TRADUZIONE A SOLI FINI INFORMATIVI. - IL DOCUMENTO VINCOLANTE E’ IN LINGUA TEDESCA.
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Accordo
SUI DIRITTI
DI PARTECIPAZIONE
dei Lavoratori di Allianz SE
Indice:
PREAMBOLO 4
PARTE A: Consiglio Azendale SE 7
1. Ambito di validità e competenze 7
2. Composizione, membership e ripartizione die seggi 8
3. Riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori 12
4. Comitato di Gestione 13
5. Altri comitati 15
6. Informazione e consultazione nelle riunioni ordinarie 15
7. Informazione e consultazione in circostanze straordinarie 17
8. Diritto d'iniziativa 18
9. Condizioni di lavoro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori 18
10. Divieto di discriminazione dei membri della
Rappresentanza Europea dei Lavoratori 21
11. Tutela contro il licenziamento 21
12. Segretezza 21
13. Varie 22
PARTE B: Co-determinazione 24
1. Ambito di applicazone 24
2. Composizione paritetica dell'Organo di Vigilanza 24
3. Procedimento per elaborare la proposta per la nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori da parte dell’assemblea generale di Allianz SE 24
4. Durata del mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori 27
5. Diritti die Rappresentanti dei Lavoratori 27
6. Vice-presidente dell'organo di vigilanza 28
7. Informazione dell'organo di vigilanza 29
8. Membro dell'organo direttivo responsabile per "Area lavoro e questioni sociali" 29
TEIL C: Disposizioni finali 30
1. Durata 30
2. Ripresa delle negoziazioni 31
3. Diritto tedesco, lingua, conciliazione di controversie e foro competente 31
Allegato 1: Elenco terminologico 33
Allegato 2.6: Ripartizione dei seggi nella prima
Rappresentanza Europea dei Lavoratori di Allianz SE 34
Preambolo
1. Preambolo – Allianz SE
(A) La Allianz Aktiengesellschaft ("Allianz AG"), nel contesto della fusione tran- snazionale con la Ras Holding S.p.A. (precedentemente: RIUNIONE A- DRIATICA DI SICURTÀ Società per Azioni, "RAS"), assumerà, quale prima grande società quotata in borsa, la forma giuridica di Società Europea (So- cietas Europea, SE). Per il Gruppo Allianz, tale fusione rappresenta un passo importante per il consolidamento e l'ampliamento della propria posi- zione di leader internazionale nei servizi finanziari con il mercato base in Europa.
(B) Le potenzialità economiche e strategiche derivanti da tale operazione po- tranno giovare pienamente al rafforzamento del Gruppo Allianz soltanto se saranno onorati responsabilmente tutti gli obblighi - quelli già esistenti e quelli risultanti dalla costituzione della Allianz SE - nei confronti dei lavora- tori nelle singole società del Gruppo. Pertanto la costituzione della Allianz SE è supportata anche dalla convinzione, che il successo economico dell’impresa sia strettamente legato all’impegno e alla soddisfazione dei suoi lavoratori.
(C) Presupposto per questo è uno stretto dialogo tra la Direzione aziendale ed i Rappresentanti dei Lavoratori e le loro associazioni sindacali. Punto foca- le del dialogo sono i lavoratori nelle varie imprese, poiché saranno loro a creare la base sostenibile per il successo e la forza economica della socie- tà.
(D) Il Gruppo Allianz, pertanto, ha deciso di promuovere e di rafforzare questo dialogo e di garantire una rappresentanza efficace di tutti i suoi lavoratori a livello europeo.
(E) Con questo spirito, il Gruppo Allianz riconosce la costituzione di rappresen- tanze di lavoratori nelle società del gruppo e la loro cooperazione con le associazioni sindacali.
(F) Allo stesso tempo, il Gruppo Allianz riconosce espressamente i seguenti obiettivi:
(1) Promuovere le pari opportunità a tutti i livelli della Società. Le diffe- renze per origine geografica, sesso, razza, età, nonché di esperien- ze di vita tra i lavoratori contribuiranno all'evoluzione della Società solamente ove pari trattamento, pari opportunità ed integrazione siano considerati come valori essenziali (principio di non discrimina- zione = diversity).
(2) Promuovere attivamente una formazione permanente tra i lavoratori.
(3) Provvedere ad una attiva tutela del lavoro e della salute nel posto di lavoro con l’obiettivo di superare gli standard vigenti. A tal fine, la cooperazione con le rappresentanze dei lavoratori e le organizza- zioni sindacaliè di grande importanza.
(4) Riconoscere come uno dei fattori essenziali dell’attività imprendito- riale la sostenibilità e la tutela dell’ambiente.
(5) Rispettare e dare attuazione alle norme principali sul lavoro dell'Or- ganizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nonché ai Global Impact Principles e alle linee guida dell'OCSE per le imprese multi- nazionali. Ne fanno parte, p.es. le dichiarazione dell'ILO:
(a) in merito alla libertà di associazione e al diritto alla contratta zione collettiva;
(b) in merito al divieto di lavoro forzato e minorile; e
(c) in merito al divieto alla discriminazione nell'impiego e nella professione.
(G) Nello spirito degli obiettivi sopra esposti, e sulla base della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee ad integrazione dello Statuto della So- cietà Europa in merito alla partecipazione dei lavoratori (Direttiva 2001/86/CE dell'8/10/2001) e sulla base della legge di partecipazione nella SE (German SE Participation Act, "SEBG") viene stipulato il seguente Ac-
cordo in merito alla partecipazione dei lavoratori sulla costituzione della Rappresentanza Europea dei Lavoratori e la co-determinazione nell'organo di vigilanza della SE.
(H) Contenuto essenziale degli accordi sono i diritti di informazione, di consul- tazione e di co-determinazione dei lavoratori della Allianz SE; per volontà delle parti contraenti, la partecipazione e la co-determinazione ai sensi del presente accordo riguarderà espressamente gli Stati membri dell’Unione Europea, gli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), nonché la Svizzera.
(I) Allianz SE garantirà la conoscenza e il rispetto, da parte dei membri della Direzione nel Gruppo Allianz - ed in particolare da parte dei responsabili del personale nelle varie società -, dei diritti di informazione e di partecipa- zione dei lavoratori e dei loro organi di rappresentanza.
(J) Allo stesso tempo, l'Accordo costituisce la base per una leale cooperazione tra i Rappresentanti dei Lavoratori e le loro organizzazioni sindacali e i membri della direzione del Gruppo Allianz, a beneficio dei lavoratori e delle imprese.
(K) Le parti contraenti concordano sul fatto che, oltre alla Rappresentanza Eu- ropea dei Lavoratori, non sarà costituito alcun altro organo europeo di rap- presentanza dei lavoratori che abbia diritto di informazione e consultazione in merito a questioni transnazionali.
(L) L’Accordo raggiunto non pregiudicherà né l’indipendenza della direzione delle singole società europee del Gruppo Allianz, né i diritti di partecipazio- ne e di co-determinazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze nelle singole imprese europee che rispetteranno comunque le disposizioni na- zionali. Fatto salvo quanto sopra, le parti contraenti convengono di utilizza- re al massimo tutte le possibilità a loro disposizione al fine di raggiungere gli obiettivi comuni e di dar seguito, a tutti i livelli, ai diritti e agli obblighi de- rivanti dall'Accordo.
(M) Questo Accordo dovrà evolversi mediante integrazioni e miglioramenti. Al- lianz SE e la Rappresentanza Europea dei Lavoratori, pertanto, si incontre-
ranno regolarmente per verificare il raggiungimento degli obiettivi comuni fissati nel Preambolo.
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PARTE A: Rappresentanza Europea dei Lavoratori
1. Ambito di validità e competenze
1.1 Ambito di validità
La Rappresentanza Europea dei Lavoratori è una rappresentanza dei La- voratori di Allianz SE e delle sue filiali ai sensi di § 2 comma 3 SEBG ("fi- liali") con sede negli Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti allo SEE e in Svizzera ("Gruppo Allianz"), laddove questi ("Lavoratori di Allianz") svolgano la loro attività in detti paesi ("Paesi Coinvolti"). Non sono consi- derati Lavoratori di Allianz i lavoratori dipendenti dalle affiliate al Gruppo Al- lianz, di cui il Gruppo Allianz detiene una partecipazione esclusivamente a scopo di investimento ("private equity investment"). Ai fini di questo Ac- cordo, per private equity investment si intende la partecipazione ad una società o ad un gruppo di società allo scopo di investimento e con l’unico obiettivo di una rivendita a breve o medio termine.
1.2 Competenza
Ai sensi delle disposizioni che seguono, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori è competente per la partecipazione dei Lavoratori di Allianz nelle questioni interne al Gruppo Allianz che investano almeno due Paesi Coin- volti, o che vadano oltre i poteri degli organi competenti delle Società del Gruppo Allianz a livello di singolo Stato (questioni transnazionali). Tale competenza si estende anche all’informazione nei confronti di lavoratori occupati presso aziende o unità produttive del Gruppo Allianz dislocalizzati verso Paesi non Coinvolti.
1.3 Competenza dietro autorizzazione
In merito alle questioni transnazionali, la Rappresentanza Europea dei La- voratori potrà essere autorizzato dagli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori dei Paesi Coinvolti ad esercitare eventuali loro diritti di nego- ziazione e di co-determinazione, fin dove non vi siano state obiezioni da parte della direzione delle filiali dei Paesi Coinvolti e non vi siano contrasti con le leggi nazionali.
2. Composizione, membership e ripartizione dei seggi
2.1 Composizione
La Rappresentanza Europea dei Lavoratori è composta dai Rappresentanti Nazionali, dal Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico (punto 2.2) e dai Rappresentanti d'Impresa (punto 2.3).
2.2 Rappresentante Nazionale e Rappresentante Regionale Scandina- via/Baltico
Nella Rappresentanza Europea dei Lavoratori, i Lavoratori di Allianz dei Paesi Coinvolti con almeno 100 Lavoratori di Allianz sono rappresentati da un lavoratore dipendente del Gruppo Allianz nel paese che egli rappresen- terà ("Rappresentante Nazionale").
La Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia nonché l’Estonia, la Let- tonia e la Lituania avranno un rappresentante comune ("Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico"). Il Rappresentante Nazionale ovv. il Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico rappresenterà gli interessi di tutti i lavoratori Allianz del suo paese ovv. della sua regione.
2.3 Rappresentante d'Impresa
Laddove Allianz SE o una sua filiale in un Paese Coinvolto abbia più di
2.000 dipendenti, i lavoratori avranno diritto ad un ulteriore rappresentante tra questi lavoratori ("Rappresentante d'Impresa"). Per ogni ulteriore unità di almeno 15.000 dipendenti, Allianz SE ovv. la filiale avrà un ulteriore Rappresentante d'Impresa che farà riferimento a detta unità di almeno
15.000 dipendenti.
2.4 Determinazione del numero dei Lavoratori di Allianz per la ripartizione dei seggi
Fatto salvo il disposto del punto 2.6, per la presenza di un Rappresentante di Paese (punto 2.2) o di una Rappresentante d'Impresa (punto 2.3.) si farà riferimento al numero dei Lavoratori di Allianz presenti alla fine dell'anno d'esercizio di Allianz SE in ciascun paese ovv. impresa. Per la determina- zione del numero dei Lavoratori di Allianz, si farà riferimento – ove possibi- le - ai dati pubblicati (in particolare ai rapporti annuali) di Allianz SE, del Gruppo Allianz, ovv. delle altre imprese del Gruppo Allianz, che dovranno essere comunicati al Comitato di Gestione (punto 4) dalla direzione di Al- lianz SE.
Qualora necessario, entro i tre mesi successivi alla fine dell'esercizio, la composizione della Rappresentanza Europea dei Lavoratori dovrà essere adeguata. Per la nomina o l'elezione di un nuovo Rappresentante Naziona- le o d'Impresa si applica quanto previsto al punto 2.5.
Per il primo mandato (per mandato v. punto 2.8) l'Italia avrà – indipenden- temente dai regolamenti precedenti – due rappresentanti ed un Rappre- sentante d'Impresa nell'organo di rappresentanza dei lavoratori della SE.
2.5 Nomina o elezione dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavora- tori; designazione
I Rappresentanti Nazionali e i Rappresentanti d'Impresa saranno designati secondo i procedimenti previsti nei Paesi Coinvolti per la nomina o l'elezio- ne dei membri dell'organo di rappresentanza secondo i disposti di legge ai sensi dell'Allegato ad Art. 7 della Direttiva 2001/86/CE, salvi diversi disposti del presente Accordo. Laddove previsto dalle disposizioni nazionali di leg- ge nei Paesi Coinvolti, le organizzazioni sindacali parteciperanno alla no- mina o all'elezione dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavora- tori. In assenza di disposizioni di legge in un Paese Coinvolto per la nomi- na o l'elezione di un membro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori si applicheranno le disposizioni nazionali del Paese Coinvolto per l'elezione del rappresentante della Delegazione Speciale di Negoziazione.
Il Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico è eletto dalle rappresen- tanze dei lavoratori nei paesi da lui rappresentati. Qualora, entro 10 setti- mane, non abbia luogo alcuna elezione, questi sarà eletto direttamente dai
lavoratori da lui rappresentati. Per il primo Rappresentanza Europea dei Lavoratori il termine di dieci settimane decorre dalla data della comunica- zione, da parte della direzione della società alla Delegazione Speciale di Negoziazione, dell'avvenuta iscrizione della Allianz SE nel registro del commercio presso la pretura di Monaco di Baviera; per i successivi Consi- gli Aziendali SE il termine decorrerà dal'inizio del quarto mese prima della scadenza regolare del mandato, in caso di cessazione anticipata dall'inca- rico, dalla cessazione dell'incarico stesso. I Rappresentanti della Svizzera (Rappresentanti Nazionali e Rappresentanti d'Impresa) saranno nominati dal Comitato di Gestione su proposta della direzione delle filiali del Gruppo Allianz in Svizzera (punto 4). In caso di modifica delle basi per le rappre- sentanze aziendali dei Lavoratori di Allianz in Svizzera la direzione di Al- lianz SE ed il Comitato di Gestione (punto 4) troveranno un accordo su un procedimento adeguato per la designazione dei rappresentanti della Sviz- zera.
I nomi dei membri nominati o eletti della Rappresentanza Europea dei La- voratori saranno comunicati tempestivamente alla direzione di Allianz SE (designazione).
2.6 Ripartizione iniziale dei seggi
Sulla base di quanto previsto ai punti 2.2 e 2.3, la ripartizione iniziale dei seggi della Rappresentanza Europea dei Lavoratori al momento della firma del presente Accordo è quella riportata nell'Allegato 2.6.
2.7 Sostituti
Per ciascun membro sarà designato un sostituto, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.5.
2.8 Durata del mandato
Il mandato inizierà alla data dell'insediamento della Rappresentanza Euro- pea dei Lavoratori, per il quale è stato conferito il mandato. La durata ordi- naria del mandato è di quattro anni e cesserà con la data dell'insediamento della nuova Rappresentanza Europea dei Lavoratori.
Sono consentite rielezioni o ri-nomine.
Il mandato decadrà anticipatamente, salvi altri casi previsti nel presente Accordo e per legge (incluse le disposizioni di legge nazionali):
a) per dimissione;
b) per il Rappresentante Nazionale, in caso di adeguamento della riparti- zione dei seggi come da punto 2.4, oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza stipula di un nuovo contratto di lavoro con una società del Gruppo Allianz nel paese da questi rappresentato. Quanto sopra si applica per analogia per il Rappresentante Regionale Scandi- navia/Baltico;
c) per il Rappresentante d'Impresa, in caso di adeguamento della riparti- zione dei seggi come da punto 2.4, oppure in caso di scissione dell'a- zienda dal Gruppo Allianz, oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il suo datore di lavoro del gruppo Allianz nel paese in cui questi rappresenta la sua impresa.
Il membro sostituto, nominato o eletto, del membro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori cessato anticipatamente dalle sue funzioni, suben- trerà allo stesso per il periodo di mandato residuo, salve le cessazioni in seguito all'adeguamento dei seggi come da b) o c).
2.9 Contestazione della nomina o dell’elezione; rivendicazione di nullità
La nomina o l’elezione di un membro, o del suo sostituto, della Rappresen- tanza Europea dei Lavoratori può essere contestata in caso di violazione delle norme essenziali per la nomina o l’elezione dei membri della Rappre- sentanza Europea dei Lavoratori se non è stata effettuata alcuna rettifica, salvi i casi in cui tale violazione non abbia modificato o influenzato il risulta- to dell'elezione o della nomina. Hanno facoltà di contestazione i soggetti ci- tati al § 37 comma 1 frase 2 SEBG, la Rappresentanza Europea dei Lavo- ratori e la direzione di Allianz SE. La contestazione dovrà essere presenta- ta entro un mese dalla pubblicazione del risultato della nomina o dell’elezione; nessuna scadenza è prevista per la rivendicazione di nullità.
Foro competente è esclusivamente la Pretura del Lavoro di Monaco di Ba- viera.
2.10 Convocazione della riunione d'insediamento
Dopo la designazione dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavo- ratori (punto 2.5), la Direzione di Allianz SE convocherà tempestivamente la riunione d'insediamento della Rappresentanza Europea dei Lavoratori.
3. Riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori
3.1 Riunioni ordinarie
Le riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori avranno luogo due volte all’anno ("riunioni ordinarie"); una delle due riunioni avrà luogo in coda all’assemblea generale di Allianz SE.
3.2 Riunioni straordinarie
Le riunioni straordinarie della Rappresentanza Europea dei Lavoratori po- tranno essere convocate dal Comitato di Gestione previa consultazione con la Direzione di Allianz SE. Il numero complessivo delle riunioni – ordi- narie e straordinarie – non dovrebbe essere superiore a quattro nell’anno solare.
3.3 Partecipazione della direzione di Allianz SE
I rappresentanti della direzione di Allianz SE parteciperanno alle riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori, laddove previsto nel presen- te Accordo – in particolare ai punti 6 e 7 – oppure dietro richiesta della Rappresentanza Europea dei Lavoratori.
3.4 Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE
I Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE parte- ciperanno a determinate riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavo- ratori su invito di quest’ultimo.
3.5 Partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali europee
La Rappresentanza Europea dei Lavoratori ha facoltà di invitare alle pro- prie riunioni fino a due rappresentanti delle organizzazioni sindacali euro- pee, sempre che tali organizzazioni sindacali abbiano una loro rappresen- tanza nel Gruppo Allianz.
3.6 Diritto alla convocazione di esperti
Ove necessario all'adempimento delle proprie funzioni, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori, previa comunicazione alla Direzione di Allianz SE, potrà convocare degli esperti in determinate materie all’ordine del giorno, anche dei rappresentanti di organizzazioni sindacali. I costi saranno a cari- co di Allianz SE.
3.7 Carattere "non pubblico" delle riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori
Le riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori non sono pubbli- che.
4. Comitato di gestione
4.1 Composizione
Il Comitato di Gestione ("Comitato di Gestione") è composto da un presi- dente (presidente della Rappresentanza Europea dei Lavoratori), due vice- presidenti (vice-presidenti della Rappresentanza Europea dei Lavoratori) e due membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori. Il Comitato di Gestione sarà composto da membri che rappresentino i lavoratori di alme- no tre Paesi Coinvolti.
4.2 Competenze
Parte delle competenze del Comitato di Gestione sono in particolare:
a) la preparazione ed il follow-up delle riunioni della Rappresentanza Euro- pea dei Lavoratori;
b) il ricevimento e l’inoltro delle informazioni dalla direzione di Allianz SE, in particolare nell’ambito dell'informazione e della consultazione di cui ai punti 6 e 7 di questo Accordo;
c) l’esercizio di ogni altra funzione delegata al Comitato di Gestione dal Rappresentanza Europea dei Lavoratori;
d) la rappresentanza di Paesi Coinvolti che, in base al presente Accordo, non sono rappresentati nella Rappresentanza Europea dei Lavoratori.
4.3 Amministrazione e rappresentanza
Il Comitato di Gestione amministrerà e rappresenterà la Rappresentanza Europea dei Lavoratori. Il Comitato di Gestione è rappresentato dal presi- dente della Rappresentanza Europea dei Lavoratori (vedi punto 4.2.) o, in caso di impedimento, da uno dei vice-presidenti, salva diversa decisione del Comitato di Gestione. Questa disposizione si applica per analogia per il ricevimento delle dichiarazioni da presentare alla Rappresentanza Europea dei Lavoratori.
5. Altri Comitati
5.1 Principio
La Rappresentanza Europea dei Lavoratori ha il diritto di creare altri comi- tati in aggiunta al Comitato di Gestione.
5.2 Consultazione di soggetti estranei
Qualora necessario per l'adempimento ai compiti del comitato e dietro ac- cordo con il Comitato di Gestione potranno essere consultati dei soggetti estranei per reperire informazioni specifiche.
6. Informazione e consultazione nelle riunioni ordinarie
6.1 Principio
Nelle riunioni ordinarie (punto 3.1) la Direzione di Allianz SE è tenuta ad in- formare e consultare la Rappresentanza Europea dei Lavoratori sulla si- tuazione e sulle prospettive degli affari del Gruppo Allianz, con presenta- zione in tempi utili dei relativi documenti. I documenti necessari sono in particolare:
a) il rapporto annuale del Gruppo Allianz in versione tedesca ed inglese;
b) l’ordine del giorno di tutte le riunioni dell'organo di vigilanza di Allianz SE, laddove si tratti di questioni soggette all'obbligo di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo;
c) copia di tutti i documenti presentati all’assemblea generale di Allianz SE in lingua tedesca e inglese.
I documenti possono essere forniti in formato elettronico.
6.2 Esempi in materia di informazione e consultazione
Ai sensi del punto 6.1, parte dell’evoluzione e delle prospettive degli affari sono, in particolare:
a) la struttura nonché la situazione economica e finanziaria del Gruppo Al- lianz;
b) le previsioni di sviluppo degli affari, della produzione e delle vendite;
c) la situazione e le previsioni sulla situazione occupazionale;
d) investimenti (programmi di investimento);
e) cambiamenti sostanziali nell’organizzazione;
f) l’introduzione di nuove procedure di lavoro e di produzione;
g) dislocalizzazione di aziende, di attività, di unità produttive e dislocalizza- zione della produzione;
h) fusione con, o scissione da, imprese o aziende;
i) il ridimensionamento o la chiusura di imprese, aziende o unità produtti- ve;
j) licenziamenti collettivi.
7. Informazione e consultazione in caso di circostanze straordinarie
7.1 Principio
In caso di circostanze straordinarie con effetti notevoli sugli interessi dei la- voratori, la direzione di Allianz SE è tenuta ad fornire ampia informazione ed a consultare tempestivamente il Comitato di Gestione, nonché i Rap- presentanti Nazionali e d'Impresa direttamente interessati da tali circostan- ze straordinare – e, se del caso, il Rappresentante Regionale Scandina- via/Baltico -, presentando i relativi documenti. L’informazione e la consulta- zione sarà effettuata dalla direzione in tempo utile, in modo da consentire alla stessa direzione di prendere in considerazione, al momento della deci- sione, anche la posizione della Rappresentanza Europea dei Lavoratori. Qualora, in casi eccezionali, la legge imponga alla Società di provvedere a pubblicazione anticipata, il Comitato di Gestione sarà informato contempo- raneamente sulle circostanze e sul contenuto della pubblicazione. Se la Di- rezione Aziendale decide di non agire in conformità con le prese di posi- zione del Comitato di Gestione ne informerà tempestivamente il Comitato di Gestione, il quale ha il diritto di confrontarsi nuovamente a breve termine con la direzione aziendale sulla circostanza straordinaria con l'obiettivo di trovare un accordo. Se l'informazione e la consultazione avvengono nel corso di una riunione del Comitato di Gestione, hanno diritto di partecipare alla stessa i Rappresentanti Nazionali o d'Impresa direttamente interessati nonché, se del caso, il Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico.
7.2 Esempi di circostanze straordinarie
Sono da considerarsi circostanze straordinarie, in particolare:
a) la dislocalizzazione o il trasferimento di imprese, aziende o rilevanti unità delle stesse;
b) la chiusura di imprese, aziende o rilevanti unità delle stesse;
c) la fusione, la trasformazione o la scissione di imprese o aziende con conseguenze di rilievo sugli interessi dei lavoratori;
d) i licenziamenti collettivi.
8. Diritto di iniziativa
La Rappresentanza Europea dei Lavoratori e la direzione di Allianz AG possono prendere le necessarie iniziative riguardo a misure transnazionali relative ai Paesi Coinvolti, al fine di definire le linee guida nelle seguenti materie:
a) pari opportunità;
b) tutela del lavoro e della salute;
c) protezione dati;
d) piani di formazione e aggiornamento.
9. Condizioni di lavoro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori
9.1 Generalità
La direzione di Allianz SE garantisce delle condizioni di lavoro per la Rap- presentanza Europea dei Lavoratori conformi alle disposizioni che seguono sin dove queste siano necessarie per il regolare adempimento alle sue funzioni. La direzione di Allianz SE e la Rappresentanza Europea dei Lavo- ratori rispetteranno il disposto dell'economicità entro i termini degli standard di Allianz.
Laddove ritenuto opportuno dalla Rappresentanza Europea dei Lavoratori e dalla direzione di Allianz SE, alla fine di un esercizio il Comitato di Ge- stione e la direzione di Allianz SE elaboreranno un budget preventivo per l'esercizio successivo relativo ai costi per le attività dei membri della Rap- presentanza Europea dei Lavoratori, seguendo le consuete procedure. Ove risultino necessari costi ulteriori rispetto al budget previsto, il Comitato di Gestione ne informerà la Direzione di Allianz SE al fine di addivenire ad un accordo in tempi rapidi.
9.2 Messa a disposizione di personale e materiali
Ai membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori e all'ufficio della stessa saranno messe a disposizione il personale ed il materiale necessari. Ciò comprende anche l’accesso ad un’adeguata infrastruttura di comunica- zione (ad esempio, telefono, fax, email, internet ed intranet) e, dietro ri- chiesta, un computer portatile. Il presidente della Rappresentanza Europea dei Lavoratori avrà a sua disposizione un assistente per il supporto ammi- nistrativo necessario all'espletamento delle sue funzioni.
9.3 Esenzione dal lavoro
Il presidente della Rappresentanza Europea dei Lavoratori sarà esentato dalla sua attività lavorativa, fatte salve le relative disposizioni nazionali. I membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori saranno esentati dalle loro attività lavorative, senza riduzione della retribuzione, laddove necessario allo svolgimento regolare delle loro funzioni (ciò comprende anche la partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento profes- sionale in conformità a quanto stabilito sub 9.7).
9.4 Comunicazione
La Rappresentanza Europea dei Lavoratori, i membri della Rappresentan- za Europea dei Lavoratori nonché il Comitato di Gestione hanno facoltà di informare i Rappresentanti dei Lavoratori del Gruppo Allianz in merito al contenuto ed ai risultati delle procedure di informazione e consultazione, tuttavia nel rispetto dei disposti dei punti 12.2 e 12.3. I lavoratori nei Paesi Coinvolti non rappresentati nella Rappresentanza Europea dei Lavoratori da un Rappresentante Nazionale o d'Impresa o dal Rappresentante Re- gionale Scandinavia/Baltico, potranno essere informati dal Comitato di Gestione.
Ove non esistano rappresentanze dei lavoratori in questi Paesi, i lavoratori possono essere informati direttamente dal Comitato di Gestione. In questi casi, i lavoratori del paese in questione comunicheranno al Comitato di Gestione il nominativo del loro referente. I lavoratori occupati in aziende o unità produttive del Gruppo Allianz dislocalizzate in Paesi non Coinvolti,
potranno essere informati, nei termini del presente Accordo, dal Comitato di Gestione della Rappresentanza Europea dei Lavoratori.
Per l'informazione, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori ha facoltà di utilizzare la sezione dell’intranet di Allianz SE ad esso dedicata, bache- che, mailing lists interne già esistenti.
La Rappresentanza Europea dei Lavoratori assicura che gli strumenti di comunicazione messi a sua disposizione non vengano utilizzati in maniera impropria. La Direzione di Allianz SE potrà richiedere la rimozione di af- fermazioni dal contenuto estraneo alle funzioni e alle competenze della Rappresentanza Europea dei Lavoratori o in contrasto con le leggi.
9.5 Diritto di accesso dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori a tutte le imprese
I membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori hanno diritto di ac- cesso a tutte le imprese del Gruppo Allianz che rientrano nell’ambito di va- lidità del presente Accordo, nonché alle aziende ed unità produttive del Gruppo Allianz in Paesi non Coinvolti. La direzione dell'azienda dovrà es- sere informata prima dell'accesso.
9.6 Traduzioni ed interpreti
I costi necessari per i lavori della Rappresentanza Europea dei Lavoratori includono anche i costi per il servizio di interpretazione durante le riunioni dello stesso, nonché per la traduzione di documenti. Salvo il disposto dei punti 6.1a e 6.1c, interpretazione e traduzioni dovrebbero essere limitate a max. quattro lingue (e cioè le lingue parlate dalla maggior parte dei La- voratori del Gruppo Allianz nell’ambito di validità del presente Accordo). In caso di documenti voluminosi, la traduzione sarà limitata alle parti essen- ziali, purché sia assicurata la comprensibilità complessiva.
9.7 Diritto di partecipare a corsi di formazione
Salve le disposizioni nazionali, i membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori, previa comunicazione alla Direzione di Allianz SE con indi- cazione dei relativi costi, hanno il diritto alla partecipazione ad iniziative di
formazione e istruzione che forniscano le conoscenze necessarie per il la- voro della Rappresentanza Europea dei Lavoratori, ivi compresi corsi di lingua inglese e tedesca. Le spese per seminari saranno a carico di Al- lianz SE.
9.8 Rimborso spese e viaggi
I costi per viaggi ed altre spese per la partecipazione alle riunioni saranno rimborsati. I conteggi saranno effettuati sulla base delle norme locali, in via di principio attraverso l'azienda di appartenenza.
10. Divieto di discriminazione dei membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori
I membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori non dovranno es- sere favoriti o discriminati a causa della loro attività. Non è premessa al- cuna interferenza nello, o impedimento allo, svolgimento delle loro attività.
11. Tutela contro il licenziamento
Fatto salvo il divieto di discriminazione del punto 10, i membri della Rap- presentanza Europea dei Lavoratori sono tutelati contro il licenziamento ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili a loro. Il Comitato di Gestione deve essere informato con un ragionevole preavviso dell'inten- zione di licenziare un membro del Comitato Aziendale SE. Sono possibili deroghe, qualora l'attuazione della misura sia legata ad esigenze di decor- renze limitate.
12. Segretezza
12.1 Obblighi d'informazione
Il dovere d'informazione da parte della direzione di Allianz SE sussiste sol- tanto fin dove, nel rispetto di criteri oggettivi, non vengano compromessi dei segreti aziendali o commerciali di Allianz SE e delle sue filiali.
12.2 Compliance e obbligo alla segretezza
Le Compliance Rules di Allianz SE di volta in volta applicabili saranno ri- spettate da tutti i membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori e loro sostituti.
Per la comunicazione di informazioni riservate via email, le parti adopere- ranno le tecniche crittografiche disponibili.
I membri della Rappresentanza Europea dei Lavoratori ed i loro sostituti sono obbligati in particolare a non divulgare o sfruttare alcun segreto a- ziendale o commerciale di cui siano venuti a conoscenza in seguito alla lo- ro appartenenza alla Rappresentanza Europea dei Lavoratori e che sia sta- to esplicitamente dichiarato come segreto dalla direzione di Allianz SE. L'obbligo alla segretezzA dovrà essere rispettato anche dopo la cessazione dall’incarico nella Rappresentanza Europea dei Lavoratori. La Rappresen- tanza Europea dei Lavoratori e la Direzione di Allianz SE provvederanno insieme ad imporre lo stesso obbligo alla segretezza nei confronti di Allianz SE anche agli interpreti e agli esperti chiamati a partecipare alle riunioni della Rappresentanza Europea dei Lavoratori così come previsto al punto 3.6, nonché ad ospiti della Rappresentanza Europea dei Lavoratori e dei suoi comitati come da punto 5.2.
12.3 Eccezioni all'obbligo alla segretezza dei membri della Rappresentanza Eu- ropea dei Lavoratori
L'obbligo alla segretezza della Rappresentanza Europea dei Lavoratori di cui al punto 12.2 non si applica nei confronti dei membri della Rappresen- tanza Europea dei Lavoratori, dei Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE nonché nei confronti di rappresentanti dei lavora- tori obbligati alla segretezza di filiali e imprese del Gruppo Allianz interes- sati alla questione. Inoltre, l'obbligo alla segretezza della Rappresentanza Europea dei Lavoratori non si applica nei confronti degli interpreti e degli esperti (punto 3.6).
Salva diversa decisione da parte della direzione di Allianz SE in singoli casi motivati, l'obbligo alla segretezza non si applica nemmeno nei confronti di ospiti della Rappresentanza Europea dei Lavoratori e dei suoi comitati così come previsti al punto 5.2.
13. Varie
13.1 Esclusione di un membro
La Direzione di Allianz SE o la Rappresentanza Europea dei Lavoratori possono presentare richiesta di esclusione di un membro della Rappresen- tanza Europea dei Lavoratori per grave violazione degli obblighi di legge al- la Pretura del Lavoro di Monaco di Baviera. Con la sentenza esecutiva di esclusione della Pretura del Lavoro decadrà l'incarico del membro.
13.2 Norme nazionali/Partecipazione delle società del Gruppo
Qualora nella Parte A del presente Accordo venissero istituiti obblighi e di- ritti in contrasto con le norme nazionali dei Paesi Coinvolti, sarà applicato il diritto nazionale
Laddove nella Parte A del presente Accordo venissero istituiti dei diritti e degli obblighi per il Gruppo Allianz, tali diritti saranno concessi e tali obbli- ghi saranno onorati soltanto fin dove vi sia partecipazione da parte delle società interessate del Gruppo Allianz. La direzione di Allianz SE, tuttavia, promuoverà la partecipazione delle società interessate del Gruppo Allianz.
PARTE B: Co-determinazione
1. Ambito di validità
Ai sensi del § 4 dello Statuto, Allianz SE ha optato per il sistema dualistico, con organo direttivo e organo di vigilanza. Pertanto la Parte B di questo Accordo disciplina la co-determinazione dei Lavoratori di Allianz nel Grup- po Allianz nell'organo di vigilanza di Allianz SE.
2. Composizione paritetica dell'organo di vigilanza di Allianz SE
L'organo di vigilanza di Allianz SE ha una composizione paritetica, e cioè metà dei suoi membri sono nominati dietro proposta dei lavoratori ("Rap- presentanti dei Lavoratori"). Come da regolamento disposto nello statuto di Allianz SE alla data della firma del presente Accordo, dell'organo di vigi- lanza fanno parte sei Rappresentanti dei Lavoratori.
3. Procedimento per elaborare la proposta per la nomina dei Rappresen- tanti dei Lavoratori da parte dell’assemblea generale di Allianz SE
3.1 Principio
I Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE sono Lavoratori di Allianz ovvero rappresentanti di una organizzazione sindacale rappresentata nel Gruppo Allianz.
3.2 Primo organo di vigilanza di Allianz SE
I Rappresentanti dei Lavoratori del Primo organo di vigilanza di Allianz SE ("Primo organo di vigilanza") saranno nominato dal tribunale e resteran- no in carica fino alla conclusione dell'assemblea generale convocata per l’approvazione del bilancio del primo esercizio di Allianz SE, e comunque per non più di tre anni.
I Rappresentanti dei Lavoratori del primo organo di vigilanza e i loro sosti- tuti sono:
nome, cognome | paese rappresentato | sosituto (nome, cognome) |
Rolf Zimmermann | Germania | Iris Mischlau-Meyrahn |
Claudia Eggert-Lehmann | Germania | Christian Höhn |
Margit Schoffer | Germania | Reinhard Walkenhorst |
Jörg Reinbrecht | Germania | Hinrich Feddersen |
Jean-Jacques Cette | Francia | Claudine Lutz |
Geoff Hayward | Regno Unito | Evan Hall |
La ripartizione dei seggi dei Rappresentanti dei Lavoratori per il l'organo di vigilanza successivo al primo, e precisamente per l'organo di vigilanza che sarà prevedibilmente costituito dall'assemblea generale di Allianz SE nella primavera 2007, è determinata in questa sede e si compone come segue:
Germania: quattro seggi Francia: un seggio Regno Unito: un seggio
3.3 Elaborazione della proposta dei Rappresentanti dei Lavoratori
Salve le disposizioni del punto 3.2, la ripartizione dei seggi dei Rappresen- tanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE per Paesi Coinvolti dipenderà dalla quota dei lavoratori dipendenti da Allianz nei singoli Paesi Coinvolti, così come disposto al § 36 SEBG nella versione di volta in volta applicabile. Data di riferimento per il numero di Lavoratori di Allianz è il 30 settembre dell'anno precedente all'assemblea generale ordinaria durante la quale i Rappresentanti dei Lavoratori dovranno essere nominati su propo- sta dei lavoratori stessi.
Salve diverse disposizioni nel presente Accordo, la designazione per i seg- gi attribuiti ai Paesi Coinvolti sarà attuata in base alle disposizioni interne ai singoli Paesi Coinvolti. In mancanza di disposizioni interne in merito, La Rappresentanza Europea dei Lavoratori nominerà i Rappresentanti dei La- voratori del Paese Coinvolto in questione.
Al fine di assicurare una convocazione regolare per l'assemblea generale, la proposta per i Rappresentanti dei Lavoratori da nominare dall'assemblea generale dovrà essere inviata alla direzione di Allianz SE tre mesi prima della data prevista per l’assemblea generale. In caso di mancato rispetto di tale termine, la Rappresentanza Europea dei Lavoratori avrà il diritto di de- signare il Rappresentante dei Lavoratori da designare per il Paese in que- stione.
Per ciascun Rappresentante dei Lavoratori dovrà essere nominato un so- stituto.
3.4 Revoca della designazione, revoca dell'incarico e contestazione
Un Rappresentante dei Lavoratori o un sostituto può essere revocato dal suo incarico prima della scadenza del mandato. Per tale revoca si applica- no le relative disposizioni nazionali; in mancanza di tali disposizioni si ap- plica quanto previsto al § 37 SEBG.
L’elezione di un Rappresentante dei Lavoratori potrà essere contestata in caso di violazione rilevante delle disposizioni di diritto elettorale o di eleggi- bilità o del procedimento elettorale, o in caso di mancata rettifica, salvi in casi in cui la violazione non abbia avuto alcun esisto o influenza sul risulta- to elettorale. Per il diritto alla contestazione si applicano le relative disposi- zioni nazionali. Avrà diritto alla contestazione anche la Rappresentanza Europea dei Lavoratori nonché la Direzione di Allianz SE. Il ricorso sarà presentato entro un mese dalla delibera di nomina da parte dell'assemblea generale. Unico foro competente è la Pretura del Lavoro di Monaco di Ba- viera.
4. Durata del mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori
Salvo quanto stabilito al punto 3.2 per il primo organo di vigilanza, il man- dato dei membri dell'organo di vigilanza ai sensi del disposto dello statuto di Allianz SE ha durata fino alla conclusione dell'assemblea generale con- vocata per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successi- vo alla nomina, dove l'anno in cui avviene la nomina non è compreso, co- munque non superiore a sei anni. È consentita la ri-nomina.
Una variazione del numero dei lavoratori nel corso del mandato non com- porterà alcuna modifica nella ripartizione dei seggi per i Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE, e pertanto non comporterà neanche la cessazione dall'incarico del Rappresentante dei Lavoratori pri- ma della scadenza del mandato.
Il Rappresentante dei Lavoratori nell'organo di vigilanza cesserà invece dalle sue funzioni prima della scadenza del mandato qualora non fosse più attivo nella sua funzione di lavoratore del Gruppo Allianz nel paese da lui rappresentato.
Il sostituto, ove nominato, subentrerà al Rappresentante dei Lavoratori nel- l'organo di vigilanza in caso di cessazione dall'incarico prima della scaden- za del mandato. In caso di cessazione dall'incarico di un membro prima della scadenza del mandato senza che possa subentrare un sostituto, il suo successore per il periodi residuo del mandato del membro cessato sa- rà designato come disposto al punto 3.3. In tale contesto la ripartizione dei seggi dei Rappresentanti dei Lavoratori nell'organo di vigilanza di Allianz SE rimarrà invariata rispetto al momento della nomina del membro dell'or- gano di vigilanza cessato dall'incarico.
5. Diritti dei Rappresentanti dei Lavoratori
5.1 Principio
I Rappresentanti dei Lavoratori hanno gli stessi diritti ed obblighi dei rap- presentanti degli azionisti nell'organo di vigilanza. Lo stesso vale per gli obblighi alla riservatezza di diritto azionario.
5.2 Divieto di discriminazione
I Rappresentanti dei Lavoratori non dovranno essere favoriti o discriminati a causa della loro attività. Non è permessa alcuna interferenza nello, o im- pedimento allo, svolgimento delle loro attività.
5.3 Tutela contro il licenziamento
Fatto salvo il divieto di discriminazione del punto 5.2, i Rappresentanti dei Lavoratori sono tutelati contro il licenziamento ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili. Il Comitato di Gestione della Rappresentanza Eu- ropea dei Lavoratori dovrà essere informato con ragionevole preavviso dell'intenzione di licenziare un Rappresentante dei Lavoratori. Sono pos- sibili deroghe, qualora l'attuazione della misura sia legata ad esigenze di decorrenze limitate.
5.4 Altri diritti
I Rappresentanti dei Lavoratori saranno esentati dalla loro attività lavorati- va nel Gruppo Allianz, senza riduzione della retribuzione, laddove necessa- rio allo svolgimento regolare delle loro funzioni di Rappresentante dei La- voratori (inclusa la partecipazione alle riunioni della Rappresentanza Euro- pea dei Lavoratori nonché alle misure di formazione e perfezionamento professionale in conformità a quanto stabilito al seguente comma).
Salve le relative disposizioni nazionali e previa comunicazione alla Dire- zione di Allianz SE con indicazione dei relativi costi, hanno il diritto alla partecipazione ad iniziative di formazione e istruzione che forniscano le conoscenze necessarie per il lavoro nell'organo di vigilanza di Allianz SE, ivi compresi corsi di lingua inglese e tedesca. Le spese per seminari sa- ranno a carico di Allianz SE.
6. Vice-presidente dell'organo di vigilanza
L'organo di vigilanza eleggerà un presidente e due vice-presidenti tra i suoi membri per tutta la durata del loro mandato nell'organo di vigilanza. Fatto salvo il diritto all'autogoverno dell'organo di vigilanza, il regolamento interno
dell'organo di vigilanza dovrebbe disporre che uno dei vice-presidenti ven- ga eletto su proposta FenteZdei Rappresentanti dei Lavoratori.
7. Informazione dell'organo di vigilanza
Salve le riserve di approvazione già esistenti dell'organo di vigilanza e gli obblighi di informazione di cui all'art. 41 del regolamento SE, l'organo direttivo, dietro ac- cordo con il presidente dell'organo di vigilanza, informerà l'organo di vigilanza di tutte le questioni degli affari di notevole rilevanza per i loro effetti particolari sulla politica generale dell'impresa, sulla situazione finanziaria o sui lavoratori. Ne fan- no parte le misure di ri-organizzazione e ristrutturazione con notevole effetto sulla situazione occupazionale nel Gruppo.
8. Membro dell'organo direttivo responsabile per "Area lavoro e que- stioni sociale"
Un membro dell'organo direttivo di Allianz SE sarà responsabile dell’"Area lavoro e questioni sociali". Fatto salvo il diritto all'autogoverno, l'organo di vigilanza dovrà approvare la designazione del membro dell'organo direttivo a responsabile dell’"Area lavoro e questioni sociali". Una disposizione in merito dovrebbe essere inclusa nel regolamento interno all'organo direttivo di Allianz SE.
PARTE C: Disposizioni finali
1. Durata
1.1 Entrata in vigore
L'Accordo entrerà in vigore all’atto di iscrizione nel Registro delle Imprese di Allianz della fusione di Ras con Allianz AG e della trasformazione di Al- lianz AG in una SE.
1.2 Durata e disdetta
Decorsi sei anni dalla prima entrata in vigore, l’Accordo potrà essere di- sdetto per iscritto da entrambe le parti con preavviso di un anno. E' anche possibile la disdetta della sola Parte A o della sola della Parte B dell'Accor- do. Anche in caso di disdetta di una sola parte, la terminologia adoperata nelle Parti A o B continueranno ad avere effetto nella parte non disdetta. Se l’Accordo non sarà disdetto, sarà prorogato di anno in anno, salva la di- sdetta con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza prorogata.
1.3 Effetti legali della disdetta
1.3.1 Parte A dell’Accordo
Qualora, in seguito a comunicazione di disdetta ai sensi del punto 1.2 della Parte A del presente Accordo (sia per disdetta parziale, sia per disdetta dell’intero Accordo), non venisse stipulato alcun un nuovo Accordo entro la scadenza del periodo di preavviso, la Parte A di questo Accordo sarà sosti- tuita dalla disposizione quadro secondo quanto previsto nella SEBG nella versione di volta in volta valida. Fino alla costituzione della Rappresentan- za Europea dei Lavoratori ai sensi della disposizione quadro, la Rappre- sentanza Europea dei Lavoratori formata in base alla Parte A avrà un mandato di transizione.
1.3.2 Parte B dell’Accordo
La Parte B di questo Accordo sarà sostituita dalla disposizione quadro se- condo quanto previsto nella SEBG nella versione di volta in volta valida, ovvero dal nuovo Accordo, tuttavia non prima della scadenza del mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori designati in base alla Parte B del presen- te Accordo nell'organo di vigilanza.
2. Ripresa delle negoziazioni
In caso di ripresa delle negoziazioni come da § 18 comma 3 SEBG, tali negoziazioni saranno condotte tra la direzione di Allianz SE nonché – al posto di una costituenda nuova delegazione speciale di negoziazione - con la Rappresentanza Europea dei Lavoratori insieme ai Rappresentanti dei Lavoratori interessati alle modifiche strutturali in progetto, fino a quel mo- mento non rappresentati nella Rappresentanza Europea dei Lavoratori.
3. Diritto tedesco, lingua, conciliazione di controversie, foro competente
Salve disposizioni espressamente diverse, a questo Accordo si applica il diritto tedesco. Ufficiale è la versione in lingua tedesca dell'Accordo.
Per la conciliazione di controversie tra la Direzione di Allianz SE e la Rap- presentanza Europea dei Lavoratori in merito a contenuto, interpretazione e applicazione del presente Accordo, la Direzione di Allianz SE nonché la Rappresentanza Europea dei Lavoratori riprenderanno nuovi negoziati con il serio proposito di addivenire ad un'intesa.
Per tutti ricorsi o controversie dal presente Accordo o nel contesto dello stesso sarà competente esclusivamente la pretura del lavoro di Monaco di Baviera
Kempfenhausen, lì 20 settembre 2006
Allianz Aktiengesellschaft
(Dr. Achleitner) (Dr. Rupprecht)
Ras Holding S.p.A.
(Ing. Vagnone) (Dott. Riches)
Per la Delegazione Speciale di Negoziazione:
(Zimmermann) (Tasselli)
Allegato 1: Elenco terminologico¶
¶
"Allianz AG" Ha il significato come da Preambolo lett. (A) " Lavoratore di Allianz " Ha il significato come da Parte A, punto 1.1.
"Gruppo Allianz" Ha il significato come da PARTE A,
punto 1.1.
"Rappresentante dei
Lavoratori" Ha il significato come da PARTE B, punto 2.
"Paesi Coinvolti" Ha il significato come da PARTE A, punto 1.1. "Primo organo di vigilanza" Ha il significato come da PARTE B,
punto 3.2.
"Comitato di Gestione" Ha il significato come da PARTE A, punto 4.1. "questioni transnazionali " Ha il significato come da PARTE A,
punto 1.2.
"Rappresentante Nazionale" Ha il significato come da PARTE A, punto 2.2. "private equity investment" Ha il significato come da PARTE A,
punto 1.1.
"RAS" Ha il significato come da Preambolo, lettera (A).
"Rappresentante Regionale
Scandinavia/Baltico" Ha il significato come da PARTE A, punto 2.2. "SEBG" Ha il significato come da Preambolo, lettera G.
"filiale" Ha il significato come da PARTE A, punto 1.1. "riunioni ordinarie" Ha il significato come da PARTE A, punto 3.1. "Rappresentante d'Impresa" Ha il significato come da PARTE A, punto 2.3.
Allegato 2.6:Ripartizione dei seggi nella prima Rap- presentanza Europea dei Lavoratori di Allianz SE
Paese Membri della Rappresen-
tanza Europea dei Lavo- ratori
Belgio 1
Danimarca, Finlandia, Norvegia, 1* Svezia, Estonia, Lettonia,
Lituania
Germania | 10 |
Francia | 3 |
Grecia | 1 |
Irlanda | 1 |
Italia | 3 |
Lussemburgo | 1 |
Paesi Bassi | 1 |
Austria | 2 |
Polonia | 1 |
Portogallo | 1 |
Svizzera | 1 |
Slovacchia | 2 |
Spagna | 2 |
Repubblica Ceca | 1 |
Ungheria | 2 |
Regno Unito | 3 |
Totale | 37 |
* Rappresentante Regionale Scandinavia/Baltico.