Statuto
Statuto
In vigore dal 3 maggio 2022
Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità
Iscritto all’Albo tenuto della COVIP con il n. 100
Indice
Parte I - Identificazione e scopo del fondo 3
Art.1– Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti 3
Parte II - Caratteristiche del fondo e modalità di investimento 4
Art.5–Destinatari e tipologie di adesione 4
Art.6–Scelte di investimento 5
Parte III - Contribuzione e prestazioni 7
Art.9–Determinazione della posizione individuale 8
Art.10–Prestazioni pensionistiche 8
Art.11– Erogazione della rendita 9
Art.12–Trasferimento e riscatto della posizione individuale 10
Parte IV - Profili organizzativi 11
Art.15–Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione 12
Art.16–Assemblea dei Delegati – Attribuzioni 12
Art.17– Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni 12
Art.18–Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione 13
Art.19–Cessazione e decadenza degli Amministratori 14
Art.20–Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni 14
Art.21– Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità 16
Art.22–Presidente e Vice Presidente 16
Art.23–Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione 17
Art.24–Collegio dei Sindaci – Attribuzioni 17
Art.25–Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità 18
Art.27– Funzioni fondamentali 18
b. Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile
Art.28– Incarichi di gestione 19
Art.30–Conflitti di interesse 19
Art.31– Gestione amministrativa 20
Art.32–Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio 20
Art.33–Esercizio sociale e bilancio d’esercizio 20
Parte V - Rapporti con gli aderenti 21
Art.34– Modalità di adesione 21
Art.35–Trasparenza nei confronti degli aderenti 22
Art.36–Comunicazioni e reclami 22
Art.36–bis - Clausola compromissoria 22
Art.37– Modifica dello Statuto 22
Art.38–Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio 22
Parte I
Identificazione e scopo del fondo
Art.1– Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti
1. È costituito il Fondo Pensione complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità denominato in forma abbreviata Fondo Pegaso (di seguito citato quale Fondo o PEGASO) in attuazione degli accordi nazionali del 18 luglio 1997, del 7 aprile 1998 e del 27 maggio 1998 sottoscritti tra le parti firmatarie del CCNL unico per il settore gas-acqua Utilitalia, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL e del CCNL unico per il settore elettrico Utilitalia, FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL – di seguito denominati “fonte istitutiva”.
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l’adesione al Fondo,
c.d. “contributi contrattuali”. L’indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l’ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è xxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Art.2– Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il numero 100.
Art.3– Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Parte II
Caratteristiche del fondo e modalità di investimento
Art.4– Regime del fondo
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art.5– Destinatari e tipologie di adesione
1. Sono destinatari del Fondo Pensione Pegaso i/le lavoratori/lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi e con contratto di apprendistato dipendenti di:
a. imprese di servizi di pubblica utilità, associate a Utilitalia, che applicano i CCNL unici del settore elettrico e gas-acqua di cui al precedente art. 1, comma 1;
b. imprese associate ad ANFIDA (Associazione nazionale fra gli industriali dell’acqua) che in seguito all’Accordo nazionale del 29 maggio 2003, stipulato tra le parti Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti ANFIDA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
c. imprese associate ad UNIEM (Unione nazionale imprese elettriche minori) che con Accordo nazionale del 28 marzo 2006, tra le parti Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori UNIEM e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
d. imprese del settore funerario aderenti a Utilitalia che con Accordo del 22 giugno 2000, tra le parti Federgasacqua (oggi Utilitalia), Funzione Pubblica-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
e. imprese aderenti a Utilitalia che applicano i CCNL dalla stessa stipulati per ulteriori servizi pubblici, in particolare le imprese che gestiscono i servizi di telecomunicazione che con Accordo del 6 giugno 2007 tra le parti Utilitalia, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
f. Utilitalia, in attuazione degli accordi nazionali di cui all’art. 1, confermati dall’accordo 28 marzo 2007 e dal contratto collettivo di lavoro 25 settembre 2008, stipulati dalla Confservizi-Associazioni aderenti e Società controllate con le XX.XX. FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL e dal contratto collettivo di lavoro 23 aprile 2015 per l’applicazione del CCNL unico del settore gas-acqua di cui al precedente punto 1 comma a. dal 1° maggio 2015, stipulato dalla Confservizi-Associazioni aderenti e Società controllate con le XX.XX. FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL;
g. Confservizi, delle Associazioni-Federazioni nazionali e regionali alla stessa aderenti, delle Società, Istituti e altre organizzazioni dalle stesse controllate, dagli enti di qualsiasi natura dalle stesse promosse, che con gli accordi del 19 ottobre 1999 e 28 marzo 2007 e il contratto collettivo di lavoro 25 settembre 2008 stipulato con le XX.XX. FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL hanno convenuto di aderire a PEGASO e che dal 1° maggio 2015 applicano il CCNL unico del settore gas-acqua di cui al precedente punto 1, comma a. in forza del contratto collettivo di lavoro 23 aprile 2015 stipulato con le XX.XX. FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL.
Fondo Pegaso, il nostro domani inizia ora 5
2. Possono altresì essere destinatari del Fondo Pensione Pegaso i dipendenti di:
a. imprese associate a:
• ELETTRICITÀ FUTURA (Associazione produttori indipendenti di energia elettrica);
• ANIGAS (Associazione nazionale industria del gas);
• ASSOGAS (Associazione nazionale del gas);
• IGAS Imprese Gas;
b. imprese o società, anche cooperative, che distribuiscono energia elettrica o gas o acqua associate a Utilitalia il cui rapporto di lavoro è interamente regolato da specifici contratti collettivi aziendali;
c. imprese che, pur non essendo iscritte a Utilitalia, applicano i CCNL unici del settore elettrico e gas- acqua e gli altri CCNL per i servizi di pubblica utilità sottoscritti da Utilitalia;
d. associazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL.
3. L’adesione di ulteriori destinatari, di cui al comma precedente, è condizionata alla sottoscrizione nell’ambito dei settori sopra elencati – da almeno una delle Organizzazioni sindacali, tra quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori, che sono firmatarie dei CCNL di cui al comma 1. dell’art. 1 – di specifiche Fonti istitutive comportanti l’integrale accettazione delle norme statutarie di PEGASO, fatte salve eventuali specifiche prerogative.
4. Possono altresì aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, di aderenti e beneficiari.
5. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
6. L’ adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicita o tacita. Sono altresì iscritti al Fondo coloro che vi abbiano aderito attraverso il conferimento dei contributi di cui all’articolo 1 comma 2.
7. Sono Associate al Fondo le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori/ lavoratrici aderenti di cui ai commi 1 e 2.
8. Nel caso in cui per un’impresa vengano meno i requisiti di associazione a PEGASO, secondo le norme del presente Statuto, il rapporto associativo col Fondo può essere mantenuto, previo accordo tra impresa interessata e Organizzazioni sindacali e previa accettazione del Fondo stesso.
Art.6– Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. È prevista inoltre la possibilità di aderire ad un Profilo Life Cycle, che prevede il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell’età. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del Profilo Life Cycle
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.3.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie il Profilo Life Cycle ovvero uno o due comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il Profilo Life Cycle identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione.
In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione.
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a. spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico dell’aderente e del datore di lavoro, denominato “quota di iscrizione”.
b. Spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’aderente: un costo in cifra fissa, denominato “quota associativa”
b.2) indirettamente a carico dell’aderente in % del patrimonio del singolo comparto.
c. Spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
c.1) anticipazione della posizione individuale;
d. Spese relative alla fase di erogazione delle rendite;
e. Spese in cifra fissa una tantum all’avvio della prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. Agli iscritti che scelgono la XXXX per il 100% si continuano ad applicare i costi di cui alle lettere b.1) e b.2).
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. Per i trasferimenti collettivi connessi con le procedure di cui all’art. 2112 del codice civile con il conseguente trasferimento di posizioni individuali da altri Fondi, il Consiglio valuta la possibilità di esentare i/le lavoratori/lavoratrici dal pagamento della quota di iscrizione.
4. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.
Parte III
Contribuzione e prestazioni
Art.8– Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il versamento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando; ovvero mediante il versamento dei contributi di cui all’articolo 1 comma 2.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).
3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all’art. 5, comma 6, la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.
4. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
5. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando e dei contributi di cui all’articolo 1 comma 2. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
9. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
11. In caso di congedo di maternità o paternità, nonché in caso di assenza per infortunio o per malattia nei limiti del comporto, il contributo a carico dell’impresa continua ad essere calcolato sull’intera retribuzione teoricamente spettante, a condizione che il/la lavoratore/lavoratrice effettui il versamento dell’intero contributo, a suo carico, sulla medesima retribuzione.
12. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, permane la condizione di associato. Il contributo a carico dell’impresa e del/della lavoratore/lavoratrice è rapportato all’eventuale retribuzione percepita dal/dalla lavoratore/lavoratrice a carico del datore di lavoro. In tali fattispecie sono dovuti i contributi di cui all’articolo 1 comma 2.
13. I termini e le modalità del versamento dei contributi sono fissati da norme operative interne, sulla base degli accordi collettivi depositati presso il Fondo.
Art.9– Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1., lettera b., e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’aderente.
Art.10– Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10. dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano a Pegaso i contributi di cui all’articolo 1 comma 2, ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta di prestazioni pensionistiche, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni.
3. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in
Fondo Pegaso, il nostro domani inizia ora 9
parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6. e 7., della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5. e 6..
Art.11– Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
3. L’aderente può richiedere comunque l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
Art.12– Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c. riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.
d. riscattare, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, la posizione individuale maturata nella misura del 50%, 75%, 95% (riscatto parziale) o 100% (riscatto totale); il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
e. mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995,
n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di novanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Nel caso di esercizio di tale facoltà i contributi di cui all’articolo 1 comma 2 ancora dovuti continueranno ad essere destinati al Fondo.
Art.13– Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a.,b., c. e d. del comma 1. dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano a Pegaso i contributi di cui all’articolo 1 comma 2, ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta di anticipazioni, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1., lettera a., sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di novanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Parte IV
Profili organizzativi
a. Organizzazione del fondo
Art.14– Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
• L’Assemblea dei Delegati
• Il Consiglio di Amministrazione
• Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
• Il Collegio dei Sindaci
Art.15– Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata da 48 componenti, di seguito denominati “Delegati”, dei quali 24 in rappresentanza dei/delle lavoratori/ lavoratrici e degli altri aderenti e 24 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Art.16– Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito:
a. all’elezione degli organi di Amministrazione e controllo e agli emolumenti dei relativi componenti;
b. alla revoca degli Amministratori;
c. all’approvazione del progetto di bilancio, costituito da uno Stato patrimoniale, da un Conto economico e da una nota integrativa predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
d. all’azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci, nonché nei confronti del soggetto incaricato della “revisione legale” del bilancio di esercizio del Fondo, promuovendo l’azione sociale di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2407 del Codice civile;
e. all’esclusione dei soci;
f. al mantenimento del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 5, comma 5. del presente Statuto;
g. conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l’incarico di revisione legale dei conti ad un soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente, determinandone contestualmente il relativo emolumento;
h. revoca per giusta causa l’incarico di revisione legale dei conti, sentito il Collegio dei Sindaci, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico ad un altro soggetto abilitato secondo le modalità di cui alla lettera precedente;
i. ad ogni altra materia ad essa demandata dal presente Statuto o dalla legge.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e in materia di scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo e delle relative modalità e nomina dei liquidatori.
Art.17– Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, da inviare a ciascun componente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’adunanza. La stessa comunicazione prevede la data dell’assemblea in prima e in seconda convocazione. Le riunioni si tengono presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato
Fondo Pegaso, il nostro domani inizia ora 13
nella comunicazione. Qualora ad insindacabile giudizio del Presidente sussistano ragioni di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma o posta elettronica contenente in ogni caso l’ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione. L’Assemblea può svolgersi con la presenza esclusivamente fisica, esclusivamente telematica o mista dei Delegati. Le modalità di partecipazione previste per le specifiche adunanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione e indicate nella convocazione inviata ai Delegati.
2. Nel caso in cui sia consentita ai componenti dell’Assemblea la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e in videoconferenza, i mezzi utilizzati devono consentire l’accertamento dell’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza. Deve inoltre essere consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in esame nonché il relativo esercizio del diritto di voto.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento il Vice Presidente o il Consigliere presente più anziano apre i lavori; l’Assemblea elegge un Presidente e un Segretario per ciascuna adunanza.
4. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
5. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.
6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in presenza di tre quinti dei Delegati (Delegati e deleghe di cui al comma 7) in prima convocazione e di un quinto in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto presenti.
7. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati (Delegati e deleghe di cui al comma 7) e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Delegati presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
9. I Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci partecipano all’Assemblea senza diritto di voto; essi non possono intervenire all’Assemblea in qualità di rappresentanti degli Associati.
10. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria è redatto dal Segretario, anche non rappresentante, ed è sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente dell’Assemblea.
Art.18– Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall’Assemblea in Rappresentanza dei/delle lavoratori/lavoratrici e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
a. i rappresentanti in Assemblea delle imprese e dei/delle lavoratori/lavoratrici e degli altri aderenti eleggono disgiuntamente i propri Consiglieri sulla base di liste di candidati presentate dai rispettivi delegati. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati della componente di appartenenza e sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere nell’ambito di ciascuna componente. Ogni delegato può sottoscrivere soltanto una lista;
b. entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione i candidati della lista che, nell’ambito di ciascuna componente, abbia riportato il maggior numero di voti;
c. i Consiglieri possono essere eletti fra gli Associati, ovvero fra soggetti esterni.
Fondo Pegaso, il nostro domani inizia ora 14
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
Art.19– Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, la nomina del nuovo Consigliere spetta alla componente dell’Assemblea della quale era espressione il Consigliere mancante che vi provvede alla prima riunione utile dell’Assemblea.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1. del presente articolo.
Art.20– Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
• definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
• definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
• definisce la politica di remunerazione;
• definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
• definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
• definisce i piani d’emergenza;
• effettua la valutazione interna del rischio;
• definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
• definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
• definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
• definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
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• definisce il piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
• definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
• effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
• nomina il Direttore generale.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:
a. alla organizzazione ed alla gestione del Fondo;
b. alla eventuale predisposizione del Regolamento di cui dare comunicazione all’Assemblea alla prima occasione utile, nonché delle sue eventuali modifiche;
c. alla fissazione degli indirizzi per l’organizzazione e la gestione del Fondo;
d. alla nomina e alla determinazione degli emolumenti del Direttore Generale;
e. alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e alla predisposizione dei relativi ordini del giorno;
f. alla predisposizione e approvazione dello schema di bilancio dell’esercizio annuale da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
g. alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
h. alla definizione delle linee di indirizzo della gestione e alla loro eventuale variazione;
i. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i con il/i soggetto/i gestore/i, nonché alla sua/ loro revoca;
j. all’individuazione e alla stipula della/e convenzione/i assicurativa/e, nonché alla sua/loro revoca;
k. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il Depositario, nonché alla sua revoca;
l. all’individuazione e alla stipula della convenzione con il soggetto incaricato della gestione amministrativa, nonché alla sua revoca;
m. alle diverse problematiche attinenti l’adesione al Fondo ovvero agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati;
n. alla predisposizione dell’informazione periodica agli iscritti e delle misure di trasparenza;
o. all’automatico recepimento delle modifiche dello Statuto disposte da sopravvenute disposizioni normative nonché da disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP o delle Fonti istitutive limitatamente alle materie loro attribuite dalla legge;
p. all’invio della segnalazione alla Commissione di Vigilanza delle eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, nonché sui provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio stesso;
q. all’invio alle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui all’art. 1 co. 1 dello Statuto, di un resoconto sull’andamento della gestione almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea annuale e in tutti i casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
r. ad ogni altra materia ad esso demandata dal presente Statuto.
3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo prevedere prestazioni accessorie per la copertura, attraverso l’erogazione di una prestazione in forma di capitale, di eventi quale la premorienza, l’invalidità o l’inabilità che comportino la cessazione dell’attività lavorativa prima del conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 10.
4. Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all’Assemblea le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.
Art.21– Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione da inviare a ciascun Consigliere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della seduta. La comunicazione deve sempre indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della seduta.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, oppure qualora venga fatta richiesta di convocazione da parte di almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica, in cui deve essere espressamente indicata la dicitura “convocazione d’urgenza”. Tale convocazione deve essere inviata almeno 3 giorni prima della seduta.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà dei componenti più uno e comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 6.; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. È consentito ai Componenti del Consiglio di Amministrazione la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in esame. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza dandone atto nel verbale.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare su materie concernenti l’attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto devono essere presenti almeno due consiglieri, di cui uno in rappresentanza dei/delle lavoratori/lavoratrici e uno delle imprese, aventi i requisiti di professionalità di cui alle lett. a. o b. del comma 1 dell’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 11 giugno 2020, n. 108 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente del Consiglio o dal Direttore o da altra persona incaricata dal Consiglio.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.
Art.22– Presidente e Vice Presidente
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente scegliendoli, rispettivamente ed in alternanza, fra i rappresentanti dei/delle lavoratori/lavoratrici e delle imprese Associate.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo in giudizio e nei rapporti con i terzi e con gli Associati.
3. Il Presidente del Fondo:
• convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione provvedendo a dare attuazione alle deliberazioni da esso assunte nonché a quelle dell’Assemblea;
• trasmette alla Covip ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva documentandola adeguatamente.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
Art.23– Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei/delle lavoratori/lavoratrici e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente scelto tra i rappresentanti della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art.24– Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell’Assemblea. Il Collegio formula all’Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art.25–Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio dei Sindaci secondo le modalità di cui all’articolo 21, commi 1. e 3..
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. È consentita ai componenti del Collegio Sindacale la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in esame. Il Presidente del Collegio Sindacale accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza dandone atto nel verbale.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Art.26– Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art.27– Funzioni fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.
b. Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile
Art.28– Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
Art.29– Depositario
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Art.30– Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art.31– Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
b. la tenuta della contabilità;
c. la raccolta e gestione delle adesioni;
d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e. la gestione delle prestazioni;
f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa sono affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art.32– Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art.33– Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Xxxxxxxx é accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
Parte V
Rapporti con gli aderenti
Art.34– Modalità di adesione
1. L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore e/o del versamento dei contributi di cui all’articolo 1 comma 2, ove prevista.
5. Dalla sottoscrizione della richiesta di adesione al Fondo da parte del/la singolo/a lavoratore/lavoratrice decorre, salvo quanto diversamente stabilito in sede di deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lett. n., l’obbligo della contribuzione del/la medesimo/a lavoratore/ lavoratrice e dell’impresa datrice di lavoro nei termini previsti dalle Fonti istitutive e dal presente Statuto, ivi comprese le successive modifiche.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
7. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. Sia in caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, sia in caso di destinazione dei soli contributi di cui all’articolo 1 comma 2 mediante il meccanismo del silenzio assenso, il Fondo sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
9. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art.35– Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Ogni Associato ha inoltre la possibilità di richiedere ulteriori informazioni sulla propria posizione secondo le modalità definite da norme operative interne.
Art.36– Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla Covip. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
Art.36– bis - Clausola compromissoria
1. Le controversie inerenti il rapporto associativo sono devolute alla decisione di un Collegio composto da tre arbitri.
2. Due arbitri sono nominati rispettivamente dall’associato – lavoratore o impresa – e dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Se una delle Parti non provvede alla nomina dell’arbitro di propria competenza entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta nomina del primo arbitro, alla nomina dello stesso provvederà il Presidente del Tribunale di Roma. Il terzo arbitro è nominato di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. L’arbitrato ha natura rituale. Il lodo é reso secondo diritto.
Art.37– Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
Art.38– Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all’art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art.39– Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità
Iscritto all’Albo tenuto della COVIP con il n. 100
Xxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxx
telefono x00.00.00000000
numero fax x00.00.00000000 xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
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