Verbale di Deliberazione
Verbale di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
N. 41
OGGETTO: Variazione norme contrattuali e carta dei servizi.
L’anno duemilaquattordici addì 25 del mese di Novembre alle ore 11.30 in L’Aquila e nei locali della Società siti in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00/x Regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Viene nominato Segretario il Dirigente Amministrativo della Società Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx. | ||
All’appello nominale risultano: | ||
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | ||
1) DI XXXXXXXXX Xxxxxxx | Presidente | SI |
2) DI XXXXXXXX Xxxxx | Xxxxxx | SI |
3) XXXXXXXX Xxxxxx | Membro | SI |
COLLEGIO SINDACALE | ||
1) XXXXXXX Xxxxxxx | Presidente | SI |
2) XXXXX Xxxxxx | Membro effettivo | SI |
3) XXXXXXXX Xxxxxx | Xxxxxx effettivo | SI |
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione ai sensi dell’articolo 18 dello statuto, dichiara aperta la seduta. |
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
Ai sensi dell’art. 9 delle norme contrattuali e carta dei servizi della Gran Sasso Acqua S.p.A. attualmente vigenti, che costituiscono contratto per adesione ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, “In caso di ritardato pagamento delle fatture, ovvero dopo la data di scadenza, l’Azienda ha diritto di esigere sugli importi pagati con ritardo un corrispettivo, a titolo di penale (addebitato nelle successive bollette):
• 3 punti percentuali più Repo-Rate (tasso Banca Centrale Europea nel tempo vigente) per le transazioni non commerciali. Il saggio di interesse di cui al Dlgs 231/2002 per le transazioni commerciali (nell’attualità 8 punti percentuali più Repo rate tasso unico di Riferimento della Banca Centrale Europea nel tempo vigente)”
Il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 ha dato attuazione alla direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il Decreto di cui al precedente capoverso è stato modificato dall'art. 1 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192 con decorrenza dal 30.11.2012 ed applicazione alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.”
Ai sensi dell’art. 2 del richiamato D.lgs. 231/2002, per transazioni commerciali si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Sempre ai sensi del citato decreto si intendono per:
o "pubblica amministrazione": le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
o "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
o "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento (tasso Banca Centrale Europea tempo per tempo vigente) maggiorato di otto punti percentuali;
Il tasso di riferimento è così determinato:
o per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
o per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
o Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
o trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
o trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
o trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
o trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge
o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Considerato che, attualmente, per le transazioni non commerciali l'importo e la decorrenza della quota variabile del tasso di mora è quella stabilita dalle variazioni del Tasso Unico di Riferimento della Banca Centrale Europea mentre per quelle commerciali si fa interamente riferimento (sia per decorrenza che per importo) al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 5 comma 2 del Dlgs 231/2002 .
Ritenuto di dover variare le norme contrattuali relative al contratto di somministrazione del Servizio Idrico Integrato della Gran Sasso Acqua S.p.A. al fine di allineare la decorrenza ed il valore della quota variabile del tasso di mora delle transazioni non commerciali a quello stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 5 comma 2 del Dlgs 231/2002 per quelle commerciali nonché di meglio specificare il nome del tasso di riferimento medesimo.
Visto:
o Lo statuto della Gran Sasso Acqua S.p.A.;
o Le norme contrattuali e la carta dei servizi della Gran Sasso Acqua S.p.A.;
o Il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231; o l'art. 1 D.Lgs. 09.11.2012, n. 192;
ᴏ Il Regolamento per l’esercizio del controllo analogo;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
Di apportare il seguente emendamento alle norme contrattuali del Servizio Idrico integrato della Gran Sasso Acqua S.p.A.:
All’art. 9, sesto capoverso, le seguenti parole "3 punti percentuali più Repo-Rate (tasso Banca Centrale Europea nel tempo vigente) per le transazioni non commerciali. Il saggio di interesse di cui al Dlgs 231/2002 per le transazioni commerciali (nell’attualità 8 punti percentuali più Repo rate tasso unico di Riferimento della Banca Centrale Europea nel tempo vigente)” sono sostituite dal seguente emendamento:
• Per le transazioni non commerciali: 3 punti percentuali su base annua maggiorati del Tasso Unico di Riferimento della Banca Centrale Europea secondo la decorrenza ed il valore (della quota variabile) stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs 231/2002.
• Per le transazioni commerciali: il saggio di interesse stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs 231/2002 (nell’attualità 8 punti percentuali più tasso unico di Riferimento della Banca Centrale Europea vigente nel primo giorno lavorativo di ogni semestre)”.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. | |
IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO |
(Dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxx) | (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) |
Xxxxx, approvato e sottoscritto. | |
IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO |
X.xx Xxxxxxx Di Xxxxxxxxx | X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo | |
L’Aquila, lì | IL SEGRETARIO |
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) |