Icompilatori ringraziano per indicazioni o suggerimenti
Codice di Procedura Civile
Libro VI – Titolo VIII Dell’arbitrato
QUADRO SINOTTICO RISULTANTE DALLE MODIFICHE APPORTATE
DAL D. LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40
“Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2,
della legge 14 maggio 2005, n. 80”.
GU n. 38 del 15 febbraio 2006, Suppl. Ordinario n. 40 (testo in vigore dal 2 marzo 2006)
Icompilatori ringraziano per indicazioni o suggerimenti
Centro Studi e Documentazione ADR Camera Arbitrale di Milano
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VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
CAPO I DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art. 806 Compromesso [I]. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 [ora: 409 c.p.c.] e 459 [ora: 442 c.p.c.] (1) , quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi [706 ss. c.p.c.; 150 ss. c.c.] e le altre che non possono formare oggetto di transazione [1966, 1968 c.c.]. (1) X. xxxxxxxx 0, X. 11 agosto 1973, n. 533. | CAPO I DELLA CONVENZIONE D’ARBITRATO Art. 806 Controversie arbitrabili [I]. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. [II]. Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. |
Art. 807 Forma del compromesso | Art. 807 Compromesso |
[I]. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto [1350 n. 13 c.c.] e determinare l’oggetto della controversia [829 c.p.c.]. | [I]. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia. |
[II]. La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente. (1) [III]. Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l’ordinaria amministrazione [320, 394, 424 ss. c.c.]. | [II]. La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi. |
(1) Comma inserito dall’art. 2, L. 5 gennaio 1994, n. 25. |
Art. 808 Clausola compromissoria (1) (2) | Art. 808 Clausola compromissoria |
[I]. Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso [806 c.p.c.]. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell’articolo 807, commi primo e secondo. | [I]. Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807. |
[II]. Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti indivi duali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità [114, 822, 829, 834 c.p.c.] ovvero dichiari il lodo non impugnabile. (3) | [II]. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria. |
[III]. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria. | |
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 5 gennaio 1994, n. 25. | |
(2) Artt. 27 (disposizioni transitorie) e 28 (entrata in vigore), L. 5 gennaio 1994, n. 25. | |
(3) X. xxx. 0, X. 11 agosto 1973, n. 533, come modificato dall’art. 43, D. Lg. 31 marzo 1988 n. 80. V. inoltre l’art. 412-ter c.p.c., introdotto dall’art 39, D. Lg. cit. | |
Art. 808-bis Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807. |
Art. 808-ter Arbitrato irrituale [I]. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposizione dell’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. [II]. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1)se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3)se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812; 4)se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5)se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. [III]. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825. | |
Art. 808-quater Interpretazione della convenzione d’arbitrato Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce. | |
Art. 808-quinquies Efficacia della convenzione d’arbitrato La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito non toglie efficacia alla convenzione d’arbitrato. |
Art. 809 Numero e modo di nomina degli arbitri | CAPO II DEGLI ARBITRI |
[I]. Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. | Art. 809 Numero degli arbitri |
[II]. Il compromesso [806 c.p.c.] o la clausola compromissoria [808 c.p.c.] deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. | [I]. Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. |
[III]. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. (1) (1) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | [II]. La convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. [III]. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. Se manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano a riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. |
CAPO II DEGLI ARBITRI | Art. 810 Nomina degli arbitri [I]. Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati. [II]. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma. [III]. Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d’arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. [IV]. Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d’arbitrato all’autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto. |
Art. 810 Nomina degli arbitri | |
[I]. Quando a norma del compromesso [806 c.p.c.] o della clausola compromissoria [808 c.p.c.], gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati. | |
[II]. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1). | |
[III]. La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto [829 c.p.c.]. | |
(1) Comma così sostituito dall’art. 5, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. |
Art. 811 Sostituzione di arbitri Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nel compromesso [806 c.p.c.] o nella clausola compromissoria [808 c.p.c.]. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. | Art. 811 Sostituzione di arbitri Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente. |
Art. 812 Capacità ad essere arbitro [I]. Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri (1). [II]. Non possono essere arbitri i minori, gli interdetti [414 c.c.], gli inabilitati [415 c.c.], i falliti [L. fall. 50] e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici [829 comma 1, n. 3 c.p.c.; 28 ss. c.p.]. (1) Comma così modificato dall’art. 1, L. 9 febbraio 1983 n. 28. | Art. 812 Incapacità di essere arbitro Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della piena capacità legale di agire. |
Art. 813 Accettazione e obblighi degli arbitri (1) [I]. L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso. [II]. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge [820 c.p.c.]; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo [829 comma 1 n. 6 c.p.c.], sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo. [III]. Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione. (1) Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | Art. 813 Accettazione degli arbitri [I]. L’accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o dal verbale della prima riunione. [II]. Xxxx arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. |
Art. 813-bis Decadenza degli arbitri Se le parti non hanno diversamente convenuto, l’arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni può essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d’arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata per ottenere l’atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell’articolo 810, secondo xxxxx. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione. | |
Art. 813-ter Responsabilità degli arbitri [I]. Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che: 1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo; 2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826. [II]. Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117. [III]. L’azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1). [IV]. Se è stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta. [V]. Se la responsabilità non dipende da dolo dell’arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile. [VI]. Nei casi di responsabilità dell’arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione. [VII]. Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio. |
Art. 814 Diritti degli arbitri | Art. 814 Diritti degli arbitri |
[I]. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione [813 comma 1 c.p.c.] o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente [1292 c.c.] al pagamento, salvo rivalsa tra loro. | [I]. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro. |
[II]. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile [177 c.p.c.] dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo xxxxx, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. | [II]. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo xxxxx, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. |
[III]. L'ordinanza è titolo esecutivo [474 c.p.c.] contro le parti. | [III]. L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell’articolo 825, quarto comma. Si applica l’articolo 830, quarto comma. |
Art. 815 Ricusazione degli arbitri [I]. La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51. ** [II]. La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo xxxxx, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni (1). (1) Comma così sostituito dall’art. 7, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. **Art. 51 Astensione del giudice [I]. Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarti grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la mogli ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una della parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico: 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. [II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore. | Art. 815 Ricusazione degli arbitri [I]. Un arbitro può essere ricusato: 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti; 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori; 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, o con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d‘opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti; 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone. [II]. Una parte non può ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina. [III]. La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo xxxxx, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni. [IV]. Con l’ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all’arbitro singolo in base alla tariffa forense. [V]. La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficacie. |
CAPO III DEL PROCEDIMENTO | CAPO III DEL PROCEDIMENTO |
Art. 816 Svolgimento del procedimento (1) (2) | Art. 816 Sede dell’arbitrato |
[I]. Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione. | [I]. Le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri. |
[II]. Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento. | [II]. Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell’arbitrato, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma. |
[III]. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno [829 comma 1 n. 7 c.p.c.]. [IV]. Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. | [III]. Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero. |
[V]. Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi. | |
[VI]. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819. | |
(1) Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | |
(2) X. X. X. 0 dicembre 2000, n. 398. |
Art. 816-bis Svolgimento del processo [I]. Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. [II]. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura del difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione. [III]. Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento. [IV]. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito. |
Art. 816-ter Istruzione probatoria [I]. L’istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi. [II]. Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stabiliscono. [III]. Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell’arbitrato che ne ordini la comparizione davanti a loro. [IV]. Nell’ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell’ordinanza alla data dell’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza. [V]. Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono esser nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti. [VI]. Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio. | |
Art. 816-quater Pluralità di parti [I]. Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d’arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d’arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l’accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l’arbitro o gli arbitri, nominano d’accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina. [II]. Fuori dai casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime. [III]. Se non si verifica l’ipotesi prevista dal primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l’arbitrato è improcedibile. |
Art. 816-quinquies Intervento di terzi e successione nel diritto controverso [I]. L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. [II]. Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’articolo 105 e l’intervento del litisconsorte necessario. [III]. Si applica l’articolo 111. | |
Art. 816-sexies Morte, estinzione o perdita di capacità della parte [I]. Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento. [II]. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all’incarico. | |
Art. 816-septies Anticipazione delle spese [I]. Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte. [II]. Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. [III]. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale. |
Art. 817 Eccezione d'incompetenza | Art. 817 Eccezione d'incompetenza |
La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso [806 c.p.c.] o della clausola compromissoria [808 c.p.c.], non può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo [829 comma 1 n. 4 c.p.c.]. (1) | [I]. Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza. |
(1) Le parole “il lodo” sono state così sostituite a quelle “ la sentenza” dall’art. 9, L. 5 gennaio 1994, n. 25. | [II]. Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. |
[III]. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile. | |
[IV]. La parte che non eccepisce nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo. | |
Art. 817-bis Compensazione Gli arbitri sono competenti a conoscere dell’eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato. | |
Art. 818 Provvedimenti cautelari. | Art. 818 Provvedimenti cautelari |
Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari [669-quinquies, 670 ss. c.p.c.; 2905 ss. c.c.]. (1) | Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. |
(1) Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353. La disposizione, di cui si riporta di seguito il testo, è ancora applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993: “Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia degli arbitri, provvede all’eventuale revoca del sequestro”. |
Art. 819 Questioni incidentali (1) [I]. Se nel corso del procedimento sorge una questione che per la legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento. [II]. Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale. [III]. Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni. (1) Articolo così sostituito dall’art. 10, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | Art. 819 Questioni pregiudiziali di merito [I]. Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge. [II]. Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti. |
Art. 819-bis Connessione (1) La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice. (1) Articolo inserito dall’art. 11, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | Art. 819-bis Sospensione del procedimento arbitrale [I]. Ferma l’applicazione dell’articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi: 1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria; 2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato; 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. [III]. Se nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell’articolo 337. [IV]. Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all’autorità giudiziaria. |
Art. 819-ter Assunzione delle testimonianze (1) | Art. 819-ter Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria |
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono. (1) Articolo inserito dall’art. 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | [I]. La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia dedotta in giudizio. |
[II]. Nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. | |
[III]. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato. |
CAPO IV DEL LODO (1) (1) Rubrica così sostituita dall’art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. Art. 820 Termini per la decisione (1) [I]. Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina [829 comma 1 n. 6 c.p.c.]. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione [815 c.p.c.] e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri [811 c.p.c.]. [II]. Quando debbono essere assunti mezzi di prova [816, 819- ter c.p.c.], o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni. [III]. Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni. [IV]. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine. (1) Articolo così sostituito dall’art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | CAPO IV DEL LODO Art. 820 Termini per la decisione [I]. Le parti possono, con la convezione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo. [II]. Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina. [III]. In ogni caso il termine può essere prorogato: a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri; b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo xxxxx, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le parti; il termine può essere prorogato solo prima della sua scadenza. [IV]. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico. [V]. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni. |
Art. 821 Rilevanza del decorso del termine | Art. 821 Rilevanza del decorso del termine |
Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo (1) se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza [829 comma 1 n. 6 c.p.c.]. | [I]. Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza. |
(1) Le parole “del lodo” sono state così sostituite a quelle “della sentenza” dall’art. 14, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | [II]. Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento. |
Art. 822 Norme per la deliberazione (1) | Art. 822 Norme per la deliberazione |
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità [114, 808, 829 comma 2 c.p.c.]. (1) Intitolazione così sostituita dall’art. 15, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità. |
Art. 823 Deliberazione e requisiti del lodo [I]. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto. [II]. Esso deve contenere: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi [806, 808 comma 1 c.p.c.]; 3) l'esposizione sommaria dei motivi [829 comma 1 n. 5 c.p.c.]; 4) il dispositivo [829 comma 1 n. 5 c.p.c.]; 5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato [824, 825 comma 2, 829 comma 1 n. 5 c.p.c.]; (1) 6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi [821, 829 comma 1 n. 5 c.p.c.]. (2) [III]. Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto e non hanno potuto sottoscriverlo [829 comma 1 n. 5 c.p.c.]. [IV]. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. (3) (1) Numero così sostituito dall’art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. (2) Numero così sostituito dall’art. 2, L. 9 febbraio 1983, n. 28. (3) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 9 febbraio 1983, n. 28. | Art. 823 Deliberazione e requisiti del lodo [I]. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale. [II]. Il lodo deve contenere: 1) il nome degli arbitri; 2) l’indicazione della sede dell’arbitrato; 3) l’indicazione delle parti; 4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti; 5) l’esposizione sommaria dei motivi; 6) il dispositivo; 7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo; 8) la data delle sottoscrizioni. |
Art. 824 Luogo di pronuncia (art. abrogato dall’art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25) | Art. 824 Originali e copie del lodo Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo. |
Art. 824-bis Efficacia del lodo Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. |
Art. 825 Deposito del lodo (1) | Art. 825 Deposito del lodo |
[I]. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. [II]. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale (2) nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato [669-novies, 816 c.p.c.]. [III]. Il tribunale (3), accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto [2819 c.c.]. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto [2643, 2651, 2655, 2684, 2686 c.c.]. [IV]. Del deposito e del provvedimento del tribunale (3) è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo133 secondo comma. | [I]. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. [II]. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall’articolo 133, secondo comma. [III]. Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza. |
[V]. Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile (4). | |
(1) Articolo così sostituito dall’art. 17, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | |
(2) La parola “tribunale” è stata così sostituita a quella “pretore”, a far data dal 2 giugno 1999, dall’art. 116, let. a), D. Lg. 19 febbraio 1998, n. 51. | |
(3). La parola “tribunale” è stata così sostituita a quella “pretore”, a far data dal 2 giugno 1999, dall’art. 116, let. b), D. Lg. 19 febbraio 1998, n. 51. | |
(4) Comma così sostituito, a far data dal 2 giugno 1999, dall’art. 116, let. c), D. Lg. 19 febbraio 1998, n. 51. |
Art. 826 Correzione del lodo (1) [I]. Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo. [II]. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. [III]. Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale (2) del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili. (1) Articolo così sostituito dall’art. 18, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. (2) La parola “tribunale” è stata così sostituita a quella “pretore”, a far data dal 2 giugno 1999, dall’art. 106, D. Lg. 19 febbraio 1998, n. 51. | Art. 826 Correzione del lodo [I]. Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo: a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri; b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell’articolo 823, numeri 1), 2 ), 3), 4). [II]. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell’articolo 824. [III]. Se gli arbitri non provvedono, l’istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato. [IV]. Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell’articolo 288, in quanto compatibili. [V]. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere. |
CAPO V DELLE IMPUGNAZIONI | CAPO V DELLE IMPUGNAZIONI |
Art. 827 Mezzi di impugnazione (1) (2) | Art. 827 Mezzi di impugnazione |
[I]. Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità [829 c.p.c.], per revocazione o per opposizione di terzo [831 c.p.c.]. | [I]. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo. |
[II]. I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. | [II]. I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. |
[III]. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo. | [III]. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo. |
(1) Articolo così sostituito dall’art. 19, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | |
(2) Sull’impugnazione del lodo in materia di lavoro, v. l’art. 412-quater. |
Art. 828 Impugnazione per nullità (1) | Art. 828 Impugnazione per nullità |
[I]. L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato [816 c.p.c.]. | [I]. L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato. |
[II]. L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione [823 c.p.c.]. | [II]. L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. |
[III]. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione. (1) Articolo così sostituito dall’art. 20, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | [III]. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione dell’atto di correzione. |
Art. 829
Casi di nullità (1)
[I]. L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:
1) se il compromesso è nullo [807, 808 c.p.c.];
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso [806 c.p.c.] o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4),
5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
[II]. L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile [822 c.p.c.].
[III]. Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 21, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808.
Art. 829
Casi di nullità
[I]. L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:
1) se la convenzione d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’articolo 817, terzo comma;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, ferma la disposizione dell’articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell’articolo 823;
6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
10)se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11)se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12)se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.
[II]. La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.
[III]. L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni contrarie all’ordine pubblico.
[IV]. L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:
1) nelle controversie previste dall’articolo 409;
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
[V]. Nelle controversie previste dall’articolo 40924il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti
Art. 830 Decisione sull'impugnazione per nullità (1) [I]. La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. [II]. Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione [280 c.p.c.]. [III]. In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo. (1) Articolo così sostituito dall’art. 22, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | Art. 830 Decisione sull'impugnazione per nullità [I]. La corte di appello decide sull’impugnazione per nullità e, se l’accoglie, dichiara con sentenza la nullità del il lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. [II]. Se il lodo è annullato per i motivi di cui all’articolo 829, comma primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d’appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all’estero, la corte d’appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta. [III]. Quando la corte d’appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che l’annullamento dipenda dalla sua invalidità o inefficacia. [IV]. Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell’impugnazione, la corte d’appello può sospendere con ordinanza l’efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi. |
Art. 831 Revocazione ed opposizione di terzo (1) | Art. 831 Revocazione ed opposizione di terzo |
[I]. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo [163 ss., 398, 827 c.p.c.]. | [I]. Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. |
[II]. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità. | [II]. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità. |
[III]. Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. | [III]. Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. |
[IV]. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. | [IV]. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. |
[V]. La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause. (1) Articolo così sostituito dall’art. 23, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | [V]. La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause. |
CAPO VI DELL’ARBITRATO INTERNAZIONALE (1) (1) Capo aggiunto dall’art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Per la disciplina transitoria, v. nota (3) art. 808. | CAPO VI DELL’ARBITRATO SECONDO REGOLAMENTI PRECOSTITUITI |
Art. 832 Arbitrato internazionale | Art. 832 Rinvio a regolamenti arbitrali [I]. La convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito. |
[I]. Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo. | [II]. Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato. [III]. Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio. |
[II]. Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali. | [IV]. Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. |
[V]. Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge. | |
[VI]. Se l’istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l’arbitrato, la convenzione d’arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo. | |
Art. 833 Forma della clausola compromissoria | d.lgs. 40/2006 […] Art. 28 Abrogazioni 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articolo 833, 834, 835, 836, 837, 838 del codice di procedura civile. […] |
[I]. La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile. | |
[II]. È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza. | |
Art. 834 Norme applicabili al merito | |
[I]. Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. | |
[II]. In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio. |
Art. 835 Lingua dell'arbitrato Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze. | |
Art. 836 Ricusazione degli arbitri La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto. | |
Art. 837 Deliberazione del lodo Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto. | |
Art. 838 Impugnazione All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo xxxxx, dell'articolo 830, secondo xxxxx, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto. | |
CAPO VII DEI LODI STRANIERI (1) (1) Capo aggiunto dall’art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Art. 839 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri [I]. Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma. [II]. Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme. [III]. Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme. [IV]. Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvo che: 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana [806, 808]; 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico. |
Art. 840
Opposizione
[I]. Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.
[II]. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.
[III]. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:
1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento, arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.
[IV]. Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra presti idonea garanzia.
[V]. Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:
1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana [806, 808];
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
[VI]. Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.