AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SERVIZI ALLA PERSONA
Allegato “R” del N. 14269/5088 di Repertorio
S T A T U T O
STATUTO
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1 - Costituzione
1. Ai sensi dell’articolo 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, fra i Comuni di:
Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, S.Stefano Ticino, Sedriano,
Vittuone
è costituito, a seguito di specifica convenzione, un Consorzio-azienda (azienda speciale consortile, di seguito “azienda” o “azienda consortile”), per la gestione dei seguenti servizi:
L’azienda è deputata alla gestione associata dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e opere connesse, in linea con le previsioni del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai fini del rispetto delle condizioni già previste dall’art. 113-bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio di Amministrazione della stessa dovrà consentire e garantire quanto previsto in detta norma.
Nell’ambito di quanto esposto nei commi precedenti, l’azienda consortile esercita l’attività di assistenza anziani da esercitarsi nell’immobile sito in Magenta destinato al servizio di R.S.A., nonché dei servizi socio-assistenziali sanitari, socio sanitari integrati ad essa trasferiti dai propri consorziati locali, in un più ampio contesto di servizi pubblici locali di interesse generale di aiuto alla persona, e quindi nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà verso i minori, diversamente abili, le categorie disagiate e gli anziani, al fine di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona stessa.
2. L’azienda potrà assumere la gestione di altri servizi complementari o collegati direttamente od indirettamente con quelli di cui al primo comma, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali l'azienda opera, nonché di altri servizi pubblici che vengano ad essa affidati dalle amministrazioni comunali.
3. Per i servizi sopra indicati l’Azienda può svolgere tutte le attività ad essa riconducibili di gestione, erogazione, progettazione, realizzazione di impianti, ricerca, programmazione, promozione, nonché consulenza per terzi sia pubblici sia privati.
Art. 2 - Denominazione
L'Azienda consortile assume la denominazione "Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona” ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.
Art. 3 - Scopo
1. Scopo dell'Azienda consortile è la gestione associata dell’immobile sito in Magenta, Via Xxxxx Xxxxxxxxx n. 2, e dei servizi di cui al precedente art. 1, che siano di interesse degli enti consorziati.
2. Per il conseguimento dello scopo, l'Azienda consortile, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, riceve in conto capitale di dotazione dai singoli comuni partecipanti, l’immobile di cui al precedente punto 1, e quant'altro utile all'esercizio dei servizi alla stessa affidati.
3. L'Azienda consortile acquisisce la proprietà degli impianti e dei beni che, durante il suo funzionamento, si rendano necessari per il conseguimento dello scopo.
Art. 4 - Sede
1. L'Azienda consortile ha sede nel Comune di Magenta, via Xxxxx Xxxxxxxxx n.2.
2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione che potrà costituire sedi secondarie ed operative anche in altri Comuni.
Art. 5 - Durata
La durata dell’Azienda consortile è stabilita fino al 31.12.2100, e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea nell’osservanza delle disposizioni di Xxxxx a tale momento vigenti.
Art. 6 - Quote di partecipazione e garanzia del servizio pubblico
Le quote di partecipazione dei singoli consorziati sono stabilite in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 della convenzione e dell’atto costitutivo.
L’azienda consortile ha fondo di dotazione interamente pubblico.
Non sarà pertanto valido, nei confronti dell’azienda, il subentro di soggetti diversi da Enti Locali.
I rapporti tra l’azienda e gli Enti consorziati, e tra gli Enti consorziati stessi, anche in relazione ai casi di subentro di nuovi consorziati, sono regolati da apposito strumento convenzionale, di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 7 – Conferimenti degli Enti consorziati
1. Il conferimento degli Enti consorziati è costituito dall’immobile sito in Magenta, Via Xxxxx Xxxxxxxxx n.2, censito al Catasto dei Fabbricati al Foglio 6, mappale 675, categoria B/2, classe U, metri cubi 24.600, rendita catastale Euro 21.598,31 (intendendosi nell’immobile anche il fabbricato denominato “Vecchia Portineria dell’Ospedale” identificato in catasto al foglio 6, mappale
167, in corso di ottenimento dall’A.S.L.) nonché da un apporto in denaro in conto capitale destinato alla copertura delle spese di qualsiasi natura da sostenere fino all’avviamento dell’attività.
Art. 8 - Conferimenti
1. Il valore dei beni eventualmente conferiti successivamente dagli enti fondatori e dai nuovi consorziati è determinato mediante perizia giurata.
2. Per i beni eventualmente ceduti in affitto il corrispettivo viene fissato d’intesa tra l’azienda consortile ed i comuni consorziati interessati.
3. Di tutti i beni conferiti deve essere redatto uno specifico elenco e, per gli immobili, deve essere indicata l’esatta individuazione catastale.
Art. 9 - Scioglimento
1. L’azienda consortile può cessare a seguito della deliberazione di almeno la metà degli enti consorziati che rappresentino almeno l’80% delle quote di partecipazione.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’azienda consortile viene ripartito con i seguenti criteri:
a) i beni mobili ed immobili diversi da quello di cui all’art. 7 saranno venduti con procedura di pubblico incanto;
b) i beni assegnati in affitto o in comodato, sono restituiti a ciascuno dei comuni proprietari;
c) l’immobile di cui all’art. 7 tornerà ad essere in comproprietà superficiaria dei comuni e dovrà in ogni caso conservarsi ad uso pubblico conformemente a quanto disposto dall’art. 20 della legge 11 marzo 1988
n. 67, essendo detto bene oggetto di finanziamento pubblico.
In tutti i casi, ciò che residua dall’alienazione dei beni, dopo l’estinzione dei debiti dell’Azienda, sarà ripartito tra i consorziati, ed in proporzione alle rispettive quote di partecipazione stabilite dalla convenzione.
Art. 10 – Recesso e cessione delle quote di partecipazione
1. Ciascuno dei comuni consorziati può recedere dall’azienda consortile trascorsi almeno cinque anni dall’adesione, con un preavviso da notificare al consiglio di amministrazione almeno 12 mesi prima della data di cessazione con effetto dal 1° gennaio successivo alla scadenza del
preavviso. Nei confronti del comune recedente si applicano le norme di cui all’art. 8 della convenzione.
2. Il rimborso da farsi al comune recedente è determinato secondo quanto disposto dall’art. 8 della Convenzione.
3. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere approvati, su proposta del Consiglio di amministrazione, dall’Assemblea che dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle attività, sulle opere e sulle strutture costituenti patrimonio comune.
4. In presenza di mutui contratti dall’Azienda, ed ai fini del rimborso della quota all’Ente recedente, dal valore della quota deve essere sottratto il valore attuale del debito residuo, proporzionalmente alla parte riferibile all’Ente recedente. Nel caso in cui il valore attuale del debito residuo, proporzionalmente alla parte riferibile all’Ente recedente sia superiore al rimborso spettante all’Ente stesso, gli eventuali mutui contratti dall’azienda consortile devono essere estinti anticipatamente a totale carico del comune recedente per la quota di sua spettanza, determinata proporzionalmente alla propria quota di partecipazione; in difetto di quanto sopra il comune deve subentrare all’azienda consortile in qualità di ente mutuatario.
5. Nel caso di scioglimento dell’azienda consortile o di recesso di uno o più comuni, gli enti consorziati su proposta dell’assemblea consorziale risolvono di comune accordo le situazioni a ciò conseguenti, avute presenti le disposizioni contenute nella convenzione e nel presente statuto.
6. Ove non sia possibile raggiungere l’accordo, la materia è deferita alle decisioni di un Collegio di tre arbitri rituali nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.
7. Ogni Ente consorziato, trascorsi almeno due anni dalla costituzione del Consorzio, può alienare la propria quota di partecipazione esclusivamente agli altri Enti consorziati o ad altri Enti locali. In ogni caso non spetta alcun diritto di prelazione per gli Enti consorziati. Qualora la cessione della quota avvenga a favore di enti locali non consorziati detta cessione dovrà essere approvata dai due terzi degli enti consorziati che rappresentino almeno due terzi del capitale dell’azienda.
Art. 11 - Partecipazione dell'Azienda consortile a società e consorzi
1. L'azienda consortile può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda consortile medesima, oppure abbiano per oggetto settori parziali o fasi secondarie delle attività assegnatele, altre attività o servizi di interesse delle comunità amministrate, complementari o connesse direttamente o indirettamente ai servizi di cui al precedente articolo 1.
2. Le società possono operare anche fuori del territorio degli enti consorziati.
3. I provvedimenti di costituzione o di partecipazione di cui ai precedenti comma sono sottoposti all'approvazione dell’assemblea la quale stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione dell'azienda consortile alla società e le modalità di indirizzo e di controllo. In ogni caso dovrà essere preservata la destinazione pubblica degi immobili aziendali.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per la costituzione e la partecipazione dell’azienda consortile a consorzi di diritto privato o di diritto pubblico, o ad altre aziende pubbliche intercomunali.
TITOLO II - ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Art. 12 - Organi
1. Sono Organi dell'azienda consortile:
l’Assemblea
il Consiglio di amministrazione
il Presidente dell’azienda consortile
il Direttore generale
il Collegio dei revisori.
2. L’Assemblea è l’organo istituzionale dell’Azienda consortile, diretta espressione degli enti rappresentanti le comunità locali, nel cui seno gli enti associati mediano e sintetizzano i diversi interessi economici, sociali e amministrativi, traducendoli negli indirizzi generali agli altri organi, di cui l’Assemblea controlla l’attuazione.
3. Al Consiglio di amministrazione spetta l'attività di gestione e di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea nonché di generale controllo sulla gestione salve in ogni caso le attribuzioni di cui al successivo articolo 32.
4. Al Presidente dell’Azienda consortile spetta la rappresentanza legale del medesimo, il raccordo tra l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione e tra questo e la direzione, nonché la vigilanza generale sulla gestione. Ha inoltre capacità di stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore o convenuto.
5. Al Direttore generale spettano la responsabilità gestionale dell'azienda.
6. Al Collegio dei revisori spetta la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria.
Art. 13 – Assemblea: composizione
1. L’Assemblea dell’azienda consortile, ai sensi dell’art. 31, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è composta dagli enti pubblici consorziati i quali partecipano mediante loro rappresentanti; i comuni sono rappresentati dal sindaco o da un suo delegato che dovrà essere necessariamente componente della giunta comunale o del consiglio comunale.
2. Il Presidente dell’Assemblea è nominato dall’Assemblea stessa con le modalità indicate all’art. 22.
Art. 14 - Segreteria
1. Il Segretario dell’Assemblea è nominato prima di ogni seduta dal Presidente della stessa.
Art. 15 - Durata in carica
1. Qualora si realizzi la sostituzione di un sindaco nel corso della tornata amministrativa, l’eventuale delegato componente l’Assemblea deve ricevere una nuova delega.
Art. 16 - Attribuzioni
Spetta all’Assemblea:
a) eleggere il presidente del Consiglio di amministrazione ed i membri dello stesso;
b) nominare il Collegio dei revisori dei conti e del suo presidente;
c) deliberare circa le richieste dei Comuni relative ad affidamenti e cessazioni di servizi e l’approvazione delle relative convenzioni;
d) determinare finalità ed indirizzi a cui il Consiglio di amministrazione deve attenersi nell’attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l’esercizio dei servizi è destinato a soddisfare, nel quadro della programmazione economico-territoriale a livello regionale, provinciale e di bacino di utenza;
e) comunicare, sotto la responsabilità del presidente e del segretario, agli enti consorziati gli atti fondamentali dell’azienda consortile di cui all’art. 21 del presente statuto;
f) approvare ed adottare, ai sensi del 5° comma dell’articolo 31 del D.Lgs. 267/2000, gli atti fondamentali del Consiglio di amministrazione indicati al successivo art. 36;
g) adottare l’eventuale provvedimento di revoca degli amministratori o di scioglimento del Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 31 del presente Statuto;
h) approvare i piani finanziari di spesa che impegnino i bilanci dei successivi esercizi e l’assunzione di contratti di mutuo;
i) esprimere il parere sulle nuove richieste di ammissione all’azienda consortile e sulle istanze di recesso;
l) deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione, le modificazioni al presente Statuto che non comportino modifiche alla Convenzione;
m) assumere ogni altra deliberazione che, per legge o per statuto, sia riservata all’Assemblea.
n) approvare le tariffe dei servizi erogati dall'azienda consortile e le condizioni di fornitura.
L’assemblea ogni qualvolta si riunisce nomina un presidente che salvo diversa deliberazione è il presidente dell’azienda consortile.
Art. 17 - Sessioni e deliberazioni
1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il piano programma ed i suoi aggiornamenti, i bilanci preventivi economici (annuale e pluriennale) ed il Bilancio di esercizio. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento per iniziativa del presidente o su richiesta del Consiglio di amministrazione o su richiesta dei consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione.
2. All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il presidente del Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori ed il direttore generale dell’azienda consortile, e possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18 - Deliberazioni : pubblicazione
Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere pubblicate nell’Albo Pretorio di ciascuno dei comuni aderenti, sotto la responsabilità dei rispettivi segretari. A tal
fine il presidente ed il segretario dell’Assemblea sono obbligati a darne tempestiva notificazione.
Art. 19 - Convocazione
1. L’Assemblea è convocata dal presidente dell’azienda consortile.
2. Gli avvisi di convocazione, da inviare tramite raccomandata A.R., devono contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’ordine del giorno e devono pervenire ai singoli componenti almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per le sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nel caso di convocazione urgente. La convocazione è eseguibile anche mediante telegramma o telefax.
La convocazione dell’ Assemblea per la nomina degli amministratori deve avvenire almeno 20 giorni prima.
3. Presso la segreteria dell’azienda consortile devono essere depositati gli atti relativi all’ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell’assemblea, almeno 24 ore prima della riunione.
Art. 20 - Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di consorziati che rappresentano quote di partecipazioni superiori al 50% e con la presenza di almeno sette comuni.
2. Con apposito regolamento, l’Assemblea approva le modalità del suo funzionamento e disciplina il diritto di informazione e di accesso agli atti.
Art. 21 - Atti soggetti all’approvazione dei singoli comuni consorziati
1. Le deliberazioni dell’Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte alla ratifica da parte dei singoli consorziati, con gli stessi modi di cui all’art. 12 della convenzione.
a) richiesta di ammissione all’azienda consortile di altri enti pubblici che non siano già previsti nella Convenzione;
b) estensione delle attività consortili ad altri servizi oltre quelli indicati al precedente art. 1;
c) ricapitalizzazione dell’azienda consortile nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con i fondi di riserva.
Art. 22 - Approvazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di consorziati che rappresentino almeno la metà più uno delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Le modalità di votazione dell’assemblea sono indicate nell’apposito regolamento, approvato dalla stessa, di cui all’art. 20, comma 2.
Art. 23 - Emolumenti
Le indennità dovute ai componenti dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione sono deliberate dall’Assemblea a norma di legge.
Art. 24 - Presidente dell’Assemblea
1. Spetta al presidente:
a) convocare l’Assemblea fissando il relativo ordine del giorno, secondo le disposizioni del precedente art. 19;
b) presiedere l’Assemblea;
c) curare, insieme con il segretario, la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali di cui al successivo art. 36;
d) compiere tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell’Assemblea;
e) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell’Assemblea, in conformità all’apposito regolamento.
Art. 25 - Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti compreso tra tre e nove, incluso il presidente, eletti dall’Assemblea fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica od amministrativa, che deve essere analiticamente documentata nell'atto di nomina. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dall’Assemblea, prima di procedere alla nomina degli Amministratori nei limiti stabiliti.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge e dal presente statuto.
3. Salvo quanto stabilito nella Convenzione, il Consiglio di Amministrazione ha durata quinquennale ed i suoi componenti restano in carica dopo la scadenza fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo entro il termine di legge.
4. I consiglieri di amministrazione sono rieleggibili una sola volta.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione.
Art. 26 - Incompatibilità alla carica di componente del Consiglio di amministrazione
Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione gli assessori e consiglieri comunali, provinciali e regionali, i parlamentari, i dipendenti degli Enti consorziati, coloro che sono in lite giudiziaria con l’azienda consortile, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi affidati all’azienda consortile.
Art. 27 - Decadenza da componente del Consiglio di amministrazione
1. La qualità di componente il Consiglio di amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dal precedente art. 26
2. I componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione salvo ricorso dell'interessato all’Assemblea.
Art. 28 - Vacanze e surroga
1. L’Assemblea provvede alla surrogazione dei consiglieri venuti a mancare per qualunque causa.
2. I componenti il Consiglio di amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 29 - Conflitto di interessi
Il componente del consiglio di amministrazione non può esercitare il voto nelle deliberazioni che lo interessino personalmente ovvero che interessino propri parenti o affini entro il quarto grado. In tali casi dovrà dare comunicazioni di detto conflitto al consiglio prima del voto.
Art. 30 - Sostituzione del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è sostituito dall’Assemblea nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente art. 29 o per altro legittimo motivo.
Art. 31 - Revoca o scioglimento del Consiglio di amministrazione
1. L’Assemblea delibera lo scioglimento del Consiglio di amministrazione nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di regolamento e di statuto, di persistente inottemperanza agli indirizzi da essa formulati, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, se imputabile al Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di amministrazione e/o i singoli componenti possono essere revocati, per giustificati e gravi motivi, a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall’Assemblea consortile, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione. La mozione di sfiducia deve essere adeguatamente motivata e contenere l’indicazione del nuovo Consiglio di Amministrazione e/o dei nuovi singoli componenti.
3. Alla sostituzione del Consiglio di amministrazione o dei singoli componenti revocati, dimissionari o decaduti ai sensi del precedente art. 27, l’Assemblea provvede, di norma, nella stessa seduta su proposta del presidente.
4. Quando per le cause previste dal precedente punto, viene a mancare contestualmente la maggioranza degli Amministratori, l’intero Consiglio si intende decaduto e si deve subito convocare l’Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.
Art. 32 - Consiglio di amministrazione: attribuzioni e funzionamento
1. Al Consiglio di amministrazione compete l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, nel rispetto delle attribuzioni del direttore generale ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea consortile.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) adotta i regolamenti previsti dal presente Statuto e gli altri che si rendessero necessari per il miglior funzionamento dell'Azienda consortile;
b) delibera, all'inizio della tornata amministrativa, il piano-programma e, annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero opportuni;
c) forma, entro le scadenze stabilite nel presente statuto, il bilancio preventivo triennale ed il bilancio preventivo annuale, nonché le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno;
d) approva la tabella numerica del personale da allegare al Bilancio preventivo;
e) forma il Bilancio consuntivo d'esercizio presentato dal direttore generale;
f) propone l'assunzione di mutui, l'emissione di obbligazioni e le altre operazioni a lungo e medio termine;
g) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del direttore generale;
h) approva i capitolati e le modalità di aggiudicazione degli appalti in conformità delle norme dell'apposito regolamento;
l) prende atto dei risultati delle gare aperte (asta pubblica) e ristrette (licitazione privata, appalto concorso) per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi ed approva l’aggiudicazione degli appalti stessi a seguito di procedure negoziate (trattativa privata) nei casi ammessi;
m) prende visione e verifica la regolarità del rendiconto periodico presentato dal direttore generale relativo ai lavori ed alle forniture da lui disposti nell'ambito della sua competenza, nonché alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento;
n) autorizza il direttore generale a stare in giudizio nelle cause non riguardanti il normale esercizio;
o) determina le modalità di copertura dei posti vacanti e prende atto dell'avvio delle procedure relative alle assunzioni, in conformità all'apposito regolamento;
p) ratifica i risultati delle selezioni pubbliche ed autorizza su proposta del direttore generale l'assunzione per selezione privata o per chiamata nei casi ammessi dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
q) approva le promozioni ed i passaggi di categoria proposti dal direttore generale;
r) determina le modalità di assunzione dei dirigenti e provvede alla loro nomina dall'esterno od alla promozione all'interno dell'azienda consortile;
s) xxxxxxx, su proposta del direttore generale, la struttura organizzativa aziendale;
t) prende atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed approva la spesa relativa ed approva, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;
u) delibera, su proposta del direttore generale, il licenziamento per motivi disciplinari del personale secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro;
v) presenta all’Assemblea consortile le eventuali proposte di modifica del presente statuto;
w) affida il servizio di cassa ad un Istituto di Credito in base ad apposita Convenzione;
x) fornisce al Collegio dei revisori dei conti notizie sull’andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal proprio Presidente con lettera raccomandata o fax che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, unitamente all’ordine del giorno e deve pervenire ai singoli componenti almeno due giorni prima della seduta.
4. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti con le modalità stabilite nell’apposito regolamento;
5. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse partecipa il direttore generale con voto consultivo che deve essere verbalizzato unitamente alle ragioni per le quali il consiglio ritiene eventualmente di discostarsene.
6. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Direttore generale o da un dipendente con funzioni di Segretario.
7. Alle sedute del Consiglio nelle quali si discutono gli atti fondamentali previsti dall'art. 36 partecipano i revisori dei conti i quali possono essere invitati dal presidente anche alle altre sedute.
8. Il Consiglio può affidare incarichi speciali al presidente, ai suoi componenti ed al direttore generale.
9. Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è stabilito con apposito regolamento.
Art. 33 - Presidente del Consiglio di amministrazione : compiti
1. Il presidente mantiene i rapporti con gli enti consorziati, con le autorità locali, regionali e statali; assicura l'attuazione degli indirizzi dell’Assemblea consortile ed attua un costante collegamento e raccordo tra la direzione ed il Consiglio di amministrazione.
2. Il presidente, in particolare:
a) ha la rappresentanza legale dell’Azienda e sta in giudizio con l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;
c) vigila sull'andamento dell'azienda, sull'attività gestionale affidata al direttore generale e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d) riferisce, direttamente o per iscritto, all’Assemblea consortile sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall’Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
f) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente statuto, da quelli comunali e dai relativi regolamenti;
g) controfirma gli ordini di pagamento e le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
h) firma la corrispondenza del consiglio di amministrazione e quella indirizzata alle autorità statali, regionali e locali che non riguardi la gestione corrente dell'azienda.
3. Il presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione. In caso di mancata ratifica sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in adempimento di tali provvedimenti.
4. In caso di assenza od impedimento del presidente, ne assume le veci il vice presidente, ove nominato. Qualora sia assente o impedito anche il vice presidente, assume le veci del presidente il consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione la firma degli atti di cui al 2° comma, lettere
g) e h) del presente articolo.
Art. 34 - Direttore generale: nomina e revoca
1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il direttore generale è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.
La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al direttore generale.
3. Il licenziamento del direttore generale nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque entro trenta giorni, le sue difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Art. 35 - Compiti del direttore generale
1. Il direttore generale assicura il raggiungimento dei risultati programmati sia in termini di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.
2. Il direttore generale ha la responsabilità gestionale dell'azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi dell'azienda. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il direttore generale:
a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti e quadri responsabili delle diverse aree funzionali dell'azienda; dirige il personale tutto;
b) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e della tabella numerica del personale;
c) presenta al Consiglio di amministrazione il Bilancio consuntivo d'esercizio;
d) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo;
e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione i provvedimenti riguardanti la struttura organizzativa, l'acquisizione delle risorse umane, la
scelta dei contraenti, le tariffe e tutti gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio stesso come indicato all’articolo 32;
f) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente con i poteri del Consiglio;
g) presiede le commissioni giudicatrici delle selezioni pubbliche, private ed interne;
h) propone al C.d.A. i passaggi di categoria, gli avanzamenti e le promozioni del personale, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;
i) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione e al licenziamento e presenta, per questi, proposte al Consiglio di amministrazione;
l) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente dell'azienda, previa procura da conferirsi con le modalità previste nell'art. 420 del Codice di procedura civile;
m) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'azienda ed alle spese in economia;
n) presiede alle aste, alle licitazioni private ed agli appalti concorso; sovrintende alle procedure negoziali nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
o) firma gli ordini di pagamento e sottoscrive, unitamente al presidente, le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
p) firma la corrispondenza dell'azienda e gli atti che non siano riservati al presidente.
4. Il direttore generale, sotto la sua responsabilità, può delegare ad uno o più dirigenti alcune delle proprie funzioni e, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la responsabilità di rami ed aree di attività, nonché il potere di firma di atti che comportino impegni per l'azienda.
5. Il Consiglio di amministrazione stabilisce con propria deliberazione il dirigente dell'azienda incaricato di svolgere le funzioni di direttore in caso di sua assenza o di vacanza del posto. In caso di impossibilità il Consiglio affida l’incarico ad un quadro od impiegato direttivo per un periodo non superiore ai tre mesi, oppure a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.
6. Il direttore generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione né accettare incarichi professionali estranei all'azienda, senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
Al direttore generale è comunque consentita l'iscrizione nell'Albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.
Art. 36 - Atti fondamentali
1. Sono riservate all'approvazione dell’Assemblea le delibere del Consiglio di amministrazione concernenti:
il piano-programma
il bilancio economico pluriennale
il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni
il bilancio consuntivo d'esercizio
E’ altresì riservata all’approvazione dell’Assemblea la costituzione e l’assunzione di partecipazioni in società di capitali o consorzi.
2. Le deliberazioni di cui al 1° comma sono comunicate entro 15 giorni dalla loro adozione e nel loro testo integrale alla presidenza dell’Assemblea che le pubblica mediante affissione nell’Albo dell’azienda consortile e nel contempo ne trasmette copia agli enti consorziati.
3. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione, in mancanza di osservazioni dell’Assemblea, le deliberazioni sono esecutive, ad eccezione del Bilancio d’esercizio che deve essere approvato dall’Assemblea entro il 31 maggio.
4. Al di fuori degli atti disciplinati dal presente articolo, ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di amministrazione è riservato all’autonomia di gestione dello stesso.
5. Gli atti di cui al presente articolo sono comunicati agli Enti consorziati ai sensi dell’art. 12 della convenzione.
Art. 37 - Vigilanza
La vigilanza sull’attività gestionale dell’azienda consortile è esercitata dagli enti consorziati per il tramite dei propri rappresentanti in seno all’Assemblea.
Art. 38 - Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.
2. Tale struttura definisce le principali aree funzionali dell’azienda e le principali mansioni dei dirigenti e quadri ai quali è affidata la responsabilità di tali aree.
Art. 39 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni nazionali delle imprese pubbliche locali, dai contratti collettivi integrativi di settore aziendali e individuali, nonché - per quanto in essi non stabilito - dalle leggi vigenti.
3. La qualità di dipendente dell’azienda è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio od industria, nonché con ogni incarico professionale retribuito la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione.
Art. 40 - Regolamento del personale
1. Le modalità, il procedimento ed i requisiti per l'assunzione del personale sono determinati con apposito regolamento, con l'osservanza delle disposizioni di legge e di quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il regolamento si ispira ai criteri di obiettività e trasparenza delle scelte e deve, in particolare prevedere:
a) la pubblicità delle procedure e dei risultati delle selezioni nel rispetto della legge sul trattamento dei dati personali;
b) la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici tra persone fornite di competenza tecnica od amministrativa specifica in relazione ai posti da coprire;
c) la possibilità di avvalersi per le selezioni o preselezioni di società specializzate.
TITOLO III - GESTIONE AZIENDALE
Art. 41 - Gestione aziendale : criteri
1. L'Azienda uniforma la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ha l'obbligo almeno del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, opportunamente integrate con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del Bilancio consuntivo.
Art. 42 - Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, Bilancio consuntivo
1. Il piano-programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che l'azienda intende perseguire nel medio periodo. Esso viene approvato dal Consiglio di amministrazione all'inizio della tornata amministrativa, tenuto conto degli indirizzi formulati dall’Assemblea ed aggiornato, ove occorra, annualmente.
2. Il bilancio economico pluriennale di previsione deve essere redatto in coerenza con il piano-programma; deve articolarsi per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
3. Il bilancio economico preventivo annuale non potrà chiudersi in disavanzo. Esso dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dai comuni all’azienda consortile a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli enti consorziati per ragioni di carattere sociale.
Il bilancio preventivo deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.
4. I bilanci preventivi pluriennali ed economico annuale vengono presentati dal direttore generale entro il 30 settembre, deliberati dal Consiglio di amministrazione entro il 15 ottobre ed approvati dall’Assemblea entro il 15 novembre.
5. Il Bilancio consuntivo d'esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa. Xxxx viene presentato dal direttore generale al Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo, deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 15 aprile e sottoposto all'approvazione dell’Assemblea unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti entro il 30 aprile. L’Assemblea approva il Bilancio entro il 31 maggio.
Art. 43 - Destinazione degli utili
a) Gli utili netti dell'azienda consortile, accertati dal Bilancio consuntivo d'esercizio, sono destinati:
a1) alla costituzione o all’incremento del fondo di riserva nella misura del 15%;
a2) all’incremento del fondo rinnovo impianti nella misura del 20%;
a3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell’entità prevista dal piano-programma.
b) L’Assemblea che approva il bilancio d’esercizio delibera sulla destinazione degli eventuali utili al netto degli accantonamenti di cui al primo comma. In caso di distribuzione, essi si ripartiscono tra i Comuni sulla base delle quote di partecipazione di cui. all’art 6 della Convenzione.
Art. 44 - Copertura delle perdite
1. Nell'ipotesi di disavanzo di esercizio dovuto a cause eccezionali, si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e con gli utili di precedenti esercizi accantonati, e in caso di insufficienza di questo, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
2. Quando risulti che il capitale di dotazione, in conseguenza delle perdite, è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di amministrazione riferisce all’Assemblea, anche prima della chiusura dell'esercizio annuale, sulla situazione economico-patrimoniale dell'azienda con le osservazioni del collegio dei revisori dei conti.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita, l’Assemblea dispone la riduzione del capitale e l'eventuale reintegro che si rendesse necessario per assicurare il funzionamento e lo sviluppo dell'azienda, fatti salvi i provvedimenti di carattere straordinario previsti nel presente statuto.
3. La ripartizione tra i singoli Comuni degli interventi finanziari a ripiano delle perdite è effettuata sulla base delle quote di partecipazione di cui all’art 6 della Convenzione.
Art. 45 - Finanziamento degli investimenti
Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, l'azienda provvede, nell'ordine:
a) con i fondi all'uopo accantonati;
b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni, degli enti consorziati e di altri enti pubblici, di utenti;
d) con mutui e prestiti;
e) con leasing mobiliare ed immobiliare;
f) con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli enti consorziati;
g) con l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.
Art. 46 - Tariffe
1. Le tariffe dei servizi forniti dall'azienda debbono assicurare nella loro globalità la copertura integrale di tutti i costi, ivi compresi quelli relativi agli ammortamenti ed accantonamenti calcolati secondo corretti principi contabili.
2. Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dai pubblici poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.
3. Sulla base degli indirizzi dettati dall’Assemblea e nel rispetto del criterio di economicità indicato al precedente comma 1. le tariffe sono determinate dall’Assemblea , salvo quanto stabilito dalle norme di legge.
4. I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi non soggetti a vincoli di legge vengono determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale e, nei casi stabiliti dal Consiglio stesso, dal direttore generale medesimo, tenuto conto anche degli eventuali indirizzi dettati dall’Assemblea.
Art. 47 - Collegio dei revisori - Requisiti e modalità di nomina
1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico- finanziaria è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri, nominato dall’Assemblea, fuori dal proprio seno.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.
Il presidente del collegio è nominato dall’assemblea unitamente al collegio stesso.
3. I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri degli enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'azienda consortile e del direttore generale, coloro che sono legati all’azienda consortile da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati all’azienda consortile od industrie connesse al servizio medesimo o che abbiano stabili rapporti commerciali con l’azienda consortile e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda consortile.
4. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposto un emolumento il cui ammontare è deliberato dall’assemblea, sulla base delle tariffe professionali di appartenenza dei componenti.
Spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione (partecipazione alle sedute del collegio e del consiglio di amministrazione, accertamenti individuali di competenza, ecc.), nonché - in caso di missione per conto dell'azienda consortile - il rimborso delle spese di viaggio e trasferta secondo le modalità in atto per i componenti del consiglio di amministrazione.
Art. 48 - Collegio dei revisori : compiti
1. Il Collegio dei revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare, nella relazione al Bilancio consuntivo d’esercizio, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il collegio vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
a) esamina i progetti dei bilanci d’esercizio, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
b) esamina con frequenza almeno trimestrale la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell’azienda consortile e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano-programma, formulando eventualmente motivate osservazioni e proposte al Consiglio di amministrazione;
c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione dell’azienda consortile nonché dagli enti consorziati e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero della disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.
3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
4. Al Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell’azienda consortile che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione nel quale si discutono gli atti fondamentali di cui all'art. 36 ed alle altre sedute alle quali sia invitato dal presidente del Consiglio stesso. Il Collegio può chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi.
Art. 49 - Appalti e forniture
1. La deliberazione di addivenire alla stipulazione dei singoli contratti, l'approvazione dei progetti e dei piani finanziari sono di competenza del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i progetti, gli acquisti, le forniture e le alienazioni che rientrano nella competenza del direttore generale.
TITOLO IV - RESPONSABILITA'
Art. 50 - Responsabilità dei componenti il Consiglio di amministrazione
1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono solidamente responsabili verso l'azienda consortile dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.
2. Le responsabilità per gli atti e le omissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; in tal caso il presidente è tenuto ad informare per iscritto il Collegio dei revisori.
Art. 51 - Responsabilità del direttore generale, dei dirigenti e dei dipendenti
1. Il direttore generale, unitamente ai dirigenti ed i quadri per le aree affidate a ciascuno, è responsabile della efficienza della gestione aziendale. Gli stessi rispondono dell'osservanza delle norme di legge e regolamenti con particolare riguardo a quelle riguardanti la sicurezza del lavoro e degli impianti, la salvaguardia dell'ambiente e le norme tributarie.
2. Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 626/94, datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2 lettera b) del decreto stesso, è il direttore generale.
3. Il direttore generale, unitamente ai dirigenti ed ai quadri, per le aree a ciascuno affidate, risponde anche dei risultati economici e del rispetto dei budget di spesa di esercizio e di investimento approvati dal Consiglio di amministrazione.
4. Il direttore generale stabilisce, con appositi ordini di servizio e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro, mansioni e responsabilità anche dei livelli inferiori a quelli dirigenziali, in ordine all'osservanza delle norme antinfortunistiche, alle incombenze relative ad autorizzazioni per l'impianto e
l'esercizio di attività aziendali, alla presentazione di denunzie e dichiarazioni, alla custodia di impianti, materiali ed attrezzature.
Art. 52 - Responsabilità dei componenti il Collegio dei revisori dei conti
1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto.
2. I componenti del Collegio sono inoltre responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Art. 53 - Azione di responsabilità
L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti è promossa a seguito di deliberazione motivata dall’Assemblea.
TITOLO V – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i consorziati ovvero tra essi ed il consorzio, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro o da un collegio arbitrale composto da tre membri.
La parte che intende adire l’arbitrato ne deve dare comunicazione all’altra parte indicando se intende avvalersi di un arbitro unico. L’altra parte nel termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione puo’ chiedere in ogni caso la nomina di un collegio arbitrale.
La nomina dell’organo arbitrale è effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta per iscritto dalla parte più diligente.
Qualora si chieda la nomina di un unico arbitro, la sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio di questi.
Qualora si chieda la nomina del collegio arbitrale, gli arbitri, nominati come sopra previsto, designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
L’unico arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.
Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L’arbitrato si svolgerà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro o del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
L’arbitro o il collegio arbitrale determineranno come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei consorziati con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I consorziati assenti o dissenzienti possono, entro successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 9.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei consorziati con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria.
Art. 55 – Foro competente
Per ogni controversia non demandabile al Collegio Arbitrale, foro competente è il tribunale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’Azienda.
Art. 56 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia e, per quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.
X.XX XXX XXXXXX
X.XX XXXXXXX XXXXXXXX X.XX XXXXX XXXXXXXXXX X.XX XXXXX XXXXXXXXXX X.XX XXXXXXXX XXXXX X.XX XXXXXXXX XXXXXXXX X.XX XXXXXXXX XXXXXX X.XX XXXXXXX XXXXXX
X.XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX X.XX XXXXXXXX XXXXXXX
X.XX XXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX XXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX XXXXXXX XXXXXXX X.XX XXXXX XXXXXXXX X.XX XXXXXXXXX XXXXX
X.XX FUSE’ XXXXXXX
X.XX XXXXX XXXX’ACQUA X.XX XXXXX XXXXXX
X.XX XXXXXXX XXXXXXXXX
X.XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X.XX XXXXXX XXXX
X.XX XXXXX XXXX
X.XX XXXXXXXXX XXXXXXX X.XX XXXX XXX XXXXX X.XX XXXXXXXX XXXXXXXX
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN PIU’ FOGLI CON OMISSIONE DEGLI ALLEGATI “A B C D E F G H I L M N “ CON AVVERTENZA CHE LE PARTI OMESSE NON INFIRMANO NE’ CONTRADDICONO QUELLE RIPORTATE DAL MIO STUDIO IL 06 AGOSTO 2005.
TIMBRO E FIRMA XXXXXXXX XXXXXXXXX DI XXXXXXX - NOTAIO IN SANT’ANGELO LODIGIANO