Dott. Luciano De Angelis
LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ART. 2484 C.C.
1)
DECORRENZA DEL TERMINE
Salvo evidentemente nelle società contratte a tempo indeterminato
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ART. 2484 C.C.
2) CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE O PER LA SOPRAVVENUTA
IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRLO
Salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Antieconomicità della gestione è causa di liquidazione obbligatoria?
?
❑ Es. Se gli interessi passivi pagati alle banche prevalgono senza dubbio sugli utili operativi che la società è in grado di produrre….
È d’obbligo la liquidazione della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale?
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ASSEMBLEA SOLO ORDINARIA
Trib. Napoli 25/5/2012 (conf. Trib. Lecco 19/2/2007)
La sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale si configura solo se la società:
Si viene a trovare in modo oggettivo, definitivo, ed irreversibile, nell’impossibilità di continuare a svolgere l’attività economica (programmata dai soci così come delineata dall’atto costitutivo), tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società.
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ART. 2484 C.C.
3) IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO O CONTINUATA INATTIVITÀ DELL’ASSEMBLEA
Si verifica quando l’assemblea risulta da tempo inattiva in quanto la società non è in grado di raggiungere i quorum costitutivi previsti o quando, pur essendo regolarmente costituita, non riesce per discordia fra i soci a costituire le previste maggioranze dando luogo ad un bilanciamento di voti
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ASSEMBLEA SOLO ORDINARIA
Trib. Prato 12.1.2010 - Trib. Milano 25.5.2011
Tre presupposti
1) Concreta impossibilità di formare maggioranze.
2) Esistenza di una inerzia prolungata dell’assemblea.
3) Irreversibilità della situazione.
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO
1) Almeno due esercizi consecutivi
(Trib. Brescia 24.6.2011; Trib. Bologna 28.12.98; App. Bologna 18.5.99)
2) Basta un esercizio
(Trib. Cagliari 9.8.76; Trib. Modena 5.3.83)
3) Basta un esercizio se si prospetta un blocco delle attività
(Trib. Prato 12.1.2010)
2008 non approvato, 2009 non predisposto, n. 9 assemblee e n. 9 CdA sono andati deserti.
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ALTRE CAUSE DI LIQUIDAZIONE PER INATTIVITÀ ASSEMBLEARE
1) Mancato rinnovo delle cariche sociali
(Trib. Napoli 12.1.93)
2) Mancato rinnovo dell’amministratore dimissionario da oltre un anno
(Trib. Roma 11.7.84)
3) Insanabile contrasto fra soci paritetici
(Cass. 26.8.2004 n. 16999)
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
VALUTAZIONE
Amministratori
Al Registro Imprese
Art. 2484 c.c.
1) Singoli amministratori
2) Sindaci
3) Singoli soci
Al Tribunale
Art. 2485 co.2 x.x.
00
XXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX
ART. 2484 C.C.
4) RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE
Salvo quanto è disposto dagli artt. 2447 c.c. (cioè la situazione in cui l’assemblea della SPA delibera di ridurre il capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo ammissibile o la trasformazione della società) e 2482-ter c.c. (stessa situazione di cui all’art. 2447 riferita alle SRL)
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ART. 2484 C.C.
5) INCAPACITÀ PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
DEL SOCIO RECEDUTO
Si tratta delle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater c.c. (cioè quando in presenza del recesso di un socio la società non abbia utili o riserve sufficienti per l’acquisizione delle azioni rimaste inoptate o non collocate presso terzi) e 2473 c.c. (SRL chiamate al rimborso del socio receduto che non abbiano riserve disponibili o non possano ricorrere a riduzione di capitale sociale)
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ART. 2484 C.C.
6) ESCLUSIONE DEL SOCIO
Qualora vi sia mancato acquisto della quota del socio escluso da parte degli altri soci o di terzi ed in assenza di riserve disponibili.
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
COMUNICAZIONE DEL RECESSO DEL SOCIO
Se entro 180 giorni gli amministratori non riescono a collocare le quote del socio recedente a terzi, soci o alla stessa società (acquisto azioni proprie ammissibile solo per le spa):
Non è ammissibile, per le srl, rimborsare al socio le quote mediante acquisto da parte della società
Se non vi sono utili o riserve disponibili
L’assemblea all’uopo convocata delibera:
Lo scioglimento La riduzione del capitale sociale
Se i creditori si oppongono e il Tribunale accoglie l’opposizione
SI VERIFICA LA CAUSA DI SCIOGLIMENTO
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ART. 2484 C.C.
7) DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Si tratta dello scioglimento anticipato della società deliberato dall’assemblea con le maggioranze previste per la modificazione dell’atto costitutivo
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
SCIOGLIMENTO VOLONTARIO
Salvo diversa disposizione statutaria valgono le seguenti regole:
1) SPA
(Art. 2369 co. 5
c.c. – Quorum
deliberativo)
1° convocazione: oltre il 50% del capitale sociale
2° convocazione: più di un terzo del capitale sociale
2) SRL
(Art. 2479-bis co. 5
c.c. – Quorum
deliberativo)
1° convocazione: voto favorevole di almeno il 50% del capitale sociale
2° convocazione: non prevista dalla legge
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ALTRE CAUSE DI SCIOGLIMENTO
8) ALTRE CAUSE DI SCIOGLIMENTO PREVISTE DALL’ATTO COSTITUTIVO O
DALLO STATUTO
In questi casi lo statuto o l’atto costitutivo dovrà determinare anche la procedura di accertamento di dette cause e quella di iscrizione al registro delle imprese
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ALTRE CAUSE DI SCIOGLIMENTO
9) ALTRE CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE
Si tratta soprattutto di cause di scioglimento legali legate a situazioni di insolvenza (es. art.118 L. fall.)
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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
ART.118 L. FALL. (CHIUSURA DEL FALLIMENTO)
1)
2)
Mancata presentazione di
domande di ammissione al passivo
Pagamento integrale dei creditori e delle spese
Nessun obbligo di cancellazione per il curatore
3) Chiusura del fallimento per ripartizione dell’attivo
4) Insussistenza dell’attivo
Obbligo del curatore di chiedere la cancellazione della società
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI
❑Provvedere senza indugio ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento
❑Redigere un apposito verbale con il quale si dà e si prende atto dell’intervenuta causa di scioglimento
❑Iscrivere le deliberazioni al registro delle imprese
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
POTERI DEL TRIBUNALE (ART. 2487 CO. 2 C.C.)
Nei casi di:
Inerzia degli
amministratori
Mancata
costituzione e decisione assembleare
In assenza di costituzione o deliberazione
su nuova istanza
Nomina i liquidatori
Il tribunale convoca con decreto l’assemblea
Su istanza di:
❑ Singoli
amministratori
❑ Soci
❑ Sindaci
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
DECORRENZA EFFETTI (ART. 2484 CO. 3 C.C.)
Gli effetti costitutivi dello scioglimento decorrono:
1) Dalla data di iscrizione nel R.I. della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento.
2) Dalla data in cui il notaio iscrive la relativa deliberazione al R.I. nel caso di scioglimento deliberato dall’assemblea.
3) Nelle particolari cause di scioglimento previste dall’atto costitutivo (statuto) dall’assolvimento degli obblighi pubblicitari previsti nell’a. c. (statuto).
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
PER GLI AMMINISTRATORI (ART. 2486 C.C.)
Dal verificarsi della casa di scioglimento e fino a che non subentrano i liquidatori gli amministratori:
❑ conservano il potere di gestione della società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;
❑ essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci e ai creditori per atti non finalizzati alla conservazione del patrimonio.
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI LIQUIDATORI
La procedura di nomina è prevista nell’atto costitutivo o nello statuto.
Eventualmente già indicando le persone dei liquidatori o rimettendo la nomina ad amministratori o sindaci o al Tribunale.
Assemblea convocata per rimuovere le cause di
scioglimento o per deliberarlo
(di cui ai punti 2, 4, 6
art. 2484 c.c.)
L’assemblea convocata dagli amministratori, dopo la verifica di una causa di scioglimento, ha il potere di deliberare la nomina dei liquidatori ed i criteri da utilizzare
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
COSA DECIDE L’ASSEMBLEA (ART. 2487 C.C.)
❑ Definizione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio dei liquidatori.
❑ Nomina liquidatori e attribuzione della
rappresentanza.
❑ Definizione dei criteri secondo i quali i liquidatori devono condurre la procedura, con particolare riferimento alla cessione dell’azienda sociale, rami di essa, singoli beni o diritti.
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
PRESENZA DEL NOTAIO
ALL’ASSEMBLEA CHE NOMINA I LIQUIDATORI DI SRL
NO
Nei casi di liquidazione obbligatoria
(cause di scioglimento legali ed automatiche)
SI
Nei casi di liquidazione
volontaria (volontà dei soci tesa a modificare l’atto costitutivo)
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
PRESENZA DEL NOTAIO
ALL’ASSEMBLEA CHE NOMINA I LIQUIDATORI DI SPA
NO
Controlli di legalità ex art. 2436
c.c.
(la nomina dei liquidatori e il programma di liquidazione non costituisce modifica dell’atto
costitutivo)
Alle maggioranze da assemblea straordinaria e alla verbalizzazione
notarile ex art. 2375 co.2 c.c.
Alla trascrizione della loro nomina al R.I provvedono i liquidatori (art. 2487-bis c.c.)
SI
Il notaio verbalizza ciò che percepisce senza obblighi di controlli di legalità
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
LE DELIBERE ADOTTABILI DALL’ORGANO ASSEMBLEARE DURANTE LA LIQUIDAZIONE
Deliberazioni assemblea | Delibere | Norme di riferimento |
Ordinaria | Revocare e sostituire liquidatori e i sindaci | Art. 2364 c.c. per le SPA e art. 2479 c.c. per le SRL |
Approvare il bilancio annuale di liquidazione |
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
LE DELIBERE ADOTTABILI DALL’ORGANO ASSEMBLEARE DURANTE LA LIQUIDAZIONE
Deliberazioni assemblea | Delibere | Norme di riferimento |
Straordinaria | Riduzione del capitale sociale per perdite | Art. 2446 c.c. relativamente alle SPA e art. 2482-bis c.c. per le SRL |
Trasformazione della società in altro tipo Trasferimento della sede sociale | Artt. 2365 e segg. c.c. per le SPA e artt. 2479 e segg. c.c. per le SRL | |
Fusione per incorporazione | Art. 2501 c.c. |
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
OPERAZIONI SUL CAPITALE DURANTE LA LIQUIDAZIONE
SI | NO | ||
RIDUZIONE FACOLTATIVA | Massima Notariato Milano | Giurisprudenza ante riforma | |
93/2007 | |||
RIDUZIONE | ▪ Trib. Genova | Trib. Bologna 7.12.95 | 3 |
PER PERDITE | 29.6.2001 | ||
▪ Studio | |||
notariato | |||
221/2010 |
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
PASSAGGIO AMMINISTRATORI / LIQUIDATORI
Fino al subentro, i liquidatori devono gestire la società ai soli fini della conservazione e dell’integrità del patrimonio sociale -
art. 2486 c.c.
DEVONO CONSEGNARE, NOMINATI I LIQUIDATORI,
ex art 2487-bis c.c.
SITUAZIONE DEI CONTI
- Bilancio di Verifica
RENDICONTO DELLA GESTIONE
LIBRI SOCIALI,
contabili e ogni altra documentazione amministrativa della società
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
PASSAGGIO AMMINISTRATORI / LIQUIDATORI
LIBRI SOCIALI, contabili e ogni altra documentazione amministrativa della società
❑ Libri sociali ex art. 2421 c.c. (interpretazione estensiva).
❑ Libri e scritture contabili ex art. 2214 e ss. c.c.
❑ Ogni altra documentazione amministrativa della società (contratti, corrispondenza, registri fiscali e previdenziali).
❑ Valori sociali (denaro, valori in cassa, titoli, libretti di assegni, ecc.).
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
PASSAGGIO AMMINISTRATORI / LIQUIDATORI
ALLA CONSEGNA
VIENE REDATTO APPOSITO VERBALE CHE DEVE ESSERE ALLEGATO AL PRIMO BILANCIO
EX ART. 2490
REALIZZAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE
I LIQUIDATORI DEVONO GESTIRE LA LIQUIDAZIONE CON LA DILIGENZA E LA PROFESSIONALITÀ RICHIESTe DALLA NATURA DELL'INCARICO - ART. 2489 C.C.
OBBLIGO DI REDIGERE BILANCI INTERMEDI EX ART. 2490 X.X.
00
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX
❑ I liquidatori assumono pieni poteri dalla loro iscrizione al registro delle imprese.
❑ A seguito di tale iscrizione gli amministratori cessano dalla carica.
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
POTERI DEI LIQUIDATORI
❑ Spetta all’assemblea (a patto che ciò non sia disciplinato dall’atto costitutivo) stabilire i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione ed i poteri dei liquidatori.
❑ Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 co. 1 c.c.).
❑ Si tratta degli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
RESPONSABILITÀ DEI LIQUIDATORI
❑ Xxxxxx adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. La responsabilità per danni per l’inosservanza dei propri doveri è disciplinata dalle stesse regole proprie per gli amministratori.
❑ Sussiste una specifica responsabilità personale e solidale per i danni cagionati ai creditori in caso di ripartizione indebita di acconti ai soci.
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
31.12
T+1
31.12
T+2
31.12
T+3
TEMPISTICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI NELLA LIQUIDAZIONE
Efficacia della liquidazione
Iscrizione della nomina dei liquidatori
Rendiconto sulla gestione | Bilancio Iniziale di liquidazione |
Situazione dei conti
Bilanci Intermedi di liquidazione
Bilancio finale di liquidazione
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
MANCATA PRESENTAZIONE DEI BILANCI
In caso di mancato deposito del bilancio per tre esercizi consecutivi la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese.
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE
❑ La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento. Occorre a riguardo una deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo.
❑ La delibera dovrà essere redatta da notaio che dovrà entro 30 giorni provvedere alla iscrizione nel R.I. (art. 2487-ter c.c.).
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
TUTELA DEL SOCIO
I SOCI
1. Dissenzienti alla revoca o astenuti
2. Assenti all’assemblea
Possono recedere ai sensi degli artt. 2473, 2437 c.c.
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
EFFETTO DELLA REVOCA
Gli effetti si producono dopo 60 giorni dalla iscrizione della delibera al R.I.
Nel caso di opposizione dei creditori (ante delibera) decide il tribunale ai sensi dell’art. 2445 co. 4 c.c.
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
INAMMISSIBILITÀ DELLA REVOCA
1. Quando è già iniziata la distribuzione dell’attivo
2. Quando c’è opposizione di creditori non pagati
(art. 2445 co.4 c.c.)
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CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
I LIQUIDATORI
POSSONO RICHIEDERE VERSAMENTI ANCORA DOVUTI MA NON POSSONO PROCEDERE A RIPARTIZIONI DELL’ATTIVO A FAVORE DEI SOCI SALVO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 2491 C.C.
FASE FINALE DELLA LIQUIDAZIONE
COMPIUTA LA LIQUIDAZIONE I LIQUIDATORI DEVONO PREDISPORRE IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E IL PIANO DI RIPARTO EX ART. 2492 C.C.
DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE CON RELAZIONE XXXXXXX E RELAZIONE REVISORE
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CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE (1)
Struttura del bilancio
Il bilancio si articolerà in uno stato patrimoniale ed un conto economico coadiuvati dalla nota integrativa e da una relazione sulla gestione (OIC 5)
Contenuto del bilancio
Dal bilancio dovranno risultare le spese complessive della procedura, il totale dei ricavi derivanti dalla liquidazione dell’attivo, i debiti pagati, il residuo attivo. Di quest’ultimo dovrà essere effettuato il riparto per ciascun socio (piano di riparto)
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CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE (2)
Deposito Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e se nominati dai sindaci e/o dal revisore legale, dovrà essere depositato presso il registro delle imprese |
Reclami Entro i novanta giorni successivi dall’iscrizione del deposito è concesso a ciascun socio di proporre reclamo dinanzi al tribunale, in merito all’operato dei liquidatori. La sentenza fa stato anche nei confronti dei non intervenuti |
Approvazione tacita Qualora nel corso dei 90 giorni successivi al deposito non siano stati proposti reclami il bilancio finale di liquidazione si intende approvato e una volta provveduto alla distribuzione dell’attivo residuo i liquidatori sono liberati nei confronti dei soci |
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CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
DECORSI 90 GIORNI DAL DEPOSITO SENZA RECLAMI IL BILANCIO E IL PIANO SI INTENDONO APPROVATI EX ART. 2493 C.C. |
SUCCESSIVAMENTEI LIQUIDATORI PROCEDONO ALLA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - ART. 2495 C.C.
LA CANCELLAZIONE HA EFFETTO COSTITUTIVO
DEPOSITO LIBRI E SCRITTURE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE
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CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE
La cancellazione ha effetto costitutivo (art. 2495 c.c.)
I creditori sociali insoddisfatti, sopravvenuti o conosciuti a seguito della cancellazione della società nel registro delle imprese, possono far valere le rispettive pretese:
❑ nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
❑ nei confronti dei liquidatori se il pagamento è dipeso da colpa (o dolo) di questi.
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CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
CASS. SS.UU. 22.2.2010 N. 4060/4061/4062 CASS. 2.11.2011 N. 22863
Effetti della cancellazione
Ai sensi dell’art. 2495 co. 2 c.c. con la cancellazione dal Registro Imprese si verifica a pieno titolo l’estinzione dell’ente, e ciò indipendentemente dalla sussistenza
o meno di creditori insoddisfatti.
Ciò a condizione che la cancellazione sia avvenuta successivamente al 1° gennaio 2004
(Il principio vale anche per le società di persone)
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CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
CASS. SS.UU. 12.3.2013 N. 6070/6071/6072
Effetti della cancellazione
❑ Gli ex soci rispondono delle obbligazioni contratte con lo stesso livello di responsabilità che avevano in pendenza di regolare attività sociale “nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che durante societate essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali”.
❑ I soci acquistano i beni ed i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione della società cessata (a titolo di contitolarità o comunione indivisa) a patto che siano liquidi ed esigibili e non in corso di accertamento giudiziale.
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CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
GLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE
Se si riscontrano sopravvenienze passive post- cancellazione dal registro delle imprese, non copribili
La società può, entro un anno,
esser dichiarata fallita (art. 10 R.D. 267/42)
L’insolvenza deve manifestarsi entro la data di cancellazione o entro l’anno successivo
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IL COLLEGIO SINDACALE NELLA LIQUIDAZIONE
IL COLLEGIO SINDACALE NELLA LIQUIDAZIONE
LE VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE
NORMA 10.9
Il collegio verifica:
❑ la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo amministrativo;
❑ la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa delibera presso l’ufficio del registro delle imprese;
❑ la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;
❑ la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art. 2487 co. 1 c.c.
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IN CASO DI PERDITE E ALTRE SITUAZIONI CHE PRECLUDONO LA CONTINUITÀ AZIENDALE
I SINDACI dovranno richiedere agli amministratori di far ricapitalizzare la società.
NORME 11.1 e 11.2
Se la ricapitalizzazione è impossibile GLI AMMINISTRATORI potranno
chiedere il fallimento o il concordato preventivo.
proporre procedure di composizione negoziale della crisi:
• accordi di ristrutturazione;
• piani di risanamento.
porre in liquidazione la società
In caso di inerzia, i sindaci potranno:
• convocare l’assemblea (art. 2406 c.c.)
• chiedere la liquidazione (art. 2485 c.c.);
• chiedere la procedura ex art. 2409 c.c.
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IL COLLEGIO SINDACALE NELLA LIQUIDAZIONE
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
Norma 10.9
Accertamento dell’intervenuta causa di liquidazione
Art. 2485 co. 2 c.c: adempimenti per la liquidazione
Qualora
gli amministratori non accertino la causa
di liquidazione
il Tribunale deve provvedervi su istanza dei sindaci
La norma 10.9
prevede che l’istanza al Tribunale debba essere effettuata
dal collegio
e non dai singoli sindaci individualmente
Contra giurisprudenza
(Trib. Biella 4.6.2004 e 26.4.2006;
Trib Xxxxxx 00.0.0000; Trib. Nocera Inf. 10.6.2011).
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IL COLLEGIO SINDACALE NELLA LIQUIDAZIONE
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
Obblighi del collegio sindacale
Art. 2447 c.c. o art. 2482-ter c.c.
1. Verificare che sia tempestivamente convocata l’assemblea.
2. Convocare assemblea in via sostitutiva.
3. Accertare che l’assemblea adotti gli opportuni provvedimenti.
Doveri di controllo in caso di perdite:
❑ Cass. 24.3.99 n. 2772
❑ Trib. Milano 3.2.2010 n. 1385
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TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385
Considerando che i sindaci sono onerati in modo costante e continuativo del controllo della capienza del patrimonio sociale ed investiti di un dovere di verifica della legalità non solo formale ma sostanziale sull’operato degli amministratori
nel caso di perdite, essi devono
1. sollecitare gli amministratori per ottenere dai soci il versamento delle somme utili per la ricostituzione del capitale;
2. sollecitare i medesimi per la convocazione dell’assemblea per la messa in liquidazione della società;
3. convocare direttamente l’assemblea medesima;
4. denunciare al Tribunale le gravi irregolarità.
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TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385
La necessità di intervento (e le conseguenti responsabilità solidali con gli amministratori) riguardano anche i sindaci nominati successivamente al verificarsi delle perdite.
Anche i sindaci che hanno sostituito i dimissionari avrebbero dovuto
1. svolgere indagini approfondite sulla capitalizzazione della società;
2. monitorare la situazione in stretta sinergia con gli amministratori imponendo loro di redigere a cadenze ravvicinate, anche mensili, situazioni patrimoniali straordinarie idonee a fotografare le condizioni della società ed a fungere da base per la pronta adozione di opportuni provvedimenti.
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IL COLLEGIO SINDACALE NELLA LIQUIDAZIONE
LE VERIFICHE DEI SINDACI SUL LIQUIDATORE
Norma 10.9
Il collegio verifica che il liquidatore:
❑ rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso conferiti dall’assemblea;
❑ prosegua l’attività d’impresa solo se a tal fine autorizzato dall’assemblea;
❑ rediga il bilancio iniziale di liquidazione;
❑ rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
❑ rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;
❑ chieda la cancellazione della società.
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RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLE SRL
RECESSO
DEL SOCIO NELLE SRL
RECESSO DEL SOCIO NELLE SRL
IL RECESSO DEL SOCIO - ART. 2473 C.C.
1. L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all’estero, all’eliminazione di una o più cause previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, 4° comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
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RECESSO DEL SOCIO NELLE SRL
LE FATTISPECIE DI RECESSO
Cause di recesso legale
Cause di recesso convenzionali
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RECESSO DEL SOCIO NELLE SRL
LE CAUSE DEL RECESSO LEGALE
Le cause del recesso legale possono essere:
non necessitano di dissenso
1. Cause originarie
si connotano per mancato consenso rispetto a decisioni successive
2. Cause sopravvenute
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RECESSO DEL SOCIO NELLE SRL
RECESSO LEGALE DA CAUSE ORIGINARIE
❑ Previsione in atto costitutivo assoluta intrasferibilità di partecipazioni.
❑ Inserimento di clausole che impediscano il trasferimento di partecipazione per cause di morte.
❑ Previsione di subordinazione del trasferimento a condizione di mero gradimento.
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LE CAUSE DI RECESSO SOPRAVVENUTE
❑ Cambiamento dell’oggetto sociale
❑ Trasformazione della società
❑ Fusione o scissione della società
❑ Trasferimento della sede all’estero
❑ Xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
(xxxxx)
00
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LE CAUSE DI RECESSO SOPRAVVENUTE
❑ Compimento di operazioni che modificano sostanzialmente l’oggetto della società
❑ Compimento di operazioni che modifichino i diritti attribuiti ai soci in tema di amministrazione della società e distribuzione degli utili
❑ Esclusione del diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale
❑ Intrasferibilità delle partecipazioni (assoluta o per gradimento senza condizioni)
❑ Intrasferibilità delle partecipazioni per gradimento in caso di morte del socio
❑ Ulteriori cause previste dall’atto costitutivo
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IL DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso spetta al socio che nelle assemblee o nelle riunioni extra-assembleari
Sia risultato
ASSENTE
DISSENZIENTE
ASTENUTO
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IL RECESSO DEL SOCIO - ART. 2473 C.C.
2. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
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SOCIETÀ CONTRATTE A TEMPO INDETERMINATO
❑Il socio può recedere in ogni momento ma
deve dare un preavviso di almeno 180 gg.
❑L’atto
costitutivo
può
ma
prevedere
un
preavviso
all’anno
maggiore
non
superiore
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CASS. CIV. 22.4.2013 N. 9662
La previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo ne determina l’assimilabilità ad una società a tempo indeterminato; ne consegue che, in base all’art. 2473, comma 2° c.c., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso.
(in Banca Dati Eutekne)
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PROROGA DEL TERMINE
SE LO STATUTO NON DISPONE DIVERSAMENTE
AI SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALLA DELIBERA DI PROROGA
SPA
SPETTA IL RECESSO (ART.
2437 CO.2 C.C.)
L’ART. 2473 C.C.
NULLA PREVEDE
SRL
PRUDENZIALE PREVEDERE RECESSO CONVENZIONALE
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CLAUSOLE CONVENZIONALI DI RECESSO
Derivanti da deliberazioni assembleari
Non derivanti da deliberazioni assembleari
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CLAUSOLE DI RECESSO DERIVANTI DA DECISIONI ASSEMBLEARI
❑ Disaccordo su nomina amministratori
❑ Disaccordo sulla distribuzione degli utili
❑ Trasferimento della sede fuori dalla provincia
❑ Introduzione del potere di demandare agli amministratori l’aumento di capitale
❑ Poteri agli amministratori di emettere titoli di debito
❑ Ecc.
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CLAUSOLE DI RECESSO NON DERIVANTI DA DECISIONI ASSEMBLEARI
❑ Mancato rinnovo di una specifica licenza amministrativa
❑ Mancato conseguimento di un utile minimo per un certo numero di anni
❑ Cessazione dalla carica di uno specifico amministratore verso il quale il socio vantava una specifica fiducia
❑ Ecc.
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CLAUSOLA NEGLI ATTI COSTITUTIVI
Il socio può recedere qualora non consenta a deliberazioni aventi ad oggetto:
❑ la nomina o la revoca degli amministratori;
❑ l’approvazione del bilancio o la distribuzione degli utili;
❑ il trasferimento della sede in ambito nazionale, ma in una diversa provincia o regione;
❑ l’introduzione della delega agli amministratori per l’aumento del capitale sociale;
❑ l’introduzione della clausola che consenta l’aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
segue…
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CLAUSOLA NEI NUOVI ATTI COSTITUTIVI
Del pari il socio può recedere in caso di:
❑ mutamento della ripartizione del capitale sociale tra i soci;
❑ cessazione della carica per morte o rinuncia dall’amministratore (nominativo);
❑ inadempimento o sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento d’opera o di servizio effettuato da (nominativo);
❑ mancato incremento degli utili dell’attività sociale almeno del …% rispetto al precedente esercizio;
❑ mancata approvazione del bilancio d’esercizio.
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RECESSO CONVENZIONALE: CLAUSOLA DI RISCATTO
CLAUSOLA DI ACQUISTO OBBLIGATORIO
Al verificarsi di determinate circostanze, quali….. (ad es. predite ricorrenti, nomina amministratori non graditi, ecc..), i soci X e Y possono recedere.
In questi casi i soci W e Z si impegnano ad acquisire le relative quote ai sensi del comma 3° dell’art. 2473 c.c.
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L’ATTO COSTITUTIVO DETERMINA QUANDO IL SOCIO PUÒ RECEDERE
RECESSO AD NUTUM
1. NO
ART. 2473 C.C.
DOTTRINA: Xxxxxxxx, Cagnasso
2. SI
Mass. Not. Milano n.74
Notariato e dottrina notarile
È AMMISSIBILE IL RECESSO IN SOCIETÀ A TEMPO INDETERMINATO
Ammissibile anche il recesso ad nutum introdotto dai soci. Valido dopo 180 giorni
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RECESSO PARZIALE
AMMISSIBILE
S.P.A.
AMMISSIBILE
(interpretazione prevalente) Mass. Not. Triv. I.H.11-2005
S.R.L.
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DICHIARAZIONE DI RECESSO
AL PRESIDENTE DEL CDA DELLA SRL
E.P.C. Ai signori soci, A, B, C, D, E
Oggetto: dichiarazione di recesso Xxx.xx presidente,
Il sottoscritto....intestatario di n....quote sociali del valore nominale di Euro...cadauna di codesta società, premesso che nell’assemblea dei soci tenutasi il venne
deliberato....e che il sottoscritto risulta dissenziente rispetto a tale deliberazione per i seguenti motivi.....
1)........
2)......... comunica
(segue)
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DICHIARAZIONE DI RECESSO
.....
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2473 c.c. (ovvero ai sensi e per gli effetti dell’art.... dell’atto costitutivo) il suo dissenso e, contestualmente, il suo recesso da codesta società.
In virtù di quanto sopra, quindi,
chiede
che gli venga rimborsata la propria quota in base al corrente valore di mercato ai sensi dell’art. 2473 co. 3 c.c.
Data...... Firma......
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RECESSO NELLE SRL
Gli effetti sui diritti amministrativi e patrimoniali del socio si produrranno…
?
Al momento di ricezione della lettera di recesso da parte degli amministratori
Alla conclusione del procedimento di liquidazione della quota
Trib. Xxxxxx 00.0.0000;
Trib. Tivoli 14.6.2010 e 19.1.2011
Trib. Milano 13.11.2012; Trib. Napoli 11.1.2011; Notariato Naz. Studio n. 188/2011; Trib. Pavia 25.8.2008; Trib. Roma 11.05.2005; Notariato Triveneto Massima I.H.5-2005; Trib. Arezzo 16.11.2004
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REVOCA DEL RECESSO
Esigenze di certezza e rapida definizione degli assetti societari hanno orientato la giurisprudenza ad escludere che il socio possa revocare il proprio recesso:
❑ a favore: Trib. Roma 11.5.2005;
❑ contra: Cass. 19.3.2004 n. 5548 e Cass. 24.9.2009 n. 20544; Trib. Milano 28.1.97; Trib. Trapani 21.3.2007;
Trib. Pavia 25.8.2008; Trib. Tivoli 14.6.2010.
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TEMPI E MODALITÀ DEL RECESSO
In mancanza di una previsione dell’atto costitutivo disciplinante i termini di esercizio del recesso è applicabile per analogia la disciplina dettata per le spa (art. 2437-bis c.c.).
La raccomanda da parte del recedente va inviata ENTRO
❑ 15 giorni dall’iscrizione nel RI della delibera che legittima;
❑ 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del recedente quando il fatto che consente il recesso è diverso da una deliberazione
NOTARIATO TRIVENETO MASSIMA I.H.2 DEL 9/2004
Applicazione analogica dei termini (in tema di revoca Trib. Chieti 17.2.2011)
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IL RECESSO DEL SOCIO - ART. 2473 C.C.
3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’art. 1349.
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VALUTAZIONE DELLA QUOTA (SRL)
QUANDO
QUANTO
VALORE DI MERCATO
(inteso nel senso di quanto può realizzarsi sul mercato)
Risultante da una valutazione di azienda
AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO
(conf. Cass.
27.4.2011 n. 9367)
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NOTARIATO TRIVENETO I.H.13-2005
Recesso legale
Clausola statutaria che stabilisca valutazione a valore diverso dal mercato
NO
Regole che stabiliscano in modo oggettivo il valore (es: calcolo avviamento)
SI
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NOT. MILANO MASSIMA N. 74
Recesso convenzionale
La determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da criteri liberamente stabiliti dall'atto costitutivo
Clausola statutaria che stabilisca valutazione a valore diverso dal mercato
SI
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ARBITRAGGIO (ART. 1349 CO.1 C.C.)
Nei casi di dissidio
Xxxxxxx nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente
Valorizzazione vincolante per le parti
Impugnabili per manifesta iniquità o errore
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VALUTAZIONE AZIONI NELLE SPA
Lo
statuto
può
stabilire
criteri
diversi
di
determinazione (art. 2437-ter co. 4 c.c.)
Indicando gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, gli elementi di rettifica e gli altri elementi da valutare (es: avviamento)
Si deve far riferimento al valore della situazione patrimoniale della società, tenendo conto di:
❑ consistenza patrimoniale;
❑ prospettive di reddito;
❑ valore di mercato delle azioni.
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DIFFERENZE SRL/SPA
Delibere assembleari che possono determinare il recesso
I soci non hanno diritto a
conoscere il valore delle quote
Art. 2437-ter co. 4 c.c.: i soci hanno il diritto di conoscere il valore delle azioni
SRL SPA
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VALUTAZIONE AZIONI NELLE SPA
❑ Gli amministratori devono determinare il valore delle azioni sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo criteri di legge in caso di assenza di quelli statutari.
❑ La mancata predeterminazione è consentita a condizione che i soci ne abbiano all’unanimità dispensato gli amministratori.
❑ Possibile per i soci di rinunciare in assemblea alla determinazione del valore delle azioni (Triveneto H.H.2 del 2004).
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IL RECESSO DEL SOCIO - ART. 2473 C.C.
4. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatto alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale, in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
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TERMINI PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA
Il rimborso al receduto dovrà avvenire entro 180 giorni decorrenti dalla comunicazione del recesso alla società
Tale termine non appare modificabile statutariamente
È modificabile per volontà delle parti (amministratori e receduto)
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MODALITÀ DEL RIMBORSO
1) Mediante acquisto da parte degli altri soci delle partecipazioni restituite proporzionalmente a quanto detenuto alla data di comunicazione del recesso;
2) mediante acquisto da parte di alcuni soci o di tutti i soci in modo non proporzionale alle partecipazioni inizialmente detenute.
PROPORZIONALE ACCRESCIMENTO DA PARTE DEI SUPERSTITI
SE NULLA è PREVISTO IN ATTO COSTITUTIVO, SERVE ACCORDO UNANIME FRA SOCI
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MODALITÀ DEL RIMBORSO
3) mediante l’acquisto in parte di alcuni soci ed in parte di xxxxx;
4) mediante acquisto da parte di uno o più terzi concordemente individuati dai soci stessi;
Se nessuno acquista
5) utilizzo delle riserve disponibili;
6) riduzione del capitale sociale ex art. 2482 c.c.
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