dall’articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 (il “MAR”) e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, Xxx è stato inserito nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing della Società (l’“Elenco”).
Per gli obblighi conseguenti a tale inserimento e per i relativi aspetti operativi rinviamo ai contenuti della Procedura Internal Dealing (allegata alla presente) e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo applicabile.
Le segnaliamo altresì che Xxx è tenuto a comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Collegate (come definite nella Procedura Internal Dealing) a Lei gli obblighi sulle stesse gravanti ai sensi della normativa in materia di internal dealing, potendo a tal fine utilizzare il modello ad essa allegato, conservando copia di tale comunicazione.
La preghiamo di voler confermare la presa d’atto e accettazione della presente comunicazione e della Procedura allegata, mediante sottoscrizione di copia della dichiarazione di seguito riportata.
Cordiali saluti,
* * *
Il sottoscritto
nato a
il _, codice fiscale
, nella qualità di
□ Soggetto Rilevante MAR ai sensi della Procedura Internal Dealing;
□ Soggetto Rilevante TUF ai sensi della Procedura Internal Dealing (ove del caso)
□ Legale rappresentante della , con sede legale in
_ , codice fiscale e numero iscrizione presso il registro delle imprese di _ _ _, che riveste la qualità di Soggetto Rilevante TUF della società Sababa Security S.p.A.,
PRENDE ATTO
di essere stato incluso/a nell’Elenco dei Soggetti Internal Dealing ai sensi della Procedura Internal Dealing adottata dalla Società e
DICHIARA
di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di internal dealing e di aver ricevuto adeguata informazione, nonché copia integrale della Procedura Internal Dealing della Società e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti qualificati come Persone Strettamente Collegate al medesimo ai sensi della vigente normativa e della Procedura Internal Dealing.
Il sottoscritto si impegna, in particolare, a: (i) notificare per iscritto la Procedura Internal Dealing alle persone al medesimo strettamente legate; (ii) conservare copia della notifica; nonché (iii) trasmettere una copia della notifica anche al Soggetto Preposto.
Il sottoscritto comunica il seguente elenco delle Persone Strettamente Collegate al medesimo.
ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE AL SOGGETTO RILEVANTE MAR | ||
CONIUGE O PARTNER EQUIPARATO AL CONIUGE AI SENSI DELLA NORMATIVA ITALIANA | ||
COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE |
FIGLI A CARICO AI SENSI DEL DIRITTO NAZIONALE | ||
COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE |
I PARENTI CHE ABBIANO CONDIVISO LA STESSA ABITAZIONE DA ALMENO UN ANNO | ||
COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE |
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP LE CUI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE SIANO RIVESTITE DAL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENCATE | |||
DENOMINAZIONE SOCIALE | SEDE LEGALE | CODICE FISCALE E P. IVA | CARICA RICOPERTA (E INDICAZIONE DELLA PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE MAR) |
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENCATE | |||
DENOMINAZIONE SOCIALE | SEDE LEGALE | CODICE FISCALE E P. IVA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE (E INDICAZIONE DELLA PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE MAR) |
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP COSTITUITI A BENEFICIO DELSOGGETTO RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENCATE | |||
DENOMINAZIONE SOCIALE | SEDE LEGALE | CODICE FISCALE E P. XXX | PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE MAR |
PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DEL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENCATE | |||
DENOMINAZIONE SOCIALE | SEDE LEGALE | CODICE FISCALE E P. XXX | PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE MAR |
ELENCO DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI TUF | |||
CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE | |||
COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE | |
FIGLI, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO | |||
COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE | |
SE CONVIVENTI DA ALMENO UN ANNO, I GENITORI, I PARENTI E GLI AFFINI | |||
COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE | |
PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ DI PERSONE E TRUST IN CUI IL SOGGETTO RILEVANTE TUF O UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENCATE SIA TITOLARE, DA SOLO O CONGIUNTAMENTE TRA LORO, DELLA FUNZIONE DI GESTIONE | |||
DENOMINAZIONE SOCIALE | SEDE LEGALE | CODICE FISCALE E P. IVA | CARICA RICOPERTA (E INDICAZIONE DELLA PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE TUF) |
PERSONE GIURIDICHE CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA UN SOGGETTO RILEVANTE TUF O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENCATE | |||
DENOMINAZIONE SOCIALE | SEDE LEGALE | CODICE FISCALE E P. IVA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE (E INDICAZIONE DELLA PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE TUF) |
SOCIETÀ DI PERSONE I CUI INTERESSI ECONOMICI SIANO SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI A QUELLI DI UN SOGGETTO RILEVANTE TUF O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENCATE | |||
DENOMINAZIONE SOCIALE | SEDE LEGALE | CODICE FISCALE E P. XXX | PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE TUF |
TRUST COSTITUITI A BENEFICIO DEL SOGGETTO RILEVANTE TUF O DI UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENCATE | |||
DENOMINAZIONE SOCIALE | SEDE LEGALE | CODICE FISCALE E P. XXX | PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE TUF |
Firma
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni (“GDPR”), Le rendiamo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle
autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L’elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre Lei e la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi al Soggetto Preposto ai sensi della Procedura, tramite email, all’indirizzo [].
Cordiali saluti,
Sababa Security S.p.A. Per presa visione
ALLEGATO F
Modulo di notifica alle Persone Strettamente Collegate
Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●], [indirizzo] [a mezzo [●]]
[●, [data]]
Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Collegate ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Sababa Security S.p.A.
Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●], Xxxx/a [●],
scrivo la presente ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di Sababa Security S.p.A. (la “Società”), allegata alla presente (la “Procedura”), per informarLa/Ti [ovvero in alternativa] per informare [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] di quanto segue.
In ragione dell’incarico da me ricoperto quale [●] della Società [ovvero in quanto soggetto che detiene azioni pari al 10% del capitale sociale della Società / che controlla la Società], trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di Internal Dealing oltre che la Procedura adottata al riguardo dalla Società.
In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante MAR o il Soggetto Rilevante TUF alla Persona Strettamente Collegata], Lei/Tu [ovvero in alternativa] [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] sei/è qualificabile come [Persona a me Strettamente Collegata] ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.
In ragione di ciò, ho provveduto a indicare alla Società il Suo/Tuo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] e i relativi dati identificativi affinché la Società potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero in alternativa] a iscrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa], quale Persona a me Strettamente Collegata, nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing che la medesima Società è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.
In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] a:
- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.
Si ricorda inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di Internal Dealing è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente.
* * * * *
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni (“GDPR”), si rende noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nell’elenco dei Soggetti Internal Dealing e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di Titolari o Responsabili, in quest'ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all'estero, a Paesi non appartenenti all'Unione Europea adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L’elenco dei soggetti a cui quali i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società il conferimento dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.
Sarà possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, se del caso la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali, reperibile presso la sede della Società. Infine, qualora si ritenga che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, è previsto il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La/Ti prego di rivolgersi/Ti, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto individuato dalla Società ai sensi della Procedura, tramite email, all’indirizzo [].
Cordiali saluti,
Sababa Security S.p.A.
_ Per presa visione