STATUTO Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo
INDICE
STATUTO
Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo
(Unindustria)
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede Art. 2 – Scopi
TITOLO II - SOCI
Art. 3 – Perimetro della rappresentanza Art. 4 – Ammissione e durata
Art. 5 – Diritti dei Soci Art. 6 – Obblighi dei Soci
Art. 7 – Contributi associativi Art. 8 – Sanzioni
Art. 9 – Risoluzione del rapporto associativo
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE
Art. 10 – Organi e Componenti associative Art. 11 – Disposizioni generali sulle cariche
CAPO A – ORGANIZZAZIONE CENTRALE
Art. 12 – Assemblea Generale
Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea Generale Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale
Art. 15 - Giunta
Art. 16 - Riunioni e deliberazioni della Giunta Art. 17 - Attribuzioni della Giunta
Art. 18 - Consiglio Direttivo
Art. 19 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo Art. 20 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Art. 21 – Presidente Art. 22 - Vice Presidenti Art. 23 – Tesoriere
Art. 24 – Comitato di Presidenza Art. 25 – Comitati tecnici
Art. 26 – Commissione di designazione Art. 27 – Probiviri
Art. 28 – Collegio dei Revisori contabili
Art. 29 – Direttore Generale e Vice Direttore/i Generale/i
CAPO B – COMPONENTI ASSOCIATIVE
Art. 30 – Comitato per la Piccola Industria Art. 31 – Gruppo Giovani Imprenditori Art. 32 – Sezioni di categoria
Art. 33 – Sezioni provinciali Costruttori Xxxxx XXXX
CAPO C – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 34 – Articolazioni territoriali Art. 35 – Assemblee territoriali
Art. 36 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni delle Assemblee territoriali Art. 37 - Attribuzioni delle Assemblee territoriali
Art. 38 – Consigli Direttivi territoriali
Art. 39 – Riunioni e deliberazioni dei Consigli Direttivi territoriali
Art. 40 – Attribuzioni dei Consigli Direttivi territoriali Art. 41 – Presidenti territoriali
Art. 42 – Vice Presidenti territoriali
Art. 43 – Commissioni di designazione territoriali Art. 44 – Direttori territoriali
TITOLO IV – PATRIMONIO E STRUMENTI CONTABILI
Art. 45 – Fondo comune
Art. 46 – Esercizio sociale e Bilanci
TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 47 – Modificazioni statutarie
Art. 48 – Scioglimento dell’Associazione
NORME GENERALI E REGIME TRANSITORIO
Art. 49 – Norme generali
Art . 50 – Regime transitorio
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita l’ “Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo”, ovvero “Unindustria”, con durata illimitata, la cui circoscrizione territoriale comprende le province di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo.
Unindustria aderisce alla Confindustria, della quale adotta il logo e gli altri segni distintivi abbinandoli alla propria denominazione, assumendo, così, il ruolo di componente territoriale pluri-provinciale del sistema della rappresentanza delle imprese, quale definito dallo Statuto di Confindustria medesima. In ragione della predetta appartenenza, l’Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per i propri Soci.
Unindustria adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, riportati in allegato al presente Statuto e costituenti parte integrante del medesimo, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla loro osservanza.
Unindustria ha sede legale in Roma, Articolazioni territoriali corrispondenti alle Province e sedi operative nei Comuni di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo.
Le Articolazioni territoriali hanno le seguenti denominazioni: Confindustria Frosinone, Confindustria Rieti, Confindustria Roma, Confindustria Viterbo.
Unindustria può istituire uffici periferici in altre aree o località del territorio, stabilendone compiti e funzioni.
Art. 2 – Scopi
L’Associazione ha per scopi:
a. rappresentare e tutelare le Imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale nella evoluzione culturale, economica e produttiva, nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali;
b. promuovere, nella società e particolarmente presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili e comportamenti propri dell’imprenditoria nel contesto di una libera società in sviluppo;
c. favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali nel suo territorio di competenza, anche ricercando forme di collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali al fine di perseguire in comune più vaste finalità di progresso;
x. xxxx rilevanza pubblica alla propria posizione in merito ai problemi che direttamente ed indirettamente interessano le imprese associate e favorire l’informazione, la conoscenza e la cultura come strumento di progresso.
L’Associazione, nel rispetto del ruolo e delle prestazioni ad essa attribuite nell’ambito del Sistema Confindustria, assolve alle seguenti funzioni:
1. assistere e tutelare le attività delle Imprese aderenti produttrici di beni e/o di servizi sul piano economico e sindacale ed in ogni settore di interesse, anche stipulando, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale;
2. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione fra i Soci;
3. provvedere alla informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e speciali della imprenditorialità, delle industrie e predisporre servizi sulla base delle esigenze emergenti;
4. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria o utile;
5. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su problemi di interesse generale.
Per raggiungere le finalità di cui sopra, l’Associazione può dar vita, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge.
TITOLO II – SOCI
Art. 3 – Perimetro della rappresentanza
Possono aderire all’Associazione in qualità di Soci effettivi:
a) le imprese, con sede legale nell’ambito del suo territorio di competenza, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione complessa e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque su questo territorio propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
b) le imprese, sempre con sede legale o altre unità locali in tale territorio, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al venti per cento da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi, composti da imprese di cui alle precedenti lettere;
d) le imprese artigiane e cooperative, queste ultime con l’osservanza delle disposizioni confederali in merito al loro ingresso.
Possono, inoltre, aderire all’Associazione, in qualità di Soci aggregati, con specifiche modalità e condizioni stabilite dalla Giunta, associazioni, enti ed altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata; in ogni caso, il loro numero non deve snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate in qualità di Soci aggregati.
Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo Registro nazionale tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l’appartenenza dell’impresa al Sistema Associativo Confederale.
Art. 4 – Ammissione e durata
La domanda di ammissione a Socio, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa e deve contenere la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto, del Codice Etico Confederale e della Carta dei Valori associativi, di impegnarsi al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello stesso Statuto, di osservare la disciplina sociale, nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli Organi associativi.
Nella domanda di ammissione l’impresa richiedente deve inoltre indicare le persone dei propri rappresentanti nel rapporto con l’Associazione la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione di stabilimenti, uffici e pertinenze, il numero dei dipendenti e, a seconda della propria particolare attività, fornire tutte quelle altre indicazioni che verranno stabilite dalla Giunta.
Xxxx’accoglimento delle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, a norma di apposito regolamento e sentita l’Articolazione territoriale interessata.
In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.
Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
Il rapporto associativo decorre dalla data di comunicazione dell’avvenuto accoglimento della domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non intervenga atto formale di dimissioni, da effettuare con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 giugno.
Il mutamento della forma giuridica, della ragione sociale e della proprietà dell’impresa associata non determina la cessazione del vincolo di adesione.
Art. 5 – Diritti dei Soci
I Soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al Sistema Confederale.
Per i Soci aggregati restano, invece, escluse tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.
I Soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento, elettorato attivo e passivo negli Organi associativi e nelle Sezioni, purché in regola con gli obblighi di Statuto secondo le modalità previste dallo stesso.
Per i Soci aggregati, il diritto di elettorato passivo è limitato alla Giunta, agli Organi delle Sezioni, ad eventuali gruppi, comitati e commissioni, secondo quanto disciplinato dai regolamenti in materia.
Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al Sistema Confindustria, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti da specifica disciplina.
Art. 6 – Obblighi dei Soci
L’adesione all’Associazione in qualità di Socio effettivo o aggregato comporta l’assunzione dei seguenti obblighi:
a) osservanza delle norme di cui al presente Statuto, delle disposizioni regolamentari ed attuative del medesimo, del Codice Etico Confederale, della Carta dei Valori Associativi e dei regolamenti confederali;
b) osservanza delle deliberazioni e delle direttive impartite dagli Organi associativi;
c) rispetto dei principi etici, morali e deontologici conformi con l’appartenenza al Sistema Confederale;
d) divieto di tenere comportamenti o porre in essere azioni dannose o lesive dell’interesse, dell’immagine e del prestigio della stessa Associazione e della categoria da essa rappresentata.
In particolare, ogni Socio deve:
1. adempiere puntualmente agli obblighi contributivi, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli Organi associativi competenti, dalla Delibera contributiva e dai regolamenti in materia;
2. partecipare attivamente alla vita associativa;
3. applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall’Associazione o dalle altre componenti del Sistema Confederale;
4. non appartenere contemporaneamente ad altre associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi, fatta eccezione per i Soci aggregati;
5. fornire all’Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, dati, informazioni o documentazione necessari ai fini della corretta gestione del rapporto associativo e dell’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o comunque utili ai fini del perseguimento degli scopi associativi sanciti dallo Statuto.
Nel caso di imprese multilocalizzate o facenti parte di un medesimo “gruppo imprenditoriale”, sussiste l’obbligo di aderire all’Associazione per tutte le sedi presenti nell’ambito del territorio di cui è competente l’Associazione, che siano in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dal presente Statuto.
Art. 7 – Contributi associativi
I Soci sono tenuti a corrispondere all’Associazione un contributo associativo annuo secondo misure e modalità di riscossione determinate dalla Giunta ed approvate dalla Assemblea.
Per i Soci che aderiscono in corso d’anno il contributo viene determinato secondo i mesi di effettiva adesione.
I contributi associativi riscossi dall’Associazione, a norma del comma precedente, non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Per i Soci aggregati le modalità contributive sono definite all’atto della adesione all’Associazione secondo quanto previsto da regolamento e/o convenzione.
Art. 8 – Sanzioni
I Soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dalle disposizioni regolamentari ed attuative dello stesso, dal Codice Etico confederale, dalla Carta dei Valori associativi e dalle deliberazioni degli Organi associativi sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) censura dal Presidente dell’Associazione comunicata per iscritto e motivata;
b) sospensione temporanea del diritto a ricevere le prestazioni istituzionali e i servizi associativi erogati dall’Associazione e dal Sistema Confederale;
c) sospensione temporanea del diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni degli altri Organi associativi eventualmente partecipati e all’attività associativa;
d) sospensione temporanea dall’elettorato attivo e passivo;
e) sospensione o decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi associativi interni o esterni all’Associazione;
f) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal codice etico confederale e conseguente risoluzione del rapporto associativo;
Le sanzioni potranno essere applicate dalla Giunta, singolarmente o anche cumulativamente, in relazione alla gravità dell’inadempimento perpetrato, a norma di regolamento e sentita l’Articolazione territoriale interessata.
In caso di grave e ripetuta morosità, la Giunta, fatta salva l’azione di recupero dei contributi dovuti, potrà disporre la cancellazione d’ufficio dell’impresa morosa.
Il mancato versamento dei contributi associativi sospende l’esercizio dei diritti, ma non esime l’impresa morosa dall’obbligo di corrispondere i contributi dovuti, dando facoltà all’Associazione di agire secondo legge per il loro recupero.
Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate sono a carico delle imprese associate morose.
In ogni caso, avverso i provvedimenti adottati dalla Giunta, è data facoltà di ricorso ai Probiviri, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento applicato; il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 9 – Risoluzione del rapporto associativo
La qualità di Socio si perde:
a) per recesso volontario dell’impresa associata, comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall’art. 4 del presente Statuto (atto formale di dimissioni) e dall’art. 47, comma 4 (modificazioni statutarie);
b) per cessazione dell’attività d’impresa esercitata nell’ambito territoriale di competenza dell’Associazione, con decorrenza dalla data di notifica alla medesima;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d) per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l’ammissione;
e) per espulsione, in conseguenza dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, lett. f), del presente Statuto;
Nel caso di dimissioni, come indicato al punto a), l’impresa è tenuta al pagamento dei contributi associativi per il restante periodo di durata del rapporto associativo.
Nei casi indicati ai punti b), c), d) ed e) la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata. In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7.
Dell’avvenuta risoluzione del rapporto associativo è data notizia, per competenza, alle altre componenti del Sistema Confederale.
Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell’impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna, ovvero cariche associative all’interno dell’Associazione e del Sistema Confederale, perdono automaticamente il titolo a ricoprirli.
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE
Art. 10 - Organi e Componenti associative
Sono Organi centrali :
a) l'Assemblea Generale;
b) la Giunta;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) i Vice Presidenti;
f) il Tesoriere;
g) i Probiviri;
h) il Collegio dei Revisori Contabili.
Sono Componenti associative:
a) li Comitato per Piccola Industria;
b) il Gruppo Giovani Imprenditori,
c) le Sezioni di categoria.
Sono Organi territoriali:
a) le Assemblee territoriali;
b) i Consigli Direttivi territoriali;
c) i Presidenti territoriali;
d) i Vice Presidenti territoriali.
Il Presidente dell’Associazione è Presidente di diritto del suo territorio.
Analogamente, il Presidente Comitato per la Piccola Industria e il Presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione sono di diritto Presidenti delle Componenti associative dei loro rispettivi territori.
Nell’organizzazione centrale, sono Vice Presidenti di diritto i Presidenti territoriali, nonché il Presidente Comitato per la Piccola Industria e il Presidente Gruppo Giovani Imprenditori.
Nelle Articolazioni territoriali, sono Vice Presidenti di diritto il Presidente Piccola Industria territoriale e il Presidente Giovani Imprenditori territoriale.
Gli Organi Presidente, Vice Presidenti e Consigli Direttivi a livello centrale e nelle Articolazioni territoriali si rinnovano negli anni pari e comunque in anni diversi da quelli di elezione della Giunta, del Tesoriere, dei Probiviri e del Collegio dei Revisori contabili.
L’elezione degli Organi territoriali - Presidente, Vice Presidente Xxxxxxx e Consiglio Direttivo - nonché l’elezione a livello territoriale di Presidente e Consiglio Direttivo delle Componenti associative Comitato per la Piccola Industria e Gruppo Giovani Imprenditori devono avvenire nei due mesi successivi alle elezioni dei rispettivi Organi centrale e territoriali.
Art. 11 – Disposizioni generali sulle cariche
Tutte le cariche sociali sono riservate a esponenti che siano effettivamente rappresentanti delle associate aderenti all’Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto e dai regolamenti confederali in materia, con le eccezioni previste dagli articoli 27 e 28 dello Statuto.
Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.
Le cariche sociali sono gratuite.
Le cariche di Proboviro e di Revisore contabile sono incompatibili con ogni altra carica dell’Associazione.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
I soggetti, eletti in sostituzione di coloro che sono cessati dalla carica prima del termine durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista.
Decadono dalle cariche associative coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive. I casi di cumulabilità e di compatibilità delle cariche seguono la disciplina stabilita dallo Statuto di Confindustria.
Allo scopo di consentire al maggior numero di Soci di partecipare attivamente alla vita associativa vanno incoraggiati la rotazione delle cariche e l’esercizio dell’opzione fra le cariche ricoperte, nel caso di cumulo su uno stesso rappresentante.
In ogni caso nessun Socio potrà essere presente in un medesimo Organo con più di un rappresentante allo stesso titolo.
Coloro che sono chiamati a qualunque incarico in ambito associativo sono tenuti a uniformarsi a comportamenti previsti dal Codice etico confederale.
CAPO A – ORGANIZZAZIONE CENTRALE
Art. 12 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate - Soci effettivi e Soci aggregati - in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.
In mancanza di tali requisiti e ove non ricorrano eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 8, la partecipazione all’Assemblea è comunque ammessa, con l’esclusione di esercizio di voto ed intervento.
All’Assemblea Generale hanno inoltre diritto di partecipare come invitati coloro che rivestono cariche elettive in Associazione, i Probiviri e i Revisori Contabili, il Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali.
Nell’Assemblea Generale ciascun Socio deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata.
Ciascuna impresa associata ha facoltà di farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da altra impresa regolarmente iscritta oppure dalla Sezione di categoria nella quale l’impresa è inquadrata.
Ogni rappresentante di impresa può portare fino a due deleghe, oltre la propria, con l’eccezione della possibilità di più deleghe qualora siano espresse da imprese associate facenti capo ad un medesimo gruppo, holding o proprietà.
Ciascuna Sezione di categoria, attraverso la persona del suo Presidente o, in assenza di questo, del Vice Presidente più anziano d’età presente, in assenza di quest’ultimo, del primo dei Consiglieri della Sezione, individuato in ordine alfabetico, può portare fino ad un massimo di venti deleghe, selezionate secondo il criterio temporale di arrivo.
Tutti i voti spettanti ad un Socio sono espressi in Assemblea Generale da un solo rappresentante.
Essi sono computati a ciascun Socio sulla base del contributo associativo relativo all’anno solare precedente, interamente versato, che sia stato corrisposto entro il termine indicato nell’avviso di convocazione della riunione.
Alle imprese iscritte in corso d’anno è attribuito un numero di voti corrispondente al contributo versato nell’anno corrente entro il suddetto termine.
Ai fini dell’assegnazione dei voti, si fa riferimento al contributo associativo dell’anno precedente, interamente versato. Per le modalità di calcolo si applica il seguente criterio:
fino all'ammontare del contributo annuo minimo: n. 5 voti,
Per la quota eccedente l'ammontare del contributo annuo minimo e fino a 10 volte lo stesso: oltre ai voti precedenti n. 1 voto ogni 1/4 del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore a 1/8;
per l’ulteriore quota eccedente e fino a 40 volte l'ammontare del contributo annuo minimo: ancora n. 1 voto ogni 1/3 del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore ad 1/6;
per l’ulteriore quota eccedente e fino a 90 volte l’ammontare del contributo annuo minimo: ancora n. 1 voto ogni 1/2 del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore a 1/4;
per la quota ulteriormente eccedente: ancora n. 1 voto ogni 3/4 del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore a 3/8.
Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea Generale
L'Assemblea Generale si riunisce:
a) in via ordinaria, una volta all'anno, di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
b) in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta la Giunta, ovvero il Consiglio Direttivo, o un numero di Soci che dispongano di almeno un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi; o, ancora, il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.
La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dell’Assemblea dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica, con comunicazione per via telematica o a mezzo fax o posta ordinaria agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza, l'Assemblea Generale, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modificazioni allo Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione, può essere convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
L’Assemblea Generale può riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell’avviso di convocazione e in ognuna delle Articolazioni Territoriali.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica.
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti all’intera compagine dei Soci; tuttavia, trascorsa un’ora, l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.
In caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea Generale. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone, si adotta di norma lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti dal Presidente dell’Assemblea tra i convocati.
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso entro trenta giorni dall’assunzione della deliberazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario dell’Assemblea il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, l’Assemblea designa un Segretario.
Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale
L’Assemblea Generale:
a) xxxxxxx, negli anni pari ed alla scadenza quadriennale del Presidente dell’Associazione, gli indirizzi generali ed il programma di attività per il quadriennio proposti dal Presidente designato e, contestualmente, elegge il Presidente nonché almeno sei Vice Presidenti, questi ultimi per un biennio ;
b) elegge negli anni pari, alla loro scadenza biennale, almeno sei Vice Presidenti elettivi;
c) elegge negli anni dispari, alla loro scadenza quadriennale, i Rappresentanti Generali della Giunta;
d) elegge negli anni dispari, alla loro scadenza quadriennale, i Probiviri;
e) elegge negli anni dispari, alla loro scadenza quadriennale, i Revisori Contabili;
f) approva il Bilancio consuntivo;
g) approva la Delibera contributiva;
h) modifica il presente Statuto;
i) delibera lo scioglimento dell’Associazione nominando uno o più liquidatori;
j) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, o anche dai Soci, questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 13, comma 1, lettera b) del presente Statuto.
Art. 15 – Giunta
Fanno parte della Giunta:
− come componenti di diritto
a) il Presidente dell'Associazione;
b) i Vice Presidenti di diritto;
c) i Vice Presidenti xxxxxxxx;
d) i Vice Presidenti Xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
e) il Tesoriere;
f) gli ex Presidenti dell'Associazione e gli ex Presidenti di Confindustria Lazio di provenienza dalla medesima circoscrizione territoriale dell’Associazione;
g) i componenti del Consiglio Direttivo Centrale che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta;
h) i Presidenti delle Sezioni di categoria;
i) un rappresentante Costruttori Xxxxx XXXX
− come componenti elettivi
j) almeno trenta Rappresentanti Generali, eletti dall’Assemblea Generale, su proposta del Presidente e d’intesa con il Comitato di Presidenza.
Qualora il numero dei dipendenti inquadrati superi le 200.000 unità, il numero dei Rappresentanti Generali potrà essere aumentato di una unità per ogni gruppo di 5.000 dipendenti (o frazione di 5.000), in cui è scomposta la differenza tra il numero dei dipendenti ed il valore di 200.000 unità.
Il numero dei Rappresentanti Generali viene determinato alla data di ogni Assemblea Generale.
I Rappresentanti Generali durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per non più di due quadrienni consecutivi allo stesso titolo.
Venendo a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Rappresentanti Generali durante il quadriennio di carica, su proposta del Presidente – d’intesa con il Comitato di Presidenza - la Giunta delibera all’unanimità dei presenti la nomina per cooptazione del/i sostituto/i.
Il mandato dei Rappresentanti Generali così nominati termina comunque con la scadenza naturale della Giunta;
− come componenti aggiuntivi
k) dieci Rappresentanti per le prime imprese associate in base ai contributi versati, le quali non siano già presenti in Giunta ad altro titolo;
l) i Rappresentanti nominati dalla Piccola Industria, in numero di dodici, ed eventualmente un ulteriore Rappresentante per ciascuna Sezione di categoria ove il Presidente non sia espressione di imprese di minori dimensioni, scelto tra i Consiglieri eletti di Sezione. Il loro mandato si rinnova o viene meno su indicazione della Componente;
m) fino a sette Rappresentanti nominati dai Giovani Imprenditori. Il loro mandato si rinnova o viene meno su indicazione della Componente;
n) un Rappresentante aggiuntivo per ciascuna Sezione di categoria con un numero di dipendenti delle imprese in essa inquadrate superiore a 5.000 unità ed, ancora, un ulteriore componente aggiuntivo per ciascuna Sezione che superi i 15.000 dipendenti. Xxxxx restando tali scaglioni dimensionali, nel caso in cui una Sezione aumenti il numero dei dipendenti delle imprese in essa inquadrate di 1.500 unità per effetto dell’adesione di piccole imprese, tale Sezione avrà diritto, nel quadriennio di durata della Giunta, ad un ulteriore componente aggiuntivo in Giunta che sia esponente di un’impresa di minori dimensioni;
o) un componente aggiuntivo per ciascuna Articolazione territoriale;
− come componenti di nomina del Presidente:
p) fino a cinque Membri, con diritto di voto, scelti tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza dell’Associazione.
q) fino a cinque Membri, senza diritto di voto, invitati dal Presidente tra associati di particolare merito e competenza.
Xxxxxxx xxxxxx in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati.
Alle riunioni della Giunta sono invitati i Presidenti delle Associazioni con cui l’Associazione ha stipulato accordi che prevedono espressamente la presenza di un loro rappresentante in Giunta.
Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, i Probiviri e i Revisori dei Conti, il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali dell'Associazione.
La partecipazione alle riunioni di Giunta non è delegabile.
Il Presidente può invitare alle riunioni, all’occorrenza, ospiti che non siano componenti di Xxxxxx, in relazione al loro contributo per l’approfondimento degli argomenti all’ordine del giorno.
Per i membri di Giunta diversi dai Rappresentanti Generali, l’eventuale sostituzione, durata e scadenza del mandato sono determinate dalla istanza competente alla nomina.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive. La decadenza viene constatata nella prima Assemblea utile successiva rispetto al periodo in esame.
La Giunta dura un quadriennio e scade in occasione dell’Assemblea Generale ordinaria degli anni dispari.
Art. 16 - Riunioni e deliberazioni della Giunta
La Giunta si riunisce in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx quattro volte all’anno e, in xxx xxxxxxxxxxxxx, xx richiesta motivata ogni volta lo ritenga necessario il Presidente, o il Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei suoi componenti.
La Giunta, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica, con comunicazione per via telematica o a mezzo fax o posta ordinaria agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a quattro giorni e l’avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell’urgenza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell’ordine del giorno.
La Giunta potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell’avviso di convocazione e in ognuna delle Articolazioni territoriali.
La Giunta è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due quinti dei componenti la Giunta e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni membro votante dispone di un voto.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la Giunta. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede di norma mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione va ripetuta.
Le riunioni di Giunta vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
Funge da Segretario della Giunta il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dalla Giunta.
Art. 17 - Attribuzioni della Giunta
La Giunta:
a) elegge i componenti elettivi della Commissione di designazione, insediandola nella sua composizione a cinque;
b) designa il Presidente;
c) in una riunione successiva a quella di cui alla precedente lettera b), valuta ed approva gli indirizzi generali ed il programma quadriennale di attività del Presidente designato, unitamente alla indicazione di quest'ultimo concernente i Vice Presidenti elettivi ed eventuali deleghe da conferire per un biennio, al fine della successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. La riunione di valutazione ed approvazione del programma del Presidente designato dovrà tenersi ordinariamente entro due mesi di calendario da quella di designazione;
d) nomina, su proposta del Presidente, d’intesa con il Comitato di Presidenza e sentito il Consiglio Direttivo, in sedute successive a quelle di cui alla lettera c), eventuali ulteriori Vice Presidenti elettivi;
e) elegge, entro il primo semestre degli anni dispari, alla sua scadenza quadriennale, il Tesoriere;
f) ratifica deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente;
g) elegge, negli anni pari, alla loro scadenza quadriennale, i Componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
h) nomina all’unanimità i sostituti dei Componenti il Consiglio Direttivo venuti a mancare per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato;
i) nomina all’unanimità e per cooptazione i sostituti dei Rappresentanti Generali venuti a mancare per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato;
j) adotta le sanzioni di cui all’art. 8 del presente Statuto;
k) delibera le operazioni di carattere straordinario o che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale dell’Associazione, sottoposte dal Consiglio Direttivo, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale;
l) approva il Conto economico preventivo, predisposto dal Tesoriere;
m) esamina il Bilancio consuntivo, predisposto dal Tesoriere e sottoposto al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione dell’Assemblea Generale;
n) esamina la Delibera contributiva, per la successiva approvazione dell’Assemblea Generale;
o) formula le direttive generali per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico- economico;
p) formula e propone all'Assemblea Generale le modifiche del presente Statuto;
q) ratifica i regolamenti delle Componenti associative Comitato per la Piccola Industria e Gruppo Giovani Imprenditori;
r) delibera o modifica i regolamenti dell’Associazione e di esecuzione del presente Statuto;
s) approva il regolamento delle Sezioni di categoria; determina i criteri per la loro composizione merceologica; decide su istituzione, modifica o scioglimento delle stesse;
t) ratifica gli accordi di servizio che regolano il rapporto delle Sezioni Provinciali Costruttori Edili ANCE con l’Associazione, deliberati dal Consiglio Direttivo;
u) ratifica eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico deliberati dal Consiglio Direttivo;
v) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea Generale;
w) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto anche promuovendo e attuando quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.
Art. 18 - Consiglio Direttivo
Fanno parte del Consiglio Direttivo:
− come componenti di diritto
a) il Presidente dell'Associazione;
b) i Vice Presidenti di diritto;
c) i Vice Presidenti xxxxxxxx;
d) i Vice Presidenti Xxxxxx xxxxxxxxxxxx;
e) il Tesoriere;
f) gli ultimi due ex Presidenti dell'Associazione;
− come componenti elettivi
g) da cinque a dieci membri eletti dalla Giunta tra i propri Componenti, su proposta del Presidente e d’intesa con il Comitato di Presidenza.
I Componenti elettivi durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per non più di due quadrienni consecutivi.
Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno o più Componenti elettivi durante il quadriennio di carica, su proposta del Presidente - d’intesa con il Comitato di Presidenza - la Giunta delibera all’unanimità dei presenti la nomina del/i sostituto/i.
Il mandato dei Componenti così nominati termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
− come componenti aggiuntivi
h) fino a quattro Rappresentanti nominati dal Comitato per la Piccola Industria. Il loro mandato si rinnova o viene meno su indicazione della Componente;
− come componenti di nomina presidenziale
i) fino a cinque Membri, con diritto di voto, scelti tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza dell’Associazione.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali dell'Associazione. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile.
Il Presidente può invitare alle riunioni, all’occorrenza, ospiti che non siano componenti di Consiglio Direttivo, in relazione al loro contributo per l’approfondimento degli argomenti all’ordine del giorno.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza viene constatata nella prima Giunta utile successiva rispetto al periodo in esame.
Il mandato dei membri in sostituzione dei componenti dichiarati decaduti, termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura un quadriennio e scade al termine dello svolgimento dell’Assemblea Generale ordinaria degli anni pari. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, i Consiglieri scadono con la nomina del nuovo Presidente.
Art. 19 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni quarantacinque giorni o almeno sei volte l'anno.
In via straordinaria, il Consiglio Direttivo può essere convocato e riunito su richiesta motivata del Presidente o di almeno un quinto dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica, con comunicazione per via telematica o fax spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e l’avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell’urgenza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell’avviso di convocazione e in ognuna delle Articolazioni territoriali.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.
Ogni membro votante dispone di un voto.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede di norma mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.
Le riunioni di Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario del Consiglio Direttivo il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) propone i nominativi dei componenti elettivi della Commissione di designazione, per la loro elezione da parte della Giunta;
b) nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e della Giunta stabilisce l’azione a breve termine dell’Associazione e decide i piani per l’azione a medio e lungo termine;
c) sempre in tale ambito indirizza e dirige l’attività dell’Associazione e ne controlla i risultati;
d) per assicurare tempestività d'intervento, può esercitare i poteri della Giunta, che dovrà ratificarne l'operato nella prima riunione successiva;
e) istituisce e scioglie Commissioni e Tavoli per determinati scopi e lavori;
f) delibera sulle domande d'ammissione a norma di apposito regolamento e sentita l’Articolazione territoriale interessata;
g) esamina la Delibera contributiva, predisposta dal Tesoriere, per la successiva deliberazione della Giunta e approvazione dell’Assemblea Generale;
h) delibera lo schema della struttura organizzativa dell’Associazione proposto dal Direttore Generale;
i) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale; nomina e revoca, su proposta dei Presidenti territoriali, i Direttori delle Articolazioni territoriali;
j) ratifica le proposte del Presidente su nomina e revoca dei rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, valorizzando le concrete condizioni di rappresentatività esistenti all'interno della medesima;
k) approva, sentito il parere del relativo Consiglio Direttivo territoriale, gli accordi di servizio che regolano il rapporto delle Sezioni Provinciali Costruttori Edili ANCE con l’Associazione;
l) delibera sulla stipula di eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico, da sottoporre alla ratifica della Giunta;
m) delibera l'istituzione di uffici staccati o recapiti periodici, anche temporanei, in altre località del territorio di competenza dell'Associazione, quando ciò sia ritenuto necessario per meglio conseguire gli scopi associativi e per una più efficace azione di tutela di rappresentanza degli associati;
n) delibera in merito alla costituzione o alla estinzione di società controllate dall'Associazione o la partecipazione della stessa a società e consorzi terzi. Delibera l'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.
o) esercita, in materia di Fondo comune, Bilancio consuntivo e Conto economico preventivo, le funzioni di cui al successivo Titolo IV;
p) delibera - su proposta del Tesoriere - sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione e sottopone alla Giunta le operazioni di carattere straordinario o che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale dell'Associazione. Le operazioni di straordinaria amministrazione relative ai beni patrimoniali dell’Associazione dovranno essere adottate con il parere vincolante del Consiglio Direttivo territoriale dell’Articolazione dove si trova il bene patrimoniale, ovvero che utilizza detto bene per la propria attività istituzionale;
q) esamina il conto economico preventivo e il bilancio consuntivo annuali predisposti dal Tesoriere e la relativa informativa da sottoporre alle successive deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea.
Art. 21 – Presidente
Su proposta della Giunta, l’Assemblea Generale ordinaria degli anni pari elegge, alla sua scadenza quadriennale e a scrutinio segreto, il Presidente.
Una ulteriore rielezione è consentita dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.
Per l’elezione del Presidente, la Commissione di designazione sottopone alla Giunta una o più indicazioni tra le quali la Giunta designa a scrutinio segreto il candidato da proporre all’Assemblea Generale.
Alla Giunta devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da almeno il 15% dei voti esercitabili in Assemblea Generale.
In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all’Assemblea Generale chiamata alla elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per un quadriennio e i nomi dei Vice Presidenti biennali per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea Generale.
La Giunta vota gli indirizzi generali, il programma di attività e la proposta del Presidente designato concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale approva gli indirizzi generali e il programma di attività per un quadriennio e, contestualmente, elegge il Presidente e vota la proposta concernente almeno sei Vice Presidenti, nonché eventuali deleghe affidate per un biennio.
Qualora l’intera proposta del Presidente designato venga respinta, la procedura di designazione deve essere ripetuta.
Il Presidente, ove il numero dei Vice Presidenti regolarmente in carica non raggiunga quello massimo consentito dal presente Statuto, può, inoltre, nel biennio, in qualsiasi momento, d’intesa con il Comitato di Presidenza e sentito il Consiglio Direttivo, sottoporre all'approvazione della Giunta nuove nomine.
Alla scadenza del primo biennio, il Presidente propone all’Assemblea l’elezione di almeno sei Vice Presidenti. Il Presidente è legale rappresentante di fronte a terzi.
Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.
Egli presiede l’Assemblea Generale, la Giunta, il Consiglio Direttivo e provvede a convocarne le riunioni ed a fissare gli argomenti di discussione. Egli dispone inoltre quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni dei suddetti Organi.
Egli provvede a presentare in Confindustria le candidature di esponenti industriali associati per eventuali incarichi.
In caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, che ne ratifica l'operato nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente di diritto più anziano nella carica e, ove non possibile, di età anagrafica.
Venendo a mancare il Presidente dell’Associazione, l’Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea Generale ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore. In ogni caso, la procedura di rinnovo si estende unicamente alla Presidenza delle due Articolazioni territoriali da cui provengono il Presidente eletto e il suo predecessore, ove entrambi non provengano dal medesimo territorio.
Art. 22 - Vice Presidenti
Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione il Presidente è affiancato da Vice Presidenti di diritto ed elettivi.
Sono Vice Presidenti di diritto dell’Associazione:
• il Presidente Comitato per la Piccola Industria;
• il Presidente Gruppo Giovani Imprenditori;
• i Presidenti territoriali.
Essi scadono con il venir meno della loro carica.
Ai Vice Presidenti di diritto sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell’attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente e approvati dalla Giunta.
L'Assemblea Generale degli anni pari che provvede all'elezione del Presidente alla sua scadenza quadriennale e quella del biennio successivo eleggono per un biennio, su proposta del Presidente, da un minimo di sei fino ad un massimo di dieci Vice Presidenti elettivi, specificandone le eventuali deleghe conferite.
Essi durano in carica per un biennio.
Il Presidente, d’intesa con il Comitato di Presidenza e sentito il Consiglio Direttivo, può nel biennio, in qualsiasi momento, sottoporre alla Giunta nuove nomine di Vice Presidenti elettivi, nel rispetto ed in coerenza con le esigenze organizzative sulle quali si fonda l’attività dell’Associazione e fino al raggiungimento dell’indicato numero di dieci.
Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente, d’intesa con il Comitato di Presidenza e sentito il Consiglio Direttivo, può sottoporre alla Giunta la nomina dei loro sostituti, i quali comunque dureranno in carica un biennio.
I Vice Presidenti elettivi non possono durare in carica per più di tre bienni consecutivi.
Art. 23 – Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dalla Giunta, su proposta del Presidente e d’intesa con il Comitato di Presidenza, entro il primo semestre degli anni dispari, alla sua scadenza quadriennale.
Egli dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno al mandato ricoperto.
E’ membro della Giunta, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell’Associazione.
Su indicazione del Presidente e di concerto con il Direttore Generale, coadiuvato dai Direttori delle Articolazioni territoriali, il Tesoriere predispone il Conto economico preventivo, il Bilancio consuntivo e la Delibera contributiva, curandone l’informativa al Consiglio Direttivo, per i successivi passaggi deliberativi negli altri Organi.
Art. 24 – Comitato di Presidenza
Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Tesoriere.
Il Comitato di Presidenza si riunisce secondo un calendario prestabilito dal Presidente.
Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipano il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali.
Art. 25 – Comitati tecnici
Per garantire la più ampia partecipazione del sistema associativo alla determinazione degli indirizzi generali di attività, la Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo centrale e di quelli territoriali, istituisce ogni quadriennio Comitati tecnici in funzione del programma approvato dall’Assemblea Generale.
Spetta ai Comitati tecnici la definizione di proposte e/o di indirizzi di attività da sottoporre agli Organi centrali e territoriali che, a loro volta, possono delegare ai Comitati l’approfondimento e la definizione di temi specifici di azione.
I Comitati tecnici sono presieduti dai Vice Presidenti.
Ulteriori Comitati tecnici possono essere istituiti per tematiche di carattere trasversale, per problematiche specifiche o, ancora per particolari materie di interesse territoriale concernenti Distretti industriali e Settori produttivi.
I Comitati tecnici così istituiti sono presieduti da persone delegate dal Presidente dell’Associazione.
I componenti dei Comitati, fino ad un massimo di venticinque, sono nominati dal Presidente dell’Associazione, su proposta del Presidente di ogni singolo Comitato, e scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, in modo di assicurare una rappresentanza anche dalle diverse Articolazioni territoriali, dalle Sezioni di categoria interessate, da Piccola Industria e Giovani Imprenditori.
I Comitati tecnici possono articolarsi in Commissioni di lavoro a durata variabile in base agli obiettivi assegnati e con un numero di componenti determinato dal Presidente del Comitato tecnico di riferimento.
Per le modalità di funzionamento dei Comitati tecnici si rinvia a quanto disciplinato dai regolamenti in materia.
Art. 26 – Commissione di designazione
Spetta alla Commissione di designazione assicurare la più ampia consultazione dei Soci per l’elezione del Presidente dell’Associazione.
A tal fine, nel mese di gennaio dell’anno di rinnovo, la Giunta insedia la Commissione di designazione, composta da cinque membri: i due ex Presidenti dell'Associazione che per ultimi hanno rivestito la carica, escluso il Presidente in carica al momento dell'insediamento della Commissione stessa; almeno tre componenti proposti dal Consiglio Direttivo ed eletti dalla Giunta medesima.
La rosa definitiva dei cinque membri - due di diritto e tre elettivi - deve essere comunicata al Direttore Generale il giorno precedente il Consiglio Direttivo chiamato alla nomina.
Per la parte di diritto, in caso di impedimento o rinuncia degli ex Presidenti aventi diritto, la Commissione è integrata dagli ex Presidenti che abbiano ricoperto la carica scelti a ritroso in ordine di tempo ovvero, in assenza, da uno o due membri proposti dal Consiglio Direttivo ed eletti dalla Giunta medesima secondo i vincoli indicati al successivo comma.
Per la parte elettiva, possono essere proposti rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa avendo ricoperto cariche di vertice nel Sistema Confederale e che si siano particolarmente distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali, ma che non siano Presidenti in carica di una delle Articolazioni territoriali oppure Presidenti di una organizzazione confederata.
La Giunta vota i componenti elettivi della Commissione e, nella stessa seduta, insedia la Commissione di designazione nella sua composizione a cinque membri.
Al fine di sottoporre alla Giunta uno o più candidati per la scelta del Presidente dell’Associazione, una volta insediata, la Commissione di designazione è chiamata a consultare almeno i membri della Giunta e i Soci più impegnati nell'attività associativa. Le consultazioni devono tenersi nei due mesi che precedono la Giunta di designazione.
La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica.
Art. 27 - Probiviri
L’Assemblea Generale di ogni quadriennio dispari elegge cinque Probiviri, i quali durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limiti di durata del mandato.
La lista dei candidati alla carica di Proboviro è proposta dal Comitato di Presidenza, sentito il Consiglio Direttivo, in modo che sia rappresentativa dei diversi territori.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Xxxxxxxxx è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola della parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Presiede il collegio il terzo Proboviro con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, del Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data di cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri dl Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 8 sulle disposizioni disciplinari (sanzioni), la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall’Assemblea assolvono funzioni interpretative e/o disciplinari.
Contro la deliberazione negativa della Giunta sul riesame dalla domanda di adesione rigettata dal Consiglio Direttivo, è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno in modo definitivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.
I Probiviri partecipano alle riunioni di Assemblea Generale e Giunta.
Art. 28 – Collegio dei Revisori contabili
L’Assemblea Generale di ogni quadriennio dispari elegge cinque Revisori contabili effettivi, dei quali almeno uno deve essere Revisore Ufficiale dei Conti, e due supplenti, i quali durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limite di durata del mandato.
A fini elettivi, in tempo utile per la votazione in Assemblea Generale, il Presidente dell’Associazione sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
I Revisori sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale su una lista di candidati che sia rappresentativa dei diversi territori.
Risultano eletti Revisori effettivi i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
I Revisori scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sui bilanci.
I Revisori contabili partecipano alle riunioni di Assemblea Generale e Giunta.
Qualora, per qualsiasi motivo venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età; ove occorra, i Revisori supplenti vengono integrati, a scalare, tra i primi dei non eletti..
L’incarico di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Art. 29 – Direttore Generale e Vice Direttori Generali
Il Direttore Generale è responsabile e sovrintende a tutti gli Uffici dell’Associazione e provvede al buon andamento dei servizi. Egli attua le disposizioni impartitegli dal Presidente dell’Associazione. Coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività.
Su indicazione del Presidente e di concerto con il Tesoriere, collabora alla predisposizione del conto economico preventivo e del bilancio consuntivo, coadiuvato dai Direttori territoriali. Propone lo schema della struttura organizzativa dell’Associazione.
La nomina e la revoca del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali competono al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono di diritto Vice Direttori Generali i Direttori delle Articolazioni territoriali.
Il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali partecipano di diritto, senza esercizio di voto, alle riunioni di tutti gli Organi associativi.
CAPO B – COMPONENTI ASSOCIATIVE
Art. 30 – Comitato per la Piccola Industria
Nell’ambito dell’Associazione, con sede presso la stessa e con presenza in ciascuna Articolazione territoriale, è costituito il Comitato per la Piccola Industria.
Le modalità di composizione e il funzionamento di tale Comitato sono disciplinati da apposito regolamento che, deliberato dal Comitato stesso, è ratificato dalla Giunta dell’Associazione.
Attraverso la rappresentanza dei diversi Comitati provinciali presenti in ogni Articolazione territoriale, il Comitato per la Piccola Industria dell’Associazione aderisce agli organismi a livello regionale e nazionale della Piccola Industria di Confindustria.
In tale ambito, il Comitato per la Piccola Industria promuove in modo unitario, anche attraverso l’attività svolta presso le Articolazioni territoriali, l’esame dei problemi specificamente interessanti la piccola industria; esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali che riguardano l’industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli Organi direttivi dell’Associazione.
Il Comitato per la Piccola Industria dell’Associazione nomina, secondo le norme del regolamento, i propri rappresentanti nella Giunta e nel Consiglio Direttivo dell’Associazione, ai sensi degli articoli 15, lett. l) e 18, lett. h).
Il Presidente del Comitato per la Piccola Industria dell’Associazione svolge, almeno una volta all’anno, alla Giunta una relazione sull’attività e i programmi della componente associativa.
Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nei comportamenti personali ed aziendali dei rappresentanti delle imprese associate rientranti nella definizione di Piccola Industria dell’Associazione, il Comitato - quale componente organizzativa dell’Associazione, presente e operante in modo unitario in ciascuna Articolazione territoriale - ispira il proprio regolamento ai principi del presente Statuto e a quelli etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria.
Art. 31 – Gruppo Giovani Imprenditori
Nell’ambito dell’Associazione, con sede presso la stessa e con presenza in ciascuna Articolazione territoriale, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.
Le modalità di adesione e il funzionamento di tale Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento che, deliberato dal Gruppo stesso, è ratificato dalla Giunta dell’Associazione.
Attraverso la rappresentanza dei diversi Gruppi provinciali presenti in ogni Articolazione territoriale, il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione aderisce agli organismi a livello regionale e nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti all’Associazione.
Il Gruppo Giovani Imprenditori persegue i seguenti scopi:
- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita della Associazione e dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori.
In tale ambito, il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione promuove in modo unitario, anche attraverso l’attività svolta presso le Articolazioni territoriali:
- l’organizzazione di convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale del socio GI;
- l’istituzione, ove necessari, di gruppi di lavoro a livello dei territori provinciali per l’approfondimento di singole tematiche;
- i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della Scuola e dell’Università;
- la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività della Associazione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell’Organizzazione dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento fra i Giovani Imprenditori dei diversi territori, nonché fra gli altri organismi a livello nazionale ed internazionale.
Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione nomina, secondo le norme del regolamento, i propri rappresentanti nella Giunta ai sensi dell’articolo 15, lett. m).
Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione svolge, almeno una volta all’anno, alla Giunta una relazione sull’attività e i programmi della componente associativa.
Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nei comportamenti personali ed aziendali dei suoi Soci, il Gruppo Giovani Imprenditori - quale componente organizzativa dell’Associazione, presente e operante in modo unitario in ciascuna Articolazione territoriale - ispira il proprio regolamento ai principi del presente Statuto e a quelli etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria.
Art. 32 – Sezioni di categoria
Le imprese associate sono inquadrate, in via prioritaria sulla base delle attività prevalenti da esse esercitate, in Sezioni di categoria, disciplinate con apposito regolamento approvato dalla Giunta.
Le Sezioni di categoria sono istituite, scorporate e sciolte con delibera di Giunta. Nelle Sezioni di categoria possono essere costituiti gruppi di imprese, aggregati in funzione di specifica attività.
Le imprese associate che svolgono più attività possono richiedere di essere inquadrate in diverse Sezioni di categoria e di esercitare il proprio diritto di voto in ciascuna Sezione di inquadramento, secondo la ripartizione proporzionale per attività del totale dei voti ad esse spettanti.
Le Sezioni di categoria hanno obiettivi di collegamento, collaborazione reciproca e coordinamento con le organizzazioni nazionali di categoria aderenti al Sistema Confederale, al fine di realizzare l’integrazione nella rappresentanza di interessi tra territorio e categorie.
Le Sezioni di categoria hanno il compito di:
- assicurare il tramite necessario per la partecipazione delle imprese alla vita dell’Associazione, fungendo così da snodo organizzativo e di relazione con la base associativa;
- curare la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti;
- rappresentare le istanze delle imprese presso gli altri organi dell'Associazione;
- rappresentare gli interessi della Sezione di categoria, in armonia con le linee di indirizzo dell’Associazione, eventualmente anche d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza categoriale confederale, presso gli organismi istituzionali locali.
Sono organi della Sezione di categoria:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il/i Vice Presidente/i.
Le Sezioni di categoria sono rappresentate in Giunta, di diritto, dai rispettivi Presidenti e, ove previsto, da uno o più ulteriori componenti secondo i seguenti criteri:
− un Rappresentante Piccola Industria per ciascuna Sezione di categoria ove il Presidente non sia espressione di imprese di minori dimensioni, scelto tra i Consiglieri eletti di Sezione
− un Rappresentante aggiuntivo per ciascuna Sezione di categoria con un numero di dipendenti delle imprese in essa inquadrate superiore a 5.000 unità ed, ancora, un ulteriore componente aggiuntivo per ciascuna Sezione che superi i 15.000 dipendenti;
− un ulteriore Rappresentante aggiuntivo che sia esponente di un’impresa di minori dimensioni, nel caso in cui nel quadriennio di durata della Giunta una Sezione aumenti il numero dei dipendenti delle imprese in essa inquadrate di 1.500 unità per effetto dell’adesione di piccole imprese.
Alle riunioni degli Organi collegiali delle Sezioni di categoria funge da Segretario una persona designata dal Direttore Generale dell’Associazione.
Art. 33 – Sezioni provinciali Costruttori edili ANCE
Le imprese associate che esercitano l’attività di costruzione edile vengono inquadrate in Sezioni provinciali Costruttori Edili. Tali Sezioni aderiscono anche al sistema della rappresentanza di categoria dell’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili.
Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dal presente Statuto, da accordi di servizio che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del relativo Consiglio Direttivo territoriale, e ratificati dalla Giunta dell’Associazione.
Il settore edile partecipa alla Giunta con un proprio rappresentante.
CAPO C – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 34 – Articolazioni territoriali
Le Articolazioni territoriali hanno competenza esclusiva per la rappresentanza delle imprese nei rispettivi territori a livello provinciale e sub provinciale.
Per l’esercizio delle attività connesse alla rappresentanza, le Articolazioni territoriali sono dotate delle necessarie risorse economiche e umane.
Con questa finalità, una quota parte dei contributi associativi annuali versati dalle aziende dei rispettivi territori rimane nella disponibilità degli Organi decisionali di ciascuna Articolazione territoriale.
Viene inoltre costituito un fondo di riequilibrio che, ove necessario, potrà essere utilizzato nelle Articolazioni territoriali per specifiche iniziative.
La gestione amministrativa delle Articolazioni territoriali è disciplinata dai successivi articoli 44 e 46.
Art. 35 – Assemblee territoriali
Ciascuna Assemblea territoriale è costituita da tutte le imprese associate nello specifico territorio cui si riferisce l’Articolazione territoriale - Soci effettivi e Soci aggregati – in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.
In mancanza di tali requisiti e ove non ricorrano eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 8, la partecipazione all’Assemblea territoriale è comunque ammessa, con l’esclusione di esercizio di voto ed intervento.
All’Assemblea territoriale hanno inoltre diritto di partecipare come invitati coloro che rivestono cariche elettive presso l’Articolazione territoriale di riferimento, il Direttore Territoriale e il Direttore Generale.
Nell’Assemblea territoriale ciascun Socio deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata.
In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea territoriale, è consentito all’impresa di farsi rappresentare da altra impresa associata in regola con gli obblighi statutari e contributivi, mediante conferimento di delega per iscritto; ciascuna impresa non può ricevere più di due deleghe oltre alla propria con l’eccezione della possibilità di più deleghe, qualora siano espresse da imprese associate facenti capo ad una medesima holding operativa o gruppo.
Tutti i voti spettanti ad un Socio sono espressi in Assemblea territoriale da un unico rappresentante o delegato di impresa associata.
Essi sono computati a ciascun Socio sulla base del contributo associativo relativo all’anno solare precedente, interamente versato, che sia stato corrisposto entro il termine indicato nell’avviso di convocazione della riunione.
Alle imprese iscritte in corso d’anno è attribuito un numero di voti corrispondente al contributo versato nell’anno corrente entro il suddetto termine.
Per le modalità di calcolo dei voti si applica il criterio disciplinato dall’articolo 12 del presente Statuto.
Art. 36 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni delle Assemblee territoriali
L'Assemblea territoriale si riunisce:
a) in via ordinaria, una volta all'anno;
b) in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente territoriale o ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo territoriale, o un numero di Soci che dispongano di almeno un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.
La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente territoriale e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dell’Assemblea territoriale dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L'Assemblea territoriale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente territoriale, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario territoriale e, ove non possibile, dal Vice Presidente territoriale di diritto più anziano nella carica, con comunicazione per via telematica o a mezzo fax o posta ordinaria agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza, l'Assemblea territoriale, purché non indetta per l'elezione del Presidente territoriale, può essere convocata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
L’Assemblea territoriale è presieduta dal Presidente territoriale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario territoriale e, ove non possibile, dal Vice Presidente territoriale di diritto più anziano nella carica.
L'Assemblea territoriale è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti all’intera compagine dei Soci; tuttavia, trascorsa un’ora, l'Assemblea territoriale è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.
In caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea territoriale. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si adotta di norma lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti dal Presidente dell’Assemblea territoriale tra i convocati.
Le deliberazioni dell'Assemblea territoriale prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso entro trenta giorni dall’assunzione della deliberazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea territoriale vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario dell’Assemblea il Direttore territoriale; in caso di sua assenza o impedimento, l’Assemblea designa un Segretario.
Art. 37 - Attribuzioni delle Assemblee territoriali
L’Assemblea territoriale di ciascuna Articolazione territoriale:
a) approva, negli anni pari, alla scadenza quadriennale del Presidente dell’Associazione e nei due mesi successivi alla sua elezione, gli indirizzi generali ed il programma di attività per il quadriennio del Presidente designato da ciascuna Articolazione territoriale e, contestualmente, elegge il Presidente territoriale nonché il Vice Presidente Vicario territoriale. Salvo il caso in cui il Presidente dell’Associazione provenga da quel territorio, eccezione disciplinata nel comma seguente;
b) elegge, negli anni pari, alla loro scadenza quadriennale, dieci componenti elettivi del Consiglio Direttivo territoriale;
c) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo territoriale, dal Presidente dell’Associazione o dal Presidente territoriale, o anche dai Soci, questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b) del presente Statuto.
Il Presidente dell’Associazione, nel suo territorio di provenienza, è di diritto Presidente territoriale.
Egli assume l’incarico di Presidente territoriale solo dopo che l’Assemblea territoriale avrà approvato gli indirizzi generali ed il programma di attività del suo territorio per il quadriennio e, contestualmente, avrà eletto il Vice Presidente Vicario territoriale.
Tale Assemblea territoriale dovrà tenersi entro due mesi da quella che lo ha eletto Presidente dell’Associazione.
Art. 38 – Consigli Direttivi territoriali
Fanno parte di ciascun Consiglio Direttivo territoriale:
− come componenti di diritto
a) il Presidente territoriale;
b) il Vice Presidente Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
c) i Vice Presidenti di diritto: Presidente del Comitato per la Piccola Industria e Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori territoriali;
d) gli ultimi due ex Presidenti territoriali;
e) il Presidente della Sezione Provinciale Costruttori Edili (Ance).
− come componenti elettivi
f) dieci membri eletti dall’Assemblea territoriale, su proposta del Presidente territoriale.
I Componenti elettivi durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per non più di due quadrienni consecutivi.
Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno o più Componenti elettivi durante il quadriennio di carica, su proposta del Presidente - d’intesa con i Vice Presidenti territoriali - l’Assemblea territoriale provvede ad eleggere il/i sostituto/i.
Il mandato dei Componenti così integrati termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo territoriale;
− come componenti di nomina presidenziale
g) fino a cinque Membri scelti tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza dell’Associazione.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore territoriale e il Direttore Generale dell'Associazione. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo territoriale non è delegabile.
Il Presidente territoriale può invitare alle riunioni, all’occorrenza, ospiti che non siano componenti di Consiglio Direttivo territoriale, in relazione al loro contributo per l’approfondimento degli argomenti all’ordine del giorno.
Egli ha altresì facoltà di disporre la nomina di invitati permanenti.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza viene constatata nella prima Assemblea utile successiva rispetto al periodo in esame.
Il mandato dei membri in sostituzione dei componenti dichiarati decaduti, termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio Direttivo territoriale.
Il Consiglio Direttivo territoriale scade al termine dello svolgimento dell’Assemblea territoriale ordinaria degli anni pari.
In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, i Consiglieri scadono con la nomina del nuovo Presidente territoriale.
Art. 39 – Riunioni e deliberazioni dei Consigli Direttivi territoriali
Il Consiglio Direttivo territoriale si riunisce, in via ordinaria, ogni quarantacinque giorni o almeno sei volte l'anno.
In via straordinaria, il Consiglio Direttivo territoriale può essere riunito su richiesta motivata del Presidente territoriale o di almeno un quinto dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo territoriale, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente territoriale, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario territoriale e, ove non possibile, dal Vice Presidente territoriale di diritto più anziano nella carica, con comunicazione per via telematica o fax spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e l’avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell’urgenza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo territoriale è presieduto dal Presidente territoriale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario territoriale e, ove non possibile, dal Vice Presidente territoriale di diritto più anziano nella carica.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo territoriale e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.
Ogni membro votante dispone di un voto.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente territoriale. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede di norma mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.
Le riunioni di Consiglio Direttivo territoriale vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
Funge da Segretario del Consiglio il Direttore territoriale o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dallo stesso Consiglio Direttivo territoriale.
Art. 40 – Attribuzioni dei Consigli Direttivi territoriali
Il Consiglio Direttivo territoriale di ciascuna Articolazione territoriale:
a) elegge la Commissione di designazione territoriale, insediandola;
b) designa il Presidente territoriale e contestualmente vota la sua proposta relativa al programma quadriennale di attività del Presidente territoriale designato, unitamente alla indicazione di quest'ultimo concernente il Vice Presidente Xxxxxxx territoriale ed eventuali deleghe da conferire, al fine della successiva deliberazione da parte dell'Assemblea territoriale;
c) nomina, su proposta del Presidente territoriale, in sedute successive a quelle di cui alla lettera b), il Vice Presidente Xxxxxxx territoriale che fosse venuto a mancare nel corso del quadriennio;
d) nomina i componenti aggiuntivi nella Giunta dell’Associazione, proposti dal Presidente territoriale;
e) nell’ambito delle direttive dell’Assemblea territoriale stabilisce l’azione a breve termine dell’Articolazione territoriale e decide i piani per l’azione a medio e lungo termine;
f) sempre in tale ambito, indirizza e dirige l’attività dell’Articolazione territoriale e ne controlla i risultati;
g) si pronuncia ai fini di concorrere alla definizione delle posizioni dell’Associazione in merito a problematiche inerenti il proprio territorio;
h) si esprime in merito all’ammissione dei Soci in conformità al regolamento in essere;
i) nomina i Rappresentanti dell’Articolazione territoriale presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in ambito locale;
j) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea territoriale;
k) esprime parere vincolante sullo schema della struttura organizzativa relativa alla propria Articolazione territoriale, proposta dal Direttore Generale.
Art. 41 – Presidenti territoriali
L’Assemblea territoriale ordinaria di ciascuna Articolazione territoriale elegge, a scrutinio segreto negli anni pari, alla scadenza quadriennale del Presidente dell’Associazione e nei due mesi successivi alla sua elezione, il Presidente territoriale per un quadriennio.
Una ulteriore rielezione è consentita dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.
Per l’elezione del Presidente territoriale, fatta eccezione per il territorio di provenienza del Presidente dell’Associazione, la Commissione di designazione sottopone al Consiglio Direttivo territoriale una o più indicazioni tra le quali il Consiglio designa a scrutinio segreto il candidato da proporre all’Assemblea territoriale.
Al Consiglio Direttivo territoriale devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da almeno il 15% dei voti esercitabili in Assemblea territoriale .
Nella riunione di designazione, antecedente all’Assemblea territoriale chiamata alla elezione, il Presidente territoriale designato presenta al Consiglio Direttivo territoriale gli indirizzi generali per il proprio mandato quadriennale, il programma di attività e il nome del Vice Presidente Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea territoriale.
L'Assemblea territoriale approva gli indirizzi generali e il programma di attività per il quadriennio e, contestualmente, elegge il Presidente territoriale e vota la proposta concernente il Vice Presidente Vicario territoriale, nonché eventuali deleghe affidate.
Qualora l’intera proposta del Presidente territoriale designato venga respinta, la procedura di designazione deve essere ripetuta.
Nel territorio di provenienza del Presidente dell’Associazione, egli è di diritto anche Presidente territoriale. In tal caso, egli assume l’incarico di Presidente territoriale solo dopo che l’Assemblea territoriale avrà approvato gli indirizzi generali ed il programma di attività del suo territorio per il quadriennio e, contestualmente, avrà eletto il Vice Presidente Vicario territoriale.
Tale Assemblea territoriale dovrà tenersi entro due mesi da quella che lo ha eletto Presidente dell’Associazione.
Il Presidente territoriale presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo territoriali, provvede a convocarne le riunioni ed a fissare gli argomenti di discussione. Egli dispone inoltre quanto necessario per l’attuazione delle deliberazioni dei suddetti Organi.
Egli provvede a presentare in Consiglio Direttivo territoriale le candidature di esponenti industriali associati per eventuali incarichi sul territorio.
In caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo territoriale, che ne ratifica l'operato nella prima riunione successiva.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente territoriale è sostituito dal Vice Presidente Vicario territoriale e, ove non possibile, dal Vice Presidente di territoriale di diritto più anziano nella carica.
Nel caso venga a mancare il Presidente dell’Associazione, la procedura di rinnovo si estende unicamente alla Presidenza territoriale delle due Articolazioni da cui provengono il Presidente dell’Associazione eletto e il suo predecessore, ove entrambi non provengano dal medesimo territorio.
Venendo a mancare un Presidente territoriale, l’Assemblea territoriale per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi ed il Presidente territoriale eletto dura in carica sino all’Assemblea territoriale ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
Art. 42 – Vice Presidenti territoriali
Nella conduzione di ciascuna Articolazione territoriale, il Presidente territoriale è affiancato da due Vice Presidenti di diritto ed uno elettivo, il Vice Presidente Xxxxxxx.
Sono Vice Presidenti territoriali di diritto:
• il Presidente del Comitato per Piccola Industria territoriale;
• il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori territoriale.
Essi scadono con il venir meno della loro carica.
Ai Vice Presidenti di diritto possono essere affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell’attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente territoriale e approvati dal Consiglio Direttivo territoriale.
L'Assemblea territoriale degli anni pari che provvede all'elezione del Presidente dell’Articolazione territoriale alla sua scadenza quadriennale, elegge contestualmente, su proposta del Presidente territoriale deliberata dal Consiglio Direttivo territoriale, il Vice Presidente Vicario territoriale, specificandone l’eventuale delega conferita. Egli dura in carica per un quadriennio.
Nel caso in cui il Vice Presidente Xxxxxxx territoriale venga a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente territoriale può sottoporre al Consiglio Direttivo territoriale la nomina del sostituto, il quale comunque dura in carica fino al compimento del programma quadriennale di attività presentato dal Presidente territoriale.
Il Vice Presidente Xxxxxxx territoriale non può durare in carica per più di due quadrienni consecutivi.
Art. 43 – Commissioni di designazione territoriali
Spetta a ciascuna Commissione di designazione territoriale assicurare la più ampia consultazione dei Soci per l’elezione dei Presidenti territoriali.
A tal fine, nel mese di marzo dell’anno di rinnovo, in ciascuna Articolazione territoriale - fatta eccezione per quella di provenienza del Presidente dell’Associazione, che è Presidente di diritto del suo territorio - gli ultimi due ex Presidenti territoriali insieme al Presidente territoriale in carica formano, a maggioranza dei presenti, una rosa di tre nominativi, da sottoporre al Consiglio Direttivo territoriale.
La rosa definitiva deve essere comunicata al Direttore della Articolazione territoriale il giorno precedente il voto; di essa possono far parte rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa avendo ricoperto cariche di vertice nel Sistema Confederale e che si siano particolarmente distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali, ma che non siano Presidenti in carica di un’organizzazione confederata.
Il Consiglio Direttivo territoriale elegge i tre componenti e, nella stessa seduta, insedia la Commissione di designazione territoriale.
Al fine di sottoporre al Consiglio Direttivo territoriale uno o più candidati per la scelta del Presidente territoriale, una volta insediata, la Commissione di designazione di ciascuna Articolazione territoriale è chiamata a consultare almeno i membri del Consiglio Direttivo territoriale e i Soci più impegnati nell'attività associativa. Le consultazioni devono tenersi entro un mese dall’Assemblea Generale che ha eletto il Presidente dell’Associazione.
La Commissione di designazione territoriale opera con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica.
Art. 44 - Direttori territoriali
I Direttori delle Articolazioni territoriali sono titolari dei rispettivi Uffici territoriali dell’Associazione e provvedono al buon andamento dei servizi. Sono Vice Direttori Generali dell’Associazione, coadiuvano il Direttore Generale nell’esecuzione delle attività sul territorio e supportano il Presidente territoriale nella declinazione delle politiche associative.
I Direttori territoriali coadiuvano il Direttore Generale nella predisposizione del Conto economico preventivo e del Bilancio consuntivo, da parte del Tesoriere.
La nomina e la revoca dei Direttori territoriali compete al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente territoriale. Partecipano di diritto, senza esercizio di voto, alle riunioni di tutti gli Organi associativi.
TITOLO IV – PATRIMONIO E STRUMENTI CONTABILI
Art. 45 – Fondo comune
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dai contributi associativi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e, pertanto, i Soci che per qualsiasi titolo cessino di far parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’amministrazione del fondo comune spetta al Presidente dell’Associazione, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.
I singoli atti amministrativi concernenti comunque erogazione di fondi, saranno sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale dell’Associazione, vistati dal Tesoriere.
Art. 46 – Esercizio sociale e bilanci
L’esercizio sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Conto economico preventivo ed il Bilancio consuntivo, sono predisposti ogni anno dal Tesoriere, su indicazione del Presidente e di concerto con il Direttore Generale, coadiuvato dai Direttori territoriali.
Il Conto economico preventivo - articolato per centri di costo - è predisposto in modo da poter essere presentato all’ultima Giunta dell’anno precedente all’esercizio per il quale decorre.
Il Bilancio consuntivo è sottoposto all’esame della Giunta per la successiva deliberazione assembleare che deve, comunque, avvenire entro il 30 giugno.
Ai fini della deliberazione assembleare, il Bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.
Il Bilancio consuntivo - costituito da: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; prospetto delle fonti e degli impieghi - è impostato in modo coerente con lo schema di bilancio tipo predisposto da Confindustria.
Ai fini delle deliberazioni della Giunta, al Bilancio consuntivo è allegata una relazione del Tesoriere che dia conto dell’andamento complessivo dell’Associazione e delle Articolazioni territoriali, delle società controllate e dell’attività di controllo esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al Conto economico preventivo.
Il Bilancio consuntivo annuale dovrà essere corredato dalle documentazioni previste dalla disciplina confederale in materia e dovrà inoltre essere revisionato da Società iscritta all'Albo della Consob o da Società e revisori iscritti al Registro dei Revisori Contabili, purché non intrattengano con l’Associazione alcun precedente legame, né professionale, né associativo.
Il Bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.
In ogni caso, il Bilancio consuntivo e il Conto economico preventivo dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.
Nella gestione amministrativa possono firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento: per l’Associazione, il Presidente, il Tesoriere ed il Direttore Generale; per ciascuna Articolazione territoriale, i rispettivi Presidente territoriale, Vice Presidente Xxxxxxx e Direttore territoriale.
Gli ordinativi di incasso e di pagamento dell’Associazione e delle Articolazioni territoriali devono portare la firma congiunta di due dei tre aventi diritto.
TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 47 – Modificazioni statutarie
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti presenti.
In casi particolare, la Giunta può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A/R, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Ai fini del pagamento dei contributi associativi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Art. 48 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.
Successivamente, l'Assemblea Generale, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, nomina un Collegio di liquidatori composto da tre membri e ne determina i poteri.
Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
NORME GENERALI E REGIME TRANSITORIO
Art. 49 – Norme generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, delle leggi vigenti e della normativa confederale.
I regolamenti attuativi sono parte integrante del presente Statuto.
Art . 50 – Regime transitorio
Ai fini di favorire la più efficace integrazione fra le Associazioni che costituiscono Unindustria, è disposto un regime transitorio durante il quale verranno osservate, in parziale deroga alla disciplina dello Statuto, le “Disposizioni transitorie”, documento che è parte integrante del presente Statuto.
Durante il periodo di vigenza del regime transitorio, in ogni caso le norme del presente Statuto che disciplinano la composizione e le modalità di elezione di Organi e Componenti associative si applicano sin dalla prima elezione successiva alla entrata in vigore dello Statuto stesso.