VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 28 aprile 2022, in videoconferenza
tra
- Assicurazioni Generali S.p.A., rappresentata dal dr. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, dal dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, dal dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, dall’avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
- Generali Italia S.p.A., rappresentata dal dr. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, dal dr. Xxxxxx Xxxxxxxx e
dall’avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
- Generali Business Solutions S.c.p.A., rappresentata dal dr. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, dal dr.
Xxxxxx Xxxxxxxx e dall’avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
- Generali Operations Service Platform S.r.l., rappresentata dal dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, dal dr.
Xxxxxx Xxxxxxxx e dall’avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
- Alleanza Assicurazioni S.p.A., rappresentata dalla dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dal dr. Xxxxxx Xxxxxxxx e dall’avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
- Genertel S.p.A. e GenertelLife S.p.A., rappresentate dal dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, dal dr. Xxxxxx
Xxxxxxxx e dall’avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
- Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., Bcc Assicurazioni S.p.A., Bcc Vita S.p.A., Cattolica Immobiliare S.p.A., Cattolica Services S.C.p.A., Tua Assicurazioni S.p.A., Vera Assicurazioni S.p.A., Xxxx Xxxxxxxxxx S.p.A., Xxxx Xxxx S.p.A. – di seguito unitariamente “Cattolica” – rappresentate dal dr. Xxxxx Xxxxxxx e dal dr. Xxxxx Xxxxxxx
e
- i Coordinamenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali del Gruppo Generali e di Cattolica di FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA e SNFIA
premesso che
- con Verbale di Accordo del 10.07.2020, sottoscritto nel Gruppo Generali, era stato definito il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di solidarietà ANIA/AISA per un totale di 450 risorse nel perimetro definito, con impegno, al raggiungimento delle prime 100 uscite, a nuove assunzioni nella misura di 1/3 delle uscite verificatesi;
- lo svolgimento del processo è stato oggetto di incontri tra il Gruppo e le XX.XX. volti a monitorarne l’applicazione;
- nella vigenza dell’Accordo hanno risolto il rapporto di lavoro 339 risorse, con 232 nuove assunzioni, con pieno rispetto degli impegni da parte aziendale;
- nel Gruppo Generali, come in generale nel settore, si è verificata negli ultimi anni una forte accelerazione della digitalizzazione, unita a rilevanti riorganizzazioni per alcuni settori (fra i quali, Claims e canale diretto); a ciò si stanno sommando e si sommeranno gli effetti derivanti dall’integrazione del Gruppo Cattolica, che potrà generare sovrapposizioni di ruoli e funzioni; a fronte di tale quadro, il Gruppo ha proposto
– in linea con il vigente accordo in tema di tutele occupazionali – la stipulazione di un nuovo accordo per le società in perimetro;
tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza ANIA/AISA (di seguito il “Fondo”) avverrà - per i dipendenti amministrativi e (ove operante) per il personale addetto al Contact Center delle Società interessate dagli obiettivi di cui in premessa ovvero Assicurazioni Generali, Generali Italia, Generali Business Solutions, Generali Operations Service Platform, Genertel, GenertelLife, Cattolica, nonchè per il personale amministrativo direzionale di Alleanza Assicurazioni, in possesso deinecessari requisiti - con adesione volontaria del personale interessato, con le modalità e nei termini previsti dall’Allegato n. 10 del richiamato CCNL, dall’Accordo Sindacale Nazionale del 20.5.2013 e dall’art. 9, comma 1 del Decreto Ministeriale del 17.1.2014 n. 78459, nonché nei termini ed alle condizioni di seguito indicati;
3. fermo quanto sopra richiamato, la richiesta di adesione al Fondo sarà possibile unicamente per coloro che matureranno i requisiti con decorrenza prevista del trattamento pensionistico a carico dell’AGO entro il 01.07.2029 (anticipato, comprensivo della relativa finestra trimestrale, o di vecchiaia) ,e che aderiranno - tempestivamente, nonché in esatto adempimento dei termini e delle condizioni di cui al presente accordo - all’apposito bando che sarà emesso con riferimento alle Società di cui al punto 2. entro il 30.06.2022 e che avrà inderogabile e tassativa scadenza il 31.12.2023. In particolare, la richiesta di adesione dovrà essere manifestata compilando l’apposito modulo pubblicato e messo a disposizione dalle sopra menzionate Società, per il tramite di struttura aziendale che verrà indicata nel bando, da far pervenire alla suddetta struttura entro il termine essenziale del 31.12.2023, corredato obbligatoriamente dalla documentazione dell’estratto conto contributivo certificativo richiesto a INPS, c.d. ECOCERT, aggiornato al 30.06.2022;
4. la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti aderenti al Fondo dovrà avere effetto entro il 30.06.2024, con il conseguente accesso al Fondo, nel caso in cui sussistano i requisiti necessari, a far data dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione. Le Parti convengono che il numero massimo totale dei dipendenti che - ricorrendo tutti i presupposti e condizioni di cui al presente accordo - potranno in virtù dell’accordo stesso avere accesso al Fondo è pari a 660, restando altresì convenuto che la priorità di accesso al Fondo sarà attribuita secondo l’ordine cronologico (data e ora) di recapito, presso struttura aziendale che verrà indicata nel bando, delle richieste di adesione;
5. a favore di coloro che abbiano validamente formulato la richiesta di adesione al Fondo ai sensi del punto 3. e che accederanno alle prestazioni straordinarie in questione saranno previsti - oltre a quanto stabilito dall’Accordo Nazionale Fondo 20.5.2013 - i trattamenti indicati alle successive lettere a), b), c), d), e) e f) del presente punto 5, allorché sussistano, cumulativamente, le seguenti tassative condizioni:
- preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente aderente con la Società di appartenenza, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché una transazione generale e novativa ex artt. 1975 e 1976 del c.c. di 500 euro lordi – con rinuncia da parte del singolo dipendente ad ogni diritto, pretesa o azione derivante e/o comunque connessa all’esecuzione del rapporto di lavoro e alla sua cessazione, nonché con reciproca rinuncia del dipendente e dell’Azienda al
periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e all’indennità sostitutiva del preavviso stesso - da formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
- esito positivo delle procedure amministrative valutative ed autorizzative da parte degli enti pubblici interessati, previste per legge e/o per contratto.
La risoluzione del rapporto di lavoro rimane ferma anche in presenza di malattia o altro evento sospensivo del rapporto di lavoro (ad es. aspettativa), senza necessità di ulteriore definizione tra il dipendente e la Società di appartenenza.
I trattamenti di cui al primo comma del presente punto 5. sono i seguenti:
a) assistenza sanitaria: per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo le prestazioni della garanzia sanitaria saranno quelle previste dal Contratto Integrativo Aziendale di Gruppo nonché dal CCA Cattolica (applicabile al personale dipendente non dirigente delle Società di cui al punto 2.) tempo per tempo vigente, inclusa la possibilità di aderire alle garanzie sanitarie ad adesione volontaria, ove previste.
Al raggiungimento dei requisiti pensionistici, per il suddetto personale, saranno applicate le condizioni di ultrattività in essere relative all’assistenza sanitaria stabilita dal CIA Assicurazioni Generali e dal CCA Cattolica tempo per tempo vigente oltre a quanto previsto dal CCNL per i funzionari;
b) previdenza integrativa: versamento a carico Azienda del contributo a Fondo Pensione a cui il dipendente aderisce, calcolato sulla base dell’ultima retribuzione, nella misura vigente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà - che l’Azienda avrebbe versato nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito. Il versamento proseguirà quindi, nella misura sopra indicata, per il numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo (con il limite di quota 100 per coloro a cui si applica l’Accordo del 29 ottobre 1999 – Fondo Interno 18,50, coerentemente a quanto previsto dall’allegato 1 del CCA Cattolica 2020-2021), salvo richiesta da parte del dipendente di riscatto totale anticipato; in tale ipotesi il contributo complessivo (sempre calcolato come sopra) verrà versato a Fondo Pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre sarà ammessa anche la contribuzione a carico Lavoratore, nelle misure e modalità previste per il personale in servizio (CIA art. 7 punto 1.b come modificato dal Protocollo di Rinnovo CIA 8.7.2021, CCA Cattolica art. 13.3), con facoltà di rinuncia in qualsiasi momento, con decorrenza dal mese successivo la richiesta;
c) sconti sulle polizze - convenzioni bancarie - copertura vita caso morte e garanzia infortuni: per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo ed ove previste dal Contratto Integrativo applicato:
• mantenimento, delle medesime agevolazioni disciplinate dall’art. 8 del citato CIA tempo per tempo vigente (in tema di Prodotti Vita - Polizze RC Auto/Auto Rischi Diversi - Polizze Xxxx Xxxxx), esclusa la possibilità di pagamenti rateali;
• diritto alle medesime convenzioni bancarie garantite per il personale in servizio;
• mantenimento della Garanzia Vita prevista all’Xxxxxxxx 0, xxxxx X) xxx xxxxxx XXX;
• mantenimento del diritto alle coperture Infortuni, come previste all’Allegato 3 del citato CIA;
• mantenimento della polizza RCT famiglia ex CIA 21.12.2001;
• mantenimento delle previsioni dell’art. 39 CCA Cattolica in materia di assistenza sociale; per il periodo di permanenza nel fondo, inoltre, diversamente da quanto disciplinato dall’art. 39 lett. A), punto 3) del CCA, la copertura assicurativa ivi prevista non potrà essere condivisa con coniuge convivente, convivente more uxorio o civilmente unito; in ogni caso, il trattamento applicato agli aderenti, ex art. 39 lett. C), punto 7), sarà quello previsto per il personale con mansioni interne.
• mantenimento degli sconti riservati ai dipendenti di Cattolica sulle polizze individuali contratte ad uso personale
Al raggiungimento dei requisiti pensionistici, per il suddetto personale saranno applicate le condizioni previste per il personale in quiescenza. Relativamente a mutui e prestiti in corso alla data di cessazione, resteranno ferme le rateazioni in atto; per i prestiti concessi ai dipendenti Cattolica, la gestione prevede la regolazione con chiusura del prestito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
d) incentivo (c.d. “premio di tempestività”): per coloro che aderiranno al Fondo entro i termini di cui alla allegata tabella 1, verrà riconosciuto un ulteriore importo lordo, determinato in base alle mensilità indicate nella medesima tabella 1, (mensilità = 1/12 della Retribuzione Annua Lorda del dipendente, determinata al mese di cessazione del rapporto di lavoro), che verrà corrisposto a titolo di incentivazione all’esodo, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Detto importo verrà ridotto in relazione alla data di adesione al Fondo e alla data di cessazione del rapporto di lavoro, secondo le misure di cui alla tabella 1.
L’incentivo, nella misura fissa di 5 mensilità, sarà corrisposto anche ai dipendenti (che non entreranno nel Fondo) qualora abbiano già maturato i requisiti pensionistici (quota 100/102, anticipato o di vecchiaia) al 30.09.2022 e che cessino entro tale data. Detto incentivo spetterà anche a coloro che matureranno i requisiti entro il 31.12.2022 e che concordino, entro il 30.09.2022, la loro uscita alla data di maturazione;
e) incentivo all'esodo: da erogarsi alla risoluzione del rapporto di lavoro, di importo lordo pari
- per ogni mese di permanenza al Fondo di Solidarietà - all'1,3% della Retribuzione Annua Lorda riferita al mese di cessazione del rapporto di lavoro.
Si precisa che l'importo complessivo dell'incentivo all'esodo - determinato dalla sommatoria fra premio di tempestività di cui al punto d), incentivo di cui al punto e) - non potrà essere inferiore a 9 mensilità;
f) Condizioni particolari
1. per coloro che, completato il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, matureranno la pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di contributi, agli importi dei punti d) e e) si aggiunge un importo omnicomprensivo lordo per l’intero periodo, da erogarsi in unica soluzione sempre a titolo di trattamento aggiuntivo-integrazione TFR pari al 5% della Retribuzione Annua Lorda, riferita al mese di cessazione del rapporto di lavoro, per ogni anno e/o frazione proporzionale di anno mancante al raggiungimento della soglia dei 35 anni di contribuzione e comunque non superiore alla anzianità maturabile al raggiungimento della età massima per la pensione di vecchiaia.
2. per coloro che matureranno la pensione di vecchiaia o anticipata con il regime misto, agli importi dei punti d) ed e) si aggiunge una somma omnicomprensiva lorda, per l’intero periodo, da erogarsi in unica soluzione, sempre a titolo di ulteriore incentivazione all’esodo, pari alla differenza tra l’importo mensile dell’assegno straordinario (A) che scaturirebbe dall’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla maturazione della pensione di vecchiaia o anticipata e l’importo mensile dell’assegno straordinario determinato dall’INPS (B) con il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e moltiplicando tale differenza (maggiorata del rateo di 13° mensilità) per il numero di mesi di percezione, qualora l’INPS continui a determinare l’Assegno secondo il criterio (B).
Inoltre, qualora l’assegno determinato secondo (A) sia inferiore al 70% della Retribuzione Annua Lorda riferita al mese di cessazione del rapporto di lavoro, l’incentivo di cui al punto 5. e) spetterà e sarà ricalcolato nella misura dell’1,6% e, se inferiore al 65%, nella misura dell’1,8%, se inferiore al 60%, nella misura del 2%.
L’erogazione di tali integrazioni avverrà entro tre mesi dall’effettivo calcolo e riconoscimento dell’assegno straordinario da parte dell’INPS.
3. per il personale diversamente abile che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000 (casi di invalidità per i quali è riconosciuto per ogni anno di servizio, il beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione) in considerazione del fatto che tale anzianità figurativa non è valida ai fini della determinazione dell’importo dell’assegno pensionistico- verrà riconosciuto a titolo di incentivo, in aggiunta al TFR, un importo omnicomprensivo nella misura del 2% della Retribuzione Annua Lorda del dipendente, riferita al mese di cessazione del rapporto di lavoro, per ogni mese di anzianità contributiva in meno rispetto a 40 anni, determinata al momento di spettanza del trattamento pensionistico.
Inoltre, l’incentivo di cui al punto 5. e) spetterà nella misura dell’1,7%.
Si conferma quanto previsto dall’art. 6, comma 2 dell’Accordo Nazionale ANIA/AISA sopra citato.
I trattamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del presente punto 5. sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda o azione, somma o credito dovuti – in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva – per la cessazione del rapporto di lavoro, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati, ma non goduti.
Nota a verbale: in conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati potranno optare per l’erogazione in soluzione unica di cui all’art. 6, comma 3 del sopra citato Accordo Nazionale;
6. nel darsi atto della necessità di raccolta della documentazione previdenziale, viene stabilito quanto segue:
tutti i dipendenti delle Aziende cui si applica il presente Accordo nati fino al 31.12.1967
- allo scopo di favorire l’individuazione del bacino degli aventi i requisiti per il possibile accesso al Fondo - dovranno, fatta esclusione per coloro che abbiano già provveduto in tal senso, fornire entro e non oltre il 31.12.2022– o, se precedente, entro la data di firma dell’accordo di uscita - la propria posizione previdenziale documentata mediante la produzione del proprio Estratto conto contributivo certificativo, c.d. “ECOCERT”.
In caso di impossibilità di ottenere l’ECOCERT i dipendenti devono inviare l’estratto conto “ordinario”, fatto salvo l’impegno ad inviare l’ECOCERT appena disponibile, completate le necessarie procedure INPS, comunque entro la data di cessazione.
I dipendenti che abbiano già inviato (o che invieranno) il modello ECOCERT, ma che successivamente abbiano richiesto ed ottenuto modifiche e/o integrazioni alla propria posizione (riscatto di laurea, accrediti figurativi etc), devono fornire tempestivamente un modello aggiornato.
Le modalità di richiesta alI’INPS e i termini di invio dell’ECOCERT saranno oggetto di specifica informazione da parte di HR Operations e Administration.
Si conferma che, in linea con quanto effettuato per il precedente Accordo, ciascun dipendente riceverà tempestivamente ogni informazione utile per una conoscenza di dettaglio del quadro normativo/regolamentare e degli adempimenti connessi all’attuazione dell’Accordo Fondo, nonché una simulazione, provvisoria ed a titolo indicativo, degli importi erogabili a titolo di incentivo;
7. ciascuna Azienda interessata, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, in conformità delle normative vigenti, provvederà, quando richiesto dal dipendente interessato, a inserire nel modulo di richiesta di adesione al Fondo di cui al punto e nel
testo relativo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui al precedente punto 5., l’apposita clausola che garantisca il diritto a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza;
8. le Parti concordano che – una volta raggiunto l’obiettivo di 150 uscite per effetto dell’applicazione dell’Accordo Fondo – verranno effettuate assunzioni, nella misura di almeno 1/3 rispetto al numero di uscite totali realizzate; a fronte del nuovo contesto organizzativo derivante dal Next normal, il Gruppo sottolinea come elemento fondamentale l’acquisizione delle competenze necessarie per il massimo sviluppo futuro, si impegna a ricercare un’equa distribuzione tale da valorizzare i cd. Poli del territorio italiano, includendo da subito anche il polo di Verona, nel rispetto di una corretta distribuzione di genere.
9. le Parti si impegnano a monitorare in continuità, ed in coerenza con lo stile di relazioni sindacali in atto, l’andamento complessivo dell’accordo con cadenza quadrimestrale; in ogni caso si incontreranno entro il mese di ottobre per una verifica complessiva in ordine all’attuazione del presente accordo – con particolare riferimento all’andamento delle assunzioni con informativa su inquadramenti e collocazione geografica dei neo-assunti– nonché a quanto previsto dalla normativa vigente;
10. l’Azienda, nel confermare l’approccio tenuto nel tempo in occasione di riorganizzazioni societarie, ed in particolare con riferimento ai casi di esternalizzazioni di attività in atto, si impegna a ricercare ulteriori soluzioni che valorizzino le risorse e le competenze presenti all’interno del Gruppo e supportino le persone nei processi di cambiamento e innovazione.
11. le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo si danno reciprocamente atto di avere adempiuto alle procedure contrattuali di confronto sindacale stabilite dalle vigenti normative per l’accesso al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA/AISA.
12. Le Parti si incontreranno per valutare gli effetti e l’applicabilità in caso di sopravvenute modifiche sulla disciplina del Fondo di Solidarietà di settore.
requisiti e condizioni | ammontare del premio: | ||||
data di maturazione dei requisiti per la pensione entro il | firma/adesione entro il | cessazione entro il | mensilità | mensilità per ogni mese o frazione per ritardo della firma | mensilità per ogni mese o frazione per ritardo della cessazione |
30.06.2026 | 30.09.2022 | 31.10.2022 | 5 | ‐2 | ‐2 |
31.12.2026 | 31.10.2022 | 30.11.2022 | 5 | ‐1 | ‐1 |
30.06.2027 | 30.11.2022 | 30.12.2022 | 5 | ‐1 | ‐1 |
31.12.2027 | 31.01.2023 | 30.04.2023 | 5 | ‐1 | ‐1 |
30.06.2028 | 30.04.2023 | 31.07.2023 | 5 | ‐1 | ‐1 |
31.12.2028 | 30.09.2023 | 31.12.2023 | 5 | ‐1 | ‐1 |
30.06.2029 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 5 | ‐1 | non ammesso |
il Gruppo Generali
Cattolica
I Coordinamenti della RSA FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, FNA e SNFIA del Gruppo Generali e Cattolica