IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
Istituto Professionale di Stato per i
Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“GaspareAmbrosini”
ViaCheGuevara – 00000 XXXXXX(XX)
IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell’istituzione scolastica IPSSEOA " X.Xxxxxxxxx” di Favara.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell’anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto
1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istitutoha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento.
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora non sia designato tra la RSU, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Art. 6 – Informazione
1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
c. i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
f. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
h. i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
Art. 8 – Confronto
1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a. l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
c. i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nel corridoio primo piano della sede centrale sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al piano secondo dei locali di Via X.Xxxx, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente e dai contratti di lavoro integrativi regionali.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro nella classe o nel settore di competenza, alla scadenza prevista dell'assemblea.
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'Ufficio di segreteria per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente.
Art. 12 – Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990
1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA
1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti
- almeno una unità di personale deve essere in servizio mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni
- l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni;
- l’orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz’ora successiva all’orario di conclusione delle lezioni.
Art. 17 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio
1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) per i turni antimeridiani e pomeridiani vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico, entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) per i turni pomeridiani, in caso di urgenza oggettivamente indifferibile e adeguatamente motivata, vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 21.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.
3. Tutte le comunicazioni del personale devono essere inoltrate agli indirizzi PEO e PEC istituzionali o ad altre piattaforme, entro le ore 17.00.
4. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza oggettivamente indifferibile e adeguatamente motivata.
Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione
1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 19 – Fondo per il salario accessorio
1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.
Art. 20 – Fondi finalizzati
I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
Funzioni strumentali al PTOF (lordo dipendente) | € 4.378,55 |
Funzioni strumentali al PTOF (lordo dipendente) - economie | € 14,22 |
Incarichi specifici del personale ATA (lordo dipendente) | € 3.633,82 |
Incarichi specifici del personale ATA (lordo dipendente)- economie | € 637,40 |
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (lordo dipendente) | € 3.118,76 |
Ore eccedenti (lordo dipendente) - economie | € 18.880,53 |
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, aforte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 2.566,42 |
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - economie | € 2.989,99 |
Attività complementari di ed. fisica | € 2.624,99 |
Attività complementari di ed. fisica - economie | € 10.756,49 |
risorse relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola lavoro) | € 18.841,38 |
risorse relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola lavoro)- economie | € 21394,64 |
Indennità direzione DSGA e suo sostituto (lordo dipendente) | € 4.350,00 € 435,00 |
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO
Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Le risorse assegnate in questo a.s. per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni strumentali al PTOF (lordo dipendente) | € 4.378,55 |
stanziamenti previsti per l'attivazione degli Incarichi specifici del personale ATA (lordo dipendente) | € 3.633,82 |
stanziamenti previsti per l'attivazione delle ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (lordo dipendente) | € 3.118,76 |
misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 2.566,42 |
stanziamenti previsti per l'attivazione delle attività complementari di ed. fisica | € 2.624,99 |
stanziamenti del FIS ( Fondo dell'Istituzione scolastica) annualmente stabiliti dal MIUR | € 56.571,91 |
risorse relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola lavoro) | € 18.841,38 |
Le economie degli anni precedenti sono costituite da:
Funzioni strumentali al PTOF (lordo dipendente) - economie | € 14,22 |
Incarichi specifici del personale ATA (lordo dipendente) - economie | € 637,40 |
Ore eccedenti economie (lordo dipendente) | € 18.880,53 |
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - economie | € 2.989,99 |
Attività complementari di ed. fisica - economie | € 10.756,49 |
stanziamenti del FIS ( Fondo dell'Istituzione scolastica) | € 18.379,83 |
valorizzazione del personale ( economie a.s. 2019/2020 ed economie 2020/2021). | €250,01 +€ 45,74 |
risorse relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola lavoro) | € 21.394,64 |
Ai sensi della nota Miur 21503 del 30/09/2021, tenuto conto delle specifiche esigenze di questa Istituzione Scolastica, si definiscono finalità e modalità di ripartizione delle risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti, senza il vincolo originario di destinazione
Risorse non utilizzate negli anni precedenti | modalità di ripartizione delle risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti | ||
importo | finalità incremento budget | finalità incremento budget | |
ore eccedenti economie (lordo dipendente) | € 18.880,53 | € 16.880,53 incremento budget FIS economie | € 2.000,00 incremento budget ore eccedenti anno in corso |
attività complementari di ed. fisica - economie | € 10.756,49 | € 9.756,49 incremento budget FIS economie | € 1.000,00 incremento budget ore per attività complementari di ed. fisica anno in corso |
valorizzazione del personale ( economie a.s. 2019/2020). | € 250,01 | € 250,01 incremento budget FIS economie |
Il totale delle risorse finanziarie disponibili ( MOF ) comprese le economie, per il presente contratto risulta così ripartito :
FONDI NON FINALIZZATI:
FIS | € 51.786,91 |
FIS ( economie) | € 45.266,86 |
valorizzazione del personale anno in corso (di cui si contrattano solo i criteri) | € 11.901,67 |
valorizzazione del personale ( economie a.s. 2020/2021) | €45,74 |
risorse relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola lavoro) | € 18.841,38 |
risorse relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola lavoro) ( economie) | € 21.394,64 |
FONDI FINALIZZATI :
Funzioni strumentali al PTOF (lordo dipendente) | € 4.378,55 |
Funzioni strumentali al PTOF (lordo dipendente) - economie | € 14,22 |
Incarichi specifici del personale ATA (lordo dipendente) | € 3.633,82 |
Incarichi specifici del personale ATA (lordo dipendente) - economie | € 637,40 |
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (lordo dipendente) | € 3.118,76 |
Ore eccedenti economie (lordo dipendente) | € 2.000,00 |
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 2.566,42 |
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - economie | € 2.989,99 |
Attività complementari di ed. fisica | € 2.624,99 |
Attività complementari di ed. fisica - economie | € 1.000,00 |
Art. 22 – Criteri per la ripartizione dei Fondi non finalizzati dell’istituzione scolastica ( FIS + Valorizzazione del merito ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 + economie
FIS + PCTO + economie PCTO )
FIS
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica (Fis) anno in corso sono pari a €56.571,91 e a tale importo vanno detratte l’indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto che risultano essere € 4.785,00( € 4.350,00+€435,00), per un importo finale pari a €51.786,91
Le economie dell’anno precedente sono pari a€45.266.86 Delle economie saranno utilizzate €.25.500,00
Fis | € 51.786,91 |
FIS economie | €.25.500,00 |
Totale FIS | € 77.286,91 |
2. Le risorse della Valorizzazione del merito, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015, sono pari a € 11.901,67 + economie €45,74 a.s. 2020/2021.
Valorizzazione del merito | € 11.901,67 |
Valorizzazione del merito - economie | €.45,74 |
Valorizzazione del merito | € 11.947,41 |
L’importo totale, pari alla somma di 1+2,da ripartire risulta pari a €89.234,32 e sarà suddiviso tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
A tal fine sono assegnati
per le attività del personale docente
€ 62.464,02(pari a non più del 70 % di€ 89.234,32)
per le attività del personale ATA
€ 26.770,30 (pari a non più del 30% di € 89.234,32)
3. È istituito un fondo di riserva, derivante dalla differenza tra somma totale disponibile e quella impegnata.
4. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell’anno successivo.
5. La ripartizione di cui all'art. 27 stanziamenti comma1 docenti può essere variata, qualora non si svolgano attività dell' off. format. extra curricolare (progetti / esercitazioni speciali ), ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 35 comma 3. In tali ipotesi le somme non impegnate vengono riassegnate per una percentuale dell'70% all'area organizzativa, per una percentuale del 30 % all'area didattica.
6. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico successivo.
PCTO
7. Le risorse del PCTO anno in corso sono pari a €.18.841,38.
8. Le economie dell’anno precedente sono pari a € 21.394,64.
9. Delle economie dell’anno precedente saranno utilizzati€ 1.199,55per spese ammissibili per il personale L’importo totale di spese ammissibili per il personale, derivante dalla somma di 8 + 10, da ripartire risulta pari a
€ 24.040,93 e sarà suddiviso tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica, sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dal PCTO, dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
A tal fine sono assegnati
per le attività del personale docente ( tutor/referente/esperti anche esterni sicurezza)
€14.830,28 (pari a non più del 74 % di € 24.040,93)
per le attività del personale ATA
€5.210,64 (pari a non più del 26% di € 24.040,93
10. È istituito un fondo di riserva, derivante dalla differenza tra somma totale disponibile e quella impegnata.
11. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell’anno successivo.
12. La ripartizione di cui sopra può essere variata, qualora non si svolgano attività, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 35, comma 3. In tali ipotesi le somme non impegnate vengono riassegnate agli stessi profili, in ragione del numero degli alunni e della complessità organizzativa.
13. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell’anno scolastico successivo.
Art. 23 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente
1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
il compenso sarà determinato suddividendo l’importo totale assegnato per il totale dei punteggi ottenuti dal personale, sulla base delle evidenze prodotte, ottenendo così l’unità base. L’importo spettante a ciascun docente che ha prodotto le evidenze sarà ottenuto moltiplicando l’unità base per il punteggio ottenuto da ciascuno.
Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ATA
La professionalità del personale ATA è valorizzata dal dirigente scolastico, nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione; tale intensificazione sarà riportata ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
Art. 25 – Criteri per la ripartizione dei Fondi finalizzati dell’istituzione scolastica
Gli stanziamenti previsti per l’attivazione delle Funzioni Strumentali all’offerta formativa pari a € 4392,77 (€ 4.378,55 + economie dell'anno precedente € 14.22)e saranno equamente suddivisi tra le cinque aree individuate.Effettuata la suddivisone, nell'area con più docenti il compenso di area viene equamente suddiviso tra i docenti
Gli stanziamenti dell’anno scolastico in corso previsti per le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti pari a €3.118,76 + 2.000,00 ( economie finalizzate) saranno così ripartiti:
corsi diurni (per non più del 60% dello stanziamento) corsi serali (per non più del 20% dello stanziamento) sede carceraria (per non più del 20% dello stanziamento)
Gli stanziamenti previsti per le attività progettuali per le Aree a Xxxxxxx pari a €2.566,42 più le economie degli anni precedenti par a € 2.989,99 saranno ripartiti sulla base di un apposito Progetto, opportunamente predisposto, in cui verranno indicati i costi per il personale che aderisce allo stesso.
Gli stanziamenti previsti per le Attività complementari di ed. fisica pari a € .2.624,99 più le economie degli anni precedenti par a € 1.000, 00 saranno ripartiti sulla base di un apposito Progetto, opportunamente predisposto, in cui verranno indicati i costi per il personale che aderisce allo stesso
Art. 26 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
Le risorse per la formazione del personale non sono gestite dalla scuola ma sono amministrate dalla scuola
capofila dell’ambito.
Qualora venissero assegnate risorse le stesse sarebbero destinate nella misura del 70% per la formazione del personale docente, e nella misura del 30% per la formazione del personale ATA.
Art. 27 – Stanziamenti
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delleattività dei docenti, il fondo d’istituto destinato al personale docente per un totale complessivo di €89.234,32è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
supp. attività organizz. (collaboratori d.s. , staff d.s. e responsabili serale e carcere; aree da presidiare : privacy; riforma professionali, qualifica, esame stato; integrazione H, inclusione, disabilità, dispersione sc.; tutor neoass. ; supporto istruttoria CdD,CdI ,formaz. classi, orario, rapporti enti esterni; grad. istituto; - ammin. sistema, comunicaz. interna (Argonext ) esterna (Sito); animatore digitale (solo in assenza fondi dedicati), team digitale; - figure presidio/supporto att. arricch. O.F.( esclusi coordinamenti/ referenti assegnati al potenziamento); NIV; comm. orient. in entrata; comunicazione esterna e social | € 14.700,00 |
supp. alla didattica (coordinatori classe e dip. ; tutor triennio riforma; tutor candidati esterni es. stato; coord. ed. civica e referente) | € 24.202,50 |
off. format. extra curricolare (progetti; esercitazioni speciali in orario extracurricolare) | €.8.995,00 |
bonus docenti | €8.872,00 |
supporto attività organizzative connesse alla prevenzione da COVID-19 ( referente covid e sostituto, incarichi organizzativi, etc..) | € 2.800,00 |
supporto attività didattiche connesse alla prevenzione da COVID-19 | € 2.450,00 |
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate, per un totale complessivo di €26.620,30è ripartito come segue
intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti e bonus Ata | € 9.660 (5.560+4100) |
intensificazione per attività connesse alla prevenzione da COVID-19; | € 4.525,00 |
ulteriori ore aggiuntive ed eccedenti necessarie a supporto dell’amministrazione o della didattica ( in misura forfettaria) ( per attività di cui al Piano Ata 2020-2021) | € 5.435.00 |
monte ore eccedenti , rilevate da badge ( per attività di cui al Piano Ata 2020-2021) | € 7.000,00 |
Le sole prestazioni del personale ATA rese in agiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
PCTO
Le risorse relativeai PCTO sono pari a €.18.841,38
Le economiedell'anno precedente sono pari a € 21.394,64.
Di tali risorse €1.199,55 saranno utilizzate per le spese ammissibili per il personale docente e ata.
La quota delle risorse destinata alle spese ammissibili per il personale è di € 24.040,93 così ripartiti:
tutor - referenti | €.13.004,6 € 1.825,64 |
esperti esterni sicurezza | |
personale amministrativo - DSGA | € 5.210,64 |
Art. 28 -criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola- lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale
1. personale DOCENTE disponibilità
professionalità e competenze del docente maturate anche attraverso effettive esperienze realizzate all’interno dell’istituto o nel settore di riferimento;
competenze possedute coerenti con l’incarico;
2. personale ATA disponibilità
distribuzione il più possibile equa tra gli uffici di rispettiva pertinenza
assistenti tecnici e amministrativi — esperienza maturata nel settore, specifici corsi di formazione, buona conoscenza della norma in materia, conoscenza dei pacchetti applicativi gestionali, buona capacità organizzativa ed autonomia di gestione nell’ambito delle linee guida fissate
collaboratori Scolastici— esperienza maturata nei settore, specifici corsi di formazione TU. 81/08, buone capacità di comunicazione, costanza ed applicazione durante l’orario di lavoro, disponibilità ed apertura verso nuove modalità organizzative.
Art. 29 - Conferimento degli incarichi
1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie (due ore) ai fini della liquidazione dei compensi.
Art. 31 - Incarichi specifici
1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili, pari a € 4271,22(€ 3.633,82 +€637,70 economie)per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l'80% a corrispondere un compenso base, così fissato:
- €. 2.000 | per n. 2 unità A.A. + 6 unità di A.T. |
- €. 240,00 | per n. 2 unità di A.T. part time |
- €. 1.050,00 | per n. 6 unità di C.S. |
Il rimanente 20% è destinato a riconoscere la particolare complessità dei singoli incarichi, con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA
- €. 480,00 per profilo A.A e A.T.
- €. 360,00 per profilo C.S.
La ripartizione può essere variata, qualora non ci siano richieste ovvero per somme non impegnate. In tale ipotesi le somme non impegnate vengono riassegnate con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA, nel rispetto del profilo contrattuale e con riguardo alla particolare complessità dei singoli incarichi.
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 33 Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
1. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. In caso di incapienza nei piani gestionalila ripartizione rispetta la percentuale degli importi contrattati.
Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio
1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.
Data ,
Xxxxx, approvata e sottoscritta Per la parte pubblica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Xxxxxx Xxxxxxxx
Per la parte sindacale LA R.S.U.
Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Rimini Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx
Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL