Contract
APPRENDISTATO | |
Tipologia | Lavoro subordinato (DLgs 167 del 14/09/2011 che abroga gli art. da 47 a 53 della Legge Biagi) |
Xxxx è | E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani. La Regione Toscana in base a quanto previsto dal D.Lgs 167/2011 disciplina le tre tipologie di apprendistato: |
1- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale permette il conseguimento di una qualifica e può essere utilizzato anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (T.U. dell'Apprendistato, art. 3, c. 1). Permette di attivare una proficua sinergia tra scuola e lavoro ed avviare i giovani ai mestieri ed alle professioni evitando la dispersione scolastica; offre inoltre la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente lavoro | |
Destinatari | giovani a partire dai 15 anni di età e fino a 25 anni |
Chi può assumere | aziende di qualsiasi settore. Per i soggetti pubblici, invece, si è in attesa di regolamentazione delle modalità di attuazione. |
Durata e Formazione | La durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero 4 nel caso di diploma professionale. L'attività formativa interna ed esterna all'azienda deve prevedere un totale non inferiore a 400 ore annue. Al termine del percorso di formazione gli apprendisti sostengono l'esame conclusivo dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ai fini del rilascio della qualifica o del diploma professionale. |
2- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere che ha come obiettivo il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. | |
Destinatari | Soggetti di età compresa fra 18 e 29 anni (anche già compiuti). |
Chi può assumere | aziende di qualsiasi settore |
Durata e Formazione | Il datore di lavoro deve redigere un piano individuale e formativo da allegare al contratto. La durata del periodo di formazione non può essere superiore a tre anni, oppure cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione |
collettiva di riferimento (T.U. dell'Apprendistato, art. 4, c. 2). La formazione si articola in: - formazione di base e trasversale, per un totale di 120 ore complessive entro i primi tre anni del contratto; - formazione tecnico-professionale, da erogare a cura dell'impresa secondo sulla base di quanto previsto dal Piano Formativo Individuale. La durata e le modalità di erogazione della formazione sono definite dalla contrattazione collettiva | |
3- Apprendistato di alta formazione e di ricerca applicabile per i seguenti obiettivi: - per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, - per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, - per la specializzazione tecnica superiore con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori, - per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche - per esperienze professionali | |
Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxx tra i 18 e i 29 anni |
Chi può assumere | aziende di qualsiasi settore |
Durata e Formazione | La durata del periodo formativo è stabilita dalle regolamentazioni regionali o dagli accordi stipulati fra le Regioni o Province Autonome e le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazioni regionali, la durata dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è definita dalle apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca. |
Formalità contrattuali | Deve essere redatto in forma scritta, così come il relativo piano formativo individuale, definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. E’ inoltre obbligatoria la presenza di un tutore o referente aziendale. E' fatto divieto di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un |
giustificato motivo. Le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti recede al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. | |
Trattamento economico | E’ vietata la retribuzione a cottimo. L’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero, in alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. |
Trattamenti previdenziali | L’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale si estende alla seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare. Dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di apprendistato è riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione (ASpI - Assicurazione sociale per l'impiego e mini ASpI) |
Formazione | Il datore di lavoro deve impartire la formazione professionale necessaria per ottenere la qualifica professionale e permettere di frequentare i corsi di formazione esterna previsti. In caso di inadempimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Al fine di armonizzare le diverse qualifiche acquisite in base alle varie tipologie di apprendistato è istituito il repertorio delle professioni presso il Ministero del lavoro, che viene predisposto in base a sistemi di classificazione professionale previsti dai contratti collettivi di lavoro. Pertanto, le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate e registrate sul suo libretto formativo sulla base del repertorio delle professioni. Il |
repertorio è ancora in via di definizione e in attesa si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti T.U. dell'Apprendistato, art. 6, commi 3 e 4) | |
Normativa di riferimento | • Decreto Legislativo n.167 del 14/9/2011 • Circolare Ministero del Lavoro n.29 del 11/11/2011 |