CASSA DI PREVIDENZA CARIPARO – MODIFICHE STATUTARIE
CASSA DI PREVIDENZA CARIPARO – MODIFICHE STATUTARIE
In Milano, in data 14 settembre 2017
tra
- Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (di seguito CRVeneto)
e
- le Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNITA’
SINDACALE FALCRI – SILCEA – SINFUB della Cassa di Risparmio del Veneto
nella loro qualità di Fonti Istitutive della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (di seguito Cassa di Previdenza CRP)
premesso che:
• nell’ambito dell’avviato processo di razionalizzazione dei Fondi di previdenza del Gruppo, Intesa Sanpaolo, anche nella qualità di Capogruppo, e le Delegazioni di Gruppo delle OOSS hanno condiviso l’obiettivo di costituzione del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) e si sono impegnate alla negoziazione per procedere all’aggregazione dei Fondi/Sezioni a contribuzione definita, individuando nel suddetto Fondo Pensione ISP (frutto della evoluzione del Fondo Pensione per il Personale Dipendente della Banca di Trento e Bolzano già operativo con la qualifica di “fondo preesistente” ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 124/1993), il Fondo destinatario finale;
• con l’accordo sottoscritto in data 7 ottobre 2015 le medesime Parti hanno confermato la previdenza complementare tra gli argomenti del Contratto di secondo livello e, fatta salva l’autonomia delle Fonti Istitutive, hanno ribadito l’impegno a far sì che le medesime perfezionino gli accordi nei tempi necessari alla realizzazione del Fondo Pensione ISP, nel rispetto delle previsioni statutarie di ciascun Fondo di Previdenza del Gruppo;
• in tale sede, le suddette Parti si sono inoltre date atto della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti rispetto al percorso di aggregazione della sezione a contribuzione definita della Cassa di Previdenza CRP al Fondo Pensione ISP, concordando che il tema sarebbe stato affrontato successivamente all’avvio dell’operatività del Fondo Pensione ISP;
• completati i previsti approfondimenti e considerato il regolare avvio dell’operatività del Fondo Pensione ISP, le Fonti Istitutive del Fondo Pensione ISP e della Cassa di Previdenza CRP si sono incontrate ed hanno disposto, con l’accordo 14/09/2017, il trasferimento collettivo delle posizioni a contribuzione definita dalla Cassa di Previdenza CRP al Fondo Pensione ISP individuando le soluzioni utili a conservare tutte le garanzie oggi esistenti;
• a seguito del trasferimento di cui al punto che precede si rende necessario modificare lo Statuto della Cassa di Previdenza CRP onde consentire la prosecuzione ed il regolare funzionamento delle due sezioni rimanenti, “Sezione pensionati Fondo” e “Sezione pensionati ex FIP”, che continuano ad operare in regime di prestazione definita nell’ambito della Cassa di Previdenza CRP, nonché garantire il permanere in capo alla Cassa di Previdenza medesima degli impegni in essere nei confronti degli interessati al trasferimento;
si conviene quanto segue:
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza CRP darà formale approvazione alle modifiche dello Statuto, condivise tra le Fonti Istitutive e contenute nel testo allegato al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, necessarie a consentire la regolare prosecuzione delle attività delle rimanenti due sezioni a prestazione definita, a seguito del trasferimento collettivo delle posizioni della sezione a contribuzione definita al Fondo Pensione ISP.
Le predette modifiche, ove formalmente approvate anche dal Consiglio di CRVeneto, saranno successivamente sottoposte alla ratifica della Cassa di Previdenza CRP mediante referendum, a maggioranza dei votanti.
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A.
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA
UNITA’ SINDACALE FALCRI – SILCEA - SINFUB
STATUTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
Titolo 1 – Denominazione costituzione e vicende – finalità – sede - durata
Articolo 1 - Denominazione costituzione e vicende
Il Fondo pensione complementare denominato "Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo", fu riconosciuto Ente Morale con regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2329 e operò sino al 31 dicembre 1990 come regime esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’art. 15 della L. 20 febbraio 1958,
n. 55. Trasformato con decorrenza 1° gennaio 1991 in regime integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria medesima dall’art. 3 della L. 30 luglio 1990, n. 218, fu altresì destinatario dell’art. 5 del susseguente X.Xxx. 20 novembre 1990, n. 357. Con accordo collettivo aziendale 30 giugno 1998, stipulato tra la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. e le rappresentanze dei lavoratori, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998 il regime integrativo previsto per gli “iscritti” in servizio è stato trasformato in regime a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, fatta salva la continuità dell’erogazione delle prestazioni in essere per i titolari di assegno pensionistico al 30 giugno 1998. Contestualmente e previa analoga trasformazione del regime esistente per gli “iscritti” in servizio è stato accorpato nella Cassa di Previdenza il patrimonio del Trattamento Integrativo di Pensione istituito il 29 giugno 1982 nell'ambito del bilancio della “Cassa di Risparmio” ridetta, fatta salva la continuità delle prestazioni definite in erogazione in favore dei “pensionati” al 30 giugno 1998.
Gli interventi richiamati dal comma che precede sono stati disposti dalle fonti istitutive con finalità di razionalizzazione, in assenza di qualsivoglia intento novativo e senza soluzioni di continuità degli ordinamenti previdenziali complementari già in essere.
Con accordo 14/9/2017, è stato definito il trasferimento collettivo al “Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo” delle posizioni individuali degli iscritti alla Sezione a contribuzione definita della "Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo".
Nello Statuto, per brevità:
- la "Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo" è denominata “Fondo”;
- la “Cassa di Risparmio del Veneto SpA”, già "Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.", conferitaria ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 dell’azienda bancaria della "Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo", è denominata “Cassa di Risparmio”;
- l’"Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall'INPS" è denominata "a.g.o.";
- il "Trattamento Integrativo di Pensione", istituito con l'accordo sindacale del 29 giugno 1982, operante quale regime complementare a prestazioni definite di tipo integrativo nell'ambito del bilancio della “Cassa di Risparmio” secondo il Regolamento di cui all'Allegato B dell'Accordo Sindacale 9 ottobre 1997, è denominato "F.I.P.";
- gli iscritti al “Fondo” e al “F.I.P.” in attività di servizio al 30 giugno 1998 essendo stati assunti dalla “Cassa di Risparmio” sino a tutto il 31 dicembre 1990 sono denominati “iscritti”;
- i pensionati destinatari di prestazioni del “Fondo” e, eventualmente, anche del “F.I.P.” sono denominati “pensionati”;
- il "decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della Legge 23 ottobre 1992, n.
421, con le successive modificazioni ed integrazioni", è denominato "decreto 124";
- la "Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione” di cui all'art. 16 del “decreto 124” è denominata "Commissione";
- il trattamento di fine rapporto è denominato “TFR”;
- il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito” è denominato “Fondo di solidarietà”;
- il “Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo” è denominato “Fondo Pensione Intesa Sanpaolo”
Articolo 2 - Finalità - sede - durata
Il “Fondo”, destinatario delle previsioni dell’art. 18 del “decreto 124”, ha lo scopo di garantire agli “iscritti” in servizio ed a quelli in quiescenza ai pensionati diretti alla data del 30 giugno 1998, agli iscritti che si sono avvalsi dell’opzione di cui all’abrogato art. 35 che si riporta a tal fine nell’Appendice 1 al presente Statuto ed ai loro eventuali superstiti un trattamento pensionistico complementare, rispettivamente aggiuntivo o integrativo della pensione a.g.o., secondo le modalità e le misure previste dallo Statuto.
Il “Fondo” è ripartito nelle seguenti sezioni:
- Sezione pensionati Fondo
- Sezione pensionati ex F.I.P.
- Sezione a contribuzione definita.
Pur nella unitaria titolarità del patrimonio in capo al “Fondo”, ciascuna delle sezioni di cui al comma che precede è vincolativamente destinataria di una porzione patrimoniale di propria esclusiva pertinenza, è disciplinata da apposito titolo dello statuto ed è sottoposta a contabilità separata.
Il “Fondo” ha sede in Padova, presso la sede centrale della “Cassa di Risparmio”, e durata illimitata.
Titolo 2 – Amministrazione
Articolo 3 – Organi
Gli organi del “Fondo” sono:
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci.
Per ricoprire le cariche di Presidente, di Consigliere di Amministrazione e di componente del Collegio dei Sindaci sono richiesti i requisiti di onorabilità e di professionalità tempo per tempo previsti dalla legge, nonché l'assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile; il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.
I componenti degli organi di cui al comma che precede durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° maggio di ciascun triennio e sono rieleggibili.
Nei due mesi anteriori alla scadenza dalle cariche devono perfezionarsi le nomine dei nuovi Amministratori e Sindaci.
Articolo 4 - Presidente - Vice Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale del “Fondo” per il quale sta in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari e cura l'osservanza dello statuto, delle leggi e dei regolamenti.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutte le competenze.
Il Presidente svolge ogni compito a lui attribuito dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione. In particolare assolve ai doveri di comunicazione nei riguardi della “Commissione” relativi ad ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive e dà attuazione alla procedura di modifica dello statuto, secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti. Adempie inoltre ai doveri sussistenti in capo al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 6, comma I, n. 1).
In caso di urgenza, il Presidente adotta le decisioni ordinariamente di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle di cui al successivo art. 6, comma I; le determinazioni assunte in via d’urgenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio nell’adunanza immediatamente successiva.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo” fra i suoi componenti, il primo fra i rappresentanti della “Cassa di Risparmio”, il secondo fra i rappresentanti degli “iscritti”.
Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione - composizione - nomina
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) tre rappresentanti della “Cassa di Risparmio”, da essa nominati;
b) due rappresentanti degli “iscritti” eletti secondo le previsioni del successivo art. 9;
c) un tre rappresentantei dei “pensionati” diretti elettoi secondo le previsioni del successivo art. 9.
I Consiglieri possono essere eletti/nominati per non più di tre mandati consecutivi, salvo successive diverse determinazioni assunte dalla Commissione.
Ove durante il triennio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri di Amministrazione, essi sono sostituiti con applicazione delle rispettive modalità di designazione.
Gli Amministratori di cui al comma che precede durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso. I Consiglieri scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori. L'assenza a tre adunanze consiliari consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo a decadenza.
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I Consiglieri in carica alla data del 17/1/2008 che hanno esaurito il numero di mandati possono essere eletti/nominati per un ulteriore triennio.
Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione – poteri
Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri per la gestione del “Fondo” e può delegarli ai sensi del successivo comma III; sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
1) i rendiconti annuali;
2) l’acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili sia in proprietà diretta sia tramite veicoli societari;
3) l’emanazione di norme regolamentari;
4) le modifiche dello statuto;
5) la fissazione dei compensi per i Sindaci effettivi.
Le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, con esclusione di quelle riguardanti il titolo 5, devono essere approvate anche dal Consiglio di Amministrazione della “Cassa di Risparmio”; tutte le modifiche, escluse quelle conseguenti a norme imperative di legge o richieste dalla “Commissione”, devono essere ratificate dagli “iscritti” e dai “pensionati” diretti mediante referendum, a maggioranza dei votanti; le modalità di svolgimento del referendum sono fissate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare deleghe al Presidente od a singoli componenti del Consiglio stesso per determinati atti o categorie di atti connessi con la gestione del patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'andamento del “Fondo” dando segnalazione alla “Commissione” di eventuali vicende in grado di incidere sul suo equilibrio ed evidenziando i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio medesimo.
Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione – deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione tiene almeno un’adunanza ogni semestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno tre Consiglieri.
I componenti del Consiglio sono convocati dal Presidente mediante invito personale con lettera raccomandata da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
In caso di urgenza, l'invito di cui al comma che precede può essere trasmesso telegraficamente o a mezzo fax almeno due giorni prima dell'adunanza.
Per la validità delle adunanze consiliari occorre la presenza di almeno quattro componenti, di cui due rappresentanti della “Cassa di Risparmio” e due rappresentanti degli “iscritti” e/o dei “pensionati”, ivi inclusi il Presidente od il Vice Presidente.
Le adunanze consiliari sono comunque valide quando siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione ed i Sindaci.
Le riunioni possono svolgersi mediante l’utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza; in tal caso il Consiglio si considera riunito nel luogo di convocazione del Consiglio medesimo ove è presente il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti; le deliberazioni indicate all’art. 6 comma III sono adottate con la maggioranza di cinque sesti dei componenti.
Il Consiglio nomina un Segretario, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, che cura la redazione del processo verbale, l'esecuzione delle deliberazioni, e assolve alla funzione di Responsabile del “Fondo”, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art.5 del D.lgs. 252/2005. In particolare al Responsabile del “Fondo” spetta:
- verificare che la gestione del “Fondo” sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del “Fondo”;
- inviare alla “Commissione”, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del “Fondo” e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
I verbali delle adunanze sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
Articolo 8 - Collegio dei Sindaci - composizione - nomina – compiti
Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi, iscritti nel Registro dei Revisori Legali (o futura denominazione dell’equivalente registro) e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di cui due nominati dalla “Cassa di Risparmio” e due eletti dagli “iscritti” e dai “pensionati” diretti con le modalità di cui all'art. 9. Il Collegio è presieduto dal Sindaco con maggiore anzianità di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali e, a parità di anzianità, da quello più anziano di età.
I Sindaci possono essere eletti/nominati per non più di cinque mandati consecutivi, salvo successive diverse determinazioni assunte dalla Commissione.
Per ciascun Sindaco effettivo è nominato un supplente, con le stesse modalità utilizzate per il Sindaco effettivo.
Il Sindaco supplente, che subentri all’effettivo venuto a mancare per qualsiasi causa, dura in carica per la restante parte del mandato del sostituito.
I Sindaci scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio fino a che entrino in carica i successori.
I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; essi esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e a norma della disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla “Commissione” circa eventuali anomalie riscontrate.
In particolare i Sindaci devono:
1) controllare le scritture contabili;
2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
3) esaminare i rendiconti annuali del “Fondo”, sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.
Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritte sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.
In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo in un esercizio a due riunioni del collegio o a due riunioni consiliari consecutive decadono dall’incarico.
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I Sindaci in carica alla data del 17/1/2008 che hanno esaurito il numero di mandati possono essere eletti/nominati per un ulteriore triennio.
Articolo 9 - Elezione dei rappresentanti degli iscritti e dei pensionati negli Organi Collegiali
L'elezione compete agli “iscritti” e ai “pensionati” diretti del “Fondo” ed è effettuata mediante votazioni separate e segrete, utilizzando la rete di recapiti interni della “Cassa di Risparmio” e/o la posta ordinaria, secondo modalità di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio ha facoltà di prevedere anche l'utilizzazione di supporti telematici che forniscano garanzia di segretezza e sicurezza di procedura.
Sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età.
Sono elettori gli “iscritti” ed i “pensionati” diretti risultanti da elenchi aggiornati a non più di trenta giorni prima della data delle elezioni. Sono “pensionati” diretti i soggetti di cui ai titoli 3 e 4, e i destinatari dei successivi artt. 23, comma I, e 26 nonché gli “iscritti” che divengano eventualmente destinatari delle prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 6 della disciplina del “Fondo di solidarietà”.
Titolo 3 – Sezione pensionati Fondo
Articolo 10 - Destinatari
Sono destinatari delle previsioni del presente titolo 3 i “pensionati” del “Fondo” alla data del 30 giugno 1998, gli “iscritti” che si sono avvalsi si avvalgono della previsione del successivo di cui all’abrogato art. 35 che si trascrive a tal fine in Appendice 1 al presente Statuto, nonché i loro superstiti aventi diritto.
Ai destinatari indicati dal comma che precede competono prestazioni definite di tipo integrativo, in applicazione dell'art. 3 della L. 30 luglio 1990 n. 218 e del D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 357, richiamati dall’art. 1, comma I.
Articolo 11 – Prestazioni
Ai “pensionati” indicati dall’art. 10 continuano ad essere erogate le pensioni integrative e/o sostitutive nelle misure già in essere al 30 giugno 1998, fatta salva la previsione del successivo dell’abrogato art. 35 che si trascrive a tal fine nell’Appendice 1 al presente Statuto.
Gli assegni pensionistici di cui al comma che precede, cumulati con i trattamenti di cui al titolo 4 e con le somme corrisposte dalla “Cassa di Risparmio” per conto dell'“a.g.o.”, sono soggetti alle variazioni per perequazione automatica tempo per tempo applicate alle pensioni dell’“a.g.o.” stessa.
Gli assegni contemplati dal comma I sono liquidati in ragione di anno e sono corrisposti in dodici rate mensili anticipate, all'inizio di ogni mese, pari ad un tredicesimo; la rata di dicembre è pari a due tredicesimi.
Il “Fondo” corrisponde le prestazioni per il tramite della “Cassa di Risparmio” sulla base di apposita convenzione esistente tra le parti.
Articolo 12 – Riversibilità
Il “Fondo” attribuisce i trattamenti di riversibilità delle pensioni previste dall’art. 11 ai superstiti che ne abbiano diritto secondo la normativa dell'“a.g.o.”, sino a raggiungere complessivamente, fra pensione “a.g.o.” e assegno integrativo, le seguenti aliquote della pensione diretta già in atto:
a) se vi ha diritto il solo coniuge: 85%;
b) se vi hanno diritto il coniuge e uno o più figli: 85% al coniuge e 15% al figlio o ai figli in parti uguali;
c) se vi ha diritto un solo figlio: 85%;
d) se vi hanno diritto più figli: 100% in parti uguali tra i figli;
e) se vi hanno diritto soltanto i genitori od uno di essi: 85% da suddividersi in parti uguali se ne hanno diritto entrambi;
f) se vi hanno diritto fratelli o sorelle: 15% ciascuno.
I trattamenti di riversibilità delle pensioni dirette liquidate dal “Fondo” a norma dello statuto approvato con D.P.R. 2 febbraio 1952 n. 119, dell'Allegato 3 dello statuto approvato con D.P.R. 14
luglio 1964 n. 939, dell'art. 47 dello statuto approvato con D.P.R. 6 marzo 1976 n. 263, spettano ai titolari di pensione “a.g.o.” di riversibilità sino a raggiungere, complessivamente, le seguenti aliquote della pensione diretta già in atto:
a) se vi ha diritto il solo coniuge: 60%;
b) se vi hanno diritto il coniuge e uno o più figli: 60% per il coniuge e 10% per ogni figlio;
c) se vi hanno diritto soltanto i figli: 60% per un figlio e 10% per ogni figlio in più, da suddividersi in parti uguali fra i figli;
d) se vi hanno diritto soltanto i genitori o uno di essi: 60% da suddividersi in parti uguali se ne hanno diritto entrambi;
e) se vi hanno diritto soltanto fratelli o sorelle: 15% a ciascuno.
Nei casi di intervenuta capitalizzazione di quota parte della pensione diretta, la pensione di riversibilità è liquidata agli aventi diritto secondo le aliquote indicate dai commi che precedono, calcolate sulla pensione originaria spettante all'iscritto prima della conversione in capitale. Ogni aumento della pensione integrativa diretta intervenuto successivamente al pensionamento è attribuito agli aventi diritto a pensione di riversibilità, secondo le aliquote indicate dai commi che precedono ed è calcolato sugli importi effettivamente in godimento da parte del pensionato all'atto del decesso.
Qualora intervengano variazioni nella composizione del nucleo dei superstiti con diritto a pensione, l’inerente misura ne è corrispondentemente ricalcolata.
Il diritto all’assegno di riversibilità viene meno con il cessare della corrispondente pensione “a.g.o.”.
La corresponsione del trattamento di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di morte del “pensionato” diretto.
Articolo 13 - Vincoli e divieto di cumulo
Il “Fondo” attribuisce le somme spettanti soltanto ed esclusivamente agli aventi diritto indicati nel presente titolo e non riconosce eventuali cessioni, alienazioni o vincoli, né in tutto, né in parte, fatte salve le previsioni di legge.
Il “Fondo” non effettua nessuna operazione di credito in genere, per qualsiasi titolo o motivo, in favore dei “pensionati” o dei loro aventi causa, né fa luogo ad anticipazioni di sorta.
Alle prestazioni contemplate dall’art. 11 si applica il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente e autonomo previsto per le pensioni erogate dall' “a.g.o.”, con gli stessi criteri e modalità.
Gli assegni di cui all’art. 12 sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario; la quota di pensione base non cumulabile ai sensi della disciplina “a.g.o.”, è integrata dal “Fondo” per il 50%.
Articolo 14 - Adempimenti a carico dei pensionati
E’ fatto obbligo ai “pensionati” e ai loro superstiti di porre in essere ogni adempimento, ivi compresa la contribuzione volontaria a carico della presente sezione, necessario per ottenere la liquidazione della pensione “a.g.o.”, al maturare dei requisiti minimi, nella misura più elevata consentita dalla legge.
Dal maturare dei requisiti indicati dal comma che precede l’assegno del “Fondo” è azzerato o ridotto all'eventuale maggior quota di pensione eccedente il trattamento “a.g.o.”, corrispondente all'anzianità contributiva presso il “Fondo”.
Articolo 15 – Patrimonio
L’entità del patrimonio iniziale della sezione, con riferimento al 1° gennaio 1998, è pari alla riserva matematica attuarialmente determinata a tale data e corrisponde al valore dei beni che sono attribuiti alla presente sezione con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, il patrimonio indicato dal comma che precede e gli inerenti rendimenti sono vincolati a garanzia delle prestazioni presenti e future contemplate dal presente titolo, in via prioritaria e principale rispetto alla garanzia sussidiaria della “Cassa di Risparmio” di cui al successivo ultimo comma.
Per il finanziamento della sezione non sono in alcun modo utilizzabili le risorse accreditate nella sezione a contribuzione definita di cui al titolo 5.
La “Cassa di Risparmio” garantisce in via sussidiaria le obbligazioni derivanti al “Fondo” in forza delle norme del presente titolo 3.
Articolo 16 - Bilancio tecnico attuariale della sezione
Le valutazioni attuariali sono effettuate con periodicità triennale, o comunque quando si renda necessario, secondo il sistema tecnico finanziario di capitalizzazione fino ad esaurimento della collettività.
Qualora dalle valutazioni attuariali emergano consistenti avanzi delle disponibilità patrimoniali della sezione, consolidati nel tempo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di destinare, previa formalizzazione di specifica intesa collettiva aziendale, parte di tali avanzi a favore dei “pensionati” del presente titolo 3 e a favore dei destinatari del titolo 5 di cui all’abrogato art. 21 comma 1, che si trascrive a tal fine nell’appendice 1 al presente Statuto.
Gli avanzi delle disponibilità patrimoniali attribuiti ai destinatari di cui all’abrogato art. 21 comma 1 del previgente Statuto ai sensi del presente articolo, sono ripartiti in base al rapporto fra la dotazione iniziale del singolo “iscritto” di cui all’art. 31 comma II del previgente Statuto e il patrimonio disponibile del “Fondo” al 1° gennaio 1998. A tal fine sono considerati:
a) i destinatari ancora in servizio di cui all’abrogato art. 21 del previgente Statuto;
b) quelli in quiescenza di cui all’abrogato art. 23 del previgente Statuto, o loro aventi causa titolari di trattamento di riversibilità,
c) i titolari di pensione di cui all’abrogato art. 24, comma II del previgente Statuto,
d) gli “iscritti” in mobilità di cui all’abrogato art. 26 del previgente Statuto, nonché gli “iscritti” che divengono eventualmente destinatari delle prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 6 della disciplina del “Fondo di solidarietà”.
In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla Sezione.
Gli articoli abrogati sopra richiamati sono riportati in Appendice 1 esclusivamente per le citate finalità di cui al presente articolo.
Titolo 4 – Sezione pensionati ex F.I.P.
Articolo 17 – Destinatari
Sono destinatari delle previsioni del presente titolo 4 i “pensionati” del “F.I.P.” alla data del 30 giugno 1998, gli “iscritti” che si sono avvalsi si avvalgono della previsione del successivo di cui all’abrogato art. 35 che si trascrive a tal fine nell’Appendice 1 al presente Statuto, nonché i loro superstiti aventi diritto.
Ai destinatari indicati dal comma che precede competono prestazioni definite di tipo integrativo, in applicazione delle norme del presente titolo 4.
Articolo 18 – Prestazioni
Ai pensionati indicati dall’art. 17 continuano ad essere erogate, con la stessa periodicità dei trattamenti di cui al titolo 3, le pensioni integrative e/o aggiuntive nella misura già corrisposta dal “F.I.P.” alla data del 30 giugno 1998, fatta salva la previsione del successivo dell’abrogato art. 35 che si trascrive a tal fine nell’appendice 1 al presente Statuto.
Gli assegni pensionistici di cui al comma che precede, cumulati con i trattamenti di cui al titolo 3 e con le somme corrisposte dalla “Cassa di Risparmio” per conto dell'“a.g.o.” sono soggetti alle variazioni per perequazione automatica tempo per tempo applicate alle pensioni dell'“a.g.o.” stessa.
Gli assegni di riversibilità delle pensioni dirette spettano ai superstiti indicati dall’art. 12 nelle misure percentuali e secondo i criteri ivi previsti.
Ai trattamenti di cui al presente titolo, si applicano gli artt. 13 e 14.
Articolo 19 – Patrimonio
L’entità del patrimonio iniziale della sezione, con riferimento al 1° gennaio 1998, è pari alla riserva matematica attuarialmente determinata a tale data e corrisponde al valore dei beni dell’ex “F.I.P.” che sono attribuiti alla presente sezione, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il patrimonio indicato dal comma che precede e gli inerenti rendimenti sono vincolati a garanzia delle prestazioni presenti e future contemplate dal presente titolo.
Articolo 20 - Bilancio tecnico attuariale della sezione
Le valutazioni attuariali sono effettuate con periodicità triennale, o comunque quando si renda necessario, secondo il sistema tecnico finanziario di capitalizzazione fino ad esaurimento della collettività.
Qualora dalle risultanze tecniche previste dal comma che precede emerga un deficit tale da richiedere una riduzione delle prestazioni in atto, il Consiglio di Amministrazione apporta variazioni in diminuzione, con criteri di uniformità per tutti i “pensionati”, fino all'annullamento dell’assegno, procedendo nell'ordine seguente:
a) sospensione degli adeguamenti annuali per perequazione automatica;
b) riduzione, fino all'eventuale azzeramento, del trattamento integrativo relativo a pensioni dirette e di riversibilità aventi decorrenza precedente al 31 maggio 1982;
c) riduzione, fino all'eventuale azzeramento, di tutti i trattamenti integrativi ed aggiuntivi già in pagamento.
Qualora dalle valutazioni attuariali di cui al comma I emergano consistenti avanzi delle disponibilità patrimoniali della sezione, consolidati nel tempo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di destinare, previa formalizzazione di specifica intesa collettiva aziendale, parte di tali avanzi a favore dei “pensionati” del presente titolo 4 e a favore dei destinatari del titolo 5 di cui all’abrogato art. 21 comma 1, che si trascrive a tal fine nell’appendice 1 al presente Statuto.
Gli avanzi delle disponibilità patrimoniali attribuiti ai destinatari di cui all’abrogato art. 21 comma 1 del previgente Statuto ai sensi del presente articolo, sono ripartiti in base al rapporto fra la dotazione iniziale del singolo “iscritto” di cui all’art. 31 comma II del previgente Statuto e il patrimonio disponibile del “Fondo” al 1° gennaio 1998. A tal fine sono considerati:
a) i destinatari ancora in servizio di cui all’abrogato art. 21 del previgente Statuto;
b) quelli in quiescenza di cui all’abrogato art. 23 del previgente Statuto, o loro aventi causa titolari di trattamento di riversibilità,
c) i titolari di pensione di cui all’abrogato art. 24, comma II del previgente Statuto,
d) gli “iscritti” in mobilità di cui all’abrogato art. 26 del previgente Statuto, nonché gli “iscritti” che divengono eventualmente destinatari delle prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 6 della disciplina del “Fondo di solidarietà”.
In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla Sezione.
Gli articoli abrogati sopra richiamati sono riportati in Appendice 1 esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo.
Titolo 5 – Sezione a contribuzione definita
(articoli dal nr. 21 al nr. 27 abrogati dalla data di trasferimento collettivo delle relative posizioni individuali al Fondo Pensione Intesa Sanpaolo)
Articolo 21 - Destinatari - dotazione iniziale - patrimonio
Sono destinatari delle previsioni del presente titolo 5 i dipendenti del ruolo credito della “Cassa di Risparmio” iscritti al “Fondo” e al “F.I.P.” alla data del 31 dicembre 1990 ed in servizio alla data del 30 giugno 1998.
La presente sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale è istituita, con riferimento al 1° gennaio 1998, mediante trasformazione dei regimi a prestazione definita in atto per gli “iscritti” al “Fondo” e al “F.I.P.” e costituzione, in pari data, di una posizione previdenziale individuale riferita a ciascun “iscritto”.
Le dotazioni iniziali delle posizioni individuali previste dal comma che precede sono determinate secondo le indicazioni del successivo art. 31.
L’entità del patrimonio iniziale di pertinenza della sezione, alla data del 1° gennaio 1998, è pari al patrimonio del “Fondo” rettificato come indicato dal successivo art. 31, maggiorato della quota del patrimonio ex “F.I.P.” relativo al personale assunto fino al 31 dicembre 1990 di cui al successivo art. 33, dedotte le riserve matematiche indicate negli artt. 15 e 19.
Gli “iscritti” di cui al primo comma sono destinatari della previsione dell’art. 18, comma VII, del “decreto 124”.
Articolo 22 - Finanziamento
Le posizioni individuali contemplate dall’art. 21, comma II, sono finanziate mediante: a) un contributo mensile a carico della “Cassa di Risparmio”;
b) un contributo mensile a carico dell' “iscritto”;
c) la quota annuale di “TFR” (equivalente alla retribuzione annua utile ai fini del “TFR” medesimo divisa per 13,5 al netto della contribuzione di cui all’ultimo comma dell’art. 3 della L. 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni) per gli “iscritti” che esplicitamente o tacitamente la destinano al fondo;
d) i proventi netti annui derivanti dagli investimenti del patrimonio di pertinenza della presente sezione.
Il versamento degli apporti contributivi indicati dal comma che precede interviene l’ultimo giorno di ciascun mese, comprese le quote di “TFR”.
Eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti dall’alienazione di porzioni di patrimonio immobiliare, posseduto direttamente o tramite veicoli societari, rispetto alla valutazione al 31 dicembre 1997, prevista dal successivo art. 31, sono imputate ad un apposito “fondo”. Qualora la consistenza del “fondo” risulti consolidata nel tempo per importi rilevanti, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire, eventualmente con formalizzazione di specifica intesa collettiva aziendale, parte di tali disponibilità a favore dei destinatari del presente titolo 5 ripartendole in base al rapporto fra la dotazione iniziale del singolo “iscritto” di cui al citato art. 31 comma II e il patrimonio disponibile del “Fondo” al 1° gennaio 1998. A tal fine sono considerati i destinatari ancora in servizio di cui all’art. 21, quelli in quiescenza di cui al successivo art. 23, o loro aventi causa titolari di trattamento di
riversibilità, i titolari di pensione di cui al successivo art. 24, comma II, gli “iscritti” in mobilità di cui al successivo art. 26 nonché gli “iscritti” che divengono eventualmente destinatari delle prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 6 della disciplina del “Fondo di solidarietà”. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla sezione e va ad incrementare il “Fondo” di cui al successivo art. 24, comma IV.
Gli avanzi delle disponibilità patrimoniali attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai destinatari del presente titolo, ai sensi degli artt. 16 e 20, sono ripartiti con i criteri di cui al comma precedente.
La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) e la relativa base di calcolo sono determinati dall’accordo collettivo aziendale stipulato il 12 ottobre 1998 e sue eventuali successive modificazioni.
Il “Fondo” fornisce a ciascun “iscritto” un estratto conto della posizione individuale risultante al 31 dicembre di ogni anno, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 23 - Prestazioni
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’“iscritto”, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il “Fondo” eroga all' “iscritto”, che abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico nel regime obbligatorio di appartenenza, un’indennità in capitale, corrispondente all’intera posizione individuale di cui all’art. 21, comma II, secondo il valore risultante all’atto della cessazione dall’iscrizione.
Per l'anno in cui interviene la liquidazione, la remunerazione di cui all’art. 22, comma I, lett. d), è attribuita in misura pari al tasso medio netto di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi (o, in difetto, di altro titolo pubblico equipollente) salva diversa motivata determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
La metodologia di calcolo indicato dal comma che precede non trova applicazione qualora il “Fondo” entro un quinquennio adotti la contabilità in quote, con valorizzazione almeno settimanale del patrimonio. In tal caso la prestazione in capitale di cui al comma I è attribuita secondo le risultanze della prima valorizzazione successiva alla cessazione dell’iscrizione.
Entro trenta giorni dalla cessazione dell’iscrizione, l'”iscritto” ha facoltà di richiedere che tutto o parte della posizione individuale sia convertita in rendita; la rendita è erogata da un'impresa di assicurazioni con la quale il “Fondo” sottoscrive apposita convenzione.
Articolo 24 - Decesso, invalidità e inabilità dell’iscritto
In caso di decesso dell'“iscritto” prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, con applicazione della metodologia di determinazione del valore di cui all’art. 23. In mancanza di tali soggetti e di diverse disposizioni dell’“iscritto”, la posizione individuale resta acquisita al “Fondo”.
Nell'ipotesi in cui il decesso dell' “iscritto” dia luogo a liquidazione da parte dell’ ”a.g.o.” di pensione indiretta, nonché nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro con la “Cassa di Risparmio” e liquidazione da parte dell' “a.g.o.” dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione ordinaria di inabilità, la posizione individuale è maggiorata di una somma una tantum determinata rapportando ad anno la posizione individuale per il 50% dell'anzianità di maturazione della stessa con un minimo
di dieci anni. Tale aumento non può in alcun caso superare il numero degli anni ancora mancanti all' “iscritto” per il raggiungimento della data più prossima fra l'età per la pensione di vecchiaia “a.g.o.” e la data di conseguimento dei limiti minimi per la pensione di anzianità “a.g.o.”.
E' facoltà degli aventi diritto a pensione indiretta, a pensione di inabilità e all'assegno ordinario di invalidità di chiedere che la posizione individuale sia convertita in rendita secondo le modalità previste dall’art. 23, comma IV.
La maggiorazione della posizione individuale disposta dal comma II è finanziata attingendo da un apposito fondo di bilancio a cui annualmente è accantonato uno stanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del bilancio stesso. Tale stanziamento costituisce un costo a carico della sezione a contribuzione definita.
Articolo 25 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
L’”iscritto”, in costanza dei requisiti di partecipazione al “Fondo”, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare.
In caso di cessazione dall’iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l’art. 14 del Dlgs 252/2005 e in caso di riscatto con la messa a disposizione dell’interessato della posizione individuale, calcolata secondo le previsioni dell’art. 23, dedotta una percentuale fissa dello 0,50% del montante complessivo, la quale va ad incrementare, a titolo di solidarietà, il fondo di bilancio previsto dall’art. 24, comma IV.
In alternativa l’“iscritto” può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare cui acceda in relazione alla nuova attività senza penalizzazioni.
Le richieste di riscatto o trasferimento contemplate dal comma I devono essere inoltrate al “Fondo” a mezzo lettera raccomandata entro novanta giorni dalla cessazione dell’iscrizione, comunicando tutti gli elementi necessari per l'operazione, che il “Fondo” pone in essere entro i successivi novanta giorni.
Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al “Fondo”.
In mancanza di opzione per il riscatto o per il trasferimento la posizione continua ad essere gestita dal “Fondo”, anche in assenza di contribuzione, e sarà soggetta alle variazioni dei rendimenti conseguiti.
Articolo 26 - Mobilità
L' iscritto che, per esigenze di mobilità di personale, conseguenti ad accordi sindacali, all'interno del gruppo creditizio cui appartenga la “Cassa di Risparmio”, risolva il rapporto di lavoro con quest’ultima senza aver maturato il diritto a percepire le prestazioni del “Fondo” e passi alle dipendenze di altra azienda o ente controllati o controllanti o comunque facenti parte del gruppo stesso, a richiesta, può mantenere presso il “Fondo” la propria posizione e la qualifica di “iscritto”.
Il finanziamento della posizione è attuato con gli eventuali contributi dell’ ”iscritto” e/o del nuovo datore di lavoro secondo condizioni da comunicare formalmente al “Fondo”.
Articolo 27 - Vincoli - anticipazioni
Le prestazioni del “Fondo”, al pari degli apporti contributivi ad esso versati e delle quote di “TFR” conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere vincolate, né alienate o cedute sotto forma alcuna, per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte.
Nessuna porzione del patrimonio del “Fondo” può essere distratta dai fini determinati dal presente Statuto e non è destinabile a scopi diversi da quelli istituzionali o comunque ripartibile.
Salvo i casi contemplati dalla legge, il “Fondo” eroga le somme dovute soltanto agli aventi diritto indicati nella presente sezione e non riconosce eventuali cessioni, alienazioni o vincoli, parziali o totali. Il “Fondo” non può concedere prestiti a favore degli “iscritti”.
Gli “iscritti” possono chiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettere a), b), c) e d) dell’art. 3, comma 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001;
c) decorsi 8 anni di iscrizione al “Fondo”, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze;
d) le somme erogate a titolo di anticipazione non dovranno eccedere il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
L’ “iscritto” che abbia conseguito l’anticipazione può chiedere di reintegrare la propria posizione individuale restituendo al “Fondo” in tutto o in parte la somma ricevuta a titolo di anticipazione. A richiesta dell’ “iscritto” la restituzione può avvenire in una o più soluzioni.
Con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione vengono stabilite la misura, le modalità e i limiti di erogazione degli anticipi.
Titolo 6 – Gestione
Articolo 28 - Patrimonio - investimento delle disponibilità
Il patrimonio del “Fondo”, ripartito nelle diverse sezioni di cui ai titoli 3, e 4 e 5 è investito, nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, in:
1) titoli di debito;
2) titoli di capitale;
3) contratti derivati, "OICVM" e fondi chiusi;
4) beni immobili, anche sotto forma di quote sociali;
5) liquidità;
6) contratti assicurativi di cui ai rami I, III e V previsti dal Dlgs 7/9/2005 n. 209.
La gestione del “Fondo” è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
La “Sezione a Contribuzione Definita” – Titolo 5 è strutturata secondo una gestione monocomparto e la linea garantita destinata ad accogliere il conferimento tacito del “TFR”, ai sensi della normativa
vigente, viene attuata tramite gestori finanziari con i quali si stipula apposita convenzione di gestione che preveda garanzia del capitale e di rendimento (comma 9 dell’art.8 D.Lgs. 252/05).
Il Consiglio di Amministrazione individua la Banca Depositaria, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n.252/2005 e con apposita convenzione regolamenta i compiti attribuiti.
Articolo 29 - Spese di amministrazione
La “Cassa di Risparmio” fornisce gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per le attività connesse all'erogazione e alla gestione delle pensioni, alla tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio.
Articolo 30 - Esercizio finanziario - rendiconto annuale
L'esercizio finanziario del “Fondo” inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.
Per ciascun esercizio è compilato un rendiconto con separata rappresentazione delle due tre sezioni di cui ai titoli 3, e 4 e 5; sul rendiconto, redatto secondo le disposizioni di legge e/o di regolamento tempo per tempo vigenti, vista la relazione del Collegio dei Sindaci, delibera il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto stesso si riferisce.
Titolo 7 – Norme transitorie e generali
(artt. 31, 34, 35 e 36 abrogati dalla data di trasferimento collettivo delle posizioni individuali della sezione a contribuzione definita (Titolo 5) al Fondo Pensione Intesa Sanpaolo)
Articolo 31 - Dotazione iniziale della sezione a contribuzione definita
La dotazione iniziale delle posizioni individuali di cui all’ art. 21 comma II, è costituita dalle quote dei patrimoni disponibili del “Fondo” e del “F.I.P.” e formano ad ogni effetto una posizione unitaria ed inscindibile.
La dotazione iniziale di ogni singolo iscritto del patrimonio disponibile del “Fondo” è attribuita secondo la seguente formula:
Patrimonio disponibile x Σ Retribuzioni x anzianità di ogni singolo
iscritto dotazione iniziale del singolo iscritto =
Σ Retribuzioni x anzianità di tutti gli iscritti
dove:
- il patrimonio disponibile è dato dalle consistenze patrimoniali del “Fondo” alla data del 1° gennaio 1998, dedotte le riserve matematiche calcolate in sede di redazione del bilancio tecnico necessarie per garantire il pagamento fino ad esaurimento delle prestazioni in essere a favore dei “pensionati” risultanti tali alla data del 30 giugno 1998, nonché dei loro superstiti aventi diritto. I beni immobili sono valutati in base al presumibile valore di realizzo al 31 dicembre 1997 determinato con criteri prudenziali; le partecipazioni immobiliari sono valutate in base ai patrimoni
netti delle singole società, risultanti dai bilanci alla data del 31 dicembre 1997, rettificati per effetto della valutazione degli immobili secondo il presumibile valore di realizzo determinato con criteri prudenziali e al netto degli oneri di legge;
- la sommatoria delle retribuzioni di ogni singolo iscritto è data dalla somma dei prodotti, per ogni iscritto, delle retribuzioni delle categorie, gradi e classi aziendalmente in atto al 1° gennaio 1998 moltiplicate per l’anzianità di servizio effettivo di ruolo relativa alla permanenza in ogni categoria e grado fino al 31 dicembre 1997; per servizio effettivo si intendono i periodi di ruolo in tutto o in parte retribuiti nonché quelli riconosciuti figurativamente dall’ “a.g.o.” ai fini del diritto e della misura delle pensioni, in relazione ad eventi di malattia, infortunio e maternità. Le retribuzioni sono calcolate sulla base delle sole tabelle aziendali degli stipendi mensili e delle indennità pensionabili previste per tutti i lavoratori nell’ambito di ogni categoria e grado tempo per tempo ricoperti dall’assunzione in servizio presso la “Cassa di Risparmio” fino al 31 dicembre 1997 e con la classe tabellare corrispondente a quella immediatamente precedente al grado o categoria superiore; la retribuzione al 31 dicembre 1997 corrisponde a quella pensionabile a norma dello statuto del “Fondo”.
La sommatoria delle retribuzioni di ogni singolo iscritto, come sopra determinata, è moltiplicata per i coefficienti di cui alla tabella in calce al presente articolo, individuati in relazione all’anzianità di servizio effettivo di ruolo presso la “Cassa di Risparmio” al 31 dicembre 1997; la frazione di anno superiore al semestre si computa come anno intero e si trascura la frazione fino al semestre. Per le anzianità diverse dal servizio effettivo di ruolo presso la “Cassa di Risparmio”, accreditate nella posizione previdenziale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 per effetto di contribuzione figurativa già riconosciuta dal “Fondo”, riscatto, ricongiunzione e per le anzianità in ogni caso riconosciute utili nell’ordinamento del soppresso regime pensionistico esonerativo, la retribuzione utile ai fini della sommatoria di cui sopra è quella pensionabile a norma dello statuto del “Fondo” in atto al 31 dicembre 1997. Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in proporzione alla durata dell’attività lavorativa rispetto all’orario ordinario previsto dai contratti di lavoro per i lavoratori a tempo pieno con riferimento alla retribuzione intera. Non si tiene conto di riconoscimenti e benefici normalmente attribuibili all’atto del pensionamento.
- La sommatoria delle retribuzioni di tutti gli “iscritti” è data dalla somma dei prodotti di ogni singolo iscritto di cui al precedente alinea.
La dotazione iniziale di ogni singolo iscritto del patrimonio disponibile del “F.I.P.” è attribuita con i criteri e le modalità di cui sopra, fatta eccezione per le anzianità diverse dal servizio effettivo di ruolo delle quali non si tiene conto per la formazione delle basi di calcolo per la determinazione delle dotazioni medesime, con riferimento al patrimonio del “F.I.P.” al 1° gennaio 1998, al netto delle riserve matematiche per i titolari di pensione.
Qualora la dotazione iniziale unitaria (quote patrimonio “Fondo” e “F.I.P.”) degli “iscritti” che non si avvalgono della previsione di cui all'art. 35 e che conseguano entro il 31 dicembre 1998 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla disciplina dell’ “a.g.o.” per il diritto alla pensione (indipendentemente dal momento di accesso alla pensione stessa) risulti inferiore alle prestazioni integrative ed aggiuntive già previste dal “Fondo” e dal “F.I.P.”, trasformate in capitale (ipotizzando la cessazione dal servizio al 31 dicembre 1997) con le rispettive tavole di conversione, la dotazione unitaria stessa è adeguata all’importo complessivo di dette prestazioni.
Tabella | ||||
Anzianità di servizio | Coefficiente | Anzianità di servizio | Coefficiente | |
6 | 1,000 | 24 | 1,078 | |
7 | 1,003 | 25 | 1,085 | |
8 | 1,007 | 26 | 1,092 | |
9 | 1,010 | 27 | 1,100 | |
10 | 1,014 | 28 | 1,108 |
11 | 1,017 | 29 | 1,117 | |
12 | 1,021 | 30 | 1,126 | |
13 | 1,025 | 31 | 1,136 | |
14 | 1,029 | 32 | 1,147 | |
15 | 1,033 | 33 | 1,160 | |
16 | 1,037 | 34 | 1,173 | |
17 | 1,041 | 35 | 1,188 | |
18 | 1,046 | 36 | 1,204 | |
19 | 1,051 | 37 | 1,221 | |
20 | 1,056 | 38 | 1,241 | |
21 | 1,061 | 39 | 1,263 | |
22 | 1,066 | 40 | 1,287 | |
23 | 1,072 |
Articolo 32 - Ricongiunzioni in corso di definizione
Le domande di ricongiunzione ai sensi della l. 7 febbraio 1979, n. 29, presentate al “Fondo” entro il 31 dicembre 1990 dagli “iscritti” alla sezione a contribuzione definita e non ancora perfezionate al 1° gennaio 1998, sono convenzionalmente definite provvedendo all'accreditamento sul conto individuale dell'ammontare dei contributi che le gestioni previdenziali interessate devono versare al “Fondo”, dell'onere versato dall'iscritto in unica soluzione, nonché della eventuale differenza, a carico del “Fondo”, fra quanto precede e l'importo della maggiore quota di dotazione iniziale calcolata con riferimento al 1° gennaio 1998; detta differenza è imputata al conto economico della sezione a contribuzione definita.
Articolo 33 - Trasferimento patrimonio ex F.I.P.
Il 30 novembre 1998, la “Cassa di Risparmio” trasferisce al “Fondo” il patrimonio del “F.I.P.”, relativo agli “iscritti” in servizio ed ai “pensionati”, comprensivo dei contributi versati nel 1998 e dei relativi rendimenti maturati dal 1° gennaio 1998.
Contestualmente il “Fondo” assume a proprio carico le prestazioni erogate dal “F.I.P.” alla data del 30 novembre 1998.
Articolo 34 - Pensionati ex F.I.P.
I “pensionati” di cui all'art. 17 risultanti alla data del 30 giugno 1998, possono chiedere di rinunciare alla rendita perpetua in pagamento di cui al titolo 4, a fronte della corresponsione di un capitale una tantum determinato moltiplicando la rendita annua per i coefficienti della tabella in calce al presente articolo.
La richiesta, da inoltrarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno 1999 con lettera raccomandata, è irrevocabile. La rinuncia è definita nei termini conciliativi previsti dagli artt. 411 e 412 del c.p.c. presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Padova.
Tabella | ||||
Età | Coefficiente | Età | Coefficiente | |
50 | 14,9064 | 76 | 6,6235 | |
51 | 14,6278 | 77 | 6,3026 |
52 | 14,3410 | 78 | 5,9826 | |
53 | 14,0475 | 79 | 5,6665 | |
54 | 13,7491 | 80 | 5,3576 | |
55 | 13,4455 | 81 | 5,0577 | |
56 | 13,1382 | 82 | 4,7738 | |
57 | 12,8268 | 83 | 4,5032 | |
58 | 12,5116 | 84 | 4,2462 | |
59 | 12,1938 | 85 | 4,0018 | |
60 | 11,8736 | 86 | 3,7744 | |
61 | 11,5515 | 87 | 3,5614 | |
62 | 11,2277 | 88 | 3,3582 | |
63 | 10,9026 | 89 | 3,1618 | |
64 | 10,5761 | 90 | 2,9704 | |
65 | 10,2494 | 91 | 2,7839 | |
66 | 9,9230 | 92 | 2,6176 | |
67 | 9,5967 | 93 | 2,4590 | |
68 | 9,2684 | 94 | 2,3078 | |
69 | 8,9377 | 95 | 2,1638 | |
70 | 8,6057 | 96 | 2,0263 | |
71 | 8,2771 | 97 | 1,8943 | |
72 | 7,9457 | 98 | 1,7664 | |
73 | 7,6143 | 99 | 1,6396 | |
74 | 7,2819 | 100 | 1,5087 | |
75 | 6,9509 |
Quando l'età del pensionato è compresa fra due anni, l'aliquota è determinata dividendo per 12 la differenza fra le due aliquote, e sottraendo alla tabella corrispondente all'età minore tanti dodicesimi della differenza quanti sono i mesi compiuti di età.
Articolo 35 – Opzione
Gli “iscritti” che conseguono entro il 31 dicembre 1998 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla disciplina dell'“a.g.o.” per il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia
(indipendentemente dal momento di accesso alla pensione “a.g.o.”) nonché coloro che conseguono entro la medesima data del 31 dicembre 1998 la pensione di invalidità/inabilità “a.g.o.”, possono esercitare l'opzione per i trattamenti preesistenti del “Fondo” e del “F.I.P.”. L'opzione è da esercitarsi a mezzo raccomandata a pena di decadenza entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento di specifica comunicazione da parte del “Fondo” ed è irrevocabile. Per coloro che optano per i trattamenti preesistenti, le relative contribuzioni, fino alla data di pensionamento, confluiscono nella Sezione a prestazioni definite di cui al titolo 4.
Gli “iscritti” che esercitano l'opzione possono conseguire i trattamenti pensionistici preesistenti esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell' “a.g.o.”.
Ad essi sono applicabili le seguenti norme, in quanto compatibili, che continuano ad avere efficacia fino al collocamento a riposo di tutti gli optanti:
- “Fondo”: artt. 12, 15, 21 lett. a), 22, 23, 24, 25, 28 e 32 dello statuto avente decorrenza dal 1° giugno 1997; la capitalizzazione di cui all'art. 32 è peraltro consentita in base alla Tabella B solo per il 50% della pensione integrativa;
- “F.I.P.”: artt. 3, 4 e 6 del Regolamento 9 ottobre 1997; il trattamento aggiuntivo di cui all'art. 6 è peraltro liquidabile solo in rendita.
Per gli “iscritti” di cui al comma precedente, il “Fondo” determina le inerenti riserve matematiche da attribuire alla sezione pensionati “Fondo” e alla sezione pensionati ex “F.I.P.”. Le dotazioni iniziali costituite per detti “iscritti” nella sezione a contribuzione definita sono trasferite nelle rispettive sezioni a prestazioni definite fino a concorrenza di dette riserve matematiche. Eventuali differenze in più o in meno sono contabilizzate a carico o a favore del conto economico della sezione a contribuzione definita.
Articolo 36 - Applicazione transitoria dell’art. 27, comma IV
In sede di prima applicazione dell’art. 27, comma IV, e sino al 31 dicembre 2005 gli otto anni previsti dalla norma si intendono di anzianità di iscrizione al “Fondo”.
Articolo 37- Residui patrimoniali
Gli eventuali attivi patrimoniali delle sezioni pensionati “Fondo” e pensionati ex “F.I.P.” i quali ancora residuino successivamente all’esaurimento delle finalità della Sezione sono vincolati ad essere destinati a forme di previdenza e/o assistenza in favore del personale della “Cassa di Risparmio” secondo previsioni da stabilirsi ad opera di accordi collettivi aziendali.
Articolo 38 - Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie
Il presente statuto modifica e sostituisce lo statuto approvato con referendum del 12 novembre 1998 4 dicembre 1997 e in vigore dal 1° luglio 1998 1° giugno 1997, nonché il Regolamento del “F.I.P.” di cui all'Allegato B dell'accordo 9 ottobre 1997., nonché le successive modificazioni dello stesso.
Ha decorrenza dal 1° gennaio 2018 data di trasferimento della posizioni presso la sezione a contribuzione definita al Fondo Pensione Intesa Sanpaolo 1° luglio 1998, salvo le diverse decorrenze di seguito specificate:
art. 8: l’elezione dei rappresentanti degli “iscritti” e dei pensionati diretti ha luogo all’ordinaria scadenza del mandato degli organi collegiali in essere;
art. 23, comma II: decorre dal 1° gennaio 1999;
art. 25, comma II: la facoltà ivi contemplata è esercitabile dal 1° gennaio 2009.
Alle pensioni indirette liquidate fra il 1° gennaio 1998 ed il 30 giugno 1998 si applicano le norme in vigore precedentemente alla trasformazione dei fondi da regimi a prestazione definita in regimi a contribuzione definita.
Tutte le pensioni in atto all'entrata in vigore del presente statuto, liquidate a norma degli statuti precedentemente vigenti, sono disciplinate dalle norme del presente statuto, in quanto applicabili, ferma restando la misura delle stesse.
Le modifiche apportate agli articoli 7, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 hanno effetto dal 1° gennaio 2007. Le modifiche agli articoli 5, 8 e 22 hanno effetto dal 26 gennaio 2010.
La modifica all’articolo 28 ha effetto dal 1° giugno 2012. La modifica all’articolo 8 ha effetto dal 1° ottobre 2013.
APPENDICE 1
Articolo 21 - Destinatari - dotazione iniziale - patrimonio
Sono destinatari delle previsioni del presente titolo 5 i dipendenti del ruolo credito della “Cassa di Risparmio” iscritti al “Fondo” e al “F.I.P.” alla data del 31 dicembre 1990 ed in servizio alla data del 30 giugno 1998.
La presente sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale è istituita, con riferimento al 1° gennaio 1998, mediante trasformazione dei regimi a prestazione definita in atto per gli “iscritti” al “Fondo” e al “F.I.P.” e costituzione, in pari data, di una posizione previdenziale individuale riferita a ciascun “iscritto”.
(omissis)
Articolo 23 - Prestazioni
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’“iscritto”, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il “Fondo” eroga all' “iscritto”, che abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico nel regime obbligatorio di appartenenza, un’indennità in capitale, corrispondente all’intera posizione individuale di cui all’art. 21, comma II, secondo il valore risultante all’atto della cessazione dall’iscrizione.
(omissis)
Entro trenta giorni dalla cessazione dell’iscrizione, l'”iscritto” ha facoltà di richiedere che tutto o parte della posizione individuale sia convertita in rendita; la rendita è erogata da un'impresa di assicurazioni con la quale il “Fondo” sottoscrive apposita convenzione.
Articolo 24 - Decesso, invalidità e inabilità dell’iscritto
(omissis)
Nell'ipotesi in cui il decesso dell' “iscritto” dia luogo a liquidazione da parte dell’ ”a.g.o.” di pensione indiretta, nonché nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro con la “Cassa di Risparmio” e liquidazione da parte dell' “a.g.o.” dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione ordinaria di inabilità, la posizione individuale è maggiorata di una somma una tantum determinata rapportando ad anno la posizione individuale per il 50% dell'anzianità di maturazione della stessa con un minimo di dieci anni. Tale aumento non può in alcun caso superare il numero degli anni ancora mancanti all' “iscritto” per il raggiungimento della data più prossima fra l'età per la pensione di vecchiaia “a.g.o.” e la data di conseguimento dei limiti minimi per la pensione di anzianità “a.g.o.”.
(omissis)
Articolo 26 - Mobilità
L' iscritto che, per esigenze di mobilità di personale, conseguenti ad accordi sindacali, all'interno del gruppo creditizio cui appartenga la “Cassa di Risparmio”, risolva il rapporto di lavoro con quest’ultima senza aver maturato il diritto a percepire le prestazioni del “Fondo” e passi alle dipendenze di altra azienda o ente controllati o controllanti o comunque facenti parte del gruppo stesso, a richiesta, può mantenere presso il “Fondo” la propria posizione e la qualifica di “iscritto”.
(omissis)
Articolo 31 - Dotazione iniziale della sezione a contribuzione definita
(omissis)
La dotazione iniziale di ogni singolo iscritto del patrimonio disponibile del “Fondo” è attribuita secondo la seguente formula:
Patrimonio disponibile x Σ Retribuzioni x anzianità di ogni singolo iscritto
dotazione iniziale del singolo iscritto =
dove:
Σ Retribuzioni x anzianità di tutti gli iscritti
- il patrimonio disponibile è dato dalle consistenze patrimoniali del “Fondo” alla data del 1° gennaio 1998, dedotte le riserve matematiche calcolate in sede di redazione del bilancio tecnico necessarie per garantire il pagamento fino ad esaurimento delle prestazioni in essere a favore dei “pensionati” risultanti tali alla data del 30 giugno 1998, nonché dei loro superstiti aventi diritto. I beni immobili sono valutati in base al presumibile valore di realizzo al 31 dicembre 1997 determinato con criteri prudenziali; le partecipazioni immobiliari sono valutate in base ai patrimoni netti delle singole società, risultanti dai bilanci alla data del 31 dicembre 1997, rettificati per effetto della valutazione degli immobili secondo il presumibile valore di realizzo determinato con criteri prudenziali e al netto degli oneri di legge;
- la sommatoria delle retribuzioni di ogni singolo iscritto è data dalla somma dei prodotti, per ogni iscritto, delle retribuzioni delle categorie, gradi e classi aziendalmente in atto al 1° gennaio 1998 moltiplicate per l’anzianità di servizio effettivo di ruolo relativa alla permanenza in ogni categoria e grado fino al 31 dicembre 1997; per servizio effettivo si intendono i periodi di ruolo in tutto o in parte retribuiti nonché quelli riconosciuti figurativamente dall’ “a.g.o.” ai fini del diritto e della misura delle pensioni, in relazione ad eventi di malattia, infortunio e maternità. Le retribuzioni sono calcolate sulla base delle sole tabelle aziendali degli stipendi mensili e delle indennità pensionabili previste per tutti i lavoratori nell’ambito di ogni categoria e grado tempo per tempo ricoperti dall’assunzione in servizio presso la “Cassa di Risparmio” fino al 31 dicembre 1997 e con la classe tabellare corrispondente a quella immediatamente precedente al grado o categoria superiore; la retribuzione al 31 dicembre 1997 corrisponde a quella pensionabile a norma dello statuto del “Fondo”.
La sommatoria delle retribuzioni di ogni singolo iscritto, come sopra determinata, è moltiplicata per i coefficienti di cui alla tabella in calce al presente articolo, individuati in relazione all’anzianità di servizio effettivo di ruolo presso la “Cassa di Risparmio” al 31 dicembre 1997; la frazione di anno superiore al semestre si computa come anno intero e si trascura la frazione fino al semestre. Per le anzianità diverse dal servizio effettivo di ruolo presso la “Cassa di Risparmio”, accreditate nella posizione previdenziale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 per effetto di contribuzione figurativa già riconosciuta dal “Fondo”, riscatto, ricongiunzione e per le anzianità in ogni caso riconosciute utili nell’ordinamento del soppresso regime pensionistico esonerativo, la
retribuzione utile ai fini della sommatoria di cui sopra è quella pensionabile a norma dello statuto del “Fondo” in atto al 31 dicembre 1997. Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in proporzione alla durata dell’attività lavorativa rispetto all’orario ordinario previsto dai contratti di lavoro per i lavoratori a tempo pieno con riferimento alla retribuzione intera. Non si tiene conto di riconoscimenti e benefici normalmente attribuibili all’atto del pensionamento.
- La sommatoria delle retribuzioni di tutti gli “iscritti” è data dalla somma dei prodotti di ogni singolo iscritto di cui al precedente alinea.
Articolo 35 - Opzione
Gli “iscritti” che conseguono entro il 31 dicembre 1998 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla disciplina dell'“a.g.o.” per il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia (indipendentemente dal momento di accesso alla pensione “a.g.o.”) nonché coloro che conseguono entro la medesima data del 31 dicembre 1998 la pensione di invalidità/inabilità “a.g.o.”, possono esercitare l'opzione per i trattamenti preesistenti del “Fondo” e del “F.I.P.”. L'opzione è da esercitarsi a mezzo raccomandata a pena di decadenza entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento di specifica comunicazione da parte del “Fondo” ed è irrevocabile. Per coloro che optano per i trattamenti preesistenti, le relative contribuzioni, fino alla data di pensionamento, confluiscono nella Sezione a prestazioni definite di cui al titolo 4.
(omissis)