Contract
1. Informazioni di carattere generale
Condizioni contrattuali generali di locazione
per macchine edili ed attrezzature per il lavoro aereo “Noleggio a Freddo”
1.1 Tutti i contratti di noleggio a freddo (per tale intendendosi la messa a disposizione del solo macchinario senza personale addetto all’uso e senza carburante) con Xxxxxxxxxxxx – Lavori e Xxxxxxx s.r.l. sono regolati dalle disposizioni che seguono che sostituiscono e abrogano ogni precedente
accordo.
2. Oggetto della locazione.
2.1 La società Michelangelo – Lavori e Noleggi s.r.l., (di seguito denominata anche “Locatore”) concede in locazione al Cliente (di seguito denominato anche “Locatario”) le attrezzature, i macchinari e/o i veicoli che saranno meglio specificati nella parte descrittiva dei singoli contratti.
2.2 Il bene oggetto della locazione, in ogni sua componente ed accessorio, è di proprietà esclusiva del Locatore, salvi eventuali contratti di leasing cui il Cliente resta comunque estraneo.
2.3 Devono in ogni caso essere osservate rigidamente le istruzioni fornite dal Locatore in ordine all’uso ed alla manutenzione de beni locati nonché le istruzioni relative al loro utilizzo appropriato ed al carico ammissibile.
2.4 Il Locatario non è autorizzato a concedere a terzi diritti sull’oggetto della locazione o a cedere a terzi diritti risultanti dal contratto di locazione; in particolare sono vietate la sublocazione e la cessione del contratto a qualsiasi titolo.
2.5 L’oggetto della locazione non può essere portato all’estero senza il consenso scritto del locatore. La violazione di questa disposizione comporta grave inadempimento, e l’addebito di una penale pari al costo giornaliero del noleggio per tutti i giorni, o le frazioni di giorno in cui il mezzo resterà fuori del territorio nazionale e salvo il danno ulteriore.
3. Perfezionamento del contratto.
3.1 Il presente contratto si intende perfezionato anche a distanza (tramite telefax od e-mail o PEC). Il ricevimento da parte del Cliente delle condizioni contrattuali generali di locazione in assenza di eccezioni e la sottoscrizione del contratto e/o del foglio d’ordine (denominato anche offerta di noleggio) determina la piena conoscenza e accettazione da parte del Cliente di tutte le clausole ivi contenute.
3.2 In caso di anticipata cessazione del noleggio per volontà del Cliente, non comunicata entro le ore 12 del giorno antecedente a quello della comunicazione di termine dei lavori, sarà comunque dovuto il costo del noleggio per l’intero giorno in questione e per quello successivo.
4. Esecuzione del contratto.
4.1 L’esecuzione del presente contratto ha inizio nel momento in cui il bene o i beni oggetto della locazione lasciano la sede del Locatore e termina nel momento in cui gli stessi ritornano nella disponibilità del Locatore presso la sua sede.
4.2 Il mancato o ritardato rilascio di autorizzazione amministrativa connessa all’esecuzione di un noleggio, a qualsiasi causa imputabile, in nessun caso potrà far sorgere un diritto risarcitorio nei confronti del Locatore.
4.3 In ogni caso in cui il Locatore, ai fini dell’esecuzione del noleggio, abbia richiesto all’Autorità Amministrativa i relativi permessi (es. nulla osta occupazione suolo pubblico, ordinanza per provvedimenti di traffico, etc.), il Locatario, anche qualora abbia disdetto tempestivamente il servizio ai sensi dell’art. 3 che precede, sarà comunque obbligato a rimborsare tutte le somme addebitate al Locatore per il servizio.
4.4 La mancata consegna di mezzi già confermati, dovuta a forza maggiore, guasto meccanico o per qualsiasi altra causa non imputabile al Locatore, non potrà comportare alcun diritto di risarcimento in favore del Locatario, salvo il caso di dolo del Locatore. Anche in caso responsabilità del Locatore, accertata giudizialmente, il risarcimento o l’indennizzo addebitatogli non potrà mai superare i limiti del prezzo del noleggio, e la responsabilità di questi dovrà essere accertata in base a sentenza non impugnabile. Si esclude qualsivoglia responsabilità ogni qualvolta il Locatore, una volta venuto a conoscenza dell’impossibilità di adempiere, abbia avvertito il Cliente entro un termine ragionevole, con qualsiasi mezzo a sua disposizione.
4.5 In caso di guasto meccanico successivo alla consegna del bene, il Locatore si impegna a sostituire il mezzo nei limiti della propria disponibilità. Nessuna ulteriore richiesta o pretesa, ivi incluse quelle di natura risarcitoria, potrà essere avanzata in tal caso dal Locatario, che espressamente vi rinuncia.
5. Canone di locazione.
5.1 Il canone di locazione è determinato dal Locatore in relazione al tipo di macchinario oggetto di noleggio ed alla tipologia del servizio richiesto dal Cliente.
5.2 Nel caso di mancata riconsegna entro il termine stabilito contrattualmente, oltre al prezzo giornaliero del noleggio per ogni giorno o frazione di giorno ulteriore a quelli prenotati sarà applicata una penale pari ad €.250,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno.
6. Obblighi del Locatore
6.1 L’attrezzatura e/o il veicolo oggetto della locazione è consegnato al Cliente (o persona espressamente incaricata) dal Locatore in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, munito dei documenti obbligatori per la circolazione stradale e l’impiego e rispondente ai requisiti di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
6.1.2 Il Locatore si obbliga a garantire il pacifico godimento della cosa locata, eseguendo durante la locazione tutte le riparazioni necessarie per mantenere il mezzo locato in buono stato, tranne le riparazioni di piccola manutenzione che sono a cura e carico del Cliente.
6.1.3 Il Locatore non è responsabile per i vizi occulti della cosa locata e/o dei relativi accessori.
6.1.4. Il Locatore non è responsabile dei danni dipendenti dall’inidoneità della cosa locata qualora questa sia dipendente da omesse e/o inesatte informazioni date dal Cliente circa, esemplificativamente: tipo di impiego, dimensione degli accessi, carichi da movimentare, spazi di manovra e luoghi di impiego delle attrezzature e/o dei veicoli.
6.1.5 Il Locatore non risponde dei danni derivanti dall’inosservanza da parte del Cliente e/o dei propri dipendenti e/o preposti delle norme sulla pubblica incolumità, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla circolazione stradale o di regolamentazione comunale, oltre che per i divieti e limitazioni alla circolazione sulle pubbliche strade di macchinari semoventi o altri (es. c.d. “ragni”). In particolare, si precisa che tutti i macchinari definiti come “semoventi” (ed i c.d. “ragni”) non sono abilitati a circolare o sostare sulle strade pubbliche, salvo se e per la parte in cui qualificate ai termini di legge come “cantiere”. Il Cliente manleva integralmente il Locatore da qualsiasi danno e pregiudizio questi possa subire dalla violazione anche incolpevole delle previsioni della presente clausola.
6.1.6 Il Cliente solleva inoltre il Locatore da ogni responsabilità derivante da perdite o danni alle cose che egli stesso o altri avessero abbandonato nella cosa locata, sia durante la locazione, che dopo la restituzione della cosa al Locatore.
6.2 Il Locatore risponde esclusivamente dei danni derivanti dalla responsabilità propria e/o dei propri addetti nell’utilizzo del bene locato. Qualora il Locatore dovesse essere chiamato da terzi a rispondere della garanzia prestata per un sinistro e vi sia responsabilità solidale nei confronti dei terzi di Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx, il primo può agire anche preventivamente in regresso nei confronti del Cliente per l’intero importo quando il sinistro sia stato causato da opera e colpa di questi.
7. Obblighi del Cliente.
Il Cliente è tenuto a controllare preventivamente l’oggetto della locazione all’atto della presa in consegna segnalando immediatamente al Locatore per iscritto gli eventuali vizi e/o difetti constatati. Eventuali lamentele che siano avanzate in un momento successivo saranno validamente opposte unicamente se i difetti non erano riconoscibili al momento della consegna del bene nonostante un esame accurato ed a condizione che il Cliente denunci il vizio per iscritto con mezzo che garantisca la data certa di ricezione entro 3 (tre) giorni dalla scoperta.
7.1.2 I vizi non occulti non segnalati al momento della presa in consegna, ma constatati alla restituzione saranno considerati a tutti gli effetti imputabili al Cliente e questi sarà tenuto a risarcire conseguentemente il Locatore.
7.1.3 Eventuali contestazioni relative all’oggetto della locazione non aventi per conseguenza necessaria l’interruzione dell’utilizzo della cosa locata non esonerano il Cliente dall’obbligo del pagamento del canone di locazione, né di ogni altra somma dovuta, entro le scadenze prestabilite.
7.2 Sicurezza di funzionamento dell’oggetto della locazione. Con la presa in consegna del bene il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo della cosa locata e si impegna a rispettare ed a far rispettare accuratamente da parte dei suoi dipendenti, subordinati e/o preposti le norme a tutela della sicurezza sul lavoro; pertanto, il Cliente è direttamente responsabile nei confronti dei suoi dipendenti delle condizioni di sicurezza di funzionamento dell’oggetto della locazione.
7. 3 Il Cliente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle modalità di utilizzo della cosa locata e di essere in grado di manovrarla, esonerando espressamente il Locatore di ogni onere o responsabilità al riguardo. In particolare il Cliente è consapevole che i veicoli, oggetto della locazione non possono essere condotti da: persona in stato di ubriachezza e/o di incoscienza dovuta ad abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, o da ogni altra varia causa; da qualsiasi persona che non possa condurre il veicolo perché ciò è escluso da una prescrizione di legge. Il Cliente è, altresì, tenuto a trattare ed utilizzare l’oggetto della locazione in modo accurato ed a curarne la manutenzione in osservanza alle prescrizioni d’impiego ed alle istruzioni rilasciate dal Locatore, istruendo opportunamente l’operatore dell’apparecchiatura e rimanendo responsabile anche sotto questo profilo. utilizzare l’oggetto della locazione in modo accurato ed a curarne la manutenzione in osservanza alle prescrizioni d’impiego ed alle istruzioni rilasciate dal Locatore, istruendo opportunamente l’operatore dell’apparecchiatura e rimanendo responsabile anche sotto questo profilo.
7.3.1. L’oggetto della locazione deve essere restituito dal Cliente al Locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento e/o il consumo risultante dall’uso della cosa locata in conformità alle previsioni contrattuali.
7.4 Controllo dell’oggetto della locazione. Il Locatore è autorizzato a controllare o a far controllare in qualsiasi momento lo stato dell’oggetto della locazione, previo avviso al Cliente che non può negare il proprio consenso, salvo per comprovate ragioni.
7.5 Le istruzioni del Locatore o dei suoi addetti sull’uso, la sorveglianza e la manutenzione dell’oggetto della locazione devono essere osservate scrupolosamente da parte del Cliente, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento ed il risarcimento del danno.
7.6 Riparazioni. Le riparazioni che si rendessero necessarie per tutta la durata della locazione (esclusa la piccola manutenzione) devono essere eseguite dal Locatore a cui il Cliente dovrà segnalare immediatamente la necessità d’intervento. Solo con autorizzazione scritta del Locatore il Cliente potrà effettuare di persona le relative riparazioni o farle eseguire da un terzo, restando in caso contrario a suo carico sia le spese che la relativa responsabilità per eventuali danni che ne derivassero al bene oggetto di noleggio. Il Cliente risponde, inoltre, di tutti i danni diretti e indiretti derivanti da lavori di riparazione non eseguiti in modo appropriato.
7.7 Spese. I materiali di consumo, in caso di noleggio a lungo termine, sono a carico del Locatario.
7.8 Pagamenti e risarcimenti. Il Cliente si obbliga a provvedere ai seguenti pagamenti e/o risarcimenti:
- corrispettivo della locazione così come determinato al punto 5);
- spese variabili per carburante, lubrificanti, pedaggi autostradali, sanzioni amministrative per infrazioni commesse dal Cliente al Codice della Strada e/o ai Regolamenti Comunali, Provinciali e Regionali;
- quando richiesta, una somma a titolo di cauzione avente valore proporzionale alla cosa locata ed alla durata della locazione, determinata unilateralmente dal Locatore, che verrà restituita al termine della locazione in caso di regolare consegna della cosa locata e non potrà mai essere imputata in conto corrispettivo di noleggio. Il deposito cauzionale deve essere ricostituito entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni in caso di suo utilizzo a copertura di qualsiasi evento. Il Locatore concede al Cliente la facoltà di provvedere alla garanzia cauzionale mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, a prima richiesta, di primario istituto, il cui testo dovrà essere concordato, in alternativa al deposito della relativa somma;
- ogni spesa che il Locatore dovesse sostenere per il recupero delle somme a lui dovute dal Cliente, incluse le spese legali anche della fase stragiudiziale e gli interessi moratori nella misura di cui all’art. 5, D. Lgs. 231/2002;
- il risarcimento dei danni tutti subiti dal Locatore in seguito a furto, incendio o comunque perimento o danneggiamento della cosa locata qualora il fatto sia addebitabile al Cliente a titolo di dolo o colpa, anche lieve;
- il rimborso dell’eventuale franchigia dovuta alla compagnia assicurativa in caso di eventuale sinistro per il quale sia attiva copertura assicurativa che imponga, però, un costo forfetario in tal senso a carico del Locatore;
- la somma giornaliera pari al costo quotidiano del noleggio qualora la cosa locata sia posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria per qualsiasi motivo o ragione;
7.9 Impedimenti temporanei. Qualora si verifichino impedimenti temporanei all’utilizzo della cosa locata ed essi dipendano da causa non imputabile al Locatore, il Cliente è comunque tenuto alla corresponsione del prezzo del noleggio pattuito, salvo diverso patto scritto. Se l’impedimento temporaneo è dovuto a fatto del Locatore, dei suoi dipendenti o preposti, il Cliente non è tenuto a corrispondere il canone di locazione per tutta la durata dell’impedimento, ma il Locatore non risponde di eventuali danni di qualsiasi natura (a mero titolo esemplificativo danni per fermo cantiere, mancata produzione o simili).
8. Assicurazione.
8.1 La cosa locata è coperta dalle seguenti polizze assicurative, stipulate dal Locatore e che il Cliente dichiara espressamente di accettare completamente:
- R.C. Auto per tutti gli autoveicoli;
- Responsabilità Civile terzi per le attrezzature.
8.2 La copertura di dette polizze assicurative, in favore del Cliente, ha effetto dal momento dall’inizio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 4 e fino alla restituzione dell’oggetto della locazione.
9. Termine anticipato della locazione. Recesso. Clausola risolutiva espressa.
9.1 Disdetta. Anche in seguito alla prenotazione del mezzo per contratti di noleggio a lungo termine (superiori a 15 giorni) il Cliente può liberamente rinunciarvi dandone notizia al Locatore in forma scritta almeno 3 (tre) giorni prima della data di inizio della locazione. Analogamente, quando nei noleggi a lungo termine il Cliente ritenga di avere necessità del mezzo per una durata inferiore a quella pattuita, potrà recedere dal contratto, purché con 3 (tre) giorni di preavviso. Nel caso in cui detto termine non venga rispettato il Cliente dovrà comunque corrispondere al Locatore il corrispettivo della locazione per i giorni prenotati e non utilizzati.
9.1.1 Il Locatore può recedere liberamente dal contratto, ritirando immediatamente il bene oggetto di locazione, nel caso di instaurazione di procedura concorsuale nei confronti del Cliente o sua inadempienza ai propri impegni economici e finanziari verso terzi, oltre che nel caso di diniego, in qualsiasi modo motivato, delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle Leggi vigenti ai fini dell’esercizio dell’attività cui l’utilizzo della cosa locata è strumentale.
9.1.2 L’inadempimento da parte del Cliente ad uno qualsiasi degli obblighi contrattuali, qualificato o meno come grave inadempimento, comporterà la risoluzione ipso iure del presente contratto.
9.2 Recesso unilaterale straordinario. Il Locatore può, con effetto immediato e senza previa diffida o fissazione di un termine, risolvere il contratto di locazione mediante recesso unilaterale straordinario e pretendere l’immediata restituzione del bene, se incombono gravi pericoli per l’oggetto della locazione a causa di un utilizzo eccessivo o di manutenzione carente e difettosa ed il Cliente non vi pone rimedio entro una scadenza dal Locatore valutata come adeguata e conseguente ad un sollecito da parte del Locatore. Analoga facoltà spetta al Locatore quando questi venga a conoscenza del mancato rispetto da parte del Cliente dei parametri di sicurezza esigibili ad insindacabile giudizio del Locatore o della normativa applicabile alla sicurezza sul lavoro, e questi non comprovi il contrario documentalmente e senza ritardo.
9.2.1 Nel caso in cui il locatore dovesse porre termine al contratto mediante recesso unilaterale straordinario, è autorizzato a ritirare immediatamente l’oggetto della locazione a propria cura ed a spese del Cliente, il quale rimane, inoltre, obbligato al risarcimento dei danni eventualmente cagionati.
9.3 Restituzione dell’oggetto della locazione. Il Cliente è tenuto a restituire la cosa locata nello stato in cui l’ha ricevuta e se così non fosse o se dovesse presentare dei vizi, gli sarà addebitato il costo del noleggio giornaliero fino al momento in cui sarà stata ripristinata la sua piena utilizzabilità e funzionalità, o saranno stati eliminati i vizi procurati al bene. Al momento della restituzione verrà redatto dalle parti contraenti un verbale di presa in consegna del veicolo e/o dell’attrezzatura. I lavori di riparazione eventualmente necessari saranno eseguiti a cura del Locatore ed a spese esclusive del Cliente.
9.4 Mancata Restituzione. Qualora in caso di risoluzione o recesso dal contratto, ovvero di termine della locazione per qualsiasi altro motivo, il bene non venisse prontamente restituito dal Cliente, previa messa in mora in forma scritta con termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, il Locatore potrà rivolgersi alle autorità competenti ed ottenere la restituzione del bene con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
10. Completezza
10.1 Le presenti condizioni di contratto integrano i singoli contratti di locazione e costituiscono il completo accordo fra Locatore e Cliente che potrà essere modificato solo in forma scritta.
11. Privacy. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
11.1 Con riferimento ai rapporti contrattuali regolati dalle presenti condizioni generali di contratto, il Cliente dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, dallo stesso forniti, sarà effettuato dal Locatore sia con l’ausilio di un archivio elettronico, sia mediante supporti cartacei nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti. I medesimi dati saranno utilizzati e conservati per quanto strettamente necessario per l’esecuzione dei contratti stipulati col Locatore e per l’adempimento degli obblighi di legge e saranno divulgati nei limiti delle leggi vigenti al fine di poter ottemperare a quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003.
12. Foro competente.
Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione, esecuzione e risoluzione dei contratti stipulati in base alle presenti condizioni generali, o comunque connesse con lo stesso, le parti dichiarano che sarà esclusivamente competente il Foro di Prato.
Prato, lì (data) Il Cliente (Timbro e Firma)
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: 2.5 (Oggetto della Locazione); 3.1, 3.2, (Perfezionamento del contratto); 4.2, 4.4, 4.5 (Esecuzione del contratto); 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.2 (Obblighi del Locatore); 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2., 7.2.1,
7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 (Obblighi del Cliente); 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.3, 9.4 (Termine anticipato della Locazione. Recesso. Clausola risolutiva espressa);
12 (Foro Competente).
Prato, lì (data) Il Cliente (Timbro e Firma)