REGOLAMENTO INTERNO
REGOLAMENTO INTERNO
RETE TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE
ATS CITTA’ METROPOLITANA
Art. 1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la governance della Rete territoriale di conciliazione (di seguito Rete) del territorio dell’Agenzia della Tutela della Salute (di seguito ATS) della Città Metropolitana di Milano di Milano, in attuazione della DGR n. X/5969 del 12/12/2016 “POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI CON LE ESIGENZE FAMILIARI: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI
BIENNIO 2017/2018” e della successiva DGR n. XI/2398 dell’11/11/2019 “POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI 2020/2023”.
Art. 2
LA RETE TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE
La Rete territoriale avente per capofila l’ATS della Città metropolitana di Milano, costituita con Deliberazione n. 95 del 27/1/2017 è una rete multistakeholder composta da attori pubblici e privati i quali hanno l’obiettivo comune di definire e realizzare azioni in sinergia tra loro, anche grazie alla valorizzazione di competenze diverse. Essa opera per la messa in rete di servizi e interventi a sostegno della conciliazione vita-lavoro, nell’ottica dello sviluppo di un sistema di politiche e di azioni integrate aventi l’obiettivo di:
• potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico territoriale;
• migliorare il benessere all’interno del nucleo famigliare, con particolare riferimento alla condivisione dei compiti di cura e ad un migliore bilanciamento dei tempi della famiglia con quelli lavorativi;
• sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici gravati dai compiti di cura dei famigliari;
• facilitare la diffusione delle buone pratiche e della cultura in tema di conciliazione, delle politiche dei tempi, del secondo welfare, della valorizzazione del personale, della organizzazione del lavoro;
• favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
La Rete territoriale avente per capofila ATS è aperta nel tempo alle più ampie adesioni e pertanto nuovi Enti interessati a farne parte possono sempre aderire presentando istanza al Capofila di Rete (da redigere su apposito modulo all.1 al presente Regolamento).
Altrettanto i soggetti aderenti che non intendono proseguire l’attività all’interno della Rete possono comunicare la propria rinuncia in forma scritta all’ATS indicando la motivazione. ATS, in qualità di Capofila di Rete aggiorna periodicamente la composizione della Rete stessa e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.
Art. 3
COMPITI DEI SOGGETTI ADERENTI ALLA RETE
I soggetti aderenti alla Rete territoriale si impegnano a:
• rispettare quanto previsto dal presente Regolamento;
• partecipare agli incontri di formazione-accompagnamento organizzati dal Capofila di Rete e rivolti ai soggetti della Rete;
• assicurare lo scambio di informazioni in materia di conciliazione famiglia-lavoro o relativamente ad iniziative in ambiti affini che possano risultare di interesse per le attività della Rete;
• assicurare la sinergia tra le iniziative proposte nell’ambito del Piano territoriale e le azioni informative e formative a favore dei diversi soggetti territoriali, delle famiglie nonché nell’ambito di altre reti quali le pari opportunità, la violenza contro le donne, le politiche familiari, il WHP;
• concorrere all’attuazione delle azioni previste dal Piano territoriale di conciliazione in funzione dei diversi ruoli eventualmente ricoperti;
• promuovere il coinvolgimento di enti finanziatori terzi quali ad esempio Fondazioni
Bancarie e/o collaborare all’individuazione di strategie efficaci di fund raising.
Art. 4
GOVERNANTE E MODALITA DI FUNZIONAMENTO DELLA RETE
La Governance della Rete territoriale è espressa da diversi soggetti secondo la seguente articolazione: il Capofila di Rete, il Comitato di Programmazione, Valutazione e Monitoraggio, le Alleanze locali di conciliazione.
La Rete si riunisce di norma una volta l’anno, su convocazione del Soggetto Capofila di Rete. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed è inviata tramite e-mail con anticipo di almeno dieci giorni dalla data della riunione.
La Rete, tramite l’ATS in qualità di Capofila, si dota di un Comitato di Programmazione, Valutazione e Monitoraggio individuando in autonomia modalità di selezione dei componenti, numero e partecipanti. I componenti individuati partecipano ai lavori del Comitato e operano in stretto raccordo con il Capofila di Rete.
Art. 5
IL COMITATO DI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Il Comitato di Programmazione, Valutazione e Monitoraggio individuato dalla Rete territoriale ATS sulla base delle linee guida regionali e della pregressa esperienza, è composto dai seguenti soggetti:
• ATS della Città Metropolitana di Milano (Capofila di Rete)
• UTR (Ufficio Territoriale Regionale della Città Metropolitana)
• Rappresentanze ambiti territoriali afferenti ad ATS Milano
• Province di Milano e Lodi
• CCIAA
• Comune di Milano
• Organizzazioni Sindacali
• Associazioni Datoriali
• Rappresentanze ASST ed ASP
• Consigliere Parità provinciali
• Forum Provinciale Associazioni Familiari
• Università
• Esperto sistemi di welfare
Ai lavori del Comitato possono partecipare in forma consultiva i soggetti Capofila delle Alleanze locali con esclusione degli stessi per la valutazione dei progetti da ammettere a finanziamento.
Il Comitato è presieduto da ATS in qualità di Capofila di Rete.
Ai fini di assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti al Comitato ciascuno dei soggetti che lo compongono comunica al Capofila di Rete il nominativo di un componente titolare e di un componente supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza del titolare. È cura del componente titolare raccordarsi con il supplente in caso di propria prevista assenza.
Il Comitato può costituire al suo interno Gruppi di lavoro con finalità specifiche (approfondimenti funzionali alla progettazione territoriale o al monitoraggio dell’andamento delle attività, anche con riferimento a temi di particolare rilievo). Per ogni Gruppo di lavoro il Comitato individua un referente che coordina i lavori del gruppo e riferisce al Comitato stesso in merito agli esiti delle attività. Anche al fine di favorire il coinvolgimento della Rete e di valorizzare gli apporti e le competenze dei diversi soggetti aderenti, la partecipazione ai gruppi di lavoro potrà essere estesa ad altri soggetti non facenti parte del Comitato.
Articolo 6
COMPITI DEL COMITATO DI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
Il Comitato di Programmazione, Valutazione e Monitoraggio svolge i seguenti compiti:
• individua bisogni e priorità del territorio, condividendoli con i soggetti della Rete, attraverso la predisposizione del “Documento territoriale di indirizzo sulla conciliazione” al fine di orientare le progettualità sul territorio di ATS;
• valuta i progetti proposti dalle Alleanze locali di conciliazione a seguito
dell’emanazione della manifestazione di interesse da parte del Capofila di Rete;
• segue l’implementazione del Piano territoriale di conciliazione nelle varie fasi e ne
monitora gli esiti;
• in raccordo con il Capofila di Rete prevede tempi e modalità di comunicazione per la diffusione delle esperienze effettuate e dei risultati raggiunti.
Articolo 7
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E
MONITORAGGIO
Il Comitato si riunisce, di norma, almeno due volte l’anno per assicurare le attività di programmazione, di valutazione e di monitoraggio in itinere. Gli incontri sono convocati dal Capofila di Rete. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e la sede ed è inviata tramite e-mail con anticipo di almeno cinque giorni dalla data della riunione. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti.
Per ogni riunione del Comitato è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del Capofila di Rete contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte.
Articolo 8
IL SOGGETTO CAPOFILA DI RETE
L’ATS (Agenzia per la tutela della salute della Città Metropolitana di Milano) è il Capofila
della Rete ed assicura la sinergia ed il coordinamento complessivo delle iniziative
nell’ambito della conciliazione vita-lavoro nel territorio di competenza. I compiti del Capofila di Rete sono i seguenti:
• costituisce riferimento per gli Uffici Regionali, per i Soggetti del territorio dell’ATS, per
i Soggetti capofila delle Alleanze locali;
• convoca le riunioni di Rete;
• assicura il passaggio delle informazioni alla Rete territoriale e promuove il coinvolgimento dei diversi soggetti, favorendo sinergia in una logica di coordinamento complessivo;
• dà riscontro agli Enti richiedenti l’adesione alla Rete circa l’esito dell’istanza ed
aggiorna l’elenco degli aderenti;
• approva il Documento territoriale di indirizzo sulla conciliazione entro i termini stabiliti dalle Linee guida regionali;
• emana, entro i termini stabiliti dalle suddette linee guida, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle Alleanze per la presentazione di progetti finanziati con fondi regionali;
• presiede il Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio e ne coordina le attività;
• elabora il Piano territoriale di conciliazione e lo presenta agli Uffici regionali entro i termini stabiliti dalle linee guida regionali;
• coordina azioni di sistema previste dal Piano territoriale che coinvolgono il territorio della Rete;
• assicura il monitoraggio delle azioni previste dal Piano territoriale secondo tempi e modalità definiti dagli Uffici regionali ed assicura i debiti informativi;
• eroga le risorse destinate al finanziamento delle azioni progettuali in capo alle Alleanze locali nonché delle azioni di sistema, secondo i criteri e le modalità stabilite da Regione Lombardia;
• promuove ed attua interventi di pubblicizzazione al fine di concorrere alla diffusione di una cultura della conciliazione vita-lavoro;
• promuove e favorisce il processo di integrazione del Piano Territoriale di Conciliazione con la programmazione territoriale e con le altre Reti già attive sul territorio;
• tramite gli uffici competenti verifica la corretta applicazione di quanto previsto da Regione Lombardia in materia di comunicazione.
Articolo 9
LE ALLEANZE LOCALI DI CONCILIAZIONE
Le Alleanze locali di conciliazione (di seguito Alleanze) sono partenariati composti da soggetti pubblici e privati, costituitisi al fine di presentare e sviluppare progetti in tema di conciliazione vita-lavoro sulla base di quanto previsto dalla manifestazione di interesse emanata da ATS.
La costituzione dell’Alleanza avviene tramite appositi accordi che esplicitano ruoli, modalità di partecipazione ed apporti (in termini tecnici, economici e di contenuto) di tutti i componenti. La costituzione formale delle stesse avviene successivamente all’approvazione del Piano territoriale da parte di RL ed entro l’avvio dei progetti.
La composizione dell’Alleanza è libera, può modificarsi nel tempo qualora ai Soggetti promotori si aggiungano altri Soggetti Aderenti; i Soggetti che sottoscrivono l’accordo di costituzione dell’Alleanza devono prevedere modalità di adesione formale alla stessa per nuovi soggetti e comunicare la variazione del partenariato al Capofila di Rete.
Ciascuna Alleanza è rappresentata dal Soggetto Capofila che è titolare dell’attuazione
delle azioni progettuali rientranti nel Piano territoriale.
Articolo 10
IL SOGGETTO CAPOFILA DELLE ALLEANZE LOCALI
Il Soggetto capofila rappresenta l’Alleanza e ne costituisce riferimento. Il ruolo del
Soggetto capofila dell’Alleanza comporta:
• la presentazione del progetto secondo le indicazioni contenute nella manifestazione di interesse emanata da ATS;
• il coordinamento del progetto approvato;
• la gestione delle risorse economiche attribuite;
• l'assunzione di responsabilità in merito ai risultati attesi, alla modalità di utilizzo delle risorse, al monitoraggio sull’andamento del progetto ed alla rendicontazione economico-finanziaria.
I partner di progetto con cui si instaura il rapporto di coprogettazione e di collaborazione per la realizzazione dell’intervento devono essere scelti attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interesse alla coprogettazione.
Gli erogatori dei servizi affidati nell’ambito del progetto devono essere invece selezionati nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
Qualora il Capofila dell’Alleanza sia un soggetto privato esso dovrà operare secondo criteri di trasparenza e di evidenza pubblica in analogia a quanto previsto per i soggetti pubblici.
Articolo 11 DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente.
Data di redazione: 20 febbraio 2020
Autore: UOC Innovazione dei Sistemi di Welfare e Bisogni Emergenti