Università degli Studi di Palermo
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Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico X.Xxxxxxxx”
Il giorno 7 febbraio 2006 alle ore 18,30 presso il Rettorato dell’Università degli studi di Palermo, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica, composta da:
il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Direttore Generale dell’AOUP Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
x.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
e la Delegazione di parte sindacale, composta da:
Il Coordinatore della RSU x.xx Xxxxx Xxxxxxxx
CGIL-FLC x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx
CISL Università x.xx Xxxx Xxxxxxxxx
UIL-PA x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
FED. CONFSAL SNALS Univ-CISAPUNI x.xx Madonia Xxxxxxx Xxxxxxxx
x.xx D’Xxxx Xxxxxxxx
CSA di CISAL x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Al termine della riunione, preso atto che il Collegio Sindacale dell’Azienda ospedaliero- universitaria “Policlinico Xxxxx Xxxxxxxx”, con verbale n° 44 del 30 gennaio 2006 ha reso, per quanto previsto dall’art.3, comma 3, del CCNL 27 gennaio 2005, la prescritta certificazione di compatibilità dei costi dell’ipotesi di accordo sottoscritto preliminarmente il
27 gennaio 2006, le parti hanno stipulato l'allegato accordo transitorio, relativo alle modalità di impiego del trattamento accessorio del personale collocato nelle fasce AOU, di cui all’art.28, comma 2, del CCNL del comparto Università relativo al quadriennio 2002- 2005, sottoscritto il 27 gennaio 2005.
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TITOLO I
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
1. Il presente accordo si applica a tutto il personale in servizio presso l’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Xxxxx Xxxxxxxx”, con rapporto di lavoro di tipo subordinato, sia a tempo indeterminato che determinato, collocato nelle fasce AOU, di cui all’art.28, comma 2, del CCNL del comparto Università relativo al quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 27 gennaio 2005.
2. Il presente accordo, stipulato in attuazione delle norme introdotte dal CCNL 27 gennaio 2005 per il personale che opera presso l’AOUP, ha natura transitoria ed è limitato alle materie riferibili all’atto di indirizzo del Magnifico Rettore di cui alla nota n°854 del 7 gennaio 2006.
3. Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva e conserva la sua efficacia fino alla stipula del contratto collettivo integrativo . Con il predetto CCI saranno quindi rinegoziati tutti gli istituti contrattuali regolamentati con il presente accordo.
TITOLO II
ART. 2 - FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. L'Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Xxxxx Xxxxxxxx” provvede al finanziamento del trattamento accessorio mediante risorse del proprio bilancio, appositamente destinate alla contrattazione integrativa per l’attuazione del XXXX 0000-0000 del comparto Università, secondo le modalità e i termini previsti dai CC.CC.NN.L. del comparto Università vigenti nel tempo.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono impiegate, in via prioritaria, per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed efficacia, tenuto conto della collocazione organizzativa e professionale e della partecipazione dei dipendenti.
3. Le risorse rese provvisoriamente disponibili per la contrattazione integrativa, per gli istituti riferibili all’atto di indirizzo del Magnifico Rettore di cui alla nota n°854 del 7 gennaio 2006, sono definite, per l’esercizio finanziario 2006, come di seguito indicato:
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Produttività collettiva e individuale | € 3.240.000,00 |
Indennità di responsabilità | € 600.000,00 |
Lavoro straordinario | € 660.000,00 |
Particolari condizioni di lavoro | € 2.984.000.00 |
totale | € 7.484.000,00 |
ART. 3 – PRODUTTIVITA’
1. Le indennità di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono quelle erogate, sia a valere sul bilancio aziendale che su quello universitario, per l’incentivazione della produttività e il miglioramento dei servizi, compresE quelle correlate al programma di ampliamento dell’orario di apertura delle strutture, di cui all’art. 8 del CCI di Ateneo del 13 novembre 2002.
2. Il fondo per la produttività collettiva e individuale da impiegare per le finalità di cui all’art.68, comma 2 lettera d, del CCNL 9 agosto 2000, disponibile per il corrente esercizio finanziario nella misura indicata al precedente art. 2, viene utilizzato in misura pari al 50% per le finalità di cui all’art.41, comma 4, del CCNL 27 gennaio 2005.
3. A valere sulle risorse di cui al comma precedente, ai dipendenti destinatari del presente accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, verrà corrisposta una indennità accessoria mensile, erogabile per 12 mensilità, decurtabile solo in caso di sciopero.
4. L’ulteriore 50% del fondo come sopra determinato verrà erogato al medesimo personale con cadenza quadrimestrale, previa valutazione delle prestazioni e dei risultati, in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa.
5. Le risorse di cui al precedente comma 4, una volta ripartite tra il personale, destinatario del presente accordo, costituiscono il “fondo individuale per la produttività”, che verrà erogato secondo le modalità di seguito specificate.
6. Di norma l’orario di lavoro del personale non impegnato costantemente in turnazioni è articolato su cinque giorni settimanali e comporta la presenza in servizio, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, nella fascia oraria compresa tra le 15,00 e le 17,00, per 2 volte ogni settimana (calcolate su base mensile), in modo da poter garantire, attraverso opportune turnazioni, l’apertura delle strutture, anche nelle ore pomeridiane, dal lunedì al giovedì. Per il predetto personale il fondo individuale per la produttività verrà erogato in rapporto al numero di effettive presenze pomeridiane registrate mensilmente rispetto a quelle programmate.
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7. Per il personale con orario di lavoro articolato in turni, la presenza in servizio secondo la turnazione programmata, rappresenta lo standard minimale richiesto per una efficiente organizzazione dei servizi assistenziali alla cui erogazione lo stesso partecipa. Per tale tipologia di personale il fondo individuale per la produttività verrà erogato in rapporto al numero di effettive presenze registrate rispetto a quelle programmate.
8. Per il personale che, per esigenze di servizio formalmente rappresentate dal Responsabile di struttura e autorizzate dal Direttore Amministrativo e/o dal Direttore Sanitario, deve attenersi a un orario di lavoro articolato in sei giorni settimanali, il fondo individuale per la produttività verrà erogato in rapporto al numero di effettive presenze registrate rispetto ai giorni lavorativi del mese.
9. Alla fine di ciascun esercizio le eventuali economie realizzate vengono ripartite tra i dipendenti in rapporto al numero di ore lavorate nell’anno.
10. In base alle risorse destinate per il corrente esercizio finanziario al fondo per la produttività e al numero di dipendenti destinatari del presente accordo in servizio al 1° gennaio 2006, la ripartizione avverrà secondo i valori di cui all’allegata tabella “A”.
ART. 4 – SISTEMA DI VALUTAZIONE
1. Per quanto previsto dall’art. 58 del CCNL 9 agosto 2000, la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi, è soggetta alla valutazione delle prestazioni e dei risultati; tale valutazione è demandata, secondo le direttive in tal senso impartite dal Direttore Generale, al Responsabile della struttura in cui il dipendente ha prestato la sua attività ed è comunicata all’Area Risorse Umane e, in forma riservata, al dipendente.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri generali che tengono conto della qualità della prestazione individuale (50%) e della partecipazione, nell’ambito della struttura di appartenenza, al processo di raggiungimento dei risultati (50%), nell’arco del periodo cui si riferisce la valutazione. I periodi di assenza dal servizio, se giustificati, non incidono sulla valutazione.
3. Il dipendente, ricevuta l’informazione, può – entro 15 giorni – formulare proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il parere obbligatorio del comitato presieduto dal Direttore Generale e composto dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, da un rappresentante della RSU e da un rappresentante del Comitato per le pari opportunità. Il Comitato delibera entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza del dipendente.
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Art.5 – INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’
1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario individuano posizioni organizzative e funzionali, specialistiche e di responsabilità, previste dall’art. 63, comma 2, del CCNL 9 agosto 2000. Gli stessi verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini dell’attribuzione di tali posizioni e funzioni.
2. In base alle proposte del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, delle quali sarà data compiuta informazione ai soggetti sindacali, con decorrenza – in prima applicazione – dal 1° gennaio 2006, verranno attribuite ai dipendenti le posizioni e le funzioni individuate, correlando a queste l’indennità accessoria annua lorda in misura pari a € 1.000 per il personale appartenente alla categoria “B”, di € 1.500 per il personale appartenente alla categoria “C” e di € 2.000 per il personale appartenente alla categoria “D”.
3. Le posizioni e le funzioni di cui ai commi precedenti sono attribuite con provvedimento del Direttore Generale per un periodo massimo di un anno e possono essere prorogate e/o rinnovate.
4. Alla remunerazione dell’indennità accessoria di cui ai commi precedenti è destinato un importo non superiore a un terzo di quello complessivamente stanziato per le indennità di responsabilità, cosi come quantificato al precedente art. 2.
5. Al Personale della categoria D, al quale vengono conferiti specifici qualificati incarichi di responsabilità quali, Coordinatore di Dipartimento assistenziale, Responsabile assistenziale di Dipartimento, Coordinatore professionale sanitario, Responsabile di Unità Operativa, Segretario di Dipartimento universitario o Centro interdipartimentale, Direttore della Biblioteca Centrale di Facoltà, Responsabile del Centro Servizi Generali di Facoltà, compete l’indennità accessoria prevista dall’art.63 del CCNL del 9 agosto 2000, nella seguente misura:
a) Coordinatore amministrativo di Dipartimento assistenziale (CAD): € 5.165,00 a.l.;
b) Responsabile assistenziale di Dipartimento (RAD): € 5.165,00 a.l.;
c) Coordinatore professionale sanitario (ex Capo Sala): € 1.033,00 a.l.;
d) Responsabile di Unità operativa delle Aree del Dipartimento Amministrativo e delle Strutture di Staff della Direzione Generale (individuato quale responsabile dell’istruttoria dei procedimenti): € 2.582,00 a.l.. Qualora al predetto venga affidata la responsabilità di più UU.OO., l’indennità viene incrementata di ulteriori € 2.582,00 a.l., a prescindere dal numero di UU.OO. affidate;
e) Segretario amministrativo di Dipartimento universitario (SAD) o di centro interdipartimentale: da un minimo di € 4.132,00 a.l. ad un massimo di € 5.165,00
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a.l., secondo la classificazione dei Dipartimenti articolata in due categorie, in funzione dei parametri utilizzati nel piano triennale del personale dell’Ateneo per il calcolo del “budget di struttura”;
f) Direttore di Biblioteca centrale di Facoltà: € 3.099,00 a.l.;
g) Responsabile di Centro servizi generali di Facoltà: € 3.099,00 a.l.;
6. L’individuazione dei criteri per la definizione delle posizioni organizzative di cui al comma precedente e per il conferimento dei correlati incarichi, saranno individuati in sede di definizione del contratto integrativo. In prima applicazione i predetti incarichi saranno conferiti al personale che in atto svolge tali funzioni, riferibili a posizioni organizzative individuate con provvedimenti già adottati.
7. Le posizioni organizzative di cui alle lettere a), b), c), d), del comma 5, saranno individuate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo con provvedimento del Direttore Generale, del quale sarà data compiuta informazione ai soggetti sindacali. Con il medesimo provvedimento saranno individuati i dipendenti ai quali saranno conferiti gli incarichi e attribuite le correlate indennità di responsabilità, che avranno durata limitata fino alla stipula del CCI.
8. Il Direttore Amministrativo dell’Università comunica al Direttore Generale dell’Azienda il nominativo dei dipendenti ai quali vengono conferiti gli incarichi di cui alle lettere e), f), g) del comma 5, nonché la correlata indennità di responsabilità, che verrà corrisposta, secondo le modalità indicate al successivo comma 9, a valere sull’apposito fondo costituito nella pertinente voce del bilancio dell’AOUP.
9. Considerato anche quanto previsto dai successivi commi 10, 13 e 14, l’Amministrazione universitaria concorrerà, in misura pari al 50%, alle spese sostenute dall’AOUP per le indennità corrisposte per le posizioni organizzative di cui al precedente comma 8, previa rendicontazione degli emolumenti corrisposti dall’Azienda medesima.
10. Gli incarichi e/o le indennità di cui al comma 5 (fatti salvi quelli prettamente funzionali all’attività universitaria, eventualmente conferiti con le medesime modalità al personale in servizio presso l’Azienda ospedaliero-universitaria dal Direttore Amministrativo dell’Università, sentito il Direttore Generale dell’AOUP), sono attribuiti con provvedimento del Direttore Generale per un periodo di un anno e, in assenza di giudizio negativo dopo la valutazione annuale prevista dell’art.63, comma 4, del CCNL 9 agosto 2000, si intendono rinnovati di anno in anno.
11. Per i periodi di assenza prolungata del Segretario e/o Coordinatore di Dipartimento non inferiore a trenta giorni, compete al sostituto, individuato con specifico atto formale, l’indennità di responsabilità in misura analoga a quella attribuita al Segretario e/o Coordinatore.
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12. L’attribuzione dell’incarico e della correlata indennità comporta per i dipendenti la disponibilità a prestare la propria attività, se necessario, anche oltre il normale orario di servizio, anche se non dovesse riscontrarsi la necessaria disponibilità nel budget per il lavoro straordinario assegnato alla struttura. Tali eccedenze costituiscono crediti orari, fruibili secondo le modalità previste dall’art. 27 del CCNL.
13. Un terzo dell’indennità di cui al comma 5 è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente, rispetto agli obiettivi assegnati dal Direttore Sanitario e/o dal Direttore Amministrativo, su proposta del Responsabile della struttura dove presta servizio il dipendente, fatti salvi quelli di cui al precedente comma 8, assegnanti secondo le procedure previste per le analoghe strutture dell’Ateneo. Del piano annuale degli obiettivi viene data informazione preventiva ai soggetti sindacali.
14. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 13 per gli incarichi prettamente funzionali all’attività universitaria, la valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati è di competenza del Direttore Generale, sentiti i Responsabili della struttura dove il dipendente presta servizio. Per la valutazione il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. L’esito della valutazione, opportunamente motivata, va tempestivamente comunicato ai dipendenti.
15. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione del saldo dell’indennità. In caso di valutazione non positiva, si applicano le tutele sindacali previste in caso di conflitto tra i dipendenti e l'Amministrazione, acquisendo in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o da persone di sua fiducia cui abbia conferito mandato.
16. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in seguito di accertati risultati negativi. In quest’ultima ipotesi si applicano le tutele sindacali previste in caso di conflitto tra i dipendenti e l'Amministrazione, acquisendo in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dall’organizzazione sindacale cui aderisce o da persone di sua fiducia cui abbia conferito mandato. La revoca o cessazione dell'incarico comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria.
ART. 6 - LAVORO STRAORDINARIO
1. Il lavoro straordinario non rappresenta un fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e, pertanto, può essere utilizzato solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili, previa autorizzazione dei Responsabili delle strutture dell’Azienda.
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2. Una quota pari al 10% dell’importo complessivamente stanziato per ciascun esercizio finanziario nel bilancio di previsione dell’Azienda per le finalità del presente articolo, costituisce il fondo di riserva, che rimane a disposizione del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per far fronte a specifiche esigenze di particolare rilevanza – di tutte le strutture dell’Azienda – che richiedano l’impegno di dipendenti oltre il normale orario di servizio, che non sia possibile remunerare con il budget assegnato.
3. La rimanente parte dell’importo stanziato per ciascun esercizio finanziario nel bilancio di previsione dell’Azienda per le finalità del presente articolo, viene ripartito annualmente tra le strutture dell’Azienda, per il 50% in proporzione al numero di dipendenti in servizio presso ciascuna struttura al 1° gennaio dell’anno di riferimento e, per il rimanente 50%, in proporzione al numero di posti che alla medesima data risultano vacanti nella dotazione organica di ciascuna struttura. Nelle more dell’approvazione della dotazione organica delle strutture dell’AOUP, il fondo viene ripartito in proporzione al numero di dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
4. Il budget assegnato a ciascuna struttura è amministrato direttamente dai Responsabili delle strutture medesime, i quali sono tenuti a mettere a conoscenza del personale l’ammontare complessivo delle risorse assegnate, nonché le modalità di impiego delle stesse.
5. Tutti i dipendenti che manifestano la propria disponibilità, sono inclusi nell’impiego delle risorse destinate al lavoro straordinario, salvo specifiche competenze richieste dall’attività che la struttura deve svolgere.
6. Di norma il tetto massimo di straordinario individuale è fissato in 50 ore annue per dipendente. Tale limite è esaustivo e potrà essere superato soltanto per sopraggiunte ed eccezionali esigenze di servizio. In tal senso l’autorizzazione deve essere motivata in modo adeguato. Tali autorizzazioni devono essere trasmesse al Direttore Generale che informerà periodicamente le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U..
7. Esaurito il budget assegnato, eventuali esigenze di prestazioni lavorative al di fuori del normale orario di servizio, potranno essere compensate, con il preventivo consenso del dipendente, con l’attivazione del “conto ore individuale”, così come previsto dall’art.27 del CCNL 9 agosto 2000. In assenza di impinguamenti del budget assegnato, il dipendente fruirà dei corrispondenti riposi compensativi entro il primo trimestre dell’anno successivo.
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ART. 7 - INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE
1. L'Azienda, anche su proposta delle parti sociali e del Comitato per le Pari Opportunità, potrà attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo da definirsi in sede di contrattazione integrativa, per l’istituzione di servizi e la stipula di convenzioni o contribuendo direttamente, attraverso un parziale rimborso, alle spese sostenute dagli stessi per il proprio nucleo familiare, per l’istruzione, per attività sportive e ludiche dei figli minori, per problemi medico-sanitari e per i trasporti.
2. Nei limiti delle disponibilità dell’apposita voce di bilancio e in conformità con il Regolamento che sarà adottato dal Direttore Generale sentiti i soggetti sindacali abilitati alla contrattazione integrativa, l’Azienda concorrerà, a titolo di parziale rimborso, alle spese sostenute dai dipendenti per le motivazioni di cui al comma precedente, anche attraverso l’erogazione di sussidi economici per particolari condizioni di disagio familiare, sociale e/o economico.
ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Fino alla stipula del contratto integrativo, rimangono provvisoriamente in vigore i precedenti accordi e/o disposizioni per la corresponsione delle indennità per particolari condizioni di lavoro.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono disapplicati gli atti negoziali e le disposizioni, o le parti di essi, in contrasto con lo stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme di legge e ai CCNL del comparto Università vigenti nel tempo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti firmatarie concordano che le risorse rese disponibili per il finanziamento del presente accordo, volto, per quanto esplicitamente affermato nell’atto di indirizzo del Magnifico Rettore del 7 gennaio 2005, ad assicurare in via transitoria il mantenimento del trattamento accessorio del personale destinatario dell’accordo medesimo, sono da ritenersi provvisorie e che i fondi per il finanziamento del contratto integrativo saranno successivamente calcolati preliminarmente all’avvio delle procedure per la contrattazione di secondo livello.
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TABELLA “A”
Ripartizione E.F. 2006 risorse destinate al fondo per la produttività (art.3)
(allegata all’accordo del febbraio 2006)
numero dipendenti | 1.770 |
totale fondo | € 3.240.000,00 |
fondo x indennità fissa (50%) | € 1.620.000,00 |
quota annua pro capite | € 915,25 |
quota mensile pro capite | € 76,27 |
fondo x indennità variabile (50%) | € 1.620.000,00 |
quota annua pro capite | € 915,25 |
quota mensile pro capite (x 12 mesi) | € 76,27 |
quota mensile pro capite (x 10 mesi) | € 91,53 |
totale annuo pro capite | € 1.830,51 |
totale mensile pro capite (media) | € 152,54 |
riduzione x 1 presenza pomeridiana | € 11,44 |
riduzione x 1 assenza turnisti | € 4,16 |
riduzione x 1 assenza x 6 gg lavorativi | € 3,05 |
(pres. pomerid. max | 80 | ) |
(gg. lavorabili max | 220 | ) |
(gg. lavorabili max | 300 | ) |