Allegato "B" al n.52787/24003 Repertorio S T A T U T O
Allegato "B" al n.52787/24003 Repertorio S T A T U T O
Articolo I. Denominazione - Sede
E' costituita per iniziativa di Confindustria Bergamo un'or- ganizzazione per la disciplina e lo svolgimento di determina- te fasi delle imprese nella forma di Consorzio Volontario con attività esterna, disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, denominato
CONSORZIO INTELLIMECH
Il Consorzio ha sede in Bergamo, presso Confindustria Bergamo. Con deliberazione dell’Organo Amministrativo potranno essere istituite ovunque filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti.
Articolo II. Durata
La durata del Consorzio è stabilita in anni cinquanta salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento deliberati dal- l'Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati.
Articolo III. Scopo - Oggetto
Il Consorzio, senza fini di lucro, ha per scopo principale quello di operare nel campo della integrazione di tecnologie e competenze per la realizzazione di sistemi ed applicazioni innovative, avvalendosi anche della collaborazione di Enti, Centri di Ricerca ed Istituzioni funzionali a tale scopo.
A tal fine opera per creare un ambiente in cui le imprese consorziate possano prendere visione delle opportunità deri- vanti dall’applicazione di nuove tecnologie, venga formato personale qualificato utile per le imprese consorziate, venga adottata un’opportuna strategia di comunicazione.
In questo ambito, il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento, l'esecuzione, ed il coordinamento attraverso un'organizzazio- ne comune, e senza finalità di lucro, della fase di attività d'impresa dei Consorziati concernente la ricerca di carattere interdisciplinare nell’ambito della meccatronica, comprenden- te la progettazione elettronica avanzata, quella informatica, e dei sistemi ICT in generale e della meccanica, senza limi- tazione di applicazione nei settori industriali.
Il Consorzio svolge altresì attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo in via autonoma ed indipendente dai propri soci consorziati, in loro favore ovvero in favore di terzi. Rientrano nell’oggetto sociale anche ogni attività strumentale, accessoria e/o complementare all’attività di ri- cerca, ivi compresa la diffusione, applicazione e valorizza- zione dei risultati e i relativi insegnamento, pubblicazione e trasferimento tecnologico.
Sono da intendersi ivi compresi anche la prestazione di ser- vizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consor- ziate nelle materie attinenti, relative e connesse all'ogget- to sociale, nonché la divulgazione di notizie tecni- co-scientifiche su tali materie.
Le attività di ricerca e consulenza tecnica saranno svolte su tematiche predeterminate di deliberazione dell'Assemblea o dell'Organo Amministrativo, come previsto ai successivi artt. XVIII e XXI del presente Statuto.
In generale, il Consorzio avrà cura di svolgere attività fun- zionali alla miglior efficienza dell'attività d'impresa dei Consorziati stessi attraverso il coordinamento della loro at- tività nei settori d'interesse del Consorzio.
Inoltre, esso potrà compiere ogni attività rientrante nel proprio oggetto sociale anche in favore di soggetti terzi non Consorziati, ivi inclusa l'accettazione di commesse per atti- vità di ricerca e consulenza tecnica.
Il Consorzio potrà ancora intraprendere iniziative di comuni- cazione, divulgazione, promozione e ampliamento dell'attività suesposta mediante partecipazione a manifestazioni fieristi- che, organizzazione di convegni, meeting e corsi di formazio- ne e di qualificazione professionale a tutti i livelli, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e l'espletamento di studi e ricerche di mercato; potrà promuovere la costituzione o co- munque partecipare a qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti o enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà svolgere attività ausiliarie o connesse alle precedenti.
Più in generale il Consorzio potrà compiere, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie - compre- sa altresì la prestazione di garanzie reali e personali, in specie fideiussioni, per obbligazioni contratte da terzi - mobiliari od immobiliari, ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento di detto scopo sociale; potrà anche xxxxxx- dere contributi pubblici; partecipare a bandi di gara, pro- muovere o aderire ad accordi di programma tra Enti privati o pubblici, privati e imprese interessate; compiere ogni altra attività utile a tale scopo.
Il Consorzio potrà anche assumere sia direttamente che indi- rettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o enti, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o con- nesso al proprio, nei limiti di legge, aventi sede in Italia od all'estero.
Articolo IV. Regolamento
Nell’apposito regolamento da approvarsi da parte dell’Assem- blea dei Consorziati, sono previste le norme fondamentali concernenti la titolarità dei diritti di proprietà intellet- tuale conseguenti alle attività di ricerca del Consorzio nonchè la protezione giuridica dei risultati scientifici con- seguiti dal Consorzio, gli obblighi di riservatezza da parte del Consorzio e di tutti i Consorziati e/o soggetti terzi non Consorziati concernenti la divulgazione dei risultati delle stesse ricerche, i criteri di concessione ai Consorziati e/o a terzi soggetti non Consorziati dei diritti di utilizzazione
e sfruttamento delle ricerche, del know-how ad esse connesso, degli eventuali brevetti registrati.
Per l'approvazione del regolamento e le sue modifiche valgono le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Articolo V. Requisiti ed ammissione dei Consorziati
Possono partecipare al Consorzio le imprese interessate all’utilizzo dei risultati conseguiti nel settore della mec- catronica, in quanto imprese produttrici, compratrici, forni- trici o utilizzatrici, direttamente o indirettamente, delle relative tecnologie.
Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi consor- tili possono essere ammessi a partecipare al Consorzio Enti Pubblici ed Associazioni di categoria, laddove ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per la partecipazione degli stessi e nei limiti della legge stessa.
Chi intende essere ammesso deve fare domanda scritta all’Or- gano Amministrativo secondo le modalità procedurali dallo stesso determinate. L’ammissione al Consorzio comporta ade- sione ed accettazione integrale delle disposizioni del pre- sente statuto, dei regolamenti consortili nonché il pagamento della quota di partecipazione iniziale e della quota di ge- stione.
L’ammissione al Consorzio è deliberata dall’Organo Xxxxxx- strativo, una volta raccolto il parere favorevole di tutti i Consorziati. In assenza di pareri contrari, l’Organo Xxxxxx- strativo provvederà ad approvare l’ammissione dell’impresa richiedente. Nel caso anche di una sola segnalazione contra- ria, la deliberazione relativa spetterà all’assemblea, che delibererà a maggioranza.
Articolo VI. Fondo consortile – Contributi aggiuntivi
Il Xxxxxxxxx è dotato di un fondo consortile, alla formazione del quale contribuisce ciascun Consorziato con il versamento di una quota di partecipazione iniziale, il cui ammontare è determinato per i Consorziati fondatori nell'atto costituti- vo. Per i Consorziati che aderissero successivamente, la mi- sura verrà stabilita con delibera dell'Assemblea dei Consor- ziati, eventualmente in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell’Organo Amministrativo. Nel primo periodo di at- tività del Consorzio, dalla costituzione sino alla prima con- vocazione dell'Assemblea che deliberi su tale oggetto, detto importo è determinato dall’Organo Amministrativo.
A decorrere dal terzo anno successivo alla costituzione del Consorzio, l’Assemblea, su proposta dell’Organo Amministrati- vo, potrà deliberare il versamento di contributi aggiuntivi da parte dei consorziati, finalizzati alla realizzazione di investimenti. Il fondo consortile sarà pertanto costituito dalle quote di partecipazione e dai contributi aggiuntivi di cui sopra, oltre che dai beni strumentali acquistati con ta- li quote e somme.
Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non potranno
chiedere la divisione del fondo consortile, né i loro credi- xxxx particolari potranno far valere su di esso i propri di- ritti di credito.
Articolo VII. Fondo di gestione
I Consorziati si obbligano al versamento di una quota consor- tile di gestione annuale per la totale copertura delle spese di funzionamento ed i costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze pa- trimoniali.
E' preclusa la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali serviranno a coprire i costi di gestione, salvo che l'Assem- blea ne deliberi l'imputazione al fondo consortile o ad altro fondo speciale da costituirsi.
L’Organo Amministrativo del Consorzio provvederà a formulare annualmente un conto preventivo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, in base al quale i partecipanti saranno tenu- ti all'anticipazione della quota annua di gestione, salvo conguaglio a rendiconto annuale.
Ai nuovi Consorziati che aderissero al Consorzio successiva- mente alla sua costituzione, l’Organo Amministrativo potrà richiedere, al momento dell'adesione, un contributo straordi- nario una tantum alle spese e costi di gestione.
L'importo di detto contributo una tantum dovrà essere deter- minato dall’Organo Amministrativo tenendo conto in primo luo- go, quale forma di compensazione forfettaria, dell'attività svolta del Consorzio medesimo sino a quel momento e quindi, in secondo luogo, del vantaggio sia economico sia patrimonia- le che il nuovo Consorziato acquisisce entrando a fare parte del Consorzio medesimo.
Articolo VIII. Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle per- sone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio con- sortile. Per le obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei Consorziati questi ultimi rispondono solidal- mente col fondo consortile ai sensi di legge.
Articolo IX. Intrasferibilità della quota
La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. Parimenti non è consentita la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo.
Articolo X. Trasferimento dell’azienda
In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda ap- partenente ad un'impresa consorziata il cessionario assumerà automaticamente la veste di Consorziato, sussistendone i re- quisiti previsti nel presente Statuto, salvo che l’Organo Am- ministrativo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti il suo diniego al sub-ingresso con
decisione motivata ed insindacabile, comunicata all'acquiren- te l'azienda entro tre mesi dalla ricevuta notizia della ces- sione stessa.
La mancata comunicazione della cessione entro 6 mesi comporta l’immediata decadenza dell’azienda dal Consorzio.
Articolo XI. Obblighi dei Consorziati
I Consorziati debbono rispettare le norme statutarie e rego- lamentari.
Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i Consorziati. I Consorziati sono obbligati a concorrere alla costituzione del fondo consortile; versare annualmente la quota consortile di gestione; assumersi ed adempiere a tutti gli altri obbli- ghi economici a cui sono tenuti a norma del presente Statuto. I Consorziati non possono intrattenere rapporti economici con soggetti terzi in contrasto con gli interessi e finalità co- muni agli altri Consorziati.
I Consorziati inoltre non debbono divulgare fatti o vicende relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati.
Articolo XII. Esclusione
Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione dell’Organo Amministrativo ratificata dall’Assemblea, il par- tecipante che avesse violato gravemente le norme statutarie e disposizioni regolamentari ovvero gli obblighi come sopra as- sunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni al- tra azione di danni a suo carico. E' inoltre escluso di di- ritto il Consorziato che versi in stato di manifesta insol- venza o venga dichiarato fallito. La decisione ha effetto im- mediato e il provvedimento, dovrà, a cura dell'Organo Ammini- strativo, essere iscritto senza indugio nel Registro delle Imprese e comunque nei termini di legge.
In deroga a quanto sopra previsto, per le inadempienze di mi- nore gravità, è facoltà dell’Organo Amministrativo irrogare sanzioni e penalità economiche in alternativa al provvedimen- to di esclusione.
Più in generale, in caso di inadempimento degli obblighi con- sortili l’Organo Amministrativo può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con ap- posito regolamento approvato dall’Assemblea vengono indivi- duate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzio- ni applicabili e le norme del relativo procedimento.
Il ritardo superiore ad un anno nel pagamento della quota an- nua di copertura dei costi di gestione è in ogni caso giusta causa di esclusione.
Articolo XIII. Recesso
I Consorziati potranno recedere dal Consorzio con preavviso di almeno quindici giorni.
I Consorziati potranno recedere, anche senza preavviso ma con dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata all'Or- gano Amministrativo, nei casi di scioglimento della rispetti- va società - ente, o di cessazione definitiva dell'attività d'impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del Consorzio con deliberazione Assembleare, purchè risultino dissenzienti rispetto a tale delibera.
Articolo XIV. Effetti del recesso e della esclusione
Il Consorziato receduto od escluso non avrà diritto alla re- stituzione della quota consortile né ad alcun rimborso, in- dennizzo o restituzione di qualsivoglia natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi, né per quanto attiene ai contributi una tantum i- niziali alle spese e costi di gestione ed alle quote annuali di gestione, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del saldo di tale quota annua di gestione oltre al- l'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.
In ogni caso qualora il recesso avvenga nei primi due anni successivi all'ammissione al Consorzio, il Consorziato sarà tenuto al pagamento delle quote relative all'intero biennio.
In ogni caso il Consorziato receduto od escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio a suo nome e/o per suo conto prima della data di esclusione o recesso e per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.
A partire dalla data di esclusione o recesso il Consorziato perde ogni diritto o beneficio derivategli dall'appartenenza al Consorzio.
Il Consorziato receduto o escluso resta in ogni caso vincola- to agli obblighi previsti dal presente Statuto e dai regola- menti consorziali concernenti la riservatezza ed il divieto - o i limiti - di divulgazione e/o di utilizzazione dei risul- tati delle ricerche effettuate dal Consorzio.
Il Regolamento previsto all’art.4 del presente Statuto disci- plinerà l’eventuale possibile prosecuzione o viceversa l’au- tomatica cessazione – e le modalità e condizioni relative - dei contratti di utilizzazione e/o sfruttamento dei risultati delle ricerche e dei diritti ad esse collegate, che risultino vigenti con il Consorziato al momento di efficacia del reces- so o dell’esclusione.
Articolo XV. Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di di- stribuzione degli avanzi
Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Nel termine massimo di due mesi dalla chiusura di ogni eser- cizio, a cura dell’Organo Amministrativo dovrà essere redatto il bilancio del Consorzio nel rispetto delle normative vigen- ti per l'approvazione da parte dell'Assemblea.
Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale.
E' fatto divieto distribuire utili ai Consorziati. Tutti gli utili saranno interamente reinvestiti in attività di ricerca e sviluppo, ovvero in attività di trasferimento tecnologico, diffusione, applicazione e/o valorizzazione dei risultati ov- vero nella formazione e/o nell’insegnamento.
Articolo XVI. Organi Consorziali
Gli Organi del Consorzio sono:
.l'Assemblea dei Consorziati;
.l’Organo Amministrativo;
.il Presidente
.il Responsabile Scientifico del Consorzio;
.il Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
.il Collegio dei Revisori.
Articolo XVII. Assemblea dei Consorziati
L'Assemblea dei Consorziati è composta dai legali rappresen- tanti delle imprese consorziate o dai soggetti da questi no- minati a tale incarico. Ogni Consorziato può anche farsi rap- presentare da un altro Consorziato con delega scritta. Ogni delegato può rappresentare più Consorziati.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell’Organo Ammini- strativo almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno nonché in caso di richiesta di almeno un terzo dei Consorziati. La convoca- zione va effettuata con avviso personale da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata o utilizzando mezzi informatici di cui sia documentabile la ricevuta e deve contenere l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo Ammini- strativo ovvero, in sua assenza da un Consorziato nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea dovrà farsi as- sistere da un segretario nominato dall'Assemblea.
Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto.
Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.
Non ha diritto di intervento né di voto il Consorziato ina- dempiente agli obblighi consortili.
Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto a cura del se- gretario apposito verbale, sottoscritto dal medesimo, oltre che dal Presidente dell’Assemblea, e trascritto in apposito libro del quale i Consorziati possono prendere visione.
E’ ammessa la possibilità che le Assemblee dei Consorziati si tengano per videoconferenza a condizione che tutti i parteci- panti possano essere identificati e sia loro consentito se- guire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’Assemblea e dove pure deve tro- varsi il Segretario onde consentire la stesura e la sotto-
scrizione dei verbali sul relativo libro.
Articolo XVIII. Poteri e funzioni dell’Assemblea dei Consor- ziati
L'Assemblea dei Consorziati:
-delibera sulla ammissione di nuovi Consorziati, nei casi previsti dall'art.V;
-decide sui progetti di ricerca e sulle attività del Consor- zio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente Statu- to (art. XXI) alla competenza dell'Organo Amministrativo;
-su proposta di Confindustria Bergamo nomina e revoca il Pre- sidente e l’Organo Amministrativo e attribuisce le deleghe ai suoi membri;
-nomina e revoca il Responsabile Scientifico del Consorzio;
-nomina e revoca i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
-nomina e revoca il Collegio dei Revisori;
-determina gli eventuali emolumenti degli Organi del Consor- zio di cui all'art.XVI;
-approva il bilancio annuale, predisposto a cura dell’Organo Amministrativo, da depositarsi presso il Registro delle Im- prese nei termini di legge;
-approva il bilancio preventivo potendo determinare specifici limiti di spesa per ogni capitolo di attività e, più in gene- rale, deliberando in ordine ai criteri quantitativi e quali- tativi di spesa e di gestione delle risorse;
-determina l'ammontare della quota di partecipazione iniziale al fondo consortile, da versarsi anticipatamente;
-determina le quote consorziali di gestione nonché i contri- buti aggiuntivi dovuti dai Consorziati;
-delibera sulle modificazioni del presente statuto;
-delibera sullo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori;
-decide su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua compe- tenza dal presente atto o rimessi alla sua decisione dall'Or- gano Amministrativo.
Sono fatte salve le attribuzioni speciali riservate all’Orga- no Amministrativo per il primo periodo di attività del Con- sorzio anche in deroga a quanto sopra previsto.
Articolo XIX. Quorum costitutivo e deliberativo
L'Assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le modificazioni del regolamento di cui all’art.IV, l’ammissione di nuovi Consor- ziati, la modificazione del presente statuto e quella di scioglimento del Consorzio dovranno in ogni caso essere ap- provate col voto favorevole di almeno due terzi dei Consor- ziati.
Articolo XX. Organo Amministrativo
L’Organo Amministrativo del Consorzio è nominato dall’Assem- blea dei Consorziati su proposta di Confindustria Bergamo. Xxxx in carica per quattro anni ed è rieleggibile. E’ compo- sto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) mem- bri. E’ presieduto da un Presidente e delibera a maggioranza. E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Organo Ammini- strativo si tengano per videoconferenza a condizione che tut- ti i partecipanti possano essere identificati e sia loro con- sentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’Organo Amministrativo e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la ste- sura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
Articolo XXI. Poteri dell’Organo Amministrativo
L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riser- vato dal presente atto alla competenza dell'Assemblea dei Consorziati.
Avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordina- ria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.
All’Organo Amministrativo compete fra l'altro:
.provvedere alla gestione del Consorzio secondo le direttive e le determinazioni dell’Assemblea dei Consorziati;
.provvedere alla gestione del fondo consortile;
.compiere tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;
.nominare institori nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;
.predisporre il bilancio preventivo e sottoporlo all'Assem- blea per la sua approvazione;
.predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'Assem- blea per la sua approvazione;
.determinare le quote annuali di gestione dovute dai Consor- ziati stabilendone anticipazioni e conguagli da approvarsi dall'Assemblea dei Consorziati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci preventivo e d'esercizio;
.proporre all'Assemblea le quote di partecipazione iniziale al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti dai Consorziati;
.determinare l’eventuale contributo straordinario una tantum alle spese e costi di gestione previsto per l'ammissione dei nuovi Consorziati;
.vigilare sull'andamento dell'attività consortile e sul com- portamento dei singoli Consorziati;
. deliberare sull’ammissione dei Consorziati secondo le di- sposizioni dell’art.V;
. proporre all’Assemblea l’esclusione di Consorziati;
.irrogare sanzioni o penalità;
.adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal pre- sente contratto, dallo Statuto e dai Regolamenti.
L’Organo Amministrativo inoltre esercita le seguenti funzioni nel rispetto delle linee guida fornite dall'Assemblea:
.delibera in ordine alle attività di ricerca e consulenza tecnica richieste e finanziate da uno o più Consorziati e/o da soggetti terzi non-consorziati;
.sorveglia le attività di ricerca decise dall’Assemblea dei Consorziati o commissionate in via residuale;
.cura la eventuale presentazione dei progetti alle Autorità Pubbliche che concedono contributi alla Ricerca e Sviluppo;
.coadiuva il Responsabile Scientifico nelle attività di comu- nicazione e divulgazione dei risultati parziali e finali di tali attività;
.è responsabile della definizione delle modalità dei rapporti di collaborazione e del relativo trattamento economico delle risorse umane, della gestione dei rapporti con i Consiglieri scientifici, degli acquisti di beni strumentali e di materia- le di consumo e, in generale, controlla la gestione e cura l'attività di report economico-finanziario per l'Assemblea dei Consorziati;
.definisce e formalizza, anche sulla base delle proposte del Comitato Scientifico gli accordi di collaborazione scientifi- ca e tecnologica con altre Istituzioni, Centri di R&S funzio- nali al raggiungimento dello scopo consortile;
.amministra, sulla base dei fondi disponibili, ed in esecu- zione delle direttive dell’Assemblea, le azioni di tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricer- ca;
.cura la valorizzazione dei risultati ed il loro trasferimen- to a terzi sulla base degli indirizzi assunti dall’Assemblea dei Consorziati;
.propone all'Assemblea dei Consorziati, convocata in via straordinaria, la concessione a singoli Consorziati o a terzi dei diritti di esclusiva sugli stessi risultati tutelati, co- munque in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di cui all’art.4 del presente Statuto;
.cura la promozione del Consorzio al fine di aumentare il nu- mero dei soci aderenti;
.esercita tutte le altre prerogative e poteri a lui attribui- ti dal presente Statuto Consortile o dai Regolamenti.
Articolo XXII. Il Presidente
Il Presidente dell’Organo Amministrativo ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammi- nistrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudi- zi di revocazione e cassazione e di nominare in proposito, avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Consorziati e l’Organo Amministrativo, con la facoltà di invitarvi le
persone o le istituzioni la cui presenza ritiene utile per il miglior svolgimento dei lavori; può partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico senza voto deliberativo ma con diritto di esprimere e far verbalizzare il proprio parere consultivo.
Esercita tutti i poteri conferitigli dallo statuto, dai rego- lamenti e dalla legge.
Articolo XXIII. Il Responsabile Scientifico del Consorzio - Poteri
Il Responsabile Scientifico del Consorzio, nominato dall’As- semblea dei Consorziati, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Quale garante della serietà, dell’onorabilità e del prestigio del Consorzio stesso, dovrà essere in possesso di elevate qualità professionali e morali. Può partecipare alle adunanze dell’Assemblea dei Consorziati senza voto deli- berativo, ma con diritto di esprimere e fare verbalizzare il proprio parere consultivo.
Il Responsabile Scientifico del Consorzio inoltre:
.presiede il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito nomina- to CTS);
.è responsabile dell’indirizzo scientifico del Consorzio, cu- ra i rapporti scientifici con i Consorziati e contribuisce ad individuare i temi di ricerca da sottoporre all’Assemblea;
.riunisce i componenti del CTS secondo le modalità di funzio- namento che l’Organo Amministrativo eventualmente deliberi per discutere delle problematiche inerenti le attività di ri- cerca e di relativo tutoraggio;
.designa se stesso o uno degli altri Consiglieri Scientifici del CTS a fornire il parere sulle attività proposte dalle a- ziende consorziate;
.designa i tutor per il coordinamento delle singola attività di ricerca scelti anche all’interno del CTS;
.coordina, in collaborazione con l’Organo Amministrativo, le attività di comunicazione dei risultati parziali e finali delle attività di ricerca ai Consorziati;
.esercita tutte le altre prerogative e poteri a lui attribui- ti dal presente Statuto Consortile e dai Regolamenti.
Articolo XXIV. Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito dal Responsabile Scientifico del Consorzio che lo presiede e da un numero di Consiglieri Scientifici variabile in funzione dell’attività di ricerca svolta dal Consorzio. I membri vengono nominati dall’Assemblea dei Consorziati per la prima volta all'atto di costituzione del Consorzio e successivamente alla scadenza di ogni mandato.
Xxxxxx in carica due anni e sono rieleggibili.
Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri Scientifici, il Comitato Tecnico Scientifico provvede alla nomina dei man- canti con deliberazione a maggioranza assoluta e sottopone la nomina all’approvazione della prima Assemblea dei Consorzia-
ti.. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Il Comitato Tecnico Scientifico:
.presenta proposte di progetti di attività di ricerca all’Or- gano Amministrativo;
.fornisce i pareri obbligatori non vincolanti sui progetti di attività di ricerca all’Organo Amministrativo.
Articolo XXV. Attività di ricerca
L’attività prevista comprende prioritariamente, ma non esclu- sivamente, attività di ricerca industriale, sviluppo precom- petitivo, la sperimentazione interdisciplinare di piattaforme tecnologiche precompetitive e la realizzazione di prototipi per applicazioni innovative infrasettoriali di interesse dei Consorziati. Mentre le metodologie impiegate riguardano la meccatronica e l’integrazione delle tecnologie e conoscenze necessarie per raggiungere nuovi risultati di ricerca ed av- viare processi di innovazione (incrementale, radicale, di prodotto e processo…) dai quali possano essere successivamen- te sviluppate applicazioni proprietarie diverse.
Le attività di ricerca e consulenza tecnica sono decise con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati sulla base delle proposte dell'Organo Amministrativo, sentito il Responsabile Scientifico, fatta eccezione per quanto riservato dal presen- te Statuto (art. XXI) alla competenza dell'Organo Amministra- tivo.
Le proposte dell’Organo Amministrativo devono contenere:
.gli obiettivi delle singole attività, basati prioritariamen- te sulle indicazioni date dai singoli Consorziati o da una loro pluralità, corredati dal parere scritto obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico in merito agli aspetti scienti- fici della ricerca ed alle caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane e strumentali necessarie;
.una stima della fattibilità economica delle singole attività. L’Organo Amministrativo nella stessa sede comunica altresì l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili derivanti dal Fondo Consortile e dal Fondo di Gestione per le attività di ricerca.
L'Assemblea dei Consorziati approva a maggioranza assoluta le singole proposte e l'ordine di priorità delle stesse.
L'Assemblea dei Consorziati può deliberare contributi inte- grativi al Fondo di Gestione per rendere effettuabili atti- vità risultate non prioritarie. Le Assemblee dei Consorziati si svolgono annualmente.
Le risorse eventualmente rimaste disponibili per l'attività di ricerca dopo il processo decisionale sopra descritto pos- sono essere impegnate a discrezione dell’Organo Amministrati- vo su commesse a pagamento diretto richieste da singoli o più Consorziati esternamente all'Assemblea e fino al limite mas- simo del 20% (venti per cento) di dette risorse disponibili.
Articolo XXVI. Collegio dei Revisori
Qualora la legge lo preveda o l'Assemblea lo ritenga opportu- no, la gestione ed amministrazione del Consorzio sarà sotto- posta al controllo e vigilanza di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo le disposizioni di legge dettate per le società di capitali in materia di Collegio Sindacale.
In tal caso, il Presidente del Collegio sarà nominato da Con- findustria Bergamo.
Articolo XXVII. Scioglimento e liquidazione
Il Consorzio si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, per volontà della maggioranza dei due terzi dei Consorziati, con il parere favorevole obbligatorio di Confin- dustria Bergamo.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le moda- lità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori sta- bilendone i poteri e i compensi.
Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno tra i Consorziati facenti parte del Consorzio al momento della delibera di scioglimento eventuali residui at- tivi in proporzione alle quote di partecipazione al fondo consortile a ciascun Consorziato imputabili a norma del pre- sente Statuto.
Articolo XXVIII. Clausola compromissoria
Le eventuali controversie che sorgessero fra i Consorziati o fra Consorziati ed il Consorzio, anche se promosse da ammini- stratori o revisori (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte mediante arbitrato rituale, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo da tre arbitri nominati secon- do detto regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.
Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto.
Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legi- slativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Uffi- ciale n.17 del 22 gennaio 2003.
Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le even- tuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com- promissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza as- soluta dei Consorziati.
Articolo XXIX. Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto consorti- le, valgono le disposizioni di legge in materia.
Firmato Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato Xxxxxxx Xxxxxx - Notaio (L.S.)