a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
a cura dell’Xxxxxxx Xxxxxx e Relazioni Sindacali
Udine, 31 luglio 2017
Il nuovo contratto di prestazione occasionale e il Libretto Famiglia
L’art. 54 bis introduce la nuova disciplina delle prestazioni occasionali per le piccole imprese o attività professionali, regolamentando il “contratto di prestazione occasionale” e quelle utilizzate da persone fisiche regolamentando il “Libretto Famiglia”, con differenze in merito ai limiti di ammissibilità al loro ricorso, ai compensi, alla contribuzione previdenziale, volta a colmare il vuoto normativo determinatosi in seguito all’abrogazione del lavoro accessorio con i cosiddetti voucher.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge, avvenuta il 24 giugno 2017, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti e le istruzioni operative per l’utilizzo della piattaforma telematica per la gestione dei nuovi rapporti di lavoro.
Si riporta di seguito quanto previsto dalla norma, integrato dai chiarimenti forniti dall’Inps.
(Fonti: art. 54 bis Legge di Conversione n. 96/2017, Risoluzione Agenzia delle Entrate n.81/E del 03.07.2017, circolare Inps n.107 del 05.07.2017, messaggio INPS n.2887 del 12.07.2017 –messaggio Inps n.3177 del 31.07.2017)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
art. 54 bis DL 50/17, convertito in Legge 96/17
Il “contratto di prestazione occasionale” è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificata, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge ed entro specifici limiti di importo.
Gli utilizzatori della prestazione possono essere le aziende, i professionisti, nonché la pubblica amministrazione, mentre non sono previste particolari condizioni per i prestatori.
Condizioni ante rapporto di lavoro
E’ possibile attivare prestazioni occasioni purché tra utilizzatore (impresa) e prestatore:
- non ci sia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
- sia cessato da almeno 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Compenso minimo
La misura minima del compenso orario è fissata dalle parti, purché non inferiore all’importo minimo stabilito dalla legge pari a 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa.
La norma prevede inoltre un compenso minimo giornaliero per prestazioni di durata di almeno quattro ore continuative; a tal riguardo l’Inps chiarisce che l’importo minimo del compenso giornaliera non può essere inferiore a € 36,00 anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria stabilita dalla legge in € 9,00.
Sono interamente a carico dell’utilizzatore:
la contribuzione alla Gestione separata INPS, pari al 33% del compenso (2,97 euro);
il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari al 3,5% del compenso (0,32 euro).
L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Il valore lordo del compenso minimo è pari a 12,41 euro.
I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Limiti economici e temporali
Rientrano in tale tipologia contrattuale le attività lavorative che danno luogo, nell’anno civile
01.01 - 31.12, a compensi di importo complessivamente non superiore a:
5.000 € per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori (con i voucher il limite era di 7.000€)
5.000 € per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori
2.500 € per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
E’ inoltre previsto un limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
giovani con meno di 25 anni di età (purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario)
persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015)
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (cosiddetti REI o SIA) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Divieto di utilizzo
Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (*)
per le imprese dell’edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01,
4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx)
nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi
per le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da determinate categorie di soggetti.
(*) il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. L’Inps, con messaggio del 12 luglio u.s., fornisce ulteriori precisazioni in merito ai criteri computo dei lavoratori occupati ai fini del calcolo della forza aziendale non superiore a cinque lavoratori a tempo indeterminato.
Allo scopo di favorire l’omogenea applicazione della disciplina, l’Inps chiarisce che:
a) i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato
b) ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
c) ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circolare Inps n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1 il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
Ad esempio: se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
- a fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento nella dichiarazione contributiva UniEmens
- nei contratti a tempi indeterminato rientrano anche gli apprendisti
- sono ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.)
- i lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del d.lgs n. 81/2015
- i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.
L’Inps, con messaggio del 12 luglio u.s., fornisce ulteriori precisazioni in merito ai criteri computo dei lavoratori occupati ai fini del calcolo della forza aziendale non superiore a cinque lavoratori a tempo indeterminato.
Allo scopo di favorire l’omogenea applicazione della disciplina, l’Inps chiarisce che:
a) i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato
b) ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
c) ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circolare Inps n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1 il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
Attivazione del contratto
Per l’attivazione del contratto, ciascun utilizzatore e prestatore:
deve essere in possesso delle proprie credenziali personali PIN INPS, credenziali SPID sistema Pubblico di identità Digitale, CNS Carta Nazionale dei Servizi
registrarsi e svolgere i relativi adempimenti:
o attraverso l’accesso alla piattaforma informatica INPS (xxx.xxxx.xx servizio “Prestazioni Occasionali”)
o tramite il servizio di Contact center INPS (componendo il numero 803164, gratuito da telefono fisso o il numero 06/164164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte dagli intermediari (servizio a disposizione entro il mese di luglio).
Obbligo di comunicazione preventiva
Attraverso la piattaforma informatica INPS (o tramite il contact center) l’utilizzatore deve trasmettere una dichiarazione almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, contenente le seguenti informazioni:
i dati anagrafici e identificativi del prestatore
il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata
il luogo di svolgimento della prestazione
la data della prestazione
l’ora di inizio e di termine della prestazione (ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni)
l’oggetto della prestazione/il settore di impiego
indicazione che il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientra in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente con meno di venticinque anni di età, disoccupato, percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione)
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Il prestatore riceverà contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o posta elettronica.
Pagamenti da parte dell’impresa
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’azienda abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento dei compensi e i relativi oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
L’Inps con la propria circolare comunica che le somme possono essere versate:
1) a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE)
2) con strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN INPS, Carta nazionale dei servizi o dello SPID - Sistema pubblico di identità digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà previsto entro il mese di luglio 2017.
Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell'utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.
Compilazione modello F24: l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le causali contributo istituite per il versamento delle somme dovute per le prestazioni occasionali con modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE):
“LIFA”, denominata “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale - art. 54-bis D.L. n. 50/2017”
“CLOC”, denominata “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale - art. 54-bis D.L. n. 50/2017”.
Nel dettaglio, in sede di compilazione del modello devono essere indicati:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “Tipo”, la lettera “I” (INPS);
- nel campo “Elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “Codice”, la causale contributo LIFA o CLOC;
- nel campo “Anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”
(è esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Pagamento compenso al prestatore
L’Inps provvede al pagamento del compenso al prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario fornito all’atto della registrazione del prestatore (IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito dotata di Iban, intestati al prestatore di lavoro)
In assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare.
Poste Italiane invia al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione (in fase di registrazione viene richiesta la residenza o il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato).
Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.
Revoca della comunicazione entro 3 giorni
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, per evenienza di carattere straordinario (per es. indisponibilità sopravvenuta del prestatore), l’utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, sempre avvalendosi della procedura informatica. L’Inps chiarisce che la comunicazione di revoca deve avvenire entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione lavorativa “giornaliera”.
Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS considera la prestazione eseguita, provvede a contabilizzare il pagamento e l’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Allo scopo di tutelare il lavoratore, la piattaforma telematica INPS:
a) invia al prestatore, con mail/SMS o MyINPS, comunicazione della dichiarazione trasmessa dall'impresa preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'indicazione dei termini generali della medesima
b) invia al prestatore, con mail/SMS o MyINPS l’eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'impresa in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l'avvenuto svolgimento
della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
c) permette di confermare sia da parte del prestatore che dell'utilizzatore l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione ed entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione. Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.
Si evidenzia che l'INPS potrà effettuare specifici controlli sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.
Disciplina del rapporto di lavoro
Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
Al contratto di prestazione occasionale, nei confronti del prestatore si applicano le disposizioni vigenti in materia di:
riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003)
sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 che dispone: “Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili” – Art. 21 “1.I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230- bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”).
Disciplina sanzionatoria
Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di:
violazione del limite di importo di 2.500 euro previsto per prestazioni rese tra il medesimo prestatore ed utilizzatore;
violazione del limite di durata di 280 ore/anno civile
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione (non diffidabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004) in caso di:
violazione degli obblighi di comunicazione
violazione dei divieti di utilizzo.
LIBRETTO FAMIGLIA
art. 54 bis DL 50/17, convertito in Legge 96/17
Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali tramite un “libretto nominativo prefinanziato” utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali .
Mediante il Libretto famiglia l'utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Condizioni ante rapporto di lavoro
E’ possibile attivare prestazioni occasioni purché tra utilizzatore (impresa) e prestatore non ci sia in xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx 0 mesi un rapporto di lavoro subordinato.
Compenso
Il Libretto famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00€ utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione I.v.s. alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.
I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Limiti economici e temporali
Rientrano in tale tipologia contrattuale le attività lavorative che danno luogo, nell’anno civile
01.01 - 31.12, a compensi di importo complessivamente non superiore a:
5.000 € per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori (con i voucher il limite era di 7.000€)
5.000 € per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori
2.500 € per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
E’ inoltre previsto un limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
giovani con meno di 25 anni di età (purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario)
persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015)
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (cosiddetti REI o SIA) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Attivazione del contratto
Per l’attivazione del contratto, ciascun utilizzatore e prestatore:
deve essere in possesso delle proprie credenziali personali PIN INPS, credenziali SPID sistema Pubblico di identità Digitale, CNS Carta Nazionale dei Servizi
registrarsi e svolgere i relativi adempimenti:
o attraverso l’accesso alla piattaforma informatica INPS (xxx.xxxx.xx servizio “Prestazioni Occasionali”)
o tramite il servizio di Contact center INPS (componendo il numero 803164, gratuito da telefono fisso o il numero 06/164164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Per i Libretti famiglia le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte dagli Entri di Patronato (servizio a disposizione entro il mese di luglio).
Obblighi di comunicazione
Attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite il contact center, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione l’utilizzatore (famiglia) tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center è tenuto a comunicare:
i dati identificativi del prestatore
il luogo di svolgimento della prestazione
il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione
la durata della prestazione
l'ambito di svolgimento della prestazione
indicazione che il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientra in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017 (titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente con meno di venticinque anni di età, disoccupato, percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione)
La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni (non è prevista la comunicazione di revoca).
Il prestatore riceverà contestuale notifica della dichiarazione attraverso posta elettronica/SMS o MyINPS.
Pagamenti da parte della famiglia
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che la famiglia abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento dei compensi e i relativi oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
L’Inps con la propria circolare comunica che le somme possono essere versate:
1) a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE)
2) con strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN INPS, Carta nazionale dei servizi o dello SPID - Sistema pubblico di identità digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà previsto entro il mese di luglio 2017.
Compilazione modello F24: l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le causali contributo istituite per il versamento delle somme dovute per le prestazioni occasionali con modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE):
“LIFA”, denominata “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale - art. 54-bis D.L. n. 50/2017”
“CLOC”, denominata “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale - art. 54-bis D.L. n. 50/2017”.
Nel dettaglio, in sede di compilazione del modello devono essere indicati:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “Tipo”, la lettera “I” (INPS);
- nel campo “Elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “Codice”, la causale contributo LIFA o CLOC;
- nel campo “Anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”
(è esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Per il Libretto famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all'utilizzo del Libretto famiglia.
Pagamento compenso al prestatore
L’Inps provvede al pagamento del compenso al prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario fornito all’atto della registrazione del prestatore (IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito dotata di Iban, intestati al prestatore di lavoro)
In assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall'INPS dall'importo del compenso da erogare.
Poste Italiane invia al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione (in fase di registrazione viene richiesta la residenza o il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato).
Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte.
Disciplina del rapporto di lavoro
Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.
Al contratto di prestazione occasionale, nei confronti del prestatore si applicano le disposizioni vigenti in materia di:
riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003)
sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 che dispone: “Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili” –Art. 21 “1.I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali” ).
Disciplina sanzionatoria
Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di:
violazione del limite di importo di 2.500 euro previsto per prestazioni rese tra il medesimo prestatore ed utilizzatore;
violazione del limite di durata di 280 ore/anno civile
Voucher baby-sitting
Il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’accesso alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (L. 92/2012ù9 viene ora erogato mediante il “Libretto Famiglia”.