CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Xxxxxxxx XX di Svevia”
Xxx Xxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
D’ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il giorno 26 (ventisei), del mese di novembre, dell’anno 2019 (duemiladiciannove), alle ore 08.30, (otto e trenta) nei locali della presidenza dell’Istituto Comprensivo “ Xxxxxxxx XX di Svevia ” di Mascalucia (CT) viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione tecnico- finanziaria e della Relazione illustrativa, per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria.
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx PARTE SINDACALE
Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx RSU d’Istituto Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI
VISTO il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/2018;
VISTA la delibera n. 06 del 20/12/2018 del Collegio dei Docenti in merito all’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022;
VISTA la delibera n.09 del 20/12/2018 del Consiglio di Istituto in merito all’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022;
RITENUTO che nell’Istituzione Scolastica possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in coerenza con quanto stabilito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO VERBALE DI STIPULA
Il giorno 16 (sedici), del mese di Gennaio, dell’anno 2020 (duemilaventi), alle ore 16,00 nei locali della presidenza dell’Istituto Comprensivo “ Xxxxxxxx XX di Svevia ” di Mascalucia (CT)
VISTA l’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 26 Novembre 2019;
VISTO l’invio, al Collegio dei Revisori dei Conti, dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituzione Scolastica;
PRESO ATTO del silenzio assenso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto per decorrenza dei termini
VIENE STIPULATO
il presente Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituzione Scolastica “ Xxxxxxxx XX di Svevia “ di Mascalucia (CT) tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx PARTE SINDACALE
Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx RSU d’Istituto Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Delegato sindacale Agata Pace
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI
[Il contratto integrativo d’istituto, corredato dei prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale, va inviato, entro i cinque giorni successivi alla data della stipula, all’ARAN e/o al CNEL insieme a:
- relazione tecnico-finanziaria
- relazione illustrativa
Il contratto e le relazioni vanno anche pubblicati sul sito dell’Istituto
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Obiettivi e strumenti delle relazioni
1. Le relazioni sindacali, nel rispetto della istituzione dei ruoli fra Sindacato ed Amministrazione, nonché delle competenze degli XX.XX., perseguono l'obiettivo di implementare processi di qualità, coniugando il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale degli operatori con l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico.
2. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti costituiscono presupposti irrinunciabili per il buon esito delle relazioni sindacali e formale impegno reciproco delle parti contraenti, anche al fine di prevenire eventuali conflitti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a. partecipazione, articolata in informazione e confronto;
b. contrattazione integrativa, preventiva e successiva, compresa l’interpretazione autentica
Art. 2 - Soggetti della contrattazione
1. Ai sensi dell’art 7, comma 1, punto III, lettere A) e B) del CCNL 2007, i soggetti delle delegazioni trattanti sono:
- per la parte pubblica, il Dirigente scolastico;
- per le organizzazioni sindacali, la componente R.S.U. e i delegati sindacali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 29 novembre 2007, come previsto dall’Accordo Quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.
Art. 3 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale dipendente docente ed ATA in servizio nell’istituzione scolastica “Xxxxxxxx XX di Svevia” di Mascalucia (CT), con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2019/2020.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento a seguito di modifiche legislative (norme imperative) o di contratti nazionali, previo accordo scritto tra le parti.
5. Il presente contratto deve essere sottoposto a verifica e ad integrazioni e/o modifiche su richiesta motivata di una delle parti quando si verifichi un cambiamento sostanziale nel piano delle attività.
Art. 4 - Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente Contratto Collettivo Integrativo d'istituto, le parti sindacali si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l’interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. In caso di mancato accordo su una delle materie oggetto di contrattazione, si farà ricorso alla procedura della conciliazione prevista dagli art 135-138 del CCNL 2007, o alla commissione istituita presso la Direzione Scolastica Regionale ai sensi dell’art. art 4, comma 4 del CCNL 2007 e secondo le modalità previste dall’art 6, comma 2 del CCNL 2007.
Art. 5 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto
1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento.
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Rapporti tra RSU e dirigente: modalità, procedure della contrattazione
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Xxxxxxxxxx, anche su richiesta della RSU o dei rappresentanti delle XX.XX. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale, convoca le parti, di norma, almeno 5 giorni prima dalla data fissata per la riunione, salvo casi eccezionali che richiedono incontri tempestivi.
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
5. Prima degli incontri, il Dirigente fornisce la documentazione relativa alle materie in discussione o all’informazione preventiva e successiva.
6. Il Dirigente può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell’ambito delle sue prerogative o da esperti esterni. Tali soggetti non hanno comunque diritto di voto.
7. Agli incontri possono partecipare anche il Direttore Servizi Generali e Amministrativi e un Collaboratore del DS a solo titolo consultivo.
8. In ogni fase della contrattazione sono convocati i rappresentanti delle XX.XX. provinciali. Alle riunioni il Dirigente invita i delegati sindacali rappresentativi delle organizzazioni sindacali e nominati ai sensi art 10, comma 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e della nota ARAN del 27 maggio 2004 prot. n. 4260 (delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro). Essi hanno diritto di parola e di voto insieme alla componente RSU. Il contratto è valido se firmato dal Dirigente e dalla componente RSU unitariamente ai sensi dell’interpretazione autentica ARAN – XX.XX. del 28 luglio 2000.
9. Di ogni incontro è redatto sintetico verbale che viene sottoscritto dalle parti.
10. Gli incontri per il confronto- esame possono concludersi con un accordo/intesa, oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, il verbale dovrà riportare le diverse posizioni.
Art. 7 – Informazione preventiva
1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente, e fa riferimento al CCNL 2006/2009, (art.6).
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
c. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
d. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
e. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 8 - Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, ATA e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c 6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
Art.9 - Informazione successiva
1. Ai sensi del CCNL 2016-2018, art.5, che integra e riprende l’art.6, comma 2 del XXXX0000-0000, sono materia di informazione successiva quelle di seguito specificate:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di Istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di Istituto sull’utilizzo delle risorse.
Art. 10 - Confronto
1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 11 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di un proprio Albo RSU online situato sul sito web dell’istituzione scolastica. Ogni documento pubblicato all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa.
2. I documenti da pubblicare all’albo possono essere inviati anche direttamente dalle XX.XX. provinciale e/o nazionali rappresentative e/o firmatarie di contratto.
3. La RSU e i terminali associativi delle XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in un’aula concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art. 12 – Assemblea sindacale in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. Il conformità a quanto disposto dall’art 23 del CCNL 2016/2018, i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione e comunque fino ad un massimo di n 2 assemblee al mese. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento di esami e degli scrutini finali.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di loro possono essere indette con specifico ordine del giorno:
-singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto;
-dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti;
-dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto.
4. L’assemblea di scuola può avere una durata minima di 1 ora (60 minuti) e massima di 2 ore (120 minuti) e può essere convocata all’inizio o al termine delle lezioni. Le assemblee territoriali, convocate da una o più XX.XX sono di durata pari a 2 ore (120 minuti) o a 3 ore (180 minuti) e possono essere convocate all'inizio o al termine delle lezioni.
5. Qualora l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché i servizi essenziali delle attività indifferibili, per cui il numero minimo dei lavoratori obbligati al servizio sarà ripartito nella seguente misura:
- n. 1 unità di personale ausiliario per la vigilanza di ogni Sede di servizio della scuola in relazione al numero di edifici scolastici;
- n. 1 unità di personale amministrativo per ufficio.
La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
6. La convocazione dell’assemblea, la durata, il luogo e l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, dovrà essere resa nota dai sindacati territoriali al Dirigente Scolastico almeno 6 giorni prima dello svolgimento con comunicazione scritta tramite e-mail. Nel termine delle successive 48
ore, altre XX.XX., purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora, concordando un'unica assemblea congiunta. L’eventuale comunicazione definitivamente, integrata, va pubblicata all'albo entro il suddetto termine di 48 ore.
7. Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione all’albo sindacale del sito web dell’istituzione scolastica dell’indizione dell’assemblea e ne dà comunicazione agli interessati tramite circolare interna online; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
8. La dichiarazione, individuale e preventiva, di partecipazione alle assemblee è espressa in modalità digitale, tramite sito web, dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio ed è utilizzata per il computo del monte ore individuale. A tal fine, il computo delle ore fruite allo scopo, saranno appositamente registrate. L’adesione alle assemblee è volontaria, insindacabile e irrevocabile.
9. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad organizzare, anche a mezzo di collaboratori, il servizio di custodia e vigilanza per gli alunni che dovessero risultare presenti nei locali scolastici dopo l’inizio della assemblea.
10. Il Dirigente Xxxxxxxxxx, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche nelle sole classi o sezioni i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti di orario per le sole ore coincidenti con quelle del personale che presta regolare servizio e avvertendo la famiglie interessate. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata a carico di ognuno. Il Dirigente Xxxxxxxxxx può concordare, preventivamente, con i docenti in servizio che non hanno aderito all’assemblea modifiche orarie finalizzate ad una funzionale organizzazione. Tuttavia dovrà essere rispettato il carico di lavoro ordinario della giornata.
11. Per le assemblee territoriali al personale docente in servizio in più scuole sarà comunque data possibilità di partecipare ad una delle assemblee programmate per le scuole di servizio, a scelta dell’interessato. La scuola che non gestisce amministrativamente il docente, comunicherà tempestivamente alla sede di titolarità dell’insegnante il diritto fruito.
Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle relazioni sindacali a livello di unità scolastica, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali previste dall’art. 28 del CCNQ del 04/12/2017 e dall’art.23 della Legge n.300 del 1970 pari a 25 minuti e 30 secondi per ciascuna unità di personale a Tempo Indeterminato in organico di diritto, ossia 56 ore, ripartite secondo le necessità. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
1. I permessi, gestiti autonomamente dalla RSU, possono essere utilizzati per:
-Espletare il mandato sindacale delle RSU: riunioni ed altre attività connesse al ruolo.
-Partecipare alle riunioni sindacali con il Dirigente scolastico qualora esse non avvengano al di fuori dell’orario di servizio.
-Presenziare a convegni o congressi sindacali ( art. 10 CCNQ del 7/8/98).
-Partecipare a iniziative organizzate dalle XX.XX. o da altri Enti e connesse alle funzioni svolte.
2. Della fruizione del permesso sindacale va dato, di norma, congruo preavviso al Dirigente scolastico stabilito in almeno 48 ore.
3. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e in ogni caso per i docenti, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico.
Il personale ATA può cumulare permessi fino a 20 gg. nel corso dell’anno scolastico.
4. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso sindacale spetta all’O.S. di appartenenza.
5. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente.
Art. 14 - Referendum
1. Le XX.XX. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche singolarmente di svolgere un referendum tra i lavoratori tutti, o solo iscritti alla medesima o alle medesime XX.XX. su tutte le materie inerenti l'attività sindacale d'Istituto. La richiesta motivata sarà indirizzata al Dirigente (per conoscenza alle XX.XX.) che la recepirà con apposita circolare contenente tutte le istruzioni per lo svolgimento del referendum.
2. Il Dirigente divulgherà la circolare in modalità online a tutto il personale e ne disporrà la sua pubblicazione all'albo sindacale del sito web dell’istituto. Il Dirigente metterà a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato al referendum nella singola unità scolastica.
Art. 15 - Il patrocinio e l’accesso agli atti
1. La RSU e gli eventuali delegati delle XX.XX. rappresentative e/o firmatarie del CCNL 07, su delega degli interessati, hanno diritto di accesso agli atti, fermo restando i principi della legge 241/90 e legge 105/05. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e ss.mm.ii.
2. Gli istituti di patronato sindacale hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla normativa vigente.
3. La RSU e gli eventuali delegati delle XX.XX. rappresentative e/o firmatarie del CCNL 07 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva, successiva e di contrattazione, a seguito di presentazione di motivata domanda che dimostri l’interesse legittimo categoriale.
Art. 16 – Determinazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni essenziali in caso di sciopero
1. Il Dirigente, in occasione degli scioperi indetti dalla RSU e dalle XX.XX provinciali o nazionali applicherà le procedure previste in attuazione all’art. 3 della L. 146/90 e dalla L. 83/2000. Al fine di assicurare le prestazioni essenziali in caso di sciopero, il Dirigente individua le prestazioni indispensabili ai sensi della legge 146/190 e 83/2000.
2. Per garantire l’apertura e la chiusura della scuola è necessaria la presenza in sede di:
- n. 1 collaboratore scolastico per la vigilanza di ogni Sede di servizio della scuola dell’infanzia in relazione al numero di edifici scolastici;
- n. 2 collaboratori scolastici per la vigilanza di ogni Sede di servizio della scuola primaria e secondaria di primo grado in relazione al numero di edifici scolastici.
3. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, è necessaria la presenza di:
-N.1 assistente amministrativo
-N.1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza agli ingressi delle sedi.
4. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione dello stipendio, è necessaria la presenza di:
-il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
-N. 1 assistente amministrativo
-N. 1 collaboratore scolastico.
5. I nominativi inclusi nel contingente saranno comunicati ai singoli interessati e definiti in apposito ordine di servizio, cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
6. Il Dirigente individua il personale da includere nel contingente tenendo conto della disponibilità del personale in servizio. Nel caso in cui tale disponibilità non corrisponda alle necessità previste ai precedenti
commi, il Dirigente può precettare il personale da includere nel contingente tenendo conto del criterio di rotazione di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero, assicurando uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l’intenzione di aderire allo sciopero stesso.
Art. 16 a -Rilevazione della partecipazione agli scioperi.
1. Entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello di conclusione ad un’azione di sciopero, l’Istituzione scolastica fornisce agli eletti RSU e ai rappresentanti delle XX.XX., sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario, i dati relativi.
2. Successivamente il Dirigente assicurerà il tempestivo invio degli elenchi dei partecipanti per le trattenute di legge agli uffici pagatori.
TITOLO TERZO - IMPIEGO DELLE RISORSE COMPLESSIVE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FINALIZZATE ALLA RETRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE IN SERVIZIO
Art. 17 - Criteri generali per l’impiego delle risorse.
1. Il presente articolo riguarda le risorse finanziarie pervenute a qualsiasi titolo nella disponibilità dell’istituto, impiegate per corrispondere a compensi o indennità al personale in servizio presso l’istituto stesso.
2. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell’istituto per finanziamenti ex Legge 440/1997, per progetti didattici finanziati da EE.LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra finalità che preveda nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente ed ATA, fermo restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate per:
a) retribuzione delle attività aggiuntive non d’insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative previste nel PTOF che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
c) retribuzione delle attività d’insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente ed a esperti esterni alla scuola, fermo restando che l’affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all’istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all’interno dell’istituto le professionalità, le competenze richieste e la disponibilità;
d) straordinario /intensificazione del lavoro per il personale ATA.
3. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:
a) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito di assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull’attività svolta da presentare al termine delle attività;
b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate all’interno dell’Istituzione Scolastica sulla base di fogli-firma per il personale docente e di budget per la rilevazione delle presenze del personale Ata. Il riconoscimento del compenso avverrà su presentazione di una relazione finale sul raggiungimento e la verifica degli obiettivi conseguiti.
4. Nell’assegnazione degli incarichi il dirigente scolastico terrà conto della disponibilità del personale sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Le risorse finanziarie per l’a.s. 2019/2020 sono quantificate in base ai parametri del CCNL del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016/2108, dall’intesa del 01/08/2018.
Risultano calcolate su un organico di diritto per l’a.s. 2019/2020 riconosciuto e confermato dal MIUR in 107 unità di personale docente e 25 unità di personale A.T.A. per un totale di n. 132 addetti e di n. 5 punti di erogazione del servizio scolastico.
Le risorse sono quantificate in somme LORDO DIPENDENTE.
TITOLO TERZO BIS– PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 18 - Ore eccedenti personale docente
1. I docenti di scuola secondaria di primo grado che si rendono disponibili, previa adesione formalizzata in modalità online, tramite il sito web istituzionale, possono effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo destinate alla sostituzione dei colleghi assenti nelle more delle disposizioni contrattuali vigenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale, nell’apposito registro.
Art. 19 - Banca Ore personale docente
1. Il personale docente di scuola secondaria di primo grado dell’Istituto a Tempo Indeterminato e Determinato, ad esclusione dei Docenti con nomina su supplenza breve e saltuaria, possono dare la propria disponibilità, previa adesione formalizzata in modalità online tramite il sito web istituzionale, ad effettuare ore eccedenti l’orario d’obbligo destinate alla sostituzione dei colleghi assenti, per un massimo di 6 ore settimanali. Tali ore accumulate possono essere goduti dal personale solo come ore o giorni di compensazione/recupero.
2. I Docenti afferenti alla Banca Ore avranno la precedenza sull’assegnazione delle supplenze.
3. I docenti di scuola primaria possono aderire alla banca ore nel rispetto del proprio orario di servizio.
4. Per le modalità di espletamento della Banca ore si rimanda al regolamento vigente approvato dal Collegio dei docenti e pubblicato sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Art. 20 - Prestazioni aggiuntive e collaborazione plurime del personale docente
1. Nell’individuazione dell’unità di personale docente da retribuire con il fondo di istituto il Dirigente Xxxxxxxxxx tiene conto in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a. disponibilità espressa dal personale
b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
c. possesso di esperienze già maturate ed acquisite;
d. possesso di particolari competenze dichiarate dall’interessato e accertate anche in itinere dall’ Amministrazione;
e. continuità nell’attività;
f. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva.
2. Il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL del comparto scuola 2006- 2009.
3. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Art. 21 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente Scolastico tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a. disponibilità espressa dal personale
b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta preferenze espresse tenuto conto dei successivi punti
b) e c);
c. possesso di esperienze già maturate ed acquisite;
d. possesso di particolari competenze dichiarate dall’interessato e accertate anche in itinere dall’Amministrazione;
e. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva.
3. Il Dirigente Scolastico può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente Scolastico - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra Istituzione Scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
6. Le prestazioni del personale amministrativo ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui si effettuano tali attività.
Art. 22 - Sostituzione dei collaboratori scolastici / assistenti amministrativi
1. In caso di assenze di brevi periodi (fino a 7 gg.) la sostituzione dei collaboratori scolastici è effettuata, a rotazione, prioritariamente dai colleghi in servizio nello stesso plesso e della stessa fascia oraria. La sostituzione del personale assente è disposta dal DSGA e autorizzata dal Dirigente Scolastico a partire dalla disponibilità dichiarata del lavoratore.
2. Qualora non vi fosse una disponibilità volontaria e/o in caso di emergenza il DSGA garantirà il servizio anche con modalità organizzative diverse da definire sul momento.
3. Sulla base della normativa vigente, Legge 190/2014, la sostituzione del collaboratore scolastico assente fino a 7 gg., verrà retribuita con ore eccedenti secondo una quota oraria prevista nel FIS.
La prestazione viene quantificata in un’ora aggiuntiva di servizio con riscontro dei fogli firma.
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 23 - Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA
1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
- l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni;
- l’orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz’ora successiva all’orario di conclusione delle lezioni.
Art. 24 - Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio
1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari di ufficio solo in caso di urgenza indifferibile.
Art. 25 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità a seguito delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione
1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che potenzialmente integrano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da appositi corsi di formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA (per i criteri di fruizione si rimanda l’art.43 del presente contratto).
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 26 – Fondo per il salario accessorio
1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 39 bis del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/2018) erogato dal MIUR;
b. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
c. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell’Istituzione Scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente scolastico o a seguito di variazione al P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
Art. 27 – Fondi finalizzati
1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
TIPOLOGIA DELLE RISORSE | ECONOMIE LORDO DIP. | IMPORTO A.S. 2019/2020 LORDO DIP. | IMPORTO TOTALE LORDO DIP. | |||
Fondo Istituzione Scolastica | € | 4,63 | € | 42.227,37 | € 42.232,00 | |
Funzioni Strumentali | € | 4.489,73 | € | 4.489,73 | ||
Incarichi specifici personale A.T.A. | € | 2.911,83 | € | 2.911,83 | ||
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti | € 5.705,95 | € | 2.871,18 | € | 8.577,13 | |
Attività complementari di educazione fisica | € | 10,67 | € | 1.167,35 | € | 1.178,02 |
Progetti aree a rischio a forte processo immigratorio | € 233,69 | € 184,22 | € 417,91 |
Valorizzazione docenti ai sensi art. 1 commi da 126 a 128 della legge n. 107/2015 | € 15.019,13 | € 15.019,13 |
CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS
Art. 28 – Finalizzazione delle risorse del salario accessorio
1. Coerentemente con le previsioni del legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che riconoscano l’impegno della comunità educante e i risultati da essa conseguiti.
Art. 29 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’Istituzione Scolastica sulla base delle esigenze didattiche e organizzative che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA di cui alla tabella n. 2 della parte economica del presente contratto.
Art. 30 – Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto destinate al personale docente
1. In riferimento a quanto stabilito dall’art. 88 del CCNL 2007, al fine di perseguire le finalità previste nel P.T.O.F., sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, per l’anno in corso, il fondo di istituto destinato al personale docente sarà finalizzato a retribuire:
• Incarichi di supporto organizzativo e gestionale della scuola individuati dal Dirigente scolastico (docenti collaboratori, responsabili di plesso, coordinatori e segretari dei consigli di classe, coordinatori/referenti di progetto, responsabile del coordinamento didattico, referenti delle varie educazioni ecc.)
• Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento inerenti compiti di progettazione, coordinamento e produzione di materiali per la didattica (Commissioni di lavoro, attività di tutoraggio per attività di orientamento o per docenti neo-immessi in ruolo).
• Attività aggiuntive di insegnamento per l’attivazione di laboratori extracurricolari rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola.
• Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica.
• Ulteriori attività inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
2. Il Piano di ripartizione è parte integrante del presente contratto (tabella 4).
Ai sensi dell’art 6, comma 6 e art. 48 del D. Lgs 165/01, il piano della tabella 4 viene sottoposto al controllo del Collegio dei revisori dei conti per il parere di compatibilità dei costi.
I compensi possono essere corrisposti anche in misura forfetaria ai sensi dell’art 88, comma del CCNL 2007.
2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi per cause imputabili ad assenze continuative per almeno 30 gg. consecutivi porterà alla riduzione del compenso in quota parte su un computo di 10 mensilità.
Art. 31 – Modalità di documentazione delle attività per il personale docente
1. Tutti i compensi devono essere corrisposti a seguito di prestazione effettivamente resa e documentata (registro firma e relazione), fatto salvo per disposizioni diverse previste da specifica fonte normativa (incentivazione in orario di servizio).
2. L’effettiva prestazione di attività aggiuntiva deve essere riscontrabile da registri, fogli di firma, o da altro sistema di rilevazione della presenza. Il coordinatore /referente dell’attività e/o progetto è incaricato della
raccolta della documentazione amministrativa e ha l’onere della rendicontazione sugli obiettivi conseguiti mediante la compilazione di specifica relazione.
3. Tutte le attività retribuite con il fondo di istituto andranno debitamente documentate da parte del personale docente che le effettua e che pertanto sono tenuti a redigere:
• Progetto dettagliato da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (obiettivi e attività, metodologie, modalità organizzative, tempi di attuazione e relativa calendarizzazione, destinatari, risorse professionali, risultati attesi, prodotti finali, verifiche/valutazioni in itinere e finali);
• Elenco degli alunni;
• Rilevazione assenze/presenze;
• Relazione conclusiva da sottoporre al Collegio dei docenti.
4. Funzioni Strumentali:
Relazione conclusiva da sottoporre al Collegio dei docenti.
5. Attività funzionali (commissioni di lavoro, referenti ecc.)
• Verbali delle riunioni
• Relazione conclusiva da sottoporre al Collegio dei Docenti.
Art. 32 -PERSONALE DOCENTE: FUNZIONI STRUMENTALI (art. 33 CCNL 2007)
1. Per la realizzazione e l’organizzazione dell’offerta formativa secondo le finalità istituzionali e le esigenze del territorio, la scuola si avvale di risorse professionali assegnatarie di Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. I titolari delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa dovranno assicurare:
• una presenza costante, oltre l’orario di servizio, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi relativi all’area assegnata secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti;
• una programmazione degli interventi e delle azioni relativi alla funzione assegnata;
• un piano annuale di disponibilità a servizio dei docenti e della scuola in generale;
• una rendicontazione finale dei risultati raggiunti che sarà oggetto di verifica alla fine dell’anno scolastico da parte del Collegio dei docenti.
2. Per assenze continuativa superiore ad un mese, la retribuzione sarà proporzionata al servizio prestato, globalmente quantificato in 10 mesi.
3. In applicazione all’art. 33 del CCNL 2007, il compenso specifico di ogni funzione, in rapporto al numero di obiettivi da realizzare e dalla loro complessità sarà oggetto di specifica contrattazione (Tabella 5).
Art. 33 – Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto destinate al personale ATA
1. In riferimento a quanto stabilito dall’art 88 e 51, del CCNL 2007, al fine di realizzare tutte le attività e i progetti del P.T.O.F., per l’anno in corso, il fondo di istituto sarà finalizzato a retribuire prioritariamente:
• Flessibilità organizzativa (prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’orario e dell’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica);
• Attività aggiuntive come previste dall’art. 88 comma 2, lettera e del CCNL 2007 che si riferiscono alle prestazioni di lavoro oltre l’orario di servizio necessarie a garantire sia l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici e degli uffici, sia a fronteggiare esigenze straordinarie in relazione al tipo e livello di responsabilità connessa al profilo degli assistenti amministrativi e alle attività di vigilanza e supporto alle attività curricolari ed extracurricolari per i collaboratori scolastici;
• Compenso spettante al personale amministrativo che sostituisce il DSGA;
• Quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA;
• Ulteriori attività inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
2. Il Piano di ripartizione è parte integrante del presente contratto (tabella 3).
Ai sensi dell’art 6, comma 6 e art. 48 del D. Lgs 165/01, il piano della tabella 3 viene sottoposto al controllo
del Collegio dei revisori dei conti per il parere di compatibilità dei costi.
I compensi possono essere corrisposti anche in misura forfetaria ai sensi dell’art 88, comma 1 del CCNL 2007.
2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi per cause imputabili ad assenze continuative per almeno 30 gg. consecutivi porterà alla riduzione del compenso in quota parte su un computo di 10 mensilità.
Art. 34 – Modalità di documentazione delle attività per il personale ATA
1. L’effettiva prestazione di attività aggiuntiva deve essere riscontrabile da registri, fogli di firma o da altro sistema di rilevazione della presenza, fatto salvo per le forme di incentivazione durante le ore di lavoro. Mensilmente vengono predisposti appositi prospetti riepilogativi delle ore prestate e del personale che le ha svolte a cura del DSGA.
2. Relativamente al monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte dal personale ATA, il DSGA predisporrà opportuni strumenti di rilevazione, relazionando periodicamente al Dirigente Scolastico sul servizio svolto da ciascun operatore.
3. Personale ATA:
• Progetto dettagliato e/o scheda esplicativa (per le attività) da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa (obiettivi e attività, modalità organizzative, tempi di attuazione e relativa calendarizzazione, risorse professionali, risultati attesi, prodotti finali);
• Fogli di firma.
Art.35 - Conferimento degli incarichi
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
Art. 36 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità oraria ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 37 - PERSONALE ATA: Incarichi specifici
1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nell’Istituzione Scolastica.
2. Per assenze continuativa superiore ad un mese, la retribuzione sarà proporzionata al servizio prestato, globalmente quantificato in 10 mesi.
3. Gli incarichi specifici implicano assunzioni di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di particolari attività necessarie per la realizzazione del PTOF che verranno assegnati dal Dirigente Scolastico sulla base delle seguenti modalità e criteri.
4. Modalità: L’accesso all’incarico specifico prevede la disponibilità da parte del personale interessato, in relazione ad una sola tipologia di incarico da attivare per ciascun plesso.
5. Criteri:
- Priorità di assegnazione al personale con contratto a T.I.
- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio
6. Per l’assistente amministrativo impegnato nella sostituzione del DGSA, l’individuazione avverrà, previa disponibilità a ricoprire l’incarico medesimo, secondo la padronanza accertabile di competenze quali coordinare e organizzare i piani di lavoro, gestire l’ordinaria contabilità con strumentazioni tecnologiche e secondo la valutazione del titolo del studio posseduto.
7. Per tutto il personale, non è possibile corrispondere due compensi, anche di amministrazioni diverse per lo svolgimento di una medesima funzione e/o compito.
8. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
- € 1.350,00 per n. 3 unità di assistente amministrativo
- € 1.561,83 per n. 10 unità di collaboratore scolastico
Art. 38 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e personale ATA, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
Art. 39 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente
1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2019/2020 corrispondono a € 15.019,13.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c 4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 250,00 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1000,00 euro.
Art. 40 - Criteri di individuazione delle unità di personale docente per compensi destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014.
1. I criteri di individuazione del personale docente destinatari dei compensi di cui sopra, in assenza di specifiche disposizioni normative, sono i seguenti:
a) Disponibilità a partecipare alle attività;
b) Competenze e conoscenze accertate secondo la tipologia di incarichi previsti nel progetto deliberato dagli organi collegiali;
c) Posizione in specifica graduatoria di Istituto costituita sulla base di: titoli, esperienze maturate ed anzianità di servizio.
2. Per i compensi da attribuire al personale si fa riferimento al CCNL vigente.
Art. 41 - Criteri di individuazione delle unità di personale ATA per compensi destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014
1. I criteri di individuazione del personale docente destinatari dei compensi di cui sopra, in assenza di specifiche disposizioni normative, sono i seguenti:
a) Disponibilità a partecipare alle attività;
b Competenze e conoscenze accertate secondo la tipologia di incarichi previsti nel progetto deliberato dagli organi collegiali;
c) Posizione in graduatoria di Istituto costituita in base alle esperienze ed anzianità di servizio.
2. Per i compensi da attribuire al personale si fa riferimento al CCNL vigente.
Art. 42 - Criteri generali e misura dei compensi accessori a carico di finanziamenti derivanti da altri soggetti istituzionali e/o privati.
1. Per la retribuzione di attività derivanti da altri soggetti istituzionali e/o da privati, qualora non siano fissate le misure dei compensi, saranno applicati i coefficienti tabellari del CCNL 2007 o di altra normativa vigente, relativi ai profili professionali di docenti e ATA. Qualora nella normativa di riferimento relativa al finanziamento assegnato non siano previste specifiche procedure per il reclutamento del personale interno si applicano gli stessi criteri di massima esplicitati dagli artt. 44 e 45 del presente contratto.
2. Per il reclutamento del personale esterno si procede secondo indicazione della normativa vigente in materia e del Regolamento dell’attività negoziale di istituto.
TITOLO SESTO: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Art. 43 -Criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento del personale
1. La fruizione da parte dei docenti, di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l’esonero dal servizio, oltre a rispondere pienamente l’art. 1, comma 124/125 della Legge 107/2015 e secondo quanto disposto dal CCNL e da quanto previsto dalla L.81/2008 art.37 comma 12, è attribuita prioritariamente dal Dirigente Scolastico per attività di formazione e aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti e connesse:
• a tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano pedagogico - didattico
• ad esigenze formative indicate nel PTOF, con particolare rilievo alla ridefinizione / costruzione dei curricoli e all’acquisizione di metodologie innovative
• ai temi della valutazione e della certificazione delle competenze
• ai processi di innovazione in atto
• ad attività concernenti la prevenzione dell’insuccesso scolastico ed i fenomeni di Inclusione sociale
• ad incarichi svolti nell’Istituzione Scolastica.
3. L’iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati e accreditati (Università degli Studi, Consorzi universitari, interuniversitari, istituti pubblici di ricerca e l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica di cui all'art. 1, comma 610, della legge n. 296/2006).
4. La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'inizio dell’attività che rilascia l'autorizzazione o l’eventuale motivato diniego.
5. Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico l’attestato di partecipazione e a comunicare al collegio l'attività svolta e gli esiti.
6. Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione e assicurare il regolare funzionamento in tutti i plessi, è consentito modificare l’articolazione dell’orario delle lezioni. Le variazioni orarie dovranno essere comunicate all’ufficio e non arrecare disfunzioni al servizio.
7. In caso di esubero / concorrenza di richieste, che non permettono di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, nella selezione dei partecipanti sarà data priorità ai docenti:
a. che devono completare attività di formazione iniziate nel precedente anno scolastico;
b. che presentano domanda per la prima volta;
c. dell’ambito disciplinare su cui verte il corso;
d. neo-immessi in ruolo;
e. che non hanno svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente anno scolastico.
8. La scelta del docente che fruisce delle iniziative organizzate dall’Amministrazione scolastica centrale e/o periferica è operata dal Dirigente scolastico, avuto riguardo all’incarico ricoperto dal docente nell’I.S.
9. Il docente che partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione su richiesta dell’amministrazione ha diritto al rimborso delle spese di viaggio (biglietto del treno o mezzi di linea).
10. Nel limite di cinque giorni per anno scolastico, e ricorrendo i presupposti di cui al precedente art. 1 comma 2, possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in qualità di formatore, esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati dall’art. 2. La partecipazione a iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come docente non sono cumulabili.
11. Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può partecipare a iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai soggetti indicati al precedente art. 2. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell’Istituto.
Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell’orario di servizio, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda, in periodi di sospensione dell'attività didattica, previa esibizione dell’attestato di partecipazione al corso con l’indicazione del numero delle ore effettivamente svolte.
12. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al personale neo immesso in ruolo e si adotterà il criterio della rotazione, per la partecipazione a iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e dell’attuazione del proprio profilo professionale.
13. Il personale A.T.A. esonerato dal servizio dovrà presentare l’attestato di partecipazione al corso con l’indicazione delle ore effettivamente svolte.
14. Sono previste attività di monitoraggio delle attività di formazione svolte dal personale.
15. Tenuto conto delle delibere degli organi collegiali secondo cui la formazione costituisce fattore prioritario per lo sviluppo professionale e quindi per garantire la qualità del processo di insegnamento/apprendimento (art.6 DPR275/99), si potrà attribuire al personale che ne farà richiesta, senza che però ciò possa comportare aggravio di spesa o disfunzioni nel servizio scolastico, di usufruire di giorni di permesso anche oltre i 5 previsi dal CCNL.
16. Sulla base delle disposizioni delle Legge n. 107 del 2015 il Piano di Formazione ed aggiornamento del personale docente comprendente anche le attività organizzate autonomamente o in rete, con utilizzo di specifiche risorse assegnate (Legge n. 440/97) viene approvato dal Collegio dei docenti all’interno del PTOF con carattere di obbligatorietà in riferimento a quanto espresso dal comma 1 del presente articolo.
TITOLO SETTIMO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 44 - Soggetti tutelati
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell’istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l’istituzione scolastica.
3. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d’emergenza. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell’istituzione scolastica si trovino all’interno di essa nella veste di: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti e corsisti.
Art. 45 - Normativa di applicazione
1. L’istituzione scolastica è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi e provvede annualmente alla verifica delle eventuali situazioni di rischio redigendo contestualmente il Piano attuativo degli
interventi, in ordine alle priorità, al fine di garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori, rispetto alle strutture, agli impianti, alle mansioni.
2. La contrattazione in materia di tutela della salute nell’ambiente di lavoro viene predisposta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I riferimenti normativi che attengono alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e alle competenze del datore di lavoro, in questo caso il Dirigente Scolastico, sono i seguenti:
• D. Lgs.n. 626/94
• D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242
• Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382
• Circolare Ministeriale n. 119 del 29 Aprile 1999
• D.L.vo 23 giugno 2003, n. 195 (in materia di formazione)
• Circolare ministeriale n. 4 del 1 Marzo 2002
• Decreto Ministero dell’Interno 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
• Accordo Stato - Regioni (Provvedimento 26 gennaio 2006 - G.U. 37 del 14 febbraio 2006) applicativo del precedente decreto.
• D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La normativa di riferimento precisa chiaramente quali sono gli obblighi che ogni Dirigente scolastico è tenuto ad adempiere per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli studenti nella scuola, adempimenti che attengono alla sfera organizzativa, documentale e preventiva dei rischi e programmatoria.
Art. 46- Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico
1. Il Dirigente, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
- Valutazione gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di riferimento;
- Elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
- Pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti;
- Adozione, con comportamenti e provvedimenti adeguati, di ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento;
- Consultazione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Art. 47- Documento valutazione dei rischi
1. Il Documento di Valutazione dei Rischi, è redatto dal Dirigente che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell’edificio o di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
2. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.
Art. 48- Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta l’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i membri della commissione sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente sottopone all’esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
3. Il Dirigente deciderà se accogliere, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell’apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.
Art. 49- Rapporti con gli enti locali proprietari
1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all’ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l’esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l’Ente Locale. L’Ente Locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza secondo la legge.
Art. 50- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Nell’unità scolastica viene designato, dalle R. S. U., il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.
L. S.), secondo quanto stabilito dall’Accordo Quadro 10/7/96 e dall’art 58 del CCNI del 31/8/99. La RSU conferma come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’insegnate Provvidenza Cammisa.
2. Con riferimento alle materie disciplinate nel Titolo 1- Sezione VII dagli 47 e 50 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni le parti concordano su quanto segue:
a) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b) La consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica. È altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 50, comma d, del D. Lgs 81/2008 secondo le modalità esplicitate nell’art. 37-Sez. IV del citato decreto.
a) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali. Riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
b) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione.
c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 50, comma g del D. Lgs 81/2008. I contenuti della formazione sono quelli previsti dall’art. 37-Sez. IV D. Lgs 81/2008 e dal D. I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
d) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza, utilizza appositi permessi orari pari 40 ore annue di cui all’art. 73 lettera g del CCNL Comparto Scuola 2006/2009. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell’art 50 del
D. Lgs. 81/2008 il predetto monte ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
4. Le procedure operative saranno, di volta in volta, concordate col Dirigente Scolastico.
Art. 51 - Le figure sensibili
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie, appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
Art. 52 – Informazione ai lavoratori
1. Il Dirigente fornisce le adeguate informazioni per la prevenzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, sia tramite l’indizione di un’assemblea generale di tutto il personale della scuola, sia mediante materiale informativo (opuscoli, circolari, ecc).
Art. 53– Formazione dei lavoratori
1. Il Dirigente, d’intesa con il RLS, predispone il piano di formazione in materia di sicurezza nel rispetto della normativa vigente.
Art. 54 - Controversie
In merito a controversie che dovessero sorgere sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall’organismo paritetico territoriale previsto dall’art. 51 del D. Lgs. 81/2008. E’ fatta salva la tutela via giurisdizionale.
TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 55 – Codice di comportamento
1. Nelle relazioni con il Dirigente, con i colleghi e con l’utenza, il personale adotterà comportamenti improntati alla correttezza, alla disponibilità e alla riservatezza, evitando situazioni che possano nuocere all’efficienza ed immagine dell’Istituzione Scolastica, in base all’art. 92 e 95 e all’Allegato 2del CCNL 2007 e secondo le disposizioni normative del Codice disciplinare dei dipendenti pubblici ai sensi del D. Lgs 27/10/2009, n. 150.
Art. 56 - Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Art. 57 – Procedura per la liquidazione della retribuzione accessoria
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo dell’attività svolta e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.
Art. 58 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente accordo, si rimanda alla normativa vigente.
Mascalucia, 16/01/2020 Letto, approvato e sottoscritto
PARTE PUBBLICA | |
Dirigente scolastico Dott. ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | |
PARTE SINDACALE | |
RSU di Istituto Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx sindacale Xxxxx Xxxx |
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
PARTE ECONOMICA
TABELLA 1
Costituzione del Fondo dell’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 27
TABELLA 2
Criteri generali per la ripartizione del FIS ai sensi dell’art. 29
TABELLA 3
Ripartizione FIS ATA ai sensi dell’art. 33
TABELLA 4
Ripartizione FIS docenti ai sensi dell’art. 30
TABELLA 5
Ripartizione fondi Funzione Strumentale ai sensi dell’art. 32
BUDGET MOF A.S. 2019/2020
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018 – Intesa del 18/09/2019
MOF 2019/2020 | Nota MIUR 21795/2019 | |
Personale scolastico | Sedi di erogazione | TUTTI gli ordini di scuola |
132 | 5 | Organico di Diritto |
Docenti Sc. Secondaria | 43 | |
Docenti Sc. Primaria/infanzia | 64 | |
Totale docenti | 107 | |
Personale ATA | 25 |
CCNL 23/01/2009 - Art.4 | Parametri FIS Lordo Stato | Parametri numerici | Budget FIS Lordo Stato | Tot. Budget L. Dipendente |
Sedi di erogazione del servizio | 2.541,87 | 5 | € 12.709,35 | € 9.577,51 |
Docenti e ATA in organico di diritto | 328,23 | 132 | € 43.326,36 | € 32.649,86 |
€ 56.035,71 | € 42.227,37 |
TABELLA N. 1
Tipologia Risorse | Lordo Dipendente |
12/12 mi del M.O.F. a.s. 2019/20 | € 53.851,68 |
12/12 mi del F.I.S. a.s. 2019/20 | € 42.227,37 |
Economie F.I.S a.s. 2018/19 | € 4,63 |
Funzioni Strumentali | € 4.489,73 |
Incarichi Specifici ATA | € 2.911,83 |
Ore Eccedenti | € 2.871,18 |
Economie Ore Eccedenti | € 5.705,95 |
Attività complementari di educazione fisica | € 1.167,35 |
Economie Attività complementari di educazione fisica | € 10,67 |
Area a rischio | € 184,22 |
Economie Area a rischio | € 233,69 |
Ind.tà Dir. DSGA (parte Variabile ) | - € 5.653,60 |
Ind.tà Dir. Sost. DSGA (parte Var. e Fissa ) | - € 247,00 |
TOTALE F.I.S. a.s. 2019/2020 da contrattare | € 36.331,40 |
BONUS DOCENTI | € 15.019,13 |
Sulla base delle nuove disposizioni contrattuali di cui all’art.9, comma 3, dell’ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale Comparto Istruzione e Ricerca- Sezione Istituzioni Scolastiche ed Educative sottoscritte in data 18/09/2019 le economie relative alle ore eccedenti per assicurare un utilizzo integrale delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’O.F. vengono così ridistribuite:
€ 2.000,00 incremento F.I.S.
€ 1.442,56 incremento F.S.
€ 2.263,39 economie ore eccedenti
TABELLA N. 1 BIS
Tipologia Risorse | Lordo Dipendente |
12/12 mi del M.O.F. a.s. 2019/20 | € 53.851,68 |
12/12 mi del F.I.S. a.s. 2019/20 | € 42.227,37 |
Economie F.I.S a.s. 2018/19 | € 4,63 |
Incremento budget F.I.S | € 2.000,00 |
Funzione Strumentale | € 4.489,73 |
Incremento budget Funzione Strumentale | € 1.442,56 |
Incarichi Specifici ATA | € 2.911,83 |
Ore Eccedenti | € 2.871,18 |
Economie Ore Eccedenti | € 2.263,39 |
Attività complementari di educazione fisica | € 1.167,35 |
Economie Attività complementari di educazione fisica | € 10,67 |
Area a rischio | € 184,22 |
Economie Area a rischio | € 233,69 |
Ind.tà Dir. DSGA (parte Variabile ) | - € 5.653,60 |
Ind.tà Dir. Sost. DSGA (parte Var. e Fissa ) | - € 247,00 |
TOTALE F.I.S. a.s. 2019/2020 da contrattare | € 38.331,40 |
BONUS DOCENTI | € 15.019,13 |
TABELLA N. 2
RIPARTIZIONE F.I.S. personale Docente – A.T.A. (Lordo dipendente)
70% Docenti | 30% A.T.A. |
€ 26.831,98 | € 11.499,42 |
TABELLA N. 3
PRESTAZIONI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PERSONALE ATA
Sul Fondo disponibile pari a € 38.331,40 la quota riservata agli ATA pari al 30% è di € 11.499,42
ATA –Assistenti Amministrativi
Intensificazione di prestazioni lavorative oltre l’orario d’obbligo | 60 | € 870,00 |
Intensificazione di prestazioni lavorative in orario di servizio | 140 | € 2.030,00 |
Totale | 200 | € 2.900,00 |
ATA –Assistenti Amministrativi
a) Tabella delle prestazioni di attività per l’intensificazione del servizio oltre l’orario d’obbligo
Assistenti Amministrativi | Unità | Ore/Unità | Ore Tot. | Importo |
Progetto scarto d’Archivio - sistemazione fascicoli e titolario cartaceo e digitale | 3 | 20 | 60 | € 870,00 |
b) Tabella delle prestazioni di attività per l’intensificazione del servizio imputabile a particolare forme di organizzazione del lavoro entro l’orario di servizio
Assistenti Amministrativi | Unità | Ore/Unità | Ore Tot | Importo |
Gestione e pubblicazione documenti sul sito web + segretaria verbalizzante RSU | 1 | 30 | 30 | € 435,00 |
Gestione SIDI alunni H | 1 | 30 | 30 | € 435,00 |
Ricostruzione di carriera | 1 | 30 | 30 | € 435,00 |
Gestione elenco fornitori | 1 | 30 | 30 | € 435,00 |
Gestione viaggi di istruzione | 1 | 20 | 20 | € 290,00 |
Totale | 5 | 140 | 140 | € 2.030,00 |
ATA - Collaboratori Scolastici
Intensificazione di prestazioni lavorative in orario di servizio | 98 | € 1.225,00 |
Espletamento Progetti di ampliamento P.T.O.F. | 300 | € 3.750,00 |
Intensificazione di prestazioni lavorative oltre l’orario d’obbligo | 240 | € 3.000,00 |
Attività straordinarie non prevedibili | 50 | € 625,00 |
Totale | 688 | € 8.600,00 |
a) Tabella delle prestazioni di attività per l’intensificazione del servizio imputabile a particolare forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia entro l’orario di servizio
Collaboratori Scolastici | Unità | Ore/Unità | Ore Tot | Importo |
Servizi Esterni (Comune-USP-Banca-Posta) | 1 | 38 | 38 | € 475,00 |
Supporto all’ass.amm. per tenuta e distribuzione materiale di pulizia | 2 | 20 | 40 | € 500,00 |
Apertura cancelli esterni alla scuola per parcheggio del personale di via M. D’Azeglio | 2 | 20 | 20 | € 250,00 |
Totale | 98 | € 1.225,00 |
b) Tabella delle prestazioni di attività per l’intensificazione del servizio oltre l’orario di servizio
Collaboratori Scolastici | Unità | Ore/Unità | Ore Tot | Importo |
Manutenz.e gest. Aule informatiche-LIM-ECDL | 1 | 30 | 30 | € 375,00 |
Reperibilità via Del Sole- via D’Azeglio | 2 | 10 | 20 | € 50,00 |
Supporto al progetto Scarto d’Archivio | 1 | 10 | 10 | € 125,00 |
Sost. Coll. assente Via Del Sole e via D’Azeglio | Sec. disponibilità | 180 | € 2.250,00 | |
Totale | 240 | € 3000,00 |
Somma disponibile € 11.499,42+ Somma residua pers. doc. € 4,48 Somma disponibile € 11.503,90 Somma impegnata € 11.500,00 Somma residua € 3,90
Le prestazioni lavorative delle attività aggiuntive, nel limite del budget di pertinenza potranno essere retribuite, al personale ATA (collaboratore scolastico/assistente amministrativo), secondo la ripartizione dei prospetti indicati nella tabella n. 3 previa verifica del lavoro espletato, sentito il DSGA. Qualora le necessità d’ufficio, impongano prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo di entità superiore a quelle programmate, al momento non prevedibili, il lavoratore dovrà provvedere a recuperarle, a richiesta, a supporto dei prefestivi o con riposi compensativi entro il mese il 31 agosto 2018, se possiede un contratto a tempo indeterminato; entro la risoluzione del contratto per il personale con contratto a tempo determinato, da concordare con il Dirigente Scolastico sentito il D.S.G.A. Nella misura in cui per volontà specifica, il lavoratore dichiari la non disponibilità ad effettuare attività aggiuntive l’orario d’obbligo, la relativa quota oraria, potrà essere ridistribuita tra il personale che si rende disponibile.
Nello stesso modo, il lavoro reso come prestazione eccedente l’orario d’obbligo, può essere, a richiesta del dipendente, in alternativa alla retribuzione, usufruito come riposo compensativo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A.
TABELLA INCARICHI SPECIFICI AI SENSI DELL’ART. 47 CCNL
DESCRIZIONE Profilo: Assistente Amministrativo | N° INCARICHI | IMPORTO |
Xxxx.xx e supporto al D.S. | 01 Art.47 | € 450,00 |
Gestione rilevazione presenze | 01 Art.47 | € 450,00 |
Gestione magazzino | 01 | Art. 7 |
Coordinamento area didattica | 01 Art. 47 | € 450,00 |
TOTALE | € 1.350,00 |
DESCRIZIONE Profilo: Collaboratore scolastico | N° INCARICHI | IMPORTO |
Interventi di piccola manutenzione dei beni mobili e immobili-Via Del Sole /Via M. D’Azeglio | 03 Art.47 | € 497,40 |
Assistenza e supporto al funzionamento dei laboratori didattici -Via Del Sole /Via M. D’Azeglio | 02 | Art. 7 |
Compiti legati al Primo soccorso e all’assistenza degli alunni diversamente abili (scuola prim. Via Del Sole e v. D’Azeglio) | 02 Art. 47 | € 331,60 |
Compiti legati all’assistenza alla persona e al primo soccorso (scuola infanzia ) X. X’Xxxxxxx/ Xxx Xxx Xxxx | 00 Art. 47 | € 663,20 |
Compiti legati al Primo soccorso e all’assistenza degli alunni diversamente abili (scuola sec.I gr.V.Del Sole e v. D’Azeglio) | 02 | Art. 7 |
Supporto ai servizi xxx.xx e alle attività curricolari (Via Del Sole/ plesso Via M. D’Azeglio) | 01 01 Art. 47 | Art.7 69,63 |
TOTALE | € 1.561,83 |
TABELLA N. 4
PRESTAZIONI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF (C.C.N.L. 09/02/2018 Triennio 2016-2018). Sul Fondo disponibile di € 38.331,40 la quota riservata ai docenti pari al 70% è di
€ 26.831,98.
IMPEGNI | N. ORE | Importo orario | Importo ordo dipen. |
A) Ore aggiuntive di insegnamento (Progetti extra-curricolari ) | 320 | 35,00 | € 11.200,00 |
B) Ore attività aggiuntive funzionali all’ insegnamento | |||
Collaboratori del Dirigente (n. 2 x 100 h. pro-capite) (art. 88 comma 2, lettera f- CCNL- comparto scuola) | 200 | 17,50 | € 3.500,00 |
Responsabile di plesso settore scuola secondaria di primo grado | 15 | 17,50 | € 262,50 |
Responsabile di plesso settore scuola dell’infanzia (n. 2x 15) | 30 | 17,50 | € 525,00 |
Dipartimenti (n.6 x 7 h. pro capite) | 42 | 17,50 | € 735,00 |
Attività dei coord. consigli di cl. (n. 18 sc. sec. di I° x 7 h. pro capite) | 126 | 17,50 | € 2.205,00 |
Attività dei coordinatori consigli di interclasse/intersezione con mansioni di segretario (n. 5 sc. Primaria + 2 sc. dell’infanzia x 7 h. pro capite) | 49 | 17,50 | € 857,50 |
Attività dei segretari consigli di classe n. 18 sc. sec. di I° grado (n.18 x h.3 pro-capite) | 54 | 17,50 | € 945,00 |
Referente per il contrasto del bullismo/cyberbullismo (n. 2 x 18 h. pro capite) | 36 | 17,50 | € 630,00 |
Referente educazione ambientale (n.2 x 18 h. pro capite) | 36 | 17,50 | € 630,00 |
Referente educazione alla salute (n.1 x 18 h. pro capite) | 18 | 17,50 | € 315,00 |
Referente educazione alla legalità (n.1 x 18 h. pro capite) | 18 | 17,50 | € 315,00 |
Referente per la prevenzione della Dispers. Scol.(n.1 x18 h. pro capite) | 18 | 17,50 | € 315,00 |
Referente progetto sicurezza (n.2 x 10 h. pro capite) | 20 | 17,50 | € 350,00 |
Referente NIV infanzia (n.1 x 18 h. pro capite) | 18 | 17,50 | € 315,00 |
Referenti Progetto “Circolo Pickwick” scuola dell’infanzia (n. 3 x 10 h. pro-capite) | 30 | 17,50 | € 525,00 |
Referenti Progetto “Si va in scena” sc. primaria (n. 3 x 15 h. pro-capite) | 45 | 17,50 | € 787,50 |
TOT. B | 755 | 17,50 | € 13.212,50 |
TABELLA C- Attività di supporto al PTOF | |||
Commissioni di lavoro (n.13 x 6 h. pro-capite) | 78 | 17,50 | € 1.365,00 |
Tutor per attività di orientamento (n. 1 x 10 h.) | 10 | 17,50 | € 175,00 |
Tutor docenti di nuova nomina (n. 5 x 10 h. pro capite) | 50 | 17,50 | € 875,00 |
TOT. C | 138 | 17,50 | € 2.415,00 |
TOTALE COMPLESSIVO Somma disponibile € 26.831,98 Somma impegnata € 26.827,50 Somma residua € 4,48 |
La somma residua di € 4,48 va a confluire a beneficio del personale ATA.
TABELLA N. 5 FUNZIONI STRUMENTALI
FUNZIONE STRUMENTALE | COMPITI |
AREA 1 VALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE PTOF-RAV-PDM-INVALSI | a) Rilevazione degli esiti formativi: prove d’ingresso, scrutinio intermedio e finale (scuola primaria e secondaria). b) Gestione del Registro elettronico. c) Inserimento dei criteri per la valutazione didattico-disciplinare e del comportamento nella scheda elettronica di valutazione intermedia e finale degli alunni. d) Aggiornamento annuale PTOF. e) Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione. f) Monitoraggio / revisione Piano di Miglioramento. g) Gestione materiale per la somministrazione delle prove INVALSI. h) Monitoraggio risultati prove INVALSI a seguito della lettura effettuata dai Docenti Coordinatori. i) Rilevazioni Customer Satisfaction (genitori, alunni e personale scolastico) e analisi dei dati. j) Raccolta dati dei monitoraggi effettuati dalle FS delle altre aree k) Analisi delle potenzialità offerte dai Progetti curricolari ed extracurricolari. l) Coordinamento e monitoraggio didattico - organizzativo delle azioni progettuali curricolari ed extracurricolari attivate nell’Istituto. m) Acquisizione della disponibilità di docenti e studenti dell’istituto alla partecipazione ad iniziative interne ed esterne. n) Disseminazione all’interno ed all’esterno dell’istituto delle iniziative cui aderisce la scuola. o) Monitoraggio costi-benefici e rendicontazione sociale p) Raccolta ed archiviazione (digitale) delle evidenze prodotte nelle diverse esperienze al fine di una loro più efficace condivisione e fruizione. q) Partecipazione ad incontri di informazione/formazione relativi all’area di competenza r) Rendicontazione al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. |
AREA 2 GESTIONE TECNOLOGIE INFORMATICHE E SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTI E ALUNNI | a) Coordinamento delle iniziative legate all’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. b) Coordinamento delle iniziative legati alla sicurezza nel web (azioni inerenti bullismo e cyberbullismo) c) Assistenza nell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica. d) Promozione di iniziative di formazione, aggiornamento e diffusione dell’uso delle TIC dei docenti. e) Rilevazione delle risorse professionali dei Docenti (creazione Banca Dati) e analisi dei dati. f) Rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti e analisi dei dati. |
g) Sostegno in qualità di animatore digitale alle azioni di accompagnamento PNSD e al processo di digitalizzazione della scuola. h) Monitoraggio costi-benefici dei progetti di formazione i) Partecipazione ad incontri di informazione/formazione relativi all’area di competenza. j) Rendicontazione al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. | |
AREA 3 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ GUIDATE E RELAZIONI CON ENTI ESTERNI | a) Coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari con Enti esterni (visite guidate, partecipazione a rappresentazioni teatrali, viaggi d'istruzione, cineforum). b) Raccolta delle proposte dei docenti coordinatori di classe in merito alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione. c) Selezione di itinerari e percorsi didattici. d) Organizzazione delle sostituzioni dei Docenti accompagnatori. e) Verifica dell'esito dei viaggi realizzati e dell’efficienza delle agenzie interessate. f) Monitoraggio grado di soddisfazione delle visite guidate. g) Fornitura ai docenti del materiale didattico propedeutico alla preparazione della visita guidata e/o del viaggio d’istruzione. h) Partecipazione ad incontri di informazione/formazione relativi all’area di competenza i) Rendicontazione al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. |
AREA 4 INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI FAMIGLIE E DOCENTI | a) Coordinamento delle attività di accoglienza rivolte agli alunni all’inizio e durante l’anno. b) Attivazione dello Sportello “studenti-genitori” per l’orientamento. c) Organizzazione di iniziative di orientamento in collaborazione con le scuole secondarie del territorio d) Promozione e coordinamento di azioni mirate a favorire la continuità educativa nel passaggio da un ordine all’altro e) Coordinamento e supporto alle iniziative di orientamento formativo f) Monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un grado di scuola all’altro (collaborazione con F.S. autovalutazione) g) Coordinamento della comunicazione con le famiglie degli allievi (incontri scuola –famiglie) h) Partecipazione ad incontri di informazione/formazione relativi all’area di competenza i) Rendicontazione al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. |
AREA 5 INTERVENTI A SUPPORTO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO/DISAGIO/ BES/DSA | a) Coordinamento del gruppo H. b) Coordinamento Commissione per l’Inclusione; c) Coordinamento tra docenti di sostegno e curricolari per pianificare interventi riguardo ad alunni con bisogni educativi speciali. d) Organizzazione dei rapporti con le famiglie ed Enti esterni (ASP, servizi sociali…). e) Organizzazione delle attività di recupero e di laboratorio nelle ore curricolari antimeridiane. f) Coordinamento di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nelle classi con alunni BES/DSA. g) Organizzazione eventi e/o attività che rientrano nel proprio ambito di riferimento; h) Raccolta e organizzazione della documentazione relativa agli alunni |
con DSA/BES; i) Sostegno ai Consigli di Classe e ai singoli docenti nella compilazione di tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti; j) Attivazione di uno sportello di ascolto scuola-famiglia DSA/BES k) Monitoraggio, osservazione e rilevazione degli alunni a rischio DSA/BES. l) Monitoraggio sui bisogni e soddisfazione delle famiglie con alunni con bisogni educativi speciali. m) Promozione di attività formative relative all’area di competenza n) Partecipazione ad incontri di informazione/formazione relativi all’area di competenza o) Rendicontazione al Collegio dei docenti sul lavoro svolto. |
INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE E RIPARTIZIONE IMPORTO | N. INCARICO | IMPORTO COMPLESSIVO |
FUNZIONE 1 PTOF - VALUT. € 619,50 PRO CAPITE x 2 unità ; 1 unità € 742,00 | 2 1 | € 1.208,00 € 742,00 |
FUNZIONE 2 € 622,29 | 1 | € 622,29 |
FUNZIONE 3 € 480,00 PRO CAPITE | 2 | € 960,00 |
FUNZIONE 4 € 480,00 PRO CAPITE | 2 | € 960,00 |
FUNZIONE 5 € 480,00 PRO CAPITE | 3 | € 1.440,00 |
TOT. COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE | € 5.932,29 |
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA
Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa, convocando le parti sindacali per trovare un accordo.
Qualora, invece, per cause imputabili non alla volontà dell’Istituto che potrebbero comportare una modifica, in itinere, dell’assegnazione dei fondi destinati, a seguito di ulteriore perfezionamento degli adempimenti di competenza da parte del MEF, il Dirigente Scolastico si riserva di rivedere il F.I.S. contattando le parti sindacali.