TITOLO I
Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Kappa1 ASD
TITOLO I
SCOPO E DENOMINAZIONE SOCIALE
Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica con la denominazione “KAPPA1” A.S.D. ONLUS, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche.
L’Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (artt. 36 ss. C.c.), da quelle contenute nel presente statuto sociale allegato all’atto costitutivo nonché da ogni altra norma vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche.
L’associazione esplicitamente accetta ed intende quindi integralmente richiamate, le norme direttive del Coni nonché quelle derivanti dagli statuti e regolamenti delle federazioni sportive, e degli enti di promozione sportiva ai quali intende affiliarsi nell’ambito dei propri fini istituzionali.
Art. 2) SEDE
L’associazione ha sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, 00 e potrà essere trasferita con determinazione del Consiglio Direttivo. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in diversi luoghi, sia in Italia sia all’estero.
Art. 3) SEGNI DISTINTIVI
L’Associazione dovrà fare uso, sia nella denominazione sia in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o della sigla ONLUS. Potrà fare uso del proprio logo e segno distintivo in qualsivoglia comunicazione.
Art. 4) SCOPO SOCIALE e FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 4.1) Assetto associativo
L'associazione KAPPA1 è apolitica e non ha scopo di lucro.
L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; potrà assumere
lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento delle strutture ovvero al fine di qualificare e/o specializzare le proprie attività.
Art. 4.2) Finalità
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività connesse con il settore della vela e delle discipline nautiche, acquatiche e non, ad essa propedeutiche, nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.
L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel corpo dell’art. 4.2) ed in generale nel presente statuto, purché ad esse direttamente connesse, ovvero qualsiasi altra attività ritenuta opportuna al raggiungimento dei propri fini, al solo scopo di poter reperire i fondi necessari per finanziare l’attività istituzionale.
Art. 4.3) Collaborazioni ed interazioni sportive
L’Associazione persegue altresì finalità di integrazione sociale, promuovendo lo sport come strumento di coesione, educazione, formazione, progettualità e ricreazione delle persone. L’Associazione intende infine lavorare in sinergia, accordo, collaborazione e partnership con altri Enti pubblici e/o privati , italiani e/o esteri, che operino nel medesimo ambito d’interesse e/o in ambiti compatibili e/o che siano semplicemente sensibili al/agli ambiti di attività in cui l’Associazione intende operare e ne condividano le finalità. Verso detti Enti, l’Associazione svilupperà il più possibile il proprio legame, favorendone e coordinandone lo sviluppo, per migliorare sempre più la propria operatività ed il sostegno ai soggetti cui essa si indirizza.
Art. 4.4) Scopo sociale, finalità ed obiettivi associativi
Specificatamente, l’insegnamento delle attività sportive veliche, ha quale scopo quello di formare o migliorare lo sviluppo psico-fisico, morale e personale dei soci. La gestione e la condivisione di ogni forma di attività sportiva, agonistica e non, le funzioni ricreative e culturali, ogni tipo di pratica, motoria e non, sono tutti aspetti della medesima attività, tesa a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina della vela e degli sport acquatici ad essa connessi, intesi sia sotto il profilo dinamico sia statico o prettamente meditativo quale metodo specifico di preparazione psico-fisica dell’individuo ad un contatto equilibrato con l’ambiente marino e marittimo in generale.
L’associazione ha quale finalità quella di offrire la propria costante proposta sportiva ai giovani ed adulti, che intendano avvicinarsi ed approfondire la materia sportiva, anche quale strumento educativo, di crescita psico-fisica e di sinergica interazione con l’ambiente marittimo, acquatico in generale e circostante ad esso.
Art. 4.5) Orientamento
L’organizzazione dell’attività sportiva, culturale e ricreativa è aperta a tutti coloro che condividano e rispettino le regole sociali della ASD KAPPA1 a ed in generale le norme di lealtà sportiva e personale in generale ed è finalizzata alla promozione sociale della persona umana, al miglioramento della qualità di vita ed al rispetto dell’ambiente circostante.
A tal proposito, l’ASD si impegna affinché, anche nelle aree sociali in cui non viene esplicata l’attività velica in senso stretto, vengano istituiti servizi e discipline per la pratica e per l’assistenza sportiva, nonché per l’organizzazione e per l’attività didattica e per l’avvio, l’aggiornamento e per il perfezionamento nelle attività sportive di sostegno all’attività velica e di interazione con l’ambiente marino.
Art. 5) ATTIVITA’ DELL’ASD
Le attività costitutive dell'Associazione sono: lo sport della vela, l’apnea, il nuoto, l’attività subacquea, la pallanuoto, la canoa, il SUP. Ulteriori attività sportive eseguite in collaborazione con partner sono: l’atletica leggera, il ciclismo, il triathlon, lo sci, la danza, lo yoga, e qualsiasi altra attività sportiva ed artistica in generale più congeniale alle attitudini soggettive che possa essere funzionale, strumentale ed in sinergia con le attività sportive veliche e marittime in generale.
La formazione è rivolta esclusivamente ai soci; le attività possono essere insegnate ed esposte anche da soggetti terzi esterni all'Associazione purché in possesso dei requisiti professionali, morali e sportivi;
L’ASD potrà partecipare ed organizzare manifestazioni sportive quali: regate, -locali, nazionali, mondiali-, traversate, campionati invernali, navigazioni di ogni genere, gare, stage, incontri, dibattiti, lezioni, prove pratiche, allenamenti, raduni/incontri per la pratica e la diffusione dello sport della vela e delle attività ad essa strumentali e propedeutiche, sia all’aperto sia al coperto, presso le strutture da essa ritenute più idonee, come circoli sportivi, scuole, sedi veliche e sportive in generale, luoghi all’aperto adibiti ad hoc e muniti di idoneo nulla-osta dagli enti locali e PP.AA, ed enti pubblici o privati.
L’ASD potrà organizzare e promuovere la propria attività anche con l’ausilio e la presenza di ospiti sportivi di rilievo, attraverso convegni, congressi, conferenze, meeting, corsi, workshop, centri di studio ed addestramento nel campo sportivo, psicoeducativo, ricreativo e del tempo libero.
L’ASD potrà promuovere e condividere la propria attività anche attraverso la edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione su media e social connessa alle attività sopra indicate.
Ulteriori attività possono essere: l’istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative e del tempo libero; la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività culturale, ricreativa e del tempo libero, le attività sportive e ricreative legate alle attività turistiche in connessione con l’ambiente marittimo e marino in generale; la gestione di palestre e di impianti sportivi polivalenti pubblici e privati; la gestione di uno spaccio interno alla sede o presso i siti di operatività, condotto direttamente dall’ASD e ad uso esclusivo dei propri Soci, per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro dove ideare ed organizzare le diverse iniziative di carattere associativo ed istituzionale. Si potrà, per il tramite di collaboratori e partnership, eventualmente commercializzare abbigliamento sportivo, prodotti di cura del corpo, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci e/o ospiti alle iniziative e manifestazioni istituzionali ed affini, gestite dall'Associazione. Il ricavato, sarà riutilizzato all’interno dell’ASD per i propri scopi sociali e non potrà, in alcun modo, essere ripartito tra i soci singolarmente e/o collettivamente.
Art. 6) XXXX, TEMPI E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà godere di proprie attrezzature, possederle, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina dello sport della vela e delle discipline nautiche ed acquatiche; potrà altresì promuovere ogni altra attività didattica e/o sportiva per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva della vela e delle discipline acquatiche, anche attraverso proprie pubblicazioni editoriali su qualsiasi formato mediatico.
Nella propria sede, così come nel corso delle proprie attività, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
L’Associazione, nel perseguimento del proprio oggetto sociale, può aderire ad iniziative promosse a livello locale da enti pubblici o privati intese a diffondere, anche nel quadro di manifestazioni culturali, la conoscenza e la pratica sportiva della vela e degli sport ed attività ad essa connesse e collegate.
Potrà svolgere attività di tipo commerciale purché accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale. Potrà inoltre reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.
TITOLO II I SOCI
Art. 7) ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA E DELLO STATUS DI SOCIO
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, le persone fisiche con specchiata moralità ed irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che facciano espressa richiesta di partecipazione alle attività sociali sportive e ricreative svolte dall’ASD KAPPA1. Ai fini esemplificativi e non esaustivi, per irreprensibile condotta deve intendersi quell’atteggiamento conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva e personale adottabile in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’astensione da ogni forma d’illecito sportivo e di qualsivoglia di indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, e di quelle cui la stessa intende affiliarsi, dei propri organi associativi e di quanti di essi ne facciano parte. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
Art. 7.1) Presentazione, valutazione e validazione delle domande
Coloro che intenderanno far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo opportunamente fornito dalla stessa ASD.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio di esclusione deve sempre essere motivato. Le decisioni sono censurabili tramite appello proposto dall’Assemblea Generale.
Per diventare Soci è necessario possedere requisiti morali compatibili con le finalità e le attività associative e presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella quale specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge in vigore in materia di diritto alla riservatezza, (D.Lgs.196/03), tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.
L’Associazione si impegna a tesserare presso la propria sede ovvero in luogo ove vengono svolte le attività sociali, tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi e/o sportivi. Questi, acquisiranno la qualifica di “tesserati” che darà loro la possibilità di partecipare, attivamente e passivamente, ad ogni attività svolta dall’associazione. Il tesseramento ha validità annuale.
Art. 7.2) Categorie di soci
Il corpo dell’ASD prevede rispettivamente due categorie di Soci:
a) Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, è soggetta ad iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale di autofinanziamento (in seguito 'quota sociale').
b) Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio direttivo. Essi, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale. Il loro numero è illimitato. Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che accettino gli articoli dello Statuto, condividendone gli scopi ed impegnandosi a dedicare parte del proprio tempo per il loro raggiungimento. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
Art. 7.3) Soci minorenni
Nel caso di domande di ammissione a Xxxxx presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale (si prevede un tesseramento dedicato ai soci minorenni).
Art. 7.4) Quota sociale
All'atto dell'ammissione, ogni socio si impegna al versamento della iscrizione annuale e della quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall' Assemblea dei Soci, al rispetto dello Statuto e di ogni altra disposizione emanata dagli organi associativi.
Le quote non sono trasmissibili, né rimborsabili. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
Art. 7.5) Status di socio
La qualifica di Socio dà diritto alla frequentazione della sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Le attività svolte dai soci in favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 8) DIRITTI DEI SOCI
I Soci maggiorenni hanno diritto di partecipare alle assemblee dei soci, hanno diritto di voto per eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi. Inoltre, hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
Tutti i Soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alla vita associativa. Essi, esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio ordinario minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
I Soci fondatori potranno essere sempre presenti nelle riunioni del Consiglio Direttivo. I Soci sostenitori ed i Soci onorari non godono dell’elettorato passivo
Art. 9) DOVERI DEI SOCI
I Soci maggiorenni svolgeranno la propria attività all'interno dell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del Socio deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 10) DECADENZA E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO: RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualifica e lo status di Socio si perdono per recesso e per esclusione.
Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti da questo articolo o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danni morali e/o materiali all'Associazione stessa. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera a.r. anticipata via fax/mail al medesimo, con le motivazioni dell'esclusione, ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile. I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
La radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione di cui al presente articolo, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L'Associato radiato non potrà essere più ammesso.
I Soci cessano di appartenere all'Associazione altresì nel caso di morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa nonché nel caso di scioglimento dell’Associazione.
La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio, non da diritto alla restituzione di quanto versato nei confronti dell’Associazione. Parimenti, il decesso del Socio, non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
TITOLO III
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11) ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione sono:
a) L’assemblea dei soci
b) Il Consiglio direttivo
c) Il Presidente
d) Il Segretario
e) Il Tesoriere
f) Il Responsabile sportivo
g) Il Responsabile Tecnico-Scientifico (se specificatamente previsto) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Art. 11.1) L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa, costituita dai Soci fondatori ed effettivi, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal proprio Presidente, almeno una volta l’anno, in sessioni ordinarie e straordinarie, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e comunque, ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
Viene altresì convocata quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci purché in regola con il versamento delle quote associative.
Quando è regolarmente convocata e costituita, l’Assemblea rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci alla loro osservanza ed applicazione, anche coloro che non siano intervenuti come altresì i dissenzienti.
Possono intervenire in Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci, personalmente o rappresentati da altri Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Tuttavia a ciascun Socio spetta un solo voto.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione, mediante invio di lettera a.r. o fax o messaggio con posta elettronica ed affissione dell’avviso, in maniera ben visibile, nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 11.2) ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima della data fissata per la riunione, mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare o dell’ordine del giorno.
L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 11.3) Compiti dell’Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo con le elezioni che si tengono ogni 3 anni fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 5 e più di 7; essa, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari e delibera su ciascun argomento di propria competenza sottoposto al proprio esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 11.4) ASSEMBLEA STRAORDINARIA. Assegnazioni.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di Associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell’assemblea in oggetto, considerando tuttavia l’eccezionalità delle competente attribuite a quest’ultima) degli Associati -in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta- che ne propongono, unitamente alla domanda, l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà con il voto dei presenti. Ai sensi dell’art. 21 C.c., per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza, mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare o dell’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria delibera quindi sulle seguenti materie:
a) approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
b) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione;
c) scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Art. 11.5) Sede di svolgimento dell’assemblea
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima ed adeguata partecipazione degli Associati.
Art. 11.6) Direzione dell’Assemblea
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un segretario –se assente il segretario nominato di diritto- e se necessario, due scrutatori.
Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Art. 11.7) Obbligatorietà del Verbale
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, a garantirne la massima diffusione.
Art. 11.8) Validità delle delibere assembleari -Ad rem-
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile) degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà con il voto dei presenti. Ai sensi dell’art. 21 C.c., per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Per i rispettivi ed ulteriori quorum si intendono richiamati rispettivamente gli artt. 11.2) ed 11.4) del presente articolo.
Art. 11.9) Pubblicità delle delibere assembleari
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale ovvero tramite comunicazione per posta elettronica.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i Soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato. A ciascun socio spetta un solo voto.
Art. 12) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione. Detto organo viene eletto, insieme al Presidente, dall’Assemblea, ogni tre anni.
Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice presidenti, un segretario ed un tesoriere.
Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Gli incarichi dei componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito. Essi non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina che siano con essa in conflitto di interessi.
Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica che sia in conflitto di interessi con la ASD Vivereinbarcaavela, coloro che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
Art.12.1) Durata
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 13) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Art. 14) ASSEGNAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno; convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’artt. 11.4), 11.8).
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dal presente statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
Art. 14.1) GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
Le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
Le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
Le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente ed al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’ASD;
La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il messe di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;
La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; La fissazione delle quote sociali;
La facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
La redazione ed approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
La delibera sull’ammissione di nuovi Soci;
Ogni funzione che il presente statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 14.2) Validità delle deliberazioni
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 15) DIMISSIONI e DECADENZA
Ove, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio stesso, con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei propri componenti, fino alla prima assemblea utile in cui si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo alcuno, l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino a nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Art. 16) IL PRESIDENTE
Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Egli ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione.
E’ eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.
Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo, alla prima riunione utile.
Ogni condotta attiva od omissiva, posta in essere da ciascun Socio, ricoprente o meno cariche sociali, che sia contro i principi di legge, ovvero non sia ricompresa nell’oggetto sociale, e/o delle quali il Presidente abbia dato il veto con modalità dichiarate, e che metta in pericolo la vita o l’incolumità di altri soci nel compimento delle attività sportive e ricreative in generale, ne risponderà personalmente.
In alcun caso il Presidente potrà essere chiamato a rispondere di condotte, attive od omissive dal medesimo non compiute ovvero del quale egli non era a conoscenza o di cui abbia palesemente reso il proprio dissenso o veto palesemente dichiarato.
Per condotta attiva od omissiva, deve essere intesa, qualsivoglia attività, posta in essere da ciascun Socio, personalmente o congiuntamente ad altri Soci, che violi le regole sociali, la normativa del presente statuto, e quella associativa prevista dalle leggi vigenti in materia associativa nonché dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice di diritto amministrativo, tributario e dalla normativa fiscale, ovvero qualsivoglia norma vigente in materia associativa ed in special modo inerente alle associazioni sportive dilettantistiche.
Inoltre, per condotta attiva od omissiva deve essere intesa e ricompresa, qualsivoglia azione e/o attività contraria alla morale, al rispetto, al buon senso, ed all’attenzione del buon padre di famiglia.
Di tali condotte, ne risponderà personalmente il Socio -che ricopra o meno cariche sociali- e che abbia posto in essere i predetti illeciti ovvero le suindicate azioni che siano prive dell’assenso del Presidente ovvero contrarie e/o in violazione della normativa vigente.
Art. 17) IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Le attività dal medesimo poste in essere hanno validità ed efficacia, salvo annullamento ratificato dal Presidente e comunicato agli interessati entro 7 giorni dalla propria conoscenza.
Art. 18) IL TESORIERE
Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’ASD redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio di recupero dei crediti esigibili.
Provvede, inoltre, a liquidare le spese previa verifica della loro regolarità.
Art. 19) IL SEGRETARIO
Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi.
La definizione dei contratti e la regolarità delle fatture, devono essere sottoposte alla definitiva approvazione da parte del tesoriere ovvero in sua assenza da parte del Presidente, che provvede a darne
validazione con apposita sottoscrizione in calce a ciascuno di essi ovvero tramite assenso comunicato anche cumulativamente tramite posta elettronica.
Tale verifica potrà dal medesimo essere effettuata cumulativamente ad ogni scadere dei trimestri di ciascun anno Associativo o solare.
Le spese al medesimo non sottoposte o dal medesimo non approvate, si intendono di diritto rigettate e verranno addebitate al Socio responsabile. Per alcuna ragione, questi potrà rifarsi sul capitale sociale.
Il Segretario provvede altresì alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 20) IL RESPONSABILE SPORTIVO
Il Responsabile sportivo coordina tutte le attività sportive e la formazione del personale interno (Soci fondatori ed effettivi). L’Associazione si impegna ad eleggere un Responsabile sportivo tra i membri del Consiglio direttivo.
Potrà ricoprire la carica di Responsabile Sportivo altresì il Presidente dell’ASD.
Art. 21) RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO
Il Responsabile Tecnico-Scientifico, qualora nominato dall’Assemblea dei Soci, potrà ricoprire la propria carica anche per un tempo predeterminato e cessare le proprie funzioni esaurito lo scopo per il quale era stato nominato.
Egli deve essere una persona dotata di una competenza scientifica, tecnica, ingegneristica o clinica, nell’ambito delle discipline d’interesse dell’Associazione che, oltre a svolgere attività sportiva e formativa di supporto, di sostegno e di integrazione, si occupi delle osservazioni metodologiche inerenti le attività dell’Associazione sotto un profilo scientifico e culturale, svolga una funzione consultiva in merito al programma annuale o periodico dell’Associazione, e coadiuvi le attività al fine di definire gli aspetti scientifici di rilevante importanza.
Egli potrà avere competenze nell’ambito ingegneristico e sarà di supporto alle attività veliche in senso stretto ovvero competenze d’ordine medico-scientifico ed in questo secondo caso sarà di supporto alle attività psico-motorie dell’individuo.
Art. 22) REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
Successivamente alla propria costituzione, l’Associazione potrà dotarsi, ai fini della propria disciplina, di un proprio Regolamento interno che non sia in contrasto con il presente statuto, con l’atto costitutivo, con la normativa associativa in generale e con le leggi vigenti nello Stato.
Il regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
TITOLO IV
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 23) IL PATRIMONIO ed i MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Specificatamente, i mezzi finanziari dell'Associazione provengono: dalle quote associative (d'iscrizione e sociale), nella misura decisa dal Consiglio direttivo e ratificata annualmente dall'Assemblea; da sovvenzioni, donazioni, lasciti in denaro o in natura degli Associati e di terzi, in qualità di persone e/o enti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione; da contributi di enti pubblici o privati (per es. bandi); da convenzioni stipulate con enti o associazioni per la realizzazione di attività specifiche ed attinenti a quelle della ASD; da contributi o proventi per servizi eventualmente prestati agli Associati o a terzi; da iniziative promozionali, eventualmente pubblicitarie e di sponsorizzazione, oppure da raccolte pubbliche di denaro (crowfounding) organizzate saltuariamente; dal 5x1000, per l'attività svolta a favore di soggetti con disabilità motoria e/o relazionale.
I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchire il patrimonio sociale.
Art. 24) ESERCIZI SOCIALI
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo forma la proposta di bilancio da sottoporre all’Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza per rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione.
Art. 24.1) UTILI, AVANZI DI GESTIONE O FONDI DI RISERVA
Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci.
Gli utili e gli avanzi di gestione eventualmente risultanti verranno destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Saranno secondariamente destinati all’acquisto/rinnovo di attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzati nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
Art. 25) IL RENDICONTO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
TITOLO V
LO SCIOGLIMENTO
Art. 26) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con i quorum di cui all’art. 11.8) del presente statuto.
Parimenti, la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata dal quorum previsto dagli artt. 11.4), 11.8), con l'esclusione delle deleghe.
L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. In caso di mancato accordo, destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 27) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
TITOLO VI CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sorte tra soci della ASD o tra questa ed i soci, o tra la ASD ed i propri organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale.
In via alternativa e residuale, per tutte le controversie sarà competente a decidere il Foro di Roma.
TITOLO VII NORME FINALI E DI RINVIO
Art. 28) AFFILIAZIONE
L’Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o che non sia in contrasto con la normativa vigente in materia associativa e con le leggi dello Stato.
Art. 29) MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Qualsivoglia modifica non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il regolamento interno, con la normativa vigente in materia di associazioni sportive, ed in generale con la legislazione dello Stato.
Art. 30) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE e NORME DI RINVIO
Ai sensi dell’art. 148, co. VIII. TUIR -Testo Unico 917/1986- che qui si riporta integralmente ed al quale la ASD KAPPA1 si conforma pienamente,- sebbene espressamente richiamata in ciascun articolo del presente statuto-, si riporta la norma di cui al rinvio che così detta:
a) viene fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) è fatto espresso obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
La ASD KAPPA1 richiama e riporta integralmente l’art. 90, L. 289/2002 alla quale si conforma.
ART.90 LEGGE 289/2002
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. "; b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a
200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività, del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) è abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità, del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina; 5) gratuità degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi; b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale; c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. 19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI é istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: a)
associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.
21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità, e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti
sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dello CSEN o delle associazioni cui la ASD si sia affiliata.
Si intendono integralmente richiamate le vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.